DIVISIONE I - RIPARTIZIONE II - SETTORE RAPPORTI CON I DIPARTIMENTI

2.3) PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL "CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL CALCOLO AVANZATO NELLA SCIENZA E NELLA TECNICA (CAST).

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la proposta di istituzione del "Centro Interdipartimentale per il Calcolo Avanzato nella Scienza e nella Tecnica (CAST) approvato dal C.d.F. di Scienze MM.FF.NN.nella seduta del 22.1.98.
Il Senato Accademico, nella seduta del 24.3.98 ha espresso parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro avanzata dal Prof. Roberto Petronzio ed approvata dal C.d.F. ed al relativo statuto che si riporta di seguito:
 

STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL CALCOLO
AVANZATO NELLA SCIENZA E NELLA TECNICA (CAST)

ART. 1

Č istituito il Centro Interdipartimentale per il Calcolo Avanzato nella Scienza e nella Tecnica che ha per fine l’attivitā di ricerca nel settore delle simulazioni con esigenze massicce di calcolo numerico, nello sviluppo di architetture parallele ad esso dedicate, l’attivitā di formazione pre-post universitaria, l’organizzazzione di manifestazioni scientifiche e di cicli di seminari anche in collaborazione con Enti e societā esterne. 

ART. 2

 Nell’ambito dei propri fini e dell’autonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, coordina le attivitā scientifiche e didattiche secondo i criteri di interdisciplinarietā: promuove e coordina gli accordi di collaborazione scientifica con Universitā ed altri Enti specificamente qualificati.

ART. 3

 Al Centro č assegnato un segretario amministrativo part-time.

 ART. 4

Sono organi del Centro: il Consiglio, il Comitato scientifico e il direttore. Del Consiglio del Centro fanno parte docenti e ricercatori dei dipartimenti di questo Ateneo la cui attivitā abbia, regolarmente o temporaneamente, per oggetto le tematiche di cui all’art. 1. L’adesione al Centro, su domanda motivata dell’interessato al Rettore, č deliberata dal Consiglio del Centro. In prima applicazione le adesioni saranno vagliate dal Senato Accademico. Il Consiglio del Centro nomina un direttore che dispone delle attivitā di cui all’art. 1 e della loro attuazione, coadiuvato da un comitato scientifico.
Il Comitato scientifico č composto da studiosi anche non appartenenti all’Universitā di Roma "Tor Vergata" ed č presieduto dal direttore del Centro.

ART. 5

Il direttore del Centro č designato dal Consiglio nel proprio seno ed č nominato con decreto del Rettore per un triennio.
Il direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio ed il Comitato scientifico; provvede per l’ordinaria amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario; č responsabile in solido con il Consiglio e con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativo-contabile del Centro anche se concerne l'attivitā di altri docenti e ricercatori; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Centro, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Il direttore puo’ delegare, per specifici atti o con limitazioni temporali, per le sue funzioni altri membri del Consiglio.

ART. 6

Il Consiglio promuove e coordina l'attivitā del Centro; nomina il Comitato scientifico di cui all'art. 4; elegge nel proprio seno il direttore; approva il programma delle attivitā del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro.
Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilitā dell'Universitā, il bilancio preventivo e il conto consutivo.

ART. 7

Il Comitato scientifico č presieduto dal direttore del Centro ed č l'organo consultivo per la programmazione delle attivitā scientifiche e didattiche del Centro.

ART. 8

Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa ed č sottoposto alla disciplina contabile di cui al titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilitā generale delle Universitā e degli Istituti di Istruzione Universitaria.
Il Centro puo’ disporre anche di fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private finalizzati a sostenerne le attivitā. Il Centro puo’ anche svolgere attivitā per conto terzi in relazione ai propri fini.
Terminata l’esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione

.…….OMISSIS……….

 IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- dopo ampia discussione;
- vista la lettera del Prof. Roberto Petronzio del 12.12.97;
- vista la delibera del Consiglio di Facoltā di Scienze MM.FF.NN. del 22.1.98;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico espresso con la delibera del 24.3.98;
- con l'astensione del Prof. Roberto Petronzio;

DELIBERA

di istiruire il "Centro Interdipartimentale di Calcolo avanzato nella scienza e nella tecnica", a condizione che le risorse di personale tecnico ed amministrativo vengano reperite nell’ambito della Facoltā di Scienze MM.FF.NN., e di approvare lo Statuto di seguito riportato:

STATUTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL CALCOLO
AVANZATO NELLA SCIENZA E NELLA TECNICA (CAST)

ART. 1

Č istituito il Centro Interdipartimentale per il Calcolo Avanzato nella Scienza e nella Tecnica che ha per fine l’attivitā di ricerca nel settore delle simulazioni con esigenze massicce di calcolo numerico, nello sviluppo di architetture parallele ad esso dedicate, l’attivitā di formazione pre-post universitaria, l’organizzazzione di manifestazioni scientifiche e di cicli di seminari anche in collaborazione con Enti e societā esterne.

ART. 2

Nell’ambito dei propri fini e dell’autonomia di cui alla legge 168/89, il Centro organizza, promuove, coordina le attivitā scientifiche e didattiche secondo i criteri di interdisciplinarietā: promuove e coordina gli accordi di collaborazione scientifica con Universitā ed altri Enti specificamente qualificati.

ART. 3

 Al Centro č assegnato un segretario amministrativo part-time.

ART. 4

Sono organi del Centro: il Consiglio, il Comitato scientifico e il direttore. Del Consiglio del Centro fanno parte docenti e ricercatori dei dipartimenti di questo Ateneo la cui attivitā abbia, regolarmente o temporaneamente, per oggetto le tematiche di cui all’art. 1. L’adesione al Centro, su domanda motivata dell’interessato al Rettore, č deliberata dal Consiglio del Centro. In prima applicazione le adesioni saranno vagliate dal Senato Accademico. Il Consiglio del Centro nomina un direttore che dispone delle attivitā di cui all’art. 1 e della loro attuazione, coadiuvato da un comitato scientifico.
Il Comitato scientifico č composto da studiosi anche non appartenenti all’Universitā di Roma "Tor Vergata" ed č presieduto dal direttore del Centro.

ART. 5

Il direttore del Centro č designato dal Consiglio nel proprio seno ed č nominato con decreto del Rettore per un triennio.
Il direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio ed il Comitato scientifico; provvede per l’ordinaria amministrazione e adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario; č responsabile in solido con il Consiglio e con il Segretario Amministrativo, della gestione amministrativo-contabile del Centro anche se concerne l'attivitā di altri docenti e ricercatori; vigila sull'osservanza, nell'ambito del Centro, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Il direttore puo’ delegare, per specifici atti o con limitazioni temporali, per le sue funzioni altri membri del Consiglio.

ART. 6

Il Consiglio promuove e coordina l'attivitā del Centro; nomina il Comitato scientifico di cui all'art. 4; elegge nel proprio seno il direttore; approva il programma delle attivitā del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro.
Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilitā dell'Universitā, il bilancio preventivo e il conto consutivo.

ART. 7

Il Comitato scientifico č presieduto dal direttore del Centro ed č l'organo consultivo per la programmazione delle attivitā scientifiche e didattiche del Centro.

ART. 8

Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa ed č sottoposto alla disciplina contabile di cui al titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilitā generale delle Universitā e degli Istituti di Istruzione Universitaria.
Il Centro puo’ disporre anche di fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private finalizzati a sostenerne le attivitā. Il Centro puo’ anche svolgere attivitā per conto terzi in relazione ai propri fini.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

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