6.1) PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI - PRESA DI SERVIZIO IN CORSO D'ANNO - ART. 1, COMMA 6, LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Il Presidente fa presente
al Consiglio che l'art. 1, comma 6, della legge 3 luglio 1998, n. 210, nel testo
modificato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, stabilisce che "Le
nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con
decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero
da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella
parte residua dell'anno accademico". Ai sensi della normativa previgente,
invece, sia le nomine in ruolo a seguito di concorsi che i trasferimenti decorrevano
dal 1° novembre di ogni anno.
La nuova disciplina, tuttavia, se, da un lato, va incontro alle esigenze didattiche
legate alla semestralizzazione di molti Corsi di laurea e di Diploma universitario,
dall'altro, però, non consente una razionale programmazione della gestione
del personale, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili allo
scopo ed al limite di spesa per il personale di ruolo di cui all'art. 51, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora le nomine ed i trasferimenti
fossero disposti durante tutto il corso dell'anno accademico.
Si rende, pertanto, necessario fissare, oltre quella del 1° novembre, un'altra
data, uguale per tutte le Facoltà, dalla quale far decorrere le nomine
e i trasferimenti in parola.
A tal fine il Presidente propone la data del 1° marzo, la quale tiene conto
del fatto che il secondo semestre inizia generalmente nel mese di marzo.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
.
IL CONSIGLIO
- udita l'esposizione del Presidente;
- visto l'art. 1, comma 6, della legge 3 luglio 1999, n. 210, nel testo modificato
dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- visto l'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
Le nomine in ruolo a seguito di concorsi ed i trasferimenti dei professori e dei ricercatori universitari presso questo Ateneo decorrono, di norma, il 1° marzo ed il 1° novembre di ogni anno, previa verifica della disponibilità finanziaria e del rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | IL RETTORE |
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