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DIVISIONE III – RIPARTIZIONE I

6.11) VENDITA IMMOBILE “LA ROMANINA” – TRANSAZIONE GIUDIZIALE – ATTO DEFINITIVO.

……….OMISSIS……….

DELIBERA

- di approvare lo schema di transazione per la definizione della controversia relativa al procedimento oggetto della presente delibera, instaurato dinnanzi al Tribunale di Roma, predisposto dall’Avv. G. Palermo con le seguenti modifiche:
• Il brano dell’art.2 risulta così modificato: “Con la sottoscrizione del presente atto, la Soc. Mercantile Leasing s.p.a., nella qualità di proprietario dell’immobile sito in Roma, Via Orazio Raimondo 18 e, per quanto di ragione, le Socc. Uni Sviluppo e Ress Sviluppo, confermano che il contratto di locazione avente a oggetto il richiamato immobile, sottoscritto originariamente tra la Soc. Uni Sviluppo s.r.l. e l’Università Tor Vergata (all. “C”), è stato concluso nella data indicata dal documento (24.4.2007) sottoscritto tra la Soc. Uni Sviluppo e l’Università Tor Vergata”;
• Il brano dell’art.3 risulta così modificato: “La Soc. Nabucco, la Soc. Uni Sviluppo, la Soc. Ress Sviluppo, la Soc. Mercantile Leasing confermano e, in forza del presente atto, comunque attribuiscono all’Università Tor Vergata il diritto di tenere in locazione l’immobile sito in Roma, Via Orazio Raimondo 18, nel rispetto delle condizioni contrattuali, risultanti dalla scrittura privata, posta in essere in data 24.4.2007 fra l’Università Tor Vergata e la Soc. Uni Sviluppo e registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Roma in data 24.5.2007 al n. 8408”;
• Il brano dell’art.4 risulta così modificato: “La Soc. Mercantile Leasing dichiara e garantisce che tale diritto non può essere negativamente inciso da vicende comunque inerenti ai rapporti contrattuali con Ress Sviluppo, assumendo, in caso di trasferimento per qualsivoglia causa della proprietà o di costituzione di altri diritti a favore di soggetti terzi sull’immobile, l’impegno di rispettare e far rispettare la locazione in atto alle condizioni di cui al precedente art. 2.”;
• Il brano dell’art.5 risulta così modificato: “La Soc. Ress Sviluppo assume identico impegno per l’ipotesi che, acquisita anticipatamente alla scadenza del contratto di locazione finanziaria la proprietà dell’immobile, abbia a cederla, ovvero a costituire diritti di godimento reali e personali in capo a terzi.”;
• Il brano dell’art.7 risulta così modificato: “le Soc. Nabucco, Uni Sviluppo e Ress Sviluppo riconoscono che l’Università Tor Vergata, non ha dato, a tutt’oggi, integrale esecuzione al rapporto locativo, per le ragioni sinora esposte, che ne giustificano del tutto il loro comportamento. Con la sottoscrizione del presente atto, l’Università dichiara di essere pronta ad adempiere a quanto previsto nel contratto di locazione. A Ress Sviluppo è riconosciuta legittimazione a porre in essere nei confronti dell’Università Tor Vergata, tutte le attività di gestione del rapporto nascente dal contratto di locazione posto in essere in data 24.04.2007 fra l’Università Tor Vergata e la Soc. Uni Sviluppo, nonché ad esercitare i diritti e assolvere gli obblighi previsti da tale contratto, in particolare quelli concernenti la restituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 14 della relativa scrittura”;
• Il brano dell’art.11 risulta così modificato: “le spese del presente atto si intendono reciprocamente compensate fra l’Università Tor Vergata e le altre parti”.
Per quanto non espressamente innovato con la presente delibera, è confermato il testo dell’accordo approvato dal C.d’A. del 19.09.2008;
- di autorizzare il Rettore al compimento di tutte le formalità necessarie per la transazione relativa al procedimento suddetto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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