DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III - AFFARI DEL PERSONALE NON DOCENTE
6.2) REGOLAMENTO PER LACCESSO A POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A TEMPO INDETERMINATO.
Il Presidente rende noto al Consiglio che ai sensi di quanto disposto
dallart. 17, comma 109, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure
urgenti per lo svolgimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", è attribuito alle Università il potere di disciplinare
mediante regolamento le materie di cui allart. 2, comma 1, lettera c) numeri 2), 3),
4), e 5), della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
A tal fine è stata costituita con D.R. 22.10.1997 una Commissione di
Ateneo con lo scopo di predisporre uno schema di regolamento disciplinante le predette
materie.
Il Presidente pertanto sottopone allapprovazione del Consiglio il regolamento
predisposto dalla suddetta commissione, disciplinante i procedimenti di selezione per
laccesso al lavoro e di avviamento al lavoro di personale amministrativo e tecnico a
tempo indeterminato.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- con voto espresso nelle forme di legge;
- informate le OO.SS.: U.I.L., C.I.S.L., C.G.I.L. e R.d.B. Cub rispettivamente con prot.
nn. 16447,16446, 16445 e 16444 dell'8 maggio 1998;
DELIBERA
- di approvare il regolamento predisposto dalla Commissione, disciplinante i procedimenti di selezione per laccesso al lavoro e di avviamento al lavoro di personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato con la modifica dell'art. 19, nel testo risultante dall'allegato alla presente delibera, di cui fa parte integrante.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
REGOLAMENTO PER LACCESSO A POSTI DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO A TEMPO INDETERMINATO
Articolo 1
Il fine del presente regolamento è di garantire laccesso di personale amministrativo e tecnico che sia in possesso di preparazione e competenze specialistiche rispondenti ai fini istituzionali di questo Ateneo, in considerazione della sua autonomia, nel rispetto dei principi costituzionali e di carattere generale vigenti in materia di assunzione dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Articolo 2
Le procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato vengono espletate, con cadenza almeno biennale con modalità che ne garantiscano limparzialità, leconomicità, la celerità e la pari opportunità tra donne e uomini, secondo le seguenti tipologie:
1) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso - concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte allaccertamento della professionalità richiesta;
2) per corso - concorso riservato al personale di questa Università, in misura non inferiore al 50% dei posti disponibili, sulla base della programmazione biennale; al corso possono accedere un numero di partecipanti non superiore al 50% in più dei posti messi a concorso, previa valutazione dei titoli posseduti dai candidati;
3) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli Uffici circoscrizionali del Lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dellobbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
3) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.
CAPO I
CONCORSI PUBBLICI
Articolo 3
Modalità di accesso
I concorsi di cui al punto 1) dellart. 2 devono
svolgersi con modalità che ne garantiscano limparzialità, la tempestività,
leconomicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario,
allausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione.
Con le medesime procedure e modalità di cui al presente regolamento, si possono
costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui allart. 18 del C.C.N.L. del
personale del Comparto delle Università.
Articolo 4
Procedure di reclutamento tramite corso - concorso pubblico
Il reclutamento per lassunzione mediante la tipologia del corso -
concorso pubblico, si articola nelle seguenti tre fasi:
a) valutazione dei titoli e formazione della graduatoria di ammissione
ai corsi
Sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati,
dichiarati su appositi moduli anche a lettura ottica, la Commissione forma la graduatoria
dei titoli.
Ai titoli viene attribuito un punteggio massimo di 30/30, secondo la
seguente specifica articolazione:
titolo di studio: votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per lammissione al corso concorso; possono essere valutati anche titoli di studio e titoli accademici, quali seconde lauree rispetto alla prima richiesta dal bando. Diplomi. Specializzazioni attinenti al profilo professionale messo a concorso;
titoli scientifici: titoli quali pubblicazioni, menzioni in articoli scientifici, comunicazioni;
titoli di servizio: è valutabile ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo o frazione di anno pari o superiore a sei mesi prestati presso lo Stato o Enti pubblici: un ulteriore punteggio viene assegnato al predetto servizio se svolto nelle Università;
titoli di formazione: partecipazione a corsi di formazione, con valutazione finale, organizzati dalle pubbliche amministrazioni o equiparabili, borse di studio presso lo Stato o Enti pubblici o equiparabili.
Possono costituire, inoltre, titolo valutabile, in relazione a quanto indicato nel bando anche:
a) certificata capacità di utilizzo dei più diffusi softwares di videoscrittura, foglio di calcolo e database;
b) abilitazione alla guida di automezzi;
c) altri titoli connessi al posto messo a concorso, secondo quanto indicato nel bando.
Il bando di concorso stabilisce il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli. La Commissione individua i criteri di attribuzione dei punteggi.
b) Svolgimento dei corsi
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di valutazione dei
titoli sono ammessi a frequentare i corsi, previa verifica del possesso dei titoli
dichiarati nella domanda e leventuale superamento di tests psico attitudinali
tendenti ad accertare la maturità e la predisposizione dei candidati con riferimento alle
attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Le lezioni dei corsi sono tenute, di norma, dai membri della Commissione
esaminatrice. La docenza può essere affidata, altresì, ad esperti, interni od esterni,
allAteneo.
La durata dei corsi non può essere inferiore a 30 ore complessive. I corsi si concludono
di norma entro un trimestre dalla data del loro inizio.
I programmi dei corsi sono definiti nel bando con particolare riferimento alla
legislazione universitaria.
Tutti i candidati ammessi sono obbligati a frequentare i corsi. Lassenza dalle
lezioni, dovuta a qualsiasi causa e comunque giustificata, superiore ad un terzo delle ore
prescritte per lintero corso, comporta lesclusione dal corso concorso.
c) Esame di fine corso e graduatoria finale
Alla fine dei corsi si svolge, secondo il diario indicato dalla
Commissione esaminatrice, la prova finale con le seguenti modalità indicate nel bando:
- una o più prove scritte, anche a carattere teorico pratico, più
colloquio, comprendente anche laccertamento della conoscenza di una lingua
straniera, tra quelle indicate nel bando.
Il calendario delle prove viene reso noto ai corsisti durante lo svolgimento delle
lezioni.
I voti sono espressi in trentesimi. Il colloquio e le prove si intendono superate se viene
riportata una votazione di almeno 21/30. Le materie oggetto del colloquio e/o delle prove
scritte sono indicate nel bando, il quale può prevedere che le prove siano predisposte
anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.
Il bando può stabilire che una o entrambe le prove consistano in appositi tests
bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche tendenti ad
accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività
che i medesimi sono chiamati a svolgere.
Espletate le procedure concorsuali, la Commissione forma la graduatoria generale di
merito, risultante dallordine decrescente del voto complessivo derivante dalla somma
della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con il voto conseguito al colloquio.
La graduatoria finale viene formata e resa nota secondo le disposizioni contenute
nellart. 13 del presente regolamento.
Articolo 5
Procedure di reclutamento tramite concorso pubblico per esami
Il reclutamento per lassunzione mediante la
tipologia del concorso pubblico per esami, si svolge secondo le modalità generali
previste negli artt. 7 e seguenti, ricorrendo, ove necessario, allausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
In particolare il concorso consiste in:
- una o più prove scritte, anche a carattere teorico pratico, più colloquio,
comprendente anche laccertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta
tra quelle indicate nel bando.
Articolo 6
Procedure di reclutamento tramite concorso pubblico per titoli ed esami
Il reclutamento per lassunzione mediante la tipologia del
concorso pubblico per titoli ed esami si svolge secondo le modalità generali di cui agli
articoli che seguono, ricorrendo, ove necessario, allausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
La valutazione dei titoli costituisce uno strumento atto a verificare le
reali capacità ed attitudini dei candidati a svolgere le mansioni richieste dal bando di
concorso.
In particolare, per quanto attiene alle votazioni, alle modalità delle prove ed alla
graduatoria finale, si rinvia alle disposizioni indicate nel presente regolamento, mentre
per quanto riguarda lindividuazione delle categorie di titoli valutabili, si rinvia
a quanto indicato al punto a) dellart. 4 del presente regolamento.
Ai titoli, valutabili dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi
elaborati, è riservato un punteggio complessivo non superiore a 10/30.
Il punteggio attribuito ai titoli, reso noto mediante affissione allalbo del Settore
Concorsi, concorrerà a formare la votazione complessiva conseguita dai candidati.
Articolo 7
Requisiti per laccesso ai concorsi e selezioni pubbliche - Titoli valutabili per laccesso
Possono partecipare ai concorsi pubblici coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente allUnione Europea, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore ai diciotto anni. Qualora la natura del servizio oppure oggettive necessità di questa Amministrazione lo richiedano, il bando potrà prevedere il limite massimo detà, ai sensi dellart. 3, 6° comma, della L. 127/97;
c) godimento dei diritti politici;
d) idoneità fisica allimpiego. LAmministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati convocati per la stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente;
e) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
f) non essere stati esclusi dallelettorato attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dallimpiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dellart. 127, 1° comma, lett. D), del T.U. concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione.
I cittadini degli Stati membri dellUnione Europea devono godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza e devono essere
in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti sopra
riportati. Devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I candidati, per accedere allimpiego, dovranno possedere i seguenti titoli di
studio, nel rispetto di quanto stabilito per i concorsi riservati dallart. 84 della
L. n. 312/80:
a) per posti di III e IV qualifica, aver soddisfatto lobbligo scolastico;
b) per posti di V qualifica, diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nellart. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della L. 845/78, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) per i posti di VI qualifica, diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) per i posti di VII qualifica, diploma di laurea o diploma universitario oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, più esperienza lavorativa corrispondente alle mansioni di VII livello, così come previsto dal D.M. 20.5.1983;
e) per i posti di VIII qualifica, diploma di laurea, oltre alleventuale abilitazione professionale, in relazione al profilo professionale messo a concorso.
E in facoltà dellAmministrazione richiedere, per
particolari esigenze, ulteriori requisiti, tra i quali: titoli di studio specifici,
stabilendo eventualmente un punteggio minimo, abilitazioni allesercizio della
professione, conoscenza di una o più lingue straniere.
Al fine della valutazione dei titoli posseduti, i candidati dovranno
allegare alla domanda di partecipazione al concorso copia dei documenti che ne attestino
leffettivo possesso.
Il candidato, a pena di esclusione dalla graduatoria finale, dovrà esibire, allatto
della stipula del contratto di lavoro, gli originali dei documenti di cui al precedente
comma, qualora non siano già in possesso dellAmministrazione.
Articolo 8
Bando di concorso
Il concorso è indetto con decreto rettorale e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - Concorsi ed esami.
Il bando di concorso deve contenere:
1 - il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché i modi di informazione ai candidati del diario e della sede delle prove o delleventuale prova selettiva ovvero lavviso per la data di pubblicazione dellelenco degli ammessi alla prova e del diario e sede della prova medesima;
2 - votazione minima dei titoli per lammissione allesame, per i concorsi per titoli ed esami;
3 - categorie di titoli valutabili e percentuali massime di voto attribuibile a ciascuna categoria;
4 - le materie oggetto delle prove scritte ed orali e il contenuto di quelle pratiche;
5 - la votazione minima richiesta per lammissione alle prove;
6 - i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per lammissione allimpiego;
7 - i titoli che danno luogo a preferenza, a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione.
LAmministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per laccesso al lavoro ed il trattamento sul medesimo.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Lesclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Rettore.
Articolo 9
Domande di ammissione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e firmate dagli
interessati, devono essere presentate direttamente o inviate a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento a questo Ateneo, Ripartizione del Personale - Settore Concorsi, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine stabilito dal singolo bando di
concorso.
Al fine di un più rapido caricamento dei dati, è in facoltà
dellAmministrazione chiedere che le domande medesime siano redatte esclusivamente su
prestampato.
Articolo 10
Preferenze
In considerazione delle esigenze istituzionali di cui al precedente
art. 1, ai concorsi pubblici banditi dallAteneo non si applicano le riserve di posti
già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, a meno
che le Università non siano espressamente tenute per effetto di norme legislative o
contrattuali.
Per lidentificazione delle categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, si rinvia a quanto
previsto dallart 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ad esclusione del criterio
della maggiore età, per effetto di quanto previsto dall art. 3, 7° comma, della
L.127/97.
A parità di punteggio e titoli preferenziali, lAmministrazione darà precedenza al
candidato che:
a) abbia prestato servizio presso Università senza demerito;
b) abbia riportato il maggiore punteggio nelle prove scritte.
Articolo 11
Preselezione
Qualora il numero delle domande di partecipazione superi di oltre 5 volte quello dei posti messi a concorso, la Commissione procede ad una preselezione, da effettuarsi anche con lausilio di sistemi computerizzati, per lammissione alle prove.
Articolo 12
Svolgimento delle prove
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale, non meno di quindici giorni prima
dellinizio delle prove medesime, tranne per quanto attiene alla tipologia del corso
- concorso di cui ai nn. 1 e 2 dellart. 2 del presente Regolamento, per i quali è
previsto che le prove si svolgano alla fine del corso e che il relativo calendario sia
reso noto ai corsisti durante lo svolgimento delle lezioni.
Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi nè,
ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche rese note con
decreto del ministro dellinterno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, nonchè nei giorni di festività religiose valdesi.
Le prove ed il colloquio si intendono superati se viene conseguito, in ciascuna prova
nonchè nel colloquio, un punteggio di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguono lammissione al colloquio deve essere data comunicazione
con lindicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. Lavviso
per la presentazione al colloqui deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello di in cui essi debbono sostenerla.
I colloqui devono svolgersi in unaula aperta al pubblico, di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma
lelenco dei candidati esaminati, con lindicazione dei voti da ciascuno
riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Prima dellinizio delle prove desame, durante lo svolgimento ed alla fine delle
stesse, la Commissione ed i concorrenti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui
agli artt. 11 e seguenti del D.P.R. n. 487/94.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; il
bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli, alla media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico -
pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.
Articolo 13
Graduatorie finali
Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria generale di merito, risultante dallordine decrescente della
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito al
colloquio.
Nellambito della tipologia di reclutamento del concorso pubblico per
titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il punteggio attribuito
ai titoli al punteggio conseguito nelle prove come sopra esemplificato.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Rettore, tenuto conto dei
titoli di preferenza, a parità di punteggio, di cui allart. 10 del presente
regolamento.
Nello stesso provvedimento, viene approvata la graduatoria dei vincitori.
La graduatoria dei vincitori viene affissa allalbo del Settore Concorsi entro 60
giorni dalla prova orale e ne viene successivamente data notizia mediante affissione
allAlbo Ufficiale di Ateneo.
Dalla data di affissione decorrono i termini di legge per eventuali impugnative.
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data
dellapprovazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Al termine di tale periodo, la graduatoria è da considerarsi decaduta.
Articolo 14
Presentazione dei titoli preferenziali
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire a questa Università, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti, in carta libera, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Articolo 15
Commissioni esaminatrici
Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento rettorale, e sono così composte per tutti i profili, in analogia con i principi previsti dal D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni:
a) per i concorsi dalla VII alla IX qualifica, un dirigente, in qualità di presidente e due esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra i dirigenti, docenti e funzionari dellAmministrazione od estranei alla medesima, nonchè un impiegato di qualifica non inferiore alla VI, in qualità di segretario;
b) per i concorsi fino alla VI qualifica: un dirigente e/o un appartenente alla I o II RST o un IX livello, in qualità di presidente e due esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra i dirigenti, docenti e funzionari dellAmministrazione od estranei alla medesima, nonchè un impiegato di qualifica non inferiore alla V^, in qualità di segretario.
Non possono fare parte delle Commissioni, ai sensi dellart. 6 del
D.Leg.vo n. 546/93, i componenti degli organi di direzione politica del Senato Accademico
e del Consiglio di Amministrazione dellAteneo, coloro che ricoprono cariche
politiche o che siano rappresentati e dirigenti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali.
Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni di concorso,
salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità allart. 29
del sopracitato D.Leg.vo.
Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua
straniera e per le materie speciali.
Alle Commissioni spettano i compensi previsti dallattuale normativa.
Per quanto attiene agli adempimenti della Commissione si rinvia, per quanto non
specificato nel presente Regolamento, alla vigente normativa in materia di concorsi
pubblici.
Articolo 16
Assunzioni in servizio
LAmministrazione invita formalmente i vincitori del concorso ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per lassunzione, e sono assunti in prova nella qualifica di cui
al concorso.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto. Qualora il medesimo
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli
effetti economici decorrono dal giorno di effettiva assunzione in servizio.
Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi, secondo quanto dispone
lart. 17 del C.C.N.L. del personale del Comparto delle Università; al termine del
periodo di prova, senza giudizio sfavorevole, lo stesso si intende superato. Il giudizio
sfavorevole è disposto con motivato provvedimento rettorale, su proposta del Direttore
Amministrativo per lAmministrazione o dal Preside, Presidente o Direttore
rispettivamente per le segreterie di Presidenza di Facoltà, per i Centri
interdipartimentali e per i Dipartimenti, in conformità alla deliberazione assunta dal
Consiglio di Amministrazione. In tale caso, il rapporto di lavoro si risolve
automaticamente, senza obbligo di preavviso.
CAPO II
CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE DELLATENEO
Articolo 17
Modalità di accesso
Il reclutamento per lassunzione mediante la tipologia del corso concorso, riservato al personale interno, in misura non inferiore al 50% dei posti comunque vacanti e disponibili sulla base della programmazione biennale, anche a seguito di variazioni o rideterminazioni della pianta organica ed eventualmente nella misura del 100% delle vacanze verificatesi nella IX q.f. e nella I e II qualifica speciale, si svolge, con cadenza almeno biennale, attraverso le medesime fasi della tipologia di reclutamento già indicata, con gli elementi di differenziazione indicati nellarticolo successivo.
Articolo 18
Requisiti per laccesso
La domanda di ammissione al corso concorso può essere prodotta dal
personale interno in possesso di una anzianità di effettivo servizio, senza demerito,
nella qualifica immediatamente inferiore pari a tre anni fino alla IV q.f., a quattro anni
fino alla VI q.f., a cinque anni fino alla VIII q.f., a sei anni per la IX q.f. e per la I
e II qualifica speciale.
Può altresì produrre domanda il personale in possesso di una anzianità
di servizio, senza demerito, in non più di due qualifiche inferiori, pari a sei anni fino
alla VI q.f., a otto anni fino alla VIII q.f., a dieci anni per la IX q.f. e per la I e II
qualifica speciale.
Si prescinde dal possesso del titolo di studio richiesto, ad eccezione
dellammissione al corso - concorso per talune qualifiche professionali per le quali
è necessario il possesso del titolo di abilitazione professionale e ad eccezione
dellammissione al corso concorso per l VIII, per la IX q.f. e per la I q.s.
per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea: in assenza di laurea
lanzianità di servizio richiesta ai fini dellammissione al concorso è
aumentata di tre anni per laccesso allVIII qualifica funzionale e di cinque
anni per laccesso alla IX q.f. e alla I q.s.
Per laccesso al corso - concorso per la II qualifica speciale è richiesto il
possesso del diploma di laurea.
Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano incorsi nellirrogazione di una
sanzione più grave della censura nel corso del biennio immediatamente precedente
lemanazione del bando di concorso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Articolo 19
Corsi - concorsi riservati a particolari categorie
LAmministrazione può, altresì, bandire corsi - concorsi
riservati a coloro che abbiano prestato servizio nei 18 mesi precedenti alla pubblicazione
del bando nellambito di progetti di lavori di pubblica utilità e socialmente utili,
per almeno 12 mesi continuativi senza demerito.
I destinatari del presente articolo non potranno partecipare a corsi -
concorsi banditi per qualifiche superiori a quelle già ricoperte per il predetto periodo
di tempo.
Articolo 20
Bando di concorso
I concorsi di cui al presente capo sono indetti con decreto del
Rettore, affissi allalbo ufficiale dellAteneo e inviati ai responsabili delle
strutture.
Il bando di concorso deve contenere:
1 - il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché lavviso per la determinazione del diario di inizio dei corsi;
2 - le materie oggetto dei corsi;
3 - i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per lammissione allimpiego ;
4 - i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione.
LAmministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, lesclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Articolo 21
Domande di ammissione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e debitamente
sottoscritte, devono essere presentate direttamente o inviate a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento alla Ripartizione del Personale - Settore Concorsi, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo.
Il personale interessato può produrre domanda esclusivamente per uno dei
profili messi a concorso nella singola tornata.
Al fine di un più rapido caricamento dei dati, LAmministrazione ha facoltà di
chiedere che le domande di partecipazione siano redatte esclusivamente su prestampato.
Articolo 22
Docenza dei corsi
Le lezioni nei corsi sono tenute da docenti universitari o da personale con qualifica di dirigente o funzionario o da persone di alta qualificazione scientifica o professionale comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nelle vita professionale economica o amministrativa.
Articolo 23
Durata e programma dei corsi
La durata dei corsi viene stabilita nei singoli bandi di concorso.
Le materie oggetto delle prove ed i programmi dei corsi sono definiti nel
bando di concorso.
I corsi sono organizzati per singoli profili professionali e possono essere svolte in
comune le parti dei programmi che lAmministrazione giudichi utili.
I corsi possono essere organizzati in collaborazione con altre Università.
Articolo 24
Svolgimento dei corsi
Tutti i candidati ammessi sono obbligati a frequentare i corsi.
Lassenza dalle lezioni, dovuta a qualsiasi causa e comunque giustificata, superiore
ad un terzo delle ore prescritte per lintero corso, comporta lesclusione dal
corso - concorso; per coloro che siano stati assenti giustificati, entro il predetto
limite, vengono stabilite forme aggiuntive di verifica finale.
I corsi sono svolti, di norma, al di fuori dellorario di lavoro.
Articolo 25
Esame di fine corso e graduatoria finale
Alla fine dei corsi, il collegio dei docenti valuterà, con un rapporto
scritto, i risultati ottenuti dai singoli candidati; tale rapporto costituirà titolo
valutabile nella misura del 50% del punteggio complessivo da attribuire ai titoli.
Al termine della valutazione dei titoli, nei giorni indicati dalla
Commissione esaminatrice, si svolge una prova a contenuto teorico - pratico, che verterà
sulle tematiche sviluppate durante il corso.
Conseguono lammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova
scritta una votazione di almeno 21/30.
Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e dei corsi e si intende
superato con una votazione di almeno 21/30.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30; il
bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile
singolarmente e per categorie di titoli.
La votazione complessiva è determinata sommando al voto conseguito nella valutazione dei
titoli, il voto conseguito nella prova scritta nonché la votazione conseguita nel
colloquio.
Articolo 26
Commissione esaminatrice
Per quanto attiene agli adempimenti della Commissione, si rinvia alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Articolo 27
Valutazione dei titoli
Prima dello svolgimento delle prove scritte la Commissione procederà
alla valutazione dei titoli dei singoli concorrenti.
Sono titoli valutabili, oltre al risultato individuale conseguito nella
frequenza al corso, i titoli elencati allart. 4 del presente Regolamento ed inoltre
i titoli di formazione conseguiti ai sensi dellart. 36 del CCNL, i titoli
professionali acquisiti per incarichi speciali rivestiti allinterno del proprio
ufficio, lavori originali elaborati per lufficio, funzioni di coordinamento
responsabile di progetti e/o di gruppi di lavoro e/o di strutture semplici/complesse di
servizio.
Il bando di concorso stabilirà una riduzione percentuale del punteggio dei titoli qualora
il candidato dipendente dellUniversità o di altra amministrazione pubblica sia
incorso nella irrogazione di una sanzione disciplinare non superiore alla censura nel
corso del biennio immediatamente precedente lemanazione del bando di concorso.
Articolo 28
Validità dei corsi
I corsi di formazione frequentati con esito positivo, attestato dalla
relazione di cui allart. 24 del presente Regolamento, da dipendenti che non
risultino successivamente vincitori del concorso, sono da considerarsi equipollenti a
tutti gli effetti ai corsi di formazione professionale previsti dallart. 36 del
Contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle Università sottoscritto il 21.5.1996.
Per favorire laggiornamento e la formazione professionale del
personale, alla frequenza dei corsi possono essere ammessi altri dipendenti
dellUniversità non interessati ai concorsi, con modalità stabilite
dallAmministrazione, senza fruizione del trattamento accessorio e comunque al di
fuori dellorario di lavoro. Al termine del corso, viene rilasciato un attestato di
frequenza.
Roma,
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