DIVISIONE I

20.8) ATTIVAZIONE PER L’A.A. 1998/99 DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO (MASTER) PER "CONSULENTI DEL LAVORO".

Il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 14 luglio 1998, ha approvato all’unanimità la proposta di attivazione, per l’a.a. 1998/99 del corso di perfezionamento (master) per " Consulenti del lavoro", il cui statuto è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Lo Statuto del corso è conforme al Regolamento per l’attivazione e l’organizzazione dei corsi di perfezionamento, adottato dall’Ateneo con D.R. n.1646 del 8/7/1997.
Terminata l’esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

 IL CONSIGLIO

- udita l’esposizione del Presidente;
- vista la delibera del C.d.F. di Economia del 14/7/98;
- previa acquisizione del parere del Senato Accademico;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di attivazione, per l’a.a. 1998/99 del corso di perfezionamento (master) per "Consulenti del lavoro", secondo lo Statuto allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CORSO DI

PERFEZIONAMENTO (MASTER) PER CONSULENTI DEL

LAVORO PER L’A.A. 1998/1999

  Art. 1

(Norme a carattere generale)

E’ attivato per l’a.a. 1998/99 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", un Corso di Perfezionamento per Consulenti del Lavoro, le cui finalità sono:
a) la formazione e la preparazione di Consulenti del Lavoro anche in vista dell’esame di abilitazione professionale;
b) l’aggiornamento professionale dei Consulenti del Lavoro sotto il profilo tecnico-giuridico, aziendalistico e pratico-applicativo.

 Art. 2
(Destinatari)

Sono ammessi al Corso i laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia (o altri Corsi di Laurea che il Consiglio del Corso abbia a giudicare idonei con apposita delibera) ovvero dotati di titoli equipollenti (Diplomi Universitari). In considerazione della specificità dei contenuti didattici del Corso, sono altresì ammessi i non laureati purchè iscritti ad un Albo Professionale dei Consulenti del lavoro (o praticanti Consulenti del Lavoro).
Il numero massimo dei partecipanti al Corso è pari a 70 (settanta).
Superata tale quota di pre-iscrizione, viene effettuata una selezione dei candidati sulla base dei rispettivi titoli, con le modalità e secondo i criteri fissati dal Consiglio del Corso.

Art. 3
(Organi del Corso)

Organi del Corso sono:
- il Direttore
- il Consiglio del Corso, composto da tutti i docenti interni del Corso stesso designati dal Consiglio di Facoltà.
Il Consiglio del Corso elegge il proprio direttore tra i professori di ruolo e fuori ruolo di Ateneo componenti il Consiglio medesimo.

Art. 4

Il Consiglio del Corso ha compiti di indirizzo programmatico, sovrintende al coordinamento delle attività didattiche e determina inoltre, nei limiti delle relative risorse finanziarie disponibili, il compenso per i docenti interni ed esterni, le spese per i seminari, conferenze e convegni, ed ogni altro costo di gestione, predisponendo preventivamente un piano di spese.
Può attivare convenzioni con lo Stato, la Regione, il Comune, ed altri enti pubblici e privati ed in particolare associazioni, fondazioni ed imprese con o senza scopo di lucro con i quali può instaurare rapporti di collaborazione anche al di fuori delle convenzioni.

Art.5
(Compiti del Direttore del Corso)

Il Direttore ha la responsabilità didattica del Corso, ne sovrintende il funzionamento, coordina le attività e cura i rapporti esterni.
Attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione anche inerenti la liquidazione delle spese.
Al termine del Corso riferisce al Consiglio circa le iniziative effettuate.

Art.6
(Durata)

La durata del Corso è pari a sei mesi, nell’arco dell’anno accademico, ed i moduli didattici verranno svolti nel pomeriggio del venerdì e nella mattinata del sabato. Le attività didattiche saranno svolte, di regola, presso le aule della Facoltà di Economia.
Il Consiglio del Corso può determinare, in relazione a specifiche finalità ed esigenze didattiche, una diversa durata e diverse modalità di svolgimento del Corso, fermo restando il limite di durata minima di sei mesi. 

Art.7
(Adempimenti degli iscritti)

Gli iscritti sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, comprensiva dell’assicurazione obbligatoria, dell’ammontare di lire 3.000.000 (tremilioni), da corrispondersi in una o più rate successive.
La frequenza del Corso è obbligatoria. A conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano compiuto una congrua frequenza ed adempiuto agli obblighi previsti viene rilasciato un attestato di frequenza firmato dal Rettore dell’Università e dal Direttore del Corso.

Art.8
(Risorse finanziarie)

Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del Corso sono costituite dal 90% della quota di iscrizione e dagli eventuali contributi derivanti da convenzioni con gli enti di cui al precedente art.4 o da liberalità dei medesimi enti.
Il Consiglio del Corso stabilisce il compenso per i docenti esterni, nonchè per i docenti interni qualora l’attività di docenza per il Corso superi i limiti dell’impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente ed il docente interessato fornisca la relativa attestazione.
Il Consiglio del Corso determina altresì il compenso per il Direttore e per i tutors del Corso, in relazione alla attività di progettazione, di organizzazione e di gestione del Corso medesimo.
Al personale amministrativo interno potrà essere riconosciuto un compenso, che il Consiglio del Corso attribuirà a coloro che abbiano effettivamente fornito specifica attività extra-orario di collaborazione alla gestione amministrativa del Corso, distribuendolo in relazione alla qualità ed alla quantità dell’attività medesima.
Possono inoltre essere stipulati, nei limiti delle risorse disponibili, contratti di diritto privato, con qualificati studiosi ed esperti esterni per incarichi di insegnamento, seminari e conferenze.
Possono infine essere attivate borse di studio per i più meritevoli o per coloro che versano in situazioni di disagio economico.

Art.9
(Procedure contabili)

Al bilancio dell’Ateneo è destinato il 10% della quota di iscrizione oltre la quota per l’assicurazione obbligatoria; la restante quota viene trasferita dalla Ragioneria al Dipartimento di Studi sull’Impresa della Facoltà di Economia, presso il quale il Corso ha la propria sede amministrativa.

 

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