DIVISIONE I - RIPARTIZIONE IV
2.3) REGOLAMENTO SULLA FIGURA DELL'AUTORITA'
INDIPENDENTE GARANTE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI ROMA "TOR VERGATA"
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di adottare il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO
SULLA FIGURA DELL'AUTORITA' INDIPENDENTE GARANTE DEGLI STUDENTI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
ARTICOLO 1
OGGETTO
Il presente regolamento disciplina la figura
dell'Autorità Indipendente Garante degli Studenti (d'ora
in poi A.I.G.S.).
ARTICOLO 2
FUNZIONI
1. L'A.I.G.S. opera quale garante dell'imparzialità
e della trasparenza delle attività dell'Università
che possono avere riflessi sui diritti, sugli interessi e sulla
tutela della riservatezza degli studenti.
2. Anche di propria iniziativa, l' A.I.G.S. può segnalare
agli Organi accademici e di governo eventuali disfunzioni, irregolarità,
carenze, ritardi nei confronti degli studenti.
3. L'A.I.G.S. esercita, altresì, le proprie funzioni attraverso
richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente alla
struttura responsabile dell'atto o del comportamento, nel rispetto
dello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti dal presente regolamento.
4. L'A.I.G.S. è organo indipendente sia gerarchicamente che
funzionalmente dagli organi di Ateneo.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni l'A.I.G.S. è comunque
tenuto alla tutela della riservatezza di quanti si rivolgono alla
sua struttura e all'osservanza del segreto di ufficio riguardo alle
informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
ARTICOLO 3
DESIGNAZIONE E DURATA DEL MANDATO
1. Il titolare dell'A.I.G.S. è nominato
dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, votato a maggioranza
semplice e con il voto favorevole della maggioranza della componente
degli studenti in Senato, tra persone che, per formazione culturale
ed esperienza professionale acquisita, diano garanzia di competenza
giuridico-amministrativa, di imparzialità e di indipendenza
di giudizio.
2. Il titolare dell'A.I.G.S. dura in carica quattro anni ed è
rinnovabile.
3. Due mesi prima della scadenza del mandato, il Rettore procede
alla nomina del nuovo titolare dell'A.I.G.S.
ARTICOLO 4
REVOCA DELL' AUTORITA' GARANTE
1. Il titolare dell'A.I.G.S. può essere
eccezionalmente revocato per gravi motivi connessi all'esercizio
delle sue funzioni; in tal caso la revoca è adottata dal
Rettore con decreto motivato a seguito di delibera del Senato Accademico,
sentito l'interessato.
ARTICOLO 5
UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE
1. L'amministrazione universitaria assicura
all'A.I.G.S. il personale, i locali e le attrezzature necessarie
per l'efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dall'A.I.G.S. ed
è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti dei
quali è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie
mansioni.
ARTICOLO 6
MODALITA' DI INTERVENTO
1. L'A.I.G.S. interviene di propria iniziativa
o su istanza di studenti, che rilevino ritardi, omissioni, violazioni
di legge o di principi di buona amministrazione, posti in essere
nell'ambito dell'attività universitaria.
2. Istanze e richieste di intervento, possono essere rivolte all'A.I.G.S.
anche per via telematica.
3. L'A.I.G.S., valutato il fondamento e la ragionevolezza dell'istanza
o a seguito della decisione di intervenire d'ufficio, chiede, verbalmente
o per iscritto, notizie o chiarimenti sull'atto o sul comportamento
oggetto del suo intervento, eventualmente acquisendo documentazione
presso i competenti uffici. L'A.I.G.S., in ogni caso, nell'adempimento
delle proprie funzioni e convoca, se del caso, la persona che ha
attivato il procedimento per avere i necessari chiarimenti sugli
atti e comportamenti, anche omissivi, dell'Ateneo. Sulla base dei
dati acquisiti l'A.I.G.S., investe della questione il responsabile
della struttura interessata per acquisire elementi utili alla definizione
della pratica.
4. Al termine dell'attività istruttoria l'A.I.G.S. può
trasmettere osservazioni o proposte all'organo o alla struttura
competente. Può, altresì, invitare l'organo o la struttura
competente a rimuovere le situazioni lesive dei diritti o degli
interessi degli studenti.
5. Qualora rilevi inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi all'azione
amministrativa, è tenuta ad investire della questione il
Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti di rispettiva
competenza, allegando una relazione sui fatti.
6. L'A.I.G.S. informa gli istanti dell'esito del proprio accertamento
e degli eventuali provvedimenti assunti dall'Università entro
60 giorni dall'istanza.
7. All'A.I.G.S. è interdetto ogni intervento su fatti per
i quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria amministrativa,
civile o penale.
8. L'A.I.G.S. esercita tutte le facoltà inerenti al diritto
di accesso in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti
di ateneo. In particolare all'A.I.G.S., senza limiti di segreto
d'ufficio o di altra natura, è riconosciuto il diritto di
prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi,
di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, e di avere tutte
le informazioni ad essi connesse.
ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. L'A.I.G.S. che nel corso della sua attività
riscontri carenze, ritardi, disfunzioni ricollegabili alla mancata
collaborazione dei dipendenti dell'Università, investe della
questione il Rettore ed il Direttore Amministrativo per gli atti
di relativa competenza, allegando una dettagliata relazione.
2. L'A.I.G.S. può partecipare, in accordo con il Presidente,
alle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo.
3. L'A.I.G.S. può essere invitata alle riunioni del Consiglio
degli Studenti.
4. L'A.I.G.S. elabora la Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti
da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico, previo parere
del Consiglio degli Studenti.
ARTICOLO 8
RELAZIONE ANNUALE
1. L'A.I.G.S. invia annualmente al Senato
una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente,
redatta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela
della riservatezza dei dati personali, contenente ogni elemento
utile alla cognizione delle attività svolte, anche sulla
base di dati statistici, nonché eventuali segnalazioni, considerazioni
e suggerimenti per una più adeguata tutela dei diritti e
degli interessi della componente studentesca.
2. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono
essere presentate anche in corso d'anno.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL
RETTORE |
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