DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE
SETTORE III AFFARI DEL PERSONALE RICECATORE - SUPPLENZE - PROFESSORI
A CONTRATTO
20.8) INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO
PER l'ASSEGNAZIONE DI COMPENSI DI INCENTIVAZIONE A PROFESSORI E
A RICERCATORI UNIVERSITARI , EX ART. 4 LEGGE 19.10.1999 N. 370".
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di approvare, con le opportune integrazioni,
il "Regolamento per l'assegnazione di compensi di incentivazione
a professori e ricercatori - ex art. 4 legge 19.10.1999 n. 370",
come di seguito riportato:
Regolamento per l'assegnazione di compensi
di incentivazione a professori e ricercatori - ex art. 4 legge 19.10.1999
n. 370.
Art. 1.
1. Sulla base dell'art. 4 della Legge 19.10.1999 n. 370, vengono
assegnati compensi di incentivazione a professori e ricercatori
che abbiano soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- abbiano optato per il tempo pieno;
- abbiano svolto eventuali attività professionali unicamente
intra moenia;
- non abbiano svolto attività didattica retribuita presso
altre Università od Istituzioni pubbliche o private sotto
forma di supplenze, contratti didattici o contratti integrativi
per più di 12 ore complessive.
Art. 2.
1. I compensi saranno assegnati ai professori o ricercatori di cui
all'Art.1, sulla base di documentata domanda, a fronte dello svolgimento
delle seguenti attività:
a) aver dedicato, in ogni tipologia di corsi di studio universitario,
nonché in attività didattiche nel campo della formazione
continua, permanente e ricorrente, in presenza e a distanza, non
meno di 120 ore (in aggiunta al numero minimo di ore previste dalla
legge) a lezioni, esercitazioni o seminari, nonché ad ulteriori
specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza ed il tutorato,
la programmazione e l'organizzazione didattica, e l'accertamento
dell'apprendimento, svolgendo attività didattica con continuità
per tutto l'anno accademico;
b) aver elaborato e realizzato:
i) progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto
di vista dell'innovazione tecnologica o metodologica;
ii) progetti mirati ad attività formative propedeutiche,
integrative o di recupero.
c) aver partecipato come componente o come Presidente ai lavori
della
Commissione per l'orientamento e il tutorato.
2. I compensi di cui alla lett. c) non sono
cumulabili con quelli restanti delle lettere del precedente comma.
3. Le domande possono essere presentate da
singoli professori per quanto riguarda i corsi da essi tenuti individualmente,
o da gruppi di professori per quanto riguarda progetti articolati
in più insegnamenti all'interno di un corso di studio. Sono
ammessi a concorrere progetti che riguardano insegnamenti impartiti
in corsi di Laurea, corsi di Diploma, scuole di Perfezionamento,
scuole di Specializzazione, corsi di Dottorato di Ricerca e corsi
di formazione permanente.
Art. 3.
1. Proceduto alla corresponsione di cui al comma 2, lett. c), il
Senato Accademico suddivide i finanziamenti fra le Facoltà,
al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) favorire la riduzione del rapporto studenti/docenti (inteso come
rapporto fra il numero di studenti e le ore di docenza, esercitazioni,
assistenza, tutorato, orientamento ed accertamento del profitto),
in relazione ai carichi didattici da parte del personale docente
e ricercatore afferente alle aree e Dipartimenti interessati;
b) migliorare l'efficacia degli studi, diminuendo il ritardo medio
con cui gli studenti portano a termine il proprio corso di studi;
c) realizzare progetti di miglioramento qualitativo della didattica
dal punto di vista dell'innovazione metodologica e tecnologica;
d) favorire attività formative propedeutiche, integrative
o di recupero.
I coefficienti di ripartizione sono calcolati come segue:
i) una quota pari al 40% dell'importo complessivo viene suddivisa
fra le Facoltà in parti proporzionali ai numeri di docenti
e ricercatori a tempo pieno ad esse afferenti;
ii) una quota pari al 60% dell'importo complessivo viene suddivisa
proporzionalmente al rapporto globale studenti equivalenti/docenti
nei corsi di Laurea e di Diplomi attivati presso le Facoltà
(il numero di studenti equivalenti è inteso nel senso stabilito
e calcolato periodicamente dal Nucleo di Valutazione).
2. Le Facoltà ripartiscono i finanziamenti
ricevuti, sentiti i Corsi di Studio delle discipline di competenza,
inclusi tutti quelli di cui al precedente Art. 2 fra tutti i docenti
che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 4 della legge n. 370
del 19.10.1999. Le Facoltà sono autonome nell'individuazione
dei criteri di ripartizione al proprio interno. I criteri seguiti
saranno illustrati in una relazione che viene acclusa alla documentazione
da inviare alle Commissioni responsabili della valutazione di cui
al successivo Art. 4, lett. b).
Art. 4.
1. Le attività didattiche descritte nei progetti incentivati
vengono sottoposte a duplice monitoraggio:
a) da parte degli studenti frequentanti, che inviano alle rispettive
Facoltà appositi moduli di valutazione per ciascuna attività
didattica, incluse le attività di orientamento, assistenza,
tutorato ed accertamento dell'apprendimento, con particolare riferimento
alla continuità e assiduità dell'attività didattica;
tali moduli saranno resi disponibili solo ad appropriate Commissioni
di valutazione nominate dalle Facoltà, ed alla Commissione
di cui alla successiva lett. b);
b) da parte di una Commissione nominata dal Nucleo di Valutazione
di Ateneo, che include anche un rappresentante degli studenti; tale
Commissione, presa visione della documentazione di cui alla precedente
lett. a), esamina, mediante appropriati indicatori, l'efficacia
dei programmi didattici. Per tale valutazione la Commissione acquisisce
i pareri delle Facoltà e dei Corsi di Studio interessati.
2. Le incentivazioni sono erogate solo in
seguito a valutazioni positive per i punti a) e b). Le valutazioni
negative vengono comunicate ai docenti e ricercatori interessati,
i quali possono richiedere di essere ascoltati e possono presentare
ricorso al Rettore.
Art. 5.
1. Il presente Regolamento e la lista dei professori o ricercatori
proposti per l'incentivazione vengono affissi all'albo e pubblicati
sul sito telematico dell'Ateneo. Per ciascun docente/ricercatore
o progetto incentivato, viene pubblicata sul sito telematico d'Ateneo,
con accesso riservato solo ai docenti e ricercatori dell'Ateneo,
una sintesi della relazione della Commissione di valutazione di
cui alla lett. b) del precedente Art. 4.
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LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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