DIVISIONE II
7.10) DIVIETO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE
A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2004 (ART. 3, COMMI 53 E SS., LEGGE
24/12/2003, N. 350) - ASSUNZIONE DI PERSONALE CHE NON COMPORTA INCREMENTO
DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO UNIVERSITARIO.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- l'assunzione di tutti i ricercatori
ed i professori, già in servizio presso questo Ateneo e chiamati
dai Consigli di Facoltà quali idonei alla I od alla II fascia,
a condizione che le stesse assunzioni non comportino un incremento
di spesa a carico del bilancio di questo Ateneo in quanto gli interessati
godono di uno stipendio uguale o superiore a quello che percepirebbero
nella nuova qualifica o fascia;
- l'assunzione dei ricercatori e dei professori, il cui costo sia
finanziato, per almeno un quinquennio, da enti pubblici e/o privati
in forza di convenzioni stipulate con questa Università.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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