2.4) STATUTO PROVVISORIO DELL’AZIENDA AUTONOMA "POLICLINICO TOR VERGATA"

Si ricorda al Consiglio che nella seduta del 24.04.98 è stata data comunicazione dell’avvenuta costituzione di una Commissione di studio incaricata di predisporre lo Statuto dell’Azienda Autonoma Policlinico che disciplinerà i rapporti intercorrenti tra Azienda ed Università. La Commissione, composta dai Professori Gian Piero Milano, Filippo Satta, Nicola Rossi, Renato Lauro e Augusto Panà (D.R. n. 1088 del 30.04.98), dopo aver consultato i Direttori dei Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ricevendo proposte e suggerimenti, ha redatto una bozza di Statuto provvisorio dell’Azienda Autonoma Policlinico trasmettendola alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Si rammenta, altresì, al Consiglio che la realizzazione del Policlinico dell’Università "Tor Vergata" è articolata in stralci funzionali e che la ultimazione e consegna del primo lotto funzionale - corrispondente alla piastra dei servizi di diagnosi e cura - avverrà nel mese di settembre 1999.
E’ altresì noto al Consiglio che si sta conducendo presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia uno studio di previsione economico - finanziaria e di un modello gestionale delle attività assistenziali da sviluppare nella piastra dei servizi (I lotto edilizio).
Nell’imminenza quindi dell’avvio delle attività connesse con il primo lotto funzionale occorre dotare la costituenda Azienda Policlinico di uno strumento giuridico provvisorio, che definisca gli ambiti di Autonomia dell’Azienda stessa ed i rapporti intercorrenti con l’Università, sino alla sua completa realizzazione edilizia.
Nella fase transitoria deve essere al contempo garantita all’Azienda Policlinico una "capacità gestionale" da svilupparsi nelle varie fasi di realizzazione del Policlinico stesso. In tale ottica il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta dell’08 settembre u.s. ha approvato la bozza di Statuto provvisorio dell’Azienda Policlinico, così come predisposta dalla Commissione istruttoria summenzionata.
Il Senato Accademico, nella seduta del 16 settembre u.s., ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di Statuto provvisorio dell’Azienda Policlinico, apportando lievi modifiche.
Terminata l’esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- visto il Decreto rettorale n. 1088 del 30.04.98 con cui si è provveduto a nominare una Commissione di Studio per la predisposizione dello Statuto dell’Azienda Autonoma Policlinico;
- preso atto della delibera adottata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta dell’08.09.98;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16.09.98;
- presa visione della bozza di Statuto provvisorio dell’Azienda Policlinico;
- con l'astensione dell'Ing. T. Sinibaldi;

DELIBERA

- di approvare lo Statuto provvisorio dell’Azienda Autonoma "Policlinico "Tor Vergata", secondo la formulazione di seguito riportata:

BOZZA DI STATUTO PROVVISORIO DELL'AZIENDA AUTONOMA "POLICLINICO TOR VERGATA"

Art. 1

E' costituita l'Azienda autonoma dell'Università di Roma Tor Vergata, denominata "Policlinico Tor Vergata".
L'Azienda autonoma "Policlinico Tor Vergata" (d'ora in poi "Policlinico") è la struttura attraverso cui l'Università svolge le attività didattiche, di ricerca ed assistenziali proprie della Facoltà di Medicina.
Il "Policlinico" opera in regime di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. E' tenuta al pareggio di bilancio.

 Art. 2

Lo statuto definitivo del "Policlinico" verrà approvato non appena l'Azienda sarà in grado di svolgere in piena autonomia le attività assistenziali, didattiche e di ricerca e comunque non oltre il 31.12.2002.

 Art. 3

Nelle more del completamento delle strutture, il "Policlinico" è amministrato da un Comitato di gestione presieduto dal Rettore o da un suo delegato e composto da altri due membri, uno dei quali deve essere un esperto in organizzazione e gestione dei servizi sanitari, nominati su proposta del Rettore approvata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Tali membri, nominati con decreto rettorale, durano in carica un triennio e possono essere sempre confermati.
Il Presidente rappresenta il "Policlinico" dinanzi ai terzi ed espleta le attività demandategli dal Comitato di gestione.
Il Comitato di gestione è affiancato dal Consiglio dei Clinici. Il Consiglio dei Clinici è presieduto dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed è composto da altri sei membri eletti in rappresentanza dei singoli Dipartimenti afferenti la Facoltà di Medicina. I membri elettivi durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili. Il Presidente del Consiglio dei Clinici partecipa di diritto alle riunioni dei Comitato di gestione con voto consultivo.
La remunerazione dei componenti del Comitato di gestione e del Consiglio dei Clinici è fissata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università ed è a carico del bilancio del "Policlinico".

Art. 4

Il Comitato di gestione esercita tutte le competenze necessarie per l'amministrazione del "Policlinico" ed emana il regolamento per il suo funzionamento. E' riservata al Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Comitato di gestione, l'assunzione di mutui pluriennali, destinati a gravare sul bilancio del "Policlinico" e la fissazione dei limiti dell'eventuale indebitamento corrente consentito al "Policlinico".
Il Comitato di gestione conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo f.f. sino all'approvazione dello Statuto definitivo ad un funzionario dell'Università, ovvero ad un esperto esterno all'Amministrazione universitaria con apposito contratto a termine.
Il Comitato di gestione nomina, altresì, il Direttore Sanitario, su proposta del Consiglio dei Clinici.

Art. 5

Sulla base degli indirizzi di massima deliberati dal Consiglio di Facoltà di Medicina, il Consiglio dei Clinici fissa le linee di ricerca, didattiche e di formazione post-lauream e le linee di indirizzo delle attività assistenziali che devono essere attuate dal Comitato di gestione, nel rispetto delle disponibilità finanziarie del "Policlinico".

 Art. 6

Il Comitato di gestione assicura il coordinamento tra le attività assistenziali del "Policlinico" ed il Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine autorizza la stipula di accordi o convenzioni con la Regione o con terzi. Qualora tali accordi prevedano la costituzione di un'azienda mista con la Regione o con terzi e comunque forme di gestione con la partecipazione organica di terzi, gli accordi non sono vincolanti, se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 7

Il Comitato di gestione redige il bilancio del "Policlinico", corredandolo di una relazione consuntiva e programmatica. Il bilancio è certificato da una Società indipendente di revisione.

 Art. 8

Per garantire l'avvio dell'attività del "Policlinico", mediante appositi decreti rettorali, verranno ceduti in uso gratuito al "Policlinico", per le sue esigenze funzionali, gli edifici, le strutture e le attrezzature.
Gli oneri di funzionamento e di gestione e di ordinaria e straordinaria manutenzione graveranno sul "Policlinico".
Lo Statuto definitivo ed i regolamenti di attuazione definiranno il regime dei conferimenti patrimoniali e la ripartizione degli oneri gestionali tra l'Università, il "Policlinico" e i soggetti che ne faranno parte.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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