DIVISIONE II

6.5) MODIFICA PIANTA ORGANICA - ART. 51, COMMA 5, LEGGE 449/97 (FINANZIARIA 1998)

Il Presidente comunica che nella seduta del Senato Accademico del 22.04.1998 sono state illustrate alcune istanze di modifica di pianta organica relative alla trasformazione di posti vacanti.
A tale riguardo, fa presente che la finanziaria 1998 ha reso - dal punto di vista formale - le modifiche di pianta organica più agevoli, prevedendo all’art. 51, comma 5, l’espressa abrogazione dei commi 10, 11 e 12 dell’art. 5 della legge 537/93, i quali stabilivano i criteri per la definizione, modificazione e copertura degli organici delle Università. Il citato art. 51 comma 5 prosegue stabilendo che le università statali definiscono e modificano gli organici di Ateneo secondo i rispettivi ordinamenti e che a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle università statali si applicano, in materia di organici e di vincoli all’assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 51 stesso.
Si rammenta che le norme abrogate indicavano in particolare che le università, pur nell’ambito della loro autonomia, potevano modificare la composizione del loro organico, a condizione che ciò non comportasse oneri aggiuntivi rispetto alla spesa prevista per l’organico complessivo di riferimento dell’Ateneo definito ai sensi dell’art. 5 comma 10 L. 537/93 (posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, più quelli recati in aumento nel piano triennale 1991-1993).
L’abrogazione delle norme citate determina di conseguenza l’inapplicabilità delle direttive ministeriali ad esse collegate, in particolare della procedura dettata con la direttiva prot. 975 del 15/06/95 che prevedeva l’adozione dei coefficienti di trasformazione (pesi) per i posti relativi all’organico di riferimento 1993 e del rispetto di tale coefficiente di trasformazione nell’operare le variazioni di organico.
Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, le nuove norme introdotte dalla legge finanziaria 1998, se consentono maggiore facilità per gli Atenei nella modifica degli organici, pongono l’accento in modo ancora più netto con la verifica della compatibilità di bilancio fissando il limite per le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo al 90 % dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario.
Premesso, pertanto, che la sopra descritta procedura di variazione di organico legata ai coefficienti di trasformazione non ha più ragione di essere, il Presidente, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate solo dopo verifica delle effettive disponibilità di bilancio e nel rispetto del predetto limite del 90%, propone - anche in ossequio ai principi che hanno ispirato le recenti leggi finanziarie - di avere come riferimento per la modifica degli organici, in sostituzione dei coefficienti, il costo annuo di ciascuna unità di personale.
Le tabelle di riferimento relativamente al personale docente (che tengono conto del costo annuo totale) potrebbero pertanto essere le seguenti: 

Docente I fascia - tempo pieno classe iniziale

107.715.000

Docente II fascia - tempo pieno classe iniziale

82.017.000

Ricercatore - non confermato classe iniziale

44.369.000

Tutto ciò per quanto riguarda le modifiche di organico relative a posti già esistenti e vacanti.

..........OMISSIS..........

IL CONSIGLIO

 

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 22 aprile 1998;
- dopo ampia discussione;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

APPROVA

 A) - le seguenti modifiche della pianta organica:

 POSTI SOPPRESSI

n. 6

Posti di docente di I fascia

n. 11

Posti di docente II fascia

n. 1

Posto di assistente ordinario

POSTI INCREMENTATI

n. 1

Posto di docente di I fascia

n. 1

Posto di docente II fascia

n. 33

Posti di ricercatore

Relativamente alle destinazioni dei posti incrementati si recepisce la delibera del Senato Accademico della seduta del 22 aprile 1998.

B) - l’inserimento dei posti risultanti a seguito della presente modifica nella programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dai commi 1 e 19 dell’art. 39 del collegato alla legge finanziaria 1998 che sarà oggetto di una prossima seduta del S.A e del C.d.A.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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