DIVISIONE II - UFFICIO RICERCA SCIENTIFICA

9.1) CONSORZIO ROMA RICERCHE - MODIFICHE STATUTARIE.

Si ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'Università, dalla data del 16.9.1986, è socio fondatore del Consorzio Roma Ricerche, le cui finalità principali sono quelle di promuovere e coordinare iniziative e programmi relativi al trasferimento di tecnologie strategiche ed innovative attraverso l'interscambio di informazioni, esperienze, risorse sia umane che materiali allo scopo di stabilire un legame permanente tra la ricerca svolta in campo accademico e le realtà industriali.
Si rende noto che sono state apportate alcune modifiche allo Statuto del suddetto Consorzio che devono essere approvate da ciascun socio e formalizzate con atto notarile.
Le modifiche statutarie sono le seguenti:
- ART. 3: "Durata"
La durata del Consorzio Roma Ricerche, fissata nel vecchio Statuto al 16 settembre 1999, è stata prorogata al 16 settembre 2004.
- ART. 4: "Fondo Consortile"
Il presente articolo è integrato all'ultimo capoverso nel seguente modo:
"Il saldo di liquidazione viene quindi devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporsi a ratifica da parte dell'Assemblea dei Consorziati, ad Istituti specializzati in ricerche nei settori in cui il Consorzio abbia operato o abbia progettato di operare".
- ART. 7: "Recesso"
L'articolo è stato così modificato ed integrato:
"Il Consorzio recedente può proporre un'eventuale partecipazione sostitutiva da parte di un Ente controllato o controllante o anche controllato dal medesimo azionista. …………………
Il CNR può recedere dal Consorzio quando le direttive ad esso impartite siano in contrasto con la partecipazione del medesimo al Consorzio. Possono costituire motivi di esclusione di un Consorziato dal Consorzio il grave inadempimento delle obbligazioni dedotte nel presente anno o negli atti compiuti per uso conto dagli organi consortili a ciò legittimati e, per il caso di Consorziato - Azienda - Industriale, l'apertura di procedure concorsuali a suo carico; in caso di trasferimento dell'Azienda - Consorziato o del ramo aziendale pertinente, l'acquirente può essere escluso dal Consorzio anche in deroga all'art. 2610 del Codice Civile.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, che ne determina le condizioni e ne enuncia i motivi tenendo conto delle eventuali obbligazioni verso terzi ancora non adempiute".
- ART. 8: "Responsabilità per l'adempimento degli obblighi dei Consorziati"
L'ultimo capoverso è stato sostituito dalla seguente frase:
"Il danno per eventuali inadempienze è determinato dal Collegio arbitrale di cui all'articolo 19".
- ART. 10: "Organi del Consorzio"
Viene introdotta tra gli organi del Consorzio l'Assemblea dei Consorziati.
- ART. 11: "Assemblea"
E' di nuova istituzione e definisce le competenze dell'Assemblea dei Consorziati. In particolare recita:
"L'Assemblea dei Consorziati:
a) nomina il C.d.A.;
b) delibera sulla situazione patrimoniale annuale;
c) delibera sulle modificazioni dello Statuto Consortile;
d) delibera sullo scioglimento del Consorzio;
e) nomina il Collegio Sindacale;
f) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal Contratto Consortile, ovvero sottoposti al suo esame dal C.d.A.;
g) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati e/o sostituzione di essi.
L'Assemblea nomina un Segretario delle adunanze assembleari.
L'Assemblea si riunisce presso la Sede Consortile, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, in tempo utile ai fini degli adempimenti di legge, per l'approvazione della situazione patrimoniale e del conto economico.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e la sua convocazione è effettuata a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano del C.d.A.
La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, che deve essere inviata ai consorziati almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione - stabilita in uno dei tre giorni successivi a quello fissato per la prima - per il caso che la prima andasse deserta. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei Consorziati che rappresentino almeno la maggioranza dei Consorziati e almeno la metà del Fondo consortile.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i Consorziati e il C.d.A. e il Collegio Sindacale al completo.
Ogni consorziato può farsi rappresentare nell'Assemblea da persona munita di delega scritta.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.
Le deliberazioni relative a modificazioni dello Statuto Consortile e allo scioglimento del Consorzio devono constare da verbale redatto da un notaio.
I verbali delle deliberazioni Assembleari sono conservati nella Sede del Consorzio a cura del Presidente, il quale provvede ogni volta a inviarne copia ad ogni Consorziato.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati presenti in proprio o per delega".
- ART. 19: "Arbitrato"
E' di nuova istituzione e definisce le modalità di risoluzione delle controversie tra i Consorziati ed il Consorzio. In particolare recita:
"Ogni controversia tra i Consorziati e il Consorzio è demandato ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri di cui il primo indicato dal Consorziato, il secondo dal Consorzio e il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo , dal Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitrato s'intende irrituale e il lodo da depositarsi entro 90 giorni dall'ultima accettazione di nomina, il lodo è improntato ad equità. In punto di procedura, s'intendono richiamati gli articoli 810 e segg. c.p.c.
L'articolo 17, ultimo articolo del vecchio Statuto, è stato soppresso.
Terminata l'esposizione; il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS………
IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione del nuovo Statuto del Consorzio Roma Ricerche;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio Roma Ricerche descritte nelle premesse della presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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