AFFARI LEGALI
7.1) ORDINANZE CAUTELARI T.A.R. LAZIO N. 2948/97 E N. 2949/97- A.T.I. STACCHIOTTI S.R.L. E A.T.I. PROGECO S.P.A. C / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E C / AT.I. TECKAL S.R.L.
Il
Presidente ricorda al Consiglio che, nella seduta del 7.11.1997, veniva ratificato il
mandato conferito allAvvocatura Generale dello Stato per la rappresentanza e difesa
di questo Ateneo nei giudizi promossi innanzi al T.A.R. del Lazio dalla A.T.I. - Progeco
S.p.A. e dalla A.T.I. Stacchiotti S.r.l. contro l'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata" e nei confronti della A.T.I. Teckal S.r.l. per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara per laffidamento della gestione
e manutenzione degli impianti tecnologici dei Complessi Universitari, pubblicato nella
G.U. n. 54 del 6.3.1997
Successivamente lAvvocatura Generale dello Stato, con note del
17.1.1998 e del 2.2.98, rispettivamente prot. n. 6905 e prot n. 16437, ha trasmesso a
questa Università copia delle ordinanze cautelari emesse dalla Sez. III del T.A.R. del
Lazio n. 2948/97 e n. 2949/97 entrambe emesse nella Camera di Consiglio del 17.12.1997,
con le quali sono state accolte le istanze incidentali di sospensione avanzate dalle
A.T.I. ricorrenti.
Con le suddette ordinanze il Giudice Amministrativo, nellaccogliere le istanze
cautelari avanzate dalle ricorrenti, sulla base dellesistenza di un presunto fumus
boni juris, ha ammesso con riserva alla valutazione le offerte delle A.T.I.
ricorrenti, in quanto "lAmministrazione, una volta scelto espressamente il
sistema di aggiudicazione secondo il criterio dellofferta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dellart. 23, 1° comma, lett. b), del D.Leg.vo 17.3.95, n.
157, non poteva limitarsi a considerare esclusivamente lelemento prezzo".
Con le medesime note di trasmissione, lAvvocatura ha segnalato allAteneo che,
attesa la difficile contestabilità di quanto affermato nella motivazione delle suddette
ordinanze cautelari, appare sconsigliabile la proposizione dellappello innanzi al
Consiglio di Stato.
A seguito di tali comunicazioni, questa Amministrazione, con rettorale del 9.2.1998, prot.
n. 3808, ha evidenziato allAvvocatura Generale dello Stato che lindividuazione
nel Disciplinare di gara, quale criterio di aggiudicazione, in quello del "prezzo
economicamente più vantaggioso" di cui all'art. 23, 1° comma, lett. b), del
D.L.vo n. 157/95, è frutto di un'erronea indicazione della lett. b), anziché della lett.
a) dello stesso articolo, e che, comunque, il criterio effettivamente adottato in
tutti gli atti di gara (capitolato, bando di gara e verbali redatti dalla Commissione)
sarebbe sempre stato quello del massimo ribasso dell'offerta, sia pure disaggregata nelle
voci di costo, con la conseguente impossibilità ad ottemperare al disposto del giudice
amministrativo per i seguenti motivi:
a) non esistono nel capitolato, per come formulato, altri criteri di valutazione oltre al
prezzo;
b) non è materialmente possibile individuarli in quanto il capitolato stesso non
prevedeva la produzione di documenti da valutare ai fini della determinazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
c) anche qualora elementi diversi dal prezzo, fossero stati comunque prodotti dalle Ditte
fra la documentazione di gara, non sarebbe possibile né stabilire i criteri, ora per
allora, né assegnare i punteggi a posteriori, una volta aperte le buste contenenti
le offerte.
Pertanto, lUniversità, impossibilitata a dare esecuzione allordinanza per
quanto sopraesposto ed in considerazione dellimminenza della scadenza del termine
per un eventuale appello al Consiglio di Stato (8.3.1998) dellordinanza n. 2949/97,
notificata presso lAvvocatura Generale dello Stato, in data 7.1.1998 ad istanza
della A.T.I. Progeco, ha richiesto allAvvocatura di specificare gli incombenti
ritenuti congrui per una piena ottemperanza alla pronuncia del T.A.R..
LAvvocatura, in riscontro alla suindicata rettorale, con nota del 17.2.98, prot. n.
22977, ha rilevato che: "il ricorso giurisdizionale proposto dalla Società
Progeco S.p.A.. muove censura prima di tutto e principalmente alla clausola del bando di
gara e del collegato Capitolato Speciale con cui si disponeva in ordine al criterio di
aggiudicazione dellappalto.
Il fumus boni juris rilevato dalla 3^ Sezione del TAR Lazio concerne precisamente - come
traspare in modo evidente dalla pur succinta motivazione - lanzidetta clausola.
Pertanto, si prospetta in modo evidente lopportunità che codesta Amministrazione
provveda celermente ad annullare tutti gli atti di gara, a partire dal bando, in vista
dellindizione di una nuova gara, nel cui bando sia indicato, senza equivoci e senza
adattamenti, il criterio di aggiudicazione prescelto tra i due, tra di loro alternativi,
previsti dalla normativa comunitaria applicabile".
Con la medesima nota, lAvvocatura ha, in subordine, fatto presente che: "Qualora
tale opportunità non sia condivisa da codesta Università, lottemperanza alla
misura cautelare disposta dal Giudice Amministrativo, non potrà consistere se non nella
riapertura delle operazioni di gara, procedendosi allammissione dellofferta
esclusa, alla sua valutazione alla stregua del criterio del prezzo più basso, alla
eventuale modifica della graduatoria precedente, alla eventuale aggiudicazione
provvisoria, con sospensione peraltro di ogni atto conseguenziale ulteriore; e ciò in
attesa della sentenza definitiva del merito, sentenza che, per quanto già osservato,
assai difficilmente potrà dare ragione a codesta Amministrazione respingendo il
ricorso".
Il Presidente fa presente al Consiglio che, come già precisato, sono tuttora pendenti
i termini per proporre un eventuale appello avverso le suddette ordinanze, innanzi al
Consiglio di Stato. Tale gravame, che inerisce esclusivamente la fase cautelare, potrebbe
essere utilmente presentato solo in considerazione dellimpossibilità di esecuzione
delle ordinanze a causa della incongruenza tra la motivazione ed il dispositivo delle
stesse.
Il Presidente rammenta, infine, che in data 3.12.1997, rep. 594, è stato stipulato il
contratto per laffidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti
tecnologici presenti nei complessi universitari, con la Società Teckal S.r.L., risultata
aggiudicataria della gara di appalto in questione. Tuttavia lart. 2 del suddetto
contratto, specifica espressamente che, in caso di accoglimento da parte del T.A.R.
dellistanza incidentale di sospensione, il contratto in questione deve intendersi
affidato a trattativa privata per la durata necessaria alleventuale espletamento
della nuova procedura di gara.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- visti i ricorsi presentati dalla A.T.I. Progeco S.p.A. e dalla A.T.I. Stacchiotti
S.r.l., innanzi al T.A.R. del Lazio;
- viste le ordinanze cautelari n. 2948/97 e 2949/97 emesse dalla Sez. III del T.A.R. del
Lazio in data 17.12.1997;
- viste le note dellAvvocatura Generale dello Stato del 17.1.1998 e del 2.2.1998,
prot. n. 6905/98 e n. 16437/98;
- vista la rettorale del 9.2.1998 allAvvocatura Generale dello Stato;
- vista la nota dellAvvocatura Generale dello Stato del 17.2.98, prot. n. 22977;
- visto il contratto stipulato in data 3.12.1997, rep. n. 594, tra lUniversità e la
TECKAL S.r.l.;
- con l'astensione della Dott.ssa C. Lisi e della Sig.ra A. M. Surdo;
DELIBERA
- di dare mandato al Rettore di predisporre tutti gli atti relativi
allannullamento della gara di appalto per laffidamento del servizio di
gestione e di manutenzione degli impianti tecnologici presenti nei complessi universitari;
- di dare mandato agli Uffici al fine di predisporre gli atti necessari per
lespletamento di una nuova procedura di gara.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL VICE DIRIGENTE |
IL RETTORE |