AFFARI LEGALI
7.2) ESECUZIONE SENTENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE N. 6/97 - DITTA BONANOMI ALFONSO GEROLAMO.
Il Presidente rende noto al Consiglio che
in data 17.1.1998 č stata inviata dall'Avvocatura Generale dello Stato copia della
sentenza n. 6/97, pronunciata dal Collegio Arbitrale costituito presso la Corte d'Appello
di Roma su ricorso di Bonanomi Alfonso Gerolamo, contro questa Universitā.
Con tale sentenza il Collegio Arbitrale ha accolto la domanda attrice ed ha
ritenuto applicabile l'ipotesi di espropriazione parziale prevista dall'art. 40 della L.
2359/1865, che prevede, per tali casi, che l'indennitā debba consistere nella differenza
tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo
attribuibile alla residua parte di esso dopo l'occupazione.
Nel caso di specie, le particelle espropriate facevano parte di un'area adibita a
pertinenza di un edificio industriale, utilizzato come magazzino; tali parti sono state
considerate strettamente collegate, dal punto di vista strumentale ed obiettivo, con il
fondo residuo con conseguente deprezzamento del valore di quest'ultimo.
L'indennitā di espropriazione č stata quantificata in L. 89.836.000
(ottantanovemilioniottocentotrentaseimila) per mq. 3.410, condannando l'Amministrazione
espropriante a provvedere al pagamento della differenza tra il predetto importo e
l'indennitā giā depositata, pari a L. 3.718.200, con gli interessi legali, nella misura
del 10% annuo (trattandosi di operatore commerciale), su detta differenza dalla data del
decreto di esproprio (18.5.1978) a quella dell'effettivo deposito di essa presso la Cassa
Depositi e Prestiti di Roma.
Infine, ha posto a carico dell'Amministrazione espropriante il pagamento delle spese di
giudizio ed il compenso di legge, da liquidarsi con separata ordinanza.
L'Avvocatura Generale dello Stato con nota del 29.10.1997 prot. n. 137162 ha evidenziato
che un eventuale ricorso per Cassazione non presenterebbe serie prospettive di successo,
"risultando la pronuncia essenzialmente affidata ad apprezzamento di fatto sulla
effettiva configurabilitā, nella specie, di un'ipotesi di "espropriazione
parziale".
Di conseguenza, con rettorale del 12.12.1997 prot. n. 10821 č stato comunicato
all'Avvocatura che, preso atto dell'esito sfavorevole del giudizio ed in conformitā al
parere di cui sopra, non si č ritenuto opportuno procedere alla proposizione del ricorso
per Cassazione.
Il Rettore, pertanto, chiede al Consiglio di voler valutare l'opportunitā di dare
esecuzione alla sentenza de qua. Terminata l'esposizione, dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- sentita la relazione del Presidente;
- vista la sentenza del Collegio Arbitrale costituito presso la Corte d'Appello di
Roma n. 6/97;
- visto il parere espresso dall'Avvocatura in data 29.10.1997;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
di eseguire la sentenza n. 6/97, pronunciata
dal Collegio Arbitrale presso la Corte d'Appello di Roma su ricorso di Bonanomi Alfonso
Gerolamo c/ questo Ateneo, e di depositare, pertanto, presso la Cassa Depositi e Prestiti
di Roma la somma di L. 86.836.000 (ottantaseimilioniottocentotrentaseimila), oltre agli
interessi legali, in ragione del 10% annuo, su tale somma dalla data del decreto di
esproprio (18.5.1978) a quella di effettivo deposito della somma.
La Ripartizione I della Divisione III č autorizzata a predisporre i calcoli per la
corresponsione di tali interessi, in base alla data in cui verrā effettuato il deposito,
e ad erogarli alla Cassa Depositi e Prestiti di Roma.
La spesa graverā sul Tit. I, cat. 9, cap. 3 - spese giudiziarie e legali - del Bilancio
di questo Ateneo per il corrente esercizio finanziario.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA
STANTE.
IL VICE DIRIGENTE |
IL RETTORE |