20.3) REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO

..........OMISSIS..........

PRENDE ATTO

- del Regolamento didattico d'Ateneo che viene di seguito riportato:

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Art. 1 - Titoli di studio
Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
Art. 3 - Organizzazione dell'attività didattica
Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti ed attività formative ad essa propedeutiche
Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli studenti.
Art. 7 - Iscrizione ai corsi
Art. 8 - Riconoscimento di crediti
Art. 9 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero
Art. 10 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
Art. 11 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione degli studi
Art. 12 - Scuole di Specializzazione
Art. 13 - Dottorati di Ricerca e Corsi di Perfezionamento
Art. 14 - Servizi didattici integrativi
Art. 15 - Titoli congiunti con altri Atenei
Art. 16.- Verifica dei risultati delle attività formative
TABELLA A


Art. 1 - Titoli di studio
1. Conformemente all'art. 5 dello Statuto, l'Università di Roma "Tor Vergata" conferisce titoli corrispondenti a tutti i livelli di istruzione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti, anche con modalità di formazione a distanza permanente. Essa, in particolare, conferisce i seguenti titoli:

a) Diploma di Laurea
b) Diploma di Laurea Specialistica
c) Diploma di Specializzazione
d) Master di I e di II livello
e) Dottorato di Ricerca
I titoli di cui sopra si conseguono alla fine di corsi di studio disciplinati dai rispettivi ordinamenti adottati dai Corsi di studio con propri Regolamenti.

2. Il Senato Accademico, su proposta di una o più Facoltà, può attivare nuovi Corsi che rilascino titoli corrispondenti alle tipologie indicate nel comma precedente.


Art. 2 - Facoltà e Corsi di Studio
I corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, sono elencati nella tabella A, allegata al presente regolamento. Gli altri corsi di studio permangono invariati, sino all'adeguamento degli stessi al nuovo ordinamento.


Art. 3 - Organizzazione dell'attività didattica
1. I Consigli di Corso di Studio disciplinano l'organizzazione didattica dei Corsi con propri regolamenti, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il presente regolamento didattico, prevedendo, altresì, l'attribuzione dei crediti e la loro distribuzione temporale.

2. Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell'eventuale attivazione di nuovi corsi e della tempestiva pubblicizzazione dell'offerta didattica, ogni Consiglio di Corso di Studio programma l'organizzazione didattica per il successivo anno accademico, incluse le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari, compresa l'eventuale attribuzione delle supplenze e degli affidamenti, nonché la nomina dei professori a contratto.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 l. n. 341/1990, il Consiglio di Facoltà, sentiti, ove richiesto dal Regolamento di Facoltà, i Dipartimenti competenti, provvede all'attribuzione dei compiti didattici, su parere conforme del competente consiglio di corso di studio e con il consenso dei professori interessati. Ai ricercatori possono essere assegnate, d'intesa con gli stessi, responsabilità di insegnamenti.

4. Ai professori, può essere annualmente attribuito - con il loro consenso - lo svolgimento di corsi in insegnamenti diversi da quello di titolarità.

5. I Consigli di Corso di Studio possono istituire, anche in collaborazione con strutture dell'Ateneo ed eventualmente anche con Enti esterni, corsi intensivi, servizi di sostegno e aiuto all'attività didattica, forme di insegnamento a distanza, iniziative di integrazione formativa con gli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi serali, corsi di recupero per studenti lavoratori e corsi di educazione permanente.

6. Le ore impegnate per la realizzazione di corsi a distanza gestiti direttamente dall'Università costituiscono, a tutti gli effetti, assolvimento dei doveri didattici dei docenti.

7. In funzione dei corsi con durata diversa da quella annuale, il Consiglio di Corso di studio competente, dandone pubblicità agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l'inizio dell'attività didattica rispetto all'anno accademico e stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni, che comunque non può essere anteriore al primo agosto. I Consigli di Corsi di studio competenti deliberano il calendario delle lezioni. Il Senato Accademico stabilisce le date delle vacanze accademiche.

8. Con delibera dei Consigli di Corso di Studio gli insegnamenti possono articolarsi in moduli di durata compatibile con il numero dei crediti loro assegnati. Per modulo si intende una parte compiutamente organizzata di un insegnamento, che lo articola o lo specifica secondo il profilo del contenuto didattico. Moduli differenti dello stesso corso possono essere insegnati da docenti diversi.

9. I Consigli di Corso di Studio possono prevedere particolari modalità di organizzazione delle attività formative per gli studenti che scelgano un impegno a tempo parziale.


Art. 4 - Esami ed altre verifiche del profitto
1. Le Facoltà ed i Corsi di studio rendono pubblici con adeguato anticipo i periodi in cui si svolgono gli esami di profitto, nonché gli esami finali per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Gli esami di profitto si svolgono, al termine dei rispettivi corsi, con cadenze distanziate e pubblicizzate, secondo modalità determinate, per ciascun corso di studio, dalle competenti strutture didattiche, le quali, in funzione della specificità dei rispettivi percorsi formativi, possono anche prevedere un limitato numero di appelli collegati allo svolgimento del corso e l'obbligo di ripetere il corso stesso in caso di mancato superamento dell'esame negli appelli predetti. Le prove possono essere scritte, pratiche in laboratorio od orali, oppure consistere in più di una di tali modalità. Le prove scritte possono consistere in elaborati, quiz, test a risposta miultipla, etc. Le prove orali sono pubbliche. La valutazione finale è individuale ed è espressa in trentesimi e tiene conto anche dei risultati delle eventuali prove periodiche di valutazione. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può attribuire la lode.

3. Le date della prima prova di un esame di profitto non possono essere anticipate rispetto alla data pubblicizzata.

4. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve risultare iscritto per il periodo considerato allo specifico corso, ove richiesto, ed essere in regola con l'accertamento della frequenza, se obbligatoria in base a delibera del competente consiglio di corso di studio.

5. Per sostenere l'esame di laurea e di laurea specialistica lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi e le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.

6. Gli esami di laurea e di laurea specialistica sono pubblici. La votazione finale è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato con votazione minima di 66/110.

7. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto è disciplinata da regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti.

8. Conformemente all'art. 74, comma 2, dello Statuto, la composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa vigente e di indirizzi generali eventualmente fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.


Art. 5 - Valutazione iniziale degli studenti ed attività formative ad essa propedeutiche
1. La valutazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica avviene nelle forme e nei modi previsti dalle normative nazionali. La disciplina attuativa è adottata dai Consigli di Corso di studio, i quali - per accrescere l'efficacia delle attività formative - possono anche prevedere ulteriori forme di valutazione iniziale degli studenti che accedono alle diverse tipologie di corsi, fissando i livelli di conoscenza necessari all'ammissione ed individuando gli obblighi formativi aggiuntivi che debbono essere soddisfatti nel primo anno di corso dagli studenti che non abbiano ottenuto una valutazione positiva.

2. I Consigli di Corso di studio possono organizzare attività formative propedeutiche alle valutazioni di cui al comma precedente.


Art. 6 - Tutorato ed orientamento degli studenti.
1. La disciplina dell'orientamento e del tutorato è dettata dal regolamento d'Ateneo per l'orientamento ed il tutorato.


Art. 7 - Iscrizione ai corsi
1. Il Senato Accademico delibera annualmente i termini per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di Studio. Ciascuno studente iscritto ad un Corso sceglie un percorso formativo fra quelli consigliati dal Consiglio del Corso.

2. Al momento dell'iscrizione, ciascuno studente, ove previsto dalla competente struttura didattica, può scegliere di seguire il Corso di Studio prescelto solo a tempo parziale. I Consigli di Corso di Studio deliberano le opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale. In ogni caso, il titolo di studio verrà rilasciato solo in seguito all'acquisizione di un numero di crediti pari a quello previsto per gli studenti a tempo pieno. I Consigli di Corso di Studio deliberano altresì gli eventuali obblighi di frequenza a ciascun insegnamento da parte di studenti a tempo parziale.

Art. 8 - Riconoscimento di crediti
1. Il riconoscimento degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti da studenti provenienti da altri Atenei o da una diversa struttura didattica dell'Ateneo o, anche, dal medesimo corso di studio ma con diverso ordinamento è determinato dal Consiglio di Corso di Studio interessato.

2. I Consigli dei corsi di studio approvano le abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti.

3. I Consigli dei Corsi di Studio possono proporre al Senato Accademico programmi di cooperazione con aziende private e pubbliche e con istituzioni nelle quali gli studenti svolgano esperienza di apprendimento sul campo considerate valide ai fini del conseguimento di crediti didattici.

4. Possono formare oggetto di riconoscimento anche gli studi all'estero che non abbiano portato al conseguimento di un titolo accademico, purché adeguatamente documentati.

Art. 9 - Interruzione temporanea della carriera scolastica
1. Gli studenti che, avendo interrotto gli studi, intendano esercitare i diritti derivanti dalla condizione di studente devono presentare al Rettore istanza diretta ad ottenere la ricognizione di tale status.
2. La domanda di ricognizione richiede il versamento di:
a) una tassa di ricognizione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, per ciascun anno di interruzione degli studi;
b) tutte le tasse e i contributi dovuti per l'anno accademico in cui presenta la domanda con assoggettamento allo stesso trattamento previsto per la generalità degli studenti.

Art. 10 - Divieto di contemporanea iscrizione ai corsi e sospensione degli studi
1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea ,di laurea specialistica, di diploma universitario, di scuole dirette a fini speciali, di di Ricerca. La relativa delibera è successivamente sottoposta all'approvazione specializzazione e di dottorato di ricerca.

2. E' consentita la sospensione degli studi nel caso in cui lo studente dichiari di voler proseguire gli studi nelle Accademie militari italiane ovvero in Università straniere .

3. E' altresì consentita la sospensione dell'iscrizione ad un corso di studio per accedere ad un altro corso di studio di diverso livello fino al conseguemento del relativo titolo, previa presentazione di apposita domanda motivata di sospensione.

4. Nei casi di sospensione degli studi previsti dai precedenti commi secondo e terzo lo studente cessa di rivestire tale qualità dal giorno successivo a quello in cui è dichiarata la sospensione.


Art. 11 - Scuole di Specializzazione
1. Fermo quanto disposto nell'art. 37 dello Statuto, le scuole di specializzazione sono rette da un Consiglio composto da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo e da un Direttore eletto tra i professori di ruolo dell'Ateneo, che lo presiede.

2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera l'organizzazione didattica e decide le modalità di valutazione del percorso didattico.

Art. 12 - Dottorati di Ricerca e Corsi di Perfezionamento
1. I Dipartimenti e le Facoltà propongono al Senato Accademico l'organizzazione di Corsi di Dottorato del Consiglio di Amministrazione.

2. I Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento.
3. I Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Senato Accademico l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Perfezionamento di I e II livello. Qualora alla istituzione dei Corsi di Perfezionamento concorrano più Facoltà e/o Dipartimenti la proposta va formulata di concerto tra le strutture predette. La relativa delibera va sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. I Corsi di Perfezionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 13 - Servizi didattici integrativi
1. Impregiudicate le discipline speciali previste a livello nazionale od europeo, il Senato Accademico, su iniziativa delle competenti strutture didattiche, può deliberare l'attivazione di corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, di corsi di istruzione e di attività culturali e formative esterne, ivi compresi i corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti e per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, di corsi di aggiornamento professionale. L'Ateneo rilascia i relativi attestati.

Art. 14 - Titoli congiunti con altri Atenei
Sulla base di apposite convenzioni, l'Università di Roma "Tor Vergata" può rilasciare i titoli di cui all'art. 1 congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. Per il rilascio di tali titoli, si richiede che lo studente abbia completato almeno un anno dei propri studi nell'Università di Roma Tor Vergata. Le modalità specifiche per il rilascio del titolo sono proposte dal Consiglio di Corso di Studio interessato e deliberate dal Consiglio di Facoltà.

Art. 15.- Valutazione delle attività formative
Alla valutazione delle attività formative provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Nucleo di valutazione ed i Comitati paritetici per la didattica ed il diritto allo studio di cui all'art. 32 dello statuto. Il raccordo tra le attività di tali organi e quelle delle competenti strutture didattiche è disciplinato da regolamenti di queste ultime.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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