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DIVISIONE IV

2.8) MODIFICA REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE DI ATENEO

……….OMISSIS……….

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla integrazione dell’art. 9 del Regolamento per l’attività negoziale di Ateneo – CAUZIONI – che risulta così modificato:

  1. I partecipanti alle gare devono prestare, nelle forme di legge ed in particolare dell’art. 75 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, idonea cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, la quale dovrà intendersi valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, oppure automaticamente svincolata, in caso di non aggiudicazione della gara, senza, quindi, la materiale restituzione della stessa.
  2. A garanzia dell’esecuzione l’aggiudicatario deve prestare idonea cauzione definitiva, nelle forme e nella misura  di legge  ed in particolare dell’art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
  3. Si prescinde dall’applicazione della disciplina di cui al comma 2 nei casi di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 10.000,00. L’ammontare delle eventuali penali applicate per ritardato adempimento nell’esecuzione del contratto verrà detratto dalle spettanze parziali o finali a favore dell’aggiudicatario.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE

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