PRENDE ATTO
del regolamento didattico
di Ateneo che viene di seguito riportato
Regolamento Didattico di
Ateneo
Art. 1 - Titoli di studio
Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
Art. 3 - Organizzazione dell'attività didattica
Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti ed attività
formative ad essa propedeutiche
Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli studenti.
Art. 7 - Iscrizione ai corsi
Art. 8 - Riconoscimento di crediti
Art. 9 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione
degli studi
Art. 11 - Scuole di Specializzazione
Art. 12 - Dottorati di Ricerca e Corsi di Perfezionamento
Art. 13 - Servizi didattici integrativi
Art. 14 - Titoli congiunti con altri Atenei
Art. 15 - Valutazione delle attività formative
TABELLA A
Art. 1 - Titoli di studio
1.Conformemente all'art. 5 dello Statuto, l'Università
di Roma "Tor Vergata" conferisce titoli corrispondenti
a tutti i livelli di istruzione universitaria e post-universitaria
previsti dagli ordinamenti vigenti, anche con modalità
di formazione a distanza permanente. Essa, in particolare, conferisce
i seguenti titoli:
a) Diploma di Laurea
b) Diploma di Laurea Specialistica
c) Diploma di Specializzazione
d) Master di I e di II livello
e) Dottorato di Ricerca
I titoli di cui sopra si conseguono
alla fine di corsi di studio disciplinati dai rispettivi ordinamenti
adottati dai Corsi di studio con propri Regolamenti.
2. Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà,
può attivare nuovi Corsi che rilascino titoli corrispondenti
alle tipologie indicate nel comma precedente.
Art. 2 - Facoltà
e Corsi di Studio
1- I corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, sono elencati
nella tabella A, allegata al presente regolamento. Gli altri corsi
di studio permangono invariati, sino all'adeguamento degli stessi
al nuovo ordinamento.
2.- a) Per conseguire la laurea
lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli
relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano. La conoscenza delle lingue sarà verificata
con le modalità stabilite dagli ordinamenti didattici dei
corsi di studio.
b) Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver
acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti
dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di
laurea specialistica.
c) Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve
aver conseguito un numero di credito compreso tra 300 e 360 ivi
compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per
l'ammissione al corso di specializzazione.
d) Per conseguire il master universitario lo studente deve aver
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per
conseguire la laurea o laurea specialistica.
e) Per conseguire il dottorato di ricerca lo studente deve essere
in possesso della laurea specialistica, ovvero d'altro titolo
di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai fini
dell'ammissione al corso di studio di dottorato.
Art. 3 - Organizzazione
dell'attività didattica
1. I Consigli di Corso di Studio disciplinano l'organizzazione
didattica dei Corsi con propri regolamenti, in armonia con gli
ordinamenti didattici nazionali e con il presente regolamento
didattico, prevedendo, altresì, l'attribuzione dei crediti
e la loro distribuzione temporale.
Il Consiglio di corso di studio è responsabile della corretta
attuazione dell'organizzazione didattica dei corsi di studio;
le segreterie studenti sono responsabili della corretta applicazione
degli ordinamenti didattici per quanto attiene la carriera dello
studente.
2. Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell'eventuale
attivazione di nuovi corsi e della tempestiva pubblicizzazione
dell'offerta didattica, ogni Consiglio di Corso di Studio programma
l'organizzazione didattica per il successivo anno accademico,
incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche,
di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti
necessari, compresa l'eventuale attribuzione delle supplenze e
degli affidamenti, nonché la nomina dei professori a contratto.
Gli estratti dei verbali dei Consigli di corso di studio relativi
alle attività formative, con esclusione di quelli relativi
ai singoli studenti, sono pubblicizzati attraverso affissione
all'apposito albo del corso di studio, eventualmente sostituita
o integrata da mezzi informatici.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 l. n. 341/1990, il
Consiglio di Facoltà, sentiti, ove richiesto dal Regolamento
di Facoltà, i Dipartimenti competenti, provvede all'attribuzione
dei compiti didattici, su parere conforme del competente consiglio
di corso di studio e con il consenso dei professori interessati.
Ai ricercatori possono essere assegnate, d'intesa con gli stessi,
responsabilità di insegnamenti.
4. Ai professori, può essere annualmente attribuito - con
il loro consenso - lo svolgimento di corsi in insegnamenti diversi
da quello di titolarità.
5. I Consigli di Corso di Studio possono istituire, anche in collaborazione
con strutture dell'Ateneo ed eventualmente anche con Enti esterni,
corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all'attività
didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione
formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore,
corsi serali, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi
di educazione permanente.
6. Le ore impegnate per la realizzazione di corsi a distanza gestiti
direttamente dall'Università costituiscono, a tutti gli
effetti, assolvimento dei doveri didattici dei docenti.
7. In funzione dei corsi con durata diversa da quella annuale,
il Consiglio di Corso di studio competente, dandone pubblicità
agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l'inizio
dell'attività didattica rispetto all'anno accademico e
stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine
per le iscrizioni, che comunque non può essere anteriore
al primo agosto. I Consigli di Corsi di studio competenti deliberano
il calendario delle lezioni. Il Senato Accademico stabilisce le
date delle vacanze accademiche.
8. Con delibera dei Consigli di Corso di Studio gli insegnamenti
possono articolarsi in moduli di durata compatibile con il numero
dei crediti loro assegnati. Per modulo si intende una parte compiutamente
organizzata di un insegnamento, che lo articola o lo specifica
secondo il profilo del contenuto didattico. Moduli differenti
dello stesso corso possono essere insegnati da docenti diversi.
9. I Consigli di Corso di Studio possono prevedere particolari
modalità di organizzazione delle attività formative
per gli studenti che scelgano un impegno a tempo parziale.
10. Ciascun corso di studio istituisce una commissione didattica
paritetica formata da due professori e da 2 studenti facenti parte
del Consiglio del corso, designati i primi dai docenti del Consiglio
del corso di studio e i secondi dagli studenti eletti nel Consiglio
del corso.
La Commissione dura in carica due anni accademici ed espleta i
compiti previsti dall'art. 12, comma 3 del D. M. 509/99.
Art. 4 - Esami ed altre
verifiche del profitto
1. Le Facoltà ed i Corsi di studio rendono pubblici con
adeguato anticipo i periodi in cui si svolgono gli esami di profitto,
nonché gli esami finali per il conseguimento dei titoli
di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Gli esami di profitto si svolgono, al termine dei rispettivi
corsi, con cadenze distanziate e pubblicizzate, secondo modalità
determinate, per ciascun corso di studio, dalle competenti strutture
didattiche, le quali, in funzione della specificità dei
rispettivi percorsi formativi, possono anche prevedere un limitato
numero di appelli collegati allo svolgimento del corso e l'obbligo
di ripetere il corso stesso in caso di mancato superamento dell'esame
negli appelli predetti. Le prove possono essere scritte, pratiche
in laboratorio od orali, oppure consistere in più di una
di tali modalità. Le prove scritte possono consistere in
elaborati, quiz, test a risposta multipla, etc. Le prove orali
sono pubbliche. La valutazione finale è individuale ed
è espressa in trentesimi e tiene conto anche dei risultati
delle eventuali prove periodiche di valutazione. Qualora si raggiunga
il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può attribuire
la lode.
3. Le date della prima prova di un esame di profitto non possono
essere anticipate rispetto alla data pubblicizzata.
4. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare
iscritto per il periodo considerato allo specifico corso, ove
richiesto, ed essere in regola con l'accertamento della frequenza,
se obbligatoria in base a delibera del competente consiglio di
corso di studio.
5. Per sostenere l'esame di laurea e di laurea specialistica lo
studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi
agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi e le eventuali
prove di idoneità ed essere in regola con il versamento
delle tasse e dei contributi richiesti.
6. Gli esami di laurea e di laurea specialistica sono pubblici.
La votazione finale è espressa in centodecimi. L'esame
si intende superato con votazione minima di 66/110.
7. Come supplemento al diploma di ciascun titolo di studio sarà
rilasciato un certificato che dovrà riportare le principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
8. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto
è disciplinata da regolamenti deliberati dai Consigli di
Corso di studio competenti.
9. Conformemente all'art. 74, comma 2, dello Statuto, la composizione
delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento
dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento è
disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel
rispetto della normativa vigente e di indirizzi generali eventualmente
fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero
dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale
docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi
e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con
provvedimento che va comunicato al Rettore.
Art. 5 - Valutazione iniziale
degli studenti ed attività formative ad essa propedeutiche
1. La valutazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi
di laurea ed ai corsi di laurea specialistica avviene nelle forme
e nei modi previsti dalle normative nazionali. La disciplina attuativa
è adottata dai Consigli di Corso di studio, i quali - per
accrescere l'efficacia delle attività formative - possono
anche prevedere ulteriori forme di valutazione iniziale degli
studenti che accedono alle diverse tipologie di corsi, fissando
i livelli di conoscenza necessari all'ammissione ed individuando
gli obblighi formativi aggiuntivi che debbono essere soddisfatti
nel primo anno di corso dagli studenti che non abbiano ottenuto
una valutazione positiva.
2. I Consigli di Corso di studio possono organizzare attività
formative propedeutiche alle valutazioni di cui al comma precedente.
Art. 6 - Tutorato ed orientamento
degli studenti
1. La disciplina dell'orientamento e del tutorato è dettata
dal regolamento d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato.
Art. 7 - Iscrizione ai
corsi
1. Il Senato Accademico delibera annualmente i termini per l'immatricolazione
e l'iscrizione ai Corsi di Studio. Ciascuno studente iscritto
ad un Corso sceglie un percorso formativo fra quelli consigliati
dal Consiglio del Corso.
2. Al momento dell'iscrizione, ciascuno studente, ove previsto
dalla competente struttura didattica, può scegliere di
seguire il Corso di Studio prescelto solo a tempo parziale. I
Consigli di Corso di Studio deliberano le opzioni relative ai
percorsi formativi per studenti a tempo parziale. In ogni caso,
il titolo di studio verrà rilasciato solo in seguito all'acquisizione
di un numero di crediti pari a quello previsto per gli studenti
a tempo pieno. I Consigli di Corso di Studio deliberano altresì
gli eventuali obblighi di frequenza a ciascun insegnamento da
parte di studenti a tempo parziale.
Art. 8 - Riconoscimento
di crediti
1. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti
da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura
didattica dell'Ateneo o, anche, dal medesimo corso di studio ma
con diverso ordinamento è determinato dal Consiglio di
Corso di Studio interessato.
2. I Consigli dei corsi di studio approvano le abbreviazioni di
corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.
3. I Consigli dei Corsi di Studio possono proporre al Senato Accademico
programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con
istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienza di apprendimento
sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti
didattici.
4. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero
che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico,
purché adeguatamente documentati.
Art. 9 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
1. Gli studenti che, avendo interrotto gli studi, intendano esercitare
i diritti derivanti dalla condizione di studente devono presentare
al Rettore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale
status.
2. La domanda di ricognizione richiede il versamento di:
a) una tassa di ricognizione stabilita annualmente dal Consiglio
di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per ciascun
anno di interruzione degli studi;
b) tutte le tasse e i contributi dovuti per l'anno accademico
in cui presenta la domanda con assoggettamento allo stesso trattamento
previsto per la generalità degli studenti.
3. Nel caso in cui lo studente sia
decaduto ai sensi dell'art. 149 del T. U. sull'istruzione superiore
1592/33, lo stesso può chiedere di riprendere la carriera.
Tale richiesta sarà valutata dal competente Consiglio di
corso di studi.
Art. 10 - Divieto di contemporanea
iscrizione ai corsi e sospensione degli studi
1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più
corsi di laurea ,di laurea specialistica, di diploma universitario,
di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di dottorato
di ricerca.
2. E' consentita la sospensione degli studi nel caso in cui lo
studente dichiari di voler proseguire gli studi nelle Accademie
militari italiane ovvero in Università straniere .
3. E' altresì consentita la sospensione dell'iscrizione
ad un corso di studio per accedere ad un altro corso di studio
di diverso livello fino al conseguemento del relativo titolo,
previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione.
4. Nei casi di sospensione degli studi previsti dai precedenti
commi secondo e terzo lo studente cessa di rivestire tale qualità
dal giorno successivo a quello in cui è dichiarata la sospensione.
Art. 11 - Scuole di Specializzazione
1. Fermo quanto disposto nell'art. 37 dello Statuto, le scuole
di specializzazione sono rette da un Consiglio composto da non
meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore
eletto tra i professori di ruolo dell'Ateneo, che lo presiede.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera l'organizzazione
didattica e decide le modalità di valutazione del percorso
didattico.
Art. 12 - Dottorati di
Ricerca e Corsi di Perfezionamento
1. I Dipartimenti e le Facoltà propongono al Senato Accademico
l'organizzazione di Corsi di Dottorato di Ricerca. La relativa
delibera è successivamente sottoposta all'approvazione
del Consiglio di Amministrazione.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati da apposito
Regolamento.
3. I Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Senato
Accademico l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Perfezionamento
di I e II livello. Qualora alla istituzione dei Corsi di Perfezionamento
concorrano più Facoltà e/o Dipartimenti la proposta
va formulata di concerto tra le strutture predette. La relativa
delibera va sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. I Corsi di Perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 13 - Servizi didattici
integrativi
1. Impregiudicate le discipline speciali previste a livello nazionale
od europeo, il Senato Accademico, su iniziativa delle competenti
strutture didattiche, può deliberare l'attivazione di corsi
di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni ed ai concorsi pubblici, di corsi di istruzione
e di attività culturali e formative esterne, ivi compresi
i corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti e per la formazione
permanente, ricorrente e per i lavoratori, di corsi di aggiornamento
professionale. L'Ateneo rilascia i relativi attestati.
Art. 14 - Titoli congiunti
con altri Atenei
Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Roma
"Tor Vergata" può rilasciare i titoli di cui
all'art. 1 congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
Per il rilascio di tali titoli, si richiede che lo studente abbia
completato almeno un anno dei propri studi nell'Università
di Roma Tor Vergata. Le modalità specifiche per il rilascio
del titolo sono proposte dal Consiglio di Corso di Studio interessato
e deliberate dal Consiglio di Facoltà.
Art. 15.- Valutazione delle
attività formative
Alla valutazione delle attività formative provvedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, il Nucleo di valutazione ed i Comitati
paritetici per la didattica ed il diritto allo studio di cui all'art.
32 dello statuto. Il raccordo tra le attività di tali organi
e quelle delle competenti strutture didattiche è disciplinato
da regolamenti di queste ultime.