DIVISIONE IV - RIPARTIZIONE III
5.18) REDAZIONE DI PROGETTI - INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE - REGOLAMENTO.
Si sottopone allesame del Consiglio dAmministrazione il
Regolamento redatto dal Responsabile della Ripartizione III della Divisione IV , arch. A.
Rosatelli, recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi
per la progettazione di cui allart.18 comma 1 della legge dell11 febbraio 1994
n.109 e successive modificazioni.
La Legge 109/94 allart. 18 ha sancito il riconoscimento di una
quota dell1% del costo preventivato di unopera o di un lavoro da destinare alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dellUfficio Tecnico
qualora questo abbia redatto direttamente il progetto per lAppalto.
Dopo un primo intervento di integrazione nel 1995, lart. 18 ha subito una modifica
ben più rilevante nel 1997 tale da cambiarne radicalmente il contenuto.
Infatti inizialmente la percentuale dell1% riconosciuta allUfficio Tecnico
interno ad ogni amministrazione, sullimporto complessivo di ogni progetto esecutivo,
assumeva un carattere di mera incentivazione dellattività svolta.
Se inizialmente l1% aveva un carattere di mera incentivazione dellattività
svolta, con il cambiamento apportato assume una veste di vero e proprio riconoscimento
professionale rapportato al livello di responsabilità di ciascun soggetto, nonché alla
qualità e quantità di lavoro prestato, in quanto la percentuale viene elevata
addirittura al 50% della tariffa professionale per ogni atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva, in materia di edilizia ed impianti.
Altro elemento innovativo è che la ripartizione della quota non è più oggetto di
contrattazione collettiva decentrata, come correttamente dovrebbe essere nel caso si
trattasse di retribuzione accessoria incentivante.
Quindi si esula dallatto negoziale (accordo di contrattazione) e si entra nel piano
dellatto amministrativo generale e cioè ad un regolamento di Ateneo.
Larticolo 18 così riformato inverte lormai radicata quanto discutibile
politica di affidamento allesterno, promuovendo, per lappunto,
laffidamento integrale dellattività di progettazione o pianificazione ai
dipendenti dellAmministrazione universitaria professionalmente qualificati allo
scopo.
Lindividuazione del gruppo di dipendenti che svolgono lattività di
progettazione o pianificazione generale ricade prevalentemente nellambito
dellUfficio Tecnico e secondariamente in quegli uffici amministrativi che supportano
lattività dellUfficio stesso.
Comunque il regolamento tiene conto in prima analisi di tutte le competenze di vario
livello ed area funzionale necessarie allesecuzione completa delle attività in
esame nellambito dellUfficio Tecnico, nonché tiene conto della possibile
articolazione di quelle competenze in più uffici, oppure della necessità di costituire
di volta in volta appositi gruppi di lavoro integrati, dedicati ai singoli progetti ma
trasversali ai diversi uffici motivo per cui è stata adottata la terminologia struttura
tecnico-amministrativa.
Pertanto il regolamento riguarda esclusivamente le strutture tecnico amministrative
interne allAteneo dedicate allattività di progettazione di opere e/o lavori
di edilizia, nonché di impianti tecnologici complementari, ed attività di stime e di
pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
Il regolamento prevede in maniera inequivocabile il momento in cui il computo delle quote
da accantonare nellapposito fondo del bilancio universitario ai fini della
ripartizione tra i soggetti interessati, debba essere determinato e cioè quando venga
emesso o deliberato il provvedimento amministrativo di approvazione del progetto esecutivo
o di recepimento dellatto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
Al fine di essere coerenti con quanto dispone lart. 18, si deve far riferimento,
nellapplicazione del computo, soltanto ai progetti esecutivi, escludendo i progetti
preliminari e definitivi, mentre la tipologia degli atti di pianificazione non è
suscettibile di diversificazioni.
Viceversa sempre per coerenza, in base al criterio dellincarico professionale per
prestazioni non rientranti tra i compiti dIstituto e di correttezza verso chi è
incaricato di redigere il progetto esecutivo o dellatto di pianificazione, è
previsto nel Regolamento che il compenso è integralmente dovuto anche nel caso in cui
allapprovazione non consegua lappalto per motivi del tutto indipendenti dagli
estensori del progetto o dellatto di pianificazione o è dovuto in misura
proporzionale al lavoro svolto, qualora lAmministrazione decida di interrompere o
sospendere lelaborazione.
Altro elemento di fondamentale rilevanza è lintroduzione di penali economiche a
fronte di errori imputabili ai soggetti interessati, in sostituzione del procedimento
disciplinare, che può essere applicabile soltanto in caso di violazione dei compiti
dIstituto.
Le decorrenze relative allapplicazione del computo ed accantonamento della quota
dell1% possono essere determinate in due periodi distinti:
a) giugno 1995, poiché lintegrazione dellart. 18 è avvenuta in quel periodo
e si precisa inoltre che deve trattarsi di progetto per lappalto e cioè esecutivo;
b) giugno 1997, per gli atti di pianificazione, poiché la decorrenza del computo del 50%
della tariffa professionale non può che coincidere con lentrata in vigore della
Legge n. 127/97.
Terminata lesposizione, il Consiglio è invitato a deliberare.
. .OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- Ascoltata la relazione del Presidente;
- Visto il regolamento sottoposto al suo esame;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di approvare il Regolamento redatto dal Responsabile della Ripartizione III della Divisione IV, arch. A. Rosatelli, recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui allart.18 comma 1 della legge dell11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
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