I DIVISIONE
20.2) MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI (LEGGE 2.12.91, N. 390) E NUMERO DI COLLABORAZIONI BANDITE PER L'A.A. 2000/2001
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina
delle forme di collaborazione a tempo parziale rese dagli studenti (legge 2.12.91
n. 390, art.13) come di seguito riportato;
- di stabilire per l'a.a. 2000/2001 in n. 370 le collaborazioni da mettere a
concorso, suddivise nel modo seguente secondo quanto deciso dal Senato Accademico
nella seduta del 7 novembre 2000:
Facoltà di Giurisprudenza |
60
|
Facoltà di Ingegneria |
50
|
Facoltà di Economia |
60
|
Facoltà di Medicina e Chirurgia |
40
|
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. |
40
|
Facoltà di Lettere e Filosofia |
40
|
Servizi Generali dell'Ateneo |
60
|
----
|
|
350
|
- di stabilire in £. 14.000 il costo per ogni ora di collaborazione per un totale di £. 777.000.000 esclusa la polizza assicurativa contro gli infortuni.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE FORME DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE RESE DAGLI STUDENTI
(Art. 13 legge 2.12.1991 n. 390; D.P.C.M. 30.4.97)
Art. 1
L'Università degli studi di Roma "Tor
Vergata" definisce annualmente, secondo quanto disposto dall'art. 13 della
legge 390 del 2.12.1991, forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di quelle inerenti alle
attività di docenza di cui all'art. 12 della legge n. 341 del 19.11.1990,
allo svolgimento degli esami, nonchè all'assunzione di responsabilità
amministrative.
Art. 2
Le attività per le quali può essere
richiesta la collaborazione degli studenti sono individuate annualmente con
decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico e previa deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 3
1. L'affidamento dell'attività di collaborazione è effettuato in forma contrattuale, a tempo parziale ed entro i limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
2. La prestazione dello studente non può essere superiore a 150 ore per ciascun anno, con un impegno non inferiore ad un'ora e non superiore a 3 per ciascuna giornata lavorativa, salvo diversa autorizzazione del Rettore per particolari incarichi assegnati allo studente, in accordo con lo stesso, e deve svolgersi nell'arco temporale corrispondente alla durata dell'anno solare.
3. L'importo del corrispettivo per ciascuna ora lavorativa stabilito, in prima applicazione del presente regolamento in £. 14.000 (quattordicimila) può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di deliberazione sul numero e sulla ripartizione degli incarichi di collaborazione da mettere a concorso.
4. Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
5. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.
6. E' a carico dell'Università l'onere per la copertura assicurativa contro gli infortuni.
7. La copertura finanziaria della spesa complessiva da destinare all'attivazione degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 390/91 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che utilizza una parte delle entrate derivanti dai contributi degli studenti e da eventuali trasferimenti finalizzati effettuati da enti pubblici e/o privati.
8. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", su proposta e con fondi dell'Azienda per il Diritto allo studio Universitario (ADISU) della stessa Università, cura altresì l'attribuzione di collaborazioni degli studenti per il funzionamento di strutture di servizio dell'ADISU stesso mediante l'utilizzazione delle graduatorie formulate ai sensi del presente regolamento, predisposte annualmente dall'Università.
Art. 4
1. Alle collaborazioni possono accedere gli studenti
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" iscritti
ai corsi di laurea o di diploma in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse
e contributi (o dispensati totalmente o parzialmente per merito e condizioni
economiche disagiate) in possesso, nell'anno accademico per il quale è
indetto il concorso, dei seguenti requisiti:
a) alla data di presentazione della domanda siano regolarmente iscritti al 2°,
3°, 4°, 5°, 6° anno in corso di un corso di laurea e 2°,3°
anno in corso di diploma; sono altresì ammessi gli studenti fuori corso
che si trovino nella condizione di essere risultati iscritti fuori corso o ripetente
per non più di un anno durante la carriera scolastica (a tal fine si
valuta la differenza tra il numero complessivo di anni di iscrizione all'Università
ed il totale degli anni previsto nell'ordinamento degli studi della Facoltà
cui lo studente è iscritto al momento della presentazione della domanda
di collaborazione);
b) se trasferiti da altre Università, lo siano almeno da un anno, alla
data di presentazione della domanda;
c) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;
d) non siano già in possesso di diploma di laurea o altro diploma universitario;
e) non si siano resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano procurato
turbative o pregiudizi alla funzionalità delle strutture di assegnazione
durante lo svolgimento di precedenti prestazioni collaborative addivenendo alla
risoluzione del contratto;
f) se trattasi di studenti in corso aver superato fino al giorno di presentazione
della domanda di collaborazione almeno i 2/5 degli esami complessivamente previsti
dal piano di studi in riferimento agli anni di corso frequentati;
g) se trattasi di studenti fuori corso o ripetenti dell'ultimo anno, il numero
complessivo degli esami sostenuti, fino al giorno di presentazione della domanda
di partecipazione non dovrà essere inferiore ai 3/5 del numero totale
degli esami previsti per la conclusione del corso di studi;
h) non abbiano in corso o non abbiano subito provvedimenti disciplinari ovvero
non siano sottoposti a procedimenti giudiziari penali.
i) aver sostenuto almeno un esame di profitto in una disciplina fra quelle comprese
in un eventuale elenco indicato nel bando di concorso che la Facoltà
si riserva di poter introdurre.
2. L'annualità degli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di sede è calcolata sulla base delle determinazioni del Corso di Laurea o Diploma al quale gli studenti si sono trasferiti.
3. A parità di curriculum formativo prevalgono le condizioni di reddito più disagiate.
4. Il reddito da dichiarare è il reddito calcolato per la determinazione della fascia contributiva così come previsto per il pagamento della tassa di iscrizione, secondo quando stabilito ogni anno dall'Ateneo.
5. Le domande per un massimo di 3 (come riportato nel successivo art. 5, c. 3) per l'accesso alle collaborazioni, e le relative informazioni sulle condizioni economiche e di merito (mediante l'indicazione degli esami superati e della votazione riportata), sono presentate dagli studenti secondo lo schema allegato (Allegato 1) avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15 e dell'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114.
6. L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte dell'Amministrazione universitaria anche in collaborazione con gli organi di polizia Tributaria e dell'Amministrazione Finanziaria.
7. Gli studenti di nazionalità straniera sono legittimati a concorrere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 20 della L. 390/91.
Art. 5
1. I concorsi per il conferimento delle collaborazioni,
nel numero complessivo determinato dal Consiglio di Amministrazione e ripartito
dal Senato Accademico tra le varie strutture interessate, devono essere banditi
nel periodo intercorrente tra il 1 e il 15 novembre e resi pubblici mediante
affissione nelle bacheche delle Facoltà, dei Dipartimenti, delle stutture
interessate e di quelle comunque idonee all'informazione degli studenti. Il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 15 dicembre.
2. Il bando, conforme allo schema allegato al presente regolamento (Allegato 2) dovrà riportare il fac-simile della domanda di partecipazione.
3. La ripartizione degli incarichi di collaborazione
di cui al comma 1, è effettuata, nel modo seguente:
d) tra le Facoltà e nell'ambito di queste, tra le singole strutture direttamente
interessate, tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea
e di diploma, riferito all'anno accademico precedente a quello per il quale
è bandito il concorso e delle caratteristiche e le peculiarità
dei servizi da attivare o potenziare;
e) tra i servizi che coinvolgono più Facoltà;
f) tra i servizi centralizzati ed indifferenziati che riguardano la generalità
degli studenti iscritti all'Ateneo. Tali incarichi sono assegnati agli studenti
tenendo presente il numero di iscritti a ciascuna Facoltà riferiti all'anno
accademico precedente a quello per il quale è bandito il concorso, in
rapporto al numero di collaborazioni messe a concorso. Nel caso in cui in corso
d'anno, si verifichi un ampliamento dei posti, le nuove collaborazioni sono
assegnate sulla base del maggior punteggio.
4. Sulla base di tale ripartizione gli studenti interessati possono presentare non più di 3 domande.
5. In ciascuna domanda gli aspiranti devono indicare se e per quali concorsi hanno presentato analoga domanda; nell'ipotesi affermativa in ciascuna domanda gli interessati dovranno dichiarare, secondo un ordine decrescente di preferenza, per quale graduatoria intendano optare qualora si collocassero in posizione utile in più graduatorie.
6. La domanda di ammissione di cui al comma 3 lettera a) deve essere rivolta al Preside della Facoltà competente, secondo il corso di laurea o di diploma cui lo studente è iscritto e consegnata presso la rispettiva segreteria di presidenza. Nel caso in cui vengano emessi bandi separati per i servizi di cui al comma 3 lettere b) e c) le domande di ammissione rivolte al Magnifico Rettore deve essere consegnate presso l'Amministrazione Centrale.
7. Nel caso in cui, nel corso di un anno accademico, a fronte di una esigenza straordinaria, o richiesta formulata da enti che abbiano una convenzione con l'Università (C.N.R., ecc) e nell'interesse degli studenti, il Consiglio di Amministrazione conceda un incremento del numero di borse, prima di emanare un nuovo bando devono essere utilizzate, fino ad esaurimento, le graduatorie degli idonei.
Art. 6
1. Al fine di operare una razionale selezione delle
domande degli studenti che concorrono all'affidamento degli incarichi di collaborazione,
nonchè un opportuno decentramento funzionale dell'intero procedimento
concorsuale, sono costituite con decreto del Rettore tante Commissioni quante
sono le Facoltà istituite nell'Ateneo e nell'ambito delle quali si trovano
le strutture che devono avvalersi della collaborazione studentesca. Distinte
Commissioni sono costituite nel caso il procedimento concorsuale interessi servizi
di supporto alla didattica che coinvolgano più Facoltà, ovvero
servizi centralizzati ed indifferenziati che riguardino la generalità
degli studenti iscritti all'Ateneo.
2. Le domande di ammissione alla selezione, di cui
all'art. 5 comma 3. lettera a), sono oggetto di esame e valutazione da parte
di una commissione così composta:
- il Preside della Facoltà nell'ambito della quale operano i centri di
servizio assegnatari degli incarichi di collaborazione studentesca, ovvero un
suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore della Facoltà nominato dal Preside;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica della Facoltà con qualifica
funzionale non inferiore alla sesta, nominato dal Preside, con funzioni di Segretario.
3. Le domande di ammissione alla selezione di cui
all'art. 5 comma 3. lettera b) (servizi di supporto alla didattica che coinvolgano
più Facoltà), sono oggetto di esame e valutazione da parte di
una commissione così composta:
- un Preside di Facoltà designato dal Senato Accademico, o un suo delegato,
con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore di una delle Facoltà interessate designato
dal Senato Accademico;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica con qualifica funzionale non
inferiore alla sesta, in servizio nell'ambito delle Facoltà interessate,
designato dal Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario;
4. Le domande di ammissione alla selezione di cui
all'art.5 comma 3. lettera c) (servizi indifferenziati e centralizzati che riguardano
la generalità degli studenti iscritti all'Ateneo), saranno oggetto di
esame e valutazione da parte di una commissione così composta:
- il Direttore Amministrativo (o un dirigente o vicedirigente da lui delegato),
con funzioni di Presidente;
- un professore o ricercatore designato dal Rettore;
- un impiegato dell'area amministrativa o tecnica con qualifica funzionale non
inferiore alla sesta in servizio nell'Amministrazione centrale dell'Ateneo designato
dal Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario;
5. Il punteggio da assegnare ad ogni candidato deve
essere determinato sulla base della somma di due punteggi aventi lo stesso valore
massimo, ottenuti nel modo seguente:
a) valutazione della media riportata negli esami superati fino al giorno di
presentazione della domanda di partecipazione;
b) valutazione del numero di esami sostenuti rispetto al numero totale di esami
previsto dal piano di studi per gli anni precedenti a quello al quale l'aspirante
è iscritto.
I due punteggi possono essere sommati con pesi diversi, il cui rapporto può
variare da 1 a 2 a favore di quello relativo al punto b.
6. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento al minor reddito.
7. A conclusione dei lavori le Commissioni, entro il 31 gennaio formulano le graduatorie degli aspiranti e dichiarano beneficiari degli incarichi di collaborazione gli studenti che risultino collocati utilmente nelle graduatorie stesse, fino a copertura del numero degli incarichi messi a concorso complessivamente nell'ambito di ciascuna facoltà o per i servizi coinvolgenti più Facoltà ovvero per i servizi centralizzati ed indifferenziati riguardanti la generalità degli studenti iscritti all'Ateneo.
8. Ai fini della graduatoria vale il seguente ordine
di priorità:
4) gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse
dall'ADISU, e che, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari
di tali provvidenze (lo studente che a idoneo diventa vincitore di borse ADISU
concorre alle collaborazioni part-time alle stesse condizini degli studenti
beneficiari di borse ADISU);
5) gli studenti non beneficiari delle borse di studio concesse dall'ADISU;
6) gli studenti beneficiari delle borse di studio conferite dall'ADISU.
9. Le graduatorie verranno affisse presso le Presidenze delle Facoltà e presso la Divisione I, Settore Diritto allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche. Gli studenti interessati potranno, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, presentare, presso il Settore Diritto allo Studio e Modifiche di Statuto Didattiche, della Divisione I ricorso al Rettore, avverso le graduatorie provvisorie pubblicate. Trascorso il termine dei 15 giorni e dopo aver valutato gli eventuali ricorsi prodotti dagli interessati, si procederà alla formulazione delle graduatorie definitive.
10. Le graduatorie devono prevedere l'assegnazione degli aventi diritto alle collaborazioni alle strutture per le quali gli incarichi stessi sono stati messi a concorso, nel rispetto se possibile delle preferenze, non più di due, espresse dagli aspiranti nella domanda di ammissione.
11. I verbali contenenti le graduatorie di merito nonchè le domande di ammissione degli studenti devono essere inviate, a cura del Presidente della Commissione, all'Amministrazione Centrale che provvederà, con decreto del Rettore, alla nomina dei vincitori.
12. L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'attribuzione degli incarichi di collaborazione che si siano resi disponibili, per rinuncia, decadenza o qualsiasi altro motivo, a coloro che seguono nell'ordine di ciascuna graduatoria degli idonei cui si riferiscono le disponibilità.
13. In caso di interruzione della prestazione prima del completamento della stessa, si potrà attivare una nuova collaborazione per le ore residue ricorrendo alla relativa graduatoria di merito.
14. Qualora lo studente dovesse laurearsi prima del termine previsto per la conclusione dell'intero incarico, venendo meno le condizioni previste per il diritto alla collaborazione, la prestazione è da ritenersi conclusa alla data della laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettivamente rese, e la possibilità di cui ai precedenti commi 10 e 11.
Art. 7
1. I responsabili dei centri di servizio delle biblioteche
competenti per Facoltà, ove dotati di autonomia di spesa, per i concorsi
di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) e l'Amministrazione Centrale relativamente
ai concorsi di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) provvedono alla stipula
dei contratti di collaborazione part-time con ciascuno studente avente diritto;
nel contratto devono essere indicati i seguenti elementi:
- generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
- l'oggetto e la durata (in ore lavorative complessive dell'anno accademico)
dello stesso nonchè il contenuto della prestazione;
- che il vincolo non configura un rapporto di lavoro subordinato e la prestazione
non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblci concorsi;
- l'entità del corrispettivo, determinato in un compenso forfettario
deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed il cui importo sarà esente
dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche;
- le modalità di pagamento del compenso pattuito (per un massimo di 3
rate); la corresponsione dei compensi deve avvenire dopo l'ultimazione della
prestazione cui i compensi medesimi o le singole rate si riferiscono;
- l'orario di espletamento della prestazione (suscettibile di variazione, fermo
restando il limite delle ore, secondo le esigenze del servizio) che costituisce
l'oggetto del rapporto di collaborazione;
- l'obbligo del risultato (con la specificazione che il pagamento delle rate
del compenso è subordinato alla presentazione al responsabile della struttura
che provvede alla stipula del contratto, di una breve relazione sull'attività
prestata dallo studente in termini di impegno, di qualità, di efficacia,
di corretto comportamento, predisposta dal responsabile della struttura di servizio
cui è assegnato lo studente).
2. Sulla base di una motivata relazione negativa, sottoscritta dal responsabile del servizio cui è stato assegnato lo studente, si può procedere, previa audizione dell'organo collegiale di governo cui fa capo la struttura direttamente interessata, alla risoluzione del contratto di collaborazione. Tale valutazione negativa, comporta altresì l'esclusione dello studente, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il risultato negativo, del diritto di essere ammesso ad altra eventuale procedura concorsuale per la selezione dei destinatari di incarichi di collaborazione.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma
3, lettera d) della legge 390/91 al termine dell'anno di collaborazione, deve
essere redatta a cura e firma del responsabile della struttura, la relazione
finale sull'attività complessivamente svolta dallo studente e sulla efficacia
del servizio attivato. La relazione finale, purchè prodotta in tempo
utile ai fini del pagamento dell'ultima rata del compenso, sostituisce quella
dell'ultima rata.
Di tali relazioni si terrà conto nell'assegnazione degli incarichi di
collaborazione nell'anno successivo.
Art. 8
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento
si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed all'avviso di selezione
che sarà predisposto e reso pubblico all'occorrenza.
Art. 9
Il presente regolamento verrà pubblicato mediante
affissione all'albo dell'Ateneo.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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