DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I
3.11) ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA" E LA SOPRINTENDENZA SPECIALE AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO
ETNOGRAFICO "LUIGI PIGORINI".
Si rende noto al Consiglio che la Soprintendenza Speciale al Museo
Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" ha manifestato la volontà di
stipulare un accordo di collaborazione con lUniversità degli Studi di Roma
"Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia - Insegnamento di Antropologia, nel
campo della ricerca e della didattica.
LInsegnamento di Antropologia (titolare prof. Gianfranco De Stefano),
nellambito di progetti di ricerca a carattere nazionale oltre che di iniziative
internazionali, ha già da tempo avviato una collaborazione didattico-scientifica con la
Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi
Pigorini", in particolare con la sezione di Antropologia.
Presso il Dipartimento di Biologia dellUniversità è in funzione il Centro
Dipartimentale di Antropologia Molecolare per lo studio del DNA Antico.
La Soprintendenza Speciale possiede vaste serie di materiali biologici di interesse e
disponibili per lo sviluppo di ricerche in comune in ambito Antropologico finalizzate allo
studio dellEvoluzione umana, con particolare riguardo alla Biologia molecolare e
alle tecnologie avanzate.
Presso la propria sede di Antropologia la Soprintendenza Speciale dispone competenze,
strutture e tecnologie che la collocano allavanguardia nellapproccio allo
studio delladattamento e dellevoluzione umana. Inoltre, la Soprintendenza
dispone di spazi espositivi organizzativi, archivi e biblioteche, in tema di evoluzione
umana che possono essere utilizzati efficacemente ai fini di complementare e integrare le
attività didattiche svolte dallInsegnamento di Antropologia.
La collaborazione proposta si esplicherà in una serie di attività e più precisamente:
ricerche teoriche e sperimentali, progetti di formazione e aggiornamento del personale che
risultino di interesse reciproco delle parti, dettagliatamente elencati nellallegato
1 dello schema di convenzione.
LUniversità e la Soprintendenza, ciascuno per la propria parte, si impegnano a
favorire la collaborazione, mettendo a disposizione, nelle sedi ritenute più idonee
alloccorrenza, attrezzature e competenze tecniche e scientifiche.
La Soprintendenza mette a disposizione la collaborazione del proprio personale, previa
autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, presso la sede
dellInsegnamento di Antropologia e del Centro Dipartimentale di Antropologia
Molecolare; fornisce materiali bibliografici e di laboratorio; ospita presso la sezione di
Antropologia della Soprintendenza studenti e dottorati dellUniversità che vogliano
condurvi ricerche sperimentali, compatibilmente ad un contingente massimo di unità da
determinarsi annualmente.
LUniversità mette a disposizione della Sezione di Antropologia della Soprintendenza
Speciale la collaborazione del proprio personale; fornisce materiali bibliografici e di
laboratorio; ospita presso la sede dellInsegnamento di Antropologia e il Centro
Dipartimentale di Antropologia Molecolare collaboratori afferenti alla Sezione di
Antropologia della Soprintendenza che vogliano condurvi ricerche sperimentali
compatibilmente ad un contingente massimo di unità da determinarsi annualmente.
Attesa limpossibilità di una puntuale individuazione di tutti i settori in cui
dovrà esplicarsi tale collaborazione, la Soprintendenza e lUniversità convengono
di stipulare un accordo avente natura normativa, rinviando la stipula di singoli accordi
atti a regolare le attività di volta in volta concordate, purchè in accordo con le leggi
dello Stato Italiano, i regolamenti vigenti presso il Ministero per i beni culturali ed
Ambientali e presso lUniversità.
Tali accordi dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- data di inizio dellattività e sua durata;
- responsabili scientifici degli obiettivi da perseguire.
Le parti valuteranno, altresì, la possibilità e le opportunità di partecipazione
congiunta ad attività nazionali, internazionali o comunitarie su tematiche di comune
interesse. Le modalità di partecipazione congiunta saranno definite in lettere di
impegno, simili a quelle suddette, purche in accordo con i regolamenti vigenti presso la
Soprintendenza e presso lUniversità con particolare riferimento allart.66 del
DPR 382/80 e succesive modificazioni e integrazioni.
LUniversità e la Soprintendenza conserveranno la proprietà scientifica dei
risultati parziali o finali delle ricerche eventualmente condotte congiuntamente
nellambito dellaccordo stesso. I risultati scientifici delle ricerche potranno
essere pubblicati dalle due parti, previo accordo preventivo su autori e luogo di
pubblicazione.
Ciascuna delle parti contraenti contribuirà alla finalizzazione delle suddette attività
attraverso impegni di spesa acquisiti sui fondi di ricerca disponibili. Le due parti
ricercheranno fonti straordinarie di finanziamento comune attraverso la presentazione di
progetti congiunti presso le Agenzie nazionali, comunitarie e internazionali.
La durata dellaccordo di collaborazione è di cinque anni dalla data di
sottoscrizione.
Il Dipartimento di Biologia nella seduta consiliare del 2.12.1997, ha espresso parere
favorevole alla stipula del suddetto accordo di collaborazione.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS
.
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia
del 2.12.1997;
- presa visione dello schema di accordo di collaborazione;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare la stipula di un accordo di collaborazione tra la
Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi
Pigorini" e lUniversità degli Studi di Roma "Tor Vergata" -
Dipartimento di Biologia - Insegnamento di Antropologia, per lo sviluppo di studi,
ricerche teoriche e sperimentali, progetti di formazione e aggiornamento del personale,
che risultino di interesse reciproco delle Parti.
Nellambito di tale accordo è prevista la possibilità di
sottoscrivere, in conformità con i regolamenti vigenti presso la Soprintendenza e presso
lUniversità, successivi atti esecutivi per definire di volta in volta temi e
progetti di studio comune, nonchè leventuale partecipazione congiunta ad attività
nazionali, internazionali o comunitarie su tematiche di reciproco interesse.
La durata dellaccordo di collaborazione è di cinque anni dalla data di
sottoscrizione;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla Presente delibera;
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |