2.8) PROPOSTA DI EMENDAMENTO IN ORDINE
ALLO STATUTO DI AUTONOMIA DELL'UNIVERSITÀ.
..........OMISSIS..........
ESPRIME
- parere favorevole all'emendamento sostitutivo
del comma 2 dell'art. 14 dello Statuto "Il Consiglio di Amministrazione:
composizione", nel tenore risultante dal testo qui di seguito
riportato:
2. I membri di cui alla lettera c) durano
in carica sino alla scadenza del mandato del Rettore che li ha proposti.
In caso di anticipata cessazione del Rettore, essi esercitano le
loro funzioni sino alla nomina dei successori, alla quale si procede
ai sensi del precedente comma 1, lett. c). Il membro di cui alla
lett. d) dura in carica 3 anni con decorrenza dalla nomina. I membri
di cui alla lett. c) e d) non sono revocabili né immediatamente
rieleggibili.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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