DIV. II - RIP. I GESTIONE DELLE RISORSE UMANE,
SETTORE III AFFARI DEL PERSONALE RICERCATORE - SUPPLENZE - PROFESSORI
A CONTRATTO
2.3) NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI PROFESSORI A CONTRATTO
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di approvare il seguente testo
concernente il "Regolamento per la disciplina dei Professori
a Contratto".
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, ai
sensi del D.M. 21 maggio 1998 n. 242, i criteri e le procedure per
il conferimento di incarichi d'insegnamento nei corsi di diploma,
di laurea, di laurea specialistica, di perfezionamento, di specializzazione,
di Master e di dottorato, nonché per lo svolgimento di attività
didattiche integrative tramite contratti di diritto privato con
personale non dipendente da università italiane e con personale
universitario in quiescenza.
2. Il presente regolamento non si applica alla disciplina del conferimento
di funzioni di professore a contratto a titolo gratuito nell'ambito
di un rapporto convenzionale; tale disciplina è definita
di volta in volta nelle convenzioni dell'Ateneo con enti o aziende.
Art. 2
(Finalità dei contratti)
1. Per sopperire a particolari e motivate
esigenze didattiche nei corsi indicati all'art.1 ovvero per lo svolgimento
di attività didattiche integrative, Il Rettore, nei limiti
degli appositi stanziamenti di bilancio, stipula contratti di diritto
privato, con studiosi ed esperti anche di cittadinanza straniera,
di comprovata qualificazione scientifica e/o professionale, previa
deliberazione dei Consigli di Facoltà adottata secondo modalità
stabilite nei seguenti articoli e in conformità alla medesima.
2. Tramite il contratto di cui al presente regolamento può
essere impartito l'insegnamento in corsi ufficiali e moduli, in
corsi integrativi di corsi ufficiali e di moduli, nonché
lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere
tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali.
Art. 3
(Durata dei contratti)
1. I contratti di cui al presente regolamento
hanno durata non superiore ad un anno accademico e sono rinnovabili
per non più di sei anni.
Art. 4
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento)
1. Nel quadro della programmazione didattica
annuale, i Consigli di Facoltà, tenendo conto delle proposte
delle strutture didattiche e nei limiti delle risorse annualmente
assegnate per supplenze e contratti, individuano le tipologie di
incarichi di insegnamento da coprire mediante contratto nell'ambito
dei corsi di studio afferenti alle Facoltà, il numero delle
ore richieste fino ad un massimo di 250 annue, per incarico, e,
ove previsto, il compenso.
2. Le delibere dei Consigli di Facoltà sono pubblicate in
apposita pagina del sito informatico della Facoltà con indicazione
della data iniziale della pubblicazione.
3. Gli interessati presentano domanda al Preside di Facoltà
nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione.
4. I Consigli di Facoltà deliberano sul conferimento dei
contratti, sulla base di valutazione comparativa dei candidati.
5. I Consigli di Facoltà possono deliberare, nell'anno accademico
successivo, il rinnovo del contratto previa valutazione dell'attività
didattica svolta.
6. I titolari dei contratti disciplinati dal presente articolo rivestono
a pieno titolo la responsabilità del corso loro affidato.
Art. 5
(Procedura per il conferimento degli incarichi di insegnamento integrativo)
1. Il Rettore, su motivata delibera del Consiglio
di Facoltà, conferisce gli incarichi di insegnamento integrativo
con contratto di diritto privato a studiosi e ad esperti, ove risultino
necessarie specifiche competenze scientifico-professionali in relazione
all'oggetto ed alle caratteristiche del corso, qualora il numero
delle ore richieste non sia superiore a venti. In tal caso gli studiosi
e gli esperti assumono il titolo di "incaricato di attività
didattiche integrative".
Art. 6
(Particolari casi di conferimento di incarico)
1. In deroga alle procedure di cui al precedente
art. 4, il Rettore, su motivata delibera del Consiglio di Facoltà,
conferisce incarichi di insegnamento con contratto di diritto privato
a studiosi di chiara fama.
Art. 7
(Diritti e doveri dei professori a contratto e degli incarichi di
insegnamento integrativo)
1. Nell'ambito dell'organizzazione didattica
della Facoltà, i professori a contratto incaricati di insegnamento
concordano con i Responsabili dei Consigli delle strutture didattiche
le modalità di svolgimento dei propri compiti.
2. Gli incaricati di attività didattiche integrative sono
tenuti a svolgere la propria attività nel rispetto degli
orari, delle forme e dei programmi concordati con il titolare del
corso.
3. I professori a contratto sono tenuti a svolgere personalmente
le attività didattiche loro affidate.
4. Al termine del corso, i professori a contratto sono tenuti a
presentare il registro delle attività svolte. Tale registro
deve essere controfirmato dal Responsabile della struttura didattica
e depositato presso la Presidenza di Facoltà.
5. L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti comma del presente
articolo è motivo di risoluzione di diritto dal contratto
da parte dell'Università.
Art. 8
(Medici titolari di contratto)
1. Ai titolari di un contratto d'insegnamento
ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative
in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche è consentita,
secondo le modalità previste dalle singole convenzioni, la
frequenza delle strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo,
al fine di avere accesso ai dati utili all'espletamento delle attività
in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie
applicate ai pazienti, nel rispetto delle disposizioni in materia
di tutela dei dati personali.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore
dalla data di pubblicazione del decreto del Rettore e si applica
ai contratti stipulati a partire dall'anno accademico 2002/2003.
2. E' abrogato il Regolamento in materia approvato nella seduta
del Senato Accademico 25 marzo 1999."
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
|