DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I

3.6) ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E LA SOPRINTENDENZA SPECIALE AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO "LUIGI PIGORINI".

Si ricorda che nella seduta del 27.2.1998 si sottoponeva all’attenzione del Consiglio un accordo di collaborazione tra la Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" e l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia - Insegnamento di Antropologia, nel campo della ricerca e della didattica. Il Consiglio in tale seduta approvava la stipula del suddetto accordo e il relativo schema in allegato. L’atto sottoscritto dal legale rappresentante dell’Università veniva inviato in data 3.4.1998 alla Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Pigorini per la controfirma.
Successivamente nella fase di formalizzazione dell’atto in discussione le due amministrazioni si sono trovate discordi su due articoli del testo convenzionale, precisamente l’art. 5 e l’art.7, articoli che la Soprintendenza Speciale, con nota del 21.5.1998 ha richiesto che venissero formulati nel seguente modo, subordinando la sottoscrizione dell’accordo a tali modifiche:
Art.5. Le parti valuteranno le possibilità e le opportunità di partecipazione congiunta ad attività nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche di comune interesse. Le modalità di partecipazione congiunta saranno definite in lettere di impegno, con formato simile a quelle di cui al precedente articolo, purchè in accordo con le Leggi dello Stato Italiano.
Art.7 Ciascuna delle due parti contraenti contribuirà alla finalizzazione delle attività attraverso propri impegni di spesa. Le due parti ricercheranno fonti straordinarie di finanziamento comune attraverso la presentazione di progetti congiunti presso Agenzie nazionali, comunitarie e internazionali.
La divergenza sostanziale consiste nell’omettere dall’art.5 il rinvio ai regolamenti vigenti presso le due parti con particolare riferimento per l’Università all’art.66 del DPR 382/80, mentre in relazione all’art.7 nel prevedere che l’Università contribuisca alla realizzazione delle attività attraverso propri impegni di spesa, in luogo alla destinazione esclusiva prevista sui fondi di ricerca disponibili.
Al fine i superare le divergenze tra Università e Soprintendenza in merito alla formulazione dei suddetti articoli, il prof. G.F. De Stefano - titolare dell’Insegnamento di Antropologia, con nota del 7.7.1998, chiede di sottoporre all’approvazione del Consiglio la modifica dei citati artt. 5 e 7 così come formulati dal Museo "Pigorini", specificando, come proponente e responsabile scientifico dell’accordo stesso, che per "propri impegni di spesa" non si deve intendere l’obbligatorietà ad un impegno finanziario fisso che gravi sul bilancio dell’amministrazione universitaria, bensì che tale impegno sarà soggetto all’acquisizione di fondi, appositamente reperiti, come previsto dallo stesso art.7 secondo capoverso e finalizzati in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.4 dell’accordo. Il docente, precisa inoltre che, nell’eventualità improbabile in cui per la realizzazione delle attività previste dall’accordo si richiedesse una destinazione di fondi sul bilancio d’Ateneo, si provvederà a sottoporre preliminarmente all’esame del C.d.A. l’eventuale onere derivante.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.2.1998 e dello schema di accordo approvato in tale seduta;
- presa visione della nota del 21.5.1998 della Soprintendenza Speciale, relativa alla richiesta di modifica degli artt.5 e 7;
- presa visione della nota del 7.7.1997 del Prof. G.F. De Stefano;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di recepire la richiesta di modifica proposta dalla Soprintendenza Speciale, in data 21.5.1998, relativamente agli artt. 5 e 7 dell’accordo di collaborazione tra la Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" e l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia - Insegnamento di Antropologia;
- di approvare la seguente formulazione degli artt. 5 e 7 dell’accordo, con il vincolo di sottoporre preliminarmente al Consiglio eventuali impegni di spesa derivanti dalla realizzazione delle attività previste dall’atto convenzionale che dovessero gravare sul bilancio dell’Ateneo:
Art.5. Le parti valuteranno le possibilità e le opportunità di partecipazione congiunta ad attività nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche di comune interesse. Le modalità di partecipazione congiunta saranno definite in lettere di impegno, con formato simile a quelle di cui al precedente articolo, purchè in accordo con le Leggi dello Stato Italiano.
Art.7 Ciascuna delle due parti contraenti contribuirà alla finalizzazione delle attività attraverso propri impegni di spesa. Le due parti ricercheranno fonti straordinarie di finanziamento comune attraverso la presentazione di progetti congiunti presso Agenzie nazionali, comunitarie e internazionali.
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla Presente delibera;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

 torna all'o.d.g.  

vai al successivo