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DIVISIONE I

2.5) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

..........OMISSIS..........

DELIBERA

di approvare le predette modifiche al Regolamento didattico d'Ateneo, che risulta pertanto approvato secondo il seguente testo:

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Titolo I

Art. 1 - Titoli di studio
Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
Art. 2 bis - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studi
Art. 3 - Organizzazione dell'attività didattica
Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti ed attività formative ad
essa propedeutiche
Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli studenti.
Art. 7 - Iscrizione ai corsi
Art. 8 - Riconoscimento di crediti
Art. 9 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione degli
studi
Art. 11 - Scuole di Specializzazione
Art. 12 - Dottorati di Ricerca, Master e Corsi di Perfezionamento
Art. 13 - Servizi didattici integrativi
Art. 14 - Titoli congiunti con altri Atenei
Art. 15.- Valutazione delle attività formative
Art. 16 - Responsabili di attività


Art. 1 - Titoli di studio
1.Conformemente all'art. 5 dello Statuto, l'Università di Roma "Tor Vergata" conferisce titoli corrispondenti a tutti i livelli di istruzione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti, anche con modalità di formazione a distanza permanente. Essa, in particolare, conferisce i seguenti titoli:
a) Diploma di Laurea
b) Diploma di Laurea Specialistica
c) Diploma di Specializzazione
d) Master di I e di II livello
e) Dottorato di Ricerca
I titoli di cui sopra si conseguono alla fine di corsi di studio disciplinati dai rispettivi ordinamenti adottati dai Corsi di studio con propri Regolamenti.
2. Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà, può attivare nuovi Corsi che rilascino titoli corrispondenti alle tipologie indicate nel comma precedente.


Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
1. Le Facoltà dell'Ateneo e i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, sono elencati nel successivo Tit. II. Gli altri corsi di studio permangono invariati, sino all'adeguamento degli stessi al nuovo ordinamento.
2. a) Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano. La conoscenza delle lingue sarà verificata con le modalità stabilite dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
b) Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.
c) Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver conseguito un numero di credito compreso tra 300 e 360 ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso di specializzazione.
d) Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea specialistica.
e) Per conseguire il dottorato di ricerca lo studente deve essere in possesso della laurea specialistica, ovvero d'altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai fini dell'ammissione al corso di studio di dottorato.

Art. 2 bis - Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studi
1. L'istituzione di un nuovo Corso di studi è deliberata dal Senato Accademico, con atto motivato, su proposta di una Facoltà, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Nucleo di valutazione (che si esprime sulla base di parametri predeterminati e noti). Essa viene adottata con decreto rettorale, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed entra in vigore dal successivo anno accademico.
2. La proposta va comunicata alle altre Facoltà. Essa deve essere corredata dal relativo Ordinamento didattico, che definisce in particolare:
a) la denominazione del Corso di studi, gli obiettivi formativi specifici di esso, la classe di appartenenza del medesimo, nonché la Facoltà di afferenza dello stesso;
b) la durata del Corso;
c) l'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula" previsti dal Corso, con specificazione degli ambiti disciplinari attivati, dei settori scientifico-disciplinari, delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali e della ripartizione dei crediti;
d) i caratteri e le modalità di effettuazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche all'attivazione ed alla modifica di un Corso di studi. I provvedimenti relativi vengono comunicati al Ministero.
4. Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso di studi:
a) rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
b) sussistenza di adeguate risorse di personale docente di ruolo (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative;
c) compatibilità con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati nell'Ateneo.
5. 1 Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di studi interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studi interuniversitari). 1 regolamenti dei Corsi di studi interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.
6. La disattivazione di Corsi di studi è deliberata dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà o dei Consigli delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studi interfacoltà), sentito il Consiglio di Corso di studi interessato. L'Ateneo assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi, delegando ai Consigli di Facoltà la disciplina delle relative carriere, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di studi attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Art. 3 - Organizzazione dell'attività didattica
1. I Consigli di Corso di Studio disciplinano l'organizzazione didattica dei Corsi con propri regolamenti, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il presente regolamento didattico, prevedendo, altresì, l'attribuzione dei crediti e la loro distribuzione temporale.
Il Consiglio di corso di studio è responsabile della corretta attuazione dell'organizzazione didattica dei corsi di studio; le segreterie studenti sono responsabili della corretta applicazione degli ordinamenti didattici per quanto attiene la carriera dello studente.
2. Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell'eventuale attivazione di nuovi corsi e della tempestiva pubblicizzazione dell'offerta didattica, ogni Consiglio di Corso di Studio programma l'organizzazione didattica per il successivo anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari, compresa l'eventuale attribuzione delle supplenze e degli affidamenti, nonché la nomina dei professori a contratto.
Gli estratti dei verbali dei Consigli di corso di studio relativi alle attività formative, con esclusione di quelli relativi ai singoli studenti, sono pubblicizzati attraverso affissione all'apposito albo del corso di studio, eventualmente sostituita o integrata da mezzi informatici.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 n. 341/1990, il Consiglio di Facoltà, su proposta dei competenti Consigli di Corso di Studio e sentiti, ove richiesto dai regolamenti di Facoltà, i Dipartimenti di afferenza dei docenti, provvede all'attribuzione dei compiti didattici, previo parere del competente consiglio di corso di studio, con il consenso dei professori interessati. Ai ricercatori possono essere assegnate, d'intesa con gli stessi, responsabilità di insegnamenti.
4. Ai professori, può essere annualmente attribuito - con il loro consenso - lo svolgimento di corsi in insegnamenti diversi da quello di titolarità.
5. I Consigli di Corso di Studio possono istituire, anche in collaborazione con strutture dell'Ateneo ed eventualmente anche con Enti esterni, corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all'attività didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi serali, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi di educazione permanente.
6. Le ore impegnate per la realizzazione di corsi a distanza gestiti direttamente dall'Università costituiscono, a tutti gli effetti, assolvimento dei doveri didattici dei docenti.
7. In funzione dello svolgimento dell'attività didattica relativa ai singoli insegnamenti in periodi corrispondenti a frazioni di anno, il Consiglio di Facoltà competente, dandone pubblicità agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l'inizio dell'attività didattica rispetto all'anno accademico e stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni, che comunque non può essere anteriore al primo agosto. Le facoltà deliberano il Calendario delle lezioni. Il Senato Accademico stabilisce le date delle vacanze accademiche.
8. Con delibera dei Consigli di Corso di Studio gli insegnamenti possono articolarsi in moduli di durata compatibile con il numero dei crediti loro assegnati. Per modulo si intende una parte compiutamente organizzata di un insegnamento, che lo articola o lo specifica secondo il profilo del contenuto didattico. Moduli differenti dello stesso corso possono essere insegnati da docenti diversi.
9. Su proposta dei Consigli di Corso di Studio, le Facoltà possono predisporre per gli studenti a tempo parziale piani didattici che prevedano un'attività ridotta comunque corrispondente a non meno di 30 crediti per anno. Agli studenti che fruiscono dei piani didattici ridotti il Senato Accademico può concedere una riduzione delle tasse e/o dei contributi.
10. Ciascun corso di studio istituisce una commissione didattica paritetica formata da due professori e da 2 studenti facenti parte del Consiglio del corso, designati i primi dai docenti del Consiglio del corso di studio e i secondi dagli studenti eletti nel Consiglio del corso.
La Commissione dura in carica due anni accademici ed espleta i compiti previsti dall'art. 12, comma 3 del D. M. 509/99.

Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
1. Le Facoltà ed i Corsi di studio rendono pubblici con adeguato anticipo i periodi in cui si svolgono gli esami di profitto, nonché gli esami finali per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Gli esami di profitto si svolgono, al termine dei rispettivi corsi, con cadenze distanziate e pubblicizzate, secondo modalità determinate, per ciascun corso di studio, dalle competenti strutture didattiche, le quali, in funzione della specificità dei rispettivi percorsi formativi, possono anche prevedere un limitato numero di appelli collegati allo svolgimento del corso e l'obbligo di ripetere il corso stesso in caso di mancato superamento dell'esame negli appelli predetti. Le prove possono essere scritte, pratiche in laboratorio od orali, oppure consistere in più di una di tali modalità. Le prove scritte possono consistere in elaborati, quiz, test a risposta miultipla, etc. Le prove orali sono pubbliche. La valutazione finale è individuale ed è espressa in trentesimi e tiene conto anche dei risultati delle eventuali prove periodiche di valutazione. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può attribuire la lode.
3. Le date della prima prova di un esame di profitto non possono essere anticipate rispetto alla data pubblicizzata.
4. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare iscritto per il periodo considerato allo specifico corso, ove richiesto, ed essere in regola con l'accertamento della frequenza, se obbligatoria in base a delibera del competente consiglio di corso di studio.
5. Per sostenere l'esame di laurea e di laurea specialistica lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi e le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
6. Gli esami di laurea e di laurea specialistica sono pubblici. La votazione finale è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato con votazione minima di 66/110.
7. Come supplemento al diploma di ciascun titolo di studio sarà rilasciato un certificato che dovrà riportare le indicazioni analitiche relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo, conformemente ai modelli in uso presso gli altri paesi europei. Tale documento è emesso dalle Segreterie studenti, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti corsi di studio.
8. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata da regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti.
9. Conformemente all'art. 74, comma 2, dello Statuto, la composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa vigente e di indirizzi generali eventualmente fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.
10. Trascorsi 6 anni dalla immatricolazione al Corso di Laurea o 4 anni dalla immatricolazione al Corso di Laurea Specialistica, il Consiglio di Corso di Studio può disporre una verifica dello stato di studente; tale verifica può comportare una valutazione della cultura e delle capacità acquisite e, in caso di esito non positivo, la richiesta di riqualificazione di crediti. Analoga procedura si applica agli studenti che riprendono gli studi dopo un'interruzione superiore ad un anno.

Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti ed attività formative ad essa propedeutiche.
1. La valutazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica avviene nelle forme e nei modi previsti dalle normative nazionali. La disciplina attuativa è adottata dai Consigli di Corso di studio, i quali - per accrescere l'efficacia delle attività formative - attivano ulteriori forme di valutazione iniziale degli studenti che accedono alle diverse tipologie di corsi, fissando i livelli di conoscenza necessari all'ammissione ed individuando gli obblighi formativi aggiuntivi che debbono essere soddisfatti nel primo anno di corso dagli studenti che non abbiano ottenuto una valutazione positiva.
2. I Consigli di Corso di studio possono organizzare attività formative propedeutiche alle valutazioni di cui al comma precedente.

Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli studenti.
1. La disciplina dell'orientamento e del tutorato è dettata dal regolamento d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato, emanato con D.R. n. 1393 del 3.5.2000.

Art. 7 - Iscrizione ai corsi
1. Il Senato Accademico delibera annualmente i termini per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di Studio. Ciascuno studente iscritto ad un Corso sceglie un percorso formativo fra quelli consigliati dal Consiglio del Corso.
2. Al momento dell'iscrizione, ciascuno studente, ove previsto dalla competente struttura didattica, può scegliere di seguire il Corso di Studio prescelto solo a tempo parziale. I Consigli di Corso di Studio deliberano le opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale. In ogni caso, il titolo di studio verrà rilasciato solo in seguito all'acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per gli studenti a tempo pieno. I Consigli di Corso di Studio deliberano altresì gli eventuali obblighi di frequenza a ciascun insegnamento da parte di studenti a tempo parziale.
3. Requisito per l'immatricolazione ai corsi di laurea specialistica è il possesso del Diploma di Laurea dal medesimo titolo conseguito presso l'università degli studi di Roma Tor Vergata o di altro Diploma conseguito a seguito di studi universitari, anche se svolti all'estero, di durata almeno triennale cui siano riconoscibili 180 crediti didattici ritenuti equivalenti dal competente Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Corso di Studio, valutato il curriculum degli studenti che si iscrivono, può assegnare loro debiti o crediti didattici.
4. I Consigli di Corso di studio possono disporre l'ammissione temporanea al Corso di laurea specialistica di studenti che non siano ancora in possesso della laurea triennale, a condizione che il debito formativo mancante sia assolto entro un termine che va fissato dal Consiglio di corso di studio compatibilmente con il calendario degli esami conclusivi del corso di laurea triennale. Qualora, entro il termine predetto, lo studente consegua la laurea triennale, l'ultima iscrizione al relativo corso si imputa al primo anno del corso di laurea specialistica.
Art. 8 - Riconoscimento di crediti
1. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura didattica dell'Ateneo o, anche, dal medesimo corso di studio ma con diverso ordinamento è determinato dal Consiglio di Corso di Studio interessato.
2. I Consigli dei corsi di studio approvano le abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.
3. I Consigli dei Corsi di Studio possono proporre al Senato Accademico programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienza di apprendimento sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti didattici.
4. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati.

Art. 9 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
1. Gli studenti che, avendo interrotto gli studi, intendano esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente devono presentare al Rettore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status.
2. La domanda di ricognizione richiede il versamento di:
a) una tassa di ricognizione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per ciascun anno di interruzione degli studi;
b) tutte le tasse e i contributi dovuti per l'anno accademico in cui presenta la domanda con assoggettamento allo stesso trattamento previsto per la generalità degli studenti.
3. La domanda sarà valutata dal competente Consiglio di Corso di studio tenendo conto, anche, di quanto disposto al comma 10 art. 4 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui lo studente sia decaduto ai sensi dell'art. 149 del T. U. sull'istruzione superiore 1592/33, lo stesso può chiedere di riprendere la carriera. Tale richiesta sarà valutata dal competente Consiglio di corso di studi.

Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione degli studi
1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea ,di laurea specialistica, di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di dottorato di ricerca e Master.
2. E' consentita la sospensione degli studi nel caso in cui lo studente dichiari di voler proseguire gli studi nelle Accademie militari italiane ovvero in Università straniere .
3. E' altresì consentita la sospensione dell'iscrizione ad un corso di studio per accedere ad un altro corso di studio di diverso livello fino al conseguimento del relativo titolo, previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione.
4. Nei casi di sospensione degli studi previsti dai precedenti commi secondo e terzo lo studente cessa di rivestire tale qualità dal giorno successivo a quello in cui è dichiarata la sospensione.
5. Il Collegio di un Dottorato di Ricerca può proporre al Consiglio del Master, ritenuto ad esso affine, il conferimento del corrispondente titolo di Master agli studenti del corso di Dottorato che abbiano proficuamente seguito un periodo di studi non inferiore a quello del Master e che abbiano soddisfatto i requisiti previsti per il conseguimento del titolo.
Art. 11 - Scuole di Specializzazione
1. Fermo quanto disposto nell'art. 37 dello Statuto, le scuole di specializzazione sono rette da un Consiglio composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore eletto tra i professori di ruolo dell'Ateneo, che lo presiede.
2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera l'organizzazione didattica e decide le modalità di valutazione del percorso didattico.

Art. 12 - Dottorati di Ricerca e Master
1. I Dipartimenti e le Facoltà propongono al Senato Accademico l'organizzazione di Corsi di Dottorato di Ricerca. La relativa delibera è successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento.
3. I Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Senato Accademico l'istituzione e l'attivazione di Master di I e II livello e Corsi di Perfezionamento istituiti in base al D.P.R. 162/82 e alla legge 341/90. Qualora alla istituzione dei Corsi suddetti concorrano più Facoltà e/o Dipartimenti la proposta va formulata di concerto tra le strutture predette. La relativa delibera va sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
4. I Master e i Corsi di Perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 13 - Servizi didattici integrativi
1. Impregiudicate le discipline speciali previste a livello nazionale od europeo, il Senato Accademico, su iniziativa delle competenti strutture didattiche, può deliberare l'attivazione di corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, di corsi di istruzione e di attività culturali e formative esterne, ivi compresi i corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti e per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, di corsi di aggiornamento professionale. L'Ateneo rilascia i relativi attestati.

Art. 14 - Titoli congiunti con altri Atenei
1. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Roma "Tor Vergata" può rilasciare i titoli di cui all'art. 1 congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Per il rilascio di tali titoli, si richiede che lo studente abbia completato almeno un anno dei propri studi nell'Università di Roma Tor Vergata. Le modalità specifiche per il rilascio del titolo sono proposte dal Consiglio di Corso di Studio interessato e deliberate dal Consiglio di Facoltà.
Art. 15.- Valutazione delle attività formative
1. Alla valutazione delle attività formative provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Nucleo di valutazione ed i Comitati paritetici per la didattica ed il diritto allo studio di cui all'art. 32 dello statuto. Il raccordo tra le attività di tali organi e quelle delle competenti strutture didattiche è disciplinato da regolamenti di queste ultime.

Art. 16 - Responsabili di attività
1. Con cadenza annuale, il Consiglio di Facoltà, sentiti i Consigli di Corso di studio competenti, con delibera adottata a maggioranza assoluta, procede all'individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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