7.1) CONVENZIONE A.N.S.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA ITALIANA - RISOLUZIONE GIUDIZIALE - CONFERIMENTO MANDATO RAPPRESENTANZA E DIFESA AL LIBERO FORO
Il
Presidente informa il Consiglio che, con Convenzione sottoscritta in data 15
settembre 1999 (All.n.1) previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico
nella seduta del 21 luglio 1999 (All.n.2) e conforme delibera del Consiglio
d'Amministrazione del 26 luglio 1999 (All.n.3), l'Università degli Studi
di Roma "Tor Vergata" e l'A.N.S.I. Associazione Nazionale Scuola Italiana
stipulavano, ai sensi dell'art.6 del D.M. P.I. 460 del 1998, un accordo finalizzato
all'istituzione ed all'organizzazione di corsi biennali di specializzazione
per la formazione di insegnanti di scuola media di sostegno alle classi con
alunni portatori di handicap.
Nella medesima Convenzione, venivano concordate, tra l'altro, le modalità
di organizzazione e di svolgimento, l'individuazione delle sedi, le procedure
di ammissione nonché i relativi oneri economici dei corsi ut supra, e
si demandava ad un Comitato Tecnico costituito nell'ambito della Facoltà
di Lettere, il controllo dei profili scientifico-didattici ed organizzativi
della convenzione.
In seguito alle riserve da più parti avanzate sulle modalità di
gestione amministrativa ed economica adottate dall'A.N.S.I. per lo svolgimento
di detti corsi di sostegno ed attesa altresì l'esigenza di verificare
la fondatezza delle censure rivolte (anche in sede parlamentare) alle indicate
procedure nonché al fine di accertare l'integrale rispetto della correttezza,
trasparenza e legittimità dei singoli atti procedimentali il Murst nominava
una Commissione Ispettiva. L'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata", in considerazione di quanto sopra richiamato, con telegramma
in data 26.10.1999 (All.n.4), invitava e diffidava l'A.N.S.I. a sospendere immediatamente
e fino a nuova diversa comunicazione, le procedure di ammissione ai corsi ovvero
le operazioni di valutazione delle prove, nel contempo invitando i responsabili
dell'ente ad un incontro di chiarimento.
Con nota del 15 novembre 1999 (All.n.5), l'Ateneo richiedeva all'A.N.S.I. di
acquisire una serie di documenti attraverso i quali poter appurare sia la gestione
economica e contabile dei vari procedimenti di selezione e dei corsi attivati,
sia di conoscere numero e frequenza dei predetti corsi. A tale nota non veniva
dato appropriato e sufficiente riscontro documentale, il che, tra l'altro, impediva
al Collegio ispettivo nominato dal M.U.R.S.T. di completare i propri accertamenti
sulla documentazione fornita dall'A.N.S.I. definita dal Collegio stesso "inidonea
perchè carente nei punti essenziali e contraddittoria e non esaustiva
sotto il profilo documentale".
Il Presidente ricorda che successivamente alle vicende suesposte il D.M. 30
novembre 1999 n.287 (All.n.6) ha posto quale condizione di validità del
titolo conseguito all'esito del Corso sia l'esistenza presso le Università
organizzatrici di Corsi di Laurea in Scienze della Formazione, sia l'assunzione
in forma diretta della organizzazione e gestione dei corsi da parte delle Università
stesse. Pertanto tutta l'attività organizzativa e gestoria sinora posta
in essere dall'A.N.S.I. - senza alcun controllo da parte dell'Ateneo - potrebbe
comportare l'invalidità del titolo eventualmente rilasciato.
Da quanto precede risulta che l'A.N.S.I. ha disatteso le statuizioni della convenzione
circa le modalità di organizzazione dei corsi biennali per insegnanti
di sostegno, non si è attenuta alle procedure concordate per l'ammissione
ai predetti, ed essendo state altresì riscontrate irregolarità
per quanto attiene alla gestione economica dei corsi stessi, si è resa
gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte con la menzionata Convenzione
L'Ateneo, quindi, ha ritenuto di procedere in data 22 dicembre 1999 a notificare
l'A.N.S.I. Associazione Nazionale Scuola Italiana, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, un atto di significazione e diffida dall'utilizzare
in qualsiasi forma, e così anche in atti aventi destinazione o rilevanza
esterna, il logo ed il nome dell'Università in relazione e con riferimento
alla suddetta Convenzione, con espressa riserva di agire per la risoluzione
giudiziale della Convenzione stessa nonché per la tutela, in tutte le
sedi, dell'immagine e del buon nome dell'Università, oltre che per il
risarcimento dei danni, da quest'ultima, a qualunque titolo subiti o subendi,
per il fatto dell'A.N.S.I. o di soggetti alla stessa ricollegabili.
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio ad autorizzare il conferimento
dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Università nel giudizio
da proporsi nei confronti dell'A.N.S.I. per la risoluzione giudiziale della
Convenzione e degli atti ad essa connessi e collegati, nonché per il
risarcimento dei danni subiti ad un avvocato del libero foro da designarsi.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS
..
IL
CONSIGLIO
-
sentita la relazione del Presidente;
- rilevate le gravi inadempienze delle quali si è reso responsabile l'A.N.S.I.
nell'attuazione della Convenzione sottoscritta in data 15.09.99;
- ritenuta la necessità di intraprendere immediatamente tutte le azioni
sul piano giudiziario a tutela degli interessi dell'Ateneo;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
di autorizzare il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Università nel giudizio da proporsi nei confronti dell'A.N.S.I. per la risoluzione giudiziale della Convenzione e degli atti ad essa connessi e collegati, nonché per il risarcimento dei danni subiti ad un avvocato del libero foro da designarsi.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL RETTORE |
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