AFFARI LEGALI

7.1) ORDINANZE CAUTELARI T.A.R. LAZIO N. 2948/97 E N. 2949/97- A.T.I. STACCHIOTTI S.R.L. E A.T.I. PROGECO S.P.A. C / UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E C / AT.I. TECKAL S.R.L.

Il Presidente ricorda al Consiglio che, nella seduta del 7.11.1997, veniva ratificato il mandato conferito all’Avvocatura Generale dello Stato per la rappresentanza e difesa di questo Ateneo nei giudizi promossi innanzi al T.A.R. del Lazio dalla A.T.I. - Progeco S.p.A. e dalla A.T.I. Stacchiotti S.r.l. contro l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e nei confronti della A.T.I. Teckal S.r.l. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del bando di gara per l’affidamento della gestione e manutenzione degli impianti tecnologici dei Complessi Universitari, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6.3.1997
Successivamente l’Avvocatura Generale dello Stato, con note del 17.1.1998 e del 2.2.98, rispettivamente prot. n. 6905 e prot n. 16437, ha trasmesso a questa Università copia delle ordinanze cautelari emesse dalla Sez. III del T.A.R. del Lazio n. 2948/97 e n. 2949/97 entrambe emesse nella Camera di Consiglio del 17.12.1997, con le quali sono state accolte le istanze incidentali di sospensione avanzate dalle A.T.I. ricorrenti.
Con le suddette ordinanze il Giudice Amministrativo, nell’accogliere le istanze cautelari avanzate dalle ricorrenti, sulla base dell’esistenza di un presunto fumus boni juris, ha ammesso con riserva alla valutazione le offerte delle A.T.I. ricorrenti, in quanto "l’Amministrazione, una volta scelto espressamente il sistema di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23, 1° comma, lett. b), del D.Leg.vo 17.3.95, n. 157, non poteva limitarsi a considerare esclusivamente l’elemento prezzo".
Con le medesime note di trasmissione, l’Avvocatura ha segnalato all’Ateneo che, attesa la difficile contestabilità di quanto affermato nella motivazione delle suddette ordinanze cautelari, appare sconsigliabile la proposizione dell’appello innanzi al Consiglio di Stato.
A seguito di tali comunicazioni, questa Amministrazione, con rettorale del 9.2.1998, prot. n. 3808, ha evidenziato all’Avvocatura Generale dello Stato che l’individuazione nel Disciplinare di gara, quale criterio di aggiudicazione, in quello del "prezzo economicamente più vantaggioso" di cui all'art. 23, 1° comma, lett. b), del D.L.vo n. 157/95, è frutto di un'erronea indicazione della lett. b), anziché della lett. a) dello stesso articolo, e che, comunque, il criterio effettivamente adottato in tutti gli atti di gara (capitolato, bando di gara e verbali redatti dalla Commissione) sarebbe sempre stato quello del massimo ribasso dell'offerta, sia pure disaggregata nelle voci di costo, con la conseguente impossibilità ad ottemperare al disposto del giudice amministrativo per i seguenti motivi:
a) non esistono nel capitolato, per come formulato, altri criteri di valutazione oltre al prezzo;
b) non è materialmente possibile individuarli in quanto il capitolato stesso non prevedeva la produzione di documenti da valutare ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) anche qualora elementi diversi dal prezzo, fossero stati comunque prodotti dalle Ditte fra la documentazione di gara, non sarebbe possibile né stabilire i criteri, ora per allora, né assegnare i punteggi a posteriori, una volta aperte le buste contenenti le offerte.
Pertanto, l’Università, impossibilitata a dare esecuzione all’ordinanza per quanto sopraesposto ed in considerazione dell’imminenza della scadenza del termine per un eventuale appello al Consiglio di Stato (8.3.1998) dell’ordinanza n. 2949/97, notificata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in data 7.1.1998 ad istanza della A.T.I. Progeco, ha richiesto all’Avvocatura di specificare gli incombenti ritenuti congrui per una piena ottemperanza alla pronuncia del T.A.R..
L’Avvocatura, in riscontro alla suindicata rettorale, con nota del 17.2.98, prot. n. 22977, ha rilevato che: "il ricorso giurisdizionale proposto dalla Società Progeco S.p.A.. muove censura prima di tutto e principalmente alla clausola del bando di gara e del collegato Capitolato Speciale con cui si disponeva in ordine al criterio di aggiudicazione dell’appalto.
Il fumus boni juris rilevato dalla 3^ Sezione del TAR Lazio concerne precisamente - come traspare in modo evidente dalla pur succinta motivazione - l’anzidetta clausola.
Pertanto, si prospetta in modo evidente l’opportunità che codesta Amministrazione provveda celermente ad annullare tutti gli atti di gara, a partire dal bando, in vista dell’indizione di una nuova gara, nel cui bando sia indicato, senza equivoci e senza adattamenti, il criterio di aggiudicazione prescelto tra i due, tra di loro alternativi, previsti dalla normativa comunitaria applicabile".
Con la medesima nota, l’Avvocatura ha, in subordine, fatto presente che: "Qualora tale opportunità non sia condivisa da codesta Università, l’ottemperanza alla misura cautelare disposta dal Giudice Amministrativo, non potrà consistere se non nella riapertura delle operazioni di gara, procedendosi all’ammissione dell’offerta esclusa, alla sua valutazione alla stregua del criterio del prezzo più basso, alla eventuale modifica della graduatoria precedente, alla eventuale aggiudicazione provvisoria, con sospensione peraltro di ogni atto conseguenziale ulteriore; e ciò in attesa della sentenza definitiva del merito, sentenza che, per quanto già osservato, assai difficilmente potrà dare ragione a codesta Amministrazione respingendo il ricorso".
Il Presidente fa presente al Consiglio che, come già precisato, sono tuttora pendenti i termini per proporre un eventuale appello avverso le suddette ordinanze, innanzi al Consiglio di Stato. Tale gravame, che inerisce esclusivamente la fase cautelare, potrebbe essere utilmente presentato solo in considerazione dell’impossibilità di esecuzione delle ordinanze a causa della incongruenza tra la motivazione ed il dispositivo delle stesse.
Il Presidente rammenta, infine, che in data 3.12.1997, rep. 594, è stato stipulato il contratto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici presenti nei complessi universitari, con la Società Teckal S.r.L., risultata aggiudicataria della gara di appalto in questione. Tuttavia l’art. 2 del suddetto contratto, specifica espressamente che, in caso di accoglimento da parte del T.A.R. dell’istanza incidentale di sospensione, il contratto in questione deve intendersi affidato a trattativa privata per la durata necessaria all’eventuale espletamento della nuova procedura di gara.

……….OMISSIS……….

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- visti i ricorsi presentati dalla A.T.I. Progeco S.p.A. e dalla A.T.I. Stacchiotti S.r.l., innanzi al T.A.R. del Lazio;
- viste le ordinanze cautelari n. 2948/97 e 2949/97 emesse dalla Sez. III del T.A.R. del Lazio in data 17.12.1997;
- viste le note dell’Avvocatura Generale dello Stato del 17.1.1998 e del 2.2.1998, prot. n. 6905/98 e n. 16437/98;
- vista la rettorale del 9.2.1998 all’Avvocatura Generale dello Stato;
- vista la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato del 17.2.98, prot. n. 22977;
- visto il contratto stipulato in data 3.12.1997, rep. n. 594, tra l’Università e la TECKAL S.r.l.;
- con l'astensione della Dott.ssa C. Lisi e della Sig.ra A. M. Surdo;

DELIBERA

- di dare mandato al Rettore di predisporre tutti gli atti relativi all’annullamento della gara di appalto per l’affidamento del servizio di gestione e di manutenzione degli impianti tecnologici presenti nei complessi universitari;
- di dare mandato agli Uffici al fine di predisporre gli atti necessari per l’espletamento di una nuova procedura di gara.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL VICE DIRIGENTE
DOTT.SSA FIORENZA USAI

IL RETTORE