DIVISIONE II - UFFICIO RICERCA SCIENTIFICA

20.3) CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA".

Si comunica al Consiglio di Amministrazione che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, ha manifestato la volontà di rinnovare la convenzione sottoscritta in data 14.11.1990 con l'Università, che regolamenta l'istituzione presso il Dipartimento di Fisica dell'Ateneo di una locale Sezione dell'INFN al fine di promuovere e coordinare l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica del nucleo, delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori.
L'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica, per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione.
I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento di Fisica in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali, e la responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione, che comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.
L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo con il Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.
Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.
L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sezione.
Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università
L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione, eventualmente anche a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.
L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.
L'INFN garantisce la copertura assicurativa, per i locali messi a sua disposizione dal dipartimento, dei rischi di incendio e furto per i propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.
Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN alcuni servizi e utenze per l'utilizzazione dei quali l'INFN verserà al Dipartimento i seguenti rimborsi:
- rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;
- rimborso secondo le tariffe in uso per i gruppi di ricerca universitari della spesa di utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università;
- rimborso delle spese effettuate per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie effettuate;
- rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione;
- rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;
- un contributo annuo di L. 45.000.000 per la utilizzazione dei restanti servizi ed utenze indicati negli Allegati n. 4 e n. 5 della convenzione e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 626/9; tale contributo potrà essere aumentato di anno in anno, in base al tasso programmato di inflazione, previo accordo tra il Dipartimento e la Sezione;
- un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dall'Università.
L'Università permette l'accesso alla sede universitaria del personale INFN con le stesse regole in vigore per il personale universitario.
Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, con il consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente incarichi di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento dell'INFN.
L'INFN prevede che il proprio personale possa collaborare all'attività didattica dell'Università, nelle forme richiamate dal D.P.R. 382/80 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Sezione, personale di quest'ultima.
L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal d. lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, e della normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Parimenti l'Università ha individuato il datore di lavoro nel Rettore ed il dirigente responsabile nel Direttore del Dipartimento di Fisica.
I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi.
Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della convenzione, i due datori di lavoro provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal d. lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
La convenzione ha la durata di sette anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti.
Il Consiglio del Dipartimento di Fisica, nella seduta del 2.7.1999, ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione in discussione.
Terminata l'esposizione; il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS………..
IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di convenzione tra l'Università e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Fisica nella seduta del 2.7.1999;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la stipula della convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, nell'ambito della quale viene ospitata presso il Dipartimento di Fisica dell'Ateneo la locale Sezione dell'INFN al fine di promuovere e coordinare l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica del nucleo, delle particelle elementari e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori.
La validità della convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di sette anni e potrà essere rinnovata previa delibera degli organi competenti;
- di autorizzare il Dipartimento di Fisica ad incassare, come previsto dall'art. 84 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Ateneo, così come modificato con D.R. dell'1.6.1998, i seguenti rimborsi e contributi erogati, nell'ambito della convenzione, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN:
- rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a presentazione dei documenti di spesa;
- rimborso secondo le tariffe in uso per i gruppi di ricerca universitari della spesa di utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università;
- rimborso delle spese effettuate per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie effettuate;
- rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia stato formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione;
- rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia;
- un contributo annuo di L. 45.000.000 per la utilizzazione dei restanti servizi ed utenze indicati negli Allegati n. 4 e n. 5 della convenzione e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 626/94; tale contributo potrà essere aumentato di anno in anno, in base al tasso programmato di inflazione, previo accordo tra il Dipartimento e la Sezione;
- un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale proposti dall'Università.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE

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