7.3) FONDAZIONE "TOR VERGATA" - IPOTESI DI STATUTO

..........OMISSIS..........

PRENDE ATTO

- dei suggerimenti espressi dal Presidente dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di statuto della Fondazione che, pertanto, risulta essere il seguente:

Art. 1: Costituzione
E' costituita la Fondazione "Tor Vergata" con sede in Roma. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di istituzioni ed enti pubblici e privati e di singoli. Le attività strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione possono svolgersi in Italia e all'estero.

Art. 2: Scopi
Nel rispetto delle funzioni istituzionali comunque riservate all'Università di Roma "Tor Vergata", la Fondazione "Tor Vergata" concorre a promuovere e sostenere le attività di interesse dell'Università nei campi dell'alta cultura e formazione, della ricerca e dell'assistenza sociosanitaria. La Fondazione persegue, in particolare, la finalità di promuovere e sostenere l'attività di ricerca sia umanistica che scientifica, sia fondamentale che applicata, ivi compresi l'innovazione, lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico - in tutti i campi in cui, direttamente o indirettamente, siano coinvolte le strutture didattiche e scientifiche dell'Università di Roma "Tor Vergata", valorizzando appieno i vantaggi competitivi offerti dal contesto in cui l'Università stessa è inserita. La Fondazione si propone, fra l'altro:
a) di favorire la partecipazione dell'Università ad iniziative - sia didattiche che di ricerca - che facciano riferimento a campi di attività innovativi di ricerca a livello internazionale, sia in ambito umanistico e artistico?culturale che scientifico;
b) di sostenere le iniziative di ricerca in compartecipazione pubblico/privato e la collaborazione e la mobilità fra ambienti di ricerca e imprese;
c) di promuovere, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni pubbliche e private, iniziative per il finanziamento delle attività di ricerca industriale, lo sviluppo precompetitivo e la diffusione di tecnologie nelle fasi di avvio di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico;
d) di favorire lo svolgimento dell'attività di assistenza socio-sanitaria svolta dal Policlinico "Tor Vergata", promuovendo l'integrazione fra ricerca clinica e cura dei malati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

Art. 3: Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:
a) stipulare atti o contratti di qualsiasi genere, compresi quelli per l'acquisto di immobili in proprietà o in diritto di superficie e per il finanziamento mediante l'assunzione di prestiti e mutui, delle operazioni deliberate, nonché convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o comunque detentrice;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema della ricerca nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
g) istituire premi e borse di studio ed attivare programmi di scambio con simili istituzioni estere; h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4: Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5: Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall'Università di Roma "Tor Vergata", dagli altri soci fondatori o da altri partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
c) dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi in uso;
d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
f) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.


Art. 6: Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle quote annuali eventualmente versate dai soci della Fondazione;
b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
e) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
d) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
e) dai contributi in qualsiasi forma concessi da soci fondatori e partecipanti;
f) dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7: Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i soci fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e Collegio dei revisori dei conti.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e sgg. del Codice civile. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata, nei modi di legge.
Gli organi della Fondazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione o dal suo Direttore, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8: Soci della Fondazione
I soci della Fondazione si dividono in:
a) fondatori
b) partecipanti

Art. 9: Socio fondatore
E' socio fondatore l'Università di Roma "Tor Vergata".
Possono divenire soci fondatori, nominati tali dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano in misura significativa al patrimonio della Fondazione o, in via significativa e permanente, al suo fondo di gestione.

Art. 10: Assemblea dei soci fondatori
L'Assemblea dei soci fondatori è convocata, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di un terzo dei soci fondatori, quando se ne ravvisi la necessità. Essa nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza, valuta le proposte di nomina di soci fondatori avanzate dal Presidente e può formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.
E' presieduta del Presidente o, in mancanza, dal membro anziano del Consiglio di amministrazione. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Delibera a voto segreto per la nomina delle cariche sociali.

Art. 11: Soci partecipanti
Possono ottenere la qualifica soci partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
Possono essere nominati soci partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.
I soci partecipanti potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota stabilita dal Consiglio di amministrazione, a specifici progetti o attività della Fondazione.
La qualifica di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Art. 12: Assemblea dei soci partecipanti
L'Assemblea dei soci partecipanti è convocata, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di un terzo dei soci partecipanti, quando se ne ravvisi la necessità. Essa nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza e può formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.
E' presieduta del Presidente o, in mancanza, dal membro anziano del Consiglio di amministrazione. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Delibera a voto segreto per la nomina delle cariche sociali.

Art. 13: Esclusione e recesso
Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei soci fondatori diversi dall'Università di Roma "Tor Vergata" ed a maggioranza quella di soci partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
L'Università di Roma "Tor Vergata" non può, in alcun caso, essere esclusa dalla Fondazione.
I soci della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14: Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente della Fondazione
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Direttore
d) il Collegio dei revisori dei conti
e) il Comitato scientifico
f) l'Assemblea dei soci fondatori
g) l'Assemblea dei soci partecipanti

Art. 15: Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto al suo interno a maggioranza semplice dai membri del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente propone, al Consiglio di amministrazione, la nomina di nuovi soci fondatori.

Art. 16: Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione si compone di sette membri.
Ne fa parte di diritto il Rettore pro-tempore dell'Università di Roma "Tor Vergata".
I restanti membri del Consiglio sono eletti: due dall'assemblea dei soci fondatori, uno dall'assemblea dei partecipanti e tre dal Senato accademico dell'Università di Roma "Tor Vergata", al di fuori dei suoi componenti.
Possono rivestire la carica di membri dei Consiglio di amministrazione personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. In ogni caso, è requisito di eleggibilità l'assenza di precedenti penali.
I membri del Consiglio di amministrazione esercitano il loro incarico a titolo gratuito. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.
Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Direttore e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:
a) stabilire annualmente, sentito il Comitato scientifico, gli indirizzi programmatici della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, con particolare riferimento alla individuazione delle linee generali dell'attività di ricerca ed alla destinazione dei relativi finanziamenti;
b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore;
c) nominare e revocare il Direttore;
d) deliberare su proposte relative ad eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;
e) deliberare su proposte relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio sono prese validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque membri dei Consiglio ed in ogni caso con l'assenso del Rettore pro-tempore dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dei membri del Consiglio nominati dal Senato accademico dell'Università di Roma "Tor Vergata".
Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono, invece, prese validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno cinque membri del Consiglio ed in ogni caso con l'assenso del Rettore pro-tempore dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dei membri del Consiglio nominati dal Senato accademico dell'Università di Roma "Tor Vergata", su parere conforme del Senato accademico dell'Università di Roma "Tor Vergata" approvato a maggioranza assoluta.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.
I consiglieri possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio da un proprio rappresentante con delega scritta conferita di volta in volta.
Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Consiglio scientifico.

Art. 17: Direttore
Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori in cui la Fondazione svolge i propri compiti istituzionali. All'atto della nomina il Consiglio di amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto.
Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario, resta in carica tre anni ed è riconfermabile una sola volta. Se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
Egli provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione delle cui deliberazioni cura l'attuazione. In particolare:
a) predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
b) predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
c) predispone le proposte di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione da inoltrare all'Ente proprietario;
Inoltre sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione. Il Direttore esercita tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi.

Art. 18: Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori contabili, di cui un membro effettivo con funzioni di Presidente, nominato dal Rettore pro-tempore dell'Università di Roma "Tor Vergata", un membro effettivo designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un membro effettivo designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, un membro effettivo designato dal Ministero della Sanità ed un membro effettivo designato dall'assemblea dei soci fondatori. I membri supplenti sono indicati dall'assemblea dei soci fondatori.
Il Collegio dei revisori dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative. Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e, qualora lo ritenga opportuno, gli altri organi della Fondazione, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.
I membri del Collegio dei revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Art. 19: Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione. E' composto da non più di sette membri nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione che garantiscano una equilibrata rappresentanza delle diverse aree scientifiche e disciplinari presenti all'interno dell'Università di Roma "Tor Vergata". Dei sette membri del Comitato, sei sono nominati su designazione del Senato accademico al di fuori dei suoi componenti con votazione a preferenza unica. Il settimo, che svolge le funzioni di Presidente del Comitato, è scelto e nominato dal Consiglio di amministrazione fra personalità che non siano dipendenti dell'Università di Roma "Tor Vergata" o che non abbiano con la stessa rapporti di collaborazione continuativa.
La funzione di membro del Comitato scientifico è incompatibile con quella di membro del Senato accademico o di componente del Comitato di Ateneo per la ricerca scientifica dell'Università di Roma "Tor Vergata".
Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di amministrazione e con il Direttore nella definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazione esprime parere vincolante sui programmi di cui all'art. 17 lettera a) e sulla destinazione dei finanziamenti alla ricerca scientifica, e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di amministrazione o il Direttore lo ritengano necessario.
I membri del Comitato scientifico esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Art. 20: Collegio dei probiviri
Qualsiasi controversia insorgesse tra i vari organi della Fondazione o tra i soci e la Fondazione, sarà rimessa al Collegio dei probiviri, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati in parte, due membri effettivi e ed un membro supplente, dall'assemblea dei soci fondatori ed in parte, un membro effettivo ed uno supplente, dall'assemblea dei soci partecipanti.
Essi decideranno quali arbitri amichevoli compositori e quindi senza alcuna formalità ed inappellabilmente, ma previa redazione di apposito verbale da loro sottoscritto.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 21: Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, all'Università di Roma "Tor Vergata".
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità ai soggetti concedenti.
Il recesso dell'Università di Roma "Tor Vergata" è causa di scioglimento della Fondazione.

Art. 22: Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 23: Disposizioni transitorie
Entro tre mesi dall'entrata in vigore dei presente statuto, il Rettore pro-tempore dell'Università di Roma "Tor Vergata" attiva le procedure per la nomina dei componenti degli organi sociali. Fino a quella data il Rettore pro-tempore dell'Università di Roma "Tor Vergata" svolge le funzioni del Consiglio di amministrazione.

- rinvia l'approvazione una volta acquisito il parere del Senato Accademico.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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