DIVISIONE II - RIPARTIZIONE III

6.4) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, L. 449/97.

Il collegato alla legge finanziaria per il 1998, legge 449/97, prevede all’art. 51, comma 6, la possibilità per le università, di conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.
Tale disposizione indica come destinatari degli assegni "dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca". Il rapporto di collaborazione non è pertanto attivabile - oltre che con il "personale di ruolo" presso le Università (per l’espressa esclusione contenuta nella norma in esame) - con neolaureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico professionale adeguato.
La norma demanda inoltre alle Università l’adozione di apposite disposizioni che assicurino idonee procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità dei bandi e degli atti relativi al conferimento degli assegni, stabilendo inoltre che il ministro provveda con proprio decreto a determinare gli importi e le modalità di conferimento dei medesimi.
A tale scopo il M.U.R.S.T., con nota prot. 2867 del 15/12/97 ha comunicato l’assegnazione a questo Ateneo di £. 376.683.000, precisando con successiva nota esplicativa che tale intervento, da consolidare nei successivi esercizi, finalizzato all’espletamento delle attività poste in essere per il rilancio della ricerca nazionale in attuazione della richiamata L. 449/97, è da intendersi disposto a titolo di cofinanziamento, e che per l’attivazione degli assegni in argomento la quota a carico dell’Ateneo dovrà essere superiore o almeno pari al 50% di tale assegnazione.
Successivamente, con D.M. 11 febbraio 1998, pubblicato sulla G.U. 10 aprile 1998, il ministero ha dettato i criteri cui le Università devono attenersi nel disciplinare queste forme di collaborazione.
Sulla base della normativa e delle disposizioni ministeriali, gli uffici competenti hanno predisposto il testo del regolamento attuativo, nonchè lo schema di contratto, i quali - sottoposti al S.A. nella seduta del 16 c.m. - sono stati approvati nel testo allegato.

……….OMISSIS……….

 IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della norma di legge istitutiva degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
- presa visione degli schemi di regolamento e di contratto approvati nella seduta del Senato Accademico del 16 settembre 1998;
- dopo ampia discussione;
- con voto espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, L.449/97 e lo schema di contratto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA EX ART. 51, COMMA 6, L. 449/97

ART. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e procedure per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca a dottori di ricerca, ovvero a laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di tale attività.
L’attività di ricerca in parola, che presenta carattere di flessibilità particolarmente rispondente alle esigenze delle attività stesse, deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
b) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l’oggetto del rapporto;
c) svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato con assunzione di specifiche responsabilità nell’esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore.

ART. 2
(Procedure di attivazione, valutazione delle richieste e ripartizione degli assegni)

Al fine dell’attivazione delle procedure di cui al successivo art. 5, i docenti interessati dovranno far pervenire al Dipartimento di afferenza entro il 30 settembre apposita istanza nella quale dovrà essere specificato il piano di formazione scientifica collegato al progetto di ricerca.
I Consigli di Dipartimento valuteranno le richieste pervenute indicando l’ordine di priorità delle stesse. Tali delibere dovranno essere inviate alle Facoltà le quali deliberano sulla ripartizione. Il Senato Accademico attribuisce alle Facoltà gli assegni.

ART. 3
(Requisiti)

Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. Il rapporto di collaborazione non è pertanto attivabile con neolaureati privi di ulteriori titoli di formazione o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta.
Sono ammessi a partecipare alle selezioni di cui al successivo art. 5 i cittadini della comunità Europea che non abbiano superato il 35° anno di età.

ART. 4
(Incompatibilità)

Il rapporto di collaborazione alla ricerca non è attivabile con il personale di ruolo in servizio presso le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n.593, e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI, mentre il titolare in servizio presso altre amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca.

ART. 5
(Bando)

In attuazione delle deliberazioni del Senato Accademico di cui all’art. 2 e nel rispetto delle disponibilità di bilancio, l’amministrazione indice entro il 30 novembre con decreto rettorale selezioni pubbliche per titoli integrate da un colloquio che accerti anche la conoscenza di una o più lingue straniere. Il bando contiene il numero, la durata e l’importo degli assegni, nonchè l’indicazione dei piani di formazione collegati ai programmi di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati, nonchè i criteri di valutazione.
Il bando viene reso pubblico mediante invio alla Gazzetta Ufficiale.

ART. 6
(Presentazione delle domande)

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata e presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Div. II - Rip. III, entro e non oltre il termine indicato nel bando stesso.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
b) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso;
c) diploma di laurea;
Ai fini della valutazione, i candidati dovranno allegare alla domanda fotocopia dei documenti comprovanti i titoli posseduti unitamente ad una autocertificazione attestante la conformità degli stessi all’originale.
Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del D.L. luogotenenziale 31.8.1945, n.660.
Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno all’Amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

ART. 7
(Commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento.
La Commissione deve essere composta da tre esperti della materia di cui un professore ordinario con funzioni di Presidente e due componenti scelti tra professori e ricercatori.
La Commissione elegge nel proprio seno il segretario.

ART. 8
(Modalità di selezione e graduatorie)

La Commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli da formalizzare nei relativi verbali, nonchè i criteri da adottare per la valutazione del colloquio.
Ai fini della valutazione di cui al precedente comma, sono valutati come titoli, tra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all’estero, nonchè lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero.
Al termine della selezione la Commissione compila una circostanziata relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formula una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente risultante dal punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e dal punteggio ottenuto nel colloquio e designa nell’ordine della graduatoria, il vincitore della selezione.
Il giudizio finale formulato dalla Commissione per ogni candidato verrà reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Ateneo.
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonchè la graduatoria di merito vengono approvati con decreto del Rettore.
Nel caso di rinuncia dei vincitori o di risoluzione del contratto di collaborazione alla ricerca per inadempimento del contraente, gli assegni saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria.

ART. 9
(Formalizzazione del rapporto)

Gli assegni sono conferiti con contratto stipulato dal Rettore secondo il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.

 ART. 10
(Importo dell’assegno)

L’assegno è pari a L. 30.000.000= lorde annue, comprensive di tutti gli oneri connessi per legge all’erogazione dell’assegno, da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate.

ART. 11
(Durata e rinnovo)

L’assegno di ricerca può avere durata biennale o quadriennale e può essere rinnovato nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto. Chi ha già usufruito della borsa di dottorato di ricerca può godere di un assegno di ricerca per un massimo di quattro anni ovvero fino alla concorrenza degli otto anni.
La fissazione delle modalità di svolgimento dell'attività, e la relativa valutazione, spettano al Consiglio di Dipartimento presso cui si svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell’attività scientifica del titolare dell’assegno (tutor). Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al Senato Accademico, che dovrà tener conto della disponibilità finanziaria e di una equa distribuzione degli assegni.
L’erogazione dell’assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare, malattia. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

ART. 12
(Medici titolari di assegni)

Ai laureati in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria, titolari di assegni per la collaborazione in discipline medico-chirurgiche ed odontoiatriche, è consentita, secondo le modalità previste dai singoli atti convenzionale, la frequentazione delle strutture sanitarie convenzionate con l’Ateneo al fine di aver accesso ai dati utili all’espletamento dell’attività di ricerca in questione, ivi compresi quelli clinici relativi alle terapie applicate ai pazienti, purchè nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali nonchè del Regolamento emanato da quest’Ateneo in attuazione di detta legge, con esclusione, pertanto, dello svolgimento dell’attività assistenziale.

ART. 13
(Assegni aggiuntivi)

I Dipartimenti che siano in grado di reperire finanziamenti esterni per l'ulteriore cofinanziamento degli assegni di ricerca possono deliberare assegni aggiuntivi che verranno approvati con le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento.
Il Comitato Ricerca Scientifica può altresì attribuire assegni aggiuntivi, dai propri fondi di ricerca, secondo le modalità previste da un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14
(Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)

Come disposto dalla legge 449/97, gli assegni in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale del 12%, a norma dell’art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 59, comma 16, della medesima legge 449/97.
L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell’ambito dell’espletamento della loro attività. L’importo dei relativi premi è detratto annualmente del corrispettivo spettante.

ART. 15
(Risoluzione del contratto)

Il rapporto ha termine alla scadenza prevista nel contratto.
L’accettazione del contratto è sottoposta a decadenza che si verifica nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della graduatoria della selezione.
Possono essere giustificati soltanto i ritardi nell’accettazione dovuti a gravi motivi, di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell’assegno.

ART. 16
(Norma transitoria)

Nella prima applicazione del presente decreto il termine di cui all’art. 2 è fissato al 30 ottobre.

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA " TOR VERGATA"

CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA

 L’anno millenovecentonovantotto, il giorno ............. del mese di ............., nella sede del Rettorato in Via Orazio Raimondo tra l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale 80213750583 in persona del Rettore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, domiciliato per la carica in Roma, Via Orazio Raimondo,

e

il Dott............................................, nato/a .................. il....../......./......, residente ............................................... cod. fiscale ....................................

 PREMESSO CHE

- L’art. 51 comma 6 della L. 449/97, prevede per le università l’erogazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previa pubblicazione di apposito bando e valutazione comparativa dei candidati;

- Il regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca è stato emanato con D.R. n. ................. del ................... approvato dal Senato Accademico il ...../...../........;

- Con bando emanato il .................. l’Università di Roma Tor Vergata ha messo a concorso n......... Assegni di ricerca per la realizzazione di collaborazione nell’ambito della finalità di formazione e di sviluppo professionale di ricerca;

- Il Dott. ................................. ha superato la valutazione comparativa;

- Il Dott................................... ha dichiarato di non essere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 3 del regolamento citato;

con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia viene stipulato il seguente contratto:

ART. 1 - Il Dott. ................................ si impegna a collaborare con il Dipartimento di ............................... nello svolgimento di attività di ricerca sulla base del piano di formazione allegato al contratto, al fine di sviluppare la propria professionalità.

ART. 2 - L’attività di cui al precedente articolo deve essere svolta dal Dott. ............................... secondo le indicazioni del Prof. ...................... (tutor) e viene resa dal Dott. ...................... nel contesto di un rapporto di collaborazione alla ricerca che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università, essendo destinato alla formazione.

ART. 3 - Il presente contratto avrà durata biennale a decorrere dalla data del suo perfezionamento e potrà essere rinnovato, su proposta del Consiglio del Dipartimento, in conformità alle modalità indicate nel regolamento.

ART. 4 - L’assegno annuo è di L. 30.000.000= lorde, comprensive di tutti gli oneri connessi per legge all’erogazione dell’assegno, da corrispondersi in 12 rate mensili posticipate.
Il pagamento avverrà in 12 rate mensili posticipate.

ART. 5 - Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio alle norme legali che disciplinano la risoluzione del contratto ed al regolamento.

ART. 6 - Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il Dott. .................................. entrerà in possesso nello svolgimento dell’attività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati.

ART. 7 - Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 10, Parte Seconda, della Tariffa del DPR n. 13/01/86.
Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a carico del Dott. ..............................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art. 51 comma 6 della L. 449/97 e il Piano di Formazione, che il Dott. .................................. dichiara di conoscere e di accettare.

Roma,

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