DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III
6.4) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, L. 449/97.
Il collegato alla legge finanziaria per il 1998, legge 449/97, prevede
allart. 51, comma 6, la possibilità per le università, di conferire assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca.
Tale disposizione indica come destinatari degli assegni "dottori di
ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo
svolgimento di attività di ricerca". Il rapporto di collaborazione non è pertanto
attivabile - oltre che con il "personale di ruolo" presso le Università (per
lespressa esclusione contenuta nella norma in esame) - con neolaureati privi di
ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per
attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico professionale adeguato.
La norma demanda inoltre alle Università ladozione di apposite disposizioni che
assicurino idonee procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché la
pubblicità dei bandi e degli atti relativi al conferimento degli assegni, stabilendo
inoltre che il ministro provveda con proprio decreto a determinare gli importi e le
modalità di conferimento dei medesimi.
A tale scopo il M.U.R.S.T., con nota prot. 2867 del 15/12/97 ha comunicato
lassegnazione a questo Ateneo di £. 376.683.000, precisando con successiva nota
esplicativa che tale intervento, da consolidare nei successivi esercizi, finalizzato
allespletamento delle attività poste in essere per il rilancio della ricerca
nazionale in attuazione della richiamata L. 449/97, è da intendersi disposto a titolo di
cofinanziamento, e che per lattivazione degli assegni in argomento la quota a carico
dellAteneo dovrà essere superiore o almeno pari al 50% di tale assegnazione.
Successivamente, con D.M. 11 febbraio 1998, pubblicato sulla G.U. 10 aprile 1998, il
ministero ha dettato i criteri cui le Università devono attenersi nel disciplinare queste
forme di collaborazione.
Sulla base della normativa e delle disposizioni ministeriali, gli uffici competenti hanno
predisposto il testo del regolamento attuativo, nonchè lo schema di contratto, i quali -
sottoposti al S.A. nella seduta del 16 c.m. - sono stati approvati nel testo allegato.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della norma di legge istitutiva degli assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca;
- presa visione degli schemi di regolamento e di contratto approvati nella seduta del
Senato Accademico del 16 settembre 1998;
- dopo ampia discussione;
- con voto espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di approvare il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, L.449/97 e lo schema di contratto.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, L. 449/97
ART. 1
Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per
il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di
ricerca, ovvero a laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
lo svolgimento di tale attività.
Lattività di ricerca in parola, che presenta carattere di
flessibilità particolarmente rispondente alle esigenze delle attività stesse, deve
presentare le seguenti caratteristiche:
a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente
occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del
committente;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso,
che costituisce loggetto del rapporto;
c) svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal
responsabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato con assunzione di specifiche
responsabilità nellesecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in
diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore.
ART. 2
(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste e
ripartizione degli assegni)
Al fine dellattivazione delle procedure di cui al successivo art.
5, i docenti interessati dovranno far pervenire al Dipartimento di afferenza entro il 30
settembre apposita istanza nella quale dovrà essere specificato il piano di formazione
scientifica collegato al progetto di ricerca.
I Consigli di Dipartimento valuteranno le richieste pervenute indicando
lordine di priorità delle stesse. Tali delibere dovranno essere inviate alle
Facoltà le quali deliberano sulla ripartizione. Il Senato Accademico attribuisce
alle Facoltà gli assegni.
ART. 3
(Requisiti)
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di
ricerca. Il rapporto di collaborazione non è pertanto attivabile con neolaureati privi di
ulteriori titoli di formazione o di documentata ed idonea esperienza per attività di
ricerca già svolta.
Sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui al successivo art. 5 i
cittadini della comunità Europea che non abbiano superato il 35° anno di età.
ART. 4
(Incompatibilità)
Il rapporto di collaborazione alla ricerca non è attivabile con il
personale di ruolo in servizio presso le università, gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
allarticolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre
1993, n.593, e successive modificazioni e integrazioni, lENEA e lASI, mentre
il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche può essere collocato in
aspettativa senza assegni.
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni allestero, lattività di ricerca dei titolari di assegni. Il
titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca.
ART. 5
(Bando)
In attuazione delle deliberazioni del Senato Accademico di cui
allart. 2 e nel rispetto delle disponibilità di bilancio, lamministrazione
indice entro il 30 novembre con decreto rettorale selezioni pubbliche per titoli integrate
da un colloquio che accerti anche la conoscenza di una o più lingue straniere. Il bando
contiene il numero, la durata e limporto degli assegni, nonchè lindicazione
dei piani di formazione collegati ai programmi di ricerca per cui si vuole attivare la
collaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati,
nonchè i criteri di valutazione.
Il bando viene reso pubblico mediante invio alla Gazzetta Ufficiale.
ART. 6
(Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Rettore
dellUniversità di Roma Tor Vergata e presentate o fatte pervenire a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Div. II - Rip. III, entro e non oltre
il termine indicato nel bando stesso.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
c) diploma di laurea;
Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei
documenti comprovanti i titoli posseduti unitamente ad una autocertificazione attestante
la conformità degli stessi alloriginale.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati allestero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli
obblighi previsti dallart. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n.660.
Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno allAmministrazione
dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
ART. 7
(Commissione esaminatrice)
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su
proposta del Consiglio di Dipartimento.
La Commissione deve essere composta da tre esperti della materia di cui un
professore ordinario con funzioni di Presidente e due componenti scelti tra professori e
ricercatori.
La Commissione elegge nel proprio seno il segretario.
ART. 8
(Modalità di selezione e graduatorie)
La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità
di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonchè i criteri da
adottare per la valutazione del colloquio.
Ai fini della valutazione di cui al precedente comma, sono valutati come
titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o
allestero, nonchè lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso
soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che
allestero.
Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata relazione contenente
i giudizi assegnati a ciascun candidato e formula una graduatoria di merito secondo
lordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa nellordine
della graduatoria, il vincitore della selezione.
Il giudizio finale formulato dalla Commissione per ogni candidato verrà reso pubblico
mediante affissione allalbo dellAteneo.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonchè la graduatoria di merito vengono
approvati con decreto del Rettore.
Nel caso di rinuncia dei vincitori o di risoluzione del contratto di collaborazione alla
ricerca per inadempimento del contraente, gli assegni saranno conferiti secondo
lordine della graduatoria.
ART. 9
(Formalizzazione del rapporto)
Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore secondo il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine allaccesso ai ruoli dellUniversità.
ART. 10
(Importo dellassegno)
Lassegno è pari a L. 30.000.000= lorde annue,
comprensive di tutti gli oneri connessi per legge allerogazione dellassegno,
da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate.
ART. 11
(Durata e rinnovo)
Lassegno di ricerca può avere durata biennale o quadriennale e
può essere rinnovato nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto. Chi ha già
usufruito della borsa di dottorato di ricerca può godere di un assegno di ricerca per un
massimo di quattro anni ovvero fino alla concorrenza degli otto anni.
La fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività, e la relativa
valutazione, spettano al Consiglio di Dipartimento presso cui si svolge la collaborazione,
su relazione del responsabile dellattività scientifica del titolare
dellassegno (tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. La decisione sul
rinnovo spetta al Senato Accademico, che dovrà tener conto della disponibilità
finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni.
Lerogazione dellassegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza,
servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il
residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a
decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.
ART. 12
(Medici titolari di assegni)
Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, titolari di assegni per la collaborazione in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionale, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con lAteneo al fine di aver accesso ai dati utili allespletamento dellattività di ricerca in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, purchè nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonchè del Regolamento emanato da questAteneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento dellattività assistenziale.
ART. 13
(Assegni aggiuntivi)
I Dipartimenti che siano in grado di reperire finanziamenti esterni per
l'ulteriore cofinanziamento degli assegni di ricerca possono deliberare assegni aggiuntivi
che verranno approvati con le modalità di cui allart. 2 del presente regolamento.
Il Comitato Ricerca Scientifica può altresì attribuire assegni
aggiuntivi, dai propri fondi di ricerca, secondo le modalità previste da un regolamento
che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 14
(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)
Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni in questione sono esenti
da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui allart. 4 della
legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della
ritenuta previdenziale del 12%, a norma dellart. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335, come modificato dallart. 59, comma 16, della medesima legge
449/97.
LUniversità provvede alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nellambito
dellespletamento della loro attività. Limporto dei relativi premi è detratto
annualmente del corrispettivo spettante.
ART. 15
(Risoluzione del contratto)
Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.
Laccettazione del contratto è sottoposta a decadenza che si verifica
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della graduatoria della selezione.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi nellaccettazione dovuti a gravi
motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Costituisce causa di risoluzione del rapporto linadempimento grave e rilevante ai
sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dellassegno.
ART. 16
(Norma transitoria)
Nella prima applicazione del presente decreto il termine di cui allart. 2 è fissato al 30 ottobre.
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA"
CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
Lanno millenovecentonovantotto, il giorno ............. del mese di ............., nella sede del Rettorato in Via Orazio Raimondo tra lUniversità degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583 in persona del Rettore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, domiciliato per la carica in Roma, Via Orazio Raimondo,
e
il Dott............................................, nato/a .................. il....../......./......, residente ............................................... cod. fiscale ....................................
PREMESSO CHE
- Lart. 51 comma 6 della L. 449/97, prevede per le università lerogazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previa pubblicazione di apposito bando e valutazione comparativa dei candidati;
- Il regolamento dAteneo per gli assegni di ricerca è stato emanato con D.R. n. ................. del ................... approvato dal Senato Accademico il ...../...../........;
- Con bando emanato il .................. lUniversità di Roma Tor Vergata ha messo a concorso n......... Assegni di ricerca per la realizzazione di collaborazione nellambito della finalità di formazione e di sviluppo professionale di ricerca;
- Il Dott. ................................. ha superato la valutazione comparativa;
- Il Dott................................... ha dichiarato di non essere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui allart. 3 del regolamento citato;
con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia viene stipulato il seguente contratto:
ART. 1 - Il Dott. ................................ si impegna a collaborare con il Dipartimento di ............................... nello svolgimento di attività di ricerca sulla base del piano di formazione allegato al contratto, al fine di sviluppare la propria professionalità.
ART. 2 - Lattività di cui al precedente articolo deve essere svolta dal Dott. ............................... secondo le indicazioni del Prof. ...................... (tutor) e viene resa dal Dott. ...................... nel contesto di un rapporto di collaborazione alla ricerca che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine allaccesso ai ruoli dellUniversità, essendo destinato alla formazione.
ART. 3 - Il presente contratto avrà durata biennale a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà essere rinnovato, su proposta del Consiglio del Dipartimento, in conformità alle modalità indicate nel regolamento.
ART. 4 - Lassegno annuo è di L. 30.000.000= lorde,
comprensive di tutti gli oneri connessi per legge allerogazione dellassegno,
da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate.
Il pagamento avverrà in 12 rate mensili posticipate.
ART. 5 - Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio alle norme legali che disciplinano la risoluzione del contratto ed al regolamento.
ART. 6 - Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il Dott. .................................. entrerà in possesso nello svolgimento dellattività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.
ART. 7 - Il presente contratto sarà registrato in caso duso
ai sensi dellart. 10, Parte Seconda, della Tariffa del DPR n. 13/01/86.
Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del
Dott. ..............................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono allegati al contratto e ne fanno parte
integrante il regolamento per gli assegni di ricerca di cui allart. 51 comma 6 della
L. 449/97 e il Piano di Formazione, che il Dott. ..................................
dichiara di conoscere e di accettare.
Roma,
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