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I DIVISIONE

2.6) NUOVO STATUTO DEL CENTRO DI STUDI ECONOMICI ED INTERNAZIONALI (CEIS)

..........OMISSIS..........

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto del Centro di Studi Economici ed Internazionali (CEIS) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”così come di seguito riportato:

STATUTO
CENTRE FOR ECONOMIC AND INTERNATIONAL STUDIES
CENTRO DI STUDI ECONOMICI E INTERNAZIONALI
CEIS

Art. 1
1. Il Centro di Studi Economici e Internazionali (Centre for Economic and International Studies – CEIS) è un Centro per la ricerca interdipartimentale. Esso ha per fine attività di ricerca, seminariali, di formazione post-universitaria e di collaborazione tecnico-scientifica, nei settori dell’economia e dello sviluppo, secondo criteri di interdisciplinarità.

Art. 2
1. Nell’ambito dei propri fini e dell’autonomia di cui alla legge 168/89, il Centro promuove e coordina accordi di collaborazione scientifica con Università ed altri Enti specificamente qualificati, dispone di fondi provenienti da persone fisiche e giuridiche e da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati a sostenerne l’attività. In relazione ai propri fini può svolgere attività in conto terzi.

Art. 3
1. Afferiscono al Centro docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” la cui attività abbia anche temporaneamente ad oggetto le tematiche di cui all’art.1. L’afferenza al Centro, su domanda motivata dell’interessato al Rettore, è deliberata dal Consiglio del Centro.
2. Possono, altresì, aderire al Centro docenti di altre Università anche straniere e di Enti di ricerca nazionali, internazionali ed esteri, nonché altri soggetti - persone fisiche e giuridiche - la cui attività abbia per oggetto le tematiche di cui all’art.1. L’adesione al Centro, su domanda motivata dell’interessato al Rettore, è deliberata dal Consiglio del Centro.
3. I soggetti di cui all’art. 3, comma 1, possono richiedere, altresì, l’affiliazione al Centro, finalizzata alla mera partecipazione a specifici programmi ed attività.

Art. 4
1. Al Centro è assegnato un Segretario Amministrativo, che coadiuva il Direttore negli adempimenti di natura contabile ed amministrativa, controfirmandone gli atti ed assumendone in solido la responsabilità.

Art. 5
1. Il Centro può articolarsi in settori di attività.
2. Sono organi del Centro: il Direttore, il Consiglio, la Giunta e il comitato Scientifico, presieduto dal Presidente del CEIS, il quale è nominato dal Consiglio, nel proprio seno.
3. Il programma delle attività del Centro è approvato dal Consiglio, su proposta congiunta del Direttore e del Presidente del CEIS, sentito il Comitato Scientifico.

Art. 6
1. Il Direttore del Centro è un professore di ruolo dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, eletto dal Consiglio nel proprio seno e nominato con decreto del Rettore per un triennio.
2. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e la Giunta; cura l’esecuzione delle delibere; provvede all’ordinaria amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, da sottoporre, per quanto di competenza, a successiva ratifica del Consiglio; è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro; vigila sull’osservanza nell’ambito del Centro delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Direttore può delegare funzioni e attribuire specifici incarichi ad altri membri del Consiglio.

Art. 7
1. Il Consiglio è composto dagli afferenti al Centro.
2. Condizione di validità delle sedute è la presenza della metà più uno degli afferenti. Condizione di validità delle decisioni è il voto favorevole della maggioranza dei presenti e il voto favorevole della maggioranza dei docenti presenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
3. Il Consiglio nomina il Comitato scientifico di cui all’art. 5; elegge nel proprio seno il Direttore su proposta della Giunta; approva il programma delle attività del Centro e una relazione consuntiva; promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell’ambito degli obiettivi del Centro; detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Università, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
4. L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio comporta l’esclusione dal Centro.

Art. 8
1. All'atto dell'elezione del Direttore, il Consiglio nomina i membri della Giunta, per il periodo del mandato del Direttore.
2. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
3. La Giunta è composta in maggioranza da docenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” afferenti al Centro ed è presieduta dal Direttore del Centro. Il Segretario amministrativo partecipa alle sedute con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo.

Art. 9
1. Il Centro ha autonomia finanziaria, contabile ed amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile alla quale sono assoggettati i Dipartimenti.



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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