DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I
3.6) ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E LA SOPRINTENDENZA SPECIALE AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO "LUIGI PIGORINI".
Si ricorda che nella seduta del 27.2.1998 si sottoponeva
allattenzione del Consiglio un accordo di collaborazione tra la Soprintendenza
Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" e
lUniversità degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia
- Insegnamento di Antropologia, nel campo della ricerca e della didattica. Il Consiglio in
tale seduta approvava la stipula del suddetto accordo e il relativo schema in allegato.
Latto sottoscritto dal legale rappresentante dellUniversità veniva inviato in
data 3.4.1998 alla Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Pigorini per la controfirma.
Successivamente nella fase di formalizzazione dellatto in discussione
le due amministrazioni si sono trovate discordi su due articoli del testo convenzionale,
precisamente lart. 5 e lart.7, articoli che la Soprintendenza Speciale, con
nota del 21.5.1998 ha richiesto che venissero formulati nel seguente modo, subordinando la
sottoscrizione dellaccordo a tali modifiche:
Art.5. Le parti valuteranno le possibilità e le opportunità di partecipazione congiunta
ad attività nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche di comune interesse. Le
modalità di partecipazione congiunta saranno definite in lettere di impegno, con formato
simile a quelle di cui al precedente articolo, purchè in accordo con le Leggi dello Stato
Italiano.
Art.7 Ciascuna delle due parti contraenti contribuirà alla finalizzazione delle attività
attraverso propri impegni di spesa. Le due parti ricercheranno fonti straordinarie di
finanziamento comune attraverso la presentazione di progetti congiunti presso Agenzie
nazionali, comunitarie e internazionali.
La divergenza sostanziale consiste nellomettere dallart.5 il rinvio ai
regolamenti vigenti presso le due parti con particolare riferimento per lUniversità
allart.66 del DPR 382/80, mentre in relazione allart.7 nel prevedere che
lUniversità contribuisca alla realizzazione delle attività attraverso propri
impegni di spesa, in luogo alla destinazione esclusiva prevista sui fondi di ricerca
disponibili.
Al fine i superare le divergenze tra Università e Soprintendenza in merito alla
formulazione dei suddetti articoli, il prof. G.F. De Stefano - titolare
dellInsegnamento di Antropologia, con nota del 7.7.1998, chiede di sottoporre
allapprovazione del Consiglio la modifica dei citati artt. 5 e 7 così come
formulati dal Museo "Pigorini", specificando, come proponente e responsabile
scientifico dellaccordo stesso, che per "propri impegni di spesa" non si
deve intendere lobbligatorietà ad un impegno finanziario fisso che gravi sul
bilancio dellamministrazione universitaria, bensì che tale impegno sarà soggetto
allacquisizione di fondi, appositamente reperiti, come previsto dallo stesso art.7
secondo capoverso e finalizzati in ottemperanza a quanto stabilito dallart.4
dellaccordo. Il docente, precisa inoltre che, nelleventualità improbabile in
cui per la realizzazione delle attività previste dallaccordo si richiedesse una
destinazione di fondi sul bilancio dAteneo, si provvederà a sottoporre
preliminarmente allesame del C.d.A. leventuale onere derivante.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.2.1998 e dello
schema di accordo approvato in tale seduta;
- presa visione della nota del 21.5.1998 della Soprintendenza Speciale, relativa alla
richiesta di modifica degli artt.5 e 7;
- presa visione della nota del 7.7.1997 del Prof. G.F. De Stefano;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- di recepire la richiesta di modifica proposta dalla Soprintendenza
Speciale, in data 21.5.1998, relativamente agli artt. 5 e 7 dellaccordo di
collaborazione tra la Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico
"Luigi Pigorini" e lUniversità degli Studi di Roma "Tor
Vergata" - Dipartimento di Biologia - Insegnamento di Antropologia;
- di approvare la seguente formulazione degli artt. 5 e 7
dellaccordo, con il vincolo di sottoporre preliminarmente al Consiglio eventuali
impegni di spesa derivanti dalla realizzazione delle attività previste dallatto
convenzionale che dovessero gravare sul bilancio dellAteneo:
Art.5. Le parti valuteranno le possibilità e le opportunità di partecipazione congiunta
ad attività nazionali, comunitarie ed internazionali su tematiche di comune interesse. Le
modalità di partecipazione congiunta saranno definite in lettere di impegno, con formato
simile a quelle di cui al precedente articolo, purchè in accordo con le Leggi dello Stato
Italiano.
Art.7 Ciascuna delle due parti contraenti contribuirà alla finalizzazione delle attività
attraverso propri impegni di spesa. Le due parti ricercheranno fonti straordinarie di
finanziamento comune attraverso la presentazione di progetti congiunti presso Agenzie
nazionali, comunitarie e internazionali.
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla Presente delibera;
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |