20.21) MODIFICHE DI STATUTO
..........OMISSIS..........
PRENDE ATTO
- delle modifiche statutarie
agli artt.: 12, 19, 23, 30, 32, 33, 48, 49, 51 e 53, nel tenore
risultante dal testo qui di seguito riportato:
Articolo 12
Il Senato accademico: composizione
1. Il Senato accademico è costituito
con decreto del Rettore ed è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Prorettore vicario, con voto consultivo;
c) i Presidi di Facoltà;
d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:
A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di
ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree
scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con
preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione,
dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà
in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad
una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza
unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;
e) il Direttore amministrativo;
f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale;
g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza
unica ed in collegio unico.
2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari
di cui al decreto 4.10.2000 del Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e all'art. 2 del D.M.
23.12.1999 (supplemento ordinario alla G.U., n. 249 del 24.10.2000)le
Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite:
Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola
esclusione del settore MAT/09.
Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.
Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.
Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.
Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.
Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.
Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e il
settore MAT/09.
Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET,
L-LIN/ e L-OR.
Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/,
M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.
Area X Tutti i settori che iniziano con IUS/.
Area XI Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.
3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione
dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice;
in caso di parità prevale il voto del Rettore
4. I membri di cui alle lettere d) e g) durano
in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla lettera f) durano
in carica 2 anni accademici. L'elezione dei membri di cui alle lettere
d), f) e g) è disciplinata da un Regolamento di Ateneo. Nel
caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato
interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i
rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti
alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.
5. Il Senato accademico è convocato
dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre
che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto
dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.
In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni
dalla ricezione della richiesta.
6. Le procedure per il funzionamento del
Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.
Articolo 19
I revisori dei conti
1. Il Rettore, su designazione del Senato
Accademico, nomina tre revisori dei conti ufficiali e due supplenti,
i quali durano in carica due anni.
2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed
attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che
accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono
parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.
3. L'Università mette a disposizione
dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento
delle loro funzioni.
4. All'attuazione della disciplina contenuta
nel presente articolo, si provvede con Regolamento Generale d'Ateneo".
Articolo 23
Il Nucleo di valutazione d'Ateneo
1. E' istituito nell'Università il
Nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche
mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli
obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa,
l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli
interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia
e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di
servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento
e della ricerca.
2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni
periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia
della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo
e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione
delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il Nucleo
di Valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi
ministeriali, conformemente alla normativa vigente.
3. Il Nucleo di valutazione si compone di
nove membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato Accademico,
di cui 6 professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle
Facoltà di Ateneo, e 2 esperti, anche esterni, in discipline
che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione
e alle scienze dell'organizzazione.Fa altresì parte del Nucleo
di Valutazione, 1 studente, eletto fra i rappresentanti degli Studenti
nel Senato Accademico.
4. Il Nucleo dura in carica un periodo di
tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico
per non più di una volta; il Senato Accademico redige un
regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il
Nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione
dall'Università.
5. Il Nucleo di valutazione ed i Gruppi di
lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali
e delle strutture decentrate dell'Università, nonché
dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.
Articolo 30
Il Consiglio di Facoltà: composizione
1. Il Consiglio di Facoltà è
composto:
a)dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
b) da un numero di ricercatori della Facoltà pari al 20%
dei professori di cui alla lettera a); che durano in carica un triennio;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla Facoltà
pari al 15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali rappresentanti
sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla
Facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per
le delibere di cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere b),
c), d), e), i).
2. Al fine di adeguare la composizione del
Consiglio di Facoltà alle specificità organizzative
e funzionali della Facoltà stessa, il Consiglio, con apposito
regolamento, può prevedere che la componente di cui alla
lettera b), venga incrementata per comprendere personale di altro
ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di
assistenza.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un
rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato
interrotto subentra il primo dei non eletti.
Articolo 32
Comitati per la didattica ed il diritto allo studio
Le Facoltà disciplinano, con propri
regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica
ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello
di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità
dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento
degli stessi, di presentare relazioni al Consiglio del Corso di
studio ed al Consiglio di Facoltà nonché al nucleo
di Valutazione di Ateneo.
Articolo 33
Consigli dei Corsi di studio: composizione
1. Il Consiglio del Corso di studio è
costituito:
a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel
Corso, nonché dai titolari di altre attività di insegnamento
esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite
con delibera dell'organo competente.
b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività
didattiche nel corso stesso, previa opzione per il Corso di studio
ai fini dell'elettorato;
c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso
di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e b);
tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti
iscritti al Corso di studio.
2. I docenti titolari di insegnamenti e/o
moduli didattici in più Corsi di studio di pari livello optano,
all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei Corsi di studio
predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo,
ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità
di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione.
3. Nel caso di anticipata cessazione di un
rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato
interrotto subentra il primo dei non eletti.
Articolo 48
Dirigenti e Vicedirigenti
1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria
e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
1.bis L'ufficio di dirigente o di titolare
di funzioni equiparate può essere ricoperto, limitatamente
ai servizi o alle strutture centrali, mediante contratto di lavoro
a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 3 febbraio 1993,
n. 29.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici
dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su proposta
del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici di personale
con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche,
è disposta dal Direttore amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi
loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni
organizzative e di gestione del personale. Le modalità di
verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate
con regolamento di Ateneo.
5. La copertura dei posti delle qualifiche
dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente
alla normativa nazionale.
Articolo 49
Centri di servizi interdipartimentali
1. I Centri di servizi interdipartimentali
sono le strutture ordinarie della Università per la gestione
e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici
e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo.
2. L'attivazione di un Centro è deliberata
dal Senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo
stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il Consiglio
di amministrazione, su parere della Conferenza dei Direttori di
Dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate.
Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei Dipartimenti
interessati al Centro.
3. Le risorse di personale, finanziarie e
di spazi sono fornite dall'Università, in accordo con i Dipartimenti
interessati al Centro.
4. Un Centro ha la stessa autonomia finanziaria
e di bilancio di un Dipartimento, a meno che l'atto istitutivo non
preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei Dipartimenti
interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.
5. Ciascun Centro è retto di regola
da un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei
Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno
un Presidente. Diverse soluzioni organizzative possono essere adottate
dal Senato Accademico con delibera motivata. Ai Centri dotati di
autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato
un Segretario amministrativo. Ai Centri, ove necessario, può
essere inoltre assegnato un Direttore scelto fra i funzionari di
qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore
di attività del Centro.
6. Nell'atto istitutivo di ogni Centro vanno
precisate attribuzioni e composizione degli organi.
7. Entro il 31 dicembre 2002, tutte le strutture
dell'Università che rientrino nella tipologia descritta al
comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.
Articolo 51
Servizio di calcolo
1. Il servizio di calcolo è fornito
dalle seguenti strutture: a) laboratori per il calcolo didattico,
b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro di Calcolo d'Ateneo.
2. I laboratori per il calcolo didattico
forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività
didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La
loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi
bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche
interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università,
nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano
triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione.
La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti
nello stesso polo edilizio.
3. I centri per il calcolo scientifico forniscono,
per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica
svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento o
interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi
del precedente articolo 49.
4. Il Centro di Calcolo di Ateneo, ove costituito
in centro interdipartimentale di servizi, è disciplinato
ai sensi del precedente art. 49. Esso, in ogni caso:
- integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla
ricerca assicurato dalle suindicate strutture,
- fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo,
- provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche.
Articolo 53
Altre strutture dell'Università
1. L'Università può dotarsi
di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni
di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale,
ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali,
ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università.
2. L'Università può dotarsi
di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi
didattici integrativi, configurandole, di regola, ai sensi del precedente
articolo 49.
3. L'Università può dotarsi
di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente
articolo 49, oppure come aziende dell'Università.
4. Il Policlinico dell'Università
è costituito in azienda dell'Università ai sensi del
successivo Titolo VI.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
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