DIVISIONE II - RIPARTIZIONE I

3.11) ACCORDO DI COLLABORAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E LA SOPRINTENDENZA SPECIALE AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ETNOGRAFICO "LUIGI PIGORINI".

Si rende noto al Consiglio che la Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" ha manifestato la volontà di stipulare un accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia - Insegnamento di Antropologia, nel campo della ricerca e della didattica.
L’Insegnamento di Antropologia (titolare prof. Gianfranco De Stefano), nell’ambito di progetti di ricerca a carattere nazionale oltre che di iniziative internazionali, ha già da tempo avviato una collaborazione didattico-scientifica con la Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini", in particolare con la sezione di Antropologia.
Presso il Dipartimento di Biologia dell’Università è in funzione il Centro Dipartimentale di Antropologia Molecolare per lo studio del DNA Antico.
La Soprintendenza Speciale possiede vaste serie di materiali biologici di interesse e disponibili per lo sviluppo di ricerche in comune in ambito Antropologico finalizzate allo studio dell’Evoluzione umana, con particolare riguardo alla Biologia molecolare e alle tecnologie avanzate.
Presso la propria sede di Antropologia la Soprintendenza Speciale dispone competenze, strutture e tecnologie che la collocano all’avanguardia nell’approccio allo studio dell’adattamento e dell’evoluzione umana. Inoltre, la Soprintendenza dispone di spazi espositivi organizzativi, archivi e biblioteche, in tema di evoluzione umana che possono essere utilizzati efficacemente ai fini di complementare e integrare le attività didattiche svolte dall’Insegnamento di Antropologia.
La collaborazione proposta si esplicherà in una serie di attività e più precisamente: ricerche teoriche e sperimentali, progetti di formazione e aggiornamento del personale che risultino di interesse reciproco delle parti, dettagliatamente elencati nell’allegato 1 dello schema di convenzione.
L’Università e la Soprintendenza, ciascuno per la propria parte, si impegnano a favorire la collaborazione, mettendo a disposizione, nelle sedi ritenute più idonee all’occorrenza, attrezzature e competenze tecniche e scientifiche.
La Soprintendenza mette a disposizione la collaborazione del proprio personale, previa autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, presso la sede dell’Insegnamento di Antropologia e del Centro Dipartimentale di Antropologia Molecolare; fornisce materiali bibliografici e di laboratorio; ospita presso la sezione di Antropologia della Soprintendenza studenti e dottorati dell’Università che vogliano condurvi ricerche sperimentali, compatibilmente ad un contingente massimo di unità da determinarsi annualmente.
L’Università mette a disposizione della Sezione di Antropologia della Soprintendenza Speciale la collaborazione del proprio personale; fornisce materiali bibliografici e di laboratorio; ospita presso la sede dell’Insegnamento di Antropologia e il Centro Dipartimentale di Antropologia Molecolare collaboratori afferenti alla Sezione di Antropologia della Soprintendenza che vogliano condurvi ricerche sperimentali compatibilmente ad un contingente massimo di unità da determinarsi annualmente.
Attesa l’impossibilità di una puntuale individuazione di tutti i settori in cui dovrà esplicarsi tale collaborazione, la Soprintendenza e l’Università convengono di stipulare un accordo avente natura normativa, rinviando la stipula di singoli accordi atti a regolare le attività di volta in volta concordate, purchè in accordo con le leggi dello Stato Italiano, i regolamenti vigenti presso il Ministero per i beni culturali ed Ambientali e presso l’Università.
Tali accordi dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- data di inizio dell’attività e sua durata;
- responsabili scientifici degli obiettivi da perseguire.
Le parti valuteranno, altresì, la possibilità e le opportunità di partecipazione congiunta ad attività nazionali, internazionali o comunitarie su tematiche di comune interesse. Le modalità di partecipazione congiunta saranno definite in lettere di impegno, simili a quelle suddette, purche in accordo con i regolamenti vigenti presso la Soprintendenza e presso l’Università con particolare riferimento all’art.66 del DPR 382/80 e succesive modificazioni e integrazioni.
L’Università e la Soprintendenza conserveranno la proprietà scientifica dei risultati parziali o finali delle ricerche eventualmente condotte congiuntamente nell’ambito dell’accordo stesso. I risultati scientifici delle ricerche potranno essere pubblicati dalle due parti, previo accordo preventivo su autori e luogo di pubblicazione.
Ciascuna delle parti contraenti contribuirà alla finalizzazione delle suddette attività attraverso impegni di spesa acquisiti sui fondi di ricerca disponibili. Le due parti ricercheranno fonti straordinarie di finanziamento comune attraverso la presentazione di progetti congiunti presso le Agenzie nazionali, comunitarie e internazionali.
La durata dell’accordo di collaborazione è di cinque anni dalla data di sottoscrizione.
Il Dipartimento di Biologia nella seduta consiliare del 2.12.1997, ha espresso parere favorevole alla stipula del suddetto accordo di collaborazione.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 2.12.1997;
- presa visione dello schema di accordo di collaborazione;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la stipula di un accordo di collaborazione tra la Soprintendenza Speciale al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" e l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biologia - Insegnamento di Antropologia, per lo sviluppo di studi, ricerche teoriche e sperimentali, progetti di formazione e aggiornamento del personale, che risultino di interesse reciproco delle Parti.
Nell’ambito di tale accordo è prevista la possibilità di sottoscrivere, in conformità con i regolamenti vigenti presso la Soprintendenza e presso l’Università, successivi atti esecutivi per definire di volta in volta temi e progetti di studio comune, nonchè l’eventuale partecipazione congiunta ad attività nazionali, internazionali o comunitarie su tematiche di reciproco interesse.
La durata dell’accordo di collaborazione è di cinque anni dalla data di sottoscrizione;
- di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla Presente delibera;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE