DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II - SETTORE RAPPORTI CON I DIPARTIMENTI 2.3) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL "CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL CALCOLO AVANZATO NELLA SCIENZA E NELLA TECNICA (CAST). Il Presidente sottopone allesame
del Consiglio la proposta di istituzione del "Centro Interdipartimentale per il
Calcolo Avanzato nella Scienza e nella Tecnica (CAST) approvato dal C.d.F. di Scienze
MM.FF.NN.nella seduta del 22.1.98. STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL CALCOLO ART. 1 Č istituito il Centro Interdipartimentale per il Calcolo Avanzato nella Scienza e nella Tecnica che ha per fine lattivitā di ricerca nel settore delle simulazioni con esigenze massicce di calcolo numerico, nello sviluppo di architetture parallele ad esso dedicate, lattivitā di formazione pre-post universitaria, lorganizzazzione di manifestazioni scientifiche e di cicli di seminari anche in collaborazione con Enti e societā esterne. ART. 2 Nellambito dei propri fini e dellautonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, coordina le attivitā scientifiche e didattiche secondo i criteri di interdisciplinarietā: promuove e coordina gli accordi di collaborazione scientifica con Universitā ed altri Enti specificamente qualificati. ART. 3 Al Centro č assegnato un segretario amministrativo part-time. ART. 4 Sono organi del Centro: il Consiglio, il Comitato
scientifico e il direttore. Del Consiglio del Centro fanno parte docenti e ricercatori dei
dipartimenti di questo Ateneo la cui attivitā abbia, regolarmente o temporaneamente, per
oggetto le tematiche di cui allart. 1. Ladesione al Centro, su domanda
motivata dellinteressato al Rettore, č deliberata dal Consiglio del Centro. In
prima applicazione le adesioni saranno vagliate dal Senato Accademico. Il Consiglio del
Centro nomina un direttore che dispone delle attivitā di cui allart. 1 e della loro
attuazione, coadiuvato da un comitato scientifico. ART. 5 Il direttore del Centro č designato dal Consiglio nel
proprio seno ed č nominato con decreto del Rettore per un triennio. ART. 6 Il Consiglio promuove e coordina l'attivitā del Centro;
nomina il Comitato scientifico di cui all'art. 4; elegge nel proprio seno il direttore;
approva il programma delle attivitā del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la
stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro. ART. 7 Il Comitato scientifico č presieduto dal direttore del Centro ed č l'organo consultivo per la programmazione delle attivitā scientifiche e didattiche del Centro. ART. 8 Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa ed
č sottoposto alla disciplina contabile di cui al titolo V del Regolamento per
lamministrazione e la contabilitā generale delle Universitā e degli Istituti di
Istruzione Universitaria. . .OMISSIS . IL CONSIGLIO - udita la relazione del Presidente; DELIBERA di istiruire il "Centro Interdipartimentale di Calcolo avanzato nella scienza e nella tecnica", a condizione che le risorse di personale tecnico ed amministrativo vengano reperite nellambito della Facoltā di Scienze MM.FF.NN., e di approvare lo Statuto di seguito riportato: STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL CALCOLO ART. 1 Č istituito il Centro Interdipartimentale per il Calcolo Avanzato nella Scienza e nella Tecnica che ha per fine lattivitā di ricerca nel settore delle simulazioni con esigenze massicce di calcolo numerico, nello sviluppo di architetture parallele ad esso dedicate, lattivitā di formazione pre-post universitaria, lorganizzazzione di manifestazioni scientifiche e di cicli di seminari anche in collaborazione con Enti e societā esterne. ART. 2 Nellambito dei propri fini e dellautonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, coordina le attivitā scientifiche e didattiche secondo i criteri di interdisciplinarietā: promuove e coordina gli accordi di collaborazione scientifica con Universitā ed altri Enti specificamente qualificati. ART. 3 Al Centro č assegnato un segretario amministrativo part-time. ART. 4 Sono organi del Centro: il Consiglio, il Comitato
scientifico e il direttore. Del Consiglio del Centro fanno parte docenti e ricercatori dei
dipartimenti di questo Ateneo la cui attivitā abbia, regolarmente o temporaneamente, per
oggetto le tematiche di cui allart. 1. Ladesione al Centro, su domanda
motivata dellinteressato al Rettore, č deliberata dal Consiglio del Centro. In
prima applicazione le adesioni saranno vagliate dal Senato Accademico. Il Consiglio del
Centro nomina un direttore che dispone delle attivitā di cui allart. 1 e della loro
attuazione, coadiuvato da un comitato scientifico. ART. 5 Il direttore del Centro č designato dal Consiglio nel
proprio seno ed č nominato con decreto del Rettore per un triennio. ART. 6 Il Consiglio promuove e coordina l'attivitā del Centro;
nomina il Comitato scientifico di cui all'art. 4; elegge nel proprio seno il direttore;
approva il programma delle attivitā del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la
stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro. ART. 7 Il Comitato scientifico č presieduto dal direttore del Centro ed č l'organo consultivo per la programmazione delle attivitā scientifiche e didattiche del Centro. ART. 8 Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa ed
č sottoposto alla disciplina contabile di cui al titolo V del Regolamento per
lamministrazione e la contabilitā generale delle Universitā e degli Istituti di
Istruzione Universitaria. LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
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