DIVISIONE IV - RIPARTIZIONE III

5.18) REDAZIONE DI PROGETTI - INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE - REGOLAMENTO.

Si sottopone all’esame del Consiglio d’Amministrazione il Regolamento redatto dal Responsabile della Ripartizione III della Divisione IV , arch. A. Rosatelli, recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all’art.18 comma 1 della legge dell’11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni.
La Legge 109/’94 all’art. 18 ha sancito il riconoscimento di una quota dell1% del costo preventivato di un’opera o di un lavoro da destinare alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell’Ufficio Tecnico qualora questo abbia redatto direttamente il progetto per l’Appalto.
Dopo un primo intervento di integrazione nel 1995, l’art. 18 ha subito una modifica ben più rilevante nel 1997 tale da cambiarne radicalmente il contenuto.
Infatti inizialmente la percentuale dell’1% riconosciuta all’Ufficio Tecnico interno ad ogni amministrazione, sull’importo complessivo di ogni progetto esecutivo, assumeva un carattere di mera incentivazione dell’attività svolta.
Se inizialmente l’1% aveva un carattere di mera incentivazione dell’attività svolta, con il cambiamento apportato assume una veste di vero e proprio riconoscimento professionale rapportato al livello di responsabilità di ciascun soggetto, nonché alla qualità e quantità di lavoro prestato, in quanto la percentuale viene elevata addirittura al 50% della tariffa professionale per ogni atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, in materia di edilizia ed impianti.
Altro elemento innovativo è che la ripartizione della quota non è più oggetto di contrattazione collettiva decentrata, come correttamente dovrebbe essere nel caso si trattasse di retribuzione accessoria incentivante.
Quindi si esula dall’atto negoziale (accordo di contrattazione) e si entra nel piano dell’atto amministrativo generale e cioè ad un regolamento di Ateneo.
L’articolo 18 così riformato inverte l’ormai radicata quanto discutibile politica di affidamento all’esterno, promuovendo, per l’appunto, l’affidamento integrale dell’attività di progettazione o pianificazione ai dipendenti dell’Amministrazione universitaria professionalmente qualificati allo scopo.
L’individuazione del gruppo di dipendenti che svolgono l’attività di progettazione o pianificazione generale ricade prevalentemente nell’ambito dell’Ufficio Tecnico e secondariamente in quegli uffici amministrativi che supportano l’attività dell’Ufficio stesso.
Comunque il regolamento tiene conto in prima analisi di tutte le competenze di vario livello ed area funzionale necessarie all’esecuzione completa delle attività in esame nell’ambito dell’Ufficio Tecnico, nonché tiene conto della possibile articolazione di quelle competenze in più uffici, oppure della necessità di costituire di volta in volta appositi gruppi di lavoro integrati, dedicati ai singoli progetti ma trasversali ai diversi uffici motivo per cui è stata adottata la terminologia struttura tecnico-amministrativa.
Pertanto il regolamento riguarda esclusivamente le strutture tecnico – amministrative interne all’Ateneo dedicate all’attività di progettazione di opere e/o lavori di edilizia, nonché di impianti tecnologici complementari, ed attività di stime e di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
Il regolamento prevede in maniera inequivocabile il momento in cui il computo delle quote da accantonare nell’apposito fondo del bilancio universitario ai fini della ripartizione tra i soggetti interessati, debba essere determinato e cioè quando venga emesso o deliberato il provvedimento amministrativo di approvazione del progetto esecutivo o di recepimento dell’atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva.
Al fine di essere coerenti con quanto dispone l’art. 18, si deve far riferimento, nell’applicazione del computo, soltanto ai progetti esecutivi, escludendo i progetti preliminari e definitivi, mentre la tipologia degli atti di pianificazione non è suscettibile di diversificazioni.
Viceversa sempre per coerenza, in base al criterio dell’incarico professionale per prestazioni non rientranti tra i compiti d’Istituto e di correttezza verso chi è incaricato di redigere il progetto esecutivo o dell’atto di pianificazione, è previsto nel Regolamento che il compenso è integralmente dovuto anche nel caso in cui all’approvazione non consegua l’appalto per motivi del tutto indipendenti dagli estensori del progetto o dell’atto di pianificazione o è dovuto in misura proporzionale al lavoro svolto, qualora l’Amministrazione decida di interrompere o sospendere l’elaborazione.
Altro elemento di fondamentale rilevanza è l’introduzione di penali economiche a fronte di errori imputabili ai soggetti interessati, in sostituzione del procedimento disciplinare, che può essere applicabile soltanto in caso di violazione dei compiti d’Istituto.
Le decorrenze relative all’applicazione del computo ed accantonamento della quota dell’1% possono essere determinate in due periodi distinti:
a) giugno 1995, poiché l’integrazione dell’art. 18 è avvenuta in quel periodo e si precisa inoltre che deve trattarsi di progetto per l’appalto e cioè esecutivo;
b) giugno 1997, per gli atti di pianificazione, poiché la decorrenza del computo del 50% della tariffa professionale non può che coincidere con l’entrata in vigore della Legge n. 127/’97.
Terminata l’esposizione, il Consiglio è invitato a deliberare.

.…….OMISSIS……….

 IL CONSIGLIO

- Ascoltata la relazione del Presidente;
- Visto il regolamento sottoposto al suo esame;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento redatto dal Responsabile della Ripartizione III della Divisione IV, arch. A. Rosatelli, recante norme per la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all’art.18 comma 1 della legge dell’11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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