Alle ore 15, 40 il Rettore si allontana dalla Sala del Consiglio ed assume la Presidenza il Pro-Rettore, Prof. G.P.G. Milano.

DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II

2.1) ISTITUZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "PLASMAFERESI TERAPEUTICA".

Il Presidente comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, in data 5 maggio 1999, ha deliberato l'istituzione ed attivazione, per l'a.a. 1999/2000, del Corso di perfezionamento in "Plasmaferesi Terapeutica".
Finalità del Corso di perfezionamento è quella di presentare un quadro completo ed aggiornato sulla aferesi e le sue applicazioni in campo terapeutico ed informare sulle possibilità del settore produttivo. Si ritiene, in tal modo, di ampliare, aggiornare ed uniformare le conoscenze dei sanitari che gestiscono un presidio terapeutico che richiede competenze multidisciplinari e conoscenze tecniche specifiche.
Il Senato Accademico nella seduta del 26 ottobre 1999 ha deliberato l'istituzione ed attivazione, per l'a.a. 1999/2000, del Corso di perfezionamento in Plasmaferesi Terapeutica, il cui Statuto è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

..........OMISSIS..........

IL CONSIGLIO


- udita la relazione del Presidente;
- preso atto della delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 5 maggio 1999;
- visto l'art. 5 dello Statuto di Ateneo;
- preso atto della delibera con la quale, nella seduta del 26 ottobre 1999, il Senato Accademico ha approvato l'istituzione ed attivazione del Corso di perfezionamento in Plasmaferesi Terapeutica;
- considerato che lo Statuto del Corso in argomento è conforme al Regolamento dei corsi di perfezionamento adottato dal nostro Ateneo;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

l'istituzione ed attivazione, per l'a.a. 1999/2000, del Corso di Perfezionamento in "Plasmaferesi Terapeutica", il cui Statuto è allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRO-RETTORE
Prof. G. P. G. MIlano

PLASMAFERESI TERAPEUTICA
STATUTO

Art. 1
E' costituito presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata il Corso di perfezionamento in "Plasmaferesi terapeutica".

Art. 2
La durata del Corso è di un anno, non suscettibile di abbreviazioni, per un numero complessivo di ore di lezione non inferiore a 50. Il Corso di perfezionamento non verrà attivato se le richieste di iscrizione non raggiungeranno il numero minimo di 20 (venti) studenti.

Art. 3
Possono essere ammessi al corso coloro che siano in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia.

Art. 4
Le finalità dei corso sono quello di fornire conoscenze teoriche ed applicative ai sanitari che operano nel campo della depurazione extracorporea.

Art. 5
La Direzione del Corso è affidata ad un Professore Ordinario od, in assenza di questo, ad un Professore Associato che insegni nel Corso stesso.

Art. 6
Il Consiglio del Corso è composto da tutti i Docenti universitari di ruolo afferenti al Corso stesso ivi compresi i tecnici suggeriti dalle Società o dagli Enti ed Istituzioni convenzionate con l'Università ai fini del Corso di perfezionamento e dai ricercatori confermati che svolgono nel Corso di perfezionamento compiti didattici integrativi.
La composizione e le attribuzioni del Consiglio, l'elezione ed i compiti del Direttore sono regolati dall'Art. 94 del D.P.R. dell'11/7/1980, n°. 382, relativo ai Consigli di Corso di Laurea ed al Presidente nonché dai commi II e III dell'Art. 16 del D. P R. dell'11/7/1980, n°. 382.

Art. 7
Nel Corso di perfezionamento verranno trattati gli argomenti riportati nel programma allegato.

Art. 8
L'Anno Accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle vigenti disposizioni in materia universitaria.

Art. 9
Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Il rilascio dell'attestato è subordinato ad una valutazione positiva sulla congruità e la sufficienza dell'attività svolta dal perfezionando, all'assolvimento da parte sua degli obblighi di frequenza previsti ed al superamento di esami per singole discipline.
Le commissioni di esame, proposte dal Consiglio del Corso e nominate dal Rettore dell'Università sono costituite dal titolare.

Art. 10
L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio pratico che dovrà svolgersi presso Enti, Società od Istituzioni indicati dal Consiglio del Corso e con esso convenzionati.
La frequenza ai corsi è obbligatoria pena la decadenza del Corso stesso.

Art. 11
La quota di partecipazione al corso è fissata in £ 400.000 da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione.

Art. 12
Ai fini dell'esercizio dell'attività didattica e di tirocinio del Corso e della disponibilità di attrezzature didattiche e scientifiche possono essere stipulate convenzioni con Enti, Società ed Istituzioni di cui al decreto del D.P.R. delegato del 10/3/1982, n°. 162.

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