I DIVISIONE - IV RIPARTIZIONE
2.2) NUOVO STATUTO DEL MUSEO DELL'IMMAGINE
FOTOGRAFICA E DELLE ARTI VISUALI (MIFAV)
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di approvare il nuovo statuto del MIFAV,
così come risulta nel testo di seguito riportato:
STATUTO DEL MIFAV
(MUSEO DELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA E DELLE ARTI VISUALI)
Art. 1
Il MIFAV è costituito come Centro
di ricerca interdipartimentale ai sensi dell'art. 45 dello Statuto
e può altresì operare ai sensi dell'art. 53 dello
Statuto medesimo. Ad esso si applicano i limiti di durata previsti
dallo Statuto.
1. I Dipartimenti di riferimento del MIFAV
sono:
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria Civile
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Storia
2. Possono presentare domanda di adesione
al MIFAV gli studiosi interessati, sia interni che esterni all'Ateneo.
Sulle domande decide il Consiglio del Centro avverso le cui deliberazioni
è ammesso il ricorso al Senato Accademico.
Art. 2
Nell'ambito dei propri fini, il MIFAV
organizza, promuove e coordina attività scientifiche, didattiche
e culturali, con preferenza per quelle ad alto contenuto interdisciplinare,
che abbiano come base d'interesse l'Immagine Fotografica, le Arti
Visuali e, più in generale, la Comunicazione mass - mediale
facente uso di linguaggi della contemporaneità. Questi temi
culturali e scientifici sono caratterizzati da un elevatissimo livello
di interdisciplinarietà e richiedono il contributo scientifico
di più Dipartimenti, che ben si coniuga con una configurazione
come Centro di ricerca interdipartimentale e può richiedere
la stipula di accordi di collaborazione scientifica, e più
in generale culturale, con Università e altri Enti specificamente
qualificati. A tali fini il MIFAV stipula i suddetti accordi. Esso
dispone di fondi provenienti da Istituzioni pubbliche e private
finalizzati a sostenerne l'attività, oltre che delle risorse
di personale e di spazi già messe a disposizione dai Dipartimenti
di riferimento. Nell'ambito delle proprie finalità scientifiche
il MIFAV può svolgere attività in conto terzi.
Art. 3
Il MIFAV si costituisce quale polo di
aggregazione culturale aperto a docenti e studiosi le cui attività
di ricerca scientifica o promozione culturale, in tutto o in parte,
abbiano anche temporaneamente per oggetto temi e problemi attinenti
alle attività svolte dal Centro.
L'adesione al MIFAV è definita dal Consiglio del Centro,
previa presentazione di domanda motivata al suo Direttore.
Art. 4
Sono organi del MIFAV: il Consiglio del Centro, d'ora in avanti
denominato Consiglio, il Direttore e la Giunta. Il Consiglio può
nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi anche non
appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata";
gli studiosi non appartenenti all'Università partecipano
alle riunioni in veste puramente consultiva, senza diritto di voto.
Art. 5
Il Consiglio è costituito ai
sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Ateneo. Alle riunioni del
Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, anche
gli studiosi non appartenenti a questo Ateneo che hanno aderito
al MIFAV.
Art. 6
Il Consiglio promuove e coordina le
attività del MIFAV: approva annualmente il programma delle
attività del Centro, discute ed approva la relazione consuntiva
riguardante le attività svolte. Promuove la stipula di convenzioni
e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del MIFAV. Detta i
criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del
Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di
contabilità dell'Università, il bilancio preventivo
e il conto consuntivo, organizza e gestisce corsi di formazione,
corsi di Perfezionamento (Masters) e dottorati, conferisce borse
di studio. Esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 43 dello
Statuto con riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, h, i, l,
m, n del punto 2.
Art. 7
Il Consiglio elegge al proprio interno
il Direttore del MIFAV che, nominato con Decreto del Rettore, resta
in carica per un triennio.
L'elezione del Direttore avviene secondo le norme previste dallo
Statuto e dal regolamento elettorale d'Ateneo per i Direttori di
Dipartimento.
Il Direttore presiede i lavori del Consiglio Direttivo e del Comitato
Scientifico, ha la rappresentanza del MIFAV e la responsabilità
della gestione amministrativo-contabile del Centro nelle misure
stabilite dalla vigente normativa in materia di Direttori di Dipartimenti
universitari.
Il Direttore può nominare, qualora si renda necessario, dei
responsabili per ogni specifica attività svolta dal Centro.
Tali nomine non potranno avere una durata superiore a dodici mesi
e potranno essere rinnovate.
Il Direttore, informandone il Rettore ed il Consiglio, può
delegare a professori o a ricercatori del Centro il coordinamento
e la gestione delle attività museali ed espositive e/o altre
sue funzioni.
Art. 8
La Giunta, ove costituita, coadiuva
il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. All'atto dell'elezione
di un nuovo Direttore, il Consiglio può deliberare, con maggioranza
assoluta dei suoi membri, di non costituire Giunta alcuna per il
periodo del suo mandato.
La Giunta del Centro è composta dal Direttore, dal Vice-Direttore,
dal Segretario Amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante
e con voto consultivo, e da un rappresentate dei professori di prima
fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia ed un
rappresentante dei ricercatori.
Norme transitorie
In prima applicazione del presente Statuto,
le mansioni di Segretario Amministrativo saranno svolte da una unità
di adeguata qualifica funzionale assegnata a tempo parziale, e non
si avrà luogo ad ulteriori allocazioni da parte dell'Ateneo
di risorse finanziarie, di spazi e di personale rispetto a quelle
che sono già assegnate all'atto di fondazione del MIFAV come
Centro Interdipartimentale, precedentemente all'approvazione dello
Statuto di autonomia dell'Ateneo.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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