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DIVISIONE I – RIPARTIZIONE VI – SETTORE I

2.8) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE.

..........OMISSIS..........

DELIBERA

di istituire il “Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Fibrosi Polmonari e Malattie Rare del Polmone” e di approvarne lo Statuto secondo il testo qui di seguito riportato:

STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE

Articolo 1
Istituzione e sede
È istituito presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata il “Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Fibrosi Polmonari e Malattie Rare del Polmone”, di seguito denominato “Centro”. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Medicina Interna (malattie dell’apparato respiratorio) dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Articolo 2
Finalità
Il Centro ha le seguenti finalità istituzionali:
1. promuovere la ricerca clinica e di base sulle malattie rare del polmone;
2. ideare e condurre protocolli diagnostici, terapeutici ed assistenziali per le malattie rare del polmone;
3. sviluppare la formazione universitaria e post-universitaria multidisciplinare nel campo delle malattie rare del polmone.
Articolo 3
Regime amministrativo contabile
Il Centro non ha autonomia finanziaria, contabile ed amministrativa; la sua gestione è affidata al Centro per la gestione dei Servizi della Facoltà di Medicina e della Biblioteca d’area Medico-Biologica.

Articolo 4
Organi del Centro
Sono organi del Centro:
a) il Direttore;
b) il Consiglio Direttivo;

Articolo 5
Direttore del Centro
1. Direttore è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia componenti il Consiglio del Centro, è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
2. In caso di indisponibilità di Professori di ruolo di prima fascia può essere eletto Direttore del Centro un professore di seconda fascia.
3. Per quanto concerne le modalità di elezione ed il regime di compatibilità, si fa rinvio a quanto previsto in materia dallo Statuto dell’Ateneo.
4. In caso di dimissioni del Direttore, di suo trasferimento ad altra Università o di altro impedimento permanente, il Decano del Consiglio convoca, entro quindici giorni dall’evento, il corpo elettorale, nel rispetto dello Statuto dell’Ateneo, per procedere a nuove elezioni.

Articolo 6
Compiti del Direttore
Il Direttore del Centro:
1. ha la rappresentanza del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
2. convoca il Consiglio del Centro e lo presiede, curando l’attuazione delle delibere;
3. designa, nell’ambito dei professori di ruolo componenti il Consiglio del Centro, un vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina;
4. predispone annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed al Consiglio di Amministrazione;
5. vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nell’ambito delle attività del Centro;
6. adempie tutti gli altri compiti non espressamente previsti dal presente regolamento che sono demandati dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti.

Articolo 7
Consiglio del Centro
1. Il Consiglio del Centro è composto da:
a) il Direttore che lo presiede;
b) un rappresentante, professore di ruolo o ricercatore, per ciascuno dei Dipartimenti che partecipano al Centro, designato dai rispettivi Consigli di Dipartimento;
c) un rappresentante del personale tecnico amministrativo del Centro, eletto secondo i limiti e le modalità previste dallo Statuto di Ateneo per l’elezione dei rappresentanti del personale nei Consigli di Dipartimento.
2. All’atto dell’approvazione del presente Statuto, i Dipartimenti partecipanti al Centro e che, di conseguenza, sono rappresentati nel Consiglio del Centro, sono i seguenti:
- Dipartimento di Medicina Interna
- Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche.

Articolo 8
Nuove partecipazioni e rinunce
1. I Dipartimenti interessati a partecipare al Centro inviano al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca.
2. Sulla richiesta di partecipazione deliberano il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere del Consiglio del Centro.
3. I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore ed al Direttore del Centro.

Articolo 9
Nomine e decorrenze
1. I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni accademici.
2. Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.

Articolo 10
Riunioni
1. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell’ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna, ovvero per posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali la convocazione può essere inviata mediante telefax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
2. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
3. Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio.
4. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte ogni anno: in particolare, per discutere ed approvare i piani di sviluppo, per discutere ed approvare rispettivamente la relazione previsionale/bilancio preventivo e la relazione consuntiva/bilancio consuntivo sulla gestione dei fondi.
5. Il Consiglio è inoltre convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 11
Attribuzioni del Consiglio del Centro
Il Consiglio del Centro:
1. detta criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività e per l’uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
2. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, le modifiche da apportare allo Statuto del Centro;
3. approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza secondo le regole fissate per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
4. elegge il Direttore con le modalità previste dallo Statuto di Ateneo;
5. esprime parere e delibera sugli argomenti di cui sia investito dal Direttore;
6. esprime parere sulle richieste di partecipazione dei Dipartimenti al Centro ed adotta le conseguenti deliberazioni in caso di rinuncia degli stessi alla partecipazione al Centro;
7. per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il Consiglio del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 12
Verbali
Delle riunioni del Consiglio del Centro è redatto verbale. I verbali sono resi pubblici mediante affissione alla bacheca del Centro e tramite pubblicazione sul sito Internet del Centro.

Articolo 13
Comitato Scientifico del Centro
1. È costituito un Comitato Scientifico, con funzioni consultive e di orientamento relativamente alle iniziative e ai programmi di ricerca del Centro.
2. Il Comitato Scientifico è composto da professori di ruolo e ricercatori aderenti al Centro fino ad un massimo di dieci membri; i componenti sono nominati dal Consiglio del Centro e restano in carica per un triennio accademico. Il Comitato Scientifico può cooptare come membri personalità scientifiche nazionali ed internazionali ed esperti nel settore specifico.

Articolo 14
Risorse finanziarie
1. Il Centro opera con finanziamenti provenienti dai Dipartimenti partecipanti, ed eventualmente dall’Ateneo, da Enti pubblici e da privati.
2. Gli utili provenienti da attività per conto terzi (convenzioni, contratti, prestazioni a pagamento) sono utilizzati per contribuire alle spese di gestione e sviluppo del Centro, nell’interesse generale del medesimo.

Articolo 15
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni dello Statuto di Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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