Barra divisoria

 

Puoi scaricare il file nel seguente formato:

Scarica la versione word del file - Word

- Pdf

20.21) MODIFICHE DI STATUTO

..........OMISSIS..........

PRENDE ATTO

- delle modifiche statutarie agli artt.: 12, 19, 23, 30, 32, 33, 48, 49, 51 e 53, nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:

Articolo 12
Il Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Prorettore vicario, con voto consultivo;
c) i Presidi di Facoltà;
d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:
A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;
e) il Direttore amministrativo;
f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;
g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui al decreto 4.10.2000 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e all'art. 2 del D.M. 23.12.1999 (supplemento ordinario alla G.U., n. 249 del 24.10.2000)le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite:
Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola esclusione del settore MAT/09.
Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.
Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.
Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.
Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.
Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.
Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il settore MAT/09.
Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET, L-LIN/ e L-OR.
Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.
Area X Tutti i settori che iniziano con IUS/.
Area XI Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore

4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla lettera f) durano in carica 2 anni accademici. L'elezione dei membri di cui alle lettere d), f) e g) è disciplinata da un Regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.

5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.


Articolo 19
I revisori dei conti

1. Il Rettore, su designazione del Senato Accademico, nomina tre revisori dei conti ufficiali e due supplenti, i quali durano in carica due anni.

2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.

3. L'Università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si provvede con Regolamento Generale d'Ateneo".


Articolo 23
Il Nucleo di valutazione d'Ateneo

1. E' istituito nell'Università il Nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il Nucleo di Valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.

3. Il Nucleo di valutazione si compone di nove membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico, di cui 6 professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà di Ateneo, e 2 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione.Fa altresì parte del Nucleo di Valutazione, 1 studente, eletto fra i rappresentanti degli Studenti nel Senato Accademico.

4. Il Nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; il Senato Accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

5. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.


Articolo 30
Il Consiglio di Facoltà: composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:
a)dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
b) da un numero di ricercatori della Facoltà pari al 20% dei professori di cui alla lettera a); che durano in carica un triennio;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla Facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla Facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), i).

2. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di Facoltà alle specificità organizzative e funzionali della Facoltà stessa, il Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere che la componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti.


Articolo 32
Comitati per la didattica ed il diritto allo studio

Le Facoltà disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al Consiglio del Corso di studio ed al Consiglio di Facoltà nonché al nucleo di Valutazione di Ateneo.


Articolo 33
Consigli dei Corsi di studio: composizione

1. Il Consiglio del Corso di studio è costituito:
a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel Corso, nonché dai titolari di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente.
b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al Corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più Corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei Corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti.


Articolo 48
Dirigenti e Vicedirigenti

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

1.bis L'ufficio di dirigente o di titolare di funzioni equiparate può essere ricoperto, limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.

3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta dal Direttore amministrativo.

4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.

Articolo 49
Centri di servizi interdipartimentali

1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie della Università per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo.

2. L'attivazione di un Centro è deliberata dal Senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza dei Direttori di Dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei Dipartimenti interessati al Centro.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'Università, in accordo con i Dipartimenti interessati al Centro.

4. Un Centro ha la stessa autonomia finanziaria e di bilancio di un Dipartimento, a meno che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei Dipartimenti interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.

5. Ciascun Centro è retto di regola da un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un Presidente. Diverse soluzioni organizzative possono essere adottate dal Senato Accademico con delibera motivata. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato un Segretario amministrativo. Ai Centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato un Direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore di attività del Centro.

6. Nell'atto istitutivo di ogni Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi.

7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture dell'Università che rientrino nella tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.

Articolo 51
Servizio di calcolo

1. Il servizio di calcolo è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per il calcolo didattico, b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro di Calcolo d'Ateneo.

2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.

3. I centri per il calcolo scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi del precedente articolo 49.

4. Il Centro di Calcolo di Ateneo, ove costituito in centro interdipartimentale di servizi, è disciplinato ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso:
- integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture,
- fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo,
- provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche.


Articolo 53
Altre strutture dell'Università

1. L'Università può dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale, ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università.

2. L'Università può dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole, di regola, ai sensi del precedente articolo 49.

3. L'Università può dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente articolo 49, oppure come aziende dell'Università.

4. Il Policlinico dell'Università è costituito in azienda dell'Università ai sensi del successivo Titolo VI.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

torna all'o.d.g.

 

TornaBarra divisoriaSali