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UFFICIO LEGALE

1.1) COMUNICAZIONE - RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA – IVA 2003 – SENTENZA FAVOREVOLE -

Il Presidente comunica al Consiglio che, in data in data 9.05.2006, l’Agenzia delle Entrate “Direzione Centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne” rendeva noto all’Università che dal controllo automatizzato della dichiarazione del modello Unico 2004 erano emerse “alcune anomalie o irregolarità” in merito ad alcuni versamenti mensili dell’IVA riferita all’anno 2003.
In data 06.06.2006, veniva consegnata presso l’Ufficio locale delle Entrate di Roma 5 una rettorale con la quale, in riferimento alla comunicazione di cui sopra, si chiedeva la rettifica degli importi indicati nelle righe VH1 e VH3 del quadro VH della dichiarazione IVA periodo d’imposta 2003 in quanto erroneamente indicati e si precisava, altresì, che gli stessi erano stati correttamente versati dall’Università.
L’Ufficio delle Entrate di Roma 5 non dava tuttavia alcun riscontro alla sopracitata rettorale, nonostante fossero stati forniti chiarimenti per le vie brevi e fosse stata consegnata copia della documentazione atta a comprovare la correttezza delle operazioni di liquidazione dell’imposta de qua.
In data 23.02.2007 veniva notificata la cartella di pagamento n. 09720070118269441 per un importo di € 12.120,04 a titolo di interessi e sanzioni per “acconti/ versamenti omessi o tardivi”, emessa dalla Gerit s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 5.
Avverso tale provvedimento l’Università, patrocinata dall’Ufficio Legale d’Ateneo, proponeva ricorso giurisdizionale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
Nelle more della discussione del ricorso in questione, l’Università a seguito della favorevole sentenza n. 24/03/2006 emessa dalla Sez. 3 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in merito ad una richiesta di rimborso relativa all’imposta IRPEG versata per gli anni 1997/1998 e 1999, otteneva un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di € 230.775,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, che l’Agenzia delle Entrate di Roma 5, competente per territorio, si rifiutava di rimborsare, in quanto l’Ateneo risultava essere debitore nei confronti dell’Erario per alcune cartelle esattoriali in attesa di definizione giudiziaria.
La Equitalia Gerit S.p.A. emetteva, in data 10.07.2008, un avviso di pagamento pari ad € 14.103,17, a titolo del versamento di quanto già richiesto con il provvedimento impugnato, comprensivo di interessi di mora e somme di aggio. L’Università, in considerazione delle previsioni di bilancio circa l’introito proveniente dal rimborso erariale inerente l’imposta IRPEG per il triennio 1997/1999, provvedeva, in data 29.7.2008, a versare l’importo di € 14.103,17, relativo alla cartella di pagamento I.V.A. per l’anno 2003, così come richiesto da Equitalia Gerit S.p.A.
A seguito del pagamento dell’importo richiesto, l’Agenzia delle Entrate di Roma 5 ha erogato il rimborso per l’imposta IRPEG, triennio 1997/99, in favore dell’Università come da sentenza n. 24/03/06 per una somma complessiva di € 358.026,85.
In data 28.1.2010 è stata depositata la sentenza n. 62/10 emessa il 5.11.2009, dalla Sez. 28 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall’Ufficio Legale dell’Ateneo avverso la cartella esattoriale n. 09720070118269441, inerente l’imposta IVA per l’anno 2003, per un importo di € 12.120,04.
Tale favorevole decisione ha riconosciuto che: “I chiarimenti forniti dalla ricorrente Università in ordine ai pagamenti già regolarmente effettuati ed ai crediti riportati in compensazione, come peraltro confermati dalla documentazione depositata anche in questa sede giudiziaria, avrebbero dovuto indurre l’Ufficio a non insistere nella sua pretesa, visto che il debito dichiarato nell’Unico 2004 non esisteva e derivava da un errore di riporto delle somme effettivamente versate e dal calcolo di quelle regolarmente compensate”.
Nell’accogliere il ricorso la Commissione ha sancito che l’Ufficio Finanziario “è tenuto ad effettuare il rimborso di quanto l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è stata costretta a versare (€ 14.103,17) con gli interessi dal momento del versamento sino all’effettivo rimborso”.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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