DIVISIONE I RIPARTIZIONE IV
2.4) REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE
..........OMISSIS..........
DELIBERA
Di approvare il Regolamento per
l'attività negoziale nel testo che segue e che costituisce
parte integrante della presente delibera
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Regolamento per l'attività
negoziale
INDICE
Appalti e forniture
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Procedure e modalità di scelta del contraente
Articolo 3 - Deliberazione a contrattare
Articolo 4 - Responsabile del procedimento contrattuale
Articolo 5 - Pubblico incanto
Articolo 6 - Licitazione privata
Articolo 7 - Svolgimento delle gare
Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della
licitazione privata
Articolo 9 - Appalto concorso
Articolo 10 - Trattativa privata
Articolo 11 - Cauzioni
Articolo 12 - Esercizio del diritto di autotutela
Articolo 13 - Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni
provvisorie
Articolo 14 - Fornitura di beni informatici
Articolo 15 - Spese contrattuali
Articolo 16 - Spese in economia
Articolo 17 - Spese in occasione di scambi culturali, congressi
e convegni
Articolo 18 - Spese di ospitalità e di rappresentanza
Articolo 19 - Carte di credito
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati
Articolo 20 - Accettazione
Articolo 21 - Valutazione dei costi di gestione
Articolo 22 - Deroga all'ambito di applicazione
Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per
conto terzi
Articolo 23 - Determinazione del corrispettivo
Articolo 24 - Rendiconti
Articolo 25- Contratti con Consorzi o Enti di ricerca
Articolo 26 - Creazioni intellettuali
Articolo 27 - Disposizioni finali
Titolo I
Appalti e Forniture
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente titolo disciplina, in attuazione
dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
l'esecuzione di lavori, le forniture di beni e servizi, le spese
da effettuarsi in economia, le spese in occasione di scambi culturali,
congressi e convegni, le spese di ospitalità e di rappresentanza,
nonché l'utilizzo delle carte di credito per il pagamento
delle spese di missione.
Articolo 2
Procedure e modalità di scelta del contraente
1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni,
alle forniture, alle locazioni, alle permute, ai servizi ed a quant'altro
necessario per i fini istituzionali dell'Università, si provvede
con contratti preceduti da valutazioni comparative aperte, ristrette
o negoziate.
2. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto;
per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto
concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.
3. È ammesso il ricorso alla trattativa privata ed al sistema
in economia nei casi previsti dai successivi articoli.
4. Per l'alienazione, la cessione in locazione e la permuta di beni
immobili, nonché per la dismissione di beni mobili, è
tuttavia consentito il ricorso a procedure ristrette o negoziate
in ipotesi eccezionali di particolare convenienza da motivare nella
deliberazione a contrattare.
Articolo 3
Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a contrattare, previamente
istruita dagli Uffici competenti e, nel caso dei Centri autonomi
di spesa, dai Segretari amministrativi, deve indicare:
a) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
b) l'oggetto, le clausole ritenute essenziali, l'eventuale progetto,
il capitolato generale e speciale e quant'altro necessario a definire
i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto
di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo,
fatti salvi i casi riguardanti la manutenzione;
c) la procedura di scelta del contraente, le ragioni che giustificano
tale scelta, nonché le forme da osservare per la pubblicità
e per la stipulazione;
d) il criterio di aggiudicazione ed i coefficienti da attribuire
ad ogni elemento di valutazione, nell'ordine decrescente d'importanza
loro assegnata;
e) le risorse di bilancio destinate a fronteggiare la spesa, la
cui disponibilità deve essere preventivamente attestata dall'ufficio
di ragioneria, o dal Segretario amministrativo, i quali provvedono,
altresì, a prenderne nota;
f) il responsabile del procedimento;
g) gli eventuali compensi o rimborsi che saranno concessi, in caso
di appalto concorso, a coloro i cui progetti, anche se non prescelti,
siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla commissione
incaricata della valutazione delle offerte.
Articolo 4
Responsabile del procedimento contrattuale
1. Nella delibera a contrattare può
essere nominato, tra il personale docente o non docente dell'Università
avente specifica competenza, un responsabile della procedura contrattuale
avente l'incarico di presiedere alla formazione ed esecuzione del
contratto. La nomina del responsabile del procedimento è
obbligatoria per i contratti ad evidenza pubblica.
2. Il responsabile del procedimento utilizza le risorse della struttura
organizzativa dell'Università, secondo le specifiche competenze,
al fine di compiere gli adempimenti istruttori, cura i rapporti
con i soggetti interessati al procedimento, agevolandone la partecipazione,
vigila sulla correttezza e regolarità di tutte le fasi del
procedimento.
3. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo
che lo ha nominato le eventuali difficoltà o irregolarità
della procedura.
4. Concluso il contratto, il responsabile del procedimento vigila
nell'interesse dell'amministrazione su:
a) l'esecuzione delle prestazioni;
b) l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
c) le variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto;
d) lo svolgimento delle verifiche e dei collaudi;
e) la gestione dell'eventuale contenzioso stragiudiziale e giudiziale.
5. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo
che lo ha nominato le eventuali difformità rilevate tra la
fase progettuale e quella esecutiva del contratto, ed ogni altro
fatto o circostanza lesivi dei diritti e delle aspettative dell'Amministrazione
committente.
Articolo 5
Pubblico incanto
1. Il pubblico incanto è preceduto
da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa
vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo posto a base d'asta o quello presunto della prestazione
richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni
minime che deve possedere per partecipare alla gara;
e) il termine entro cui dovranno pervenire le offerte;
f) il criterio di aggiudicazione;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della
procedura.
2. Apposita commissione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo, procede all'aggiudicazione.
3. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione,
valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera
la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
4. Il pubblico incanto è obbligatorio, di norma, per l'individuazione
del contraente nei contratti attivi.
Articolo 6
Licitazione privata
1. La licitazione privata è preceduta
da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa
vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni
minime che deve possedere per partecipare alla gara:
e) il criterio di aggiudicazione:
f) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire
e quello entro cui gli inviti saranno diramati;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della
procedura.
2. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione,
una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore
amministrativo, o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su
proposta del Segretario amministrativo, procederà all'individuazione
dei concorrenti da invitare alla gara, verificando la corrispondenza
delle singole domande e dei documenti richiesti a corredo, alle
prescrizioni del bando. Le operazioni di verifica si concluderanno
con la stesura di apposito verbale dal quale dovranno risultare
sia i concorrenti da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché
i motivi delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni
che hanno determinato l'esclusione.
3. È in facoltà dell'Università invitare ditte
o persone ritenute idonee, ancorché non abbiano fatto richiesta
di invito.
4. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte
o persone ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti
l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto,
con l'invito a restituirlo, nel giorno e nell'ora stabiliti, firmato
e completato in ogni dettaglio, corredato della documentazione richiesta
e dell'offerta economica.
5. All'esame comparativo delle offerte ed all'aggiudicazione provvede
una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione
dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta
del Segretario amministrativo, la quale redige apposito verbale,
dandone comunicazione al Rettore o al Direttore del Centro autonomo
di spesa.
6. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione
o il Consiglio del centro autonomo di spesa interessato, valutati
i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione
della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
Articolo 7
Svolgimento delle gare
1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione
privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal
bando o dalla lettera d'invito; le sedute della commissione sono
pubbliche per la sola fase relativa alle operazioni d'apertura dei
plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche.
2. La commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le
offerte, alla loro valutazione ed all'aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate
almeno due offerte valide, salva diversa statuizione assunta nella
deliberazione a contrattare ed indicata nel bando di gara o nella
lettera d'invito.
4. Delle operazioni della commissione è redatto apposito
verbale a cura dell'Ufficiale rogante o di altro funzionario di
carriera amministrativa a ciò incaricato con decreto del
Rettore.
5. Alle sedute della commissione può assistere un membro
del Collegio dei revisori dei conti
Articolo 8
Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione
privata
1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione
privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
A) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria
per l'Università, unicamente in base al prezzo più
alto, che deve essere superiore a quello eventualmente indicato
nel bando di gara o nella lettera d'invito;
B) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa per l'Università:
b 1) unicamente in base al prezzo più basso, qualora i lavori,
la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto,
debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b 2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della
natura della prestazione, quali il prezzo, il valore tecnico ed
estetico, il tempo di esecuzione dei lavori o di consegna dei beni,
il costo di utilizzazione e di manutenzione, la durata e le modalità
della garanzia prestata, l'assistenza tecnica successiva alla vendita
ed il mantenimento del valore dell'investimento. In questo caso,
i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione ed i coefficienti
attribuiti ad ogni elemento devono essere indicati nel bando di
gara o nella lettera d'invito.
2. Qualora talune offerte, secondo le norme vigenti, presentino
un prezzo manifestamente basso rispetto alla prestazione, la commissione,
prima di procedere all'aggiudicazione, richiede all'offerente le
necessarie giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
in questione e, qualora non siano ritenute valide, esclude l'offerta
dalla gara con provvedimento motivato.
3. In caso di offerte uguali, si procede al sorteggio tra le stesse.
Articolo 9
Appalto concorso
1. È ammessa la forma dell'appalto concorso per i contratti
aventi per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia
opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare
competenza tecnica ed esperienza specifica dell'offerente, per l'elaborazione
del progetto definitivo delle opere, dei lavori delle forniture
e dei servizi.
2. L'appalto concorso è preceduto da apposito bando, da pubblicarsi
in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni
minime che deve possedere per partecipare alla gara;
d) il criterio di aggiudicazione;
e) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire
e quelli entro cui gli inviti saranno diramati:
f) il limite massimo di spesa che si intende sostenere;
g) se, tenuto conto dell'interesse dell'Università e degli
oneri sostenuti dai concorrenti per la compilazione dei progetti
presentati, saranno concessi indennizzi o rimborsi a coloro i cui
progetti, anche se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di
particolare rilievo dalla commissione incaricata della valutazione
delle offerte.
h) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della
procedura.
3. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione,
una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore
amministrativo, procederà all'individuazione dei concorrenti
da invitare alla gara, verificando la corrispondenza delle singole
domande e dei documenti richiesti a corredo, alle prescrizioni del
bando. Le operazioni di verifica si concluderanno con la stesura
di apposito verbale dal quale dovranno risultare sia i concorrenti
da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché i motivi
delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni che hanno
determinato l'esclusione.
4. È in facoltà dell'Università invitare imprese
o persone ritenute idonee ancorché non abbiano fatto richiesta
di invito.
5. Le imprese o persone prescelte sono invitate a presentare, nelle
forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'invito, il progetto dei
lavori o il piano delle forniture o dei servizi, con l'indicazione
delle caratteristiche tecniche e dei prezzi, nonché a restituire
lo schema di atto ad esse inviato, contenente le condizioni generali
e particolari del contratto, firmato e completato in ogni dettaglio,
corredato della documentazione richiesta.
6. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi da
indicarsi nel bando di gara, che tenga comunque conto dei seguenti
parametri:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) il tempo di esecuzione;
d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.
7. All'esame comparativo delle offerte ed alla loro valutazione
provvede una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione
dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone comunicazione
al Consiglio di amministrazione, cui è riservata l'aggiudicazione.
8. L'Università si riserva il diritto di apportare al progetto
prescelto integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti al fine
del miglior perseguimento dell'interesse pubblico
9. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione,
valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera
la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
Articolo 10
Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata è
ammesso:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato
luogo ad aggiudicazione;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione
di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con
i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché
quando l'acquisto abbia ad oggetto beni garantiti da privativa industriale
o commerciale ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso
ad una pubblica gara;
c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva,
di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni
pubbliche;
d) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti,
pubblici e privati, con alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario
e resisi necessari per circostanze inizialmente non prevedibili,
a condizione che siano affidati allo stesso contraente, siano strettamente
indispensabili per il completamento dell'opera, non possano essere
tecnicamente od economicamente scorporati dalla prestazione principale,
e purché il loro ammontare non superi il 20% dell'importo
del contratto originario;
f) quando l'eccezionale urgenza, risultante da avvenimenti imprevedibili
e/o dalla necessità di salvaguardare l'incolumità
delle persone e l'integrità dei beni, non sia compatibile
con i tempi occorrenti all'espletamento di gare pubbliche;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate
al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle
esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Università
ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità
tecniche;
h) per l'affidamento al medesimo contraente dell'espletamento di
servizi tecnologici non scorporabili da quelli già affidati
ed in corso di esecuzione;
i) per sopperire alla necessità di far eseguire prestazioni
a spese ed a rischio di imprenditori inadempienti;
l) quando l'importo del contratto non supera 50.000 euro; IVA esclusa;
tale importo è rideterminato periodicamente dal Consiglio
di amministrazione, tenuto conto del tasso di inflazione;
m) per i contratti di assicurazione.
2. Il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente
motivato nella deliberazione a contrattare.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), f), i), l) ed m) debbono
essere interpellate più imprese e, comunque, di norma in
numero non inferiore a tre.
4. I contratti, esclusi quelli di cui ai punti b) e d), devono essere
preceduti da parere di congruità formulato da apposita commissione
nominata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro
autonomo di spesa.
Articolo 11
Cauzioni
1. I partecipanti alle gare, salvo il caso
in cui le norme nazionali o le direttive comunitarie non dispongano
diversamente, debbono prestare, nelle forme di legge, idonea cauzione
provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, la quale dovrà
intendersi valida fino alla costituzione del deposito cauzionale
definitivo, oppure automaticamente svincolata, in caso di non aggiudicazione
della gara.
2. A garanzia dell'esecuzione, i contraenti privati devono prestare
idonea cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di legge.
3. Le cauzioni, prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Università
e la durata fino all'approvazione del collaudo o al rilascio del
certificato di regolare esecuzione.
4. Per i contratti di forniture si può prescindere dalla
cauzione definitiva, qualora la ditta contraente sia di notoria
solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo in
misura non inferiore al 2% dell'importo contrattuale.
Articolo 12
Esercizio del diritto di autotutela
Gli atti del procedimento ad evidenza pubblica
per la scelta del contraente sono sottoposti all'approvazione del
Consiglio di amministrazione prima della stipulazione definitiva
del contratto, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di autotutela.
Nei casi in cui la deliberazione a contrattare e la definizione
integrale del contratto sono di competenza, rispettivamente, del
Rettore, del Direttore amministrativo, dei Direttori dei Centri
autonomi di spesa e dei Dirigenti, sotto la loro esclusiva responsabilità,
all'approvazione del contratto provvedono essi stessi.
Articolo 13
Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni provvisorie
1. L'esito della gara o della trattativa privata
è comunicato, entro dieci giorni dalla data di approvazione
o di conclusione del procedimento, a quanti hanno partecipato alla
procedura per la scelta del contraente, indicando all'aggiudicatario
il giorno in cui si dovrà procedere alla stipulazione del
contratto.
2. Qualora l'aggiudicatario non acceda, nel termine stabilito, alla
stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione e l'Università
dispone l'incameramento della cauzione provvisoria, senza pregiudizio
per eventuali ulteriori azioni di risarcimento; in tal caso, il
contratto potrà essere stipulato con il secondo classificato
nella procedura di aggiudicazione, fissando, a tal fine, un nuovo
termine.
3. I contratti sono stipulati secondo quanto stabilito dall'articolo
33 del Regolamento di contabilità.
4. I contratti delle articolazioni interne all'Università,
dotate di autonomia amministrativa, sono stipulati dal Direttore
del Centro autonomo di spesa o da un suo delegato.
5. Copia dei contratti dell'Università è inviata all'ufficio
di ragioneria per la registrazione dell'impegno di spesa.
6. Le cauzioni provvisorie, prestate dai concorrenti non aggiudicatari
mediante deposito di numerario o titoli di Stato, sono tempestivamente
restituite agli interessati.
Articolo 14
Fornitura di beni informatici
Per la locazione e l'acquisto di apparecchiature
informatiche e licenze d'uso dei programmi, si seguono le procedure
previste dalla vigente normativa specifica.
Articolo 15
Spese contrattuali
1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie,
gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente
privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione
di legge o da convenzione tra le parti.
2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico, la
ripartizione è disciplinata d'accordo tra le parti.
Articolo 16
Spese in economia
1. Le spese che possono farsi in economia
sono quelle di importo non eccedente euro 15.000, al nello dell'I.V.A.,
per le quali, in ragione della loro particolare natura, si prescinde
dallo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.
2. Esse sono:
a) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli
bollati, modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonché
stampe di tabulati, circolari e simili;
b) abbonamenti a riviste, periodici e simili; acquisti di libri
e pubblicazioni periodiche, nonché relative spese di rilegatura;
spese per pubblicazioni didattiche e scientifiche;
c) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed
altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali,
compresi il fitto locali occorrenti, la stampa degli inviti e degli
atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
d) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
e) spese di rappresentanza;
f) acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio
di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisti
di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
g) noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi,
attrezzature, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico
e di sperimentazione, nonché macchine d'ufficio;
h) locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili,
noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di
corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti
le normali attrezzature;
i) piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza
motrice, acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche,
di fax e telefax;
j) manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
k) spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione
e derattizzazione dei locali;
l) acquisto di corredo al personale ausiliario;
m) altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici
e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per la loro
natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente
utilizzati con le procedure contrattuali previste nei precedenti
articoli;
n) spese per necrologi;
o) provviste per pronto soccorso e sanitari;
p) trasporti, spedizioni e facchinaggi.
3. Le spese in economia possono essere effettuate:
in amministrazione diretta: ossia con personale dell'Università
e materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati;
a cottimo fiduciario, ossia mediante affidamento a ditte o persone
di nota capacità idoneità, previa acquisizione di
almeno complessivamente tre preventivi, da conservare agli atti,
da valutarsi comparativamente; in casi di particolare urgenza ovvero
di specialità della prestazione ovvero quando l'importo della
medesima non ecceda Euro 10.000,00 è consentito il ricorso
ad una sola ditta o persona di nota capacità o idoneità;
con sistema misto: ossia parte in amministrazione diretta e parte
a cottimo fiduciario.
4. In ogni caso, le provviste di beni o servizi in economia sono
eseguite a cottimo fiduciario.
5. È espressamente vietata ogni artificiosa suddivisione
di forniture, lavori o servizi, che possano considerarsi con carattere
unitario, in più forniture, lavori o servizi, salvo che ?
per ragioni da indicarsi specificamente ? non si ritenga opportuno
procedere all'affidamento a favore di più soggetti diversi.
6. L'ordinazione delle spese in economia avviene mediante comunicazione
al soggetto prescelto dell'impegno, che potrà eventualmente
essere integrato o sostituito da ogni altro atto negoziale necessario
o opportuno; tutte le ordinazioni debbono essere accettate dal soggetto
prescelto.
7. Tutte le fatture, note e simili debbono essere munite del visto
dell'ordinatore della spesa al fine di attestarne la regolarità
e corrispondenza con l'ordinazione.
8. La gestione delle spese in economia resta in ogni caso soggetta
alle norme in tema di impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento
e collaudo.
Articolo 17
Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
1. In occasione di scambi culturali, congressi,
convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni
riferibili ai fini istituzionali dell'Ateneo, l'unità amministrativa
centrale e le unità amministrative dotate di autonomia di
spesa possono assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle
spese organizzative e di gestione, le spese relative all'ospitalità
dei partecipanti e ad eventuali compensi agli ospiti invitati.
2. Nell'ambito di accordi culturali con Università ed altre
Istituzioni di ricerca straniere, che prevedano anche lo scambio
di personale e di studenti, possono essere assunte a carico le spese
di viaggio e di soggiorno connesse con programmi di mobilità.
3. I principi, i criteri, i limiti e le modalità di erogazione
delle spese sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 18
Spese di ospitalità e di rappresentanza
1. Sono spese di ospitalità quelle
sostenute nei confronti di ospiti dell'Università da essa
non dipendenti, nonché quelle minute spese di ristoro, sostenute
in occasione di riunioni di organi collegiali.
2. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza che
l'Università abbia, in rapporto ai propri fini istituzionali,
di manifestarsi all'esterno e di intrattenere con soggetti ad essa
estranei pubbliche relazioni finalizzate all'intento di suscitare
l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati nazionali,
comunitari ed internazionali sulla sua attività e sui suoi
scopi. A tal fine, sono da considerare spese di rappresentanza,
in particolare, gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di
lavoro del Rettore con personalità o autorità estranee
all'ente o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici,
di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti in occasione
di visite, presso le unità funzionali dell'Università
di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie
o internazionali;
c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità
estranee all'ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti
dell'Università stessa;
d) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione
di immobili strumentali, quali stampa di inviti, affitto locali,
addobbi e impianti vari, servizi fotografici ed eventuale rinfresco,
alle quali partecipano autorità rappresentative estranee
all'Università;
e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici
a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a
membri di delegazioni straniere in visita all'Università,
oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti
o delegazioni ufficiali dell'Università;
f) oggetti simbolici, quali targhe, medaglie, libri, al personale
che, raggiunta l'età della pensione, sia stato posto in quiescenza.
3. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuati:
a) i limiti di spesa;
b) i principi, i criteri e le modalità di erogazione delle
spese;
c) i soggetti titolari di budget.
Articolo 19
Carte di credito
1. L'uso delle carte di credito è consentito
nei casi in cui non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure
ordinarie, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari,
per:
a) acquisto di beni e servizi;
b) spese di rappresentanza;
c) organizzazione di convegni e seminari;
d) spese relative ad incarichi di missione.
2. Titolari di carte di credito possono essere il Rettore, il Direttore
Amministrativo, i Direttori di Centri di spesa, i quali sono inoltre
autorizzati all'uso dei sistemi automatizzati in dotazione agli
automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. Spetta al Rettore stipulare con l'Istituto cassiere apposita
convenzione concernente le carte di credito/viacard nella quale
dovranno essere indicate:
a) la durata della convenzione;
b) l'eventuale costo per il rilascio, l'utilizzo ed il rinnovo;
c) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine
di regolazione
d) delle situazioni debitorie;
e) le modalità per la sostituzione in caso di furto o smarrimento;
f) la determinazione delle soglie massime di spesa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la emissione
di carte di credito aggiuntive da assegnarsi ad altri soggetti,
specificando i motivi che giustificano l'assegnazione.
5. I titolari delle carte di credito devono far pervenire ai rispettivi
uffici competenti, entro il 15 del mese successivo a quello in cui
sono state effettuate le spese, apposito riepilogo corredato della
documentazione giustificativa delle spese per la liquidazione dell'estratto
conto all'Istituto cassiere.
6. Nel caso di spese non autorizzate o comunque non comprese tra
quelle indicate nel comma 1 del presente articolo, gli importi relativi
dovranno essere riversati a cura del titolare della carta o comunque
detratti da eventuali somme da erogare allo stesso a fronte liquidazione
di indennità di missione.
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati
Articolo 20
Accettazione
1. Le donazioni, le eredità ed i legati
di importo non superiore ad Euro 50.000 sono accettati, con proprio
provvedimento motivato, dal Rettore o dal Direttore del Centro di
spesa interessato, a seconda del destinatario dell'atto di liberalità.
2. L'autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati
di importo superiore a quello di cui al comma precedente è
concessa dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21
Valutazione dei costi di gestione
Il Rettore o il Direttore del Centro di spesa,
prima di accettare la liberalità, o di richiedere al Consiglio
di Amministrazione l'autorizzazione all' accettazione, deve accertare:
a) se l'installazione e l'utilizzazione dei bene donato o ereditato,
o da acquistarsi con la somma donata o ereditata, comportano interventi
edilizi o sugli impianti, nonché spese di rilievo per manutenzione,
assicurazioni e quant'altro, provvedendo in tal caso a calcolarne
l'onere e a reperire le risorse finanziarie necessarie per farvi
fronte;
b) se dall'accettazione della liberalità sorgono vincoli,
impegni di diritto o di fatto, provvedendo in tal caso a valutarne
le conseguenze giuridiche ed economiche.
Articolo 22
Deroga all'ambito di applicazione della disciplina
1. Le disposizioni di cui al presente titolo
non si applicano ai beni di modesto valore che per consuetudine
pervengono in omaggio e per i quali non è necessario alcun
atto formale di accettazione.
Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per
conto terzi
Articolo 23
Determinazione del corrispettivo
1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto
dei contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza
per conto di terzi deve essere determinato in misura tale da coprire
almeno i seguenti elementi:
a) costo per l'acquisto di beni e servizi;
b) costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche
e/o didattiche impiegate nella prestazione;
c) costi generali sostenuti dal Centro di spesa interessato nella
misura del 3% del contratto;
d) spese generali dell'Università pari al 10% dell'importo
del contratto;
e) finanziamento del fondo dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali
di Ateneo ex art. 91 dello Statuto pari al 2% dell'importo del contratto;
f) costo dei compensi spettanti al personale docente e tecnico-amministrativo
che partecipa a tali attività, determinati dal Consiglio
di amministrazione sulla base del rispettivo impegno temporale e
delle qualifiche di appartenenza;
g) costo dell'eventuale personale assunto a tempo determinato e
delle collaborazioni e consulenze esterne di qualunque genere necessarie
per le attività previste dalla prestazione;
h) costi derivanti da spese di viaggio e di missione, ivi compresi
eventuali oneri assicurativi, ove la natura della prestazione lo
richieda;
i) costi per oneri contributivi o assicurativi;
l) costi complessivi per eventuali borse di studio finalizzate all'attività
commissionata.
2. Nel caso di iniziative condivise dall'Università tramite
la partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società
consortili, GEIE o altri istituti analoghi le quote di cui alle
precedenti lettere d) ed e), relative a contratti e convenzioni
dell'Università con tali enti, sono ridotte del 50 per cento
3. Per le prestazioni per le quali occorre fissare una tariffa,
questa è stabilita dal Consiglio di amministrazione, anche
con riferimento alle tariffe di mercato, o ai tariffari stabiliti
dagli ordini o collegi professionali, o in uso presso gli enti locali,
ovvero, in mancanza, sulla base degli elementi di cui al comma 1
e del tipo e della complessità della prestazione. Sono ammesse
deroghe giustificate dal particolare rilievo istituzionale del committente
nazionale o internazionale, approvate dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 24
Rendiconti
1. Il Direttore del Centro di spesa approva
il consuntivo e la proposta avanzata dal responsabile della prestazione
in ordine alle quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori
vincoli o limiti di destinazione, al personale docente (professori
e ricercatori) e al personale tecnico amministrativo che ha effettivamente
partecipato allo svolgimento della prestazione, in corrispondenza
dell'entità della collaborazione fornita.
2. Parte del 10% che costituisce le spese generali di Ateneo deve
in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione confluire in
un fondo di bilancio di ateneo destinato ai compensi al personale
tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e per
il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità
della prestazione individuale.
3. Qualora il contratto o la convenzione preveda che la prestazione
sia svolta in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere
ritenuta di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti
all'oggetto della prestazione stessa, sia con riguardo ai profili
amministrativi e contabili, l'approvazione del responsabile e la
conseguente proposta di riparto possono essere adottate al termine
di ciascuna fase, purché siano successive al pagamento da
parte dell'ente committente del corrispettivo relativo all'attività
svolta nella singola fase
4. Prima dell'approvazione dei rendiconti di cui al presente articolo
e compatibilmente con la gestione complessiva della prestazione,
il responsabile del centro di spesa, su proposta del responsabile
della prestazione stessa corredata da specifica approvazione dei
risultati dell'attività svolta, può provvedere alla
liquidazione dei compensi per le collaborazioni, purché siano
disponibili i fondi del committente.
5. Non possono essere concesse anticipazioni di cassa per sostenere
spese inerenti le prestazioni di cui al presente titolo.
Articolo 25
Contratti con Consorzi od Enti a partecipazione dell'Università
I contratti stipulati con enti di ricerca
a partecipazione dell' Università, che a qualsiasi titolo,
coinvolgano membri di un Dipartimento nell' attività di ricerca,
devono essere analiticamente comunicati al Consiglio di Dipartimento.
Articolo 26
Creazioni intellettuali
1. L'azione di tutela dei risultati, suscettibili
anche di valutazione economica, conseguiti a seguito di attività
di ricerca scientifica e tecnologica svolta utilizzando strutture
e mezzi finanziari dell'Ateneo, avviene secondo le modalità
previste dalle norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti.
2. Per le creazioni che siano il risultato di azioni condivise,
ed in particolare per quelle svolte in esecuzione di contratti o
convenzioni con soggetti terzi pubblici o privati, la distribuzione
dei risultati avverrà sulla base di regole contrattuali che
dovranno assicurare il rispetto degli interessi dell'Ateneo ai risultati
economici diretti ed alla promozione dell'immagine quale partecipante
alla ricerca.
3. Le modalità di sviluppo delle attività di ricerca
e di destinazione dei risultati saranno oggetto di apposito regolamento,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 86 dello Statuto dell'Università.
Articolo 27
Disposizioni finali
1. Nel caso in cui l'effettuazione delle prestazioni
sia affidata congiuntamente a più centri di spesa, ovvero
che uno o più professori e ricercatori partecipino, in rappresentanza
del centro al quale afferiscono, all'effettuazione di prestazioni
affidate ad altro centro, i rapporti tra le strutture interessate
sono regolati da apposite intese stipulate dai responsabili dei
centri medesimi.
2. Il presente regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni
stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, purché
in corso di svolgimento e senza effetti retroattivi rispetto agli
impegni già assunti.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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