DIVISIONE I
20.11) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LISTITUZIONE E LORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1997, n. 387,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.11.1997, è stato emanato il Regolamento recante
la disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Il predetto regolamento prevede importanti innovazioni, sia per le
modalità di accesso al dottorato, in particolare per quanto riguarda la formazione delle
commissioni giudicatrici, sia per l'espletamento degli esami finali e per il rilascio del
titolo.
E stata, inoltre, approvata con la legge 3 luglio 1998 n. 210, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1998, n. 155 la riforma del dottorato di ricerca.
E,quindi, ormai chiaro che a partire dal XV ciclo lorganizzazione dei
dottorati sarà interamente a carico del nostro Ateneo. Pertanto non più tardi del
prossimo settembre dovranno essere avviate le procedure intese a censire i programmi di
dottorato in corso ed a valutare le proposte di programmi di dottorato di nuova
istituzione al fine di avviare le procedure di ammissione nella primavera del 1999.
Il Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha disposto
che le predette disposizioni legislative fossero applicate a partire dalla. a.
1998/99, per cui, al fine di dare tempestiva attuazione alle stesse è stato predisposto,
da una commissione appositamente costituita, composta dai Prof.ri Nicola Rossi, Sergio
Amadori, Francesco Castro, Sergio Poretti, Francesco Scorza Barcellona, Piermarco Cannarsa
e dal Sig. Giovanni La Rosa (segretario), il seguente regolamento approvato dal Senato
Accademico nella seduta del 24 luglio 1998:
Regolamento per listituzione e lorganizzazione
dei corsi di dottorato di ricerca
Art. 1 - Istituzione dei dottorati di ricerca
Presso lUniversità degli Studi di Roma "Tor
Vergata" possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca. Essi costituiscono
parte integrante dellofferta didattica di terzo livello dellUniversità.
I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle Facoltà interessate o
dei Dipartimenti e previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta
dovrà specificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso, le
strutture utilizzabili, la disponibilità di un congruo numero di docenti notoriamente
qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di
convenzione e di accordi nazionali ed internazionali, lammontare del contributo per
laccesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero di dottorandi
esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi per laccesso e la frequenza, il
numero di borse di studio, il centro di spesa presso il quale corso avrà la sede
amministrativa e la sede delle attività didattiche.
Le indicazioni di cui sopra vengono confermate, con decreto rettorale, negli anni
successivi a quello di istituzione, salvo diversa indicazione del Collegio dei docenti.
Art.2 - Obbiettivi formativi e programma di studi
I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza di corsi avanzati e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti dello specifico corso di dottorato.
Art.3 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca e relativi compiti
Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il
Collegio dei docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
Il Collegio dei docenti è composto da non più di nove docenti (o equiparati) designati
dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a
scadenza quadriennale, il proprio Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno
componenti il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo
programmatico, sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del corso e determina,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed
esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese. Il Collegio dei docenti può attivare
convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in
particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro, con i quali
può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni. Il
Collegio dei docenti delibera, in particolare, alla fine di ogni anno di corso
lammissione degli iscritti allanno di corso successivo o allesame finale
sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di
particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso, ne sovraintende
il funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni. Il Coordinatore attesta
ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese. Il
Coordinatore redige la relazione particolareggiata sullo stato del corso di cui
allart.13.
Il Rappresentante degli iscritti viene eletto annualmente fra tutti gli iscritti al corso
e partecipa, con funzioni consultiva, alle riunioni del Consiglio del centro di spesa
presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa e la sede delle attività
didattiche.
Art. 4- Durata dei corsi
La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici per i dottorandi a tempo pieno e a cinque anni per i dottorandi a tempo parziale.
Art. 5 - Modalità di ammissione ai corsi
Possono presentare domanda di ammissione al corso i
cittadini italiani o stranieri che siano in possesso della laurea o titolo equipollente o,
in ogni caso, giudicato equivalente dalla commissione per lesame di ammissione.
Lammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di titoli presentati e di una
prova orale e/o scritta, a giudizio insindacabile di una commissione nominata con decreto
del Rettore e composta dal Coordinatore de corso e da altri due docenti di ruolo (o
equiparati) appartenenti al Collegio dei docenti. Al termine della prova desame la
commissione compila una graduatoria generale di merito.
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dellinizio del corso, subentra altro
candidato secondo lordine della graduatoria.
LUniversità assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.
Art. 6 - Modalità di conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto
del Rettore a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico e
suscettibili di pubblicazione in sedi scientifiche di riconosciuto valore nazionale ed
internazionale.
La tesi finale può essere redatta, previa autorizzazione del collegio dei docenti, anche
in lingua straniera.
I predetti risultati vengono accertati da una commissione nominata, su indicazione del
Collegio dei docenti da presentarsi contestualmente alla tesi finale, dal Rettore per ogni
singolo candidato e composta da tre professori ordinari italiani o stranieri (o
equiparati) di cui non più di uno sia componente del Collegio dei docenti. Nel caso di
dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita
secondo le modalità previste dagli accordi stessi.
Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il trentesimo giorno
successivo alla presentazione della tesi finale e sono tenute a concludere
improrogabilmente le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei
componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia allatto
dellaccoglimento da parte del Rettore.
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la commissione abbia concluso i sui lavori,
essa decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti
decaduti.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue allatto del superamento dellesame
finale. LUniversità, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento.
LUniversità assicura inoltre la pubblicità degli atti di procedure di valutazione,
ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente al rilascio del titolo,
lUniversità provvede al deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche
nazionali di Roma e Firenze.
Art. 7 - Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono
costituite, oltre che dai fondi di funzionamento erogati dallAteneo, dal 90% dei
contributi per laccesso e la frequenza di cui allart.9 nonchè dal 90% dei
contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei
allamministrazione universitaria.
Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso per i docenti esterni.
Per i docenti interni può essere stabilito un compenso qualora superino i limiti
dellimpegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle
rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato. Può essere
altresì previsto dal Collegio dei docenti un compenso per la documentata attività di
organizzazione e gestione del corso di dottorato.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di
diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento,
seminari e conferenze.
Il Collegio dei docenti, annualmente, può definire lammontare del contributo per
laccesso e la frequenza e può disporre lesonero (totale o parziale) dai
contributi per laccesso e la frequenza e può attivare borse di studio, anche in
variazione di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del corso di
dottorato.
Art. 8 Procedure contabili
Al bilancio di Ateneo è destinato il 10% dei contributi per laccesso e la frequenza, oltre la quota per lassicurazione obbligatoria, nonchè il 10% dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei allamministrazione universitaria. La restante quota viene trasferita dalla Ragioneria al centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.
Art. 9 - Contributo per laccesso e la frequenza
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo
per laccesso e la frequenza, comprensiva dellassicurazione obbligatoria, nella
misura prefissata dal collegio dei docenti.
Lesonero (totale o parziale) dal contributo per laccesso e la frequenza può
essere annualmente disposto dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del
merito e, in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione
economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del
30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare, lesonero
parziale del contributo per laccesso e la frequenza può essere disposto per gli
anni di corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il corso a
tempo parziale.
I dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dal contributo per laccesso e la
frequenza sono indicati, in generale, dalla commissione per lesame di ammissione al
momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso di esoneri
relativi ad anni di corso successivi al primo, lindicazione è fatta dal Collegio
dei docenti.
Art. 10 - Borse di studio
Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato
annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore, in ogni caso, alla metà del
numero dei partecipanti, sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del
merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, e successive
integrazioni e modificazioni.
Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per lesame di
ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso
di borse di studio assegnabili in anni successivi al primo, lassegnazione è fatta
dal Collegio dei docenti.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono
essere coperti, oltre che da risorse erogate dallAteneo, anche mediante convenzioni
con soggetti estranei allamministrazione universitaria, nellimporto e secondo
modalità e procedure deliberate dagli organi competenti dellUniversità.
I titolari di borse di studio hanno lobbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere attività studio e di ricerca nellambito delle strutture alluopo
destinate, pena la decadenza dal godimento della borsa.
I titolari di borse di studio possono svolgere attività di lavoro dipendente e/o
autonomo, fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo pari a lire 18
milioni, pena la decadenza del godimento della borsa.
Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni allestero lattività di
formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai
fini di carriera.
Art. 11 - Attività didattica sussidiaria o integrativa
Lattività di insegnamento costituisce parte integrante del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire dal secondo anno di corso, le Facoltà, con apposita delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, tanto allinterno dei corsi di dottorato quanto allinterno dei corsi di diploma o di laurea. Tale attività, autorizzata dal Coordinatore del corso, non dovrà in ogni caso, compromettere lattività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine allaccesso ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio, gratuita, essa può dar luogo allesonero dal pagamento del contributo per laccesso e la frequenza.
Art. 12 - Incompatibilità
Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere
periodi di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri per un
periodo non superiore ad un anno. Tale limite non si applica in presenza di accordi
internazionali.
Liscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena lesclusione dal
corso, con liscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università o
istituto di ricerca italiano o straniero.
Art. 13 Valutazione
Entro tre mesi dallentrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente, a scadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il
Coordinatore farà pervenire allufficio competente dellUniversità una
particolareggiata relazione sulla situazione del corso. Detta relazione dovrà riportare,
fra laltro e per lultimo quinquennio, le date effettive di inizio dei corsi e
le modalità del loro svolgimento, informazioni circa lattività didattica e di
ricerca e circa le ammissioni degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni
circa i tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi occupazionali. Alla relazione
dovrà essere allegata una valutazione scritta della situazione del corso redatta dal
Rappresentante dei dottorandi. Sulla base delle relazioni dei Coordinatori, la Commissione
per i corsi di dottorato di ricerca procederà ad una valutazione comparativa dei corsi di
dottorato istituiti dallUniversità, trasmettendone i risultati
allOsservatorio per la valutazione del sistema universitario costituito presso il
Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica.
Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di
studio ed al funzionamento dei corsi di dottorato, facendo esplicito riferimento alla
valutazione comparativa dei corsi quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma
precedente.
Art. 14 - Relazioni con i corsi di perfezionamento
Nel caso in cui sia stato attivato un corso di
perfezionamento in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di uno
specifico corso di dottorato, il Collegio dei docenti di questultimo corso può
deliberare lammissione al secondo anno del corso di dottorato di partecipanti al
corso di perfezionamento che, avendo seguito le lezioni ed adempiuto agli obblighi
previsti, abbiano conseguito lattestato previsto dal corso di perfezionamento.
Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento in un settore di studio
strettamente connesso a quello oggetto di uno specifico corso di dottorato, il Consiglio
del corso di perfezionamento può proporre che lattestato previsto dal corso di
perfezionamento venga attribuito ai partecipanti al corso di dottorato che, sulla base
delle prove di esame eventualmente sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni
sulla loro attività di studio e di ricerca, siano stati ammessi dal Collegio al secondo
anno del corso di dottorato.
La predetta Commissione ha rilevato che la legge 3
luglio 1998, n. 210 (art. 3 comma 3) trasferisce i fondi ministeriali alle Università per
la voce, indistinta, "borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato e per attività di ricerca post
laurea e post dottorato". Pertanto si suggerisce lopportunità di estendere
lattività di censimento e di valutazione della Commissione per i dottorati di
ricerca a tutte le categorie succitate in maniera da definire criteri di assegnazione di
quei fondi per quanto possibile coerenti ed omogenei.
Terminata lesposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita l'esposizione del Presidente;ESPRIME
parere favorevole allapprovazione del regolamento attuativo del d.P.R. n. 387 del 3.10.1997 e della legge 3 luglio 1998, così come formulato dalla Commissione.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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