DIVISIONE I - RIPARTIZIONE III
2.4) ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI DOTTORATO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole
all'istituzione ed attivazione della Scuola di Dottorato dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" approvandone il seguente
regolamento:
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
DI DOTTORATO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA"
Art. 1
La Scuola
1. La Scuola di dottorato è un centro
interdipartimentale di servizi, che gestisce servizi comuni ai dottorati
di ricerca dell'Ateneo in collaborazione ed in favore di essi, ferma
restando l'autonomia dei singoli dottorati.
2. La Scuola:
- concorre all'erogazione dei servizi finalizzati alla formazione
dei dottori di ricerca dell'Ateneo;
- promuove: esperienze scientifiche, culturali e sociali comuni
con lo scopo di accrescere gli esiti formativi specifici di ognuno
dei dottorati di ricerca; attività di collaborazione didattica
e di ricerca tra i corsi di Dottorato dell'Ateneo; iniziative di
natura interdisciplinare; attività di collaborazione didattica
e di ricerca con altre Università, Enti, Istituzioni e Centri
di ricerca nazionali e internazionali; contatti con enti ed imprese,
per l'organizzazione di stage o tirocini nell'ambito di tematiche
di ricerca di interesse comune e per l'acquisizione di finanziamenti;
- propone le modifiche normative, per quanto di competenza.
3. Le attività di cui al comma precedente possono essere
svolte, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Facoltà,
dai Dipartimenti e dai singoli Dottorati di ricerca di Ateneo.
4. L'Università fornisce alla Scuola le necessarie risorse
finanziarie, logistiche e di personale non docente. La gestione
contabile delle risorse finanziarie è effettuata dall'Amministrazione
centrale dell'Ateneo.
Art. 2
Organi
Sono organi della Scuola il Presidente della
Scuola, il Consiglio della Scuola, il Comitato esecutivo, il Comitato
Scientifico.
Art. 3
Il Presidente
1. Il Presidente è nominato dal Rettore,
su designazione del Consiglio della Scuola, tra i Professori di
prima fascia dell'Ateneo. Il mandato è triennale, rinnovabile
per una sola volta, anche non continuativa.
2. Il Presidente coordina le attività della Scuola, la rappresenta,
ne presiede il Consiglio e il Comitato esecutivo e cura l'applicazione
delle decisioni del Consiglio stesso.
3. E' facoltà del Presidente designare tra i membri del Comitato
esecutivo, un Vice Presidente che lo sostituisca nelle sue funzioni
in caso di assenza o di impedimento.
Art. 4
Il Consiglio della Scuola
1. Il Consiglio della Scuola è costituito:
a) dal Presidente;
b) dai Coordinatori dei dottorati di ricerca di Ateneo;
c) da 6 studenti di dottorato, eletti dai rappresentanti degli studenti
di dottorato nei Consigli di dipartimento in modo da assicurare
un rappresentante a ciascuna Facoltà dell'Ateneo. Essi durano
in carica due anni e non sono rieleggibili.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte
all'anno.
3. Il Consiglio definisce le linee programmatiche della Scuola nel
rispetto delle autonomie dei singoli corsi di dottorato, elegge
il Comitato Esecutivo, autorizza la presentazione al Senato della
relazione annuale predisposta da quest'ultimo.
Art. 5
Il Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è composto
dal Presidente della Scuola e da sei componenti eletti dal Consiglio
della Scuola in modo da assicurare un rappresentante a ciascuna
Facoltà dell'Ateneo.
2. I membri del Comitato esecutivo durano in carica un triennio
e possono essere confermati per non più di un altro mandato
anche non consecutivo.
3. Il Comitato esecutivo sovraintende alla gestione della Scuola:
a) ha la conduzione organizzativa della Scuola;
b) formula proposte ai corsi di dottorato sulla partecipazione a
centri e consorzi;
c) sulla base delle determinazioni dei singoli corsi di dottorato,
predispone il bando per le prove di ammissione, fissa le scadenze
e le eventuali deroghe;
d) sottopone in tempo utile al Senato Accademico le proprie istruttorie
per la ripartizione delle borse di studio finanziate dall'Ateneo
o con finanziamento esterno concesso alla Scuola, escluse quelle
con vincolo di assegnazione ai singoli corsi di dottorato;
e) formula al Senato Accademico proposte motivate per la ripartizione
tra i Dipartimenti dei fondi di funzionamento dei dottorati;
f) presenta al Senato Accademico relazioni in merito all'istituzione,
al rinnovo e alla soppressione dei corsi di dottorati;
g) organizza servizi di assistenza per le esigenze logistiche degli
studenti e dei docenti di dottorato.
Art. 6
Valutazione della Scuola
1. La valutazione della Scuola è effettuata
da un Comitato Scientifico, composto da cinque eminenti esperti
italiani e/o stranieri non appartenenti all'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", designati dal Senato Accademico
e nominati dal Rettore dell'Università.
2. Il Comitato Scientifico presenta annualmente al Senato Accademico
una relazione contenente le sue valutazioni.
3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica per un triennio
e non sono rinnovabili.
Art. 7
Gli studenti di dottorato
Tutti gli studenti di dottorato dell'Università
hanno il diritto di partecipare alle attività interdisciplinari
e extra-curriculari della Scuola e di proporre per mezzo dei loro
rappresentanti iniziative coerenti ai fini della Scuola.
Art. 8
Norme transitorie
Fino all'inizio dell'Anno Accademico, successivo all'entrata in
vigore del presente regolamento, le funzioni di Presidente e Comitato
esecutivo sono rispettivamente svolte dal Presidente della Commissione
di Ateneo per il Dottorato di Ricerca e dalla Commissione stessa.
Le funzioni del Consiglio della Scuola sono svolte fino alla stessa
data dal Collegio dei Coordinatori dei corsi di dottorato.
- di dare mandato alla Ragioneria di costituire
un capitolo di bilancio relativo alla gestione dei finanziamenti
assegnati alla Scuola di dottorato che saranno utilizzati per coprire
le seguenti voci di spesa:
a. Spese ordinarie e di cancelleria per la gestione della Scuola;
b. Organizzazione e promozione di corsi interdisciplinari riservati
agli studenti di dottorato;
c. spese per la gestione di incontri periodici con personalità
delle aree scientifico-umanistiche;
d. attività di promozione e divulgazione del III livello
di formazione dell'Ateneo;
e. ore di straordinario per il personale della scuola necessarie
alle accresciute esigenze della struttura;
f. stipula di contratti con unità specifiche delle aree amministrativo-contabili
e di elaborazione dati per le esigenze della scuola;
- di inserire nel capitolo di bilancio le seguenti voci di finanziamento:
a) Tasse di iscrizione annuali per la partecipazione ai concorsi
di dottorato: € 55000;
b) Tassa per la stampa della pergamena detratte le spese: €
10000;
c) Contributo di gestione ai corsi di dottorato erogato dagli enti
€ 75000;
d) 10% del contributo di iscrizione ai master universitari eventuali
finanziamenti esterni alla scuola di dottorato;
e) Assegnazione finanziaria per la copertura dei contratti semestrali
e delle ore di straordinario;
- di trasferire le funzioni amministrativo-contabili, la dotazione
strumentale e di personale del Settore Dottorati alla Scuola di
Dottorato a decorrere dalla attivazione della stessa.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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