IL RETTORE
VISTO l'art. 13 della L. 2.12.1991, n. 390 che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
VISTO il regolamento attuativo dell'art. 13 della predetta legge 390/91 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nella seduta del 22 settembre 1999;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 1999 con la quale veniva stabilito il numero di collaborazioni da mettere a concorso per l'a.a 1999/2000;
VISTA la nota del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 6 ottobre 1999, prot. 1184;
DECRETA
Art. 1
- Biblioteca 10
- Didattica Assistita 29
- Orientamento 1
Art. 2
1. Ciascuna collaborazione comporta un'attività di 150 ore complessive, da ripartirsi, secondo le esigenze interne della struttura in cui viene svolta la collaborazione, in moduli non superiori a tre ore al giorno e non inferiori a una.
Art. 3
1. Il compenso per l’attività di collaborazione fissato dal Consiglio di Amministrazione per l'anno accademico 1999/2000 è pari a £. 14.000 per ora lavorativa al netto dell'onere per la copertura assicurativa contro gli infortuni.
Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
Art. 4
1. Sono ammessi a partecipare gli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in possesso, nell'anno accademico 1999/2000 dei seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda siano regolarmente iscritti al 2°, 3°, 4°, 5°, 6° anno in corso, di un corso di laurea o di diploma della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sono altresì ammessi gli studenti iscritti al I anno fuori corso o ripetente e gli studenti in corso che si trovino o si siano trovati nella condizione di essere stati iscritti fuori corso intermedio o ripetente per non più di un anno durante la carriera scolastica;
b) se trasferiti da altre Università, lo siano almeno da un anno, alla data di presentazione della domanda;
c) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;
d) non siano già in possesso di diploma di laurea o altro diploma universitario;
e) non si siano resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione durante lo svolgimento di precedenti prestazioni collaborative addivenendo alla risoluzione del contratto;
f) per gli studenti in corso aver superato fino al giorno precedente la data di pubblicazione del bando, almeno i 2/5 degli esami complessivamente previsti dal piano di studi, per gli anni di corso frequentati;
g) per gli studenti del I anno fuori corso o ripetenti dell’ultimo anno, aver superato fino al giorno precedente la data di pubblicazione del bando almeno 3/5 del numero totale degi esami previsti per la conclusione del corso di studi;
h) per gli studenti in corso che si trovino i si siano trovati nella condizione di essere stati iscritti fuori corso intermedio o ripetente per non più di un anno durante la carriera scolastica aver superato fino al giorno precedente la data di pubblicazione del bando almeno i 3/5 degli esami previsti dal piano di studi per gli anni di corso frequentati;
i) non abbiano in corso o non abbiano subito provvedimenti disciplinari ovvero non siano sottoposti a procedimenti giudiziari penali.
Art. 5
1. La domanda per l'accesso alle collaborazioni indirizzata al Preside della Facoltà, di Medicina e Chirurgia redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1) dovrà essere consegnata dallo studente presso la segreteria di presidenza entro le ore 14,00 del 10 dicembre 1999 avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15 e dell'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114.
2. Nella domanda l'aspirante deve indicare:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- il codice fiscale;
- la cittadinanza;
- la residenza, il domicilio cui indirizzare eventuali comunicazioni e il recapito telefonico;
- la Facoltà di appartenenza, il corso di Laurea o Diploma, l'anno di immatricolazione all'Università, l'anno di corso, il numero di matricola;
il candidato deve inoltre dichiarare:
- gli esami superati fino al giorno precedente la data di pubblicazione del bando con la data e le votazioni;
- di non essere in possesso di diploma di laurea o di altro diploma universitario;
- di non essere studente lavoratore dipendente o autonomo;
- che non si è reso responsabile di fatti o comportamenti che abbiano procurato turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione durante lo svolgimento di precedenti prestazioni collaborative addivenendo alla risoluzione del contratto;
- che non abbia in corso o non abbia subito provvedimenti disciplinari ovvero non sia sottoposto a procedimenti giudiziari penali.
3. Nella domanda il candidato può esprimere non più di due preferenze indicando la struttura presso cui gradirebbe svolgere l'attività di collaborazione.
4. La domanda deve contenere apposita autocertificazione, sotto la propria responsabilità, sulle condizioni di reddito proprie e dei componenti del nucleo familiare di appartenenza.
5. Il reddito da dichiarare è quello calcolato per la determinazione della fascia contributiva così come previsto per il pagamento della tassa di iscrizione.
6. L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte dell'Amministrazione universitaria anche in collaborazione con gli organi di polizia Tributaria e dell'Amministrazione Finanziaria.
7. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare una copia del piano di studi prescelto. (Il piano di studi non va allegato se lo studente non ha mai presentato il piano di studi perchè segue, ove previsto, quello statutario).
8. Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare se e per quali concorsi ha presentato analoga domanda. Nell'ipotesi affermativa nella domanda di partecipazione l'interessato deve dichiarare, secondo un'ordine decrescente di preferenza, per quale graduatoria intende optare qualora si collocasse in posizione utile in più graduatorie.
Art. 6
1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando verrà perfezionato, in forma contrattuale, a seguito della selezione effettuata da un'apposita commissione, composta da tre membri da costituire presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e nominata con decreto del Rettore.
2. La Commissione individua i beneficiari degli incarichi messi a concorso, prendendo in esame, esclusivamente, le domande degli studenti che abbiano dichiarato i requisiti di cui all'art. 4 del presente bando.
3. Il punteggio da assegnare ad ogni candidato è determinato sulla base della somma di due punteggi aventi lo stesso valore massimo, ottenuti nel modo seguente:
a) valutazione della media riportata negli esami sostenuti fino al giorno precedente la data di pubblicazione del bando;
b) valutazione del numero di esami sostenuti rispetto al numero totale di esami previsto dal piano di studi per gli anni precedenti a quello al quale l'aspirante è iscritto.
I due punteggi possono essere sommati con pesi diversi, il cui rapporto può variare da 1 a 2 a favore di quello relativo al punto b.
4. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento al minor reddito.
5. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all’albo del Rettorato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e presso il Centro di Servizi della Biblioteca dell’area Biomedica.
6. Il responsabile del Centro di Servizi della Biblioteca dell’area Biomedica, provvede alla stipula dei contratti di attività di collaborazione con ciascuno studente vincitore.
7. In caso di interruzione della prestazione prima del completamento della stessa si potrà attivare una nuova collaborazione per le ore residue attingendo alla graduatoria di merito.
8. Nel caso in cui lo studente vincitore dovesse laurearsi prima del termine previsto per la conclusione dell’intero incarico, venendo meno le condizioni previste per il diritto alla collaborazione, la prestazione è da ritenersi conclusa alla data della laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle ore affettivamente rese, e la possibilità di cui al precedente comma.
Art. 7
1. Il compenso determinato all'art. 3 del presente bando verrà corrisposto all'avente diritto in rate posticipate alla fine di ciascun trimestre, subordinatamente alla presentazione di una relazione, a firma del responsabile della struttura in cui viene svolta la collaborazione, che autorizza il pagamento sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente, in termini di efficacia, serietà e disciplina.
Art. 8
1. Durante il corso dell’anno potranno essere attivate ulteriori collaborazioni, utilizzando la graduatoria degli idonei, anche per un numero di ore inferiore rispetto a quanto previsto nel presente bando, il monte ore sarà determinato tenendo presente, la disponibilità finanziaria l’esigenza del servizio per il quale è richiesta l’ulteriore collaborazione, e la durata della stessa.
Art. 9
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme previste dal regolamento attuativo dell'art. 13 della legge 390/91.
11.11.1999
F.to IL RETTORE Priof. Alessandro Finazzi Agro' |
Fac-simile della domanda da presentare.
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