DIVISIONE I
2.2) REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di approvare il Regolamento per l'attivazione
e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento e gli schemi di
statuto proposti come di seguito riportati
"Regolamento per l'attivazione
e l'organizzazione dei Master Universitari istituiti ai sensi del
D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82
e L. 341/90."
Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti Corsi di perfezionamento che rilasciano
il titolo di Master universitario, d'ora in poi denominati Master
universitari, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli
di Master universitario di primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master universitario dell'Università
degli studi di Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente
ai corsi organizzati ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99
e dell'art. 12 del Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Ai corsi per il conseguimento del Master universitario di primo
livello si accede con un titolo universitario di durata almeno triennale:
laurea triennale o diploma universitario di durata triennale o altro
titolo ritenuto equipollente dal Consiglio di Facoltà, di
cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Consiglio di Master. Ai
corsi per il conseguimento del Master universitario di secondo livello
si accede con la laurea specialistica o corso di laurea almeno quadriennale
o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio di Facoltà,
di cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Consiglio di Master.
4. L'iscrizione ad un Master universitario è incompatibile
con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi.
5. La durata dei Master universitari non può essere inferiore
ad un anno né superiore a 3. Il numero di crediti necessari
per il conseguimento del titolo di Master universitario di primo
o di secondo livello non può essere inferiore a 60 crediti
formativi universitari (CFU) per un totale di almeno 1500 ore, con
un numero di ore di attività didattica frontale e altre forme
di studio guidato e di didattica interattiva, di norma, non inferiore
a 375 e non superiore a 750. Le restanti ore sono dedicate a stages
o tirocini e/o alla redazione di un progetto o un elaborato, nonché
allo studio e alla preparazione individuale.
6. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli
didattici.
Per l'iscrizione ai singoli moduli è richiesto lo stesso
titolo di studio richiesto per l'iscrizione al Master universitario.
Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti,
il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei
relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando
i relativi esami, sono regolati dal Consiglio del Master e specificati
nel bando.
7. Ai fini dell'ammissione al Master universitario, la valutazione
dei titoli conseguiti all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari,
e della loro equipollenza è decisa dal Consiglio di Facoltà,
di cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Consiglio di Master,
che può eventualmente indicare i titoli predetti nel bando.
Art. 2 - Modalità per l'ammissione
di studenti stranieri
1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri comunitari ed extracomunitari
residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi
di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti
all'estero è regolata dalle norme vigenti.
Art. 3 - Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo,
possono essere riconosciute, dal Consiglio del Master di cui all'art.
6 attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite
successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà
accesso al Master universitario e delle quali esista attestazione
(ivi compresi insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio),
purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso.
A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del
completamento del Master universitario, con corrispondente riduzione
del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.
Art. 4 - Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione
delle varie attività è subordinato al superamento
delle prove di verifica del profitto e della prova finale di accertamento
delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse
in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della
prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione
di lode.
Art. 5 - Corpo docente
1. I docenti del Master universitario sono nominati dal Consiglio
di Facoltà cui per Statuto il Master universitario afferisce,
o dai Consigli di Facoltà competenti, nel caso di Master
universitario interfacoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 6 - Organi del Master universitario
1. Sono organi del Master universitario: il Consiglio del Master
e il Direttore.
2. Al Consiglio del Master si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica, di norma, 3 anni ed è nominato
dal Consiglio di Facoltà.
4. Il Consiglio del Master può nominare un Comitato scientifico
composto da personalità particolarmente esperte nel settore.
Art. 7 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina,
inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso
per i docenti interni ed esterni, e per il personale tecnico-amministrativo
dei Dipartimenti e dei Centri interessati; nonché le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo
preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà, convenzioni
con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati,
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza
scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà,
di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati
e da persone fisiche.
Art. 8 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Master
universitario, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività
e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla
liquidazione delle spese. Al termine del Master universitario riferisce
al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a
ratifica del Consiglio del Master.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più
di 2 Master universitari.
4. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore,
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di
talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Master.
5. Le funzioni di Direttore, fino alla costituzione del Consiglio
del Master, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico
della Facoltà.
Art. 9 - Obblighi e diritti degli iscritti
al Master universitario
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione,
nella misura prefissata dal Consiglio del Master ed approvata dal
Consiglio di Amministrazione.
2. Lo statuto del Master universitario regola gli eventuali obblighi
di frequenza.
3. A conclusione dei Master universitario, agli iscritti che abbiano
adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato
la prova finale, viene rilasciato il titolo di Master universitario
del livello corrispondente al Master universitario frequentato.
Art. 10 - Benefici economici a favore degli
iscritti al Master universitario
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più
meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico,
la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
di iscrizione al Master universitario.
2. Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in
situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari
o superiore al 66% è prevista una riduzione del contributo
di iscrizione nella misura del 30%.
3. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente
il Master universitario a partecipanti riconosciuti particolarmente
esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
4. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione
o di frequenza gratuita per tutoring, lo studente deve comunque
pagare il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio
dell'Ateneo per la copertura delle spese generali.
Art. 11 - Master universitari a distanza
Nel caso in cui vengano istituiti Master universitari in cui è
prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
- devono essere indicate le modalità di svolgimento del Master
universitario e delle prove, sia in itinere che finali, nonché
le modalità di valutazione;
- le modalità di accertamento del profitto debbono assicurare
l'identificazione del candidato;
- la prova finale deve essere svolta in presenza.
Art. 12 - Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Master universitari sono avanzate
da una o più Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti
o dei Centri. Esse sono approvate dal Senato Accademico, dal Consiglio
di Amministrazione e dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I Master
universitari sono istituiti con decreto del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento
del Master universitario sono svolte da un Dipartimento o altro
Centro di spesa, con il loro consenso; in mancanza sono svolte dall'Amministrazione
centrale.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del
Master universitario il Consiglio di Facoltà deve verificare
che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente
uguali ad altri già attivati o in corso di attivazione. A
tale scopo l'Anagrafe dei Master universitari è depositata
presso ciascuna Presidenza di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Master universitari possono essere proposti anche congiuntamente
con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati
sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere
proposte da una o più Facoltà, ed approvate dal Consiglio
di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Master interuniversitari determinano le particolari
norme organizzative che ne regolano il funzionamento e determinano
quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione degli
studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa del
Master, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Master universitario dovrà
essere corredata da una scheda di fattibilità, in cui devono
essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le
risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico
dell'Ateneo, di cui il Master universitario si avvarrà; e
da un piano economico che indichi la percentuale di ripartizione
delle risorse finanziarie tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Master universitario, allegato alla proposta,
deve contenere, in conformità a quanto previsto dal presente
Regolamento:
· la denominazione del Master universitario e la denominazione,
ad esso correlata, del titolo di Master universitario che viene
rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di Master universitario
rilasciato a conclusione del Master;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione
con altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Master universitario;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo
gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno,
né superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del
titolo, comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di
lezione frontale e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Master universitario con l'indicazione
degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento: il settore
scientifico disciplinare, le ore di didattica frontale ed interattiva
previste e i crediti maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova
finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero
minimo degli iscritti senza il quale il Master universitario non
viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni
per l'ammissione al Master universitario o i criteri di ammissione;
· Le eventuali modalità di accettazione di frequentanti
a singole attività formative e le forme di contribuzione
e certificazione;
· i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli
iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il
Master universitario avrà sede amministrativa e la sede delle
attività didattiche.
7. Le delibere dei Consigli di Facoltà con le proposte di
istituzione di nuovi Master universitari devono pervenire all'Amministrazione
entro il termine del 30 aprile dell'anno accademico precedente a
quello in cui si intende istituire il Master universitario.
8. Se un Master universitario non viene attivato entro l'anno accademico
successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore.
Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere
tutto l'iter procedurale.
9. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare al
Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro svolto e sui
risultati conseguiti, ai fini della valutazione del Master universitario
e della eventuale riattivazione dello stesso.
Art. 13 - Riattivazione del Master universitario
1. Una volta istituito, il Master universitario può essere
riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta
del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione
devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti
al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Master universitario non viene riattivato per due anni
accademici consecutivi decade. La decadenza è sancita con
decreto del Rettore. Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è
necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.
Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master
universitario sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli
eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui
ai precedenti artt. 7, comma 2, e 12, comma 4, o da liberalità
dei medesimi enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Master può stabilire un compenso per
il Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo.
Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso
a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili,
previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il
personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto
a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là
dell'ordinario orario di lavoro.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili,
contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti
esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Art. 15 - Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é riservato il 20% della quota
di iscrizione. Il Consiglio di Amministrazione destina parte di
tale ammontare al fondo competenze accessorie del personale non
docente. Il restante 80% viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento
o al Centro di spesa presso il quale il Master universitario ha
la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €,
il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di aumentare
di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante
al bilancio dell'Ateneo fino ad un massimo del 35%.
Art. 16 - Copertura assicurativa contro gli
infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli
studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma universitario,
attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della
quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.
Art. 17 - Corsi di Perfezionamento ex D.P.R.
162/82 e L. 341/90.
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal
D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d'ora in poi denominati Corsi di
perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere
superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta
la maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori
a 20. Tali crediti vanno indicati nell'attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la
partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente
deve essere indicato nello Statuto del Corso.
6. Ai fini dell'iscrizione al Corso non sono riconosciuti crediti
pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli precedenti
in quanto compatibili con il presente articolo. Ad essi, comunque,
non si applica il comma 4, dell'art. 1.
MASTER UNIVERSITARIO di . . . LIVELLO
in
". . . . . . "
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito (oppure adeguato ai sensi del D.M. n. 509 del
3.11.99) ed attivato (oppure riattivato) a partire dall'anno accademico
. . . . . , presso il Dipartimento/Centro di . . . . della Facolta'
di . . . . . (in convenzione o in collaborazione con. . . .) il
Master universitario di . . . . livello in . . . .
Art.2 - Finalità.
. . . . . . . .
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Specificare il tipo di laurea, se di I o di II livello nonché
le lauree del vecchio ordinamento e/o i diplomi universitari
. . . . .
Art. 4 - Durata
. . . . . . . .
. (non inferiore ad un anno
accademico e non superiore a 3)
L'attività formativa deve corrispondere
alle modalità previste dall'art. 7 del D.M.509/99, pari a
60 crediti formativi, di cui . . . ore (di norma non meno di 375
e non più di 750) di attività didattica cosiddetta
frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni tradizionali,
laboratorio guidato, esercitazioni guidate).
Indicare i criteri di riconoscimento degli
eventuali crediti pregressi (non più di 20) di cui all'art.
3 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Master
universitari e Corsi di perfezionamento.
Art.5 - Articolazione
Semestri, indirizzi, insegnamenti, moduli e le relative ore di lezione
e crediti.
Indicare le ore di lezione frontale e i crediti per ciascun insegnamento.
Inserire il settore scientifico disciplinare per ogni insegnamento.
· . . . .
· . . .
· . . . . .
Se il Master universitario è a distanza (anche solo parzialmente)
indicare le modalità di svolgimento dello stesso, delle prove
e le modalità di valutazione. Indicare che la prova finale
deve essere svolta in presenza.
Art. 6 - Verifica del profitto
Specificare le prove di verifica del profitto che lo studente dovrà
sostenere e che al termine del Master universitario per il conseguimento
del titolo dovrà sostenere una prova finale.
Specificare, inoltre, il tipo di prove e la votazione minima per
superarle.
Art. 7 - Sede amministrativa
. . . . . . . (Dipartimento o Centro di spesa)
Art. 8 - Sede delle attività didattiche
. . . . . .
Art. 9 - Corpo docente
Il corpo docente è composto dai docenti del Master universitario,
i docenti devono essere nominati dal Consiglio di Facoltà
cui, per statuto, il Master universitario afferisce (o dai Consigli
di Facoltà, nel caso di Master interfacoltà).
I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 10 - Organi.
1. Sono organi del Master universitario: il Consiglio del Master,
il Direttore e il Comitato Scientifico (se previsto).
2. Al Consiglio del Master si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica . . . . . (di norma 3 anni) ed è
nominato dal Consiglio di Facoltà.
Art. 11 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e
determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, compresi
i costi per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti
o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente un piano
di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà, convenzioni
con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati,
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza
scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà,
di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati
e da persone fisiche.
Art. 12 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Master
universitario, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività
e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla
liquidazione delle spese. Al termine del Master universitario riferisce
al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a
ratifica del Consiglio del Master.
3. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore,
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di
talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Master.
4. Le funzioni del Direttore fino alla costituzione del Consiglio
del Master, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico
della Facoltà.
Art. 13 - Compiti del Comitato Scientifico
(se previsto)
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale del Master
universitario e di proposta. Ne fanno parte docenti della Facoltà
ed esperti designati da altre Università, da Organismi Internazionali
e dalla Commissione Europea.
Art.14 - Iscrizione al Master universitario.
Indicare il numero minimo e massimo dei partecipanti, le modalità
di ammissione e selezione, la quota di partecipazione e le relative
modalità di versamento, le borse di studio per i meritevoli
e le esenzioni, parziali o totali, delle tasse, se previste.
Indicare le eventuali modalità di accettazione di frequentanti
di singoli moduli e le relative forme di contribuzione e certificazione.
Art.15 - Obbligo di frequenza
Indicare gli eventuali obblighi di frequenza e le modalità
con cui tale frequenza viene verificata, nonché le sanzioni
previste per gli studenti che si sottraggono a tale obbligo.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
L'attività formativa svolta nell'ambito del Master universitario
è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del Master universitario
agli iscritti che abbiano superato le prove di verifica del profitto
e la prova finale viene rilasciato un diploma con il titolo di Master
Universitario di . . . .livello in ".. . . . . .".
Art.17 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il
funzionamento del Master universitario sono costituite dai proventi
delle iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti
e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità
dei medesimi Enti o persone fisiche.
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in
". . . . . . "
STATUTO
Art.1 - Istituzione.
È istituito ed attivato a partire dall'anno accademico .
. . . . , presso il Dipartimento/Centro di . . . . della Facoltà
di . . . . . (in convenzione o in collaborazione con . . .) il Corso
di perfezionamento in . . . .
Art.2 - Finalità.
. . . . . . . .
Art.3 - Requisiti di ammissione.
Specificare il tipo di laurea, se di I o di II livello nonché
le lauree del vecchio ordinamento e/o i diplomi universitari
. . . . .
Art. 4 - Durata
. . . . . . . .
. (non superiore ad un anno
accademico)
Se l'attività formativa del Corso permette di acquisire dei
crediti formativi, indicare il numero totale di ore di attività
didattica con la presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio
guidato, esercitazioni guidate). A ciascun credito formativo devono
corrispondere 25 ore di attività dello studente di cui, di
norma, non meno del 25% e non più del 50% con la presenza
di docenti.
Art.5 - Articolazione
Semestri, indirizzi, insegnamenti, moduli e le relative ore di lezione
e crediti (se previsti).
Indicare le ore di lezione frontale e i crediti (se previsti) per
ciascun insegnamento.
Inserire il settore scientifico disciplinare per ogni insegnamento.
· . . . .
· . . .
· . . . . .
Se il Corso di perfezionamento è a distanza (anche solo parzialmente)
indicare le modalità di svolgimento del Corso, delle prove
(se previste)e le modalità di valutazione. Indicare che la
prova finale deve essere svolta in presenza.
Art. 6 - Verifica del profitto.
Se il Corso di perfezionamento permette di acquisire dei crediti
formativi è necessario prevedere delle prove di verifica
del profitto.
Specificare, inoltre, il tipo di prove e la votazione minima per
superarle.
Art. 7 - Sede amministrativa
. . . . . . . (Dipartimento o Centro di spesa)
Art. 8 - Sede delle attività didattiche
. . . . . .
Art. 9 - Corpo docente
Il corpo docente è composto dai docenti del Corso, i docenti
devono essere nominati dal Consiglio di Facoltà cui, per
statuto, il Corso afferisce (o dai Consigli di Facoltà in
caso di Corsi interfacoltà).
I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.
Art. 10 - Organi.
1. Sono organi del Corso: il Consiglio del Corso, il Direttore e
il Comitato Scientifico (se previsto).
2. Al Consiglio del Corso si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica. . . . (di norma 3 anni) ed è
nominato dal Consiglio di Facoltà.
Art. 11 - Compiti del Consiglio del Corso
1. Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e
determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari,
conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, compresi
i costi per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti
o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente un piano
di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà, convenzioni
con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati,
ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza
scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà,
di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati
e da persone fisiche.
Art. 12 - Compiti del Direttore del Corso
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso,
sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e
cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla
liquidazione delle spese. Al termine del Corso riferisce al Consiglio
circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a
ratifica del Consiglio del Corso.
3. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore,
che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento
o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di
talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Corso.
4. Le funzioni del Direttore fino alla costituzione del Consiglio
del Corso, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico
della Facoltà.
Art. 13 - Compiti del Comitato Scientifico
(se previsto)
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale del Corso
di perfezionamento e di proposta. Ne fanno parte docenti della Facoltà
ed esperti designati da altre Università, da Organismi Internazionali
e dalla Commissione Europea.
Art.14 - Iscrizione al Corso di Perfezionamento.
Indicare il numero minimo e massimo dei partecipanti, le modalità
di ammissione e selezione, la quota di partecipazione e le relative
modalità di versamento, le borse di studio per i meritevoli
e le esenzioni, parziali o totali, delle tasse, se previste.
Indicare le eventuali modalità di accettazione di frequentanti
di singoli moduli e le forme di contribuzione e certificazione.
Art.15 - Obbligo di frequenza.
Indicare gli eventuali obblighi di frequenza e le modalità
con cui tale frequenza viene verificata, nonché le sanzioni
previste per gli studenti che si sottraggono a tale obbligo.
Art.16 - Conseguimento del titolo.
Alla conclusione del Corso di perfezionamento a coloro che abbiano
frequentato le lezioni e adempiuto agli obblighi previsti verrà
rilasciato un attestato di frequenza.
Oppure (se il corso di perfezionamento prevede forme di verifica
del profitto conformi al D.M. 509/99 e al Regolamento didattico
d'Ateneo e l'acquisizione di crediti formativi), alla conclusione
del Corso, a coloro che abbiano frequentato le lezioni, abbiano
adempiuto agli obblighi previsti e abbiano superato le prove di
verifica del profitto, verrà rilasciato un attestato di frequenza
con l'indicazione dei crediti maturati.
Art.17 - Risorse Finanziarie.
Le risorse finanziarie disponibili per il
funzionamento del Corso di Perfezionamento sono costituite dai proventi
delle iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti
e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità
dei medesimi Enti o persone fisiche.
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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