II DIVISIONE - I RIPARTIZIONE

3.7) ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIVERSITA'/I.R.C.C.S. LAZZARO SPALLANZANI

Si sottopone al Consiglio la stipula di un accordo di collaborazione tra l'Università e l'I.R.C.C.S. 'Lazzaro Spallanzani' allo scopo di avviare attività di ricerca avvalendosi delle reciproche competenze, esperienze e strutture.
Per quanto riguarda le attività da svolgere in collaborazione, le parti potranno inviare proprio personale dall'una all'altra sede e mettere a disposizione le strutture e/o le apparecchiature scientifiche necessarie. Le parti potranno, inoltre, avvalersi delle strutture messe a disposizione per svolgere attività di formazione e aggiornamento del personale e attività didattica e formativa curriculare (corsi di diploma universitario, di perfezionamento, di specializzazione, di dottorato di ricerca, master, etc.). In tale ambito potrà essere promossa l'attivazione di specifici corsi didattici e formativi presso l'I.R.C.C.S., anche in applicazione di quanto disposto dal D. Leg.vo 299/99 e dalla Legge 210/98.
Le aree di interesse nelle quali le parti intendono operare sono: Biologia cellulare e molecolare, Microbiologia, Virologia, Immunologia, Patologia e Biotecnologia, Epidemiologia ed Igiene - con relativo coinvolgimento delle strutture dipartimentali cui afferiscono le suddette aree.
Potranno, inoltre, essere utilizzati anche servizi e centri interdipartimentali universitari quali la Biblioteca di Area Biomedica e la Nuova Stazione a Tecnologia Animale.
Le attività consulenziali saranno svolte da personale dipendente, di regola, nella struttura cui il paziente fa riferimento e saranno regolate da specifici atti.
Per quanto riguarda l'utilizzazione di strutture ad alta complessità, il personale dell'Università potrà essere distaccato presso l'I.R.C.C.S. con eventuali oneri a carico di quest'ultimo. In particolare, al personale universitario inserito con responsabilità di progetti di ricerca istituzionali (finalizzati, strategici, etc.) potrà essere corrisposta una indennità di coordinamento.
Ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori, estendendo la copertura anche a beni e materiali, sia di consumo che inventariabili, nonché alle fasi di spostamento tra le sedi delle parti.
Gli oneri per la gestione di specifiche attività di ricerca e di formazione potranno essere coperti, oltre che da contributi all'uopo stanziati dalle parti, anche mediante donazioni e borse di studio offerte da organizzazioni e istituzioni, sia pubbliche che private, da associazioni o da soggetti privati e verranno di volta in volta quantificati dalle parti, identificando le modalità di ripartizione degli stessi.
L'accordo avrà la durata di 5 anni dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovabile previa delibera dei competenti organi. Al termine di ciascun anno di attività verrà effettuata una verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati. Alla scadenza dei primi 3 anni dovrà essere predisposto un rendiconto sull'attività svolta.
Si fa presente che il Senato Accademico nella seduta del 25.01.2000 ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo in parola.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….
IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di convenzione Università/I.R.C.C.S. 'Lazzaro Spallanzani';
- preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 25.01.2000;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione tra l'Ateneo e l'I.R.C.C.S. 'Lazzaro Spallanzani' allo scopo di avviare attività di ricerca avvalendosi delle reciproche competenze, esperienze e strutture.
La convenzione avrà durata di 5 anni dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovabile previa delibera dei competenti organi. Al termine di ciascun anno di attività verrà effettuata una verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati. Alla scadenza dei primi 3 anni dovrà essere predisposto un rendiconto sull'attività svolta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRO-RETTORE
Prof. G.P.G. MILANO

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