I DIVISIONE
2.7) PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO ELETTORALE
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di approvare l'emendamento deliberato dal Senato, per cui l'art. 15 del Regolamento Elettorale viene modificato come segue:
Art. 15 - Ponderazione dei voti.
Alla ponderazione dei voti espressi dal personale dell'Università, provvede la Commissione elettorale centrale. La ponderazione dei voti avviene nel modo seguente: la somma ponderata dei voti validi è uguale al numero dei voti validi espressi dal personale tecnico-amministrativo e dirigente moltiplicato per 0,2. Il medesimo meccanismo di ponderazione si applica rispettivamente ai voti nulli ed alle schede bianche.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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