DIVISIONE I
20.8) ATTIVAZIONE PER LA.A. 1998/99 DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO (MASTER) PER "CONSULENTI DEL LAVORO".
Il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 14 luglio
1998, ha approvato allunanimità la proposta di attivazione, per la.a. 1998/99
del corso di perfezionamento (master) per " Consulenti del lavoro", il cui
statuto è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Lo Statuto del corso è conforme al Regolamento per lattivazione e
lorganizzazione dei corsi di perfezionamento, adottato dallAteneo con D.R.
n.1646 del 8/7/1997.
Terminata lesposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita lesposizione del Presidente;
- vista la delibera del C.d.F. di Economia del 14/7/98;
- previa acquisizione del parere del Senato Accademico;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare la proposta di attivazione, per la.a. 1998/99 del corso di perfezionamento (master) per "Consulenti del lavoro", secondo lo Statuto allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CORSO DI
PERFEZIONAMENTO (MASTER) PER CONSULENTI DEL
LAVORO PER LA.A. 1998/1999
Art. 1
(Norme a carattere generale)
E attivato per la.a. 1998/99 presso la Facoltà di
Economia dellUniversità degli Studi di Roma "Tor Vergata", un Corso di
Perfezionamento per Consulenti del Lavoro, le cui finalità sono:
a) la formazione e la preparazione di Consulenti del Lavoro anche in vista
dellesame di abilitazione professionale;
b) laggiornamento professionale dei Consulenti del Lavoro sotto il profilo
tecnico-giuridico, aziendalistico e pratico-applicativo.
Art. 2
Sono ammessi al Corso i laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche,
Economia (o altri Corsi di Laurea che il Consiglio del Corso abbia a giudicare idonei con
apposita delibera) ovvero dotati di titoli equipollenti (Diplomi Universitari). In
considerazione della specificità dei contenuti didattici del Corso, sono altresì ammessi
i non laureati purchè iscritti ad un Albo Professionale dei Consulenti del lavoro (o
praticanti Consulenti del Lavoro).
Il numero massimo dei partecipanti al Corso è pari a 70 (settanta).
Superata tale quota di pre-iscrizione, viene effettuata una selezione dei candidati sulla
base dei rispettivi titoli, con le modalità e secondo i criteri fissati dal Consiglio del
Corso.
Art. 3
(Organi del Corso)
Organi del Corso sono:
- il Direttore
- il Consiglio del Corso, composto da tutti i docenti interni del Corso stesso designati
dal Consiglio di Facoltà.
Il Consiglio del Corso elegge il proprio direttore tra i professori di ruolo e fuori ruolo
di Ateneo componenti il Consiglio medesimo.
Art. 4
Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico,
sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina inoltre, nei limiti
delle relative risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed
esterni, le spese per i seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro costo di gestione,
predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune, ed altri
enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza
scopo di lucro con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori
delle convenzioni.
Art.5
(Compiti del Direttore del Corso)
Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso, ne sovrintende
il funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la
liquidazione delle spese.
Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.
Art.6
(Durata)
La durata del Corso è pari a sei mesi, nellarco dellanno
accademico, ed i moduli didattici verranno svolti nel pomeriggio del venerdì e nella
mattinata del sabato. Le attività didattiche saranno svolte, di regola, presso le aule
della Facoltà di Economia.
Il Consiglio del Corso può determinare, in relazione a specifiche
finalità ed esigenze didattiche, una diversa durata e diverse modalità di svolgimento
del Corso, fermo restando il limite di durata minima di sei mesi.
Art.7
(Adempimenti degli iscritti)
Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione,
comprensiva dellassicurazione obbligatoria, dellammontare di lire 3.000.000
(tremilioni), da corrispondersi in una o più rate successive.
La frequenza del Corso è obbligatoria. A conclusione del Corso, agli
iscritti che abbiano compiuto una congrua frequenza ed adempiuto agli obblighi previsti
viene rilasciato un attestato di frequenza firmato dal Rettore dellUniversità e dal
Direttore del Corso.
Art.8
(Risorse finanziarie)
Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono
costituite dal 90% della quota di iscrizione e dagli eventuali contributi derivanti da
convenzioni con gli enti di cui al precedente art.4 o da liberalità dei medesimi enti.
Il Consiglio del Corso stabilisce il compenso per i docenti esterni,
nonchè per i docenti interni qualora lattività di docenza per il Corso superi i
limiti dellimpegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente ed il docente
interessato fornisca la relativa attestazione.
Il Consiglio del Corso determina altresì il compenso per il Direttore e per i tutors del
Corso, in relazione alla attività di progettazione, di organizzazione e di gestione del
Corso medesimo.
Al personale amministrativo interno potrà essere riconosciuto un compenso, che il
Consiglio del Corso attribuirà a coloro che abbiano effettivamente fornito specifica
attività extra-orario di collaborazione alla gestione amministrativa del Corso,
distribuendolo in relazione alla qualità ed alla quantità dellattività medesima.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di
diritto privato, con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di
insegnamento, seminari e conferenze.
Possono infine essere attivate borse di studio per i più meritevoli o per coloro che
versano in situazioni di disagio economico.
Art.9
(Procedure contabili)
Al bilancio dellAteneo è destinato il 10% della quota di iscrizione oltre la quota per lassicurazione obbligatoria; la restante quota viene trasferita dalla Ragioneria al Dipartimento di Studi sullImpresa della Facoltà di Economia, presso il quale il Corso ha la propria sede amministrativa.
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