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DIVISIONE II – RIAPRTIZIONE IV – SETTORE II

3.2) AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” E IL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI, DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI - PER INTERVENTI DI SUPPORTO DEL CENTRO NAZIONALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI – CNSD ED INTERVENTI DI SUPPORTO AI COMUNI PER L’USO DEL SISTEMA INA (INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI) – SAIA (SISTEMA DI ACCESSO ED INTERSCAMBIO ANAGRAFICO)

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- di autorizzare la ratifica della stipula della convenzione tra l’Ateneo e il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici per Interventi di Supporto del Centro Nazionale per i Servizi Demografici – CNSD ed Interventi di Supporto ai Comuni per l’uso del Sistema INA (Indice Nazionale Delle Anagrafi) – SAIA (Sistema Di Accesso Ed Interscambio Anagrafico.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, il Ministero dell’Interno provvede al trasferimento dei fondi pari ad € 360.000,00 da liquidarsi, compatibilmente con le disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:
- il 20% all’approvazione del Piano di lavoro da parte del Ministero; il 40% alla constatazione dell'esatto adempimento contrattuale, in conformità al Piano di Lavoro di cui all’Art. 5, relativo al 50% delle attività di cui all’Art. 4, da parte della Commissione di cui all'art. 11 della Convenzione; il restante 40% alla constatazione dell'esatto adempimento contrattuale relativo al completamento delle attività di cui all’Art. 4, da parte della Commissione di cui all'art. 11 della Convenzione. Il peso percentuale e la tempificazione delle singole attività sono definiti nel Piano di Lavoro di cui all’Art. 5.
- Eventuali ritardi nell'esecuzione di una delle attività dettagliate nel Piano di Lavoro, nei termini previsti dall'art. 4 della Convenzione, comportano l'applicazione, per ogni giorno di ritardo e per ogni attività, di una penale pari allo 0,5% del valore della singola attività così come valorizzata nell’Art. 6, per un massimo pari al 5% del valore della singola attività, ferma restando la facoltà per l’Amministrazione, di fissare nuovi termini per l’esecuzione.
- In caso di ritardo ulteriore dell’adempimento rispetto al termine riassegnato dall’Amministrazione, la Convenzione si intende risolta di diritto;
- di autorizzare la III Divisione – I Ripartizione all’incasso della suddetta somma;
- di autorizzare la III Divisione – I Ripartizione ad operare la trattenuta di una quota pari al 6% per lo scaglione di corrispettivo fino a € 200.000,00 e del 3% sul corrispettivo ulteriore così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.01.2005.
La Convenzione ha efficacia immediata dopo l'approvazione del Piano di lavoro da parte dell'Amministrazione; il termine per la sua validità è individuato nel 31.12.2005;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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