2.4) STATUTO PROVVISORIO DELLAZIENDA AUTONOMA "POLICLINICO TOR VERGATA"
Si ricorda al Consiglio che nella seduta del 24.04.98 è stata data
comunicazione dellavvenuta costituzione di una Commissione di studio incaricata di
predisporre lo Statuto dellAzienda Autonoma Policlinico che disciplinerà i rapporti
intercorrenti tra Azienda ed Università. La Commissione, composta dai Professori Gian
Piero Milano, Filippo Satta, Nicola Rossi, Renato Lauro e Augusto Panà (D.R. n. 1088 del
30.04.98), dopo aver consultato i Direttori dei Dipartimenti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, ricevendo proposte e suggerimenti, ha redatto una bozza di Statuto provvisorio
dellAzienda Autonoma Policlinico trasmettendola alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Si rammenta, altresì, al Consiglio che la realizzazione del Policlinico
dellUniversità "Tor Vergata" è articolata in stralci funzionali e che la
ultimazione e consegna del primo lotto funzionale - corrispondente alla piastra dei
servizi di diagnosi e cura - avverrà nel mese di settembre 1999.
E altresì noto al Consiglio che si sta conducendo presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia uno studio di previsione economico - finanziaria e di un modello gestionale
delle attività assistenziali da sviluppare nella piastra dei servizi (I lotto edilizio).
Nellimminenza quindi dellavvio delle attività connesse con il primo lotto
funzionale occorre dotare la costituenda Azienda Policlinico di uno strumento giuridico
provvisorio, che definisca gli ambiti di Autonomia dellAzienda stessa ed i rapporti
intercorrenti con lUniversità, sino alla sua completa realizzazione edilizia.
Nella fase transitoria deve essere al contempo garantita allAzienda Policlinico una
"capacità gestionale" da svilupparsi nelle varie fasi di realizzazione del
Policlinico stesso. In tale ottica il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
nella seduta dell08 settembre u.s. ha approvato la bozza di Statuto provvisorio
dellAzienda Policlinico, così come predisposta dalla Commissione istruttoria
summenzionata.
Il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre u.s., ha espresso parere favorevole in
merito alla bozza di Statuto provvisorio dellAzienda Policlinico, apportando lievi
modifiche.
Terminata lesposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- visto il Decreto rettorale n. 1088 del 30.04.98 con cui si è provveduto a nominare una
Commissione di Studio per la predisposizione dello Statuto dellAzienda Autonoma
Policlinico;
- preso atto della delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia
nella seduta dell08.09.98;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del
16.09.98;
- presa visione della bozza di Statuto provvisorio dellAzienda Policlinico;
- con l'astensione dell'Ing. T. Sinibaldi;
DELIBERA
- di approvare lo Statuto provvisorio dellAzienda Autonoma "Policlinico "Tor Vergata", secondo la formulazione di seguito riportata:
BOZZA DI STATUTO PROVVISORIO DELL'AZIENDA AUTONOMA "POLICLINICO TOR VERGATA"
Art. 1
E' costituita l'Azienda autonoma dell'Università di Roma Tor Vergata,
denominata "Policlinico Tor Vergata".
L'Azienda autonoma "Policlinico Tor Vergata" (d'ora in poi
"Policlinico") è la struttura attraverso cui l'Università svolge le attività
didattiche, di ricerca ed assistenziali proprie della Facoltà di Medicina.
Il "Policlinico" opera in regime di autonomia amministrativa, contabile e
finanziaria. E' tenuta al pareggio di bilancio.
Art. 2
Lo statuto definitivo del "Policlinico" verrà approvato non appena l'Azienda sarà in grado di svolgere in piena autonomia le attività assistenziali, didattiche e di ricerca e comunque non oltre il 31.12.2002.
Art. 3
Nelle more del completamento delle strutture, il
"Policlinico" è amministrato da un Comitato di gestione presieduto dal Rettore
o da un suo delegato e composto da altri due membri, uno dei quali deve essere un esperto
in organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nominati su proposta del Rettore approvata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Tali membri, nominati con
decreto rettorale, durano in carica un triennio e possono essere sempre confermati.
Il Presidente rappresenta il "Policlinico" dinanzi ai terzi ed espleta le
attività demandategli dal Comitato di gestione.
Il Comitato di gestione è affiancato dal Consiglio dei Clinici. Il Consiglio dei Clinici
è presieduto dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è composto da altri
sei membri eletti in rappresentanza dei singoli Dipartimenti afferenti la Facoltà di
Medicina. I membri elettivi durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili. Il
Presidente del Consiglio dei Clinici partecipa di diritto alle riunioni dei Comitato di
gestione con voto consultivo.
La remunerazione dei componenti del Comitato di gestione e del Consiglio dei Clinici è
fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed è a carico del bilancio del
"Policlinico".
Art. 4
Il Comitato di gestione esercita tutte le competenze necessarie per
l'amministrazione del "Policlinico" ed emana il regolamento per il suo
funzionamento. E' riservata al Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta
del Comitato di gestione, l'assunzione di mutui pluriennali, destinati a gravare sul
bilancio del "Policlinico" e la fissazione dei limiti dell'eventuale
indebitamento corrente consentito al "Policlinico".
Il Comitato di gestione conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo
f.f. sino all'approvazione dello Statuto definitivo ad un funzionario dell'Università,
ovvero ad un esperto esterno all'Amministrazione universitaria con apposito contratto a
termine.
Il Comitato di gestione nomina, altresì, il Direttore Sanitario, su proposta del
Consiglio dei Clinici.
Art. 5
Sulla base degli indirizzi di massima deliberati dal Consiglio di Facoltà di Medicina, il Consiglio dei Clinici fissa le linee di ricerca, didattiche e di formazione post-lauream e le linee di indirizzo delle attività assistenziali che devono essere attuate dal Comitato di gestione, nel rispetto delle disponibilità finanziarie del "Policlinico".
Art. 6
Il Comitato di gestione assicura il coordinamento tra le attività assistenziali del "Policlinico" ed il Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine autorizza la stipula di accordi o convenzioni con la Regione o con terzi. Qualora tali accordi prevedano la costituzione di un'azienda mista con la Regione o con terzi e comunque forme di gestione con la partecipazione organica di terzi, gli accordi non sono vincolanti, se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
Art. 7
Il Comitato di gestione redige il bilancio del "Policlinico", corredandolo di una relazione consuntiva e programmatica. Il bilancio è certificato da una Società indipendente di revisione.
Art. 8
Per garantire l'avvio dell'attività del "Policlinico",
mediante appositi decreti rettorali, verranno ceduti in uso gratuito al
"Policlinico", per le sue esigenze funzionali, gli edifici, le strutture e le
attrezzature.
Gli oneri di funzionamento e di gestione e di ordinaria e straordinaria
manutenzione graveranno sul "Policlinico".
Lo Statuto definitivo ed i regolamenti di attuazione definiranno il regime dei
conferimenti patrimoniali e la ripartizione degli oneri gestionali tra l'Università, il
"Policlinico" e i soggetti che ne faranno parte.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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