DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III - AFFARI DEL PERSONALE NON DOCENTE

6.2) REGOLAMENTO PER L’ACCESSO A POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A TEMPO INDETERMINATO.

Il Presidente rende noto al Consiglio che ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, comma 109, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo svolgimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", è attribuito alle Università il potere di disciplinare mediante regolamento le materie di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) numeri 2), 3), 4), e 5), della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
A tal fine è stata costituita con D.R. 22.10.1997 una Commissione di Ateneo con lo scopo di predisporre uno schema di regolamento disciplinante le predette materie.
Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio il regolamento predisposto dalla suddetta commissione, disciplinante i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro di personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- con voto espresso nelle forme di legge;
- informate le OO.SS.: U.I.L., C.I.S.L., C.G.I.L. e R.d.B. Cub rispettivamente con prot. nn. 16447,16446, 16445 e 16444 dell'8 maggio 1998;

DELIBERA

- di approvare il regolamento predisposto dalla Commissione, disciplinante i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro di personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato con la modifica dell'art. 19, nel testo risultante dall'allegato alla presente delibera, di cui fa parte integrante.

LETTO,  APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO A POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A TEMPO INDETERMINATO

Articolo 1

Il fine del presente regolamento è di garantire l’accesso di personale amministrativo e tecnico che sia in possesso di preparazione e competenze specialistiche rispondenti ai fini istituzionali di questo Ateneo, in considerazione della sua autonomia, nel rispetto dei principi costituzionali e di carattere generale vigenti in materia di assunzione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

 Articolo 2

Le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato vengono espletate, con cadenza almeno biennale con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’economicità, la celerità e la pari opportunità tra donne e uomini, secondo le seguenti tipologie:

1) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso - concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta;

2) per corso - concorso riservato al personale di questa Università, in misura non inferiore al 50% dei posti disponibili, sulla base della programmazione biennale; al corso possono accedere un numero di partecipanti non superiore al 50% in più dei posti messi a concorso, previa valutazione dei titoli posseduti dai candidati;

3) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli Uffici circoscrizionali del Lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

3) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.

CAPO I
CONCORSI PUBBLICI

Articolo 3

Modalità di accesso

I concorsi di cui al punto 1) dell’art. 2 devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione.
Con le medesime procedure e modalità di cui al presente regolamento, si possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all’art. 18 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Università.

Articolo 4

Procedure di reclutamento tramite corso - concorso pubblico

Il reclutamento per l’assunzione mediante la tipologia del corso - concorso pubblico, si articola nelle seguenti tre fasi:
a) valutazione dei titoli e formazione della graduatoria di ammissione ai corsi

Sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati, dichiarati su appositi moduli anche a lettura ottica, la Commissione forma la graduatoria dei titoli.
Ai titoli viene attribuito un punteggio massimo di 30/30, secondo la seguente specifica articolazione:

titolo di studio: votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso concorso; possono essere valutati anche titoli di studio e titoli accademici, quali seconde lauree rispetto alla prima richiesta dal bando. Diplomi. Specializzazioni attinenti al profilo professionale messo a concorso;

titoli scientifici: titoli quali pubblicazioni, menzioni in articoli scientifici, comunicazioni;

titoli di servizio: è valutabile ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo o frazione di anno pari o superiore a sei mesi prestati presso lo Stato o Enti pubblici: un ulteriore punteggio viene assegnato al predetto servizio se svolto nelle Università;

titoli di formazione: partecipazione a corsi di formazione, con valutazione finale, organizzati dalle pubbliche amministrazioni o equiparabili, borse di studio presso lo Stato o Enti pubblici o equiparabili.

Possono costituire, inoltre, titolo valutabile, in relazione a quanto indicato nel bando anche:

a) certificata capacità di utilizzo dei più diffusi softwares di videoscrittura, foglio di calcolo e database;

b) abilitazione alla guida di automezzi;

c) altri titoli connessi al posto messo a concorso, secondo quanto indicato nel bando.

Il bando di concorso stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli. La Commissione individua i criteri di attribuzione dei punteggi.

b) Svolgimento dei corsi

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di valutazione dei titoli sono ammessi a frequentare i corsi, previa verifica del possesso dei titoli dichiarati nella domanda e l’eventuale superamento di tests psico attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la predisposizione dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Le lezioni dei corsi sono tenute, di norma, dai membri della Commissione esaminatrice. La docenza può essere affidata, altresì, ad esperti, interni od esterni, all’Ateneo.
La durata dei corsi non può essere inferiore a 30 ore complessive. I corsi si concludono di norma entro un trimestre dalla data del loro inizio.
I programmi dei corsi sono definiti nel bando con particolare riferimento alla legislazione universitaria.
Tutti i candidati ammessi sono obbligati a frequentare i corsi. L’assenza dalle lezioni, dovuta a qualsiasi causa e comunque giustificata, superiore ad un terzo delle ore prescritte per l’intero corso, comporta l’esclusione dal corso concorso.

c) Esame di fine corso e graduatoria finale

Alla fine dei corsi si svolge, secondo il diario indicato dalla Commissione esaminatrice, la prova finale con le seguenti modalità indicate nel bando:
- una o più prove scritte, anche a carattere teorico pratico, più colloquio, comprendente anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando.
Il calendario delle prove viene reso noto ai corsisti durante lo svolgimento delle lezioni.
I voti sono espressi in trentesimi. Il colloquio e le prove si intendono superate se viene riportata una votazione di almeno 21/30. Le materie oggetto del colloquio e/o delle prove scritte sono indicate nel bando, il quale può prevedere che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.
Il bando può stabilire che una o entrambe le prove consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Espletate le procedure concorsuali, la Commissione forma la graduatoria generale di merito, risultante dall’ordine decrescente del voto complessivo derivante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con il voto conseguito al colloquio.
La graduatoria finale viene formata e resa nota secondo le disposizioni contenute nell’art. 13 del presente regolamento.

 Articolo 5

Procedure di reclutamento tramite concorso pubblico per esami

 Il reclutamento per l’assunzione mediante la tipologia del concorso pubblico per esami, si svolge secondo le modalità generali previste negli artt. 7 e seguenti, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
In particolare il concorso consiste in:
- una o più prove scritte, anche a carattere teorico pratico, più colloquio, comprendente anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra quelle indicate nel bando.

Articolo 6

Procedure di reclutamento tramite concorso pubblico per titoli ed esami

 

Il reclutamento per l’assunzione mediante la tipologia del concorso pubblico per titoli ed esami si svolge secondo le modalità generali di cui agli articoli che seguono, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
La valutazione dei titoli costituisce uno strumento atto a verificare le reali capacità ed attitudini dei candidati a svolgere le mansioni richieste dal bando di concorso.
In particolare, per quanto attiene alle votazioni, alle modalità delle prove ed alla graduatoria finale, si rinvia alle disposizioni indicate nel presente regolamento, mentre per quanto riguarda l’individuazione delle categorie di titoli valutabili, si rinvia a quanto indicato al punto a) dell’art. 4 del presente regolamento.
Ai titoli, valutabili dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, è riservato un punteggio complessivo non superiore a 10/30.
Il punteggio attribuito ai titoli, reso noto mediante affissione all’albo del Settore Concorsi, concorrerà a formare la votazione complessiva conseguita dai candidati.

Articolo 7

Requisiti per l’accesso ai concorsi e selezioni pubbliche - Titoli valutabili per l’accesso

Possono partecipare ai concorsi pubblici coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai diciotto anni. Qualora la natura del servizio oppure oggettive necessità di questa Amministrazione lo richiedano, il bando potrà prevedere il limite massimo d’età, ai sensi dell’art. 3, 6° comma, della L. 127/97;

c) godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati convocati per la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;

e) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;

f) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D), del T.U. concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti sopra riportati. Devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati, per accedere all’impiego, dovranno possedere i seguenti titoli di studio, nel rispetto di quanto stabilito per i concorsi riservati dall’art. 84 della L. n. 312/80:

a) per posti di III e IV qualifica, aver soddisfatto l’obbligo scolastico;

b) per posti di V qualifica, diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della L. 845/78, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) per i posti di VI qualifica, diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) per i posti di VII qualifica, diploma di laurea o diploma universitario oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, più esperienza lavorativa corrispondente alle mansioni di VII livello, così come previsto dal D.M. 20.5.1983;

e) per i posti di VIII qualifica, diploma di laurea, oltre all’eventuale abilitazione professionale, in relazione al profilo professionale messo a concorso.

E’ in facoltà dell’Amministrazione richiedere, per particolari esigenze, ulteriori requisiti, tra i quali: titoli di studio specifici, stabilendo eventualmente un punteggio minimo, abilitazioni all’esercizio della professione, conoscenza di una o più lingue straniere.
Al fine della valutazione dei titoli posseduti, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dei documenti che ne attestino l’effettivo possesso.
Il candidato, a pena di esclusione dalla graduatoria finale, dovrà esibire, all’atto della stipula del contratto di lavoro, gli originali dei documenti di cui al precedente comma, qualora non siano già in possesso dell’Amministrazione.

Articolo 8

Bando di concorso

Il concorso è indetto con decreto rettorale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - Concorsi ed esami.
Il bando di concorso deve contenere:

1 - il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché i modi di informazione ai candidati del diario e della sede delle prove o dell’eventuale prova selettiva ovvero l’avviso per la data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova e del diario e sede della prova medesima;

2 - votazione minima dei titoli per l’ammissione all’esame, per i concorsi per titoli ed esami;

3 - categorie di titoli valutabili e percentuali massime di voto attribuibile a ciascuna categoria;

4 - le materie oggetto delle prove scritte ed orali e il contenuto di quelle pratiche;

5 - la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove;

6 - i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego;

7 - i titoli che danno luogo a preferenza, a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul medesimo.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Rettore.

Articolo 9

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e firmate dagli interessati, devono essere presentate direttamente o inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a questo Ateneo, Ripartizione del Personale - Settore Concorsi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine stabilito dal singolo bando di concorso.
Al fine di un più rapido caricamento dei dati, è in facoltà dell’Amministrazione chiedere che le domande medesime siano redatte esclusivamente su prestampato.

Articolo 10

Preferenze

In considerazione delle esigenze istituzionali di cui al precedente art. 1, ai concorsi pubblici banditi dall’Ateneo non si applicano le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, a meno che le Università non siano espressamente tenute per effetto di norme legislative o contrattuali.
Per l’identificazione delle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, si rinvia a quanto previsto dall’art 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ad esclusione del criterio della maggiore età, per effetto di quanto previsto dall’ art. 3, 7° comma, della L.127/97.
A parità di punteggio e titoli preferenziali, l’Amministrazione darà precedenza al candidato che:

a) abbia prestato servizio presso Università senza demerito;

b) abbia riportato il maggiore punteggio nelle prove scritte.

Articolo 11

Preselezione

Qualora il numero delle domande di partecipazione superi di oltre 5 volte quello dei posti messi a concorso, la Commissione procede ad una preselezione, da effettuarsi anche con l’ausilio di sistemi computerizzati, per l’ammissione alle prove.

Articolo 12

Svolgimento delle prove

 Il diario delle prove scritte sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, tranne per quanto attiene alla tipologia del corso - concorso di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 del presente Regolamento, per i quali è previsto che le prove si svolgano alla fine del corso e che il relativo calendario sia reso noto ai corsisti durante lo svolgimento delle lezioni.
Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi nè, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche rese note con decreto del ministro dell’interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonchè nei giorni di festività religiose valdesi.
Le prove ed il colloquio si intendono superati se viene conseguito, in ciascuna prova nonchè nel colloquio, un punteggio di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono l’ammissione al colloquio deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L’avviso per la presentazione al colloqui deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello di in cui essi debbono sostenerla.
I colloqui devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Prima dell’inizio delle prove d’esame, durante lo svolgimento ed alla fine delle stesse, la Commissione ed i concorrenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui agli artt. 11 e seguenti del D.P.R. n. 487/94.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, alla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico - pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Articolo 13

Graduatorie finali

Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale di merito, risultante dall’ordine decrescente della somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito al colloquio.
Nell’ambito della tipologia di reclutamento del concorso pubblico per titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio attribuito ai titoli al punteggio conseguito nelle prove come sopra esemplificato.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Rettore, tenuto conto dei titoli di preferenza, a parità di punteggio, di cui all’art. 10 del presente regolamento.
Nello stesso provvedimento, viene approvata la graduatoria dei vincitori.
La graduatoria dei vincitori viene affissa all’albo del Settore Concorsi entro 60 giorni dalla prova orale e ne viene successivamente data notizia mediante affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Dalla data di affissione decorrono i termini di legge per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data dell’approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Al termine di tale periodo, la graduatoria è da considerarsi decaduta.

Articolo 14

Presentazione dei titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti, in carta libera, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.

Articolo 15

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento rettorale, e sono così composte per tutti i profili, in analogia con i principi previsti dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) per i concorsi dalla VII alla IX qualifica, un dirigente, in qualità di presidente e due esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra i dirigenti, docenti e funzionari dell’Amministrazione od estranei alla medesima, nonchè un impiegato di qualifica non inferiore alla VI, in qualità di segretario;

b) per i concorsi fino alla VI qualifica: un dirigente e/o un appartenente alla I o II RST o un IX livello, in qualità di presidente e due esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra i dirigenti, docenti e funzionari dell’Amministrazione od estranei alla medesima, nonchè un impiegato di qualifica non inferiore alla V^, in qualità di segretario.

Non possono fare parte delle Commissioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Leg.vo n. 546/93, i componenti degli organi di direzione politica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentati e dirigenti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali.
Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all’art. 29 del sopracitato D.Leg.vo.
Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
Alle Commissioni spettano i compensi previsti dall’attuale normativa.
Per quanto attiene agli adempimenti della Commissione si rinvia, per quanto non specificato nel presente Regolamento, alla vigente normativa in materia di concorsi pubblici.

Articolo 16

Assunzioni in servizio

L’Amministrazione invita formalmente i vincitori del concorso ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione, e sono assunti in prova nella qualifica di cui al concorso.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto. Qualora il medesimo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva assunzione in servizio.
Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi, secondo quanto dispone l’art. 17 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Università; al termine del periodo di prova, senza giudizio sfavorevole, lo stesso si intende superato. Il giudizio sfavorevole è disposto con motivato provvedimento rettorale, su proposta del Direttore Amministrativo per l’Amministrazione o dal Preside, Presidente o Direttore rispettivamente per le segreterie di Presidenza di Facoltà, per i Centri interdipartimentali e per i Dipartimenti, in conformità alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione. In tale caso, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso.

 CAPO II

CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE DELL’ATENEO

Articolo 17

Modalità di accesso

Il reclutamento per l’assunzione mediante la tipologia del corso concorso, riservato al personale interno, in misura non inferiore al 50% dei posti comunque vacanti e disponibili sulla base della programmazione biennale, anche a seguito di variazioni o rideterminazioni della pianta organica ed eventualmente nella misura del 100% delle vacanze verificatesi nella IX q.f. e nella I e II qualifica speciale, si svolge, con cadenza almeno biennale, attraverso le medesime fasi della tipologia di reclutamento già indicata, con gli elementi di differenziazione indicati nell’articolo successivo.

Articolo 18

Requisiti per l’accesso

La domanda di ammissione al corso concorso può essere prodotta dal personale interno in possesso di una anzianità di effettivo servizio, senza demerito, nella qualifica immediatamente inferiore pari a tre anni fino alla IV q.f., a quattro anni fino alla VI q.f., a cinque anni fino alla VIII q.f., a sei anni per la IX q.f. e per la I e II qualifica speciale.
Può altresì produrre domanda il personale in possesso di una anzianità di servizio, senza demerito, in non più di due qualifiche inferiori, pari a sei anni fino alla VI q.f., a otto anni fino alla VIII q.f., a dieci anni per la IX q.f. e per la I e II qualifica speciale.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto, ad eccezione dell’ammissione al corso - concorso per talune qualifiche professionali per le quali è necessario il possesso del titolo di abilitazione professionale e ad eccezione dell’ammissione al corso concorso per l’ VIII, per la IX q.f. e per la I q.s. per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea: in assenza di laurea l’anzianità di servizio richiesta ai fini dell’ammissione al concorso è aumentata di tre anni per l’accesso all’VIII qualifica funzionale e di cinque anni per l’accesso alla IX q.f. e alla I q.s.
Per l’accesso al corso - concorso per la II qualifica speciale è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano incorsi nell’irrogazione di una sanzione più grave della censura nel corso del biennio immediatamente precedente l’emanazione del bando di concorso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 19

Corsi - concorsi riservati a particolari categorie

L’Amministrazione può, altresì, bandire corsi - concorsi riservati a coloro che abbiano prestato servizio nei 18 mesi precedenti alla pubblicazione del bando nell’ambito di progetti di lavori di pubblica utilità e socialmente utili, per almeno 12 mesi continuativi senza demerito.
I destinatari del presente articolo non potranno partecipare a corsi - concorsi banditi per qualifiche superiori a quelle già ricoperte per il predetto periodo di tempo.

Articolo 20

Bando di concorso

I concorsi di cui al presente capo sono indetti con decreto del Rettore, affissi all’albo ufficiale dell’Ateneo e inviati ai responsabili delle strutture.
Il bando di concorso deve contenere:

1 - il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché l’avviso per la determinazione del diario di inizio dei corsi;

2 - le materie oggetto dei corsi;

3 - i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego ;

4 - i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione.

L’Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 21

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte, devono essere presentate direttamente o inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Ripartizione del Personale - Settore Concorsi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
Il personale interessato può produrre domanda esclusivamente per uno dei profili messi a concorso nella singola tornata.
Al fine di un più rapido caricamento dei dati, L’Amministrazione ha facoltà di chiedere che le domande di partecipazione siano redatte esclusivamente su prestampato.

Articolo 22

Docenza dei corsi

Le lezioni nei corsi sono tenute da docenti universitari o da personale con qualifica di dirigente o funzionario o da persone di alta qualificazione scientifica o professionale comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nelle vita professionale economica o amministrativa.

Articolo 23

Durata e programma dei corsi

La durata dei corsi viene stabilita nei singoli bandi di concorso.
Le materie oggetto delle prove ed i programmi dei corsi sono definiti nel bando di concorso.
I corsi sono organizzati per singoli profili professionali e possono essere svolte in comune le parti dei programmi che l’Amministrazione giudichi utili.
I corsi possono essere organizzati in collaborazione con altre Università.

Articolo 24

Svolgimento dei corsi

Tutti i candidati ammessi sono obbligati a frequentare i corsi. L’assenza dalle lezioni, dovuta a qualsiasi causa e comunque giustificata, superiore ad un terzo delle ore prescritte per l’intero corso, comporta l’esclusione dal corso - concorso; per coloro che siano stati assenti giustificati, entro il predetto limite, vengono stabilite forme aggiuntive di verifica finale.
I corsi sono svolti, di norma, al di fuori dell’orario di lavoro.

Articolo 25

Esame di fine corso e graduatoria finale

Alla fine dei corsi, il collegio dei docenti valuterà, con un rapporto scritto, i risultati ottenuti dai singoli candidati; tale rapporto costituirà titolo valutabile nella misura del 50% del punteggio complessivo da attribuire ai titoli.
Al termine della valutazione dei titoli, nei giorni indicati dalla Commissione esaminatrice, si svolge una prova a contenuto teorico - pratico, che verterà sulle tematiche sviluppate durante il corso.
Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e dei corsi e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
La votazione complessiva è determinata sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto conseguito nella prova scritta nonché la votazione conseguita nel colloquio.

Articolo 26

Commissione esaminatrice

Per quanto attiene agli adempimenti della Commissione, si rinvia alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Articolo 27

Valutazione dei titoli

Prima dello svolgimento delle prove scritte la Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei singoli concorrenti.
Sono titoli valutabili, oltre al risultato individuale conseguito nella frequenza al corso, i titoli elencati all’art. 4 del presente Regolamento ed inoltre i titoli di formazione conseguiti ai sensi dell’art. 36 del CCNL, i titoli professionali acquisiti per incarichi speciali rivestiti all’interno del proprio ufficio, lavori originali elaborati per l’ufficio, funzioni di coordinamento responsabile di progetti e/o di gruppi di lavoro e/o di strutture semplici/complesse di servizio.
Il bando di concorso stabilirà una riduzione percentuale del punteggio dei titoli qualora il candidato dipendente dell’Università o di altra amministrazione pubblica sia incorso nella irrogazione di una sanzione disciplinare non superiore alla censura nel corso del biennio immediatamente precedente l’emanazione del bando di concorso.

Articolo 28

Validità dei corsi

I corsi di formazione frequentati con esito positivo, attestato dalla relazione di cui all’art. 24 del presente Regolamento, da dipendenti che non risultino successivamente vincitori del concorso, sono da considerarsi equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di formazione professionale previsti dall’art. 36 del Contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle Università sottoscritto il 21.5.1996.
Per favorire l’aggiornamento e la formazione professionale del personale, alla frequenza dei corsi possono essere ammessi altri dipendenti dell’Università non interessati ai concorsi, con modalità stabilite dall’Amministrazione, senza fruizione del trattamento accessorio e comunque al di fuori dell’orario di lavoro. Al termine del corso, viene rilasciato un attestato di frequenza.

Roma,

 

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