AFFARI LEGALI
7.4) ESPROPRIAZIONE DITTA BATTISTONI MAURIZIO E MARIO - PROPOSTA DI TRANSAZIONE.
Il Presidente ricorda al Consiglio che, nella seduta del 22.6.1995,
veniva deliberato di dare mandato al Rettore per la richiesta di parere, all'Avvocatura
Generale dello Stato, in ordine alla soluzione bonaria della richiesta di indennizzo
avanzata dai Sigg. Battistoni Maurizio e Mario, in relazione all'espropriazione del
terreno distinto in Catasto al fgl. 1044, p.lla 275, sup. mq. 505 e, inoltre, di dare
mandato, sin da allora, al Rettore per l'eventuale stipula dell'atto trasattivo, in caso
di parere favorevole da parte dell'Avvocatura stessa.
Si ricorda brevemente la vicenda, iniziata in data 9.5.1994 con un'istanza
dei Sigg. Battistoni tesa ad ottenere, oltre al raddoppio dell'indennità di
espropriazione ex art. 2 della l.n. 771/72, in qualità di coltivatori diretti del fondo,
in riferimento al terreno distinto in Catasto al fgl. 1044 p.lla 10 (Decreto prefettizio
n. 9301371 dell'8.11.1993), un ulteriore indennizzo relativo ad una differenza della
superficie del terreno espropriato, pari a mq. 505, corrispondenti alla p.lla 275, per
complessive Lit. 9.090.000 (Lit. 4.545.000 a titolo di indennità di esproprio e Lit.
4.545.000 a titolo di raddoppio). I Sigg. Battistoni concludevano dichiarandosi
disponibili ad una composizione bonaria della controversia.
Tale particella, già indicata con il numero 10p, era già stata espropriata, unitamente
ad altre aree, con decreto prefettizio n. 20423 del 30.12.1977, emesso nei confronti della
Ditta catastale Viscusi Guelfo Franco; la particella in discorso deriva dal frazionamento
dell'originaria part.lla 10 in conseguenza dell'espropriazione del territorio esterno alla
fascia di rispetto autostradale. I Sigg. Battistoni, però, avevano acquistato, in data
3.7.1975, l'intero terreno dal Sig. Viscusi, ma al momento del deposito del piano di
esproprio presso il Comune (avvenuto nel luglio 1975), non era ancora intervenuta la
variazione nei registri catastali, effettuata solo in data 7.10.1976.
Considerato che la questione presentava aspetti complessi che potevano dar luogo ad un
contenzioso di difficile previsione, il Rettore, su mandato del Consiglio, chiedeva, in
data 21.8.1995, parere all'Avvocatura (richiesta più volte reiterata) circa la
convenienza di addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversa vicenda,
vista la disponibilità manifestata in tal senso dai Sigg. Battistoni.
Il parere espresso dall'Avvocatura con nota del 18.9.1998 prot. n. 103314, evidenzia che
la vigente normativa in materia prevede che il provvedimento ablativo possa anche essere
pronunciato nei confronti dell'intestatario catastale, in luogo dell'effettivo
proprietario. Pertanto, l'espropriazione effettuata nei confronti del Sig. Viscusi
sarebbe, in linea di principio, opponibile anche ai Sigg. Battistoni, ai quali, però,
spetterebbe comunque (in qualità di proprietari dell'area in questione) l'indennità di
esproprio.
E' ragionevole ritenere, tuttavia, che l'indennizzo determinato nel 1977, potrebbe essere
tuttora posto in discussione, in sede giurisdizionale, dai Sigg. Battistoni.
Pertanto, conclude l'Avvocatura, considerata l'obiettiva incertezza sull'esito di una lite
(che potrebbe anche portare, superando la giurisprudenza più remota, all'affermazione
della nullità/inesistenza del decreto di esproprio emesso nel 1977) e per evitare di
esporre l'Amministrazione ad una azione risarcitoria sulla base di una ipotetica
"occupazione acquisitiva", pare ragionevole addivenire ad una bonaria
composizione della controversia che da una parte preveda la corresponsione di un importo,
oggetto di trattativa, ma che non potrà discostarsi da quanto liquidabile in base ai
criteri individuati nel 1993, dall'altra porti alla rinuncia di qualsiasi pretesa da parte
dei Sigg. Battistoni e consenta, quindi, la definitiva regolarizzazione catastale
dell'appartenenza dell'area de qua.
Sulla base di tale parere, l'Ufficio competente ha formulato una proposta di transazione
che si sottopone all'attenzione del Consiglio.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
IL CONSIGLIO
- sentita la relazione del Presidente;
- richiamata la delibera consiliare del 22.6.1995;
- preso atto del parere n. 103314/98, reso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- vista la bozza di transazione predisposta dall'Ufficio Legale;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- di approvare la bozza di transazione predisposta
dall'Ufficio Legale, avente ad oggetto la dichiarazione di rinuncia dei Sigg. Battistoni
ad eccepire, in qualsiasi sede, l'illegittimità del decreto prefettizio n. 20423 - Div.
IV - del 30.12.1977, emesso in danno della Ditta catastale Viscusi Guelfo Franco, relativo
all'esproprio, in favore dell'Università, dell'area distinta in catasto al foglio 1044,
p.lla ex 10/p, ora 275, sup. mq. 505, e di non aver più nulla a pretendere, su detto
immobile, a qualsiasi titolo (interessi maturati sull'indennità di esproprio,
risarcimento danni per estirpazione vigneti, ecc...), a fronte del pagamento
dell'indennità di espropriazione (Lit. 4.545.000) nonchè dell'indennità di raddoppio ex
art. 2, co. 7, l.n. 772/72 (Lit. 4.545.000), per complessive Lit. 9.090.000, in base ai
valori determinati dall'U.T.E.nel 1993 (Lit. 9.000 al mq.) per i terreni attigui, di
proprietà dei Sigg. Battistoni e sui quali è già stato riconosciuto, a favore dei
predetti, la qualità di diretti coltivatori dei fondi, da parte della competente
Commissione Espropri dell'Ateneo;
- di autorizzare la Ragioneria ad impegnare la somma complessiva di Lit. 9.090.000, da
imputare sul tit. I, cat. 9, cap. III - spese giudiziarie e legali - del corrente
esercizio finanziario;
- di dare mandato al Rettore per la stipula dell'atto transattivo.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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