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I DIVISIONE

2.6) PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI (ATTUAZIONE DELL’ART. 16 R.D.L. 20 GIUGNO 1935, N. 1071)

..........OMISSIS..........

ESPRIME

- parere favorevole all’approvazione del Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti, il cui tenore è il seguente:

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DI
SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI
(Attuazione dell’art.16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Illecito disciplinare
1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all’interno della cerchia dei locali e degli stabilimenti universitari dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” o di altri sedi con essa convenzionate, quando:
a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l’Università è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
b) arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all’ordinata e civile convivenza all’interno dei locali e degli stabilimenti universitari ed all’ordinato svolgimento della vita universitaria.
2. I fatti di cui al comma che precede hanno rilevanza disciplinare anche ove commessi fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all’immagine dell’Università.
3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.
4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento scolastico dello studente.

Art. 2 - Membri della comunità universitaria
Sono soggetti alla giurisdizione disciplinare gli studenti iscritti ai corsi di laurea od agli altri corsi organizzati nell’Ateneo, nonché gli studenti di altre sedi universitarie che frequentino l’Ateneo in base ad apposite convenzioni.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari che possono applicarsi sono:
a) l’ammonizione;
b) l’interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell’Ateneo;
c) l’esclusione da uno o più esami di profitto per una o più sessioni;
d) a sospensione temporanea dall’Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.
2. La sospensione temporanea dall’Università non può superare tre anni. Le sanzioni sono cumulabili.
3. Nella irrogazione della sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell’incolpato, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e della idoneità della sanzione a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.
4. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Art. 4 - Competenza
1. La potestà disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, al Senato Accademico ed ai Consigli di Facoltà.
2. L’ammonizione viene fatta dal Rettore.
3. L’interdizione temporanea da uno o più corsi e l’esclusione da uno o più esami di profitto per una sessione è deliberata dal Consiglio di Facoltà.
4. La sospensione temporanea dall’Università, con conseguente perdita delle sessioni di esami, è deliberata dal Senato Accademico.
5. Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare l’interdizione temporanea da uno o più corsi e l’esclusione da uno o più esami di profitto per una sessione quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà.

Art. 5 - Commissione Istruttoria
1. Il Rettore nomina una Commissione Istruttoria che ha il compito di verificare la notizia di illecito disciplinare.
2. La Commissione Istruttoria è formata da tre componenti scelti tra i professori ed i ricercatori di ruolo dell’Ateneo. Nel decreto di nomina è indicato chi ne assume la Presidenza. In mancanza di specifica indicazione nel decreto di nomina o in caso di assenza del Presidente.la presidenza è assunta dal professore più anziano nel ruolo.
3. La Commissione Istruttoria resta in carica per due anni e può essere rinnovata.
4. Essa può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire pareri di esperti dalla stessa incaricati e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria o che le sia stata richiesta dallo studente.
5. La Commissione, oltre allo svolgimento delle indagini, deve procedere all’audizione dello studente con le garanzie del successivo art.12. L’audizione dello studente soddisfa quanto stabilito dall’art. 16 del RD.L. 20 giugno 1935, n.1071.
6. La Commissione Istruttoria, per il compimento di singoli atti, può delegare uno dei suoi membri, ma la stesura della relazione finale deve essere approvata a maggioranza dei suoi componenti.
7. Quando, nel corso dell’attività istruttoria, la Commissione accerti fatti costituenti reato, ne dà immediata comunicazione con separato atto al Rettore, per gli adempimenti di cui all’art. 9 comma 4.

Art. 6 - Commissione disciplinare del Senato Accademico
1. Per le competenze attribuite dalla legge e dal presente regolamento al Senato, questo delibera, nella sua prima seduta, la costituzione di una Commissione composta di cinque membri.
2. Ne fanno parte di diritto il Rettore, il quale vi può partecipare tramite suo delegato, e quattro membri scelti dal Senato tra i suoi componenti di cui uno eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico nel proprio seno.
3. La Commissione dura in carica per l’intera durata del mandato del Senato Accademico che l’ha espressa. Alla sostituzione dei componenti cessati per qualunque causa, si provvede nella prima seduta utile del Senato. Tale sostituzione ha effetto per la durata residua del mandato.
4. La Commissione può decidere di integrare, anche per la trattazione di singoli casi, la propria composizione con altri membri, senza diritto di voto, scelti tra professori e ricercatori di ruolo.
5 Ai lavori della Commissione Senatoriale partecipa la Commissione Istruttoria di cui all’art.5.
6. Ai fini della validità delle sedute, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri con diritto di voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.


Art. 7 - Segreteria
1. Le Commissioni sono assistite da un Ufficio di Segreteria, che partecipa alle riunioni, cura la conservazione degli atti e la redazione del verbale, sotto il controllo del Presidente o di altro componente.

Art. 8 - Dovere di riservatezza
1. Fermi i diritti dell’interessato di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento che lo riguardano, i componenti delle Commissioni ed il personale dell’Ufficio di Segreteria sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali son o venuti, comunque, a conoscenza.

TITOLO II
L’ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

Art. 9 - Acquisizione della notizia dell’illecito disciplinare
1. Qualunque organo, ufficio e dipendente dell’Università, i professori ed i ricercatori dell’Università, quando prendono conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall’art. 1, ne danno immediatamente informazione per iscritto al Direttore Amministrativo, il quale la inoltra al Rettore con sue eventuali richieste.
2. Il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell’illecito disciplinare, se non ritiene di archiviarla, la trasmette alla Commissione Istruttoria di cui all’art. 5, con l’indicazione del tempo entro il quale essa deve concludere i lavori.
3. Le indagini della Commissione non possono durare più di sei mesi.
4. Quando dalla informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica.
5. La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento disciplinare.

Art. 10 - Misure cautelari
1. In attesa che la Commissione Istruttoria termini i suoi lavori e prima dell’adozione dei provvedimenti definitivi, il Rettore, anche su proposta del Consiglio della Facoltà a cui appartiene lo studente incolpato, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.
2. Le misure cautelari sono l’interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio anche se svolte in laboratori o altre strutture anche esterni all’Ateneo nonchè l’esclusione da uno o più esami di profitto. Prima della irrogazione della misura cautelare, il Rettore può comunque chiedere parere non vincolante al Consiglio della Facoltà a cui appartiene lo studente incolpato.
3. Su richiesta dell’incolpato o della Commissione Istruttoria e Senatoriale, ovvero d’ufficio, il Rettore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.
4. La durata della misura cautelare non può essere superiore a sei mesi.
5. L’irrogazione della misura cautelare viene registrata nella carriera scolastica dello studente.

Art. 11 - Attività della Commissione Istruttoria
1. Entro il termine assegnato dal Rettore e, comunque, entro tre mesi eventualmente prorogabili di altri tre, la Commissione Istruttoria può acquisire documenti, sentire testimoni e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria per verificare la notizia di illecito disciplinare. Può verificare, altresì, la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti dalla legge o da atti normativi dell’Università e dichiarati dallo studente al momento della immatricolazione o della domanda di ammissione a corsi di laurea o tirocinio.
2. La Commissione Istruttoria deve invitare lo studente a rendere interrogatorio.
3. Delle attività della Commissione Istruttoria è redatto verbale in forma riassuntiva.

Art. 12 - Diritti dell’incolpato
1. Prima dell’invito a rendere interrogatorio, e comunque nel più breve tempo possibile, la Commissione Istruttoria invia allo studente l’avviso di apertura del procedimento che contiene:
a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
b) la notizia che - salvo sua contraria dichiarazione scritta, da far pervenire entro dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di apertura di procedimento - quest’ultima verrà comunicata all’autorità Garante degli Studenti.
2. L’avviso rende altresì noto allo studente che è in sua facoltà:
i) presentarsi in ogni momento dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
ii) farsi assistere da persona di sua fiducia;
iii) presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa ed indicare alla Commissione eventuali prove da assumere.
3. Nell’invito a rendere interrogatorio, è altresì contenuto l’avviso che l’incolpato ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.
4. Tra la data di ricezione dell’invito e la data di presentazione dello studente dinanzi alla Commissione non possono decorrere meno di dieci giorni.
5. Ove lo studente non abbia manifestato contrario avviso ai sensi del comma 1, lett. b), l’avviso di apertura del procedimento e l’invito a comparire sono comunicati all’Autorità Garante degli studenti che, tramite suo delegato, può presenziare all’audizione dello studente e presentare memorie ed osservazioni. Lo studente può, comunque, dichiarare di rinunziare all’assistenza dell’Autorità Garante.
6. Lo studente può presentare memorie in ogni stato del procedimento.

Art. 13 - Chiusura delle indagini
1. All’esito delle indagini la Commissione Istruttoria presenta al Rettore una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e viene formulata la proposta di sanzione da irrogare.
2. La proposta non ha carattere vincolante.
3. Il Rettore, se non ritiene di dover archiviare il procedimento, adotta i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni.

TITOLO III – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 14 - Ammonizione
1. Qualora ritenga di applicare l’ammonizione, il Rettore vi procede.
2. Per la irrogazione dell’ammonizione il Rettore può delegare il Presidente della Commissione Istruttoria o altro professore di ruolo.
3. Della irrogazione dell’ammonizione è redatto verbale per i successivi adempimenti di cui all’art.19.

Art. 15 - Interdizione temporanea da uno o più corsi. Esclusione da uno o più esami di profitto
1. Il Rettore, qualora ritenga di applicare l’interdizione temporanea da uno o più corsi determinati, dalle attività formative svolte in laboratorio o in altre strutture dell’Ateneo ovvero l’esclusione da uno o più esami di profitto per una sessione, inoltra al Consiglio di Facoltà la proposta, corredata dalla deliberazione della Commissione Istruttoria e dagli atti compiuti.
2. Il Consiglio di Facoltà delibera, sentito lo studente, su proposta del Preside, la durata dell’interdizione e gli esami ai quali si riferisce.
3. Quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà, l’applicazione della sanzione è fatta dalla Commissione Senatoriale ai sensi dell’art. 16.

Art. 16 - Sospensione temporanea dall’Università
1. Il Rettore, qualora ritenga di applicare la sospensione temporanea dall’Università con conseguente perdita delle sessioni di esami, ovvero nel caso previsto dall’art. 15, comma 1, trasmette la sua proposta alla Commissione Senatoriale di cui all’art. 6 e ne dà comunicazione al Senato Accademico.
2. La Commissione Senatoriale invita lo Studente a presentarsi per essere ascoltato.
3. L’invito a comparire contiene l’indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dalla Commissione Istruttoria e l’avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.
4. Nel caso in cui l’Autorità Garante abbia presenziato alle attività della Commissione Istruttoria, essa è invitata a partecipare alle sedute della Commissione Senatoriale con facoltà di presentare memorie ed osservazioni.
5. Un componente della Commissione Istruttoria riferisce sulle indagini effettuate. Se lo studente ha chiesto di essere ascoltato, la relazione deve essere svolta prima della sua audizione ed alla sua presenza.
6. Su propria iniziativa ovvero su richiesta dello studente, la Commissione Senatoriale può svolgere attività integrative di indagine.
7. La Commissione Senatoriale delibera l’irrogazione delle sanzioni proposte a maggioranza dei suoi componenti.
8. La Commissione può deliberare l’applicazione di una delle sanzioni previste dall’art. 3.
9. Delle attività della Commissione Senatoriale è redatto verbale in forma riassuntiva.

Art. 17 - Forma dei provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), devono essere motivati e sottoscritti dall’organo che li ha emessi e trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui all’art. 19.

Art. 18 - Impugnazioni
1. Contro la determinazione del Rettore o del Consiglio di Facoltà, prevista rispettivamente dall’art. 15 e dall’art. 14, lo studente può proporre ricorso al Senato Accademico.
2. Il ricorso si propone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso per posta raccomandata al Rettore. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all’Ufficio Postale.
3. Il Rettore trasmette l’impugnazione alla Commissione Senatoriale, che decide entro trenta giorni.

TITOLO IV –ESECUZIONE

Art. 19 - Adempimenti
1. Il Rettore cura l’esecuzione di tutti i provvedimenti sanzionatori.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 12, per quanto riguarda le ammonizioni, le sanzioni sono comunicate allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Dell’applicazione della sanzione della sospensione temporanea viene data comunicazione a tutti gli istituti d’istruzione superiore.6
4. Tutte le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Rettore, sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo.
5. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”, sono informate le Università di rispettiva appartenenza.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE


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