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DIVISIONE II

7.10) DIVIETO DI ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ANNO 2004 (ART. 3, COMMI 53 E SS., LEGGE 24/12/2003, N. 350) - ASSUNZIONE DI PERSONALE CHE NON COMPORTA INCREMENTO DI SPESA A CARICO DEL BILANCIO UNIVERSITARIO.

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- l'assunzione di tutti i ricercatori ed i professori, già in servizio presso questo Ateneo e chiamati dai Consigli di Facoltà quali idonei alla I od alla II fascia, a condizione che le stesse assunzioni non comportino un incremento di spesa a carico del bilancio di questo Ateneo in quanto gli interessati godono di uno stipendio uguale o superiore a quello che percepirebbero nella nuova qualifica o fascia;
- l'assunzione dei ricercatori e dei professori, il cui costo sia finanziato, per almeno un quinquennio, da enti pubblici e/o privati in forza di convenzioni stipulate con questa Università.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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