DIVISIONE I

20.11) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1997, n. 387, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.11.1997, è stato emanato il Regolamento recante la disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Il predetto regolamento prevede importanti innovazioni, sia per le modalità di accesso al dottorato, in particolare per quanto riguarda la formazione delle commissioni giudicatrici, sia per l'espletamento degli esami finali e per il rilascio del titolo.
E’ stata, inoltre, approvata con la legge 3 luglio 1998 n. 210, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1998, n. 155 la riforma del dottorato di ricerca. E’,quindi, ormai chiaro che a partire dal XV ciclo l’organizzazione dei dottorati sarà interamente a carico del nostro Ateneo. Pertanto non più tardi del prossimo settembre dovranno essere avviate le procedure intese a censire i programmi di dottorato in corso ed a valutare le proposte di programmi di dottorato di nuova istituzione al fine di avviare le procedure di ammissione nella primavera del 1999.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha disposto che le predette disposizioni legislative fossero applicate a partire dall’a. a. 1998/99, per cui, al fine di dare tempestiva attuazione alle stesse è stato predisposto, da una commissione appositamente costituita, composta dai Prof.ri Nicola Rossi, Sergio Amadori, Francesco Castro, Sergio Poretti, Francesco Scorza Barcellona, Piermarco Cannarsa e dal Sig. Giovanni La Rosa (segretario), il seguente regolamento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24 luglio 1998:

Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione

dei corsi di dottorato di ricerca

 Art. 1 - Istituzione dei dottorati di ricerca

Presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca. Essi costituiscono parte integrante dell’offerta didattica di terzo livello dell’Università.
I corsi sono istituiti con decreto del Rettore, su proposta delle Facoltà interessate o dei Dipartimenti e previo parere favorevole del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, la proposta dovrà specificare i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso, le strutture utilizzabili, la disponibilità di un congruo numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, le eventuali proposte di convenzione e di accordi nazionali ed internazionali, l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza, il numero di partecipanti, il numero di dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dai contributi per l’accesso e la frequenza, il numero di borse di studio, il centro di spesa presso il quale corso avrà la sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.
Le indicazioni di cui sopra vengono confermate, con decreto rettorale, negli anni successivi a quello di istituzione, salvo diversa indicazione del Collegio dei docenti.

Art.2 - Obbiettivi formativi e programma di studi

 I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Essi consistono nella frequenza di corsi avanzati e nello svolgimento di programmi di ricerca individuali e/o in collaborazione, a carattere anche interdisciplinare, secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti dello specifico corso di dottorato.

 Art.3 - Organi dei corsi di dottorato di ricerca e relativi compiti

Organi del corso sono: (a) il Coordinatore, (b) il Collegio dei docenti e (c) il Rappresentante dei dottorandi.
Il Collegio dei docenti è composto da non più di nove docenti (o equiparati) designati dal Consiglio o dai Consigli di Facoltà o di Dipartimento rispettivi ed elegge, a scadenza quadriennale, il proprio Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il collegio medesimo. Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico, sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del corso e determina, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese. Il Collegio dei docenti può attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro, con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni. Il Collegio dei docenti delibera, in particolare, alla fine di ogni anno di corso l’ammissione degli iscritti all’anno di corso successivo o all’esame finale sulla base delle prove di esame eventualmente da questi sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e ricerca.
Il Coordinatore ha la responsabilità didattica e scientifica del corso, ne sovraintende il funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni. Il Coordinatore attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese. Il Coordinatore redige la relazione particolareggiata sullo stato del corso di cui all’art.13.
Il Rappresentante degli iscritti viene eletto annualmente fra tutti gli iscritti al corso e partecipa, con funzioni consultiva, alle riunioni del Consiglio del centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa e la sede delle attività didattiche.

Art. 4- Durata dei corsi

La durata dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a tre anni accademici per i dottorandi a tempo pieno e a cinque anni per i dottorandi a tempo parziale.

Art. 5 - Modalità di ammissione ai corsi

Possono presentare domanda di ammissione al corso i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso della laurea o titolo equipollente o, in ogni caso, giudicato equivalente dalla commissione per l’esame di ammissione.
L’ammissione ai corsi di dottorato avviene sulla base di titoli presentati e di una prova orale e/o scritta, a giudizio insindacabile di una commissione nominata con decreto del Rettore e composta dal Coordinatore de corso e da altri due docenti di ruolo (o equiparati) appartenenti al Collegio dei docenti. Al termine della prova d’esame la commissione compila una graduatoria generale di merito.
In caso di rinuncia degli aventi diritto prima dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
L’Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione.

Art. 6 - Modalità di conferimento del titolo

Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Rettore a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico e suscettibili di pubblicazione in sedi scientifiche di riconosciuto valore nazionale ed internazionale.
La tesi finale può essere redatta, previa autorizzazione del collegio dei docenti, anche in lingua straniera.
I predetti risultati vengono accertati da una commissione nominata, su indicazione del Collegio dei docenti da presentarsi contestualmente alla tesi finale, dal Rettore per ogni singolo candidato e composta da tre professori ordinari italiani o stranieri (o equiparati) di cui non più di uno sia componente del Collegio dei docenti. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste dagli accordi stessi.
Le commissioni giudicatrici sono convocate dal Rettore non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della tesi finale e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all’atto dell’accoglimento da parte del Rettore.
Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la commissione abbia concluso i sui lavori, essa decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale. L’Università, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. L’Università assicura inoltre la pubblicità degli atti di procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati. Successivamente al rilascio del titolo, l’Università provvede al deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

Art. 7 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite, oltre che dai fondi di funzionamento erogati dall’Ateneo, dal 90% dei contributi per l’accesso e la frequenza di cui all’art.9 nonchè dal 90% dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria.
Il Collegio dei docenti può stabilire un compenso per i docenti esterni. Per i docenti interni può essere stabilito un compenso qualora superino i limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i professori ed i ricercatori dalle rispettive norme, previa dichiarazione in tal senso del docente interessato. Può essere altresì previsto dal Collegio dei docenti un compenso per la documentata attività di organizzazione e gestione del corso di dottorato.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Il Collegio dei docenti, annualmente, può definire l’ammontare del contributo per l’accesso e la frequenza e può disporre l’esonero (totale o parziale) dai contributi per l’accesso e la frequenza e può attivare borse di studio, anche in variazione di quanto inizialmente previsto nella proposta di istituzione del corso di dottorato.

Art. 8 Procedure contabili

Al bilancio di Ateneo è destinato il 10% dei contributi per l’accesso e la frequenza, oltre la quota per l’assicurazione obbligatoria, nonchè il 10% dei contributi derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria. La restante quota viene trasferita dalla Ragioneria al centro di spesa presso il quale il corso ha la propria sede amministrativa.

Art. 9 - Contributo per l’accesso e la frequenza

Gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo per l’accesso e la frequenza, comprensiva dell’assicurazione obbligatoria, nella misura prefissata dal collegio dei docenti.
L’esonero (totale o parziale) dal contributo per l’accesso e la frequenza può essere annualmente disposto dal Collegio dei docenti previa valutazione comparativa del merito e, in caso di parità di merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni. In particolare, l’esonero parziale del contributo per l’accesso e la frequenza può essere disposto per gli anni di corso successivo al primo per i dottorandi che intendano frequentare il corso a tempo parziale.
I dottorandi esonerati (totalmente o parzialmente) dal contributo per l’accesso e la frequenza sono indicati, in generale, dalla commissione per l’esame di ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso di esoneri relativi ad anni di corso successivi al primo, l’indicazione è fatta dal Collegio dei docenti.

Art. 10 - Borse di studio

Ad un numero di iscritti, che può essere rideterminato annualmente dal Consiglio dei docenti, e pari o superiore, in ogni caso, alla metà del numero dei partecipanti, sono erogate borse di studio previa valutazione comparativa del merito, in base alla valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, e successive integrazioni e modificazioni.
Le borse di studio sono assegnate, in generale, dalla commissione per l’esame di ammissione al momento del completamento delle procedure di ammissione al corso. Nel caso di borse di studio assegnabili in anni successivi al primo, l’assegnazione è fatta dal Collegio dei docenti.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente articolo possono essere coperti, oltre che da risorse erogate dall’Ateneo, anche mediante convenzioni con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, nell’importo e secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti dell’Università.
I titolari di borse di studio hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere attività studio e di ricerca nell’ambito delle strutture all’uopo destinate, pena la decadenza dal godimento della borsa.
I titolari di borse di studio possono svolgere attività di lavoro dipendente e/o autonomo, fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo pari a lire 18 milioni, pena la decadenza del godimento della borsa.
Le borse di studio di cui al presente articolo non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero l’attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse.
Le borse di studio non danno, in ogni caso luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera.

Art. 11 - Attività didattica sussidiaria o integrativa

L’attività di insegnamento costituisce parte integrante del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire dal secondo anno di corso, le Facoltà, con apposita delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, tanto all’interno dei corsi di dottorato quanto all’interno dei corsi di diploma o di laurea. Tale attività, autorizzata dal Coordinatore del corso, non dovrà in ogni caso, compromettere l’attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio, gratuita, essa può dar luogo all’esonero dal pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza.

 Art. 12 - Incompatibilità

Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri per un periodo non superiore ad un anno. Tale limite non si applica in presenza di accordi internazionali.
L’iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile, pena l’esclusione dal corso, con l’iscrizione ad altri corsi di dottorato presso altra università o istituto di ricerca italiano o straniero.

Art. 13 Valutazione

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente, a scadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Coordinatore farà pervenire all’ufficio competente dell’Università una particolareggiata relazione sulla situazione del corso. Detta relazione dovrà riportare, fra l’altro e per l’ultimo quinquennio, le date effettive di inizio dei corsi e le modalità del loro svolgimento, informazioni circa l’attività didattica e di ricerca e circa le ammissioni degli iscritti agli anni successivi al primo, informazioni circa i tassi di conseguimento del titolo e gli sbocchi occupazionali. Alla relazione dovrà essere allegata una valutazione scritta della situazione del corso redatta dal Rappresentante dei dottorandi. Sulla base delle relazioni dei Coordinatori, la Commissione per i corsi di dottorato di ricerca procederà ad una valutazione comparativa dei corsi di dottorato istituiti dall’Università, trasmettendone i risultati all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario costituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Il Rettore procederà annualmente alla ripartizione dei fondi destinati alle borse di studio ed al funzionamento dei corsi di dottorato, facendo esplicito riferimento alla valutazione comparativa dei corsi quale emergerà dalla relazione menzionata nel comma precedente.

Art. 14 - Relazioni con i corsi di perfezionamento

Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di uno specifico corso di dottorato, il Collegio dei docenti di quest’ultimo corso può deliberare l’ammissione al secondo anno del corso di dottorato di partecipanti al corso di perfezionamento che, avendo seguito le lezioni ed adempiuto agli obblighi previsti, abbiano conseguito l’attestato previsto dal corso di perfezionamento.
Nel caso in cui sia stato attivato un corso di perfezionamento in un settore di studio strettamente connesso a quello oggetto di uno specifico corso di dottorato, il Consiglio del corso di perfezionamento può proporre che l’attestato previsto dal corso di perfezionamento venga attribuito ai partecipanti al corso di dottorato che, sulla base delle prove di esame eventualmente sostenute e/o sulla base di particolareggiate relazioni sulla loro attività di studio e di ricerca, siano stati ammessi dal Collegio al secondo anno del corso di dottorato.
La predetta Commissione ha rilevato che la legge 3 luglio 1998, n. 210 (art. 3 comma 3) trasferisce i fondi ministeriali alle Università per la voce, indistinta, "borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato e per attività di ricerca post laurea e post dottorato". Pertanto si suggerisce l’opportunità di estendere l’attività di censimento e di valutazione della Commissione per i dottorati di ricerca a tutte le categorie succitate in maniera da definire criteri di assegnazione di quei fondi per quanto possibile coerenti ed omogenei.
Terminata l’esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita l'esposizione del Presidente;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 387 del 3 ottobre 1997;
- vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
- visto il regolamento di attuazione delle predette disposizioni legislative;
- ravvisata la necessità di dare corso entro l’inizio di settembre p. v. alle disposizioni contenute nel regolamento;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24 luglio 1998;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole all’approvazione del regolamento attuativo del d.P.R. n. 387 del 3.10.1997 e della legge 3 luglio 1998, così come formulato dalla Commissione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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