DIVISIONE I
2.1) MODIFICA DI STATUTO: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA.
Il Presidente comunica che si č concluso liter per
listituzione della Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di
scuola secondaria, come disciplinata dallart.17, comma 117 della legge 127/97.
Infatti il decreto del Ministro dellUniversitā e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, in data 26 maggio 1998, recante i criteri per la disciplina
delle Scuole di Specializzazione per linsegnamento delle scuole secondarie, č stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio u.s.
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 6 maggio 1997, ha
espresso parere favorevole in merito alle richieste formulate dal Comitato di
Coordinamento Regionale, riguardanti il carattere, appunto, regionale della scuola stessa,
avente ununica sede amministrativa, con la circolazione dei docenti tra le diverse
Universitā del Lazio, nonchč la messa a disposizione, da parte di tutti gli Atenei
partecipanti, di adeguate strutture logistiche, oltre che di supporto per la realizzazione
del complesso delle attivitā didattiche previste dalla legge per la scuola in argomento.
Il Senato Accademico, nella seduta del 6 ottobre 1998, ha espresso parere favorevole
allinserimento nello Statuto dellUniversitā di Roma "Tor Vergata"
della Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.
Terminata la relazione il Presidente dichiara aperta la discussione.
.OMISSIS .
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- visto il decreto del MURST in data 26 maggio 1998;
- visto il parere del Senato Accademico in data 6 ottobre 1998;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
di approvare listituzione ed il conseguente inserimento in Statuto della Scuola di Specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria, come disciplinata dalla legge 127/97.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
torna all'o.d.g. | vai al successivo |