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DIVISIONE I

2.2) REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

..........OMISSIS..........

DELIBERA

di approvare il Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento e gli schemi di statuto proposti come di seguito riportati

"Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Master Universitari istituiti ai sensi del D.M. 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90."

Art. 1 - Norme di carattere generale
1. Presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti Corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di Master universitario, d'ora in poi denominati Master universitari, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di primo e di secondo livello.
2. La denominazione "Master universitario dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.M. 509/99 e dell'art. 12 del Regolamento didattico d'Ateneo.
3. Ai corsi per il conseguimento del Master universitario di primo livello si accede con un titolo universitario di durata almeno triennale: laurea triennale o diploma universitario di durata triennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio di Facoltà, di cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Consiglio di Master. Ai corsi per il conseguimento del Master universitario di secondo livello si accede con la laurea specialistica o corso di laurea almeno quadriennale o altro titolo ritenuto equipollente dal Consiglio di Facoltà, di cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Consiglio di Master.
4. L'iscrizione ad un Master universitario è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi.
5. La durata dei Master universitari non può essere inferiore ad un anno né superiore a 3. Il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo di Master universitario di primo o di secondo livello non può essere inferiore a 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di almeno 1500 ore, con un numero di ore di attività didattica frontale e altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, di norma, non inferiore a 375 e non superiore a 750. Le restanti ore sono dedicate a stages o tirocini e/o alla redazione di un progetto o un elaborato, nonché allo studio e alla preparazione individuale.
6. E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli didattici.
Per l'iscrizione ai singoli moduli è richiesto lo stesso titolo di studio richiesto per l'iscrizione al Master universitario. Le modalità di partecipazione, gli oneri corrispondenti, il rilascio dell'attestato di frequenza e il riconoscimento dei relativi crediti ai partecipanti che li abbiano frequentati superando i relativi esami, sono regolati dal Consiglio del Master e specificati nel bando.
7. Ai fini dell'ammissione al Master universitario, la valutazione dei titoli conseguiti all'estero, sia in paesi della CEE che extracomunitari, e della loro equipollenza è decisa dal Consiglio di Facoltà, di cui all'art. 5, comma 1, su proposta del Consiglio di Master, che può eventualmente indicare i titoli predetti nel bando.

Art. 2 - Modalità per l'ammissione di studenti stranieri
1. E' ammessa l'iscrizione di studenti stranieri comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
2. L'iscrizione degli studenti stranieri extracomunitari residenti all'estero è regolata dalle norme vigenti.

Art. 3 - Riconoscimento dei crediti pregressi
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, possono essere riconosciute, dal Consiglio del Master di cui all'art. 6 attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente al conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master universitario e delle quali esista attestazione (ivi compresi insegnamenti attivati nell'ambito di corsi di studio), purché coerenti con le caratteristiche del Master stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del Master universitario, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20.

Art. 4 - Verifiche del profitto
1. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività è subordinato al superamento delle prove di verifica del profitto e della prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite.
2. Le votazioni cui danno luogo le verifiche di profitto sono espresse in trentesimi con eventuale menzione di lode. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi con eventuale menzione di lode.

Art. 5 - Corpo docente
1. I docenti del Master universitario sono nominati dal Consiglio di Facoltà cui per Statuto il Master universitario afferisce, o dai Consigli di Facoltà competenti, nel caso di Master universitario interfacoltà.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.

Art. 6 - Organi del Master universitario
1. Sono organi del Master universitario: il Consiglio del Master e il Direttore.
2. Al Consiglio del Master si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica, di norma, 3 anni ed è nominato dal Consiglio di Facoltà.
4. Il Consiglio del Master può nominare un Comitato scientifico composto da personalità particolarmente esperte nel settore.

Art. 7 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, e per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti e dei Centri interessati; nonché le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà, di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 8 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Master universitario, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese. Al termine del Master universitario riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Consiglio del Master.
3. Uno stesso docente non può essere Direttore di più di 2 Master universitari.
4. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Master.
5. Le funzioni di Direttore, fino alla costituzione del Consiglio del Master, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico della Facoltà.

Art. 9 - Obblighi e diritti degli iscritti al Master universitario
1. Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, nella misura prefissata dal Consiglio del Master ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Lo statuto del Master universitario regola gli eventuali obblighi di frequenza.
3. A conclusione dei Master universitario, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi previsti e superato la prova finale, viene rilasciato il titolo di Master universitario del livello corrispondente al Master universitario frequentato.

Art. 10 - Benefici economici a favore degli iscritti al Master universitario
1. Il Consiglio del Master può deliberare, per i più meritevoli, o per coloro che versino in situazioni di disagio economico, la concessione dei sotto indicati benefici economici:
· attivazione di borse di studio;
· esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo di iscrizione al Master universitario.
2. Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è prevista una riduzione del contributo di iscrizione nella misura del 30%.
3. E' prevista la possibilità di frequentare gratuitamente il Master universitario a partecipanti riconosciuti particolarmente esperti nel settore in cambio di una loro attività di tutoring.
4. Nel caso di esonero totale o parziale dal contributo di iscrizione o di frequenza gratuita per tutoring, lo studente deve comunque pagare il 20% del contributo che viene versato a favore del bilancio dell'Ateneo per la copertura delle spese generali.

Art. 11 - Master universitari a distanza
Nel caso in cui vengano istituiti Master universitari in cui è prevista, totalmente o parzialmente, la formazione a distanza:
- devono essere indicate le modalità di svolgimento del Master universitario e delle prove, sia in itinere che finali, nonché le modalità di valutazione;
- le modalità di accertamento del profitto debbono assicurare l'identificazione del candidato;
- la prova finale deve essere svolta in presenza.

Art. 12 - Modalità per l'istituzione
1. Le proposte di istituzione dei Master universitari sono avanzate da una o più Facoltà anche su iniziativa dei Dipartimenti o dei Centri. Esse sono approvate dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I Master universitari sono istituiti con decreto del Rettore.
2. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del Master universitario sono svolte da un Dipartimento o altro Centro di spesa, con il loro consenso; in mancanza sono svolte dall'Amministrazione centrale.
3. All'atto dell'approvazione della proposta di istituzione del Master universitario il Consiglio di Facoltà deve verificare che i Corsi approvati non abbiano caratteristiche sostanzialmente uguali ad altri già attivati o in corso di attivazione. A tale scopo l'Anagrafe dei Master universitari è depositata presso ciascuna Presidenza di Facoltà e aggiornata annualmente.
4. I Master universitari possono essere proposti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri e con Enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni. Dette convenzioni devono essere proposte da una o più Facoltà, ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Gli statuti dei Master interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento e determinano quali tra gli Atenei convenzionati provvedono all'iscrizione degli studenti e ad assumere la responsabilità amministrativa del Master, compreso il rilascio del titolo di studio.
5. La proposta di istituzione di un Master universitario dovrà essere corredata da una scheda di fattibilità, in cui devono essere indicate le risorse fisiche, le risorse strutturali e le risorse finanziarie disponibili senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo, di cui il Master universitario si avvarrà; e da un piano economico che indichi la percentuale di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari costi di produzione.
6. Lo statuto del Master universitario, allegato alla proposta, deve contenere, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento:
· la denominazione del Master universitario e la denominazione, ad esso correlata, del titolo di Master universitario che viene rilasciato;
· l'indicazione del livello del titolo di Master universitario rilasciato a conclusione del Master;
· l'indicazione di eventuali collaborazioni in convenzione con altri Enti o Università;
· le finalità e il progetto del Master universitario;
· i requisiti di ammissione, compresi quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n. 509/99;
· la durata, che non può essere inferiore ad un anno, né superiore a 3;
· il numero di crediti necessari per il conseguimento del titolo, comunque non inferiore a 60, e il numero totale di ore di lezione frontale e attività didattica interattiva;
· l'articolazione del Master universitario con l'indicazione degli insegnamenti, indicando per ogni insegnamento: il settore scientifico disciplinare, le ore di didattica frontale ed interattiva previste e i crediti maturati;
· le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
· le modalità delle prove di verifica e della prova finale;
· il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza il quale il Master universitario non viene attivato.
· Le eventuali modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al Master universitario o i criteri di ammissione;
· Le eventuali modalità di accettazione di frequentanti a singole attività formative e le forme di contribuzione e certificazione;
· i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti pregressi;
· l'ammontare della quota di partecipazione a carico degli iscritti;
· il Dipartimento o il Centro di Spesa presso il quale il Master universitario avrà sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
7. Le delibere dei Consigli di Facoltà con le proposte di istituzione di nuovi Master universitari devono pervenire all'Amministrazione entro il termine del 30 aprile dell'anno accademico precedente a quello in cui si intende istituire il Master universitario.
8. Se un Master universitario non viene attivato entro l'anno accademico successivo a quello di istituzione decade con decreto del Rettore. Nel caso si volesse istituire nuovamente è necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.
9. Alla fine dell'anno accademico il Direttore deve presentare al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro svolto e sui risultati conseguiti, ai fini della valutazione del Master universitario e della eventuale riattivazione dello stesso.

Art. 13 - Riattivazione del Master universitario
1. Una volta istituito, il Master universitario può essere riattivato ogni anno accademico, con decreto del Rettore, su proposta del Direttore del Master, approvata dal Consiglio di Facoltà.
2. Eventuali aumenti o diminuzioni della quota di partecipazione devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà e sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.
3. Se un Master universitario non viene riattivato per due anni accademici consecutivi decade. La decadenza è sancita con decreto del Rettore. Ai fini dell'eventuale nuova istituzione è necessario ripercorrere tutto l'iter procedurale.

Art. 14 - Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master universitario sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui ai precedenti artt. 7, comma 2, e 12, comma 4, o da liberalità dei medesimi enti o persone fisiche.
2. Il Consiglio del Master può stabilire un compenso per il Direttore, per i docenti e per il personale tecnico-amministrativo. Per i docenti interni, può essere corrisposto un compenso a condizione che essi superino i limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle norme loro applicabili, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato; per il personale tecnico-amministrativo il compenso può essere corrisposto a condizione che le prestazioni siano effettuate al di là dell'ordinario orario di lavoro.
3. Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.

Art. 15 - Procedure contabili
1. Al bilancio dell'Ateneo é riservato il 20% della quota di iscrizione. Il Consiglio di Amministrazione destina parte di tale ammontare al fondo competenze accessorie del personale non docente. Il restante 80% viene trasferito dalla Ragioneria al Dipartimento o al Centro di spesa presso il quale il Master universitario ha la propria sede amministrativa.
2. Nel caso di contributi di iscrizione superiori a 4.000 €, il Consiglio di Amministrazione può riservarsi di aumentare di volta in volta la percentuale della quota di iscrizione spettante al bilancio dell'Ateneo fino ad un massimo del 35%.

Art. 16 - Copertura assicurativa contro gli infortuni
1. L'Ateneo, in analogia con quanto già previsto per gli studenti iscritti alle Facoltà ed ai corsi di Diploma universitario, attiverà una copertura assicurativa contro gli infortuni.
Le spese relative saranno trattenute dalla Ragioneria sul 20% della quota di iscrizione destinata al Bilancio d'Ateneo.

Art. 17 - Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90.
1. Presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti i Corsi di perfezionamento previsti dal D.P.R. 162/82 e dalla L. 341/90, d'ora in poi denominati Corsi di perfezionamento.
2. La durata del Corso di perfezionamento non può essere superiore ad un anno.
3. Alla conclusione del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza.
4. Se il Corso prevede forme di verifica del profitto, esso comporta la maturazione di crediti che non possono comunque essere superiori a 20. Tali crediti vanno indicati nell'attestato di frequenza.
5. Il numero dei crediti che è possibile acquisire con la partecipazione ai Corsi di perfezionamento di cui al comma precedente deve essere indicato nello Statuto del Corso.
6. Ai fini dell'iscrizione al Corso non sono riconosciuti crediti pregressi.
7. Ai Corsi di perfezionamento si applicano gli articoli precedenti in quanto compatibili con il presente articolo. Ad essi, comunque, non si applica il comma 4, dell'art. 1.


MASTER UNIVERSITARIO di . . . LIVELLO
in
". . . . . . "
STATUTO

Art.1 - Istituzione.
È istituito (oppure adeguato ai sensi del D.M. n. 509 del 3.11.99) ed attivato (oppure riattivato) a partire dall'anno accademico . . . . . , presso il Dipartimento/Centro di . . . . della Facolta' di . . . . . (in convenzione o in collaborazione con. . . .) il Master universitario di . . . . livello in . . . .

Art.2 - Finalità.
. . . . . . . .

Art.3 - Requisiti di ammissione.
Specificare il tipo di laurea, se di I o di II livello nonché le lauree del vecchio ordinamento e/o i diplomi universitari
. . . . .

Art. 4 - Durata
. . . . . . . . …………. (non inferiore ad un anno accademico e non superiore a 3)

L'attività formativa deve corrispondere alle modalità previste dall'art. 7 del D.M.509/99, pari a 60 crediti formativi, di cui . . . ore (di norma non meno di 375 e non più di 750) di attività didattica cosiddetta frontale, cioè con la presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni guidate).

Indicare i criteri di riconoscimento degli eventuali crediti pregressi (non più di 20) di cui all'art. 3 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei Master universitari e Corsi di perfezionamento.

Art.5 - Articolazione
Semestri, indirizzi, insegnamenti, moduli e le relative ore di lezione e crediti.
Indicare le ore di lezione frontale e i crediti per ciascun insegnamento.
Inserire il settore scientifico disciplinare per ogni insegnamento.
· . . . .
· . . .
· . . . . .
Se il Master universitario è a distanza (anche solo parzialmente) indicare le modalità di svolgimento dello stesso, delle prove e le modalità di valutazione. Indicare che la prova finale deve essere svolta in presenza.

Art. 6 - Verifica del profitto
Specificare le prove di verifica del profitto che lo studente dovrà sostenere e che al termine del Master universitario per il conseguimento del titolo dovrà sostenere una prova finale.
Specificare, inoltre, il tipo di prove e la votazione minima per superarle.

Art. 7 - Sede amministrativa
. . . . . . . (Dipartimento o Centro di spesa)

Art. 8 - Sede delle attività didattiche
. . . . . .

Art. 9 - Corpo docente
Il corpo docente è composto dai docenti del Master universitario, i docenti devono essere nominati dal Consiglio di Facoltà cui, per statuto, il Master universitario afferisce (o dai Consigli di Facoltà, nel caso di Master interfacoltà).
I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.

Art. 10 - Organi.
1. Sono organi del Master universitario: il Consiglio del Master, il Direttore e il Comitato Scientifico (se previsto).
2. Al Consiglio del Master si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica . . . . . (di norma 3 anni) ed è nominato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Compiti del Consiglio del Master
1. Il Consiglio del Master ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, compresi i costi per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà, di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 12 - Compiti del Direttore del Master
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Master universitario, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese. Al termine del Master universitario riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Consiglio del Master.
3. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Master.
4. Le funzioni del Direttore fino alla costituzione del Consiglio del Master, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico della Facoltà.

Art. 13 - Compiti del Comitato Scientifico (se previsto)
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale del Master universitario e di proposta. Ne fanno parte docenti della Facoltà ed esperti designati da altre Università, da Organismi Internazionali e dalla Commissione Europea.

Art.14 - Iscrizione al Master universitario.
Indicare il numero minimo e massimo dei partecipanti, le modalità di ammissione e selezione, la quota di partecipazione e le relative modalità di versamento, le borse di studio per i meritevoli e le esenzioni, parziali o totali, delle tasse, se previste.
Indicare le eventuali modalità di accettazione di frequentanti di singoli moduli e le relative forme di contribuzione e certificazione.

Art.15 - Obbligo di frequenza
Indicare gli eventuali obblighi di frequenza e le modalità con cui tale frequenza viene verificata, nonché le sanzioni previste per gli studenti che si sottraggono a tale obbligo.

Art.16 - Conseguimento del titolo.
L'attività formativa svolta nell'ambito del Master universitario è pari a 60 crediti formativi. A conclusione del Master universitario agli iscritti che abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato un diploma con il titolo di Master Universitario di . . . .livello in ".. . . . . .".

Art.17 - Risorse Finanziarie.

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Master universitario sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
in
". . . . . . "


STATUTO

Art.1 - Istituzione.
È istituito ed attivato a partire dall'anno accademico . . . . . , presso il Dipartimento/Centro di . . . . della Facoltà di . . . . . (in convenzione o in collaborazione con . . .) il Corso di perfezionamento in . . . .


Art.2 - Finalità.
. . . . . . . .

Art.3 - Requisiti di ammissione.
Specificare il tipo di laurea, se di I o di II livello nonché le lauree del vecchio ordinamento e/o i diplomi universitari
. . . . .

Art. 4 - Durata
. . . . . . . . …………. (non superiore ad un anno accademico)
Se l'attività formativa del Corso permette di acquisire dei crediti formativi, indicare il numero totale di ore di attività didattica con la presenza di docenti (lezioni tradizionali, laboratorio guidato, esercitazioni guidate). A ciascun credito formativo devono corrispondere 25 ore di attività dello studente di cui, di norma, non meno del 25% e non più del 50% con la presenza di docenti.

Art.5 - Articolazione
Semestri, indirizzi, insegnamenti, moduli e le relative ore di lezione e crediti (se previsti).
Indicare le ore di lezione frontale e i crediti (se previsti) per ciascun insegnamento.
Inserire il settore scientifico disciplinare per ogni insegnamento.
· . . . .
· . . .
· . . . . .
Se il Corso di perfezionamento è a distanza (anche solo parzialmente) indicare le modalità di svolgimento del Corso, delle prove (se previste)e le modalità di valutazione. Indicare che la prova finale deve essere svolta in presenza.

Art. 6 - Verifica del profitto.
Se il Corso di perfezionamento permette di acquisire dei crediti formativi è necessario prevedere delle prove di verifica del profitto.
Specificare, inoltre, il tipo di prove e la votazione minima per superarle.

Art. 7 - Sede amministrativa
. . . . . . . (Dipartimento o Centro di spesa)

Art. 8 - Sede delle attività didattiche
. . . . . .

Art. 9 - Corpo docente
Il corpo docente è composto dai docenti del Corso, i docenti devono essere nominati dal Consiglio di Facoltà cui, per statuto, il Corso afferisce (o dai Consigli di Facoltà in caso di Corsi interfacoltà).
I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo.

Art. 10 - Organi.
1. Sono organi del Corso: il Consiglio del Corso, il Direttore e il Comitato Scientifico (se previsto).
2. Al Consiglio del Corso si applica l'art. 33 dello Statuto.
3. Il Direttore dura in carica. . . . (di norma 3 anni) ed è nominato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 11 - Compiti del Consiglio del Corso
1. Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina, inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni ed ogni altro costo di gestione, compresi i costi per il personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti o dei Centri interessati, predisponendo preventivamente un piano di spese.
2. Può proporre di attivare, sentita la Facoltà, convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati, ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro. Può proporre altresì, sentita la Facoltà, di accettare liberalità da parte di soggetti pubblici, privati e da persone fisiche.

Art. 12 - Compiti del Direttore del Corso
1. Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso, sovrintende al suo funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti alla liquidazione delle spese. Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
2. Può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli a ratifica del Consiglio del Corso.
3. Il Direttore può designare tra i docenti di ruolo un Vice-Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a docenti componenti il Consiglio del Corso.
4. Le funzioni del Direttore fino alla costituzione del Consiglio del Corso, sono svolte da un professore dell'Ateneo su incarico della Facoltà.

Art. 13 - Compiti del Comitato Scientifico (se previsto)
Il Comitato Scientifico ha funzioni di indirizzo generale del Corso di perfezionamento e di proposta. Ne fanno parte docenti della Facoltà ed esperti designati da altre Università, da Organismi Internazionali e dalla Commissione Europea.

Art.14 - Iscrizione al Corso di Perfezionamento.
Indicare il numero minimo e massimo dei partecipanti, le modalità di ammissione e selezione, la quota di partecipazione e le relative modalità di versamento, le borse di studio per i meritevoli e le esenzioni, parziali o totali, delle tasse, se previste.
Indicare le eventuali modalità di accettazione di frequentanti di singoli moduli e le forme di contribuzione e certificazione.

Art.15 - Obbligo di frequenza.
Indicare gli eventuali obblighi di frequenza e le modalità con cui tale frequenza viene verificata, nonché le sanzioni previste per gli studenti che si sottraggono a tale obbligo.

Art.16 - Conseguimento del titolo.
Alla conclusione del Corso di perfezionamento a coloro che abbiano frequentato le lezioni e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Oppure (se il corso di perfezionamento prevede forme di verifica del profitto conformi al D.M. 509/99 e al Regolamento didattico d'Ateneo e l'acquisizione di crediti formativi), alla conclusione del Corso, a coloro che abbiano frequentato le lezioni, abbiano adempiuto agli obblighi previsti e abbiano superato le prove di verifica del profitto, verrà rilasciato un attestato di frequenza con l'indicazione dei crediti maturati.

Art.17 - Risorse Finanziarie.

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso di Perfezionamento sono costituite dai proventi delle iscrizioni e dagli eventuali finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da liberalità dei medesimi Enti o persone fisiche.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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