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VERBALE
DEL SENATO ACCADEMICO
SEDUTA DEL 6 APRILE 2004
Il giorno 6 aprile 2004 alle ore 15.00 presso
i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
si riunisce il Senato Accademico regolarmente convocato in data
29 marzo 2004, per discutere e deliberare su tutti i punti iscritti
all'o.d.g.
E' presente il Rettore - Prof. Alessandro Finazzi Agrò.
E' presente il Prof. Gian Piero Giuseppe Milano - Pro-Rettore.
Sono presenti: il Prof. Filippo Chiomenti - Preside della Facoltà
di Giurisprudenza, il Prof. Nicola Vittorio - Preside della Facoltà
di Scienze MM.FF.NN, il Prof. Agostino La Bella - Preside della
Facoltà di Ingegneria, il Prof. Renato Lauro - Preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Prof. Franco Salvatori
- Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
E' presente la Prof.ssa Alessandra Celletti, rappresentante del
personale docente dell'Area I.
E' presente il Prof. Carlo Schaerf, rappresentante del personale
docente dell'Area II.
E' presente il Prof. Basilio Pispisa, rappresentante del personale
docente dell'Area III.
Sono presenti: il Prof. Giuseppe Rotilio ed il Prof. Mario Antonio
Russo, rappresentanti del personale docente dell'Area IV.
E' presente il Prof. Antonio Volpi, rappresentante del personali
docente dell'Area V.
Sono presenti: il Prof. Salvatore Nicosia ed il Dott. Stefano Cordiner,
rappresentanti del personale docente Area VII.
Sono presenti il Prof. Eugenio Lanzillotta ed il Prof. Lazzaro Caputo,
rappresentanti del personale docente Area VIII.
Sono presenti: il Prof. Francesco Scorza Barcellona ed il Prof.
Oronzo Aurelio Simone, rappresentanti del personale docente Area
IX.
Sono presenti: il Prof. Giancarlo Perone e la Dott.ssa Rosa Rota,
rappresentanti del personale docente Area X.
Sono presenti: il Prof. Fabrizio Cacciafesta ed il Prof. Francesco
De Antoni, rappresentanti del personale docente Area XI.
E' presente il Prof. A. D'Atena, rappresentante della Facoltà
di Giurisprudenza.
E' presente il Prof. Giuseppe Santoni, rappresentante della Facoltà
di Economia.
E' presente il Prof. Umberto Tarantino, rappresentante della Facoltà
di Medicina e Chirurgia.
E'presente il Sig. Pietro Felice Cavallo, , rappresentante degli
studenti.
Sono presenti: la Sig.ra Anna Maria Surdo ed il Dott. Marco Di Cicco,
rappresentanti del personale non docente.
E' presente: il Dott. Ernesto Nicolai, che assume le funzioni di
Segretario.
Sono assenti giustificati: il Prof. Luigi Paganetto - Preside della
Facoltà di Economia, il Prof. A. Massimo Picardello, il Prof.
Mauro Casalboni, il Dott. Riccardo Polini, il Prof. Franco Maceri,
il Prof. Antonino Musso, il Prof. Francesco Castro, il Prof. Giuseppe
Raimondo Pistolese, il Sig. Alessandro Papitto ed il Dott. G. Flora.
Sono assenti:, la Prof.ssa Annalisa Rosselli, il Dott. Carlo Monti,
il Sig. Adolfo De Luna, il Sig. Marco Siclari, il Sig. Andrea Tornese,
il Sig. Angelo Sena e la Dott.ssa Carla Lisi.
Presiede il consesso il Rettore Prof. Alessandro Finazzi Agrò,
il quale fatto constatare che è presente la maggioranza collegiale,
dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta alle
ore 15.25.
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del processo verbale della
seduta del 2 marzo 2004.
2. |
Comunicazioni
del Presidente. |
2.1) |
Comunicazioni:
intervento Prof. Giuseppe Italiano, Presidente del Nucleo di
Valutazione. |
2.2) |
Comunicazioni:
errata corrige all'art. 2, comma 1 dello Statuto della Scuola
IaD (Istruzione a Distanza). |
3. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni
4.
|
GESTIONE
STUDENTI, COORDINAMENTO DIPARTIMENTI, RELAZIONI INTERNAZIONALI
E NORMAZIONE INTERNA. |
4.1) |
Modifica
di Statuto: emendamento al Titolo I "I principi fondamentali"
proposto dalla Sig.ra A.M. Surdo. |
4.2) |
Utilizzo
della posta elettronica per trasmettere comunicazioni di ordinaria
amministrazione all'interno dell'Ateneo. |
4.3) |
Regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilitą. |
4.4) |
Manuale
di Amministrazione. |
4.5) |
Regolamento
per la gestione patrimoniale. |
4.6) |
Regolamento
per l'attivitą negoziale. |
5. CONVENZIONI E CONTRATTI - RAPPORTI PTV
ED ALTRI ENTI (Acquisizione pareri su)
5.1)
|
Adesione
al protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di
ricerca finalizzata da stipularsi tra l'Istituto di Ricovero
e Cura a carattere scientifico Fondazione "Santa Lucia" e l'Universitą
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina
Interna. |
5.2)
|
Stipula
convenzione n. 3ab/2 tra l'Istituto Superiore di Sanitą e l'Universitą
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina
Interna. |
5.3)
|
Stipula
accordo di collaborazione tra lo Scripps Research Institute
e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento
di Sanitą Pubblica e Biologia Cellulare. |
5.4)
|
Stipula
convenzioni per progetti di ricerca finalizzata tra l'Ispesl
e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento
di Biopatologia e Diagnostica per immagini. |
5.5)
|
Costituzione
Centro Interuniversitario per la ricerca e l'alta formazione
nel settore degli Studi Geografici. |
5.6)
|
Decreti
Rettorali n. 524, del 25.02.2004 e n. 565 del 26.02.2004 relativi
alla Societą Consortile a responsabilitą limitata "Ricerca e
innovazione in Sanitą Policlinico Tor Vergata " in forma abbreviata
"RIS-PTV S.C. a.r.l." |
5.7)
|
Decreti
Rettorali n. 523 del 25.02.2004 e n. 564 del 26.02.2004 relativi
alla Societą Consortile a Responsabilitą limitata "PTV Mediterraneo". |
5.8)
|
Adesione
al progetto di ricerca finalizzato da stipularsi tra la Regione
Siciliana - Assessorato Sanitą Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento
di Medicina Interna. |
5.9)
|
Decreti
Rettorali n. 630 e n. 631 del 5 marzo 2004 relativi alla Societą
Consortile a responsabilitą limitata "Pet-Tor Vergata". |
5.10) |
Approvazione
Convenzione del "Consorzio NUVAL Universitą Roma - N.U.R. |
5.11)
|
Approvazione
modifiche del "Consorzio Interuniversitario Nazionale per la
Biologia Molecolare delle piante". |
5.12)
|
Protocollo
attuativo della convenzione stipulata tra l'Universitą degli
Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ente Regionale "Roma Natura"
in data 16 aprile 2003. |
5.13)
|
Accordo
- quadro di collaborazione Universitą degli Studi di Roma "Tor
Vergata"/Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. |
5.14)
|
Protocollo
d'intesa Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento
di Sanitą Pubblica e Biologia Cellulare / "MO.D.A.V.I. ONLUS"
(Movimento delle associazioni di volontariato italiano Onlus). |
5.15)
|
Convenzione
tra l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Universitą
degli Studi di Camerino e la SIOI - Societą Italiana per l'organizzazione
internazionale per il funzionamento del Master Interuniversitario
di II livello in "Giurisdizioni internazionali (Universali e
Regionali Europee)". |
6. VARIE EVENTUALI
6.1) |
Intitolazione
dell'Auditorium della Facoltą di Lettere e Filosofia al Maestro
Ennio Morricone. |
6.2) |
Votazione
della prova finale per il conseguimento del titolo di Master. |
6.3) |
Certificazione
del sistema qualitą ISO UNI EN 9001:2000 delle sedi operative
dell'Universitą di Roma "Tor Vergata". |
6.4) |
Modifica
ordinamenti diattici - ratifica decreti. |
IL RETTORE
Prof. Alessandro Finazzi Agrò
F.to A. Finazzi Agrò
|
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1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 2 MARZO 2004
Il Presidente pone in votazione il processo verbale
della seduta del 2 marzo 2004 che viene approvato con le astensioni della
Prof.ssa A. Celletti, del Dott. M. Di Cicco e della Sig.ra A.M. Surdo
ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti.
2.) COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE
a) Il Presidente informa il Senato che il 1°
marzo 2004, il Ministro dell'Istruzione, L. Moratti, ha firmato il decreto
attuativo del DM del 17 aprile 2003, relativo all'introduzione degli atenei
telematici anche in Italia (Open University). Tale decreto autorizza l'istituzione
della prima Università telematica non statale "Guglielmo Marconi",
la cui sede centrale sarà a Roma. Essa nasce su iniziativa di un
gruppo di istituzioni tra cui Wind Telecomunicazioni S.p.A., Banca di
Credito Cooperativo di Roma, Cassa di Risparmio di Bologna (Gruppo S.
Paolo IMI), ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati). Il decreto
in parola accredita, presso l'Università Telematica Guglielmo Marconi,
i seguenti corsi: Scienze Giuridiche, Scienze Economiche, Scienze della
Formazione e dell'Educazione, Scienze Geo-Topo Cartografiche, Estimative,
Territoriali ed Edilizie del Servizio Sociale, Lingua e Cultura Italiana.
Tutti i corsi adotteranno la modalità e-learning, utilizzando tecnologie
web, reti telematiche e satellitare.
Il Presidente esprime le proprie perplessità relative alle difficoltà
di individuare idonei strumenti che consentano di garantire l'indispensabile
e stretta compenetrazione tra produzione di cultura e trasmissione del
sapere propria dell'istituzione universitaria. Per quanto riguarda la
figura del tutor che assume un ruolo di grande rilievo -quale perno indispensabile
della nuova tipologia di formazione a distanza - osserva che è
necessario che venga evitata qualsiasi, anche indiretta, equiparazione
tra il tutor e le componenti della docenza universitaria; infatti il tutor
non necessariamente è tenuto a svolgere attività di ricerca
e soprattutto il suo impiego non è condizionato dalla dimostrazione
della attività di ricerca svolta e della bontà dei suoi
risultati. Peraltro, anche a livello di regolamento didattico di ateneo,
appare doveroso che vengano definite in via preliminare le competenze
di questa figura, sia in termini formali (titolo di studio posseduto),
sia in termini sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica
e disciplinare).
Prende la parola il Prof. O. A. Simone sottolineando che l'Ateneo, istituendo
nel 1999 una struttura didattica e scientifica multidisciplinare, per
la ricerca e sperimentazione di modelli e strumenti per l'istruzione a
distanza: la Scuola IaD di cui è Direttore, ha precorso quanto
disposto dal recente decreto "Moratti-Stanca". La Scuola IaD
offre attualmente 18 Master universitari e un corso di laurea - della
Facoltà di Lettere e Filosofia - con un inedito sistema di riconoscimento
crediti e due certificazioni informatiche.
Questa offerta si arricchirà presto di un corso di laurea in Educazione
sanitaria e di corsi ECM della Facoltà di Medicina; sono inoltre
già attivi due corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria.
Il Prof. O. A. Simone termina il proprio intervento auspicando che in
una prossima riunione venga aperto un dibattito sulla concorrenza telematica.
b) Il Presidente comunica che il Governo, nel Consiglio dei Ministri del
2 aprile 2004, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, Letizia Moratti, ha approvato il decreto-legge recante
"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2004-2005" con il quale vengono rideterminate le graduatorie permanenti.
Gli artt. 4 e 5 di tale decreto riguardano le Università: l'art.
4 è relativo all'indizione di una sessione straordinaria di esami
di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo; l'art.
5 riguarda le spese di personale docente e non docente universitario.
In particolare, tale articolo è finalizzato ad escludere per l'anno
2004 e fino al varo di una riforma organica del sistema di programmazione,
valutazione e finanziamento delle Università, dal limite del 90%
disposto dalla legge n.449/1997 i costi a carico degli Atenei per gli
incrementi stipendiali del personale docente e non docente. Inoltre, sempre
per l'anno 2004 - e sempre fino alla citata riforma organica - le spese
per il personale universitario, docente e non docente che presta attività
in regime convenzionale con il SSN sono ricomprese per due terzi tra le
spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
c) Il Presidente, in ordine alle disposizioni in materia di assunzioni
in deroga, contenute dalla nota del MIUR dell'11/2/2004, informa che l'elenco
dei professori, ricercatori e tecnici-amministrativi, per i quali questa
Amministrazione intende chiedere la deroga, è stato notificato
al predetto Dicastero dal quale, pertanto, si è in attesa di notizie.
d) Il Presidente, relativamente alle elezioni studentesche del 24 ed del
25 marzo u.s., comunica che nella prossima riunione la componente studentesca
sarà rappresentata dai neo eletti studenti. Allo studente P.F.
Cavallo, tra l'altro unico studente presente alla riunione odierna, il
Presidente gli porge le proprie congratulazioni per la sua elezione al
CNSU.
e) Prima di passare all'esame dei punti iscritti all'o.d.g. fissa la data
della prossima seduta del Senato Accademico che si terrà il giorno
12 maggio 2004, alle ore 15.00.
2.1) COMUNICAZIONI: INTERVENTO PROF. GIUSEPPE ITALIANO, PRESIDENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Presidente comunica di aver invitato il Prof.
G. Italiano, quale Presidente del Nucleo di Valutazione interno dell'Ateneo,
per fornire al Senato una esaustiva informativa sulle disposizioni normative
previste dal decreto del Ministro dell'Istruzione, L. Moratti, registrato
dalla Corte dei Conti in data 12 marzo 2004. Ringraziandolo anticipatamente
per la Sua disponibilità gli dà la parola.
Il Prof. G. Italiano informa che il testo ministeriale conclude una fase
di preparazione iniziata lo scorso maggio con la presentazione delle "Linee
guida per la valutazione della ricerca" elaborate dal Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr). Proprio al Civr spetterà
il compito di giudicare il lavoro delle università, degli enti
e di tutti quei soggetti pubblici e privati che svolgono attività
di ricerca scientifica e che dovranno presentare, entro il prossimo 30
giugno, la documentazione sulle risorse umane complessive impegnate nelle
attività, su eventuali brevetti e partnership e dati sulle risorse
finanziarie e sulla loro gestione.
L'assegnazione delle risorse pubbliche privilegerà quelle strutture
che si saranno sottoposte alla valutazione. Una volta a regime, il processo
avrà cadenza triennale. Tutta l'operazione sarà gestita
a livello informatico dal Consorzio interuniversitario Cineca. La valutazione
delle strutture sarà organizzata per aree scientifico-disciplinari.
Oltre alle quattordici aree di riferimento indicate dal CUN saranno presi
in considerazione anche altri sei settori di ricerca, le cosiddette "aree
speciali" scelte dal Civr in base "al proprio valore aggiunto
per il Paese" - come si legge nel decreto - e dalla loro coerenza
con gli obiettivi previsti dal Programma nazionale della ricerca e dai
programmi di ricerca e sviluppo comunitari.
La documentazione consegnata al Civr sarà esaminata da comitati
(panel) di esperti, suddivisi a seconda delle aree scientifico-disciplinari.
I comitati saranno composti da un minimo di cinque a un massimo di nove
esperti, nominati dal Ministro, su indicazione del Civr, ed il Ministro
potrà nominare anche esperti provenienti da altri Paesi.
Entro il giugno del 2005 i panel dovranno consegnare al Civr le relazioni
di valutazione: a quel punto il comitato di indirizzo potrà produrre
i suoi giudizi finali su ogni struttura e su ogni progetto speciale. I
risultati di questo processo costituiranno il modello di riferimento per
l'assegnazione dei finanziamenti statali.
Esso stabilisce che i finanziamenti per Università, Enti e Strutture
di Ricerca saranno condizionati da processi di valutazione dei prodotti
e dei risultati conseguiti.
Il Presidente, terminata l'esposizione del Prof. G. Italiano, dichiara
aperta la discussione affinché vengano individuate idonee procedure
per dare esecuzione agli adempimenti previsti dal predetto decreto.
DISCUSSIONE
- al termine della discussione alla quale partecipano
tutti i Senatori,
IL SENATO
- Udita l'esposizione del Presidente;
- udita l'esposizione del Prof. G. Italiano, Presidente del Nucleo di
Valutazione dell'Ateneo,
- visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2003 recante disposizioni
in materia di valutazione della ricerca;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- di affidare alla Commissione della Ricerca Scientifica
di Ateneo il compito di reperire dai Dipartimenti dell'Ateneo i prodotti
rispondenti ai requisiti di cui verrà data tempestiva indicazione;
- La predetta Commissione in seduta congiunta con i Rappresentanti di
Area in Senato Accademico dovranno selezionare i prodotti migliori da
inviare al Civr.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
2.2) COMUNICAZIONE
ERRATA CORRIGE. SCUOLA IAD (Istruzione a Distanza)
Il Presidente comunica che nella seduta del Senato
Accademico del 3 febbraio 2004 iscritto all'O.d.G. come punto 4/2 - Scuola
Iad (Istruzione a Distanza) - Valutazione - è stata soppressa erroneamente
all'inizio del comma 1, art. 2, dello Statuto della scuola medesima, la
seguente frase: "E' istituita la scuola per i corsi di studio a distanza".
Il Senato Accademico prende atto.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
3) RELAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
Il Presidente dà la parola al Prof. A. D'Atena,
quale Coordinatore della Commissione Affari Statutari e Normativi.
Il Prof. A. D'Atena illustra al Senato il contenuto della relazione relativa
alla seduta del 25 marzo 2004., che viene allegata al presente verbale
e ne costituisce parte integrante.
Il Presidente dà la parola al Prof. S. Nicosia quale Coordinatore
della Commissione Didattica e Ricerca.
Il Prof. S. Nicosia illustra al Senato il contenuto della relazione relativa
alla seduta del 2 aprile 2004., che viene allegata al presente verbale
e ne costituisce parte integrante.
Il Presidente dà la parola al Prof. G. Santoni quale Coordinatore
della Commissione Convenzione e Contratti.
Il Prof. G. Santoni illustra al Senato il contenuto della relazione relativa
alla seduta del 6 aprile 2004., che viene allegata al presente verbale
e ne costituisce parte integrante.
Il Presidente, rilevando che le altre Commissioni Senatoriali non si sono
riunite, passa all'esame del punto successivo.
4.1) MODIFICA DI STATUTO: EMENDAMENTO AL TITOLO
I "I PRINCIPI FONDAMENTALI" PROPOSTO DALLA SIG.RA A.M. SURDO
Il Presidente ricorda ai Senatori che il Comitato
Contro la Guerra, costituitosi nell'Ateneo, ravvisando la necessità
che: ". .l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
espliciti nei suoi documenti fondativi e istituzionali i valori fondamentali
a cui le attività di studio, insegnamento, ricerca si ispirano,
nel rispetto della Costituzione Italiana", ha proposto una modifica
di Statuto patrocinata dalla Sig.ra A.M. Surdo che l'ha sottoposta preliminarmente
al Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari
e Normativi. Pertanto, nella riunione dell'11 dicembre u.s., la Commissione
ha esaminato un testo che, avendo accolto alcuni dei suggerimenti del
Prof. A. D'Atena, risultava così modificato:
"1. L'Università di Roma "Tor Vergata" e' un'istituzione
culturale pubblica che, in conformità alla Costituzione della Repubblica
Italiana, ha carattere laico e pluralistico.
2. L'Università riconosce come propri compiti primari la promozione,
l'organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica e dell'istruzione
superiore. Favorisce il superamento di ogni tipo di discriminazione e
l'interazione tra le culture quali fattori di progresso
e strumenti per contribuire all'affermazione della dignità di tutti
gli uomini, alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli e alla salvaguardia
dell'ambiente.
3. L'Università (avversa) l'utilizzazione dei risultati delle proprie
attività per applicazioni che perseguano scopi contrari alla pace
e alla dignità e libertà delle donne e degli uomini".
La Commissione, dopo un'approfondita discussione, raggiungeva una convergenza
sui seguenti punti:
· eliminazione del 1° comma della proposta, in quanto fondamentalmente
riproduttivo di previsioni contenute nello Statuto e nell'ordinamento
generale;
· sostituzione del 2° comma, che andrebbe inserito come comma
1 bis, nell'art 1 dello Statuto, con la seguente formulazione: "L'Università
favorisce l'integrazione tra le culture, anche in quanto fattore di progresso
e strumento per contribuire all'affermazione della dignità umana,
alla pacifica convivenza tra i popoli e alla salvaguardia dell'ambiente.
Non riusciva, invece, a realizzare una convergenza sul 3° comma, rispetto
al quale si registravano posizioni differenziate.
Il Senato Accademico, nella seduta del 16 dicembre 2003, considerata l'importanza
della materia, rinviava l'argomento invitando i Senatori a far pervenire
le eventuali proposte di emendamento alla Commissione Senatoriale Affari
Statutari e Normativi.
Nella seduta del 25 marzo 2004 della Commissione Senatoriale Affari Statutari
e Normativi dopo un'ampia ed approfondita discussione sulla proposta di
cui si è resa promotrice la Sig.ra A.M. Surdo si conferma l'unanime
convergenza della Commissione sulla formulazione del comma 1bis, da aggiungere
all'art 1 dello Statuto, nel testo licenziato dalla medesima Commissione
nella seduta dell'11 dicembre 2003. Tale testo viene di seguito riportato:
"L'Università favorisce l'integrazione tra le culture, anche
in quanto fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione
della dignità umana, alla pacifica convivenza tra i popoli e alla
salvaguardia dell'ambiente".La discussione ha ad oggetto anche la
seguente proposta di 1comma ter, elaborata dalla Prof.ssa A. Celletti
che condivide le nobili intenzioni che hanno ispirato la formulazione
del comma 3, ma ritiene opportuno che al comma venga conferita una connotazione
positiva, pertanto ne propone la modifica che viene di seguito riportata:
"L'Università promuove l'elaborazione dei risultati delle
proprie attività per applicazioni che perseguano scopi favorevoli
alla pace e ai principi della dignità e liberta".Su tale formulazione
la Sig.ra A.M. Surdo propone un emendamento aggiuntivo, consistente nell'inserimento
dell'avverbio "esclusivamente" dopo le parole: "proprie
attività".Su entrambe le proposte non si raggiunge l'unanimità;
la Commissione ravvisa quindi l'opportunità di sottoporre al Senato
Accademico la proposta "Celletti" nella sua stesura originale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione
Senatoriale Affari Statutari e Normativi, al punto 3) dell'o.d.g., si
apre un'ampia discussione all'interno della quale i Senatori ribadiscono
le proprie posizioni assunte nelle precedenti sedute in cui è stato
affrontato tale dibattito. Pertanto,
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- visto il verbale della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi
dell'11 dicembre 2003;
- considerato quanto emerso nella seduta del Senato Accademico del 16
dicembre 2003;
- visto il verbale della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi
del 25 marzo 2004;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- a seguito dell'esito delle votazioni (Emendamento 1 bis: 17 favorevole,
1 contrario e le astensioni di tutti gli altri presenti - Emendamento
1 ter: 3 favorevoli - di cui la Sig.ra A.M. Surdo, la Prof.ssa A. Celletti
ed il Dott. M. Di Cicco ed il voto contrario di tutti gli altri presenti;
Non approva.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
Esce dalla sala il Dott. S. Coordiner
4.2) UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER TRASMISSIONE
COMUNICAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DELL'ATENEO.
Il Presidente sottopone all'attenzione dei Senatori
la proposta di utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni interne
all'Ateneo al posto del supporto cartaceo, considerati i consistenti risparmi
di risorse economiche e umane che ne deriverebbero.
Il Presidente fa presente che l'utilizzo della posta elettronica è
previsto dall'art. 14 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazioni amministrativa, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
consente di utilizzare la posta elettronica quale strumento sostitutivo
o integrativo di quelli già ordinariamente utilizzati.
Il Presidente, per quanto detto ed in ordine a quanto disposto dalla direttiva
sull'impiego della posta elettronica nella pubbliche amministrazioni,
emanata dal Governo il 27 novembre 2003 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
n. 8, del 12 gennaio 2004, propone che il Personale dell'Ateneo, ognuno
nell'ambito delle proprie competenze, ferma restando l'osservanza delle
norme in materia della riservatezza dei dati personali e delle norme tecniche
di sicurezza informatica, utilizzi la posta elettronica per:
- richiedere o concedere ferie o permessi;
- richiedere o comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi
di lavoro o altri organismi;
- convocare riunioni;
- inviare comunicazioni di servizio ovvero notizie dirette al singolo
dipendente,
- diffondere circolari o ordini di servizio.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
Alla discussione partecipano: il Preside F. Salvatori,
il Prof. C. Schaerf ed il Prof. S. Nicosia.
IL SENATO
- udita l'esposizione del Presidente;
- considerato l'art. 14 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazioni amministrativa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- vista la direttiva sull'impiego della posta elettronica nella pubbliche
amministrazioni, emanata dal Governo il 27 novembre 2003 e pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 8, del 12 gennaio 2004,
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- che il Personale dell'Ateneo, ognuno nell'ambito
delle proprie competenze, ferma restando l'osservanza delle norme in materia
della riservatezza dei dati personali e delle norme tecniche di sicurezza
informatica, utilizzi la posta elettronica per le comunicazioni interne
all'Ateneo al posto del supporto cartaceo.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
4.3) REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE,
LA FINANZA E LA CONTABILITA'
Il Presidente informa il Senato che il Consiglio,
nella seduta del 21 novembre 2002, aveva costituito una Commissione composta
dal Prof. G. Federici, dal Prof. G. Schiavon e dalla Dott.ssa S. Pistoia,
con l'ausilio del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.
A. C. Pensa, per svolgere un lavoro istruttorio sulla bozza del regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
La Commissione ha concluso i propri lavori il 13 febbraio 2004 ed ha individuato
delle modifiche che propone di introdurre alla bozza di regolamento di
contabilità. A tal fine, nel testo sottoposto all'attenzione dei
Consiglieri nella seduta odierna, sono riportate, tra parentesi ed in
neretto, le parole che la Commissione ritiene opportuno eliminare o sostituire,
mentre sono scritte in corsivo quelle che propone in aggiunta o in sostituzione.
IL Presidente informa inoltre il Senato che, nella seduta del 4 marzo
2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'argomento per ricongiungerlo
ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo
2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul
Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale
e sul Regolamento per la gestione del patrimonio che saranno oggetto di
discussione in questa seduta.
Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
viene di seguito riportato:
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena,
Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi,
al punto 3) dell'o.d.g, prende la parola la Sig.ra A. M. Surdo ed il Direttore
Amministrativo.
Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
INDICE
TITOLO I
Finalità e principi generali
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Regolamenti d'attuazione e Manuale di Amministrazione
TITOLO II
Gestione finanziaria
Articolo 4 - Centri di spesa
Articolo 5 - Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 6 - Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 7 - Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 8 - Classificazione delle Entrate e delle Spese
Articolo 9 - Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 10 - Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 11 - Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione
dei
bilanci dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 12 - Segretari amministrativi
Articolo 13 - Fabbisogno di cassa
Articolo 14 - Centri di spesa di tipo "B"
Articolo 15 - Fondo di riserva
Articolo 16 - Avanzo e disavanzo di amministrazione - Disponibilità
e deficit di cassa
Articolo 17 - Assestamenti e variazioni al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 18 - Accertamento delle Entrate
Articolo 19 - Riscossione delle Entrate
Articolo 20 - Servizio di Cassa
Articolo 21 - Fondo economale per piccole spese
Articolo 22 - Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni
Articolo 23 - Assunzione delle obbligazioni
Articolo 24 - Conto consuntivo di Ateneo
Articolo 25 - Situazione amministrativa
Articolo 26 - Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 27 - Scritture contabili
TITOLO III
Attività negoziale
Articolo 28 - Autonomia negoziale
Articolo 29 - Programma annuale
Articolo 30 - Deliberazione a contrattare - competenze
Articolo 31 - Procedure contrattuali: norme generali
Articolo 32 - Rinvio al regolamento
Articolo 33 - Stipulazione dei contratti
Articolo 34 - Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
Articolo 35 - Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e
durata - penali - cauzioni
Articolo 36 - Convenzioni e contratti per attività in conto terzi
Articolo 37 - Contratti di leasing, factoring e mutuo
TITOLO IV
Patrimonio
Articolo 38 - I beni
Articolo 39 - Beni immobili
Articolo 40 - Beni mobili
Articolo 41 - Gestione degli inventari
Articolo 42 - Materiali di consumo
TITOLO V
Responsabilità, controlli e valutazioni
Articolo 43 - Norme generali
Articolo 44 - Responsabilità ed obbligo di denuncia
Articolo 45 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 46 - Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
Articolo 47 - Rinvio alle norme di contabilità
generale dello Stato
Articolo 48 - Disposizione transitoria
Articolo 49 - Entrata in vigore
Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Il seguente regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione,
la finanza e la contabilità è adottato in base all'articolo
7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che riconosce all'Università
autonomia finanziaria e contabile, nonché al vigente Statuto dell'Università
degli studi di Roma Tor Vergata.
2. Per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Università
indicate nello Statuto il presente Regolamento detta i principi delle
procedure amministrative, finanziarie e contabili, in particolare quelle
relative ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, all'autonomia
negoziale, alla gestione del patrimonio e al controllo.
Articolo 2
Principi generali
1. L'attività amministrativo - contabile
si uniforma ai seguenti principi:
a) pubblicità degli atti;
b) individuazione delle competenze e dei livelli di responsabilità
dell' amministrazione centrale e delle strutture decentrate;
c) autonomia finanziaria e di bilancio dei Centri di spesa di tipo "A";
d) annualità, unità, integralità, universalità,
veridicità, equilibrio finanziario e consolidamento dei bilanci;
e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni
strategiche da parte degli organi di governo;
f) responsabilità personale nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo della regolarità degli atti e verifica della funzionalità
della gestione;
h) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università;
i) compatibilità fra attività istituzionale e attività
in conto terzi;
j) trasparenza nella scelta dei contraenti.
Articolo 3
Regolamenti d'attuazione e Manuale di amministrazione
1. Ai fini della attuazione del presente Regolamento
l'Università adotta specifici Regolamenti, nonché il "Manuale
di amministrazione" con il quale sono indicate analiticamente, anche
attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le procedure e le modalità
per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività.
2. I Regolamenti ed il Manuale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Rettore, sentiti il Senato Accademico e, per la parte
di propria competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento.
Titolo II
GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 4
Centri di spesa
1. (Lo Statuto) Il Consiglio di amministrazione
individua i Centri di gestione cui è attribuita autonomia finanziaria
e di spesa - Centri di spesa di tipo "A".
2. Il Consiglio di amministrazione (può) individua altresì
i Centri di spesa di tipo "B", per i quali la gestione contabile
è accentrata (. Essa viene) ed è svolta dagli Uffici (di
livello dirigenziale) dell'Amministrazione centrale (che hanno autonomia
di spesa) nell'ambito del bilancio dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina uno o più Responsabili
(cui) ai quali è affidata la gestione amministrativa dei Centri
di spesa di cui al comma precedente.
4. Il Direttore di ciascun Centro di spesa può designare un (vicedirettore)
sostituto, nominato con decreto del Rettore (rettorale), che svolga le
sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
Articolo 5
Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo
1. L'attività finanziaria consolidata dell'Università
e dei Centri di spesa di tipo "A" di cui al precedente articolo
4, si svolge sulla base del bilancio di previsione d'Ateneo e dei bilanci
preventivi dei predetti Centri.
2. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori di detti bilanci
e l'apertura di conti correnti per la gestione di fondi non iscritti in
bilancio .
3. Il bilancio di previsione di Ateneo è formulato in termini finanziari
di competenza e di cassa e, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio
1989, n. 168, si conforma ai principi dell'annualità, integrità,
universalità, veridicità ed equilibrio finanziario. Esso
esprime valori consolidati (delle poste dei prospetti di bilancio dei
Centri di tipo "B" e) delle poste dei bilanci di previsione
dei Centri di tipo "A".
4. Il bilancio (di cui al comma precedente) di Ateneo si compone di uno
stato di previsione dell'entrata e di uno stato di previsione della spesa.
Lo stato di previsione dell'entrata indica le risorse che si prevede di
accertare nell'ambito del principio della competenza finanziaria e di
incassare nell'ambito del principio di cassa nel corso dell'esercizio.
Lo stato di previsione della spesa indica i fabbisogni per realizzare
programmi, progetti e servizi, che si prevede rispettivamente di impegnare
e di pagare nel corso dell'esercizio.
5. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
6. L'Ateneo redige altresì, in conformità alle disposizioni
statutarie, una proiezione di bilancio pluriennale secondo le specificazioni
contenute nel Manuale di cui all'articolo 3.
Articolo 6
Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo
(1. Il bilancio di previsione, redatto dal competente
Ufficio su indicazione del Direttore Amministrativo, è approvato
dal Consiglio di Amministrazione entro il 20 dicembre dell'esercizio antecedente,
in coerenza con il "Programma annuale di attività", redatto
in relazione alle linee programmatiche definite da Senato Accademico.)
1. Il bilancio di previsione ed i documenti ad esso allegati sono redatti,
entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente, dal Direttore Amministrativo
coadiuvato dall' Ufficio di Ragioneria, in coerenza con il Programma annuale
di attività, predisposto dal Rettore in relazione alle linee programmatiche
definite dal Senato accademico.
2. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti
con quelli dell'esercizio precedente nella loro previsione iniziale ed
in quella (definitiva) definita al momento della redazione del documento.
(Le quantificazioni degli accertamenti e degli impegni di spesa nell'esecuzione
del bilancio preventivo sono effettuati mediante apposita contabilità
definita nel Manuale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito
dal comma 2 dell'articolo 6.)
3. Il bilancio di previsione è formulato sulla base dei dati presunti
relativi a trasferimenti da parte dello Stato ed agli introiti derivanti
dall'iscrizione degli studenti e da altre eventuali entrate, nonché
tenendo conto delle proposte dei Centri di spesa, dei risultati conseguiti
a chiusura dell'esercizio precedente e dell'andamento della gestione dell'esercizio
in corso.
4. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento
della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono
iscritti in relazione alle spese obbligatorie da affrontare, ai programmi
definiti ed alle concrete capacità operative nel periodo di riferimento.
5. Il bilancio di previsione è presentato dal Rettore al Consiglio
di amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente, accompagnato
da apposita relazione illustrativa del Rettore che evidenzi, tra l'altro,
gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti
ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio
in corso, nonché dalla nota esplicativa redatta dal Direttore amministrativo
indicante, in particolare, la consistenza del personale in servizio al
1° novembre ed i relativi oneri diretti e riflessi.
6. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio con gli allegati
entro il 20 dicembre dell' esercizio antecedente.
7. Copia del bilancio e dei relativi allegati è inviata, entro
trenta giorni dall' approvazione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Articolo 7
Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
1. Il bilancio di previsione si fonda sul capitolo,
contraddistinto da un numero, quale unità omogenea di bilancio
definito come elemento di entrata e di spesa; ogni capitolo è correlato
ad un centro di responsabilità.
2. Il capitolo legittima l'attività finanziaria dell'Ateneo per
l'importo del relativo stanziamento. Le quantificazioni degli accertamenti
e degli impegni di spesa nell' esecuzione del bilancio sono effettuate
mediante apposita contabilità definita nel Manuale di cui all'articolo
3, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6.
3. Ciascun capitolo del bilancio di previsione di Ateneo indica l'ammontare
presunto delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si
prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce,
nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e
delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione,
in tal caso, tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
4. Nel bilancio di previsione di competenza è iscritto, come prima
posta delle entrate e delle spese, rispettivamente l'avanzo o il disavanzo
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce; nel bilancio di previsione di cassa
è iscritto, come prima posta delle entrate l'ammontare presunto
del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui
il preventivo si riferisce.
(5. Il bilancio di previsione è accompagnato da apposita relazione
del Direttore Amministrativo e dalle note esplicative redatte dall'Ufficio
di cui all'articolo 7, comma 1.)
Articolo 8
Classificazione delle Entrate e delle Spese
1. La struttura del bilancio di Ateneo, in coerenza
con il modello organizzativo, è fissata nel Manuale di cui all'articolo
3 del regolamento.
Articolo 9
Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
1. Al bilancio di previsione sono allegati: il "programma
annuale di attività", il "piano annuale delle attività
dei Centri di spesa" e il "documento di riparto delle risorse".
2. Il "programma annuale di attività", predisposto dal
Rettore e approvato dal Senato Accademico, indica le iniziative da realizzare,
anche in una prospettiva pluriennale, e quantifica per ciascuna di esse
le risorse disponibili nell'anno, nonché i criteri di ripartizione.
3. Il "piano annuale delle attività dei Centri di spesa",
redatto dal (Direttore Amministrativo) Rettore sulla base dei dati e delle
indicazioni fornite dai Direttori dei Centri di tipo "A", evidenzia
le risorse sottoposte a vincoli di destinazione e precisa i tipi di destinazione.
Esso comprende le risorse dei fondi di ricerca, nonché quelle destinate
alle spese fisse ed obbligatorie; individua i tipi di attività
che è opportuno sviluppare.
4. Il "documento di riparto delle risorse", redatto dal (Direttore
Amministrativo) Rettore, coadiuvato dal competente Ufficio, indica le
risorse attribuite ai Centri di spesa dal bilancio.
Articolo 10
Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
1. Il bilancio di previsione dei Centri di spesa
di tipo "A" è formulato in termini finanziari di cassa
ed è redatto in conformità al modello previsto dal Manuale
di cui all'articolo 3; esso è corredato da una relazione tecnica
e programmatica, che evidenzia le attività didattiche, di ricerca
e di servizio che si intendono svolgere;
2. Il bilancio è predisposto dal Direttore del Centro di spesa,
coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere approvato dal Consiglio
del Centro nei termini di cui all'articolo 11 ed è trasmesso all'Amministrazione
centrale entro 5 giorni successivi alla data di approvazione.
(3. Il bilancio è redatto in conformità al modello previsto
dal Manuale di cui all'articolo 3 e viene trasmesso entro i 5 giorni successivi
alla data di approvazione da parte dell'Organo collegiale.)
3. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa
(del presunto avanzo di amministrazione) della situazione di cassa presunta
al 31 dicembre dell'esercizio in corso.
4. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta delle
entrate del bilancio di previsione.
5. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può
superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo
conto del presunto saldo iniziale di cassa.
Articolo 11
Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei bilanci
dei Centri di spesa
1. Entro il (30) 15 settembre di ciascun anno, i
Centri di spesa di cui all'articolo precedente trasmettono all'Amministrazione
Centrale le richieste di finanziamento deliberate dagli organi collegiali,
su proposta dei responsabili dei Centri stessi. Tali richieste vanno formulate
secondo uno schema tipo (fornito) predisposto dall' Amministrazione centrale.
2. Entro il (30) 15 ottobre, l'Amministrazione centrale comunica ai Centri
di spesa le linee programmatiche e la conseguente ripartizione delle risorse
previste nel progetto di bilancio.
3. Entro il (30 novembre) 31 ottobre i Centri di spesa approvano i rispettivi
bilanci preventivi e ne trasmettono copia all'Amministrazione Centrale.
Articolo 12
Segretari amministrativi
(1. Ad ogni Centro autonomo di spesa di tipo "A"
con almeno 25 unità di personale docente e non docente, è
assegnato un Segretario amministrativo nominato dal Direttore amministrativo,
sentito il Direttore del Centro.
2. Nei Centri di spesa con meno di 25 unità di personale, docente
e non docente, si provvederà, con la stessa procedura di cui al
comma precedente, all'assegnazione di un Segretario amministrativo per
la gestione coordinata ed unitaria dei servizi, a condizione che le unità
di personale dei Centri interessati, assommate tra loro, raggiungano almeno
25 unità. )
1. Il Segretario amministrativo:
cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
nonché dei documenti contabili ad essi allegati;
coordina le attività amministrativo - contabili e ne effettua i
controlli;
provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed
alla conservazione della documentazione amministrativo contabile;
collabora con il Direttore del Centro autonomo di spesa per le attività
volte al migliore funzionamento della struttura;
partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio del Centro autonomo
di spesa con funzioni di segretario e cura la corretta tenuta dei verbali
delle relative adunanze;
esercita le attribuzioni ad esso devolute dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario amministrativo può
essere sostituito da dipendente dell'area amministrativo - contabile di
categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore amministrativo,
sentito il Direttore del Centro.
Articolo 13
Fabbisogno di cassa
1. Il sistema informatico e telematico d'Ateneo
assicura l'accessibilità in linea delle situazioni di cassa e dei
fabbisogni di tutti i Centri di spesa.
2. L'Ateneo trasferisce a ciascun Centro di spesa le risorse allo stesso
assegnate e le accredita, compatibilmente con le disposizioni di legge
vigenti, nel conto corrente ad esso intestato presso l'Istituto cassiere.
(I relativi provvedimenti sono firmati dal Direttore amministrativo)
Articolo 14
Centri di spesa di tipo "B"
1. I Direttori dei Centri di spesa di tipo "B"
provvedono all'ordinazione delle spese di funzionamento delle Strutture
e alle spese necessarie per realizzare il programma annuale di attività
sulla base delle linee di indirizzo e nei limiti definiti dal Consiglio
di Amministrazione.
2. Per le spese eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1 è
necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme non (impegnate) utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono
economie di gestione e possono essere riassegnate dal Consiglio di Amministrazione
nell'esercizio successivo solo nel caso di un comprovato ed effettivo
bisogno, ovvero in relazione alla loro specifica destinazione.
4. I Direttori dei Centri di spesa possono essere dotati di un fondo per
le piccole spese di importo non superiore ad euro 1500 da gestirsi in
analogia a quanto stabilito nel successivo articolo 21 e devono tenere
le scritture contabili, previste dal Manuale di cui all'articolo 3.
5. I Direttori dei Centri di spesa redigono, entro il 15 (ottobre) novembre
di ogni anno, un prospetto delle entrate e delle uscite afferenti ai Centri
medesimi, denominato Prospetto di bilancio, ai fini della stesura del
bilancio di previsione di Ateneo.
Articolo 15
Fondo di Riserva
1. Nel bilancio dell'Ateneo e in quelli dei Centri
di spesa è iscritto, in apposito capitolo fra le spese correnti,
un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che
potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio.
2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 10% delle spese
correnti complessivamente previste. ( ad esclusione di quelle relative
alle retribuzioni del personale)
3. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per
aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità si sia dimostrata
insufficiente; su tale capitolo non possono essere assunti impegni né
emessi mandati di pagamento.
Articolo 16
Avanzo e Disavanzo di Amministrazione - Disponibilità e deficit
di cassa
1. Al bilancio dell'Ateneo è allegata una
tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione
dell'esercizio in corso, redatta in conformità a quanto previsto
dal Manuale di cui all'articolo 3, nella quale sono indicati i singoli
stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo
contabile.
2. L'Università non potrà disporre dell'avanzo di amministrazione
se non quando si sia dimostrata l'effettiva consistenza dello stesso.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, le somme non impegnate
alla chiusura dell'esercizio, aventi destinazione vincolata, possono essere
riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta
agli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio; delle somme così
riportate dovrà essere compilato apposito elenco da allegare al
consuntivo.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dalla tabella
di cui al comma 1, deve essere obbligatoriamente riassorbito nella formulazione
delle previsioni di esercizio; il Consiglio di Amministrazione nell'approvare
detto riassorbimento deve illustrare i criteri adottati.
4. Nel caso di accertamento in sede consuntiva di un disavanzo di amministrazione,
maggiore rispetto a quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve
deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di
tale scostamento.
5. Al bilancio di previsione è altresì allegata una tabella
dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunti dell'esercizio
in corso, redatta in conformità a quanto previsto dal Manuale di
cui all'articolo 3.
6. Nel caso di deficit presunto il Consiglio di Amministrazione dovrà
indicare gli strumenti da adottare per il ripristino della necessaria
liquidità, così come nel caso di accertamento di maggior
deficit in sede consuntiva.
Articolo 17
Assestamenti e variazioni ai bilanci
1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria,
gli stanziamenti di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti
alle effettive esigenze, il Consiglio di Amministrazione e l'organo collegiale
del Centro di spesa interessato adotterà le opportune variazioni
al bilancio.
2. Le variazioni per le nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto
se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni possono essere
disposte, anche con prelievo dal fondo di riserva con (decisioni) determinazioni
del Rettore (o del Direttore amministrativo) o dei Direttori dei centri
di tipo A, da (tali decisioni sono sottoposte) sottoporre a ratifica da
parte (del Consiglio) dei rispettivi organi deliberanti nella prima adunanza
successiva alla loro adozione. (del provvedimento).
Articolo 18
Accertamento delle entrate
1. La gestione delle entrate avviene attraverso
le fasi dell'accertamento e della riscossione.
2. L'entrata è accertata quando, appurata la ragione del credito
e la persona debitrice, (è iscritta nel corrispondente capitolo
di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare
del credito che viene a scadenza entro l'anno di pertinenza) il funzionario
competente quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza,
informandone la Ragioneria ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
costituiscono i crediti di bilancio e sono comprese tra le attività
della situazione patrimoniale.
Articolo 19
Riscossione delle entrate
(1. Le entrate, con esclusione di quelle di cui
al comma 5 del presente articolo,) sono riscosse dall'istituto tesoriere
dell'Ateneo, mediante reversali di incasso firmate dal servizio bilancio
oppure dai responsabili dei Centri; le riversali non riscosse a chiusura
dell'esercizio sono annullate e riemesse in conto residui.)
1. Tutte le entrate sono riscosse, di norma, dall'Istituto cassiere, di
cui all'articolo successivo, mediante reversali d'incasso ed imputate,
a seconda della competenza, al conto dell'Ateneo o a quello delle altre
unità amministrative; le reversali non riscosse a chiusura dell'esercizio
sono annullate e riemesse in conto residui.
2. Per l'espletamento di particolari servizi l'acquisizione delle entrate
può avvenire mediante l'utilizzo di conti correnti postali dei
quali l'unico traente è l'Istituto cassiere. Le somme introitate
tramite il servizio dei conti correnti postali devono essere trasferite
periodicamente e nono oltre il bimestre, all'istituto (tesoriere) cassiere,
previa emissione di apposita reversale da parte dell'Ateneo o dei Centri
di spesa di tipo "A".
(3. Le somme pervenute direttamente all'Ateneo sono annotate in apposito
registro e versate tempestivamente all'istituto tesoriere su apposito
conto gestito alle stesse condizioni e norme del conto di tesoreria.)
3. In caso di urgenza, l' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri
autonomi di spesa possono riscuotere, da parte di terzi, somme da questi
non potute versare direttamente all'Istituto cassiere. L'Economo è
altresì autorizzato alla riscossione dei pagamenti riferiti al
rimborso delle spese sostenute per la riproduzione degli atti dei quali
se ne chiede l'accesso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento
di Ateneo in materia di applicazione della legge 241/90, nonché
di quelli concernenti il rilascio di documentazione relativa a gare di
appalto. È vietato, in modo assoluto, utilizzare le somme introitate
per far fronte a pagamenti e le stesse devono essere versate, nel più
breve tempo possibile, sui rispettivi conti correnti aperti presso l'Istituto
cassiere. Le operazioni di riscossione sono annotate progressivamente
in appositi registri numerati e vidimati su ogni pagina dal Direttore
amministrativo, con l'indicazione della data, dell'autore del versamento
e della causale, di eventuali altri dati di riferimento, nonché
dei dati identificativi delle reversali di incasso dell'Istituto cassiere.
4. I Centri di spesa di tipo "A" (incassano) riscuotono direttamente,
tramite l'istituto cassiere, i fondi di propria spettanza, ivi compresi
quelli derivanti da attività didattica e di ricerca per conto terzi,
master, corsi di perfezionamento e simili, finanziamenti e contributi
ricevuti da istituzioni pubbliche e private, interessi maturati e trasferimenti
da altri Centri di spesa i e sono tenuti ad informare l'amministrazione
centrale. (L'amministrazione centrale provvede al loro consolidamento
nei propri bilanci).
(5. I Centri di spesa provvedono alla riscossione mediante reversali di
incasso firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo.)
5. Le reversali d'incasso di competenza dell'Ateneo sono firmate dal Direttore
amministrativo e dal Responsabile della Ragioneria, mentre quelle di competenza
dei Centri di spesa di tipo A sono firmate dai rispettivi Direttore e
Segretario amministrativo.
Articolo 20
Servizio di Cassa
(1. Il servizio di cassa è affidato con apposita
convenzione ad unico istituto di credito, autorizzato ai sensi di legge.
La convenzione disciplina, altresì, le modalità di espletamento
del servizio di cassa dei Centri di spesa, ivi comprese le eventuali anticipazioni
di cassa.)
(2. Per l'espletamento di particolari servizi, che richiedono una rete
di sportelli per l'acquisizione delle entrate, può essere utilizzato
lo strumento del conto corrente postale; in tal caso l'Università
emette reversale, ordinariamente, con cadenza almeno trimestrale, con
l'istituto cassiere come unico traente.)
1. Il servizio di cassa consiste nell'espletamento
delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'Università,
con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento
delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi
previsti da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione deliberata
dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico istituto di credito autorizzato
ai sensi di legge a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia.
La convenzione disciplina, altresì, le modalità di espletamento
del servizio di cassa dei Centri di spesa, ivi comprese le eventuali anticipazioni
di cassa.
Articolo 21
Fondo economale per piccole spese
(1. Gli Uffici competenti possono essere dotati
all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo per il pagamento di
spese minute, determinato rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione
e dagli Organi collegiali competenti.
2. Il Manuale di cui all'articolo 3 stabilisce (i criteri,) le spese ammesse
e le modalità di gestione.)
1. L'Economo dell'Università ed i Segretari amministrativi dei
Centri di spesa possono essere dotati, all'inizio di ciascun anno finanziario,
di un fondo per il pagamento delle minute spese, individuate nel Manuale
di cui all'art. 3, che ne fissa le modalità di gestione.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle
spese necessarie per l'acquisizione di beni e servizi che, per la loro
natura o per motivi d'urgenza o usi commerciali, non consentono l'emissione
del mandato di pagamento a prestazione effettuata. Durante l'esercizio
finanziario il fondo è reintegrabile, previa presentazione del
rendiconto delle somme già spese, ed alla fine dell'esercizio il
residuo del fondo ancora disponibile è restituito mediante versamento
all'Istituto cassiere.
3. Spetta all'Economo ed ai Segretari amministrativi dei Centri di spesa
provvedere all'ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute
spese, preventivamente autorizzate, rispettivamente, dal Direttore amministrativo
e dai Direttori dei Centri di spesa.
4. L' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri di spesa dispongono
i pagamenti nei limiti dei fondi di dotazione loro assegnati e ne rispondono
secondo i principi della responsabilità contabile per maneggio
di denaro.
5. Alla scadenza di ogni mese, i predetti redigono il conto delle somme
introitate e di quelle erogate, corredato dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. In caso di completo utilizzo del fondo di dotazione,
ovvero alla chiusura dell'esercizio o quando cessino, per qualsiasi ragione,
le funzioni economali, il rendiconto dovrà essere redatto ed approvato,
secondo la rispettiva competenza, dal Direttore amministrativo e dai Direttori
dei Centri di spesa. A seguito di detta approvazione può essere
disposto il reintegro dell'anticipazione e la contabilizzazione di quanto
rendicontato.
6. La vigilanza sulla gestione del fondo economale e sull'attività
di riscossione e versamento di entrate, di cui al precedente articolo
19, spetta, secondo la rispettiva competenza, al Direttore amministrativo
ed ai Direttori dei centri di spesa ed è esercitata mediante verifiche
periodiche delle quali è redatto apposito verbale da inviarsi,
in copia conforme all'originale, al Collegio dei revisori dei conti, cui
è demandato il controllo.
Articolo 22
Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni
1. L'Università può porre a carico
del proprio bilancio:
a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza
di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con
soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, seminari
e altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai
medesimi riferibili ai fini istituzionali dell'autorità.
Articolo 23
Assunzione delle obbligazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi
collegiali dei Centri di spesa di tipo "A" assumono le deliberazioni
relative alle attività loro riservate dallo Statuto e dal presente
Regolamento .
2. L'assunzione delle obbligazioni connesse all'utilizzo di fondi di ricerca
avviene su indicazione dell'assegnatario del fondo.
3. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di
mandati di pagamento, anche informatici, numerati in ordine progressivo
tratti sugli appositi conti correnti bancari, con le modalità indicate
nel Manuale di cui all'articolo 3. È vietata l'emissione di mandati
di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sui
conti correnti.
4. I Direttori dei Centri di spesa provvedono a tutte le spese necessarie
all'attività dei Centri stessi.
5. Il pagamento delle spese può essere altresì effettuato
utilizzando carte di credito e/o di pagamento, assegnate ai responsabili
della spesa, previa deliberazione del competente organo collegiale.
Articolo 24
Conto consuntivo di Ateneo
1. Il conto consuntivo di Ateneo, predisposto dal
competente Ufficio di Ragioneria entro il 31 marzo successivo alla chiusura
dell'esercizio, è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione
amministrativa, dalla situazione di cassa, dalla situazione patrimoniale
e dal conto economico consolidati. Ad esso sono allegate: le Note descrittive
delle variazioni apportate al preventivo e di quelle intervenute sulla
consistenza delle poste attive e passive del conto patrimoniale, predisposte
dal Direttore Amministrativo con il supporto dell'Ufficio di Ragioneria
(cui all'articolo 7); la Relazione illustrativa del Rettore sui risultati
generali della gestione; la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, la situazione
di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti
in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo
3.
3. È possibile integrare il conto consuntivo di Ateneo, mediante
la redazione, anche in via sperimentale, di un bilancio economico relativo
esclusivamente all'attività di tipo commerciale svolta dai centri
di tipo "A". Le caratteristiche di tale documento, valido soltanto
ai fini fiscali, potranno essere definite nel Manuale di cui all'articolo
3.
4. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il Senato Accademico, entro il 30 aprile successivo alla chiusura
dell'esercizio finanziario cui si riferisce salvo motivata deroga disposta
dal Rettore. Il conto consuntivo viene trasmesso nei (seguenti) successivi
trenta giorni alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ed al Ministero del Economia e delle Finanze.
Articolo 25
Situazione amministrativa
1. Al conto consuntivo dell'Ateneo è annessa
la situazione amministrativa la quale evidenzia:
a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi,
i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui
e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere - residui attivi
- e da pagare - residui passivi - alla fine dell'esercizio;
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Articolo 26
Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto
finanziario e di una situazione patrimoniale.
2. Il conto consuntivo è corredato da una relazione del Direttore
in cui sono evidenziati i risultati generali della gestione di bilancio,
il conseguimento delle finalità preventivate e le variazioni apportate
alla previsione nel corso dell'esercizio.
3. Il rendiconto comprende i risultati della gestione del bilancio per
l'entrata e per la spesa in conformità del modello previsto dal
Manuale di cui all'articolo 3; in esso debbono risultare le previsioni
iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e
quelle pagate.
4. La situazione patrimoniale, redatta in conformità allo schema
previsto nel Manuale di cui all'articolo 3, indica la consistenza dei
beni mobili in uso al Centro di spesa all'inizio ed al termine dell'esercizio
e pone in evidenza le variazioni intervenute con l'incremento o la diminuzione
del patrimonio iniziale per effetto della gestione di bilancio e per altre
cause.
5. Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore del Centro di spesa
coadiuvato dal Segretario amministrativo, è approvato dall'Organo
collegiale entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio
ed è trasmesso all'Amministrazione centrale entro il 10 dello stesso
mese .
Articolo 27
Scritture contabili
1. Le scritture contabili sono tenute con programmi
compatibili con il sistema informatico e telematico di Ateneo.
2. Il Manuale di cui all'articolo 3 ne individua le tipologie e i contenuti.
Titolo III
ATTIVITÀ NEGOZIALE
Articolo 28
Autonomia negoziale
1. L'Università ha piena autonomia negoziale,
nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi previsti dalla
legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. (Per l'effetto di quanto sopra) Nell'esercizio della propria autonomia
negoziale, l'Università pone in essere tutti i negozi necessari
e/o opportuni per il miglior conseguimento delle proprie finalità
istituzionali ed in particolare atti unilaterali, contratti e convenzioni.
Articolo 29
Programma annuale
1. In relazione agli obiettivi definiti, il Consiglio
di Amministrazione, su proposta del (Direttore Amministrativo) Rettore,
approva annualmente, entro il mese di ottobre, l'elenco dei principali
lavori, forniture e servizi per i quali si intende avviare nel corso dell'anno
di riferimento le relative procedure di realizzazione e/o di spesa.
Articolo 30
Deliberazione a contrarre - competenze
1. La deliberazione di addivenire alla stipula delle
convenzioni e dei contratti, la determinazione delle modalità essenziali
e l'approvazione dei progetti (del contratto stesso) dei contratti , nonché
la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del Consiglio
di Amministrazione, in particolare, nei seguenti casi:
a) acquisizione, alienazione, permuta e locazione di beni immobili, nonché
trasformazione e modifiche delle destinazioni d'uso degli stessi;
b) realizzazione di nuove opere edilizie, manutenzione straordinaria o
comunque relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o artistica;
c) convenzioni per l'affidamento del servizio di cassa;
d) assicurazioni obbligatorie per legge, assicurazione contro la responsabilità
civile verso i terzi, contro l'incendio e, in genere, tutte quelle non
attinenti a specifiche esigenze dei singoli centri di spesa;
e) contratti di mutuo, leasing e factoring;
f) convenzioni quadro, con enti sia pubblici sia privati, e quelle riguardanti
più Dipartimenti;
g) partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società
consortili, GEIE o altri istituti analoghi per lo svolgimento di attività
o per il miglior conseguimento di finalità istituzionali;
h) fornitura di beni e servizi;
i) contratti e convenzioni non rientranti nella competenza specifica dei
Centri autonomi di spesa.
2. La deliberazione a contrattare ed a stipulare convenzioni che impegnano
i Centri autonomi di spesa, la determinazione delle modalità essenziali
e l'approvazione dei progetti, nonché la scelta della forma di
contrattazione, sono di competenza dei Consigli di detti Centri, a condizione
che riguardino materie di loro pertinenza, abbiano la necessaria copertura
finanziaria nei rispettivi bilanci e non superino il limite di 75.000
euro, IVA esclusa. Per i contratti di importo superiore a detto limite
è richiesta l'autorizzazione del Rettore se non superano euro 100.000,
Iva esclusa, e del Consiglio di amministrazione se di importo superiore
ad euro 100.000, IVA esclusa. Detti limiti possono essere modificati con
delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio
di amministrazione, la deliberazione a contrattare e la stipulazione sono
di competenza del Rettore per i contratti di importo, esclusa IVA, non
superiore ad euro 100.000, del Direttore amministrativo fino al limite
di euro 70.000, dei dirigenti fino ad euro 50.000 e dei Direttori dei
Centri autonomi di spesa fino ad euro 15.000; detti limiti possono essere
modificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assoluta necessità ed urgenza, la deliberazione a
contrattare è assunta dal Rettore o dai Direttori dei centri autonomi
di spesa anche oltre i limiti di cui al precedente comma, salvo ratifica
da parte dei rispettivi organi deliberanti in occasione della prima riunione
successiva.
(3. Convenzioni e contratti indicati al punto 2, lettera g, possono essere
stipulati dai Direttori dei Centri di tipo "A", previa approvazione
(degli organi collegiali degli stessi) del Consiglio di Amministrazione,
qualora riguardino attività di pertinenza di tali centri ed abbiano
la necessaria copertura finanziaria. )
5. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione
ad accettare (tutte le) donazioni, eredità o legati, di importo
superiore ad (una soglia stabilita da apposito regolamento, che definisce
altresì le modalità di accettazione.) euro 50.000, mentre
le liberalità di importo fino ad euro 50.000 sono accettate dal
Rettore o dal Direttore del Centro autonomo di spesa interessato, nel
rispetto delle modalità di accettazione definite nel regolamento
per l'attività negoziale.
(4. La deliberazione a contrattare, istruita dagli uffici competenti di
Ateneo e, per i Centri di spesa di tipo "A", dai Segretari amministrativi,
deve contenere:
a) l'oggetto del contratto;
b) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
c) l'eventuale progetto, il capitolato generale e speciale e quant'altro
necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti
di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto
esecutivo, fatti salvi i casi riguardanti la manutenzione;
d) la procedura di scelta del contraente e le ragioni che la giustificano,
nonché le eventuali forme di pubblicità;
e) la nomina della commissione per la individuazione delle ditte da invitare
e di quella incaricata di procedere all'aggiudicazione, qualora trattasi
di contratti di importo superiore a 50 mila euro, al nello dell'IVA;
f) i capitoli di bilancio cui imputare la relativa spesa. )
6. Compete al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa la nomina
della commissione per la individuazione delle ditte da invitare alle gare
e di quella incaricata di procedere all'aggiudicazione.
Articolo 31
Procedure contrattuali - norme generali
(1. Nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta
dal presente Regolamento, l'organo collegiale competente all'adozione
della delibera a contrarre, come individuato nel precedente articolo 31,
deve specificamente indicare nella delibera stessa i motivi del contratto
ed il metodo di scelta del privato contraente.)
1. La scelta del privato contraente è effettuata secondo la vigente
normativa comunitaria e nazionale in materia di procedure di gara ad evidenza
pubblica, anche attraverso gli strumenti informatici previsti dall'articolo
24, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dai relativi regolamenti
di attuazione.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contratti
e le convenzioni di consulenza e di ricerca. (di cui al successivo articolo
36).
3. L'Università può provvedere all'acquisizione di beni
e servizi anche aderendo a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Università può partecipare alle aggregazioni di cui
all'articolo 59, comma 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione
degli ordini per specie merceologiche e ai fini dell'eventuale stipula
di convenzioni.
Articolo 32
Rinvio al regolamento
1. I criteri di aggiudicazione, lo svolgimento delle
singole procedure, le modalità di partecipazione alle medesime,
l'individuazione della tipologia e dei limiti delle spese di normale funzionamento
per poter procedere secondo "sistema in economia" (da parte
dei Centri di spesa,) sono disciplinati da apposito regolamento, unitamente
alle spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni, nonché
di ospitalità e di rappresentanza.
2. Nel regolamento sono definite altresì le procedure per l'utilizzo
delle carte di credito per il pagamento delle spese inerenti il trattamento
di missione del personale dipendente.
Articolo 33
Stipulazione dei contratti
(1. I contratti sono stipulati dai Dirigenti e dai
Direttori dei Centri di spesa, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze
loro riconosciute, previa delibera dell'organo collegiale competente,
ove necessaria.
2. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, oppure, nei casi
previsti dalla legge, in forma pubblica amministrativa.)
1. Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i contratti
e le convenzioni sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato, previa
delibera del Consiglio di amministrazione, e redatti in forma pubblica
amministrativa. Negli altri casi i contratti sono stipulati nelle forme
del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo
l'uso del commercio, previa delibera del Consiglio di amministrazione,
ove necessaria. Il Rettore può delegare ai Direttori dei Centri
autonomi di spesa la stipulazione dei contratti e delle convenzioni di
ricerca deliberati dal Consiglio di amministrazione e riguardanti detti
Centri.
2. Il Direttore amministrativo, i Dirigenti ed i Direttori dei Centri
autonomi di spesa, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze loro
riconosciute, stipulano i contratti previa delibera dell'organo collegiale
competente, ove necessaria.
3. Un funzionario dell'Ateneo è delegato, con decreto rettorale,
a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti
dell'Università per i quali sia richiesta la forma pubblica e ad
assistere alle procedure aperte e ristrette, redigendone il relativo verbale.
Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio
a norma ed in conformità alla legge notarile ed a quella del repertorio
degli atti firmati da pubblici ufficiali, nonché alle leggi tributarie.
Articolo 34
Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo,
anche parziale ed in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle normative
vigenti, dai capitolati e/o dal contratto; il collaudo, ove non previsto
dal contratto, deve comunque aver luogo entro mesi (quattro) sei dall'ultimazione
dei lavori o dal ricevimento della fornitura.
2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università
ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità o lo richiedano norme
specifiche, da soggetti esterni, qualificati per specifica competenza;
la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo è deliberata
dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso di contratti dei Centri
di spesa di tipo "A", dal relativo organo collegiale.
3. Il collaudo, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente
articolo, non può essere effettuato dalle persone che abbiano progettato,
diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione
del contratto o alla relativa trattativa; sono salve, in ogni caso, le
norme sulle incompatibilità in materia di affidamento degli incarichi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, per lavori e forniture non eccedenti
l'importo, fissato dal Consiglio di Amministrazione (e indicato nel Manuale
di cui all'articolo 3) è sufficiente, di norma, l'attestazione
di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i
lavori ovvero dal destinatario della fornitura; per le apparecchiature,
strumenti e altro materiale scientifico, il collaudo può essere
effettuato da chi ha richiesto la fornitura. (e, per l'Amministrazione
centrale, da chi ha effettuato l'ordinazione.)
5. Il Consiglio di Amministrazione individua linee direttive per effettuare
controlli di qualità (per contratti) per lavori, (per) forniture
e servizi, (. Ai controlli di qualità provvedono i Centri di spesa
che possono avvalersi), avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati,
mediante appositi contratti di consulenza.
6. Per le prestazioni di servizi è sufficiente l'attestazione di
regolare esecuzione rilasciata, prima della liquidazione ed in relazione
ad ogni singola fatturazione, dal soggetto incaricato della vigilanza
sugli adempimenti contrattuali.
7. Il certificato di collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione
sono soggetti ad approvazione formale da parte del Consiglio di amministrazione
o del Consiglio del Centro autonomo di spesa, la quale, per i contratti
fino ad euro 50.000, può essere delegata ad altri organi.
Articolo 35
Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e durata - penali
- cauzioni
(1. I contratti hanno termini e durata certa e comunque
non superiore a 9 anni, salvo che per eccezionali esigenze indicate nella
deliberazione a contrarre di cui al precedente articolo 31.)
1. Tutti i contratti hanno termini e durata certa e, per le spese correnti,
comunque non superiore a 9 anni, salvo che per i contratti per i quali
è prevista per legge una durata diversa, nonché per quelli
la cui durata è giustificata da particolari esigenze indicate nella
deliberazione a contrarre.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti e per il medesimo
oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non per
comprovate ragioni di necessità o di convenienza adeguatamente
motivate nella deliberazione a contrattare.
3. I pagamenti, effettuati alle persone designate dai creditori a riscuotere
e quietanzare per loro conto, si ritengono validamente eseguiti finché
la revoca del mandato conferito non sia notificata all'Università
nelle forme di legge.
4. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura
che non siano state riconosciute
5. Nel contratto sono previste le penalità per l'inadempimento
o il ritardo nell'esecuzione.
6. A garanzia dell'esecuzione dei contratti sono prestate idonee cauzioni,
anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta,
secondo quanto specificamente previsto nel regolamento di cui all'articolo
32.
7. È vietato suddividere in più contratti qualsiasi prestazione,
al fine di eludere la disciplina del presente regolamento.
8. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli
usi locali.
Articolo 36
Convenzioni e contratti per attività in conto terzi
1. I Centri di spesa, purché non vi osti
lo svolgimento delle loro funzioni scientifico-didattiche, possono eseguire
attività di ricerca, consulenza, didattica stabilite mediante contratti
e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti
e convenzioni sarà affidata, di norma, ai Centri di tipo "A".
2. Le convenzioni regolano rapporti diretti all'attuazione di un complesso
coordinato di progetti di attività di ricerca e/o di formazione
e/o di servizio; esse sono stipulate (dal Direttore del Centro di tipo
"A", previa approvazione degli organi collegiali.) dal Rettore,
previa delibera del Consiglio di amministrazione".
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 92 del d.P.R. 11 luglio
1980, n.382, le convenzioni relative ai corsi di laurea sono stipulate
dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentiti
il Senato accademico ed i Consigli di Facoltà di competenza. Le
convenzioni didattiche di altro tipo sono stipulate dai Direttori dei
Centri interessati, previa delibera dei relativi organi collegiali.
4. I contratti regolano i rapporti tra le parti relativamente ad un singolo
progetto.
5. Nell'ipotesi di contratti con istituzioni od organismi per i quali
valgono normative specifiche vincolanti, quali quelli con la Commissione
europea, (queste) dette normative si applicano e prevalgono sulla normativa
interna.
(6. Per i contratti che non rientrino nella fattispecie di cui al comma
3, il Consiglio di amministrazione definisce il contenuto minimo degli
stessi ed i prospetti tipo di ripartizione dei proventi.
7. Il contenuto minimo dei contratti concerne, oltre) gli elementi essenziali
(del contratto), le modalità dei pagamenti, le condizioni per la
pubblicazione e utilizzazione dei risultati).
6. Per i contratti che non rientrino nelle fattispecie di cui al comma
3, il Consiglio di amministrazione definisce gli elementi essenziali,
le modalità ed i tempi dei pagamenti, le condizioni per la pubblicazione
e l'utilizzazione dei risultati, nonché i prospetti tipo di ripartizione
dei proventi.
7. I prospetti tipo di cui al comma 6 indicano i criteri di ripartizione
dei proventi e prevedono, inoltre, i compensi spettanti al personale che
collabora alla realizzazione delle prestazioni, le quote da accantonare
per il fondo comune d'Ateneo e le quote eventualmente da destinare a borse
di studio e/o assegni di ricerca.
8. La quota destinabile al personale ed i compensi individuali massimi
vengono fissati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio
dei dipartimenti, e sono modificabili dallo stesso Consiglio di amministrazione
soltanto sulla base di motivata delibera degli organi di governo dei Centri
di spesa..
(10. I contratti di attuazione delle convenzioni, quelli non collegati
a convenzioni e quelli relativi a contributi di ricerca, ove conformi
alle caratteristiche previste, sono stipulati dal Direttore del Centro
di spesa interessato, previa delibera dell'organo collegiale dello stesso.)
9. I contratti di attuazione delle convenzioni stipulate dall'Università,
quelli non collegati a convenzioni e quelli relativi a contributi di ricerca,
ove conformi alle caratteristiche stabilite dal Consiglio di amministrazione
sono stipulati dal Direttore del Centro di spesa interessato, previa delibera
dell'organo collegiale dello stesso.
10. (Un) I contratti dalle caratteristiche difformi (da quelle previste,)
da quelle stabilite dal Consiglio di amministrazione (potrà) potranno
essere stipulati solo previa autorizzazione del Consiglio (di amministrazione)
stesso.
11. Copia delle convenzioni e dei contratti stipulati e dei prospetti
di riparto devono essere trasmessi al competente ufficio dell'amministrazione
centrale al fine di consentire di verificare il rispetto del presente
regolamento.
Articolo 37
Contratti di leasing, factoring e mutuo
1. E' consentita la stipulazione di contratti di
leasing quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria
rispetto alle tradizionali tipologie di contratti e di essa deve essere
data adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare, anche con
riferimento alla disponibilità di risorse nell'arco temporale di
validità del contratto.
2. I canoni di leasing e l'importo del riscatto del bene oggetto del contratto
sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Può farsi ricorso al contratto di factoring qualora si tratti
di crediti di dubbia, difficile od onerosa esazione, tale da rendere non
conveniente la loro riscossione diretta.
4. La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factoring comporta
l'eliminazione dei residui attivi corrispondenti ai crediti ceduti.
5. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per spese
di investimento, ivi comprese le spese per manutenzioni straordinarie,
a condizione che il relativo onere complessivo di ammortamento annuo a
carico del bilancio universitario non superi il 15% dei finanziamenti
ordinari dello Stato, ivi comprese le spese per investimenti e per l'edilizia
universitaria ed escluse le spese per il personale. Per la determinazione
di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti trasferiti
ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge 24 dicembre
1993, n.537, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi
posti a carico degli studenti.
6. Le condizioni che giustificano la stipulazione dei contratti di cui
al presente articolo devono risultare da relazione scritta del Direttore
amministrativo ed il Consiglio di Amministrazione autorizza il Rettore
a contrarre i mutui da iscrivere in bilancio, compresi quelli necessari
all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 6 dell'art.
5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, precisando le caratteristiche dell'operazione
e la tipologia di spese per cui l'indebitamento viene consentito.
7. La deliberazione a stipulare contratti di factoring e di mutuo può
essere assunta dal Consiglio di amministrazione anche su proposta dei
Centri di spesa.
Titolo IV
Patrimonio
Articolo 38
I beni
1. I beni immobili e mobili di cui l'Università
ha proprietà sono descritti in separati inventari. L'inventario
dei beni immobili dell'Università è unico.
2. I Centri di spesa di tipo "A" tengono gli inventari dei beni
mobili e provvedono al loro aggiornamento. Per i beni immobili e per i
beni mobili in uso all'Amministrazione centrale il predetto obbligo spetta
all'Ufficio competente.
3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per la loro natura,
sono consumabili ovvero si deteriorano facilmente con l'uso, nonché
quelli di modico valore.
4. La gestione patrimoniale dei beni è attuata (dai vari Centri
di spesa) con le modalità stabilite da apposito regolamento.
Articolo 39
Beni immobili
1. Il Rettore, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione, assegna in uso gli immobili, o parte di essi, ai Centri
di spesa, precisando le condizioni di utilizzazione e di gestione. L'Ufficio
competente annota i provvedimenti di assegnazione e le successive variazioni.
2. I Direttori dei Centri di spesa (di tipo "A") sono consegnatari
dei beni immobili dati in uso ai Centri stessi. (L'Economo è consegnatario
dei beni immobili dati in uso ai Centri di spesa di tipo "B").
3. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
4. I beni immobili concessi all'Università in uso gratuito e perpetuo
sono descritti nell'inventario secondo i criteri e le modalità
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo precedente.
Articolo 40
Beni mobili
1. I Direttori dei Centri di spesa (di tipo "A")
sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi. (L'Economo
è consegnatario dei beni mobili dati in uso ai Centri di spesa
di tipo "B".)
2. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
Articolo 41
Gestione degli inventari
1. Il (Manuale) Regolamento di cui all'articolo
38 stabilisce criteri e modalità per la tenuta degli inventari
e per la registrazione dei relativi dati negli archivi informatici dell'Università,
nonché per la consegna dei beni.
2. I beni mobili possono essere dichiarati fuori uso per inidoneità,
perdita, cessione o altri motivi con provvedimento motivato (rispettivamente
del Direttore Amministrativo o del Direttore del Centro di spesa di tipo
"A") del Consiglio di Amministrazione.
3. Il (Manuale) Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce criteri
e modalità per la cancellazione dei beni dagli inventari.
4. All'atto dell'iscrizione negli inventari, si attribuisce ai beni il
valore di acquisto ovvero il valore di mercato.
5. Il valore dei beni viene aggiornato sulla base di regole e parametri
definiti nel regolamento di cui all'articolo 38.
6. (Il Rettore, avvalendosi del competente Ufficio o di qualificati soggetti
esterni,) Il Direttore amministrativo procede periodicamente alla verifica
dei modi d'uso e di gestione dei beni e ne accerta lo stato di conservazione.
Articolo 42
Materiali di consumo
1. L'Ufficio competente e i Segretari Amministrativi
dei Centri di spesa di tipo "A" tengono apposita contabilità
per quantità e specie dei materiali di consumo per i quali, in
conformità alle vigenti disposizioni, sia istituita una gestione
di magazzino.
Titolo V
RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E VALUTAZIONI
Articolo 43
Norme generali
1. L'azione amministrativo-contabile si conforma
ai seguenti principi: valutazioni preventive di merito e di legittimità,
controlli sulla gestione finanziaria dei Centri di spesa e verifiche di
funzionalità da parte di Organismi di Ateneo deputati. Ogni deliberazione
comporta quindi una valutazione di merito, operata dai rispettivi Organi
competenti, in relazione ad opportunità, efficacia e convenienza
della decisione assunta.
2. Ferma restando la responsabilità di chi ha accertato un'entrata
o impegnato (un'entrata o) un'uscita e di chi ha provveduto alla relativa
quantificazione o liquidazione, coloro che provvedono all'emissione delle
reversali d' incasso o dei mandati di pagamento garantiscono:
a) la corretta imputazione ai capitoli di bilancio;
b) la legittimità della spesa facendone rimostranza scritta, nel
caso ritenuto utile, al Direttore amministrativo o Direttore del Centro,
secondo la rispettiva competenza, che in tal caso assume la responsabilità
esclusiva dell'incasso o del pagamento.
3. (La Direzione Amministrativa) Il Direttore amministrativo può
effettuare controlli di legittimità e ispezioni amministrativo
- contabili presso tutte le strutture dell'Ateneo.
Articolo 44
Responsabilità ed obbligo di denuncia
1. Al personale ed agli amministratori si applicano
le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati
civili dello Stato.
2. Qualora il Direttore amministrativo venga a conoscenza di fatti che
diano luogo a responsabilità patrimoniale, deve farne immediata
denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, indicando tutti
gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e
per la determinazione dei danni, dandone comunicazione al Rettore ed al
Collegio dei revisori dei conti.
3. Se il fatto è imputabile al Rettore, la denuncia è fatta
dal Consiglio di amministrazione e se è imputabile al Direttore
amministrativo l'onere incombe al Rettore.
4. Se il danno è accertato dal Collegio dei revisori dei conti
questo ne informa l'organo competente secondo quanto previsto nei commi
precedenti, invitandolo a provvedere alla relativa denuncia, e vi provvede
direttamente nel caso di responsabilità imputabili al Consiglio
di amministrazione o di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano
tenuti.
(Art. 44
Norme per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
e del Nucleo di Ateneo per la Valutazione dell'Efficienza e dell'Efficacia
1. Le operazioni di controllo del Collegio dei Revisori
dei Conti e le operazioni di valutazione del Nucleo di Ateneo per la Valutazione
dell'Efficienza e dell'Efficacia, possono svolgersi presso i Centri di
spesa, presso i quali è garantito l'accesso a tutti gli atti prodotti.
2. I Centri di spesa sono tenuti a cooperare con il Collegio dei Revisori
e col Nucleo al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi determinati.
3. Il Collegio dei Revisori ed il Nucleo precitato coordinare le attività
di rispettiva competenza in programmi settoriali o globali di intervento,
previa definizione degli obiettivi da raggiungere.
4. Ai membri del Collegio dei Revisori e del Nucleo compete un'indennità
di funzione ed un gettone di presenza le cui misure sono determinate dal
Consiglio di Amministrazione.)
Articolo 45
Collegio dei revisori dei conti
1. Ai fini del controllo amministrativo e contabile
della gestione dell'Università, il Rettore, su designazione del
Senato accademico e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
che ne fissa il compenso, nomina i revisori dei conti, i quali durano
in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con
funzioni di presidente.
3. Con la stessa procedura, possono essere nominati due membri supplenti.
4. I revisori sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, funzionari statali e professionisti esterni, dotati
di comprovata esperienza e competenza in materia di controllo di gestioni
universitarie.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento
della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al
Consiglio di Amministrazione eventuali rilievi in ordine alla gestione
stessa;
d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
e) effettua, periodicamente, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori
e di titoli in proprietà.
6. Il presidente del Collegio dei revisori, o altro membro da lui delegato,
convoca e presiede il Collegio.
7. Delle sedute del Collegio è redatto verbale a cura di uno dei
membri, sottoscritto da tutti i revisori presenti ed inserito nell' apposito
libro dei verbali.
8. I revisori hanno diritto di accesso, anche singolarmente, agli atti
e documenti dell'Università e delle unità amministrative
dotate di autonomia di spesa.
9. Il presidente, o altro membro da lui delegato, può assistere
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 46
Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati
1. L'organizzazione della funzione di controllo
interno, con i relativi supporti tecnici ed informatici, è disciplinata
dal Senato Accademico con apposito regolamento che tenga conto delle esigenze
di gestione e delle norme vigenti in materia.
2. Le operazioni del Nucleo di Ateneo per la valutazione dell' efficienza
e dell' efficacia dell' attività prodotta possono svolgersi anche
presso i Centri di spesa, i quali assicurano l'accesso alla documentazione
ivi esistente e sono tenuti a collaborare per il raggiungimento degli
obiettivi fissati.
3. Il Nucleo di valutazione può coordinare la propria attività
in programmi settoriali o globali di intervento, previa definizione degli
obiettivi da raggiungere.
4. Ai membri del Nucleo compete un'indennità di funzione ed un
gettone di presenza, le cui misure sono determinate dal Consiglio di amministrazione.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 47
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
Per quanto non previsto nel presente regolamento,
si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità
generale dello Stato.
Articolo 48
Disposizione transitoria
1. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti,
le funzioni loro attribuite dal presente regolamento sono esercitate dal
Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
2. Il Consiglio di amministrazione assume le deliberazioni di propria
competenza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dei
regolamenti di attuazione e del manuale di amministrazione, nonché
per l'adeguamento dei limiti di spesa in essi previsti. Nel primo biennio
di applicazione può apportare, nel rispetto dei principi di contabilità
pubblica, modifiche ed integrazioni necessarie per sopperire ad eventuali
esigenze di adeguamento tecnico.
Articolo 49
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sarà applicato
dal primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione,
contestualmente ai regolamenti di attuazione ed al Manuale di amministrazione.
2. Con l'entrata in vigore, cessano di avere efficacia, ai sensi dell'art.
7, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, tutte le disposizioni
legislative e regolamentari con esso incompatibili.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara
aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena,
Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi,
al punto 3) dell'o.d.g.
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 5 marzo 2002;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2002;
- visto il verbale della Commissione consigliare riunitasi il 13 febbraio
2004;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del
25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole sul regolamento di
Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che segue
e che costituisce parte integrante della presente delibera
Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità
INDICE
TITOLO I
Finalità e principi generali
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Regolamenti d'attuazione e Manuale di Amministrazione
TITOLO II
Gestione finanziaria
Articolo 4 - Centri di spesa
Articolo 5 - Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 6 - Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 7 - Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 8 - Classificazione delle Entrate e delle Spese
Articolo 9 - Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 10 - Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 11 - Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione
dei
bilanci dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 12 - Segretari amministrativi
Articolo 13 - Fabbisogno di cassa
Articolo 14 - Centri di spesa di tipo "B"
Articolo 15 - Fondo di riserva
Articolo 16 - Avanzo e disavanzo di amministrazione - Disponibilità
e deficit di cassa
Articolo 17 - Assestamenti e variazioni al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 18 - Accertamento delle Entrate
Articolo 19 - Riscossione delle Entrate
Articolo 20 - Servizio di Cassa
Articolo 21 - Fondo economale per piccole spese
Articolo 22 - Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni
Articolo 23 - Assunzione delle obbligazioni
Articolo 24 - Conto consuntivo di Ateneo
Articolo 25 - Situazione amministrativa
Articolo 26 - Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 27 - Scritture contabili
TITOLO III
Attività negoziale
Articolo 28 - Autonomia negoziale
Articolo 29 - Programma annuale
Articolo 30 - Deliberazione a contrattare - competenze
Articolo 31 - Procedure contrattuali: norme generali
Articolo 32 - Rinvio al regolamento
Articolo 33 - Stipulazione dei contratti
Articolo 34 - Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
Articolo 35 - Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e
durata - penali - cauzioni
Articolo 36 - Convenzioni e contratti per attività in conto terzi
Articolo 37 - Contratti di leasing, factoring e mutuo
TITOLO IV
Patrimonio
Articolo 38 - I beni
Articolo 39 - Beni immobili
Articolo 40 - Beni mobili
Articolo 41 - Gestione degli inventari
Articolo 42 - Materiali di consumo
TITOLO V
Responsabilità, controlli e valutazioni
Articolo 43 - Norme generali
Articolo 44 - Responsabilità ed obbligo di denuncia
Articolo 45 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 46 - Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
Articolo 47 - Rinvio alle norme di contabilità
generale dello Stato
Articolo 48 - Disposizione transitoria
Articolo 49 - Entrata in vigore
Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità
1. Il seguente regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione,
la finanza e la contabilità è adottato in base all'articolo
7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che riconosce all'Università
autonomia finanziaria e contabile, nonché al vigente Statuto dell'Università
degli studi di Roma Tor Vergata.
2. Per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Università
indicate nello Statuto il presente Regolamento detta i principi delle
procedure amministrative, finanziarie e contabili, in particolare quelle
relative ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, all'autonomia
negoziale, alla gestione del patrimonio e al controllo.
Articolo 2
Principi generali
1. L'attività amministrativo - contabile
si uniforma ai seguenti principi:
a) pubblicità degli atti;
b) individuazione delle competenze e dei livelli di responsabilità
dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate;
c) autonomia finanziaria e di bilancio dei Centri di spesa di tipo "A";
d) annualità, unità, integralità, universalità,
veridicità, equilibrio finanziario e consolidamento dei bilanci;
e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni
strategiche da parte degli organi di governo;
f) responsabilità personale nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo della regolarità degli atti e verifica della funzionalità
della gestione;
h) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università;
i) compatibilità fra attività istituzionale e attività
in conto terzi;
j) trasparenza nella scelta dei contraenti.
Articolo 3
Regolamenti d'attuazione e Manuale di amministrazione
1. Ai fini della attuazione del presente Regolamento
l'Università adotta specifici Regolamenti, nonché il "Manuale
di amministrazione" con il quale sono indicate analiticamente, anche
attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le procedure e le modalità
per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività.
2. I Regolamenti ed il Manuale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione,
su proposta del Rettore, sentiti il Senato Accademico e, per la parte
di propria competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento.
Titolo II
GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 4
Centri di spesa
1. Il Consiglio di amministrazione individua i Centri
di gestione cui è attribuita autonomia finanziaria e di spesa -
Centri di spesa di tipo "A".
2. Il Consiglio di amministrazione individua altresì i Centri di
spesa di tipo "B", per i quali la gestione contabile è
accentrata ed è svolta dagli Uffici dell'Amministrazione centrale
nell'ambito del bilancio dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina uno o più Responsabili
ai quali è affidata la gestione amministrativa dei Centri di spesa
di cui al comma precedente.
4. Il Direttore di ciascun Centro di spesa può designare un sostituto,
nominato con decreto del Rettore, che svolga le sue funzioni in caso di
assenza o impedimento.
Articolo 5
Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo
1. L'attività finanziaria consolidata dell'Università
e dei Centri di spesa di tipo "A" di cui al precedente articolo
4, si svolge sulla base del bilancio di previsione d'Ateneo e dei bilanci
preventivi dei predetti Centri.
2. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori di detti bilanci
e l'apertura di conti correnti per la gestione di fondi non iscritti in
bilancio.
3. Il bilancio di previsione di Ateneo è formulato in termini finanziari
di competenza e di cassa e, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio
1989, n. 168, si conforma ai principi dell'annualità, integrità,
universalità, veridicità ed equilibrio finanziario. Esso
esprime valori consolidati delle poste dei bilanci di previsione dei Centri
di tipo "A".
4. Il bilancio di Ateneo si compone di uno stato di previsione dell'entrata
e di uno stato di previsione della spesa. Lo stato di previsione dell'entrata
indica le risorse che si prevede di accertare nell'ambito del principio
della competenza finanziaria e di incassare nell'ambito del principio
di cassa nel corso dell'esercizio. Lo stato di previsione della spesa
indica i fabbisogni per realizzare programmi, progetti e servizi, che
si prevede rispettivamente di impegnare e di pagare nel corso dell'esercizio.
5. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
6. L'Ateneo redige altresì, in conformità alle disposizioni
statutarie, una proiezione di bilancio pluriennale secondo le specificazioni
contenute nel Manuale di cui all'articolo 3.
Articolo 6
Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo
1. Il bilancio di previsione ed i documenti ad esso
allegati sono redatti, entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente,
dal Direttore Amministrativo coadiuvato dall' Ufficio di Ragioneria, in
coerenza con il Programma annuale di attività, predisposto dal
Rettore in relazione alle linee programmatiche definite dal Senato accademico.
2. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti
con quelli dell'esercizio precedente nella loro previsione iniziale ed
in quella definita al momento della redazione del documento.
3. Il bilancio di previsione è formulato sulla base dei dati presunti
relativi a trasferimenti da parte dello Stato ed agli introiti derivanti
dall'iscrizione degli studenti e da altre eventuali entrate, nonché
tenendo conto delle proposte dei Centri di spesa, dei risultati conseguiti
a chiusura dell'esercizio precedente e dell'andamento della gestione dell'esercizio
in corso.
4. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento
della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono
iscritti in relazione alle spese obbligatorie da affrontare, ai programmi
definiti ed alle concrete capacità operative nel periodo di riferimento.
5. Il bilancio di previsione è presentato dal Rettore al Consiglio
di amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente, accompagnato
da apposita relazione illustrativa del Rettore che evidenzi, tra l'altro,
gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti
ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio
in corso, nonché dalla nota esplicativa redatta dal Direttore amministrativo
indicante, in particolare, la consistenza del personale in servizio al
1° novembre ed i relativi oneri diretti e riflessi.
6. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio con gli allegati
entro il 20 dicembre dell' esercizio antecedente.
7. Copia del bilancio e dei relativi allegati è inviata, entro
trenta giorni dall' approvazione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Articolo 7
Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
1. Il bilancio di previsione si fonda sul capitolo,
contraddistinto da un numero, quale unità omogenea di bilancio
definito come elemento di entrata e di spesa; ogni capitolo è correlato
ad un centro di responsabilità.
2. Il capitolo legittima l'attività finanziaria dell'Ateneo per
l'importo del relativo stanziamento. Le quantificazioni degli accertamenti
e degli impegni di spesa nell' esecuzione del bilancio sono effettuate
mediante apposita contabilità definita nel Manuale di cui all'articolo
3, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6.
3. Ciascun capitolo del bilancio di previsione di Ateneo indica l'ammontare
presunto delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si
prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce,
nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e
delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione,
in tal caso, tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
4. Nel bilancio di previsione di competenza è iscritto, come prima
posta delle entrate e delle spese, rispettivamente l'avanzo o il disavanzo
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce; nel bilancio di previsione di cassa
è iscritto, come prima posta delle entrate l'ammontare presunto
del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui
il preventivo si riferisce.
Articolo 8
Classificazione delle Entrate e delle Spese
1. La struttura del bilancio di Ateneo, in coerenza
con il modello organizzativo, è fissata nel Manuale di cui all'articolo
3 del regolamento.
Articolo 9
Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
1. Al bilancio di previsione sono allegati: il "programma
annuale di attività", il "piano annuale delle attività
dei Centri di spesa" e il "documento di riparto delle risorse".
2. Il "programma annuale di attività", predisposto dal
Rettore e approvato dal Senato Accademico, indica le iniziative da realizzare,
anche in una prospettiva pluriennale, e quantifica per ciascuna di esse
le risorse disponibili nell'anno, nonché i criteri di ripartizione.
3. Il "piano annuale delle attività dei Centri di spesa",
redatto dal Rettore sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dai
Direttori dei Centri di tipo "A", evidenzia le risorse sottoposte
a vincoli di destinazione e precisa i tipi di destinazione. Esso comprende
le risorse dei fondi di ricerca, nonché quelle destinate alle spese
fisse ed obbligatorie; individua i tipi di attività che è
opportuno sviluppare.
4. Il "documento di riparto delle risorse", redatto dal Rettore,
coadiuvato dal competente Ufficio, indica le risorse attribuite ai Centri
di spesa dal bilancio.
Articolo 10
Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
1. Il bilancio di previsione dei Centri di spesa
di tipo "A" è formulato in termini finanziari di cassa
ed è redatto in conformità al modello previsto dal Manuale
di cui all'articolo 3; esso è corredato da una relazione tecnica
e programmatica, che evidenzia le attività didattiche, di ricerca
e di servizio che si intendono svolgere;
2. Il bilancio è predisposto dal Direttore del Centro di spesa,
coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere approvato dal Consiglio
del Centro nei termini di cui all'articolo 11 ed è trasmesso all'Amministrazione
centrale entro 5 giorni successivi alla data di approvazione.
3. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa
della situazione di cassa presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso.
4. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta delle
entrate del bilancio di previsione.
5. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può
superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo
conto del presunto saldo iniziale di cassa.
Articolo 11
Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei bilanci
dei Centri di spesa
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, i Centri
di spesa di cui all'articolo precedente trasmettono all'Amministrazione
Centrale le richieste di finanziamento deliberate dagli organi collegiali,
su proposta dei responsabili dei Centri stessi. Tali richieste vanno formulate
secondo uno schema tipo predisposto dall' Amministrazione centrale.
2. Entro il 15 ottobre, l'Amministrazione centrale comunica ai Centri
di spesa le linee programmatiche e la conseguente ripartizione delle risorse
previste nel progetto di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre i Centri di spesa approvano i rispettivi bilanci
preventivi e ne trasmettono copia all'Amministrazione Centrale.
Articolo 12
Segretari amministrativi
1. Il Segretario amministrativo:
cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo,
nonché dei documenti contabili ad essi allegati;
coordina le attività amministrativo - contabili e ne effettua i
controlli;
provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed
alla conservazione della documentazione amministrativo contabile;
collabora con il Direttore del Centro autonomo di spesa per le attività
volte al migliore funzionamento della struttura;
partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio del Centro autonomo
di spesa con funzioni di segretario e cura la corretta tenuta dei verbali
delle relative adunanze;
esercita le attribuzioni ad esso devolute dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario amministrativo può
essere sostituito da dipendente dell'area amministrativo - contabile di
categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore amministrativo,
sentito il Direttore del Centro.
Articolo 13
Fabbisogno di cassa
1. Il sistema informatico e telematico d'Ateneo
assicura l'accessibilità in linea delle situazioni di cassa e dei
fabbisogni di tutti i Centri di spesa.
2. L'Ateneo trasferisce a ciascun Centro di spesa le risorse allo stesso
assegnate e le accredita, compatibilmente con le disposizioni di legge
vigenti, nel conto corrente ad esso intestato presso l'Istituto cassiere.
Articolo 14
Centri di spesa di tipo "B"
1. I Direttori dei Centri di spesa di tipo "B"
provvedono all'ordinazione delle spese di funzionamento delle Strutture
e alle spese necessarie per realizzare il programma annuale di attività
sulla base delle linee di indirizzo e nei limiti definiti dal Consiglio
di Amministrazione.
2. Per le spese eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1 è
necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme non utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economie
di gestione e possono essere riassegnate dal Consiglio di Amministrazione
nell'esercizio successivo solo nel caso di un comprovato ed effettivo
bisogno, ovvero in relazione alla loro specifica destinazione.
4. I Direttori dei Centri di spesa possono essere dotati di un fondo per
le piccole spese di importo non superiore ad euro 1500 da gestirsi in
analogia a quanto stabilito nel successivo articolo 21 e devono tenere
le scritture contabili, previste dal Manuale di cui all'articolo 3.
5. I Direttori dei Centri di spesa redigono, entro il 15 novembre di ogni
anno, un prospetto delle entrate e delle uscite afferenti ai Centri medesimi,
denominato Prospetto di bilancio, ai fini della stesura del bilancio di
previsione di Ateneo.
Articolo 15
Fondo di Riserva
1. Nel bilancio dell'Ateneo e in quelli dei Centri
di spesa è iscritto, in apposito capitolo fra le spese correnti,
un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che
potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio.
2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 10% delle spese
correnti complessivamente previste.
3. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per
aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità si sia dimostrata
insufficiente; su tale capitolo non possono essere assunti impegni, né
emessi mandati di pagamento.
Articolo 16
Avanzo e Disavanzo di Amministrazione - Disponibilità e deficit
di cassa
1. Al bilancio dell'Ateneo è allegata una
tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione
dell'esercizio in corso, redatta in conformità a quanto previsto
dal Manuale di cui all'articolo 3, nella quale sono indicati i singoli
stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo
contabile.
2. L'Università non potrà disporre dell'avanzo di amministrazione
se non quando si sia dimostrata l'effettiva consistenza dello stesso.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione, le somme non impegnate
alla chiusura dell'esercizio, aventi destinazione vincolata, possono essere
riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta
agli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio; delle somme così
riportate dovrà essere compilato apposito elenco da allegare al
consuntivo.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dalla tabella
di cui al comma 1, deve essere obbligatoriamente riassorbito nella formulazione
delle previsioni di esercizio; il Consiglio di Amministrazione nell'approvare
detto riassorbimento deve illustrare i criteri adottati.
4. Nel caso di accertamento in sede consuntiva di un disavanzo di amministrazione,
maggiore rispetto a quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve
deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di
tale scostamento.
5. Al bilancio di previsione è altresì allegata una tabella
dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunti dell'esercizio
in corso, redatta in conformità a quanto previsto dal Manuale di
cui all'articolo 3.
6. Nel caso di deficit presunto il Consiglio di Amministrazione dovrà
indicare gli strumenti da adottare per il ripristino della necessaria
liquidità, così come nel caso di accertamento di maggior
deficit in sede consuntiva.
Articolo 17
Assestamenti e variazioni ai bilanci
1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria,
gli stanziamenti di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti
alle effettive esigenze, il Consiglio di Amministrazione e l'organo collegiale
del Centro di spesa interessato adotterà le opportune variazioni
al bilancio.
2. Le variazioni per le nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto
se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni possono essere
disposte, anche con prelievo dal fondo di riserva con determinazioni del
Rettore o dei Direttori dei centri di tipo A, da sottoporre a ratifica
da parte dei rispettivi organi deliberanti nella prima adunanza successiva
alla loro adozione.
Articolo 18
Accertamento delle entrate
1. La gestione delle entrate avviene attraverso
le fasi dell'accertamento e della riscossione.
2. L'entrata è accertata quando, appurata la ragione del credito
e la persona debitrice, il funzionario competente quantifica la somma
da incassare e fissa la relativa scadenza, informandone la Ragioneria
ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
costituiscono i crediti di bilancio e sono comprese tra le attività
della situazione patrimoniale.
Articolo 19
Riscossione delle entrate
1. Tutte le entrate sono riscosse, di norma, dall'Istituto
cassiere, di cui all'articolo successivo, mediante reversali d'incasso
ed imputate, a seconda della competenza, al conto dell'Ateneo o a quello
delle altre unità amministrative; le reversali non riscosse a chiusura
dell'esercizio sono annullate e riemesse in conto residui.
2. Per l'espletamento di particolari servizi l'acquisizione delle entrate
può avvenire mediante l'utilizzo di conti correnti postali dei
quali l'unico traente è l'Istituto cassiere. Le somme introitate
tramite il servizio dei conti correnti postali devono essere trasferite
periodicamente e non oltre il bimestre, all'istituto cassiere, previa
emissione di apposita reversale da parte dell'Ateneo o dei Centri di spesa
di tipo "A".
3. In caso di urgenza, l' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri
autonomi di spesa possono riscuotere, da parte di terzi, somme da questi
non potute versare direttamente all'Istituto cassiere. L'Economo è
altresì autorizzato alla riscossione dei pagamenti riferiti al
rimborso delle spese sostenute per la riproduzione degli atti dei quali
se ne chiede l'accesso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento
di Ateneo in materia di applicazione della legge 241/90, nonché
di quelli concernenti il rilascio di documentazione relativa a gare di
appalto. È vietato, in modo assoluto, utilizzare le somme introitate
per far fronte a pagamenti e le stesse devono essere versate, nel più
breve tempo possibile, sui rispettivi conti correnti aperti presso l'Istituto
cassiere. Le operazioni di riscossione sono annotate progressivamente
in appositi registri numerati e vidimati su ogni pagina dal Direttore
amministrativo, con l'indicazione della data, dell'autore del versamento
e della causale, di eventuali altri dati di riferimento, nonché
dei dati identificativi delle reversali di incasso dell'Istituto cassiere.
4. I Centri di spesa di tipo "A" riscuotono direttamente, tramite
l'istituto cassiere, i fondi di propria spettanza, ivi compresi quelli
derivanti da attività didattica e di ricerca per conto terzi, master,
corsi di perfezionamento e simili, finanziamenti e contributi ricevuti
da istituzioni pubbliche e private, interessi maturati e trasferimenti
da altri Centri di spesa e sono tenuti ad informare l'amministrazione
centrale.
5. Le reversali d'incasso di competenza dell'Ateneo sono firmate dal Direttore
amministrativo e dal Responsabile della Ragioneria, mentre quelle di competenza
dei Centri di spesa di tipo A sono firmate dai rispettivi Direttore e
Segretario amministrativo.
Articolo 20
Servizio di Cassa
1. Il servizio di cassa consiste nell'espletamento
delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'Università,
con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento
delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi
previsti da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione deliberata
dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico istituto di credito autorizzato
ai sensi di legge a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia.
La convenzione disciplina, altresì, le modalità di espletamento
del servizio di cassa dei Centri di spesa, ivi comprese le eventuali anticipazioni
di cassa.
Articolo 21
Fondo economale per piccole spese
1. L'Economo dell'Università ed i Segretari
amministrativi dei Centri di spesa possono essere dotati, all'inizio di
ciascun anno finanziario, di un fondo per il pagamento delle minute spese,
individuate nel Manuale di cui all'art. 3, che ne fissa le modalità
di gestione.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle
spese necessarie per l'acquisizione di beni e servizi che, per la loro
natura o per motivi d'urgenza o usi commerciali, non consentono l'emissione
del mandato di pagamento a prestazione effettuata. Durante l'esercizio
finanziario il fondo è reintegrabile, previa presentazione del
rendiconto delle somme già spese, ed alla fine dell'esercizio il
residuo del fondo ancora disponibile è restituito mediante versamento
all'Istituto cassiere.
3. Spetta all'Economo ed ai Segretari amministrativi dei Centri di spesa
provvedere all'ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute
spese, preventivamente autorizzate, rispettivamente, dal Direttore amministrativo
e dai Direttori dei Centri di spesa.
4. L' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri di spesa dispongono
i pagamenti nei limiti dei fondi di dotazione loro assegnati e ne rispondono
secondo i principi della responsabilità contabile per maneggio
di denaro.
5. Alla scadenza di ogni mese, i predetti redigono il conto delle somme
introitate e di quelle erogate, corredato dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. In caso di completo utilizzo del fondo di dotazione,
ovvero alla chiusura dell'esercizio o quando cessino, per qualsiasi ragione,
le funzioni economali, il rendiconto dovrà essere redatto ed approvato,
secondo la rispettiva competenza, dal Direttore amministrativo e dai Direttori
dei Centri di spesa. A seguito di detta approvazione può essere
disposto il reintegro dell'anticipazione e la contabilizzazione di quanto
rendicontato.
6. La vigilanza sulla gestione del fondo economale e sull'attività
di riscossione e versamento di entrate, di cui al precedente articolo
19, spetta, secondo la rispettiva competenza, al Direttore amministrativo
ed ai Direttori dei centri di spesa ed è esercitata mediante verifiche
periodiche delle quali è redatto apposito verbale da inviarsi,
in copia conforme all'originale, al Collegio dei revisori dei conti, cui
è demandato il controllo.
Articolo 22
Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni
1. L'Università può porre a carico
del proprio bilancio:
a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza
di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con
soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, seminari
e altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai
medesimi riferibili ai fini istituzionali dell'autorità.
Articolo 23
Assunzione delle obbligazioni
1. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi
collegiali dei Centri di spesa di tipo "A" assumono le deliberazioni
relative alle attività loro riservate dallo Statuto e dal presente
Regolamento.
2. L'assunzione delle obbligazioni connesse all'utilizzo di fondi di ricerca
avviene su indicazione dell'assegnatario del fondo.
3. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di
mandati di pagamento, anche informatici, numerati in ordine progressivo
tratti sugli appositi conti correnti bancari, con le modalità indicate
nel Manuale di cui all'articolo 3. È vietata l'emissione di mandati
di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sui
conti correnti.
4. I Direttori dei Centri di spesa provvedono a tutte le spese necessarie
all'attività dei Centri stessi.
5. Il pagamento delle spese può essere altresì effettuato
utilizzando carte di credito e/o di pagamento, assegnate ai responsabili
della spesa, previa deliberazione del competente organo collegiale.
Articolo 24
Conto consuntivo di Ateneo
1. Il conto consuntivo di Ateneo, predisposto dal
competente Ufficio di Ragioneria entro il 31 marzo successivo alla chiusura
dell'esercizio, è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione
amministrativa, dalla situazione di cassa, dalla situazione patrimoniale
e dal conto economico consolidati. Ad esso sono allegate: le Note descrittive
delle variazioni apportate al preventivo e di quelle intervenute sulla
consistenza delle poste attive e passive del conto patrimoniale, predisposte
dal Direttore Amministrativo con il supporto dell'Ufficio di Ragioneria;
la Relazione illustrativa del Rettore sui risultati generali della gestione;
la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, la situazione
di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti
in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo
3.
3. È possibile integrare il conto consuntivo di Ateneo, mediante
la redazione, anche in via sperimentale, di un bilancio economico relativo
esclusivamente all'attività di tipo commerciale svolta dai centri
di tipo "A". Le caratteristiche di tale documento, valido soltanto
ai fini fiscali, potranno essere definite nel Manuale di cui all'articolo
3.
4. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione,
sentito il Senato Accademico, entro il 30 aprile successivo alla chiusura
dell'esercizio finanziario cui si riferisce salvo motivata deroga disposta
dal Rettore. Il conto consuntivo viene trasmesso nei successivi trenta
giorni alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Articolo 25
Situazione amministrativa
1. Al conto consuntivo dell'Ateneo è annessa
la situazione amministrativa la quale evidenzia:
la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi,
i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui
e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere - residui attivi
- e da pagare - residui passivi - alla fine dell'esercizio;
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Articolo 26
Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto
finanziario e di una situazione patrimoniale.
2. Il conto consuntivo è corredato da una relazione del Direttore
in cui sono evidenziati i risultati generali della gestione di bilancio,
il conseguimento delle finalità preventivate e le variazioni apportate
alla previsione nel corso dell'esercizio.
3. Il rendiconto comprende i risultati della gestione del bilancio per
l'entrata e per la spesa in conformità del modello previsto dal
Manuale di cui all'articolo 3; in esso debbono risultare le previsioni
iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e
quelle pagate.
4. La situazione patrimoniale, redatta in conformità allo schema
previsto nel Manuale di cui all'articolo 3, indica la consistenza dei
beni mobili in uso al Centro di spesa all'inizio ed al termine dell'esercizio
e pone in evidenza le variazioni intervenute con l'incremento o la diminuzione
del patrimonio iniziale per effetto della gestione di bilancio e per altre
cause.
5. Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore del Centro di spesa
coadiuvato dal Segretario amministrativo, è approvato dall'Organo
collegiale entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio
ed è trasmesso all'Amministrazione centrale entro il 10 dello stesso
mese.
Articolo 27
Scritture contabili
1. Le scritture contabili sono tenute con programmi
compatibili con il sistema informatico e telematico di Ateneo.
2. Il Manuale di cui all'articolo 3 ne individua le tipologie e i contenuti.
Titolo III
ATTIVITÀ NEGOZIALE
Articolo 28
Autonomia negoziale
1. L'Università ha piena autonomia negoziale,
nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi previsti dalla
legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Nell'esercizio della propria autonomia negoziale, l'Università
pone in essere tutti i negozi necessari e/o opportuni per il miglior conseguimento
delle proprie finalità istituzionali ed in particolare atti unilaterali,
contratti e convenzioni.
Articolo 29
Programma annuale
1. In relazione agli obiettivi definiti, il Consiglio
di Amministrazione, su proposta del Rettore, approva annualmente, entro
il mese di ottobre, l'elenco dei principali lavori, forniture e servizi
per i quali si intende avviare nel corso dell'anno di riferimento le relative
procedure di realizzazione e/o di spesa.
Articolo 30
Deliberazione a contrarre - competenze
1. La deliberazione di addivenire alla stipula delle
convenzioni e dei contratti, la determinazione delle modalità essenziali
e l'approvazione dei progetti dei contratti , nonché la scelta
della forma di contrattazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione,
in particolare, nei seguenti casi:
a) acquisizione, alienazione, permuta e locazione di beni immobili, nonché
trasformazione e modifiche delle destinazioni d'uso degli stessi;
b) realizzazione di nuove opere edilizie, manutenzione straordinaria o
comunque relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o artistica;
c) convenzioni per l'affidamento del servizio di cassa;
d) assicurazioni obbligatorie per legge, assicurazione contro la responsabilità
civile verso i terzi, contro l'incendio e, in genere, tutte quelle non
attinenti a specifiche esigenze dei singoli centri di spesa;
e) contratti di mutuo, leasing e factoring;
f) convenzioni quadro, con enti sia pubblici sia privati, e quelle riguardanti
più Dipartimenti;
g) partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società
consortili, GEIE o altri istituti analoghi per lo svolgimento di attività
o per il miglior conseguimento di finalità istituzionali;
h) fornitura di beni e servizi;
i) contratti e convenzioni non rientranti nella competenza specifica dei
Centri autonomi di spesa.
2. La deliberazione a contrattare ed a stipulare convenzioni che impegnano
i Centri autonomi di spesa, la determinazione delle modalità essenziali
e l'approvazione dei progetti, nonché la scelta della forma di
contrattazione, sono di competenza dei Consigli di detti Centri, a condizione
che riguardino materie di loro pertinenza, abbiano la necessaria copertura
finanziaria nei rispettivi bilanci e non superino il limite di 75.000
euro, IVA esclusa. Per i contratti di importo superiore a detto limite
è richiesta l'autorizzazione del Rettore se non superano euro 100.000,
Iva esclusa, e del Consiglio di amministrazione se di importo superiore
ad euro 100.000, IVA esclusa. Detti limiti possono essere modificati con
delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio
di amministrazione, la deliberazione a contrattare e la stipulazione sono
di competenza del Rettore per i contratti di importo, esclusa IVA, non
superiore ad euro 100.000, del Direttore amministrativo fino al limite
di euro 70.000, dei dirigenti fino ad euro 50.000 e dei Direttori dei
Centri autonomi di spesa fino ad euro 15.000; detti limiti possono essere
modificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assoluta necessità ed urgenza, la deliberazione a
contrattare è assunta dal Rettore o dai Direttori dei centri autonomi
di spesa anche oltre i limiti di cui al precedente comma, salvo ratifica
da parte dei rispettivi organi deliberanti in occasione della prima riunione
successiva.
5. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione
ad accettare donazioni, eredità o legati, di importo superiore
ad euro 50.000, mentre le liberalità di importo fino ad euro 50.000
sono accettate dal Rettore o dal Direttore del Centro autonomo di spesa
interessato, nel rispetto delle modalità di accettazione definite
nel regolamento per l'attività negoziale.
6. Compete al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa la nomina
della commissione per la individuazione delle ditte da invitare alle gare
e di quella incaricata di procedere all'aggiudicazione.
Articolo 31
Procedure contrattuali - norme generali
1. La scelta del privato contraente è effettuata
secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di procedure
di gara ad evidenza pubblica, anche attraverso gli strumenti informatici
previsti dall'articolo 24, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
e dai relativi regolamenti di attuazione.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contratti
e le convenzioni di consulenza e di ricerca.
3. L'Università può provvedere all'acquisizione di beni
e servizi anche aderendo a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Università può partecipare alle aggregazioni di cui
all'articolo 59, comma 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione
degli ordini per specie merceologiche e ai fini dell'eventuale stipula
di convenzioni.
Articolo 32
Rinvio al regolamento
1. I criteri di aggiudicazione, lo svolgimento delle
singole procedure, le modalità di partecipazione alle medesime,
l'individuazione della tipologia e dei limiti delle spese di normale funzionamento
per poter procedere secondo "sistema in economia" sono disciplinati
da apposito regolamento, unitamente alle spese in occasione di scambi
culturali, congressi e convegni, nonché di ospitalità e
di rappresentanza.
2. Nel regolamento sono definite altresì le procedure per l'utilizzo
delle carte di credito per il pagamento delle spese inerenti il trattamento
di missione del personale dipendente.
Articolo 33
Stipulazione dei contratti
1. Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto
e dai regolamenti, i contratti e le convenzioni sono stipulati dal Rettore
o da un suo delegato, previa delibera del Consiglio di amministrazione,
e redatti in forma pubblica amministrativa. Negli altri casi i contratti
sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio
di corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa delibera del Consiglio
di amministrazione, ove necessaria. Il Rettore può delegare ai
Direttori dei Centri autonomi di spesa la stipulazione dei contratti e
delle convenzioni di ricerca deliberati dal Consiglio di amministrazione
e riguardanti detti Centri.
2. Il Direttore amministrativo, i Dirigenti ed i Direttori dei Centri
autonomi di spesa, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze loro
riconosciute, stipulano i contratti previa delibera dell'organo collegiale
competente, ove necessaria.
3. Un funzionario dell'Ateneo è delegato, con decreto rettorale,
a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti
dell'Università per i quali sia richiesta la forma pubblica e ad
assistere alle procedure aperte e ristrette, redigendone il relativo verbale.
Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio
a norma ed in conformità alla legge notarile ed a quella del repertorio
degli atti firmati da pubblici ufficiali, nonché alle leggi tributarie.
Articolo 34
Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo,
anche parziale ed in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle normative
vigenti, dai capitolati e/o dal contratto; il collaudo, ove non previsto
dal contratto, deve comunque aver luogo entro mesi sei dall'ultimazione
dei lavori o dal ricevimento della fornitura.
2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università
ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità o lo richiedano norme
specifiche, da soggetti esterni, qualificati per specifica competenza;
la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo è deliberata
dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso di contratti dei Centri
di spesa di tipo "A", dal relativo organo collegiale.
3. Il collaudo, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente
articolo, non può essere effettuato dalle persone che abbiano progettato,
diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione
del contratto o alla relativa trattativa; sono salve, in ogni caso, le
norme sulle incompatibilità in materia di affidamento degli incarichi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, per lavori e forniture non eccedenti
l'importo, fissato dal Consiglio di Amministrazione è sufficiente,
di norma, l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente
da chi ha diretto i lavori ovvero dal destinatario della fornitura; per
le apparecchiature, strumenti e altro materiale scientifico, il collaudo
può essere effettuato da chi ha richiesto la fornitura.
5. Il Consiglio di Amministrazione individua linee direttive per effettuare
controlli di qualità per lavori, forniture e servizi, avvalendosi
anche di soggetti esterni specializzati, mediante appositi contratti di
consulenza.
6. Per le prestazioni di servizi è sufficiente l'attestazione di
regolare esecuzione rilasciata, prima della liquidazione ed in relazione
ad ogni singola fatturazione, dal soggetto incaricato della vigilanza
sugli adempimenti contrattuali.
7. Il certificato di collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione
sono soggetti ad approvazione formale da parte del Consiglio di amministrazione
o del Consiglio del Centro autonomo di spesa, la quale, per i contratti
fino ad euro 50.000, può essere delegata ad altri organi.
Articolo 35
Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e durata - penali
- cauzioni
1. Tutti i contratti hanno termini e durata certa
e, per le spese correnti, comunque non superiore a 9 anni, salvo che per
i contratti per i quali è prevista per legge una durata diversa,
nonché per quelli la cui durata è giustificata da particolari
esigenze indicate nella deliberazione a contrarre.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti e per il medesimo
oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non per
comprovate ragioni di necessità o di convenienza adeguatamente
motivate nella deliberazione a contrattare.
3. I pagamenti, effettuati alle persone designate dai creditori a riscuotere
e quietanzare per loro conto, si ritengono validamente eseguiti finché
la revoca del mandato conferito non sia notificata all'Università
nelle forme di legge.
4. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura
che non siano state riconosciute
5. Nel contratto sono previste le penalità per l'inadempimento
o il ritardo nell'esecuzione.
6. A garanzia dell'esecuzione dei contratti sono prestate idonee cauzioni,
anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta,
secondo quanto specificamente previsto nel regolamento di cui all'articolo
32.
7. È vietato suddividere in più contratti qualsiasi prestazione,
al fine di eludere la disciplina del presente regolamento.
8. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli
usi locali.
Articolo 36
Convenzioni e contratti per attività in conto terzi
1. I Centri di spesa, purché non vi osti
lo svolgimento delle loro funzioni scientifico-didattiche, possono eseguire
attività di ricerca, consulenza, didattica stabilite mediante contratti
e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti
e convenzioni sarà affidata, di norma, ai Centri di tipo "A".
2. Le convenzioni regolano rapporti diretti all'attuazione di un complesso
coordinato di progetti di attività di ricerca e/o di formazione
e/o di servizio; esse sono stipulate dal Rettore, previa delibera del
Consiglio di amministrazione".
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 92 del d.P.R. 11 luglio
1980, n.382, le convenzioni relative ai corsi di laurea sono stipulate
dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentiti
il Senato accademico ed i Consigli di Facoltà di competenza. Le
convenzioni didattiche di altro tipo sono stipulate dai Direttori dei
Centri interessati, previa delibera dei relativi organi collegiali.
4. I contratti regolano i rapporti tra le parti relativamente ad un singolo
progetto.
5. Nell'ipotesi di contratti con istituzioni od organismi per i quali
valgono normative specifiche vincolanti, quali quelli con la Commissione
europea, dette normative si applicano e prevalgono sulla normativa interna.
6. Per i contratti che non rientrino nelle fattispecie di cui al comma
3, il Consiglio di amministrazione definisce gli elementi essenziali,
le modalità ed i tempi dei pagamenti, le condizioni per la pubblicazione
e l'utilizzazione dei risultati, nonché i prospetti tipo di ripartizione
dei proventi.
7. I prospetti tipo di cui al comma 6 indicano i criteri di ripartizione
dei proventi e prevedono, inoltre, i compensi spettanti al personale che
collabora alla realizzazione delle prestazioni, le quote da accantonare
per il fondo comune d'Ateneo e le quote eventualmente da destinare a borse
di studio e/o assegni di ricerca.
8. La quota destinabile al personale ed i compensi individuali massimi
vengono fissati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio
dei dipartimenti, e sono modificabili dallo stesso Consiglio di amministrazione
soltanto sulla base di motivata delibera degli organi di governo dei Centri
di spesa.
9. I contratti di attuazione delle convenzioni stipulate dall'Università,
quelli non collegati a convenzioni e quelli relativi a contributi di ricerca,
ove conformi alle caratteristiche stabilite dal Consiglio di amministrazione
sono stipulati dal Direttore del Centro di spesa interessato, previa delibera
dell'organo collegiale dello stesso.
10. I contratti dalle caratteristiche difformi da quelle stabilite dal
Consiglio di amministrazione potranno essere stipulati solo previa autorizzazione
del Consiglio stesso.
11. Copia delle convenzioni e dei contratti stipulati e dei prospetti
di riparto devono essere trasmessi al competente ufficio dell'amministrazione
centrale al fine di consentire di verificare il rispetto del presente
regolamento.
Articolo 37
Contratti di leasing, factoring e mutuo
1. E' consentita la stipulazione di contratti di
leasing quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria
rispetto alle tradizionali tipologie di contratti. Di essa deve essere
data adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare assunta dal
Consiglio di amministrazione, anche con riferimento alla disponibilità
di risorse nell'arco temporale di validità del bilancio pluriennale.
2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente
del bilancio finanziario, mentre l'importo del riscatto del bene oggetto
del contratto è a carico delle spese di investimento.
3. Può farsi ricorso al contratto di factoring qualora si tratti
di crediti di dubbia, difficile od onerosa esazione, tale da rendere non
conveniente la loro riscossione diretta.
4. La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factoring comporta
l'eliminazione dei residui attivi corrispondenti ai crediti ceduti.
5. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per spese
di investimento, ivi comprese le spese per manutenzioni straordinarie,
a condizione che il relativo onere complessivo di ammortamento annuo a
carico del bilancio universitario non superi il 15% dei finanziamenti
ordinari dello Stato, ivi comprese le spese per investimenti e per l'edilizia
universitaria ed escluse le spese per il personale. Per la determinazione
di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti trasferiti
ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge 24 dicembre
1993, n.537, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi
posti a carico degli studenti.
6. Le condizioni che giustificano la stipulazione dei contratti di cui
al presente articolo devono risultare da relazione scritta del Direttore
amministrativo ed il Consiglio di Amministrazione autorizza il Rettore
a contrarre i mutui da iscrivere in bilancio, compresi quelli necessari
all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 6 dell'art.
5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, precisando le caratteristiche dell'operazione
e la tipologia di spese per cui l'indebitamento viene consentito.
7. I predetti contratti possono essere stipulati anche su proposta dei
Centri di spesa di tipo "A".
Titolo IV
Patrimonio
Articolo 38
I beni
1. I beni immobili e mobili di cui l'Università
ha proprietà sono descritti in separati inventari. L'inventario
dei beni immobili dell'Università è unico.
2. I Centri di spesa di tipo "A" tengono gli inventari dei beni
mobili e provvedono al loro aggiornamento. Per i beni immobili e per i
beni mobili in uso all'Amministrazione centrale il predetto obbligo spetta
all'Ufficio competente.
3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per la loro natura,
sono consumabili ovvero si deteriorano facilmente con l'uso, nonché
quelli di modico valore.
4. La gestione patrimoniale dei beni è attuata con le modalità
stabilite da apposito regolamento.
Articolo 39
Beni immobili
1. Il Rettore, previa delibera del Consiglio di
Amministrazione, assegna in uso gli immobili, o parte di essi, ai Centri
di spesa, precisando le condizioni di utilizzazione e di gestione. L'Ufficio
competente annota i provvedimenti di assegnazione e le successive variazioni.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni immobili
dati in uso ai Centri stessi.
3. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
4. I beni immobili concessi all'Università in uso gratuito e perpetuo
sono descritti nell'inventario secondo i criteri e le modalità
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo precedente.
Articolo 40
Beni mobili
1. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari
dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.
2. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
Articolo 41
Gestione degli inventari
1. Il Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce
criteri e modalità per la tenuta degli inventari e per la registrazione
dei relativi dati negli archivi informatici dell'Università, nonché
per la consegna dei beni.
2. I beni mobili possono essere dichiarati fuori uso per inidoneità,
perdita, cessione o altri motivi con provvedimento motivato del Consiglio
di Amministrazione.
3. Il Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce criteri e modalità
per la cancellazione dei beni dagli inventari.
4. All'atto dell'iscrizione negli inventari, si attribuisce ai beni il
valore di acquisto ovvero il valore di mercato.
5. Il valore dei beni viene aggiornato sulla base di regole e parametri
definiti nel regolamento di cui all'articolo 38.
6. Il Direttore amministrativo procede periodicamente alla verifica dei
modi d'uso e di gestione dei beni e ne accerta lo stato di conservazione.
Articolo 42
Materiali di consumo
1. L'Ufficio competente e i Segretari Amministrativi
dei Centri di spesa di tipo "A" tengono apposita contabilità
per quantità e specie dei materiali di consumo per i quali, in
conformità alle vigenti disposizioni, sia istituita una gestione
di magazzino.
Titolo V
RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E VALUTAZIONI
Articolo 43
Norme generali
1. L'azione amministrativo-contabile si conforma
ai seguenti principi: valutazioni preventive di merito e di legittimità,
controlli sulla gestione finanziaria dei Centri di spesa e verifiche di
funzionalità da parte di Organismi di Ateneo deputati. Ogni deliberazione
comporta quindi una valutazione di merito, operata dai rispettivi Organi
competenti, in relazione ad opportunità, efficacia e convenienza
della decisione assunta.
2. Ferma restando la responsabilità di chi ha accertato un'entrata
o impegnato (un'entrata o) un'uscita e di chi ha provveduto alla relativa
quantificazione o liquidazione, coloro che provvedono all'emissione delle
reversali d' incasso o dei mandati di pagamento garantiscono:
a) la corretta imputazione ai capitoli di bilancio;
b) la legittimità della spesa facendone rimostranza scritta, nel
caso ritenuto utile, al Direttore amministrativo o al Direttore del Centro,
secondo la rispettiva competenza, che in tal caso assume la responsabilità
esclusiva dell'incasso o del pagamento.
3. Il Direttore amministrativo può effettuare controlli di legittimità
e ispezioni amministrativo - contabili presso tutte le strutture dell'Ateneo.
Articolo 44
Responsabilità ed obbligo di denuncia
1. Al personale ed agli amministratori si applicano
le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati
civili dello Stato.
2. Qualora il Direttore amministrativo venga a conoscenza di fatti che
diano luogo a responsabilità patrimoniale, deve farne immediata
denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, indicando tutti
gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e
per la determinazione dei danni, dandone comunicazione al Rettore ed al
Collegio dei revisori dei conti.
3. Se il fatto è imputabile al Rettore, la denuncia è fatta
dal Consiglio di amministrazione e se è imputabile al Direttore
amministrativo l'onere incombe al Rettore.
4. Se il danno è accertato dal Collegio dei revisori dei conti
questo ne informa l'organo competente secondo quanto previsto nei commi
precedenti, invitandolo a provvedere alla relativa denuncia, e vi provvede
direttamente nel caso di responsabilità imputabili al Consiglio
di amministrazione o di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano
tenuti.
Articolo 45
Collegio dei revisori dei conti
1. Ai fini del controllo amministrativo e contabile
della gestione dell'Università, il Rettore, su designazione del
Senato accademico e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
che ne fissa il compenso, nomina i revisori dei conti, i quali durano
in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con
funzioni di presidente.
3. Con la stessa procedura, possono essere nominati due membri supplenti.
4. I revisori sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, funzionari statali e professionisti esterni, dotati
di comprovata esperienza e competenza in materia di controllo di gestioni
universitarie.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento
della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al
Consiglio di Amministrazione eventuali rilievi in ordine alla gestione
stessa;
d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
e) effettua, periodicamente, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori
e di titoli in proprietà.
6. Il presidente del Collegio dei revisori, o altro membro da lui delegato,
convoca e presiede il Collegio.
7. Delle sedute del Collegio è redatto verbale a cura di uno dei
membri, sottoscritto da tutti i revisori presenti ed inserito nell' apposito
libro dei verbali.
8. I revisori hanno diritto di accesso, anche singolarmente, agli atti
e documenti dell'Università e delle unità amministrative
dotate di autonomia di spesa.
9. Il presidente, o altro membro da lui delegato, può assistere
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 46
Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati
1. L'organizzazione della funzione di controllo
interno, con i relativi supporti tecnici ed informatici, è disciplinata
dal Senato Accademico con apposito regolamento che tenga conto delle esigenze
di gestione e delle norme vigenti in materia.
2. Le operazioni del Nucleo di Ateneo per la valutazione dell' efficienza
e dell' efficacia dell' attività prodotta possono svolgersi anche
presso i Centri di spesa, i quali assicurano l'accesso alla documentazione
ivi esistente e sono tenuti a collaborare per il raggiungimento degli
obiettivi fissati.
3. Il Nucleo di valutazione può coordinare la propria attività
in programmi settoriali o globali di intervento, previa definizione degli
obiettivi da raggiungere.
4. Ai membri del Nucleo compete un'indennità di funzione ed un
gettone di presenza, le cui misure sono determinate dal Consiglio di amministrazione.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 47
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
Per quanto non previsto nel presente regolamento,
si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità
generale dello Stato.
Articolo 48
Disposizione transitoria
1. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti,
le funzioni loro attribuite dal presente regolamento sono esercitate dal
Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
2. Il Consiglio di amministrazione assume le deliberazioni di propria
competenza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dei
regolamenti di attuazione e del manuale di amministrazione, nonché
per l'adeguamento dei limiti di spesa in essi previsti. Nel primo biennio
di applicazione può apportare, nel rispetto dei principi di contabilità
pubblica, modifiche ed integrazioni necessarie per sopperire ad eventuali
esigenze di adeguamento tecnico.
Articolo 49
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sarà applicato
dal primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione,
contestualmente ai regolamenti di attuazione ed al Manuale di amministrazione.
2. Con l'entrata in vigore, cessano di avere efficacia, ai sensi dell'art.
7, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, tutte le disposizioni
legislative e regolamentari con esso incompatibili.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
4.4) MANUALE DI AMMINISTRAZIONE
IL Presidente informa il Senato che, nella seduta
del 4 marzo 2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'approvazione del
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
per ricongiungerlo ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo
2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul
Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale
e sul Regolamento per la gestione del patrimonio.
Il Manuale di Amministrazione viene di seguito riportato:
Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"
Manuale di amministrazione
INDICE
Tiolo I - Il bilancio di previsione
Articolo 1 - Struttura del bilancio di Ateneo e
tabelle allegate (allegati A, C, D, E)
Articolo 2 -Bilancio pluriennale di Ateneo (allegato B)
Articolo 3 - Bilancio dei Centri di spesa di tipo A (allegati A-bis, E-bis)
Articolo 4 - Istituzione nuovi capitoli
Titolo II - Le entrate
Articolo 5 - Reversali di incasso
Articolo 6 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
Titolo III - Le spese
Articolo 7 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
Articolo 8 - Registrazione degli impegni di spesa
Articolo 9 - Liquidazione della spesa
Articolo 10 - Ordinazione della spesa
Articolo 11 - Documentazione dei mandati di pagamento
Articolo 12 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 13 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Articolo 14 - Fondo economale per piccole spese
Titolo IV - Scritture contabili
Articolo 15 - Sistema di scritture
Articolo 16 - Scritture contabili
Titolo V - Conto consuntivo
Articolo 17 - Conto consuntivo (allegati F, G, H, I, J)
Articolo 18 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Articolo 19 - Riaccertamento dei residui
Articolo 20 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo A (allegato
K)
Articolo 21 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Articolo 22 - Conto economico di Ateneo (allegato J)
Titolo I
Il bilancio di previsione
Articolo 1
Struttura del bilancio di Ateneo e tabelle allegate
1. L'Ateneo adotta lo schema di bilancio di previsione
annuale di cui all'allegato A, ponendo a confronto gli stanziamenti proposti
con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione
del documento.
2. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto
in conformità all'allegato C, nel quale sono indicate le entrate
e le spese per titoli e categorie.
3. La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione
presunto, nonché quella dimostrativa della disponibilità
o deficit di cassa presunto, (relative al Bilancio preventivo di Ateneo,)
sono redatte rispettivamente in conformità agli allegati D ed E.
Articolo 2
Bilancio pluriennale di Ateneo
1. Il bilancio pluriennale si riferisce ad un arco
di tempo non inferiore al triennio ed è elaborato in conformità
degli indirizzi programmatici fissati dal Senato accademico.
2. È compilato in termini di competenza ed in conformità
dell'allegato B.
3 Le previsioni in esso esposte sono classificate in titoli e categorie
e non comportano autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire spese.
4. Gli stanziamenti del primo anno debbono coincidere con quelli del bilancio
annuale corrispondente.
5. Il progetto, redatto dall'Ufficio competente su indicazione del Rettore,
è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato
accademico, contestualmente al bilancio annuale.
Articolo 3
Bilancio dei Centri di spesa di tipo A
1. I Centri di spesa di tipo A formulano il proprio
bilancio finanziario in termini di cassa e l'unità elementare è
rappresentata dal capitolo.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno
solare.
3. La gestione finanziaria è unica e non sono ammesse gestioni
fuori bilancio. 4. Il bilancio è predisposto dal Direttore del
Centro di spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere
approvato dal Consiglio del Centro ed è trasmesso all'Amministrazione
centrale per essere allegato al bilancio di Ateneo.
5. Esso è compilato in conformità dell'allegato A-bis ed
è corredato di una tabella dimostrativa della situazione di cassa
presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso, redatta in conformità
dell'allegato E - bis.
Articolo 4
Istituzione di nuovi capitoli
1. Nel corso dell'esercizio, qualora non sia possibile
provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente e unicamente
nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi, l'istituzione
di nuovi capitoli.
2. Per l'Amministrazione centrale l'istituzione di nuovi capitoli è
approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.
3.Per i Centri di spesa di tipo "A" l'istituzione di nuovi capitoli
è approvata dal Consiglio del Centro interessato su proposta del
Direttore del Centro.
Titolo II
Le entrate
Articolo 5
Reversali d'incasso
1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo
per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore amministrativo
e dal responsabile della Ragioneria per l'Amministrazione centrale e dal
Direttore del Centro e dal Segretario amministrativo per i Centri di spesa
di tipo "A", secondo le rispettive competenze o dalle persone
dagli stessi delegate, o che legittimamente li sostituiscano.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
2.1. struttura emittente;
2.2. esercizio finanziario;
2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
2.5. causale della riscossione;
2.6. importo in cifre e in lettere;
2.7. data di emissione;
2.8. numero del conto bancario della struttura.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate del Bilancio di Ateneo dell'esercizio
in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti
da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale
di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio
vengono restituite dall'istituto cassiere alla struttura emittente per
l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione devono essere conservate
per non meno di dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con
provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli
atti di archivio.
7. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione
all'attuale sistema, l'emissione di reversali con firma elettronica.
Articolo 6
Vigilanza sulla riscossione delle entrate
1. I responsabili preposti ai vari servizi, cui
compete l'accertamento di un'entrata, sono tenuti a curare che l'accertamento
e la riscossione trovino puntuale ed integrale riscontro nella gestione.
2. Il Direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni
e sotto la sua personale responsabilità, affinché l'accertamento,
la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed
integralmente.
3. Per i Centri di spesa di tipo "A" dette funzioni sono svolte
dai rispettivi Direttori
Titolo III
Le spese
Articolo 7
Fasi della spesa ed assunzione di impegni
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno,
della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento.
2. Gli impegni sul bilancio di Ateneo sono assunti dai Dirigenti per le
spese di loro competenza, dal Direttore amministrativo negli altri casi,
compresi gli impegni per le spese attinenti ai Centri di tipo "B",
o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
3. Per i centri di spesa di tipo "A", il Direttore del Centro,
o la persona da esso delegata o che legittimamente lo sostituisce, provvede
all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro stesso e
dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme
che regolano l'amministrazione e la contabilità dei bilanci di
sola cassa.
4. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute ai
creditori, in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente
valido.
5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti
dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso; fanno
eccezione quelli relativi:
6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le
quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti debbono
comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare
la continuità dei servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio
successivo;
6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali
l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ne venga
riconosciuta la necessità o la convenienza e, comunque, per un
periodo non superiore a nove anni.
7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può
essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli
di spesa o la somma impegnata, costituisce economia di spesa.
9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono
i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto
patrimoniale.
Articolo 8
Registrazione degli impegni di spesa
1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del
bilancio di Ateneo devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti
che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede alla
registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità
formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo
di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.
2. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti
a quello di provenienza con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria.
Articolo 9
Liquidazione della spesa
l. La liquidazione della spesa, consistente nella
determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto
creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo per
l'Amministrazione centrale e dai rispettivi Segretari amministrativi per
Centri di spesa, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica
della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi, nonché
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto
dei creditori.
Articolo 10
Ordinazione della spesa
1 .Il pagamento delle spese è ordinato, entro
i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di
pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze
meccanografiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato
del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati:
- per l'Amministrazione centrale, dai Dirigenti per le spese di loro competenza,
dal Direttore amministrativo negli altri casi, nonché dal responsabile
della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate o che legittimamente
li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "A", dal Direttore del Centro
e dal Segretario Amministrativo o dalle persone da essi delegate o che
legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "B" dal Direttore amministrativo
e dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate
o che legittimamente li sostituiscono.
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
3.1. struttura emittente;
3.2. numero progressivo per esercizio finanziario;
3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
3.5. causale dei pagamento;
3.6. importo in cifre e in lettere;
3.7. modalità di pagamento dei titolo;
3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
3.9. data di emissione;
3.10. numero dei conto bancario della struttura.
4. Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi per
lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori e mandati
cumulativi per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.
5. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo, che si riferiscono
a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi
a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione
"residui"
6. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione
all'attuale sistema, l'emissione di mandati con firma elettronica.
7. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, i pagamenti possono
essere effettuati mediante trasferimenti di fondi (giro-fondi) dalle proprie
contabilità speciali o conti correnti agli analoghi conti intestati
agli enti destinatari dei pagamenti.
Articolo 11
Documentazione dei mandati di pagamento
1. Ogni mandato di pagamento è corredato,
a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità dell'
esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai verbali di collaudo
o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari, dai buoni di carico
quando si tratti di beni inventariabili, ovvero da documento di trasporto
per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla
copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle
note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa
e, se questa non è pagata in un'unica soluzione, la documentazione
è allegata al primo mandato, cui si fa riferimento nei successivi.
3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo debbono essere
conservati per dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento
del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.
Articolo 12
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
1. Su richiesta scritta del creditore valida fino
a revoca, o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione sui
titoli, i mandati di pagamento sono estinti, di norma, con spese a carico
del creditore, mediante:
1.1. accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore,
nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve
essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio
postale;
1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all' ordine del creditore,
da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo dei medesimo;
1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono
la quietanza dei creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento
da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro
dell' istituto cassiere.
3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al pagamento dei mandato
secondo le modalità di cui al precedente comma, il pagamento potrà
avvenire allo sportello dell' Istituto cassiere.
4. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito
ed altri strumenti di natura informatica, quali la viacard o similari,
secondo le modalità definite in apposita deliberazione del Consiglio
di Amministrazione .
5. L'Università può concordare con l'istituto cassiere modalità
di pagamento delle spettanze retributive del personale idonee ad estinguere
in tempi definiti i relativi mandati.
Articolo 13
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
1. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di
Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto
cassiere, entro il mese successivo, all'Università per il loro
annullamento e per la riemissione in conto residui.
2. I mandati di pagamento emessi dai Centri di spesa di tipo "A"
non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto
cassiere, entro il 31 gennaio, all'ente emittente per il loro annullamento
e riemissione nell'esercizio successivo.
3. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente inestinti alla
data del 31 dicembre devono essere ridotti dell'importo pagato e riemessi
per le quote non pagate.
4. In alternativa a quanto stabilito nei precedenti commi, i mandati di
pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente
inestinti alla data dei 31 dicembre possono essere commutati d'ufficio,
secondo modalità stabilite in accordo con l'istituto cassiere,
in assegni circolari non trasferibili all'ordine dei creditori da spedire
a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo dei creditori, con
spese a carico di questi ultimi.
Articolo 14
Fondo economale per piccole spese
1. All'inizio di ciascun anno finanziario, l'Economo
dell'Università può essere dotato di un fondo, d'importo
non superiore a 15.000 euro, per provvedere, previa autorizzazione del
Direttore amministrativo, all'effettuazione di piccole spese. Per lo stesso
fine i Segretari amministrativi dei Centri di spesa di tipo "A"
possono essere dotati, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo di
importo non superiore a 5.000 euro da utilizzare, previa autorizzazione
del Direttore del Centro.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle
minute spese ciascuna delle quali di importo non superiore, IVA esclusa,
a 2000 euro per l'Amministrazione centrale ed a 250 euro per i Centri
di spesa. Possono essere considerate minute spese di economato pagabili
pronta cassa senza i limiti di spesa sopraindicati, con imputazione ai
pertinenti capitolo di bilancio, quelle di seguito indicate:
a) canoni per acqua, energia elettrica e gas-metano, comprese le spese
di allacciamento;
b) canoni telefonici, radiofonici e televisivi, comprese le spese di allacciamento;
c) spese postali e telegrafiche, comprese le spese per trasmissioni via
telex, telefax, nonché per accessi a reti telematiche;
d) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali;
e) spese di locomozione, noleggio automezzi, trasporto merci e corrispondenza
tramite corrieri;
f) spese per abbonamenti ed acquisti di quotidiani, pubblicazioni periodiche
e simili, nonché quelle per la pubblicazione dei bandi di gara
e dei necrologi;
g) spese per l'acquisizione di generi di monopolio di Stato, carte e valori
bollati o comunque di generi soggetti a prezzi imposti o amministrati;
h)spese per imballaggi, facchinaggi e magazzinaggi;
i) tasse, imposte, spese contrattuali e diritti erariali, regionali e
comunali, comprese le operazioni di sdoganamento di beni importati;
j) tasse automobilistiche, pedaggi autostradali, premi di assicurazione
per R.C. auto, acquisto di carburanti e lubrificanti;
l) acquisti in danno delle ditte fornitrici inadempienti;
m) anticipazioni di spese di missione del personale;
n) spese di rappresentanza;
o) spese effettuate tramite carta di credito o strumenti di pagamento
similari;
p) pagamenti previsti in tale forma da atti amministrativi esecutivi.
3. L'Economo è autorizzato a prelevare e detenere in custodia massimo
3.000 euro, mentre per i Segretari amministrativi dei Centri di spesa
l'autorizzazione è limitata a 1000 euro.
4. L'ordinazione delle spese è disposta con buoni redatti in conformità
ai modelli in uso presso l'Amministrazione centrale e devono essere regolarmente
quietanzati dal creditore ricevente.Per le spese derivanti da contratti
di adesione, nonché per le spese effettuate a mezzo posta, la ricevuta
di pagamento costituisce buono di ordinazione e quietanza.
5. Ogni operazione di pagamento effettuata con i fondi della cassa economale
deve essere registrata progressivamente in apposito registro - giornale,
numerato e vidimato su ogni pagina dal Direttore amministrativo, con l'indicazione
della data, della causale della spesa, del percettore della somma e di
eventuali altri dati di riferimento. Il registro - giornale può
essere tenuto anche su supporto informatizzato, ma dovrà essere
stampato e conservato in occasione dei reintegri di cassa e, comunque,
in occasione delle verifiche.
6. Per piccole spese che singolarmente non eccedono euro 100, l'Economo
ed i Segretari dei Centri di spesa sono esentati dall' obbligo di documentazione.
La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile,
potrà essere costituita da apposita dichiarazione della persona
che ha effettuato materialmente la spesa, controfirmata dal Direttore
amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa. Dette spese
non possono eccedere euro 300 al mese.
7. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente
euro 100.
8. Gli importi ed i limiti di spesa sopra indicati nel presente articolo
possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Titolo IV
Scritture contabili
Articolo 15
Sistema di scritture
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione
del bilancio di Ateneo devono consentire di rilevare per ciascun capitolo,
sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti
di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti,
nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali debbono consentire la dimostrazione a valore
dei patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute
nel corso dell'anno per effetto della gestione dei bilancio o per altre
cause, nonché la consistenza dei patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Articolo 16
Scritture contabili
l. I Centri di spesa di tipo "A" tengono
le seguenti scritture:
1.1. un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, in
termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni
intervenute nel corso dell' esercizio, nonché le somme riscosse
e quelle rimaste da riscuotere.
1.2. un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo, in termini
di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute
nel corso dell'esercizio, nonché le somme pagate e quelle rimaste
da pagare.
1.3. un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi.
1.4. i registri degli inventari.
2. I Centri di spesa di tipo B tengono un prospetto dimostrativo dell'andamento
della gestione dei fondi assegnati, con indicazione per singoli capitoli,
in termini di competenza o residui, della consistenza iniziale delle assegnazioni
e delle variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché,
distintamente per esercizio di provenienza, delle somme utilizzate.
3. I mandati e le reversali sono cronologicamente registrati nei relativi
partitari delle entrate e delle spese prima dell'invio all'istituto cassiere.
4. I fogli delle scritture indicate ai punti 3 e 4 del precedente comma
1 debbono essere numerati e vidimati per registro dal Direttore Amministrativo
o da un suo delegato.
6. Le predette scritture debbono essere conservate per dieci anni.
Titolo V
Conto consuntivo
Articolo 17
Conto consuntivo
1. Il rendiconto finanziario di Ateneo, la situazione
amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto
economico sono redatti rispettivamente in conformità agli allegati
F, G, H, I, J.
2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto finanziario che in
quello patrimoniale, è il documento che riconduce ad unità
la gestione universitaria nel suo complesso.
3. I Centri di spesa di tipo A redigono i documenti di cui al comma 1
in conformità ai suddetti allegati.
4. Per i Centri di spesa di tipo B l'Ufficio di bilancio redige un documento
riepilogativo in termini finanziari, amministrativi, di cassa, patrimoniali
ed economici, in conformità agli allegati di cui al comma l. Tale
documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo
le modalità previste per il Conto consuntivo di Ateneo.
Articolo 18
Rendiconto finanziario di Ateneo
1. Il Rendiconto finanziario di Ateneo e il documento
riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui all'Allegato F, comprendono
i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente
per titoli, categorie e capitoli, separatamente per competenza e per residui,
nonché congiuntamente per cassa.
2. In particolare per la competenza debbono risultare:
2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario
e le previsioni definitive;
2.2. le somme accertate o impegnate;
2.3. le somme riscosse o pagate;
2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
3.2. le variazioni in più o in meno per effetto di riaccertamento;
3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
4. Per la cassa sono indicati:
4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario
e le previsioni definitive;
4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza e residui.
Articolo 19
Riaccertamento dei residui
1. Annualmente l'Ateneo, sulla base di appositi elenchi nominativi, compila
la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi
anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza
e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento, le somme riscosse o pagate nell'anno di gestione, quelle
eliminate perché non più realizzabili o non più dovute,
nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che
siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di
apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere
del Collegio dei revisori.
5. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto
comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Articolo 20
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A" (Allegato
H)
1. Il rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A",
di cui all'allegato H, comprende i risultati della gestione dei bilancio
per l'entrata e per la spesa in termini di cassa distintamente per titoli,
categorie e capitoli.
2. In particolare debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni
apportate durante l'anno finanziario, le previsioni definitive, le somme
riscosse e il totale delle somme pagate.
Articolo 21
Situazione patrimoniale (Allegato I)
1. La situazione patrimoniale, di cui all'allegato I, rispettivamente
per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa
di tipo B, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e
passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle
singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione dei patrimonio
netto per effetto della gestione o per altre cause.
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e dei passivo.
Articolo 22
Conto economico di Ateneo (Allegato J)
1. Il conto economico, di cui all'allegato J, rispettivamente per l'Ateneo
e per i Centri di spesa di tipo B espone, fino a che non venga introdotta
la contabilità economico-patrimoniale, le rendite e le spese della
gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui
attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza
degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive dei conto
economico.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena,
Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi,
al punto 3) dell'o.d.g.
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del
25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare il Manuale di Amministrazione nel testo che segue e che costituisce
parte integrante della presente delibera
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA"
MANUALE DI AMMINISTRAZIONE
INDICE
Tiolo I - Il bilancio di previsione
Articolo 1 - Struttura del bilancio di Ateneo e
tabelle allegate (allegati A, C, D, E)
Articolo 2 -Bilancio pluriennale di Ateneo (allegato B)
Articolo 3 - Bilancio dei Centri di spesa di tipo A (allegati A-bis, E-bis)
Articolo 4 - Istituzione nuovi capitoli
Titolo II - Le entrate
Articolo 5 - Reversali di incasso
Articolo 6 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
Titolo III - Le spese
Articolo 7 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
Articolo 8 - Registrazione degli impegni di spesa
Articolo 9 - Liquidazione della spesa
Articolo 10 - Ordinazione della spesa
Articolo 11 - Documentazione dei mandati di pagamento
Articolo 12 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 13 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Articolo 14 - Fondo economale per piccole spese
Titolo IV - Scritture contabili
Articolo 15 - Sistema di scritture
Articolo 16 - Scritture contabili
Titolo V - Conto consuntivo
Articolo 17 - Conto consuntivo (allegati F, G, H, I, J)
Articolo 18 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Articolo 19 - Riaccertamento dei residui
Articolo 20 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo A (allegato
K)
Articolo 21 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Articolo 22 - Conto economico di Ateneo (allegato J)
Titolo I
Il bilancio di previsione
Articolo 1
Struttura del bilancio di Ateneo e tabelle allegate
1. L'Ateneo adotta lo schema di bilancio di previsione
annuale di cui all'allegato A, ponendo a confronto gli stanziamenti proposti
con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione
del documento.
2. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto
in conformità all'allegato C, nel quale sono indicate le entrate
e le spese per titoli e categorie.
3. La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione
presunto, nonché quella dimostrativa della disponibilità
o deficit di cassa presunto, (relative al Bilancio preventivo di Ateneo,)
sono redatte rispettivamente in conformità agli allegati D ed E.
Articolo 2
Bilancio pluriennale di Ateneo
1. Il bilancio pluriennale si riferisce ad un arco
di tempo non inferiore al triennio ed è elaborato in conformità
degli indirizzi programmatici fissati dal Senato accademico.
2. È compilato in termini di competenza ed in conformità
dell'allegato B.
3 Le previsioni in esso esposte sono classificate in titoli e categorie
e non comportano autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire spese.
4. Gli stanziamenti del primo anno debbono coincidere con quelli del bilancio
annuale corrispondente.
5. Il progetto, redatto dall'Ufficio competente su indicazione del Rettore,
è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato
accademico, contestualmente al bilancio annuale.
Articolo 3
Bilancio dei Centri di spesa di tipo A
1. I Centri di spesa di tipo A formulano il proprio
bilancio finanziario in termini di cassa e l'unità elementare è
rappresentata dal capitolo.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno
solare.
3. La gestione finanziaria è unica e non sono ammesse gestioni
fuori bilancio. 4. Il bilancio è predisposto dal Direttore del
Centro di spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere
approvato dal Consiglio del Centro ed è trasmesso all'Amministrazione
centrale per essere allegato al bilancio di Ateneo.
5. Esso è compilato in conformità dell'allegato A-bis ed
è corredato di una tabella dimostrativa della situazione di cassa
presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso, redatta in conformità
dell'allegato E - bis.
Articolo 4
Istituzione di nuovi capitoli
1. Nel corso dell'esercizio, qualora non sia possibile
provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente e unicamente
nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi, l'istituzione
di nuovi capitoli.
2. Per l'Amministrazione centrale l'istituzione di nuovi capitoli è
approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.
3.Per i Centri di spesa di tipo "A" l'istituzione di nuovi capitoli
è approvata dal Consiglio del Centro interessato su proposta del
Direttore del Centro.
Titolo II
Le entrate
Articolo 5
Reversali d'incasso
1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo
per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore amministrativo
e dal responsabile della Ragioneria per l'Amministrazione centrale e dal
Direttore del Centro e dal Segretario amministrativo per i Centri di spesa
di tipo "A", secondo le rispettive competenze o dalle persone
dagli stessi delegate, o che legittimamente li sostituiscano.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
2.1. struttura emittente;
2.2. esercizio finanziario;
2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
2.5. causale della riscossione;
2.6. importo in cifre e in lettere;
2.7. data di emissione;
2.8. numero del conto bancario della struttura.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate del Bilancio di Ateneo dell'esercizio
in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti
da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale
di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio
vengono restituite dall'istituto cassiere alla struttura emittente per
l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione devono essere conservate
per non meno di dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con
provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli
atti di archivio.
7. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione
all'attuale sistema, l'emissione di reversali con firma elettronica.
Articolo 6
Vigilanza sulla riscossione delle entrate
1. I responsabili preposti ai vari servizi, cui
compete l'accertamento di un'entrata, sono tenuti a curare che l'accertamento
e la riscossione trovino puntuale ed integrale riscontro nella gestione.
2. Il Direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni
e sotto la sua personale responsabilità, affinché l'accertamento,
la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed
integralmente.
3. Per i Centri di spesa di tipo "A" dette funzioni sono svolte
dai rispettivi Direttori
Titolo III
Le spese
Articolo 7
Fasi della spesa ed assunzione di impegni
1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno,
della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento.
2. Gli impegni sul bilancio di Ateneo sono assunti dai Dirigenti per le
spese di loro competenza, dal Direttore amministrativo negli altri casi,
compresi gli impegni per le spese attinenti ai Centri di tipo "B",
o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
3. Per i centri di spesa di tipo "A", il Direttore del Centro,
o la persona da esso delegata o che legittimamente lo sostituisce, provvede
all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro stesso e
dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme
che regolano l'amministrazione e la contabilità dei bilanci di
sola cassa.
4. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute ai
creditori, in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente
valido.
5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti
dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso; fanno
eccezione quelli relativi:
6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le
quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti debbono
comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare
la continuità dei servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio
successivo;
6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali
l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ne venga
riconosciuta la necessità o la convenienza e, comunque, per un
periodo non superiore a nove anni.
7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può
essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli
di spesa o la somma impegnata, costituisce economia di spesa.
9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono
i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto
patrimoniale.
Articolo 8
Registrazione degli impegni di spesa
1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del
bilancio di Ateneo devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti
che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede alla
registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità
formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo
di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.
2. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti
a quello di provenienza con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria.
Articolo 9
Liquidazione della spesa
l. La liquidazione della spesa, consistente nella
determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto
creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo per
l'Amministrazione centrale e dai rispettivi Segretari amministrativi per
Centri di spesa, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica
della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi, nonché
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto
dei creditori.
Articolo 10
Ordinazione della spesa
1 .Il pagamento delle spese è ordinato, entro
i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di
pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze
meccanografiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato
del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati:
- per l'Amministrazione centrale, dai Dirigenti per le spese di loro competenza,
dal Direttore amministrativo negli altri casi, nonché dal responsabile
della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate o che legittimamente
li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "A", dal Direttore del Centro
e dal Segretario Amministrativo o dalle persone da essi delegate o che
legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "B" dal Direttore amministrativo
e dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate
o che legittimamente li sostituiscono.
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
3.1. struttura emittente;
3.2. numero progressivo per esercizio finanziario;
3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
3.5. causale dei pagamento;
3.6. importo in cifre e in lettere;
3.7. modalità di pagamento dei titolo;
3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
3.9. data di emissione;
3.10. numero dei conto bancario della struttura.
4. Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi per
lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori e mandati
cumulativi per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.
5. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo, che si riferiscono
a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi
a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione
"residui"
6. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione
all'attuale sistema, l'emissione di mandati con firma elettronica.
7. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, i pagamenti possono
essere effettuati mediante trasferimenti di fondi (giro-fondi) dalle proprie
contabilità speciali o conti correnti agli analoghi conti intestati
agli enti destinatari dei pagamenti.
Articolo 11
Documentazione dei mandati di pagamento
1. Ogni mandato di pagamento è corredato,
a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità dell'
esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai verbali di collaudo
o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari, dai buoni di carico
quando si tratti di beni inventariabili, ovvero da documento di trasporto
per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla
copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle
note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa
e, se questa non è pagata in un'unica soluzione, la documentazione
è allegata al primo mandato, cui si fa riferimento nei successivi.
3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo debbono essere
conservati per dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento
del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.
Articolo 12
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
1. Su richiesta scritta del creditore valida fino
a revoca, o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione sui
titoli, i mandati di pagamento sono estinti, di norma, con spese a carico
del creditore, mediante:
1.1. accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore,
nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve
essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio
postale;
1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all' ordine del creditore,
da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo dei medesimo;
1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono
la quietanza dei creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento
da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro
dell' istituto cassiere.
3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al pagamento dei mandato
secondo le modalità di cui al precedente comma, il pagamento potrà
avvenire allo sportello dell' Istituto cassiere.
4. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito
ed altri strumenti di natura informatica, quali la viacard o similari,
secondo le modalità definite in apposita deliberazione del Consiglio
di Amministrazione .
5. L'Università può concordare con l'istituto cassiere modalità
di pagamento delle spettanze retributive del personale idonee ad estinguere
in tempi definiti i relativi mandati.
Articolo 13
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
1. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di
Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto
cassiere, entro il mese successivo, all'Università per il loro
annullamento e per la riemissione in conto residui.
2. I mandati di pagamento emessi dai Centri di spesa di tipo "A"
non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto
cassiere, entro il 31 gennaio, all'ente emittente per il loro annullamento
e riemissione nell'esercizio successivo.
3. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente inestinti alla
data del 31 dicembre devono essere ridotti dell'importo pagato e riemessi
per le quote non pagate.
4. In alternativa a quanto stabilito nei precedenti commi, i mandati di
pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente
inestinti alla data dei 31 dicembre possono essere commutati d'ufficio,
secondo modalità stabilite in accordo con l'istituto cassiere,
in assegni circolari non trasferibili all'ordine dei creditori da spedire
a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo dei creditori, con
spese a carico di questi ultimi.
Articolo 14
Fondo economale per piccole spese
1. All'inizio di ciascun anno finanziario, l'Economo
dell'Università può essere dotato di un fondo, d'importo
non superiore a 15.000 euro, per provvedere, previa autorizzazione del
Direttore amministrativo, all'effettuazione di piccole spese. Per lo stesso
fine i Segretari amministrativi dei Centri di spesa di tipo "A"
possono essere dotati, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo di
importo non superiore a 5.000 euro da utilizzare, previa autorizzazione
del Direttore del Centro.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle
minute spese ciascuna delle quali di importo non superiore, IVA esclusa,
a 2000 euro per l'Amministrazione centrale ed a 250 euro per i Centri
di spesa. Possono essere considerate minute spese di economato pagabili
pronta cassa senza i limiti di spesa sopraindicati, con imputazione ai
pertinenti capitolo di bilancio, quelle di seguito indicate:
a) canoni per acqua, energia elettrica e gas-metano, comprese le spese
di allacciamento;
b) canoni telefonici, radiofonici e televisivi, comprese le spese di allacciamento;
c) spese postali e telegrafiche, comprese le spese per trasmissioni via
telex, telefax, nonché per accessi a reti telematiche;
d) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali;
e) spese di locomozione, noleggio automezzi, trasporto merci e corrispondenza
tramite corrieri;
f) spese per abbonamenti ed acquisti di quotidiani, pubblicazioni periodiche
e simili, nonché quelle per la pubblicazione dei bandi di gara
e dei necrologi;
g) spese per l'acquisizione di generi di monopolio di Stato, carte e valori
bollati o comunque di generi soggetti a prezzi imposti o amministrati;
h)spese per imballaggi, facchinaggi e magazzinaggi;
i) tasse, imposte, spese contrattuali e diritti erariali, regionali e
comunali, comprese le operazioni di sdoganamento di beni importati;
j) tasse automobilistiche, pedaggi autostradali, premi di assicurazione
per R.C. auto, acquisto di carburanti e lubrificanti;
l) acquisti in danno delle ditte fornitrici inadempienti;
m) anticipazioni di spese di missione del personale;
n) spese di rappresentanza;
o) spese effettuate tramite carta di credito o strumenti di pagamento
similari;
p) pagamenti previsti in tale forma da atti amministrativi esecutivi.
3. L'Economo è autorizzato a prelevare e detenere in custodia massimo
3.000 euro, mentre per i Segretari amministrativi dei Centri di spesa
l'autorizzazione è limitata a 1000 euro.
4. L'ordinazione delle spese è disposta con buoni redatti in conformità
ai modelli in uso presso l'Amministrazione centrale e devono essere regolarmente
quietanzati dal creditore ricevente.Per le spese derivanti da contratti
di adesione, nonché per le spese effettuate a mezzo posta, la ricevuta
di pagamento costituisce buono di ordinazione e quietanza.
5. Ogni operazione di pagamento effettuata con i fondi della cassa economale
deve essere registrata progressivamente in apposito registro - giornale,
numerato e vidimato su ogni pagina dal Direttore amministrativo, con l'indicazione
della data, della causale della spesa, del percettore della somma e di
eventuali altri dati di riferimento. Il registro - giornale può
essere tenuto anche su supporto informatizzato, ma dovrà essere
stampato e conservato in occasione dei reintegri di cassa e, comunque,
in occasione delle verifiche.
6. Per piccole spese che singolarmente non eccedono euro 100, l'Economo
ed i Segretari dei Centri di spesa sono esentati dall' obbligo di documentazione.
La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile,
potrà essere costituita da apposita dichiarazione della persona
che ha effettuato materialmente la spesa, controfirmata dal Direttore
amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa. Dette spese
non possono eccedere euro 300 al mese.
7. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente
euro 100.
8. Gli importi ed i limiti di spesa sopra indicati nel presente articolo
possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Titolo IV
Scritture contabili
Articolo 15
Sistema di scritture
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione
del bilancio di Ateneo devono consentire di rilevare per ciascun capitolo,
sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti
di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti,
nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali debbono consentire la dimostrazione a valore
dei patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute
nel corso dell'anno per effetto della gestione dei bilancio o per altre
cause, nonché la consistenza dei patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
Articolo 16
Scritture contabili
l. I Centri di spesa di tipo "A" tengono
le seguenti scritture:
1.1. un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, in
termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni
intervenute nel corso dell' esercizio, nonché le somme riscosse
e quelle rimaste da riscuotere.
1.2. un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo, in termini
di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute
nel corso dell'esercizio, nonché le somme pagate e quelle rimaste
da pagare.
1.3. un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi.
1.4. i registri degli inventari.
2. I Centri di spesa di tipo B tengono un prospetto dimostrativo dell'andamento
della gestione dei fondi assegnati, con indicazione per singoli capitoli,
in termini di competenza o residui, della consistenza iniziale delle assegnazioni
e delle variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché,
distintamente per esercizio di provenienza, delle somme utilizzate.
3. I mandati e le reversali sono cronologicamente registrati nei relativi
partitari delle entrate e delle spese prima dell'invio all'istituto cassiere.
4. I fogli delle scritture indicate ai punti 3 e 4 del precedente comma
1 debbono essere numerati e vidimati per registro dal Direttore Amministrativo
o da un suo delegato.
6. Le predette scritture debbono essere conservate per dieci anni.
Titolo V
Conto consuntivo
Articolo 17
Conto consuntivo
1. Il rendiconto finanziario di Ateneo, la situazione
amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto
economico sono redatti rispettivamente in conformità agli allegati
F, G, H, I, J.
2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto finanziario che in
quello patrimoniale, è il documento che riconduce ad unità
la gestione universitaria nel suo complesso.
3. I Centri di spesa di tipo A redigono i documenti di cui al comma 1
in conformità ai suddetti allegati.
4. Per i Centri di spesa di tipo B l'Ufficio di bilancio redige un documento
riepilogativo in termini finanziari, amministrativi, di cassa, patrimoniali
ed economici, in conformità agli allegati di cui al comma l. Tale
documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo
le modalità previste per il Conto consuntivo di Ateneo.
Articolo 18
Rendiconto finanziario di Ateneo
1. Il Rendiconto finanziario di Ateneo e il documento
riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui all'Allegato F, comprendono
i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente
per titoli, categorie e capitoli, separatamente per competenza e per residui,
nonché congiuntamente per cassa.
2. In particolare per la competenza debbono risultare:
2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario
e le previsioni definitive;
2.2. le somme accertate o impegnate;
2.3. le somme riscosse o pagate;
2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
3.2. le variazioni in più o in meno per effetto di riaccertamento;
3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
4. Per la cassa sono indicati:
4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario
e le previsioni definitive;
4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza e residui.
Articolo 19
Riaccertamento dei residui
1. Annualmente l'Ateneo, sulla base di appositi elenchi nominativi, compila
la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi
anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza
e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio dell'esercizio
di riferimento, le somme riscosse o pagate nell'anno di gestione, quelle
eliminate perché non più realizzabili o non più dovute,
nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che
siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di
apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere
del Collegio dei revisori.
5. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto
comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Articolo 20
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A" (Allegato
H)
1. Il rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A",
di cui all'allegato H, comprende i risultati della gestione dei bilancio
per l'entrata e per la spesa in termini di cassa distintamente per titoli,
categorie e capitoli.
2. In particolare debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni
apportate durante l'anno finanziario, le previsioni definitive, le somme
riscosse e il totale delle somme pagate.
Articolo 21
Situazione patrimoniale (Allegato I)
1. La situazione patrimoniale, di cui all'allegato I, rispettivamente
per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa
di tipo B, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e
passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle
singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione dei patrimonio
netto per effetto della gestione o per altre cause.
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e dei passivo.
Articolo 22
Conto economico di Ateneo (Allegato J)
1. Il conto economico, di cui all'allegato J, rispettivamente per l'Ateneo
e per i Centri di spesa di tipo B espone, fino a che non venga introdotta
la contabilità economico-patrimoniale, le rendite e le spese della
gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui
attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza
degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive dei conto
economico.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
4.5) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
IL Presidente informa il Senato che, nella seduta
del 4 marzo 2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'approvazione del
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
per ricongiungerlo ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo
2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul
Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale
e sul Regolamento per la gestione del patrimonio.
Il Regolamento per la gestione del Patrimonio viene di seguito riportato:
Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"
Regolamento per il patrimonio
INDICE
Articolo 1 - I beni
Articolo 2 - Scritture patrimoniali
Articolo 3 - Inventario dei beni immobili
Articolo 4 - Consegnatari dei beni immobili
Articolo 5 - Classificazione dei beni mobili
Articolo 6 - Inventari dei beni mobili
Articolo 7 - Inventario dei beni immateriali
Articolo 8 - Beni non soggetti ad inventariazione
Articolo 9 - Attribuzione del valore inventariale
Articolo 10 - Aggiornamento del valore inventariale
Articolo 11 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 12 - La consegna
Articolo 13 - Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni
mobili
Articolo 14 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Articolo 15 - Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile,
obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità
Articolo 16 - Scarico per cessione a titolo oneroso
Articolo 17 - Scarico per cessione a titolo gratuito
Articolo 18 - Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
Articolo 19 - Scarico per furto
Articolo 20 - Scarico per errore di inventariazione
Articolo 21 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di
ricerca
Articolo 22 - Magazzini di scorta
Articolo 23 - Materiali di consumo
Articolo 24 - Automezzi
Articolo 25 - Obbligo di denuncia
Articolo 1
I beni
I beni si distinguono in immobili e mobili secondo
le norme del codice civile ed in beni materiali ed immateriali.
Articolo 2
Scritture patrimoniali
Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione
del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni
intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio
o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura
dell'esercizio.
Articolo 3
Inventario dei beni immobili
L'inventano dei beni immobili deve evidenziare:
la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e
gli uffici cui sono affidati;
il titolo di provenienza, le risultanze dei registri
immobiliari, i dati catastali, la destinazione urbanistica e la rendita
imponibile;
3) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
4) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
5) gli eventuali redditi.
Articolo 4
Consegnatari dei beni immobili
1. I beni immobili in uso all'Università
sono dati in consegna ad uno o più agenti, i quali sono personalmente
responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno
che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo
le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna ha luogo, con l'assistenza del Direttore amministrativo
o di un funzionario da lui delegato, in base a verbali redatti in contraddittorio
tra chi effettua la consegna e chi la riceve.
Articolo 5
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti
categorie:
1) mobili e arredi;
2)materiale bibliografico;
3.)collezioni scientifiche;
4) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere, apparecchiature
informatiche;
5) automezzi e altri mezzi di trasporto;
fondi pubblici e privati;
altri beni mobili.
2. Per mobili si intendono quei beni la cui presenza è indispensabile
perché in un ambiente sia possibile soggiornare e compiere le attività
previste, quali sedie, tavoli, armadi; per arredi si intendono invece
i beni che, pur non essendo indispensabili, servono a migliorare l'estetica
o la funzionalità degli ambienti, quali quadri, tappeti e simili.
Articolo 6
Inventari dei beni mobili
1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata devono essere registrati
su appositi registri inventario sulla base di buoni di carico di cui al
comma 3, emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile,
seguendo le procedure previste dal programma informatico predisposto dall'Ateneo.
I dati così memorizzati assumono a tutti gli effetti il valore
di documento amministrativo. Per i centri di spesa A i segretari di dipartimento
provvedono alla tenuta dei suddetti registri inventariali e sono responsabili
della corretta tenuta degli stessi.
2. I beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca possono essere
iscritti in separati registri per la cui tenuta si applicano le norme
stabilite dall'Ente che ne è proprietario.
3. I beni mobili debbono essere iscritti negli inventari, con conseguente
redazione dei relativi buoni di carico da staccarsi da registri o bollettari,
prima dell'emissione dei relativi mandati di pagamento a saldo.
4. Ciascuna registrazione di carico deve contenere:
a) l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
b) il numero del buono di carico del Centro di spesa;
c) la data della registrazione di carico;
d) il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
e) la categoria;
f) la quantità;
g) la descrizione;
h) il valore inventariale;
i) i dati relativi alla fattura;
j) la firma di presa in carico del consegnatario.
5. I beni devono essere numerati progressivamente e la loro descrizione
deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza l'oggetto
inventariato e anche la sua localizzazione, nel caso in cui il Centro
di spesa abbia più sedi o sia comunque ritenuto opportuno dal consegnatario;
per i beni che ne siano muniti, quali computer e fotocopiatrici, è
necessario, altresì, indicare il numero di matricola.
6. Su tutti i beni deve essere applicata idonea targhetta identificativa
che permetta di individuarne la corrispondente posizione sul registro
inventario.
7. Nel caso in cui vengano acquistate parti accessorie di beni inventariabili,
prive di propria autonoma individualità rispetto al bene principale,
le stesse debbono essere comprese nello stesso buono e sono inventariate
con lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie; se
l'acquisto è fatto successivamente, dovrà essere emesso
un nuovo buono di carico, ma dovrà essere utilizzato lo stesso
numero d'inventario del bene di cui sono accessorie, con una opportuna
breve annotazione di richiamo sul buono stesso e sul registro relativo.
8. Qualora la parte accessoria possa essere utilizzata e quindi spostata
su più apparecchiature, il consegnatario, se lo ritiene opportuno
in considerazione della destinazione d'uso del bene, può attribuirle
un numero d'inventario proprio.
9. I beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria
(leasing) devono essere iscritti nei registri inventario al momento dell'esercizio
del diritto di riscatto.
10. Al buono di carico dei beni ricevuti in dono deve essere allegata
copia del provvedimento di accettazione della donazione emanato dall'Organo
competente.
11. Il materiale bibliografico è iscritto in appositi registri
inventari con autonoma numerazione secondo le seguenti regole:
11.1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in più
volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
11.2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un
solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
11.3. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni
su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy disk e
compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
11.4. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico,
devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della rivista
o del libro al quale fanno da supporto.
11.5. Quando la registrazione non è associata ad un libro o ad
una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario proprio.
11.6. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti ricerche
e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del Centro di spesa,
qualora destinati allo scambio o alla distribuzione gratuita in ambito
scientifico o istituzionale, è tenuto un registro con l'annotazione
del loro numero e dei destinatari; in ogni caso cinque esemplari sono
iscritti nell'inventario del Centro di spesa.
11.7. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono essere
inventariati più di cinque esemplari, a meno che non si tratti
di edizioni diverse e salvo il caso di manuali e testi di largo uso.
12. Per quanto riguarda l'inventariazione delle collezioni scientifiche
si seguono le seguenti regole:
12.1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo di individualità
o non ha un valore apprezzabile, quali una collezione di minerali comuni
di modesto valore, è possibile attribuire un unico numero d'inventario;
altrimenti è necessario inventariare ciascun oggetto.
12.2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario
che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.
13. Per quanto riguarda automezzi e altri mezzi di trasporto la descrizione
deve indicare la marca, il modello, la potenza del motore, il numero di
telaio, di motore e di targa.
14.I fondi pubblici e privati sono descritti con l'indicazione della natura
dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore
nominale e della rendita annuale.
15. Alla categoria degli altri beni mobili, che ha funzione residuale,
devono essere ascritti tutti quei beni che non possono rientrare nelle
precedenti.
16.I beni singoli e le collezioni d'interesse storico, archeologico ed
artistico devono essere registrati anche in un ulteriore separato registro
inventario con le indicazioni atte ad identificarli secondo quanto previsto
dalla Legge 1/6/1929,n.1089. In altro registro dovranno essere inventariati
i beni di proprietà dello Stato o di altri Enti che siano stati
dati all'Università degli Studi di in concessione o comodato gratuiti.
17. Possono essere disposti dal Direttore Amministrativo interventi di
vigilanza e controllo sugli atti gestionali concernenti i beni del patrimonio
mobiliare in occasione di cambiamento di Consegnatari, periodicamente
per accertare a campione l'andamento di tale gestione, alla fine di ciascun
esercizio finanziario per accertare sulla scorta delle scritture, le risultanze
della gestione.
Articolo 8
Beni non soggetti ad inventariazione
Non sono iscritti nei registri inventario:
a) i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono suscettibili
di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo comporta necessariamente
la loro distruzione, quali combustibile, carta e simili;
b) i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
c) i beni, le registrazioni su nastro, su disco e su pellicole, ad eccezione
del materiale bibliografico, che siano di modico valore ossia di valore
non superiore a cinquanta euro;
d) il materiale librario acquistato non per costituire raccolta del Centro
di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di lavoro, di formazione
o aggiornamento professionale.
Articolo 9
Attribuzione del valore inventariale
1. Il valore da iscrivere sul registro inventario
viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto tramite
acquisto o donazione.
2. Il valore di inventario di un bene è soggetto a diminuzioni
o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni parziali, quali una parte
accessoria, oppure di aggiornamento in via ordinaria o straordinaria.
3. L'aggiornamento del valore di iscrizione deve essere compiuto periodicamente
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento
.
4. Per quanto riguarda l'attribuzione del valore inventariale ai beni
acquistati si seguono le seguenti regole:
4.1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
4.2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente pagato
e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo di
eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali, I.V.A.
ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, la detrazione
dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei predetti oneri deve
essere fatta in modo proporzionale al costo dei singoli beni.
4.3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti
di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei canoni
pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate in conto
"interessi".
4.4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che risultino
dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con valore pari alla
somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
4.5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore di stima
se non è segnato alcun prezzo o se il valore di copertina è
inferiore al prezzo di mercato.
4.6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo di
acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello
di inventariazione.
5. I beni ricevuti in dono sono inventariati al valore di stima o di mercato,
se non sono corredati dai relativi documenti fiscali, fatta eccezione
per i libri che devono essere comunque inventariati con lo stesso criterio
di quelli acquistati.
6. Al buono di carico deve essere allegata la documentazione relativa
all'avvenuta accettazione della donazione da parte dell'Organo competente.
Articolo 10
Aggiornamento del valore inventariale
1. In via ordinaria, ogni cinque anni per i beni
mobili ed ogni dieci anni per gli immobili, il loro valore è svalutato
o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna
categoria, sulla base degli indici predisposti dal Nucleo di valutazione.
2. Il valore dei beni e delle collezioni di interesse storico, archeologico
e artistico può essere aggiornato in base alle valutazioni di mercato.
3. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione
dei predetti coefficienti non costituisce necessario motivo di scarico
inventariale se il bene è ancora di qualche utilità.
Articolo 11
Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria
ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale
ad agenti responsabili.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni mobili dati
in uso ai Centri stessi.
3. Il consegnatario può delegare i suoi compiti ad un sostituto
di propria fiducia unicamente per i casi di assenza o impedimento temporaneo,
rimanendo tuttavia solidalmente responsabile per gli atti da questo compiuti.
Articolo 12
La consegna
1. La consegna dei beni inventariati deve avvenire
al momento dell'insediamento del consegnatario subentrante e deve risultare
da apposito verbale redatto in contraddittorio dal consegnatario cedente
e dal consegnatario subentrante, secondo lo schema-tipo, da sottoporsi
al visto successivo del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
2. Il verbale di consegna, che deve contenere l'indicazione della consistenza
patrimoniale del Centro di spesa sia complessiva che relativa a ciascuna
categoria di beni, è redatto in tre originali: uno per il consegnatario
cedente, uno per il consegnatario subentrante e uno per il Direttore Amministrativo.
3. In casi eccezionali il consegnatario subentrante, qualora lo ritenga
opportuno, può accettare la consegna con la clausola della "riserva",
da sciogliersi solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi,
che deve essere compiuta a sua cura e che deve comunque concludersi entro
tre mesi dal giorno dell'insediamento del consegnatario stesso. Per comprovati
motivi, il predetto termine può essere prorogato, con delibera
del Consiglio di Amministrazione, su istanza del consegnatario subentrante.
4. Delle operazioni di ricognizione inventariale, alle quali ha diritto
di assistere il consegnatario cedente, viene redatto apposito verbale.
5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza
o l'ingiustificato deterioramento di beni inventariati, il consegnatario
subentrante provvederà a darne comunicazione al Magnifico Rettore
affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che il consegnatario subentrante
abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure nel caso in cui
la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento senza che
sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il necessario visto
l'apposito verbale, il consegnatario subentrante diventa responsabile
di diritto dei beni iscritti nell'inventario a partire dal giorno in cui
ne è diventato responsabile di fatto con l'insediamento.
7.In caso di decesso o di permanente impedimento del consegnatario cedente,
la consegna avviene con la partecipazione del consegnatario subentrante
e del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
8. L'accettazione della consegna con la clausola della "riserva"
da parte del consegnatario subentrante deve essere comunicata agli eredi
o al consegnatario cedente permanentemente impedito affinché possano
presenziare, personalmente o tramite rappresentante, alle operazioni di
ricognizione inventariale.
9. La consegna dei beni acquistati dal Centro di spesa con fondi erogati
da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente alla consegna dei beni
di proprietà dell'Università, con le medesime modalità
e mediante apposito e distinto verbale, redatto secondo lo schema-tipo.
Articolo 13
Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili
1. Il consegnatario è personalmente responsabile
dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione e la manutenzione
nonché vigilare affinché non vengano sottratti o utilizzati
per fini non istituzionali.
2. Il consegnatario deve altresì consegnare al consegnatario subentrante
i registri inventario e tutta la documentazione contabile relativa alla
gestione del Centro di spesa, firmare il verbale di passaggio di consegna
e collaborare per l'esecuzione dell'eventuale ricognizione dei beni in
caso di accettazione con riserva da parte del consegnatario subentrante.
3. Il consegnatario deve inoltre curare che vengano correttamente svolte
le seguenti funzioni amministrative:
a) tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia della
relativa documentazione contabile;
b) emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili
ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni dall'inventario;
c) apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione
se deteriorate;
d) stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario,
della situazione patrimoniale del Centro di spesa, la quale deve porre
in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati risultante
all'inizio e alla fine dell'esercizio;
e) ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli inventari,
quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione
lo disponga in via generale.
4. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici
e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di
autoveicoli e ne deve inoltre controllare l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
b) lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa
vigente;
c) venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle spese
per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione
ordinaria e per le piccole riparazioni.
5. Il Rettore può, per un periodo di tempo determinato, concedere
in uso, in casi eccezionali adeguatamente motivati, direttamente a soggetti
dell'Università o estranei ad essa, singoli beni inventariati,
previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del ricevente con
la quale questi si impegna alla buona conservazione e alla restituzione
dei beni.
6. La disposizione del comma precedente non si applica al prestito di
libri e materiale didattico agli studenti, che rimane disciplinato dalle
norme interne stabilite da ciascun Centro di spesa.
7. Il consegnatario deve inoltre provvedere alla ricognizione inventariale,
al rinnovo degli inventari e al recupero degli inventari manuali.
8. La ricognizione inventariale dei beni consiste nella verifica materiale
della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventario ed i
beni mobili effettivamente esistenti nel Centro di spesa e viene compiuta
ogniqualvolta il consegnatario lo reputi necessario o quando il Consiglio
di Amministrazione lo disponga in via generale.
9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni e la situazione reale,
si deve procedere alle necessarie rettifiche:
a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione, quali l'errata
errata descrizione di un bene o la sua registrazione in categoria impropria,
il consegnatario provvede direttamente alla correzione della registrazione,
redigendo contestualmente un apposito verbale, nel quale sono riportati
gli estremi delle rettifiche compiute;
b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico inventariale
(p. es.: bene inventariato con due numeri diversi) occorre seguire la
normale procedura di scarico inventariale.
10. Qualora si riscontri la mancanza di un bene che si ritenga essere
dovuta a furto, il consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità
di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica
e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, consiste
nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero di inventario e viene
compiuto quando il consegnatario ne ravvisi la necessità o quando
il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento,
i Consegnatari provvedono al recupero degli inventari manuali ed all'inserimento
del loro contenuto nei registri informatici.
13. Il consegnatario chiude l'inventario al termine di ogni esercizio
finanziario e procede alla stampa di una copia dei registri inventario
e del relativo prospetto riassuntivo che deve essere conservata agli atti
del Centro di spesa a cura del consegnatario.
Articolo 14
Cancellazione dei beni dagli inventari
1. Lo scarico è l'operazione con la quale
un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente di far
parte del patrimonio dell'Università.
2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti
cause:
a) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile
oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta
inutilità del bene;
b) cessione a titolo oneroso (alienazione);
c) cessione a titolo gratuito (donazione);
d) distruzione per causa di forza maggiore;
e) furto;
errore di inventariazione.
3. Qualora i beni siano suscettibili di utilizzazione, il consegnatario
deve comunicare agli altri Centri di spesa, tramite modalità adeguate,
l'elenco dei beni da scaricare, affinché, se interessati, possano
richiedere la cessione a titolo gratuito, in modo che il loro utilizzo
consenta economie di spesa su nuovi acquisti.
4. Lo scarico dei beni viene disposto con provvedimento motivato del Consiglio
di amministrazione, il quale deve contenere per ciascun bene:
a) la descrizione contenuta nel registro inventario,
b) il numero e la data di inventario, con l'indicazione delle eventuali
precedenti inventariazioni del bene;
c) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la richiesta
riguarda più beni;
d) la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
e)in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza maggiore
o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto non è
stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque negligente del
medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso contrario, dovrà
essere indicato il nominativo del responsabile del danno;
f) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico (parere
della Commissione tecnica per scarichi superiori a Euro 50.000, denuncia
all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i furti, ecc.).
5. Quando i beni hanno, singolarmente valore uguale o superiore a Euro
50.000,00, deve essere preventivamente costituita un'apposita Commissione
nominata con provvedimento del Rettore, la quale deve esprimere il proprio
motivato parere tecnico in merito alla richiesta di scarico e alla possibilità
di alienazione dei beni.
6. I beni e le apparecchiature di natura informatica, qualora siano divenuti
inadeguati per la funzione a cui erano destinati, devono essere alienati
mediante pubblico avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano di grande
tiratura e sul sito dell'Università. In caso di esito negativo
del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature sono ceduti
in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni
o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
senza oneri per l'Università, ovvero sono distrutti nel rispetto
della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Articolo 15
Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza
tecnica,sopravvenuta inutilità
1. Lo scarico inventariale può essere disposto
per:
a) logoramento del bene dovuto all'uso;
b) guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non è
economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche del
bene;
c) obsolescenza tecnica, quando il bene non è più adeguato
alle esigenze d'impiego, perché superato dal progresso tecnologico;
d) sopravvenuta inutilità, quando a seguito di eventi particolari,
quali un trasloco o la fine di un programma di ricerca, determinati beni
debbano essere eliminati perché divenuti inutilizzabili.
2. Il consegnatario, nel provvedimento di scarico, oltre a indicarne con
precisione la causa, deve dichiarare se il bene sia o meno privo di valore
residuo.
3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore residuo, il consegnatario
deve allegare agli atti apposita dichiarazione con la quale attesta che
il bene è stato avviato alla pubblica discarica.
4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo, il consegnatario deve
seguire la procedura per l'alienazione mediante cessione a titolo oneroso
oppure provvedere alla cessione a titolo gratuito ad altri Centri di spesa
o ad enti e associazioni od altri soggetti non aventi fine di lucro che
ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 16
Scarico per cessione a titolo oneroso
1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia valore
residuo, il consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi per la
sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
2. Ciò deve avvenire in particolare quando il bene viene sostituito
con altro analogo ed è consolidata prassi commerciale l'acquisto
dell'usato da parte del fornitore della nuova apparecchiatura.
3. La cessione a titolo oneroso può avvenire anche nei confronti
di altro Centro di spesa dell'Università.
Articolo 17
Scarico per cessione a titolo gratuito
1. La cessione a titolo gratuito può avvenire
a favore:
a) di altri Centri di spesa dell'Università;
b) della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati, associazioni
od altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 18
Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
1. In caso di distruzione di beni mobili anche per
cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il consegnatario deve
immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia del fatto,
indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco - anche presuntivo
- dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti, affinché si
possa procedere agli adempimenti del caso, quali richieste di risarcimento
danni, denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazioni e quant'altro.
2. Per lo scarico dei beni distrutti per causa di forza maggiore, il consegnatario,
nel redigerne l'elenco, può presumere che siano andati perduti
tutti quelli che risultino mancanti o dei quali non sia stata trovata
traccia sufficiente per l'identificazione inventariale.
Articolo 19
Scarico per furto
1. Nel caso di furto, il consegnatario deve presentare
immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura
di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione
Centrale.
2. Il consegnatario deve inoltre fornire gli elementi necessari per la
determinazione dell'ammontare effettivo del danno e per l'accertamento
delle eventuali responsabilità.
3. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere avviata
solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data del furto, in considerazione
della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità
di Pubblica Sicurezza.
Articolo 20
Scarico per errore di inventariazione
Lo scarico per errore di inventariazione viene richiesto
quando sia stata compiuta un'inventariazione non dovuta, quali l' inventariazione
di bene già inventariato o che non doveva esserlo in quanto consumabile,
facilmente deteriorabile o di modico valore.
Articolo 21
Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca
Per lo scarico dei beni acquistati con fondi erogati
da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è
proprietario.
Articolo 22
Magazzini di scorta
L'Università, con delibera del Consiglio
di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità può istituire
appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti
scorta.
Articolo 23
Automezzi
1. Il consegnatario degli automezzi ne controlla
l'uso, accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano registrati
in appositi moduli.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto
che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti,
per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette
al competente ufficio amministrativo.
3. Ferma restando la responsabilità amministrativa degli addetti
alla conduzione degli automezzi, l'Università può stipulare
polizze assicurative a copertura dei danni derivanti, ai propri automezzi,
dalla circolazione.
Articolo 24
Materiali di consumo
1. L'economo ed i segretari amministrativi provvedono
alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie
- per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici
ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del
competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante
buoni.
Articolo 25
Obbligo di denuncia
Qualora lo scarico dei beni inventariati abbia determinato
un danno per l'Università imputabile ai propri dipendenti, il Direttore
Amministrativo è tenuto a denunciare il fatto al Procuratore regionale
della Corte dei conti.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara
aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena,
Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi,
al punto 3) dell'o.d.g.
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del
25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare il il Regolamento per la Gestione del
Patrimonio nel testo che segue e che costituisce parte integrante della
presente delibera
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Regolamento per il patrimonio
INDICE
Articolo 1 - I beni
Articolo 2 - Scritture patrimoniali
Articolo 3 - Inventario dei beni immobili
Articolo 4 - Consegnatari dei beni immobili
Articolo 5 - Classificazione dei beni mobili
Articolo 6 - Inventari dei beni mobili
Articolo 7 - Inventario dei beni immateriali
Articolo 8 - Beni non soggetti ad inventariazione
Articolo 9 - Attribuzione del valore inventariale
Articolo 10 - Aggiornamento del valore inventariale
Articolo 11 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 12 - La consegna
Articolo 13 - Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni
mobili
Articolo 14 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Articolo 15 - Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile,
obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità
Articolo 16 - Scarico per cessione a titolo oneroso
Articolo 17 - Scarico per cessione a titolo gratuito
Articolo 18 - Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
Articolo 19 - Scarico per furto
Articolo 20 - Scarico per errore di inventariazione
Articolo 21 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di
ricerca
Articolo 22 - Magazzini di scorta
Articolo 23 - Materiali di consumo
Articolo 24 - Automezzi
Articolo 25 - Obbligo di denuncia
Articolo 1
I beni
I beni si distinguono in immobili e mobili secondo
le norme del codice civile ed in beni materiali ed immateriali.
Articolo 2
Scritture patrimoniali
Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione
del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni
intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio
o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura
dell'esercizio.
Articolo 3
Inventario dei beni immobili
L'inventano dei beni immobili deve evidenziare:
1) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici
cui sono affidati;
2) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i
dati catastali, la destinazione urbanistica e la rendita imponibile;
3) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
4) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
5) gli eventuali redditi.
Articolo 4
Consegnatari dei beni immobili
1. I beni immobili in uso all'Università
sono dati in consegna ad uno o più agenti, i quali sono personalmente
responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno
che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo
le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna ha luogo, con l'assistenza del Direttore amministrativo
o di un funzionario da lui delegato, in base a verbali redatti in contraddittorio
tra chi effettua la consegna e chi la riceve.
Articolo 5
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili si classificano nelle seguenti
categorie:
1) mobili e arredi;
2)materiale bibliografico;
3.)collezioni scientifiche;
4) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere, apparecchiature
informatiche;
5) automezzi e altri mezzi di trasporto;
fondi pubblici e privati;
altri beni mobili.
2. Per mobili si intendono quei beni la cui presenza è indispensabile
perché in un ambiente sia possibile soggiornare e compiere le attività
previste, quali sedie, tavoli, armadi; per arredi si intendono invece
i beni che, pur non essendo indispensabili, servono a migliorare l'estetica
o la funzionalità degli ambienti, quali quadri, tappeti e simili.
Articolo 6
Inventari dei beni mobili
1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata devono essere registrati
su appositi registri inventario sulla base di buoni di carico di cui al
comma 3, emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile,
seguendo le procedure previste dal programma informatico predisposto dall'Ateneo.
I dati così memorizzati assumono a tutti gli effetti il valore
di documento amministrativo. Per i centri di spesa A i segretari di dipartimento
provvedono alla tenuta dei suddetti registri inventariali e sono responsabili
della corretta tenuta degli stessi.
2. I beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca possono essere
iscritti in separati registri per la cui tenuta si applicano le norme
stabilite dall'Ente che ne è proprietario.
3. I beni mobili debbono essere iscritti negli inventari, con conseguente
redazione dei relativi buoni di carico da staccarsi da registri o bollettari,
prima dell'emissione dei relativi mandati di pagamento a saldo.
4. Ciascuna registrazione di carico deve contenere:
a) l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
b) il numero del buono di carico del Centro di spesa;
c) la data della registrazione di carico;
d) il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
e) la categoria;
f) la quantità;
g) la descrizione;
h) il valore inventariale;
i) i dati relativi alla fattura;
j) la firma di presa in carico del consegnatario.
5. I beni devono essere numerati progressivamente e la loro descrizione
deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza l'oggetto
inventariato e anche la sua localizzazione, nel caso in cui il Centro
di spesa abbia più sedi o sia comunque ritenuto opportuno dal consegnatario;
per i beni che ne siano muniti, quali computer e fotocopiatrici, è
necessario, altresì, indicare il numero di matricola.
6. Su tutti i beni deve essere applicata idonea targhetta identificativa
che permetta di individuarne la corrispondente posizione sul registro
inventario.
7. Nel caso in cui vengano acquistate parti accessorie di beni inventariabili,
prive di propria autonoma individualità rispetto al bene principale,
le stesse debbono essere comprese nello stesso buono e sono inventariate
con lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie; se
l'acquisto è fatto successivamente, dovrà essere emesso
un nuovo buono di carico, ma dovrà essere utilizzato lo stesso
numero d'inventario del bene di cui sono accessorie, con una opportuna
breve annotazione di richiamo sul buono stesso e sul registro relativo.
8. Qualora la parte accessoria possa essere utilizzata e quindi spostata
su più apparecchiature, il consegnatario, se lo ritiene opportuno
in considerazione della destinazione d'uso del bene, può attribuirle
un numero d'inventario proprio.
9. I beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria
(leasing) devono essere iscritti nei registri inventario al momento dell'esercizio
del diritto di riscatto.
10. Al buono di carico dei beni ricevuti in dono deve essere allegata
copia del provvedimento di accettazione della donazione emanato dall'Organo
competente.
11. Il materiale bibliografico è iscritto in appositi registri
inventari con autonoma numerazione secondo le seguenti regole:
11.1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in più
volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
11.2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un
solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
11.3. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni
su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy disk e
compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
11.4. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico,
devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della rivista
o del libro al quale fanno da supporto.
11.5. Quando la registrazione non è associata ad un libro o ad
una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario proprio.
11.6. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti ricerche
e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del Centro di spesa,
qualora destinati allo scambio o alla distribuzione gratuita in ambito
scientifico o istituzionale, è tenuto un registro con l'annotazione
del loro numero e dei destinatari; in ogni caso cinque esemplari sono
iscritti nell'inventario del Centro di spesa.
11.7. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono essere
inventariati più di cinque esemplari, a meno che non si tratti
di edizioni diverse e salvo il caso di manuali e testi di largo uso.
12. Per quanto riguarda l'inventariazione delle collezioni scientifiche
si seguono le seguenti regole:
12.1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo di individualità
o non ha un valore apprezzabile, quali una collezione di minerali comuni
di modesto valore, è possibile attribuire un unico numero d'inventario;
altrimenti è necessario inventariare ciascun oggetto.
12.2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario
che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.
13. Per quanto riguarda automezzi e altri mezzi di trasporto la descrizione
deve indicare la marca, il modello, la potenza del motore, il numero di
telaio, di motore e di targa.
14.I fondi pubblici e privati sono descritti con l'indicazione della natura
dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore
nominale e della rendita annuale.
15. Alla categoria degli altri beni mobili, che ha funzione residuale,
devono essere ascritti tutti quei beni che non possono rientrare nelle
precedenti.
16.I beni singoli e le collezioni d'interesse storico, archeologico ed
artistico devono essere registrati anche in un ulteriore separato registro
inventario con le indicazioni atte ad identificarli secondo quanto previsto
dalla Legge 1/6/1929,n.1089. In altro registro dovranno essere inventariati
i beni di proprietà dello Stato o di altri Enti che siano stati
dati all'Università degli Studi di in concessione o comodato gratuiti.
17. Possono essere disposti dal Direttore Amministrativo interventi di
vigilanza e controllo sugli atti gestionali concernenti i beni del patrimonio
mobiliare in occasione di cambiamento di Consegnatari, periodicamente
per accertare a campione l'andamento di tale gestione, alla fine di ciascun
esercizio finanziario per accertare sulla scorta delle scritture, le risultanze
della gestione.
Articolo 8
Beni non soggetti ad inventariazione
Non sono iscritti nei registri inventario:
a) i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono suscettibili
di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo comporta necessariamente
la loro distruzione, quali combustibile, carta e simili;
b) i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
c) i beni, le registrazioni su nastro, su disco e su pellicole, ad eccezione
del materiale bibliografico, che siano di modico valore ossia di valore
non superiore a cinquanta euro;
d) il materiale librario acquistato non per costituire raccolta del Centro
di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di lavoro, di formazione
o aggiornamento professionale.
Articolo 9
Attribuzione del valore inventariale
1. Il valore da iscrivere sul registro inventario
viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto tramite
acquisto o donazione.
2. Il valore di inventario di un bene è soggetto a diminuzioni
o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni parziali, quali una parte
accessoria, oppure di aggiornamento in via ordinaria o straordinaria.
3. L'aggiornamento del valore di iscrizione deve essere compiuto periodicamente
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento
.
4. Per quanto riguarda l'attribuzione del valore inventariale ai beni
acquistati si seguono le seguenti regole:
4.1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
4.2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente pagato
e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo di
eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali, I.V.A.
ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, la detrazione
dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei predetti oneri deve
essere fatta in modo proporzionale al costo dei singoli beni.
4.3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti
di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei canoni
pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate in conto
"interessi".
4.4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che risultino
dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con valore pari alla
somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
4.5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore di stima
se non è segnato alcun prezzo o se il valore di copertina è
inferiore al prezzo di mercato.
4.6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo di
acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello
di inventariazione.
5. I beni ricevuti in dono sono inventariati al valore di stima o di mercato,
se non sono corredati dai relativi documenti fiscali, fatta eccezione
per i libri che devono essere comunque inventariati con lo stesso criterio
di quelli acquistati.
6. Al buono di carico deve essere allegata la documentazione relativa
all'avvenuta accettazione della donazione da parte dell'Organo competente.
Articolo 10
Aggiornamento del valore inventariale
1. In via ordinaria, ogni cinque anni per i beni
mobili ed ogni dieci anni per gli immobili, il loro valore è svalutato
o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna
categoria, sulla base degli indici predisposti dal Nucleo di valutazione.
2. Il valore dei beni e delle collezioni di interesse storico, archeologico
e artistico può essere aggiornato in base alle valutazioni di mercato.
3. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione
dei predetti coefficienti non costituisce necessario motivo di scarico
inventariale se il bene è ancora di qualche utilità.
Articolo 11
Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria
ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale
ad agenti responsabili.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni mobili dati
in uso ai Centri stessi.
3. Il consegnatario può delegare i suoi compiti ad un sostituto
di propria fiducia unicamente per i casi di assenza o impedimento temporaneo,
rimanendo tuttavia solidalmente responsabile per gli atti da questo compiuti.
Articolo 12
La consegna
1. La consegna dei beni inventariati deve avvenire
al momento dell'insediamento del consegnatario subentrante e deve risultare
da apposito verbale redatto in contraddittorio dal consegnatario cedente
e dal consegnatario subentrante, secondo lo schema-tipo, da sottoporsi
al visto successivo del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
2. Il verbale di consegna, che deve contenere l'indicazione della consistenza
patrimoniale del Centro di spesa sia complessiva che relativa a ciascuna
categoria di beni, è redatto in tre originali: uno per il consegnatario
cedente, uno per il consegnatario subentrante e uno per il Direttore Amministrativo.
3. In casi eccezionali il consegnatario subentrante, qualora lo ritenga
opportuno, può accettare la consegna con la clausola della "riserva",
da sciogliersi solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi,
che deve essere compiuta a sua cura e che deve comunque concludersi entro
tre mesi dal giorno dell'insediamento del consegnatario stesso. Per comprovati
motivi, il predetto termine può essere prorogato, con delibera
del Consiglio di Amministrazione, su istanza del consegnatario subentrante.
4. Delle operazioni di ricognizione inventariale, alle quali ha diritto
di assistere il consegnatario cedente, viene redatto apposito verbale.
5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza
o l'ingiustificato deterioramento di beni inventariati, il consegnatario
subentrante provvederà a darne comunicazione al Magnifico Rettore
affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che il consegnatario subentrante
abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure nel caso in cui
la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento senza che
sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il necessario visto
l'apposito verbale, il consegnatario subentrante diventa responsabile
di diritto dei beni iscritti nell'inventario a partire dal giorno in cui
ne è diventato responsabile di fatto con l'insediamento.
7.In caso di decesso o di permanente impedimento del consegnatario cedente,
la consegna avviene con la partecipazione del consegnatario subentrante
e del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
8. L'accettazione della consegna con la clausola della "riserva"
da parte del consegnatario subentrante deve essere comunicata agli eredi
o al consegnatario cedente permanentemente impedito affinché possano
presenziare, personalmente o tramite rappresentante, alle operazioni di
ricognizione inventariale.
9. La consegna dei beni acquistati dal Centro di spesa con fondi erogati
da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente alla consegna dei beni
di proprietà dell'Università, con le medesime modalità
e mediante apposito e distinto verbale, redatto secondo lo schema-tipo.
Articolo 13
Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili
1. Il consegnatario è personalmente responsabile
dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione e la manutenzione
nonché vigilare affinché non vengano sottratti o utilizzati
per fini non istituzionali.
2. Il consegnatario deve altresì consegnare al consegnatario subentrante
i registri inventario e tutta la documentazione contabile relativa alla
gestione del Centro di spesa, firmare il verbale di passaggio di consegna
e collaborare per l'esecuzione dell'eventuale ricognizione dei beni in
caso di accettazione con riserva da parte del consegnatario subentrante.
3. Il consegnatario deve inoltre curare che vengano correttamente svolte
le seguenti funzioni amministrative:
a) tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia della
relativa documentazione contabile;
b) emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili
ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni dall'inventario;
c) apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione
se deteriorate;
d) stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario,
della situazione patrimoniale del Centro di spesa, la quale deve porre
in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati risultante
all'inizio e alla fine dell'esercizio;
e) ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli inventari,
quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione
lo disponga in via generale.
4. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici
e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di
autoveicoli e ne deve inoltre controllare l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
b) lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa
vigente;
c) venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle spese
per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione
ordinaria e per le piccole riparazioni.
5. Il Rettore può, per un periodo di tempo determinato, concedere
in uso, in casi eccezionali adeguatamente motivati, direttamente a soggetti
dell'Università o estranei ad essa, singoli beni inventariati,
previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del ricevente con
la quale questi si impegna alla buona conservazione e alla restituzione
dei beni.
6. La disposizione del comma precedente non si applica al prestito di
libri e materiale didattico agli studenti, che rimane disciplinato dalle
norme interne stabilite da ciascun Centro di spesa.
7. Il consegnatario deve inoltre provvedere alla ricognizione inventariale,
al rinnovo degli inventari e al recupero degli inventari manuali.
8. La ricognizione inventariale dei beni consiste nella verifica materiale
della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventario ed i
beni mobili effettivamente esistenti nel Centro di spesa e viene compiuta
ogniqualvolta il consegnatario lo reputi necessario o quando il Consiglio
di Amministrazione lo disponga in via generale.
9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni e la situazione reale,
si deve procedere alle necessarie rettifiche:
a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione, quali l'errata
errata descrizione di un bene o la sua registrazione in categoria impropria,
il consegnatario provvede direttamente alla correzione della registrazione,
redigendo contestualmente un apposito verbale, nel quale sono riportati
gli estremi delle rettifiche compiute;
b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico inventariale
(p. es.: bene inventariato con due numeri diversi) occorre seguire la
normale procedura di scarico inventariale.
10. Qualora si riscontri la mancanza di un bene che si ritenga essere
dovuta a furto, il consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità
di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica
e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, consiste
nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero di inventario e viene
compiuto quando il consegnatario ne ravvisi la necessità o quando
il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento,
i Consegnatari provvedono al recupero degli inventari manuali ed all'inserimento
del loro contenuto nei registri informatici.
13. Il consegnatario chiude l'inventario al termine di ogni esercizio
finanziario e procede alla stampa di una copia dei registri inventario
e del relativo prospetto riassuntivo che deve essere conservata agli atti
del Centro di spesa a cura del consegnatario.
Articolo 14
Cancellazione dei beni dagli inventari
1. Lo scarico è l'operazione con la quale
un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente di far
parte del patrimonio dell'Università.
2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti
cause:
a) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile
oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta
inutilità del bene;
b) cessione a titolo oneroso (alienazione);
c) cessione a titolo gratuito (donazione);
d) distruzione per causa di forza maggiore;
e) furto;
f) errore di inventariazione.
3. Qualora i beni siano suscettibili di utilizzazione, il consegnatario
deve comunicare agli altri Centri di spesa, tramite modalità adeguate,
l'elenco dei beni da scaricare, affinché, se interessati, possano
richiedere la cessione a titolo gratuito, in modo che il loro utilizzo
consenta economie di spesa su nuovi acquisti.
4. Lo scarico dei beni viene disposto con provvedimento motivato del Consiglio
di amministrazione, il quale deve contenere per ciascun bene:
a) la descrizione contenuta nel registro inventario,
b) il numero e la data di inventario, con l'indicazione delle eventuali
precedenti inventariazioni del bene;
c) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la richiesta
riguarda più beni;
d) la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
e) in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza maggiore
o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto non è
stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque negligente del
medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso contrario, dovrà
essere indicato il nominativo del responsabile del danno;
f) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico (parere
della Commissione tecnica per scarichi superiori a Euro 50.000, denuncia
all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i furti, ecc.).
5. Quando i beni hanno, singolarmente valore uguale o superiore a Euro
50.000,00, deve essere preventivamente costituita un'apposita Commissione
nominata con provvedimento del Rettore, la quale deve esprimere il proprio
motivato parere tecnico in merito alla richiesta di scarico e alla possibilità
di alienazione dei beni.
6. I beni e le apparecchiature di natura informatica, qualora siano divenuti
inadeguati per la funzione a cui erano destinati, devono essere alienati
mediante pubblico avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano di grande
tiratura e sul sito dell'Università. In caso di esito negativo
del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature sono ceduti
in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni
o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
senza oneri per l'Università, ovvero sono distrutti nel rispetto
della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Articolo 15
Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza
tecnica,sopravvenuta inutilità
1. Lo scarico inventariale può essere disposto
per:
a) logoramento del bene dovuto all'uso;
b) guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non è
economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche del
bene;
c) obsolescenza tecnica, quando il bene non è più adeguato
alle esigenze d'impiego, perché superato dal progresso tecnologico;
d) sopravvenuta inutilità, quando a seguito di eventi particolari,
quali un trasloco o la fine di un programma di ricerca, determinati beni
debbano essere eliminati perché divenuti inutilizzabili.
2. Il consegnatario, nel provvedimento di scarico, oltre a indicarne con
precisione la causa, deve dichiarare se il bene sia o meno privo di valore
residuo.
3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore residuo, il consegnatario
deve allegare agli atti apposita dichiarazione con la quale attesta che
il bene è stato avviato alla pubblica discarica.
4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo, il consegnatario deve
seguire la procedura per l'alienazione mediante cessione a titolo oneroso
oppure provvedere alla cessione a titolo gratuito ad altri Centri di spesa
o ad enti e associazioni od altri soggetti non aventi fine di lucro che
ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 16
Scarico per cessione a titolo oneroso
1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia valore
residuo, il consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi per la
sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
2. Ciò deve avvenire in particolare quando il bene viene sostituito
con altro analogo ed è consolidata prassi commerciale l'acquisto
dell'usato da parte del fornitore della nuova apparecchiatura.
3. La cessione a titolo oneroso può avvenire anche nei confronti
di altro Centro di spesa dell'Università.
Articolo 17
Scarico per cessione a titolo gratuito
1. La cessione a titolo gratuito può avvenire
a favore:
a) di altri Centri di spesa dell'Università;
b) della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati, associazioni
od altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.
Articolo 18
Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
1. In caso di distruzione di beni mobili anche per
cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il consegnatario deve
immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia del fatto,
indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco - anche presuntivo
- dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti, affinché si
possa procedere agli adempimenti del caso, quali richieste di risarcimento
danni, denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazioni e quant'altro.
2. Per lo scarico dei beni distrutti per causa di forza maggiore, il consegnatario,
nel redigerne l'elenco, può presumere che siano andati perduti
tutti quelli che risultino mancanti o dei quali non sia stata trovata
traccia sufficiente per l'identificazione inventariale.
Articolo 19
Scarico per furto
1. Nel caso di furto, il consegnatario deve presentare
immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura
di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione
Centrale.
2. Il consegnatario deve inoltre fornire gli elementi necessari per la
determinazione dell'ammontare effettivo del danno e per l'accertamento
delle eventuali responsabilità.
3. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere avviata
solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data del furto, in considerazione
della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità
di Pubblica Sicurezza.
Articolo 20
Scarico per errore di inventariazione
Lo scarico per errore di inventariazione viene richiesto
quando sia stata compiuta un'inventariazione non dovuta, quali l' inventariazione
di bene già inventariato o che non doveva esserlo in quanto consumabile,
facilmente deteriorabile o di modico valore.
Articolo 21
Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca
Per lo scarico dei beni acquistati con fondi erogati
da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è
proprietario.
Articolo 22
Magazzini di scorta
L'Università, con delibera del Consiglio
di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità può istituire
appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti
scorta.
Articolo 23
Automezzi
1. Il consegnatario degli automezzi ne controlla
l'uso, accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano registrati
in appositi moduli.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto
che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti,
per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette
al competente ufficio amministrativo.
3. Ferma restando la responsabilità amministrativa degli addetti
alla conduzione degli automezzi, l'Università può stipulare
polizze assicurative a copertura dei danni derivanti, ai propri automezzi,
dalla circolazione.
Articolo 24
Materiali di consumo
1. L'economo ed i segretari amministrativi provvedono
alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie
- per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici
ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del
competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante
buoni.
Articolo 25
Obbligo di denuncia
Qualora lo scarico dei beni inventariati abbia determinato
un danno per l'Università imputabile ai propri dipendenti, il Direttore
Amministrativo è tenuto a denunciare il fatto al Procuratore regionale
della Corte dei conti.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
4.6) REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA'
NEGOZIALE
Il Presidente informa il Senato che, nella seduta
del 4 marzo 2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'approvazione del
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
per ricongiungerlo ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo
2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul
Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale
e sul Regolamento per la gestione del patrimonio.
E' peraltro da segnalare che da parte di alcuni membri della Commissione
si evidenzia l'opportunità che le voci di cui alle lett. b, g e
h, dell'art. 23 del Regolamento attività negoziale vengano comprese
in un'unica voce intitolata: "Spese sostenute per la ricerca".
Si sottolinea che in tal modo si semplificherebbe l'impiego dei fondi,
con vantaggi in termini di speditezza dell'azione amministrativa.
Il Regolamento per l'attività negoziale viene di seguito riportato:
Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata"
Regolamento per l'attività negoziale
INDICE
Appalti e forniture
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Procedure e modalità di scelta del contraente
Articolo 3 - Deliberazione a contrattare
Articolo 4 - Responsabile del procedimento contrattuale
Articolo 5 - Pubblico incanto
Articolo 6 - Licitazione privata
Articolo 7 - Svolgimento delle gare
Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione
privata
Articolo 9 - Appalto concorso
Articolo 10 - Trattativa privata
Articolo 11 - Cauzioni
Articolo 12 - Esercizio del diritto di autotutela
Articolo 13 - Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni
provvisorie
Articolo 14 - Fornitura di beni informatici
Articolo 15 - Spese contrattuali
Articolo 16 - Spese in economia
Articolo 17 - Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
Articolo 18 - Spese di ospitalità e di rappresentanza
Articolo 19 - Carte di credito
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati
Articolo 20 - Accettazione
Articolo 21 - Valutazione dei costi di gestione
Articolo 22 - Deroga all'ambito di applicazione
Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto
terzi
Articolo 23 - Determinazione del corrispettivo
Articolo 24 - Rendiconti
Articolo 25- Contratti con Consorzi o Enti di ricerca
Articolo 26 - Creazioni intellettuali
Articolo 27 - Disposizioni finali
Titolo I
Appalti e Forniture
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'art.
32 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l'esecuzione
di lavori, le forniture di beni e servizi, le spese da effettuarsi in
economia, le spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni,
le spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché l'utilizzo
delle carte di credito per il pagamento delle spese di missione.
Articolo 2
Procedure e modalità di scelta del contraente
1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle
forniture, alle locazioni, alle permute, ai servizi ed a quant'altro necessario
per i fini istituzionali dell'Università, si provvede con contratti
preceduti da valutazioni comparative aperte, ristrette o negoziate.
2. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto; per
procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto
concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.
3. È ammesso il ricorso alla trattativa privata ed al sistema in
economia nei casi previsti dai successivi articoli.
4. Per l'alienazione, la cessione in locazione e la permuta di beni immobili,
nonché per la dismissione di beni mobili, è tuttavia consentito
il ricorso a procedure ristrette o negoziate in ipotesi eccezionali di
particolare convenienza da motivare nella deliberazione a contrattare.
Articolo 3
Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a contrattare, previamente istruita
dagli Uffici competenti e, nel caso dei Centri autonomi di spesa, dai
Segretari amministrativi, deve indicare:
a) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
b) l'oggetto, le clausole ritenute essenziali, l'eventuale progetto, il
capitolato generale e speciale e quant'altro necessario a definire i diritti
e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la
deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo, fatti salvi
i casi riguardanti la manutenzione;
c) la procedura di scelta del contraente, le ragioni che giustificano
tale scelta, nonché le forme da osservare per la pubblicità
e per la stipulazione;
d) il criterio di aggiudicazione ed i coefficienti da attribuire ad ogni
elemento di valutazione, nell'ordine decrescente d'importanza loro assegnata;
e) le risorse di bilancio destinate a fronteggiare la spesa, la cui disponibilità
deve essere preventivamente attestata dall'ufficio di ragioneria, o dal
Segretario amministrativo, i quali provvedono, altresì, a prenderne
nota;
f) il responsabile del procedimento;
g) gli eventuali compensi o rimborsi che saranno concessi, in caso di
appalto concorso, a coloro i cui progetti, anche se non prescelti, siano
tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla commissione incaricata
della valutazione delle offerte.
Articolo 4
Responsabile del procedimento contrattuale
1. Nella delibera a contrattare può essere
nominato, tra il personale docente o non docente dell'Università
avente specifica competenza, un responsabile della procedura contrattuale
avente l'incarico di presiedere alla formazione ed esecuzione del contratto.
La nomina del responsabile del procedimento è obbligatoria per
i contratti ad evidenza pubblica.
2. Il responsabile del procedimento utilizza le risorse della struttura
organizzativa dell' Università, secondo le specifiche competenze,
al fine di compiere gli adempimenti istruttori, cura i rapporti con i
soggetti interessati al procedimento, agevolandone la partecipazione,
vigila sulla correttezza e regolarità di tutte le fasi del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo
che lo ha nominato le eventuali difficoltà o irregolarità
della procedura.
4. Concluso il contratto, il responsabile del procedimento vigila nell'interesse
dell'amministrazione su:
a) l'esecuzione delle prestazioni;
b) l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
c) le variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto;
d) lo svolgimento delle verifiche e dei collaudi;
e) la gestione dell'eventuale contenzioso stragiudiziale e giudiziale.
5. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo
che lo ha nominato le eventuali difformità rilevate tra la fase
progettuale e quella esecutiva del contratto, ed ogni altro fatto o circostanza
lesivi dei diritti e delle aspettative dell'Amministrazione committente.
Articolo 5
Pubblico incanto
1. Il pubblico incanto è preceduto da apposito
bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il
quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo posto a base d'asta o quello presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime
che deve possedere per partecipare alla gara;
e) il termine entro cui dovranno pervenire le offerte;
f) il criterio di aggiudicazione;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Apposita commissione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo, procede all'aggiudicazione.
3. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione,
valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la
ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
4. Il pubblico incanto è obbligatorio, di norma, per l'individuazione
del contraente nei contratti attivi.
Articolo 6
Licitazione privata
1. La licitazione privata è preceduta da
apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente,
il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime
che deve possedere per partecipare alla gara:
e) il criterio di aggiudicazione:
f) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire
e quello entro cui gli inviti saranno diramati;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione,
una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo,
o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta del Segretario
amministrativo, procederà all'individuazione dei concorrenti da
invitare alla gara, verificando la corrispondenza delle singole domande
e dei documenti richiesti a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni
di verifica si concluderanno con la stesura di apposito verbale dal quale
dovranno risultare sia i concorrenti da invitare alla gara che quelli
esclusi, nonché i motivi delle scelte effettuate ed, in particolare,
le ragioni che hanno determinato l'esclusione.
3. È in facoltà dell'Università invitare ditte o
persone ritenute idonee, ancorché non abbiano fatto richiesta di
invito.
4. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte o persone
ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto
e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo,
nel giorno e nell'ora stabiliti, firmato e completato in ogni dettaglio,
corredato della documentazione richiesta e dell'offerta economica.
5. All'esame comparativo delle offerte ed all'aggiudicazione provvede
una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione
dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta
del Segretario amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone
comunicazione al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa.
6. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione
o il Consiglio del centro autonomo di spesa interessato, valutati i motivi
che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della
procedura o l'indizione di una trattativa privata.
Articolo 7
Svolgimento delle gare
1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione
privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando
o dalla lettera d'invito; le sedute della commissione sono pubbliche per
la sola fase relativa alle operazioni d'apertura dei plichi contenenti
la documentazione e le offerte economiche.
2. La commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte,
alla loro valutazione ed all'aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate
almeno due offerte valide, salva diversa statuizione assunta nella deliberazione
a contrattare ed indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.
4. Delle operazioni della commissione è redatto apposito verbale
a cura dell'Ufficiale rogante o di altro funzionario di carriera amministrativa
a ciò incaricato con decreto del Rettore.
5. Alle sedute della commissione può assistere un membro del Collegio
dei revisori dei conti
Articolo 8
Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata
1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione
privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
A) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per
l'Università, unicamente in base al prezzo più alto, che
deve essere superiore a quello eventualmente indicato nel bando di gara
o nella lettera d'invito;
B) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa per l'Università:
b 1) unicamente in base al prezzo più basso, qualora i lavori,
la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto,
debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b 2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione,
quali il prezzo, il valore tecnico ed estetico, il tempo di esecuzione
dei lavori o di consegna dei beni, il costo di utilizzazione e di manutenzione,
la durata e le modalità della garanzia prestata, l'assistenza tecnica
successiva alla vendita ed il mantenimento del valore dell'investimento.
In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione ed
i coefficienti attribuiti ad ogni elemento devono essere indicati nel
bando di gara o nella lettera d'invito.
2. Qualora talune offerte, secondo le norme vigenti, presentino un prezzo
manifestamente basso rispetto alla prestazione, la commissione, prima
di procedere all'aggiudicazione, richiede all'offerente le necessarie
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione
e, qualora non siano ritenute valide, esclude l'offerta dalla gara con
provvedimento motivato.
3. In caso di offerte uguali, si procede al sorteggio tra le stesse.
Articolo 9
Appalto concorso
1. È ammessa la forma dell'appalto concorso per i contratti aventi
per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia opportuno avvalersi
della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica
ed esperienza specifica dell'offerente, per l'elaborazione del progetto
definitivo delle opere, dei lavori delle forniture e dei servizi.
2. L'appalto concorso è preceduto da apposito bando, da pubblicarsi
in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime
che deve possedere per partecipare alla gara;
d) il criterio di aggiudicazione;
e) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire
e quelli entro cui gli inviti saranno diramati:
f) il limite massimo di spesa che si intende sostenere;
g) se, tenuto conto dell'interesse dell'Università e degli oneri
sostenuti dai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati,
saranno concessi indennizzi o rimborsi a coloro i cui progetti, anche
se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla
commissione incaricata della valutazione delle offerte.
h) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
3. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione,
una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo,
procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara,
verificando la corrispondenza delle singole domande e dei documenti richiesti
a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni di verifica si concluderanno
con la stesura di apposito verbale dal quale dovranno risultare sia i
concorrenti da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché i
motivi delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni che hanno
determinato l'esclusione.
4. È in facoltà dell'Università invitare imprese
o persone ritenute idonee ancorché non abbiano fatto richiesta
di invito.
5. Le imprese o persone prescelte sono invitate a presentare, nelle forme,
nei modi e nei tempi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il
piano delle forniture o dei servizi, con l'indicazione delle caratteristiche
tecniche e dei prezzi, nonché a restituire lo schema di atto ad
esse inviato, contenente le condizioni generali e particolari del contratto,
firmato e completato in ogni dettaglio, corredato della documentazione
richiesta.
6. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi da indicarsi
nel bando di gara, che tenga comunque conto dei seguenti parametri:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) il tempo di esecuzione;
d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.
7. All'esame comparativo delle offerte ed alla loro valutazione provvede
una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione
dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone comunicazione
al Consiglio di amministrazione, cui è riservata l'aggiudicazione.
9. L'Università si riserva il diritto di apportare al progetto
prescelto integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti al fine del miglior
perseguimento dell'interesse pubblico
10. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione,
valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la
ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
Articolo 10
Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo
ad aggiudicazione;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di
lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti
tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto
abbia ad oggetto beni garantiti da privativa industriale o commerciale
ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili,
nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni pubbliche;
d) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti,
pubblici e privati, con alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e
resisi necessari per circostanze inizialmente non prevedibili, a condizione
che siano affidati allo stesso contraente, siano strettamente indispensabili
per il completamento dell'opera, non possano essere tecnicamente od economicamente
scorporati dalla prestazione principale, e purché il loro ammontare
non superi il 20% dell'importo del contratto originario;
f) quando l'eccezionale urgenza, risultante da avvenimenti imprevedibili
e/o dalla necessità di salvaguardare l'incolumità delle
persone e l'integrità dei beni, non sia compatibile con i tempi
occorrenti all'espletamento di gare pubbliche;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al
completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti,
qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Università
ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità
tecniche;
h) per l'affidamento al medesimo contraente dell'espletamento di servizi
tecnologici non scorporabili da quelli già affidati ed in corso
di esecuzione;
i) per sopperire alla necessità di far eseguire prestazioni a spese
ed a rischio di imprenditori inadempienti;
l) quando l'importo del contratto non supera 50.000 euro; IVA esclusa;
tale importo è rideterminato periodicamente dal Consiglio di amministrazione,
tenuto conto del tasso di inflazione;
m) per i contratti di assicurazione.
2. Il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivato
nella deliberazione a contrattare.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), f), i), l) ed m) debbono essere
interpellate più imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore
a tre.
4. I contratti, esclusi quelli di cui ai punti b) e d), devono essere
preceduti da parere di congruità formulato da apposita commissione
nominata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo
di spesa.
Articolo 11
Cauzioni
1. I partecipanti alle gare, salvo il caso in cui
le norme nazionali o le direttive comunitarie non dispongano diversamente,
debbono prestare, nelle forme di legge, idonea cauzione provvisoria pari
al 2% dell'importo a base di gara, la quale dovrà intendersi valida
fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, oppure automaticamente
svincolata, in caso di non aggiudicazione della gara.
2. A garanzia dell'esecuzione, i contraenti privati devono prestare idonea
cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di legge.
3. Le cauzioni, prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la loro operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta dell'Università e la durata fino all'approvazione
del collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
4. Per i contratti di forniture si può prescindere dalla cauzione
definitiva, qualora la ditta contraente sia di notoria solidità
e subordinatamente al miglioramento del prezzo in misura non inferiore
al 2% dell'importo contrattuale.
Articolo 12
Esercizio del diritto di autotutela
Gli atti del procedimento ad evidenza pubblica per
la scelta del contraente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio
di amministrazione prima della stipulazione definitiva del contratto,
ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di autotutela.
Nei casi in cui la deliberazione a contrattare e la definizione integrale
del contratto sono di competenza, rispettivamente, del Rettore, del Direttore
amministrativo, dei Direttori dei Centri autonomi di spesa e dei Dirigenti,
sotto la loro esclusiva responsabilità, all'approvazione del contratto
provvedono essi stessi.
Articolo 13
Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni provvisorie
1. L'esito della gara o della trattativa privata
è comunicato, entro dieci giorni dalla data di approvazione o di
conclusione del procedimento, a quanti hanno partecipato alla procedura
per la scelta del contraente, indicando all'aggiudicatario il giorno in
cui si dovrà procedere alla stipulazione del contratto.
2. Qualora l'aggiudicatario non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione
del contratto, decade dall'aggiudicazione e l'Università dispone
l'incameramento della cauzione provvisoria, senza pregiudizio per eventuali
ulteriori azioni di risarcimento; in tal caso, il contratto potrà
essere stipulato con il secondo classificato nella procedura di aggiudicazione,
fissando, a tal fine, un nuovo termine.
3. I contratti sono stipulati secondo quanto stabilito dall'articolo 33
del Regolamento di contabilità.
4. I contratti delle articolazioni interne all'Università, dotate
di autonomia amministrativa, sono stipulati dal Direttore del Centro autonomo
di spesa o da un suo delegato.
5. Copia dei contratti dell'Università è inviata all'ufficio
di ragioneria per la registrazione dell'impegno di spesa.
6. Le cauzioni provvisorie, prestate dai concorrenti non aggiudicatari
mediante deposito di numerario o titoli di Stato, sono tempestivamente
restituite agli interessati.
Articolo 14
Fornitura di beni informatici
Per la locazione e l'acquisto di apparecchiature
informatiche e licenze d'uso dei programmi, si seguono le procedure previste
dalla vigente normativa specifica.
Articolo 15
Spese contrattuali
1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie,
gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente
privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge
o da convenzione tra le parti.
2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico, la ripartizione
è disciplinata d'accordo tra le parti.
Articolo 16
Spese in economia
1. Le spese che possono farsi in economia sono quelle
di importo non eccedente euro 15.000, al nello dell'I.V.A., per le quali,
in ragione della loro particolare natura, si prescinde dallo svolgimento
delle procedure ad evidenza pubblica.
2. Esse sono:
provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati,
modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampe
di tabulati, circolari e simili;
abbonamenti a riviste, periodici e simili; acquisti di libri e pubblicazioni
periodiche, nonché relative spese di rilegatura; spese per pubblicazioni
didattiche e scientifiche;
organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni
culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, compresi il fitto
locali occorrenti, la stampa degli inviti e degli atti ed altre spese
connesse alle suddette manifestazioni;
iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
spese di rappresentanza;
acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli
ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisti di carburante, lubrificanti,
pezzi di ricambio ed accessori;
noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature,
utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione,
nonché macchine d'ufficio;
locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili,
noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di corsi,
quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali
attrezzature;
piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice,
acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, di fax
e telefax;
manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
dei locali;
acquisto di corredo al personale ausiliario;
altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri,
non previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possono
essere eseguiti o utilmente e convenientemente utilizzati con le procedure
contrattuali previste nei precedenti articoli;
spese per necrologi;
provviste per pronto soccorso e sanitari;
trasporti, spedizioni e facchinaggi.
3. Le spese in economia possono essere effettuate:
in amministrazione diretta: ossia con personale dell'Università
e materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati;
a cottimo fiduciario, ossia mediante affidamento a ditte o persone di
nota capacità idoneità, previa acquisizione di almeno complessivamente
tre preventivi, da conservare agli atti, da valutarsi comparativamente;
in casi di particolare urgenza ovvero di specialità della prestazione
ovvero quando l'importo della medesima non ecceda Euro 10.000,00 è
consentito il ricorso ad una sola ditta o persona di nota capacità
o idoneità;
con sistema misto: ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo
fiduciario.
4. In ogni caso, le provviste di beni o servizi in economia sono eseguite
a cottimo fiduciario.
5. È espressamente vietata ogni artificiosa suddivisione di forniture,
lavori o servizi, che possano considerarsi con carattere unitario, in
più forniture, lavori o servizi, salvo che ? per ragioni da indicarsi
specificamente ? non si ritenga opportuno procedere all'affidamento a
favore di più soggetti diversi.
6. L'ordinazione delle spese in economia avviene mediante comunicazione
al soggetto prescelto dell'impegno, che potrà eventualmente essere
integrato o sostituito da ogni altro atto negoziale necessario o opportuno;
tutte le ordinazioni debbono essere accettate dal soggetto prescelto.
7. Tutte le fatture, note e simili debbono essere munite del visto dell'ordinatore
della spesa al fine di attestarne la regolarità e corrispondenza
con l'ordinazione.
8. La gestione delle spese in economia resta in ogni caso soggetta alle
norme in tema di impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e collaudo.
Articolo 17
Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
1. In occasione di scambi culturali, congressi,
convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni
riferibili ai fini istituzionali dell'Ateneo, l'unità amministrativa
centrale e le unità amministrative dotate di autonomia di spesa
possono assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative
e di gestione, le spese relative all'ospitalità dei partecipanti
e ad eventuali compensi agli ospiti invitati.
2. Nell'ambito di accordi culturali con Università ed altre Istituzioni
di ricerca straniere, che prevedano anche lo scambio di personale e di
studenti, possono essere assunte a carico le spese di viaggio e di soggiorno
connesse con programmi di mobilità.
3. I principi, i criteri, i limiti e le modalità di erogazione
delle spese sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 18
Spese di ospitalità e di rappresentanza
1. Sono spese di ospitalità quelle sostenute
nei confronti di ospiti dell'Università da essa non dipendenti,
nonché quelle minute spese di ristoro, sostenute in occasione di
riunioni di organi collegiali.
2. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza che l'Università
abbia, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno
e di intrattenere con soggetti ad essa estranei pubbliche relazioni finalizzate
all'intento di suscitare l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti
qualificati nazionali, comunitari ed internazionali sulla sua attività
e sui suoi scopi. A tal fine, sono da considerare spese di rappresentanza,
in particolare, gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro
del Rettore con personalità o autorità estranee all'ente
o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici,
di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti in occasione di
visite, presso le unità funzionali dell'Università di autorità,
di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità
estranee all'ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti
dell'Università stessa;
d) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione
di immobili strumentali, quali stampa di inviti, affitto locali, addobbi
e impianti vari, servizi fotografici ed eventuale rinfresco, alle quali
partecipano autorità rappresentative estranee all'Università;
e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici
a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri
di delegazioni straniere in visita all'Università, oppure in occasione
di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali
dell'Università;
f) oggetti simbolici, quali targhe, medaglie, libri, al personale che,
raggiunta l'età della pensione, sia stato posto in quiescenza.
3. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuati:
a) i limiti di spesa;
b) i principi, i criteri e le modalità di erogazione delle spese;
c) i soggetti titolari di budget.
Articolo 19
Carte di credito
1. L'uso delle carte di credito è consentito nei casi in cui non
sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nei limiti
previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, per:
acquisto di beni e servizi;
spese di rappresentanza;
organizzazione di convegni e seminari;
spese relative ad incarichi di missione.
2. Titolari di carte di credito possono essere il Rettore, il Direttore
Amministrativo, i Direttori di Centri di spesa, i quali sono inoltre autorizzati
all'uso dei sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio
per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. Spetta al Rettore stipulare con l'Istituto cassiere apposita convenzione
concernente le carte di credito/viacard nella quale dovranno essere indicate:
la durata della convenzione;
l'eventuale costo per il rilascio, l'utilizzo ed il rinnovo;
la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di
regolazione
delle situazioni debitorie;
le modalità per la sostituzione in caso di furto o smarrimento;
la determinazione delle soglie massime di spesa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la emissione
di carte di credito aggiuntive da assegnarsi ad altri soggetti, specificando
i motivi che giustificano l'assegnazione.
5. I titolari delle carte di credito devono far pervenire ai rispettivi
uffici competenti, entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono
state effettuate le spese, apposito riepilogo corredato della documentazione
giustificativa delle spese per la liquidazione dell'estratto conto all'Istituto
cassiere.
6. Nel caso di spese non autorizzate o comunque non comprese tra quelle
indicate nel comma 1 del presente articolo, gli importi relativi dovranno
essere riversati a cura del titolare della carta o comunque detratti da
eventuali somme da erogare allo stesso a fronte liquidazione di indennità
di missione.
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati
Articolo 20
Accettazione
1. Le donazioni, le eredità ed i legati di
importo non superiore ad Euro 50.000 sono accettati, con proprio provvedimento
motivato, dal Rettore o dal Direttore del Centro di spesa interessato,
a seconda del destinatario dell'atto di liberalità.
2. L'autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati di
importo superiore a quello di cui al comma precedente è concessa
dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21
Valutazione dei costi di gestione
Il Rettore o il Direttore del Centro di spesa, prima
di accettare la liberalità, o di richiedere al Consiglio di Amministrazione
l'autorizzazione all' accettazione, deve accertare:
se l'installazione e l'utilizzazione dei bene donato o ereditato, o da
acquistarsi con la somma donata o ereditata, comportano interventi edilizi
o sugli impianti, nonché spese di rilievo per manutenzione, assicurazioni
e quant'altro, provvedendo in tal caso a calcolarne l'onere e a reperire
le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte;
b) se dall'accettazione della liberalità sorgono vincoli, impegni
di diritto o di fatto, provvedendo in tal caso a valutarne le conseguenze
giuridiche ed economiche.
Articolo 22
Deroga all'ambito di applicazione della disciplina
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non
si applicano ai beni di modesto valore che per consuetudine pervengono
in omaggio e per i quali non è necessario alcun atto formale di
accettazione.
Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto
terzi
Articolo 23
Determinazione del corrispettivo
1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dei
contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto
di terzi deve essere determinato in misura tale da coprire almeno i seguenti
elementi:
costo per l'acquisto di beni e servizi;
costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche
e/o didattiche impiegate nella prestazione;
costi generali sostenuti dal Centro di spesa interessato nella misura
del 3% del contratto;
spese generali dell'Università pari al 10% dell'importo del contratto;
finanziamento del fondo dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali
di Ateneo ex art. 91 dello Statuto pari al 2% dell'importo del contratto;
costo dei compensi spettanti al personale docente e tecnico-amministrativo
che partecipa a tali attività, determinati dal Consiglio di amministrazione
sulla base del rispettivo impegno temporale e delle qualifiche di appartenenza;
costo dell'eventuale personale assunto a tempo determinato e delle collaborazioni
e consulenze esterne di qualunque genere necessarie per le attività
previste dalla prestazione;
costi derivanti da spese di viaggio e di missione, ivi compresi eventuali
oneri assicurativi, ove la natura della prestazione lo richieda;
costi per oneri contributivi o assicurativi;
costi complessivi per eventuali borse di studio finalizzate all'attività
commissionata.
2. Nel caso di iniziative condivise dall'Università tramite la
partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società consortili,
GEIE o altri istituti analoghi le quote di cui alle precedenti lettere
d) ed e), relative a contratti e convenzioni dell'Università con
tali enti, sono ridotte del 50 per cento
3. Per le prestazioni per le quali occorre fissare una tariffa, questa
è stabilita dal Consiglio di amministrazione, anche con riferimento
alle tariffe di mercato, o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi
professionali, o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza, sulla
base degli elementi di cui al comma 1 e del tipo e della complessità
della prestazione. Sono ammesse deroghe giustificate dal particolare rilievo
istituzionale del committente nazionale o internazionale, approvate dal
Consiglio di amministrazione.
Articolo 24
Rendiconti
1. Il Direttore del Centro di spesa approva il consuntivo
e la proposta avanzata dal responsabile della prestazione in ordine alle
quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori vincoli o limiti
di destinazione, al personale docente (professori e ricercatori) e al
personale tecnico amministrativo che ha effettivamente partecipato allo
svolgimento della prestazione, in corrispondenza dell'entità della
collaborazione fornita.
2. Parte del 10% che costituisce le spese generali di Ateneo deve in misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione confluire in un fondo di bilancio
di ateneo destinato ai compensi al personale tecnico-amministrativo per
la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e
per il premio per la qualità della prestazione individuale.
3. Qualora il contratto o la convenzione preveda che la prestazione sia
svolta in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere ritenuta
di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti all'oggetto
della prestazione stessa, sia con riguardo ai profili amministrativi e
contabili, l'approvazione del responsabile e la conseguente proposta di
riparto possono essere adottate al termine di ciascuna fase, purché
siano successive al pagamento da parte dell'ente committente del corrispettivo
relativo all'attività svolta nella singola fase
4. Prima dell'approvazione dei rendiconti di cui al presente articolo
e compatibilmente con la gestione complessiva della prestazione, il responsabile
del centro di spesa, su proposta del responsabile della prestazione stessa
corredata da specifica approvazione dei risultati dell'attività
svolta, può provvedere alla liquidazione dei compensi per le collaborazioni,
purché siano disponibili i fondi del committente.
5. Non possono essere concesse anticipazioni di cassa per sostenere spese
inerenti le prestazioni di cui al presente titolo.
Articolo 25
Contratti con Consorzi od Enti a partecipazione dell'Università
I contratti stipulati con enti di ricerca a partecipazione
dell' Università, che a qualsiasi titolo, coinvolgano membri di
un Dipartimento nell' attività di ricerca, devono essere analiticamente
comunicati al Consiglio di Dipartimento.
Articolo 26
Creazioni intellettuali
1. L'azione di tutela dei risultati, suscettibili
anche di valutazione economica, conseguiti a seguito di attività
di ricerca scientifica e tecnologica svolta utilizzando strutture e mezzi
finanziari dell'Ateneo, avviene secondo le modalità previste dalle
norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti.
2. Per le creazioni che siano il risultato di azioni condivise, ed in
particolare per quelle svolte in esecuzione di contratti o convenzioni
con soggetti terzi pubblici o privati, la distribuzione dei risultati
avverrà sulla base di regole contrattuali che dovranno assicurare
il rispetto degli interessi dell'Ateneo ai risultati economici diretti
ed alla promozione dell'immagine quale partecipante alla ricerca.
3. Le modalità di sviluppo delle attività di ricerca e di
destinazione dei risultati saranno oggetto di apposito regolamento, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 86 dello Statuto dell'Università.
Articolo 27
Disposizioni finali
1. Nel caso in cui l'effettuazione delle prestazioni
sia affidata congiuntamente a più centri di spesa, ovvero che uno
o più professori e ricercatori partecipino, in rappresentanza del
centro al quale afferiscono, all'effettuazione di prestazioni affidate
ad altro centro, i rapporti tra le strutture interessate sono regolati
da apposite intese stipulate dai responsabili dei centri medesimi.
2. Il presente regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni
stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, purché in
corso di svolgimento e senza effetti retroattivi rispetto agli impegni
già assunti.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara
aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena,
Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi,
al punto 3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del
25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare il Regolamento per l'attività
negoziale nel testo che segue e che costituisce parte integrante della
presente delibera
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Regolamento per l'attività negoziale
INDICE
Appalti e forniture
Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Procedure e modalità di scelta del contraente
Articolo 3 - Deliberazione a contrattare
Articolo 4 - Responsabile del procedimento contrattuale
Articolo 5 - Pubblico incanto
Articolo 6 - Licitazione privata
Articolo 7 - Svolgimento delle gare
Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione
privata
Articolo 9 - Appalto concorso
Articolo 10 - Trattativa privata
Articolo 11 - Cauzioni
Articolo 12 - Esercizio del diritto di autotutela
Articolo 13 - Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni
provvisorie
Articolo 14 - Fornitura di beni informatici
Articolo 15 - Spese contrattuali
Articolo 16 - Spese in economia
Articolo 17 - Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
Articolo 18 - Spese di ospitalità e di rappresentanza
Articolo 19 - Carte di credito
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati
Articolo 20 - Accettazione
Articolo 21 - Valutazione dei costi di gestione
Articolo 22 - Deroga all'ambito di applicazione
Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto
terzi
Articolo 23 - Determinazione del corrispettivo
Articolo 24 - Rendiconti
Articolo 25- Contratti con Consorzi o Enti di ricerca
Articolo 26 - Creazioni intellettuali
Articolo 27 - Disposizioni finali
Titolo I
Appalti e Forniture
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'art.
32 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l'esecuzione
di lavori, le forniture di beni e servizi, le spese da effettuarsi in
economia, le spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni,
le spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché l'utilizzo
delle carte di credito per il pagamento delle spese di missione.
Articolo 2
Procedure e modalità di scelta del contraente
1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle
forniture, alle locazioni, alle permute, ai servizi ed a quant'altro necessario
per i fini istituzionali dell'Università, si provvede con contratti
preceduti da valutazioni comparative aperte, ristrette o negoziate.
2. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto; per
procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto
concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.
3. È ammesso il ricorso alla trattativa privata ed al sistema in
economia nei casi previsti dai successivi articoli.
4. Per l'alienazione, la cessione in locazione e la permuta di beni immobili,
nonché per la dismissione di beni mobili, è tuttavia consentito
il ricorso a procedure ristrette o negoziate in ipotesi eccezionali di
particolare convenienza da motivare nella deliberazione a contrattare.
Articolo 3
Deliberazione a contrattare
1. La deliberazione a contrattare, previamente istruita
dagli Uffici competenti e, nel caso dei Centri autonomi di spesa, dai
Segretari amministrativi, deve indicare:
a) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
b) l'oggetto, le clausole ritenute essenziali, l'eventuale progetto, il
capitolato generale e speciale e quant'altro necessario a definire i diritti
e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la
deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo, fatti salvi
i casi riguardanti la manutenzione;
c) la procedura di scelta del contraente, le ragioni che giustificano
tale scelta, nonché le forme da osservare per la pubblicità
e per la stipulazione;
d) il criterio di aggiudicazione ed i coefficienti da attribuire ad ogni
elemento di valutazione, nell'ordine decrescente d'importanza loro assegnata;
e) le risorse di bilancio destinate a fronteggiare la spesa, la cui disponibilità
deve essere preventivamente attestata dall'ufficio di ragioneria, o dal
Segretario amministrativo, i quali provvedono, altresì, a prenderne
nota;
f) il responsabile del procedimento;
g) gli eventuali compensi o rimborsi che saranno concessi, in caso di
appalto concorso, a coloro i cui progetti, anche se non prescelti, siano
tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla commissione incaricata
della valutazione delle offerte.
Articolo 4
Responsabile del procedimento contrattuale
1. Nella delibera a contrattare può essere
nominato, tra il personale docente o non docente dell'Università
avente specifica competenza, un responsabile della procedura contrattuale
avente l'incarico di presiedere alla formazione ed esecuzione del contratto.
La nomina del responsabile del procedimento è obbligatoria per
i contratti ad evidenza pubblica.
2. Il responsabile del procedimento utilizza le risorse della struttura
organizzativa dell'Università, secondo le specifiche competenze,
al fine di compiere gli adempimenti istruttori, cura i rapporti con i
soggetti interessati al procedimento, agevolandone la partecipazione,
vigila sulla correttezza e regolarità di tutte le fasi del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo
che lo ha nominato le eventuali difficoltà o irregolarità
della procedura.
4. Concluso il contratto, il responsabile del procedimento vigila nell'interesse
dell'amministrazione su:
a) l'esecuzione delle prestazioni;
b) l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
c) le variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto;
d) lo svolgimento delle verifiche e dei collaudi;
e) la gestione dell'eventuale contenzioso stragiudiziale e giudiziale.
5. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo
che lo ha nominato le eventuali difformità rilevate tra la fase
progettuale e quella esecutiva del contratto, ed ogni altro fatto o circostanza
lesivi dei diritti e delle aspettative dell'Amministrazione committente.
Articolo 5
Pubblico incanto
1. Il pubblico incanto è preceduto da apposito
bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il
quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo posto a base d'asta o quello presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime
che deve possedere per partecipare alla gara;
e) il termine entro cui dovranno pervenire le offerte;
f) il criterio di aggiudicazione;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Apposita commissione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo, procede all'aggiudicazione.
3. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione,
valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la
ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
4. Il pubblico incanto è obbligatorio, di norma, per l'individuazione
del contraente nei contratti attivi.
Articolo 6
Licitazione privata
1. La licitazione privata è preceduta da
apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente,
il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime
che deve possedere per partecipare alla gara:
e) il criterio di aggiudicazione:
f) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire
e quello entro cui gli inviti saranno diramati;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione,
una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo,
o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta del Segretario
amministrativo, procederà all'individuazione dei concorrenti da
invitare alla gara, verificando la corrispondenza delle singole domande
e dei documenti richiesti a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni
di verifica si concluderanno con la stesura di apposito verbale dal quale
dovranno risultare sia i concorrenti da invitare alla gara che quelli
esclusi, nonché i motivi delle scelte effettuate ed, in particolare,
le ragioni che hanno determinato l'esclusione.
3. È in facoltà dell'Università invitare ditte o
persone ritenute idonee, ancorché non abbiano fatto richiesta di
invito.
4. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte o persone
ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto
e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo,
nel giorno e nell'ora stabiliti, firmato e completato in ogni dettaglio,
corredato della documentazione richiesta e dell'offerta economica.
5. All'esame comparativo delle offerte ed all'aggiudicazione provvede
una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione
dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta
del Segretario amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone
comunicazione al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa.
6. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione
o il Consiglio del centro autonomo di spesa interessato, valutati i motivi
che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della
procedura o l'indizione di una trattativa privata.
Articolo 7
Svolgimento delle gare
1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione
privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando
o dalla lettera d'invito; le sedute della commissione sono pubbliche per
la sola fase relativa alle operazioni d'apertura dei plichi contenenti
la documentazione e le offerte economiche.
2. La commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte,
alla loro valutazione ed all'aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate
almeno due offerte valide, salva diversa statuizione assunta nella deliberazione
a contrattare ed indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.
4. Delle operazioni della commissione è redatto apposito verbale
a cura dell'Ufficiale rogante o di altro funzionario di carriera amministrativa
a ciò incaricato con decreto del Rettore.
5. Alle sedute della commissione può assistere un membro del Collegio
dei revisori dei conti
Articolo 8
Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata
1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione
privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
A) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per
l'Università, unicamente in base al prezzo più alto, che
deve essere superiore a quello eventualmente indicato nel bando di gara
o nella lettera d'invito;
B) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa per l'Università:
b 1) unicamente in base al prezzo più basso, qualora i lavori,
la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto,
debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b 2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile
in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione,
quali il prezzo, il valore tecnico ed estetico, il tempo di esecuzione
dei lavori o di consegna dei beni, il costo di utilizzazione e di manutenzione,
la durata e le modalità della garanzia prestata, l'assistenza tecnica
successiva alla vendita ed il mantenimento del valore dell'investimento.
In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione ed
i coefficienti attribuiti ad ogni elemento devono essere indicati nel
bando di gara o nella lettera d'invito.
2. Qualora talune offerte, secondo le norme vigenti, presentino un prezzo
manifestamente basso rispetto alla prestazione, la commissione, prima
di procedere all'aggiudicazione, richiede all'offerente le necessarie
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione
e, qualora non siano ritenute valide, esclude l'offerta dalla gara con
provvedimento motivato.
3. In caso di offerte uguali, si procede al sorteggio tra le stesse.
Articolo 9
Appalto concorso
1. È ammessa la forma dell'appalto concorso per i contratti aventi
per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia opportuno avvalersi
della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica
ed esperienza specifica dell'offerente, per l'elaborazione del progetto
definitivo delle opere, dei lavori delle forniture e dei servizi.
2. L'appalto concorso è preceduto da apposito bando, da pubblicarsi
in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime
che deve possedere per partecipare alla gara;
d) il criterio di aggiudicazione;
e) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire
e quelli entro cui gli inviti saranno diramati:
f) il limite massimo di spesa che si intende sostenere;
g) se, tenuto conto dell'interesse dell'Università e degli oneri
sostenuti dai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati,
saranno concessi indennizzi o rimborsi a coloro i cui progetti, anche
se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla
commissione incaricata della valutazione delle offerte.
h) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
3. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione,
una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo,
procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara,
verificando la corrispondenza delle singole domande e dei documenti richiesti
a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni di verifica si concluderanno
con la stesura di apposito verbale dal quale dovranno risultare sia i
concorrenti da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché i
motivi delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni che hanno
determinato l'esclusione.
4. È in facoltà dell'Università invitare imprese
o persone ritenute idonee ancorché non abbiano fatto richiesta
di invito.
5. Le imprese o persone prescelte sono invitate a presentare, nelle forme,
nei modi e nei tempi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il
piano delle forniture o dei servizi, con l'indicazione delle caratteristiche
tecniche e dei prezzi, nonché a restituire lo schema di atto ad
esse inviato, contenente le condizioni generali e particolari del contratto,
firmato e completato in ogni dettaglio, corredato della documentazione
richiesta.
6. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi da indicarsi
nel bando di gara, che tenga comunque conto dei seguenti parametri:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) il tempo di esecuzione;
d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.
7. All'esame comparativo delle offerte ed alla loro valutazione provvede
una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione
dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore
amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone comunicazione
al Consiglio di amministrazione, cui è riservata l'aggiudicazione.
8. L'Università si riserva il diritto di apportare al progetto
prescelto integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti al fine del miglior
perseguimento dell'interesse pubblico
9. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione,
valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la
ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
Articolo 10
Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo
ad aggiudicazione;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di
lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti
tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto
abbia ad oggetto beni garantiti da privativa industriale o commerciale
ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili,
nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni pubbliche;
d) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti,
pubblici e privati, con alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e
resisi necessari per circostanze inizialmente non prevedibili, a condizione
che siano affidati allo stesso contraente, siano strettamente indispensabili
per il completamento dell'opera, non possano essere tecnicamente od economicamente
scorporati dalla prestazione principale, e purché il loro ammontare
non superi il 20% dell'importo del contratto originario;
f) quando l'eccezionale urgenza, risultante da avvenimenti imprevedibili
e/o dalla necessità di salvaguardare l'incolumità delle
persone e l'integrità dei beni, non sia compatibile con i tempi
occorrenti all'espletamento di gare pubbliche;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al
completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti,
qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Università
ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità
tecniche;
h) per l'affidamento al medesimo contraente dell'espletamento di servizi
tecnologici non scorporabili da quelli già affidati ed in corso
di esecuzione;
i) per sopperire alla necessità di far eseguire prestazioni a spese
ed a rischio di imprenditori inadempienti;
l) quando l'importo del contratto non supera 50.000 euro; IVA esclusa;
tale importo è rideterminato periodicamente dal Consiglio di amministrazione,
tenuto conto del tasso di inflazione;
m) per i contratti di assicurazione.
2. Il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivato
nella deliberazione a contrattare.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), f), i), l) ed m) debbono essere
interpellate più imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore
a tre.
4. I contratti, esclusi quelli di cui ai punti b) e d), devono essere
preceduti da parere di congruità formulato da apposita commissione
nominata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo
di spesa.
Articolo 11
Cauzioni
1. I partecipanti alle gare, salvo il caso in cui
le norme nazionali o le direttive comunitarie non dispongano diversamente,
debbono prestare, nelle forme di legge, idonea cauzione provvisoria pari
al 2% dell'importo a base di gara, la quale dovrà intendersi valida
fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, oppure automaticamente
svincolata, in caso di non aggiudicazione della gara.
2. A garanzia dell'esecuzione, i contraenti privati devono prestare idonea
cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di legge.
3. Le cauzioni, prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la loro operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta dell'Università e la durata fino all'approvazione
del collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
4. Per i contratti di forniture si può prescindere dalla cauzione
definitiva, qualora la ditta contraente sia di notoria solidità
e subordinatamente al miglioramento del prezzo in misura non inferiore
al 2% dell'importo contrattuale.
Articolo 12
Esercizio del diritto di autotutela
Gli atti del procedimento ad evidenza pubblica per
la scelta del contraente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio
di amministrazione prima della stipulazione definitiva del contratto,
ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di autotutela.
Nei casi in cui la deliberazione a contrattare e la definizione integrale
del contratto sono di competenza, rispettivamente, del Rettore, del Direttore
amministrativo, dei Direttori dei Centri autonomi di spesa e dei Dirigenti,
sotto la loro esclusiva responsabilità, all'approvazione del contratto
provvedono essi stessi.
Articolo 13
Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni provvisorie
1. L'esito della gara o della trattativa privata
è comunicato, entro dieci giorni dalla data di approvazione o di
conclusione del procedimento, a quanti hanno partecipato alla procedura
per la scelta del contraente, indicando all'aggiudicatario il giorno in
cui si dovrà procedere alla stipulazione del contratto.
2. Qualora l'aggiudicatario non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione
del contratto, decade dall'aggiudicazione e l'Università dispone
l'incameramento della cauzione provvisoria, senza pregiudizio per eventuali
ulteriori azioni di risarcimento; in tal caso, il contratto potrà
essere stipulato con il secondo classificato nella procedura di aggiudicazione,
fissando, a tal fine, un nuovo termine.
3. I contratti sono stipulati secondo quanto stabilito dall'articolo 33
del Regolamento di contabilità.
4. I contratti delle articolazioni interne all'Università, dotate
di autonomia amministrativa, sono stipulati dal Direttore del Centro autonomo
di spesa o da un suo delegato.
5. Copia dei contratti dell'Università è inviata all'ufficio
di ragioneria per la registrazione dell'impegno di spesa.
6. Le cauzioni provvisorie, prestate dai concorrenti non aggiudicatari
mediante deposito di numerario o titoli di Stato, sono tempestivamente
restituite agli interessati.
Articolo 14
Fornitura di beni informatici
Per la locazione e l'acquisto di apparecchiature
informatiche e licenze d'uso dei programmi, si seguono le procedure previste
dalla vigente normativa specifica.
Articolo 15
Spese contrattuali
1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie,
gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente
privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge
o da convenzione tra le parti.
2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico, la ripartizione
è disciplinata d'accordo tra le parti.
Articolo 16
Spese in economia
1. Le spese che possono farsi in economia sono quelle
di importo non eccedente euro 15.000, al nello dell'I.V.A., per le quali,
in ragione della loro particolare natura, si prescinde dallo svolgimento
delle procedure ad evidenza pubblica.
2. Esse sono:
provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati,
modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampe
di tabulati, circolari e simili;
abbonamenti a riviste, periodici e simili; acquisti di libri e pubblicazioni
periodiche, nonché relative spese di rilegatura; spese per pubblicazioni
didattiche e scientifiche;
organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni
culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, compresi il fitto
locali occorrenti, la stampa degli inviti e degli atti ed altre spese
connesse alle suddette manifestazioni;
iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
spese di rappresentanza;
acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli
ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisti di carburante, lubrificanti,
pezzi di ricambio ed accessori;
noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature,
utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione,
nonché macchine d'ufficio;
locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili,
noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di corsi,
quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali
attrezzature;
piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice,
acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, di fax
e telefax;
manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
dei locali;
acquisto di corredo al personale ausiliario;
altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri,
non previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possono
essere eseguiti o utilmente e convenientemente utilizzati con le procedure
contrattuali previste nei precedenti articoli;
spese per necrologi;
provviste per pronto soccorso e sanitari;
trasporti, spedizioni e facchinaggi.
3. Le spese in economia possono essere effettuate:
in amministrazione diretta: ossia con personale dell'Università
e materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati;
a cottimo fiduciario, ossia mediante affidamento a ditte o persone di
nota capacità idoneità, previa acquisizione di almeno complessivamente
tre preventivi, da conservare agli atti, da valutarsi comparativamente;
in casi di particolare urgenza ovvero di specialità della prestazione
ovvero quando l'importo della medesima non ecceda Euro 10.000,00 è
consentito il ricorso ad una sola ditta o persona di nota capacità
o idoneità;
con sistema misto: ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo
fiduciario.
4. In ogni caso, le provviste di beni o servizi in economia sono eseguite
a cottimo fiduciario.
5. È espressamente vietata ogni artificiosa suddivisione di forniture,
lavori o servizi, che possano considerarsi con carattere unitario, in
più forniture, lavori o servizi, salvo che ? per ragioni da indicarsi
specificamente ? non si ritenga opportuno procedere all'affidamento a
favore di più soggetti diversi.
6. L'ordinazione delle spese in economia avviene mediante comunicazione
al soggetto prescelto dell'impegno, che potrà eventualmente essere
integrato o sostituito da ogni altro atto negoziale necessario o opportuno;
tutte le ordinazioni debbono essere accettate dal soggetto prescelto.
7. Tutte le fatture, note e simili debbono essere munite del visto dell'ordinatore
della spesa al fine di attestarne la regolarità e corrispondenza
con l'ordinazione.
8. La gestione delle spese in economia resta in ogni caso soggetta alle
norme in tema di impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e collaudo.
Articolo 17
Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
1. In occasione di scambi culturali, congressi,
convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni
riferibili ai fini istituzionali dell'Ateneo, l'unità amministrativa
centrale e le unità amministrative dotate di autonomia di spesa
possono assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative
e di gestione, le spese relative all'ospitalità dei partecipanti
e ad eventuali compensi agli ospiti invitati.
2. Nell'ambito di accordi culturali con Università ed altre Istituzioni
di ricerca straniere, che prevedano anche lo scambio di personale e di
studenti, possono essere assunte a carico le spese di viaggio e di soggiorno
connesse con programmi di mobilità.
3. I principi, i criteri, i limiti e le modalità di erogazione
delle spese sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 18
Spese di ospitalità e di rappresentanza
1. Sono spese di ospitalità quelle sostenute
nei confronti di ospiti dell'Università da essa non dipendenti,
nonché quelle minute spese di ristoro, sostenute in occasione di
riunioni di organi collegiali.
2. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza che l'Università
abbia, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno
e di intrattenere con soggetti ad essa estranei pubbliche relazioni finalizzate
all'intento di suscitare l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti
qualificati nazionali, comunitari ed internazionali sulla sua attività
e sui suoi scopi. A tal fine, sono da considerare spese di rappresentanza,
in particolare, gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro
del Rettore con personalità o autorità estranee all'ente
o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici,
di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti in occasione di
visite, presso le unità funzionali dell'Università di autorità,
di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità
estranee all'ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti
dell'Università stessa;
d) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione
di immobili strumentali, quali stampa di inviti, affitto locali, addobbi
e impianti vari, servizi fotografici ed eventuale rinfresco, alle quali
partecipano autorità rappresentative estranee all'Università;
e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici
a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri
di delegazioni straniere in visita all'Università, oppure in occasione
di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali
dell'Università;
f) oggetti simbolici, quali targhe, medaglie, libri, al personale che,
raggiunta l'età della pensione, sia stato posto in quiescenza.
3. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuati:
a) i limiti di spesa;
b) i principi, i criteri e le modalità di erogazione delle spese;
c) i soggetti titolari di budget.
Articolo 19
Carte di credito
1. L'uso delle carte di credito è consentito nei casi in cui non
sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nei limiti
previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, per:
a) acquisto di beni e servizi;
b) spese di rappresentanza;
c) organizzazione di convegni e seminari;
d) spese relative ad incarichi di missione.
2. Titolari di carte di credito possono essere il Rettore, il Direttore
Amministrativo, i Direttori di Centri di spesa, i quali sono inoltre autorizzati
all'uso dei sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio
per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. Spetta al Rettore stipulare con l'Istituto cassiere apposita convenzione
concernente le carte di credito/viacard nella quale dovranno essere indicate:
a) la durata della convenzione;
b) l'eventuale costo per il rilascio, l'utilizzo ed il rinnovo;
c) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine
di regolazione
d) delle situazioni debitorie;
e) le modalità per la sostituzione in caso di furto o smarrimento;
f) la determinazione delle soglie massime di spesa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la emissione
di carte di credito aggiuntive da assegnarsi ad altri soggetti, specificando
i motivi che giustificano l'assegnazione.
5. I titolari delle carte di credito devono far pervenire ai rispettivi
uffici competenti, entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono
state effettuate le spese, apposito riepilogo corredato della documentazione
giustificativa delle spese per la liquidazione dell'estratto conto all'Istituto
cassiere.
6. Nel caso di spese non autorizzate o comunque non comprese tra quelle
indicate nel comma 1 del presente articolo, gli importi relativi dovranno
essere riversati a cura del titolare della carta o comunque detratti da
eventuali somme da erogare allo stesso a fronte liquidazione di indennità
di missione.
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati
Articolo 20
Accettazione
1. Le donazioni, le eredità ed i legati di
importo non superiore ad Euro 50.000 sono accettati, con proprio provvedimento
motivato, dal Rettore o dal Direttore del Centro di spesa interessato,
a seconda del destinatario dell'atto di liberalità.
2. L'autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati di
importo superiore a quello di cui al comma precedente è concessa
dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 21
Valutazione dei costi di gestione
Il Rettore o il Direttore del Centro di spesa, prima
di accettare la liberalità, o di richiedere al Consiglio di Amministrazione
l'autorizzazione all' accettazione, deve accertare:
a) se l'installazione e l'utilizzazione dei bene donato o ereditato, o
da acquistarsi con la somma donata o ereditata, comportano interventi
edilizi o sugli impianti, nonché spese di rilievo per manutenzione,
assicurazioni e quant'altro, provvedendo in tal caso a calcolarne l'onere
e a reperire le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte;
b) se dall'accettazione della liberalità sorgono vincoli, impegni
di diritto o di fatto, provvedendo in tal caso a valutarne le conseguenze
giuridiche ed economiche.
Articolo 22
Deroga all'ambito di applicazione della disciplina
1. Le disposizioni di cui al presente titolo non
si applicano ai beni di modesto valore che per consuetudine pervengono
in omaggio e per i quali non è necessario alcun atto formale di
accettazione.
Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto
terzi
Articolo 23
Determinazione del corrispettivo
1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dei
contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto
di terzi deve essere determinato in misura tale da coprire almeno i seguenti
elementi:
a) costo per l'acquisto di beni e servizi;
b) costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche
e/o didattiche impiegate nella prestazione;
c) costi generali sostenuti dal Centro di spesa interessato nella misura
del 3% del contratto;
d) spese generali dell'Università pari al 10% dell'importo del
contratto;
e) finanziamento del fondo dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali
di Ateneo ex art. 91 dello Statuto pari al 2% dell'importo del contratto;
f) costo dei compensi spettanti al personale docente e tecnico-amministrativo
che partecipa a tali attività, determinati dal Consiglio di amministrazione
sulla base del rispettivo impegno temporale e delle qualifiche di appartenenza;
g) costo dell'eventuale personale assunto a tempo determinato e delle
collaborazioni e consulenze esterne di qualunque genere necessarie per
le attività previste dalla prestazione;
h) costi derivanti da spese di viaggio e di missione, ivi compresi eventuali
oneri assicurativi, ove la natura della prestazione lo richieda;
i) costi per oneri contributivi o assicurativi;
l) costi complessivi per eventuali borse di studio finalizzate all'attività
commissionata.
2. Nel caso di iniziative condivise dall'Università tramite la
partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società consortili,
GEIE o altri istituti analoghi le quote di cui alle precedenti lettere
d) ed e), relative a contratti e convenzioni dell'Università con
tali enti, sono ridotte del 50 per cento
3. Per le prestazioni per le quali occorre fissare una tariffa, questa
è stabilita dal Consiglio di amministrazione, anche con riferimento
alle tariffe di mercato, o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi
professionali, o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza, sulla
base degli elementi di cui al comma 1 e del tipo e della complessità
della prestazione. Sono ammesse deroghe giustificate dal particolare rilievo
istituzionale del committente nazionale o internazionale, approvate dal
Consiglio di amministrazione.
Articolo 24
Rendiconti
1. Il Direttore del Centro di spesa approva il consuntivo
e la proposta avanzata dal responsabile della prestazione in ordine alle
quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori vincoli o limiti
di destinazione, al personale docente (professori e ricercatori) e al
personale tecnico amministrativo che ha effettivamente partecipato allo
svolgimento della prestazione, in corrispondenza dell'entità della
collaborazione fornita.
2. Parte del 10% che costituisce le spese generali di Ateneo deve in misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione confluire in un fondo di bilancio
di ateneo destinato ai compensi al personale tecnico-amministrativo per
la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e
per il premio per la qualità della prestazione individuale.
3. Qualora il contratto o la convenzione preveda che la prestazione sia
svolta in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere ritenuta
di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti all'oggetto
della prestazione stessa, sia con riguardo ai profili amministrativi e
contabili, l'approvazione del responsabile e la conseguente proposta di
riparto possono essere adottate al termine di ciascuna fase, purché
siano successive al pagamento da parte dell'ente committente del corrispettivo
relativo all'attività svolta nella singola fase
4. Prima dell'approvazione dei rendiconti di cui al presente articolo
e compatibilmente con la gestione complessiva della prestazione, il responsabile
del centro di spesa, su proposta del responsabile della prestazione stessa
corredata da specifica approvazione dei risultati dell'attività
svolta, può provvedere alla liquidazione dei compensi per le collaborazioni,
purché siano disponibili i fondi del committente.
5. Non possono essere concesse anticipazioni di cassa per sostenere spese
inerenti le prestazioni di cui al presente titolo.
Articolo 25
Contratti con Consorzi od Enti a partecipazione dell'Università
I contratti stipulati con enti di ricerca a partecipazione
dell' Università, che a qualsiasi titolo, coinvolgano membri di
un Dipartimento nell' attività di ricerca, devono essere analiticamente
comunicati al Consiglio di Dipartimento.
Articolo 26
Creazioni intellettuali
1. L'azione di tutela dei risultati, suscettibili
anche di valutazione economica, conseguiti a seguito di attività
di ricerca scientifica e tecnologica svolta utilizzando strutture e mezzi
finanziari dell'Ateneo, avviene secondo le modalità previste dalle
norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti.
2. Per le creazioni che siano il risultato di azioni condivise, ed in
particolare per quelle svolte in esecuzione di contratti o convenzioni
con soggetti terzi pubblici o privati, la distribuzione dei risultati
avverrà sulla base di regole contrattuali che dovranno assicurare
il rispetto degli interessi dell'Ateneo ai risultati economici diretti
ed alla promozione dell'immagine quale partecipante alla ricerca.
3. Le modalità di sviluppo delle attività di ricerca e di
destinazione dei risultati saranno oggetto di apposito regolamento, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 86 dello Statuto dell'Università.
Articolo 27
Disposizioni finali
1. Nel caso in cui l'effettuazione delle prestazioni
sia affidata congiuntamente a più centri di spesa, ovvero che uno
o più professori e ricercatori partecipino, in rappresentanza del
centro al quale afferiscono, all'effettuazione di prestazioni affidate
ad altro centro, i rapporti tra le strutture interessate sono regolati
da apposite intese stipulate dai responsabili dei centri medesimi.
2. Il presente regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni
stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, purché in
corso di svolgimento e senza effetti retroattivi rispetto agli impegni
già assunti.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.1) ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA DA STIPULARSI TRA L'ISTITUTO
DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO FONDAZIONE "SANTA LUCIA"
E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO
DI MEDICINA INTERNA -
Il Presidente fa presente al Senato che il Ministero
della Salute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs.
n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993, assegna
annualmente fondi per l'esecuzione di progetti di ricerca finalizzata.
A tal fine il medesimo Dicastero ha approvato, per l'anno finanziario
2003, l'esecuzione del progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione
di nuovi markers biochimici e molecolari nelle varie fasi della malattia
di Alzheimer" ed ha stipulato con l'Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico "Fondazione Santa Lucia" in qualità
di Capofila, la relativa Convenzione n. 186.
L'Istituto ha proposto al Dipartimento di Medicina Interna dell'Università
la partecipazione al progetto di ricerca finalizzato di cui sopra.
A fronte delle attività di ricerca che l'Università - Dipartimento
di Medicina Interna andrà a svolgere, l'I.R.C.S.S. corrisponderà,
a titolo di compenso, la somma complessiva di € 34.000,00, con le
seguenti modalità: 1) anticipazione nella misura del 60% a seguito
della comunicazione di inizio dei lavori; 2) il 10% al termine dei lavori
a seguito del parere favorevole del Ministero sulla relazione finale;
3) il restante 30% sarà erogato alla fine del primo anno, a seguito
del parere favorevole del Ministero sulle relazioni relative al periodico
stato di avanzamento dei lavori.
I risultati scientifici delle attività connesse allo svolgimento
della presente ricerca dovranno riportare i nominativi delle parti sottoscrittrici
della convenzione, previo accordo in seno al Comitato Tecnico Scientifico.
I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni industriali
saranno regolamentate in ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 della
L. n. 382/2001.
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna, nella seduta del 2.2.2004,
ha approvato all'unanimità la partecipazione al progetto di ricerca
sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è il Prof. Giorgio
Federici, afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
visto il testo della convenzione tra l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico "Fondazione Santa Lucia" e l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna
per lo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione
di nuovi markers biochimici e molecolari nelle varie fasi della malattia
di Alzheimer";
vista la delibera in data 2.2.2004 del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Interna;
con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
parere favorevole alla stipula della convenzione
tra l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Fondazione
Santa Lucia" e l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna per lo svolgimento della
ricerca dal titolo: "Identificazione di nuovi markers biochimici
e molecolari nelle varie fasi della malattia di Alzheimer".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.2) STIPULA CONVENZIONE N. 3AB/2 TRA L'ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITA' E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
- DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA -
Il Presidente fa presente al Senato che l'Istituto
Superiore di Sanità con nota del 24.1.2004 ha proposto al Dipartimento
di Medicina Interna dell'Università la partecipazione al progetto
di ricerca finalizzato dal titolo "Prevenzione della patologia aterosclerotica
nella sindrome metabolica: studio dei meccanismi cellulari e molecolari".
A fronte delle attività di ricerca che l'Università - Dipartimento
di Medicina Interna andrà a svolgere, l'I.S.S. corrisponderà,
a titolo di compenso, la somma complessiva di € 14.000,00, con le
seguenti modalità: 1) anticipazione nella misura del 80% alla stipula;
2) il saldo pari al 20% al termine della convenzione dopo l'approvazione
da parte del responsabile scientifico dell'I.S.S. della relazione finale
e del rendiconto.
La convenzione scadrà il 31.12.2004.
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna, nella seduta del 2.2.2004,
ha approvato all'unanimità la partecipazione al progetto di ricerca
sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è il Prof. Massimo
Federici afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- visto il testo della convenzione tra l'Istituto Superiore di Sanità
e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento
di Medicina Interna n. 3AB/2 dal titolo "Prevenzione della patologia
aterosclerotica nella sindrome metabolica: studio dei meccanismi cellulari
e molecolari";
- vista la delibera in data 2.2.2004 del Consiglio del Dipartimento di
Medicina Interna;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
parere favorevole alla stipula della convenzione
n. 3AB/2 tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina
Interna per lo svolgimento della ricerca dal titolo: "Prevenzione
della patologia aterosclerotica nella sindrome metabolica: studio dei
meccanismi cellulari e molecolari".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.3) STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LO
SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E BIOLOGIA CELLULARE
-
Il Presidente fa presente al Senato che il National
Institutes of Health ed il Dipartimento dei Servizi Sociali degli Stati
Uniti hanno approvato un programma di ricerca dal titolo: "Marcatura
di linee cellulari progenitrici del sistema vascolare".
In questo ambito è stato individuato lo Scripps Research Institute
come il destinatario dei fondi necessari per lo svolgimento della ricerca
di cui sopra, il quale con nota dell'11.2.2004 ha manifestato la volontà
di affidare alcuni aspetti della ricerca in questione all'Università
- Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, proponendo
la stipula di una accordo di collaborazione scientifica.
A fronte delle attività di ricerca svolte dall'Università
- Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, l'Istituto
corrisponderà l'importo di $15.000,00, mediante rimborso delle
spese del materiale di laboratorio acquistato dal Dipartimento per l'esecuzione
dei lavori affidati, che saranno provate tramite l'invio all'Istituto,
entro 60 giorni dalla spesa, delle fatture relative agli acquisti ed alle
spese effettuate.
Il Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare,
nella seduta del 26.1.2004 ha approvato all'unanimità la stipula
dell'accordo di ricerca sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è la Dott.ssa
Luisa Campagnolo, afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- visto l'accordo tra lo Scripps Research Institute e l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Sanità
Pubblica e Biologia Cellulare;
- vista la delibera in data 26.1.2004 del Consiglio del Dipartimento di
Sanità Pubblica e Biologia Cellulare;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
ESPRIME
parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione
scientifica tra lo Scripps Research Institute e l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Sanità
Pubblica e Biologia Cellulare, per lo svolgimento della seguente ricerca:
"Marcatura di linee cellulari progenitrici del sistema vascolare".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.4) STIPULA CONVENZIONI PER PROGETTI DI RICERCA
FINALIZZATA TRA L'ISPESL E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA" - DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
-
Il Presidente fa presente al Senato che l'Istituto
Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro ai sensi dell'art.
3 del DPR n. 619/80 ha il compito di ricerca e di studio dei criteri e
delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, avvalendosi anche della collaborazione degli organismi
pubblici e privati.
A tal riguardo l'Istituto con delibera 1/2003 ha varato il Piano di Attività
2003 con il quale sono stati previsti i settori di ricerca da affidare
ad Istituti di riconosciuto valore scientifico.
In relazione alle offerte pervenute l'ISPESL ha affidato all'Università
- Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini le seguenti
ricerche biennali: "Individuazione del livello di rischio ambientale
attraverso il monitoraggio dei livelli di accumulo tissutale di silice
ed absesto nei soggetti in ambiente lavorativo a rischio. Correlazione
tra livelli di accumulo e possibili markers biologici di rischio"
e "Correlazione tra livelli tissutali di nichel e zinco e quadriclinico-morfologici
di patologia sinoviale".
A fronte delle attività di ricerca svolte dall'Università
- Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini, l'Istituto
corrisponderà complessivamente per entrambe le ricerche, la somma
complessiva di € 120.000,00, con le seguenti modalità: 1)
il 50% corrispondente all'importo per il primo anno della ricerca, non
appena il Ministero della Salute avrà versato allo stesso Istituto
il finanziamento progettato; 2) il 50% a saldo non appena il Dipartimento
avrà presentato le relazioni scientifiche relative al primo anno
di attività e le stesse abbiano ricevuto giudizio favorevole in
ordine alla rispondenza dei risultati della ricerca.
I risultati scientifici delle attività connesse allo svolgimento
della presente ricerca saranno di proprietà dell'ISPESL.
I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni industriali
saranno regolamentate dall'art. 24 bis del R.D. n. 1127/1939 e sue successive
modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle
attività dovranno recare l'indicazione che la ricerca è
stata promossa e finanziata dall'ISPESL.
Il Consiglio del Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini,
nella seduta dell'1.3.2004 ha approvato all'unanimità la stipula
dei progetti di ricerca sopra menzionati.
Responsabile dei progetti per l'Università sono la Dott.ssa Elena
Bonanno ed il Prof. Augusto Orlandi, afferenti al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- visti i testi delle convenzioni tra l'Istituto Superiore per la Prevenzione
e Sicurezza del Lavoro e l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" - Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini;
- vista la delibera in data 1.3.2004 del Consiglio del Dipartimento di
Biopatologia e Diagnostica per Immagini;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
parere favorevole alla stipula delle convenzioni
tra l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biopatologia
e Diagnostica per Immagini, per lo svolgimento delle seguenti ricerche:
"Individuazione del livello di rischio ambientale attraverso il monitoraggio
dei livelli di accumulo tissutale di silice ed absesto nei soggetti in
ambiente lavorativo a rischio. Correlazione tra livelli di accumulo e
possibili markers biologici di rischio" e "Correlazione tra
livelli tissutali di nichel e zinco e quadriclinico-morfologici di patologia
sinoviale".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.5) COSTITUZIONE CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA E L'ALTA
FORMAZIONE NEL SETTORE DEGLI STUDI GEOGRAFICI.
Si sottopone al Senato la proposta di stipulare
un protocollo d'intesa tra l'Università e le Università
di "Roma TRE", "La Sapienza" e la Società Geografica
Italiana, avente ad oggetto l'istituzione del Centro Interuniversitario
per la Ricerca e l'Alta Formazione nel settore degli Studi Geografici
con sede presso la Società Geografica Italiana, che si impegna
a mettere a disposizione le proprie strutture di ricerca (biblioteca,
cartoteca, archivi, ecc.).
Il Centro avrà come scopo la ricerca, sia di base che applicata
e l'alta formazione, anche a livello di dottorato, formazione post-curriculare,
formazione continua, e-learning.
Lo Statuto del Centro determinerà gli organi di funzionamento del
Centro stesso, tra i quali saranno comunque compresi il Consiglio Scientifico,
il Comitato di Direzione e il Direttore.
Per l'esecuzione dell'intesa, le parti si impegnano a costituire, entro
30 giorni dalla sottoscrizione, una Commissione paritetica composta da
otto membri, sulla base delle indicazioni formulate dai proponenti.
Si fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Storia, nella seduta
del 20/01/2004, ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro
in parola.
Inoltre, con nota del 23.02.2004, il Preside della Facoltà di Lettere
e Filosofia ha precisato che il coinvolgimento dell'Università
esclude impegni di carattere economico e comporta la sola messa a disposizione
di strutture dell'Ateneo.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO ACCADEMICO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione del protocollo d'intesa del "Centro per la Ricerca
e l'Alta Formazione nel settore degli Studi Geografici";
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento
di Storia nella seduta del 20.01.04;
- vista la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia,
in data 23.02.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
parere favorevole alla stipula del protocollo d'intesa
tra l'Università e le Università di "Roma TRE",
"La Sapienza" e la Società Geografica Italiana, avente
ad oggetto l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca
e l'Alta Formazione nel settore degli Studi Geografici con sede presso
la Società Geografica Italiana, che si impegna a mettere a disposizione
le proprie strutture di ricerca (biblioteca, cartoteca, archivi, ecc.).
Il Centro avrà come scopo la ricerca, sia di base che applicata
e l'alta formazione, anche a livello di dottorato, formazione post-curriculare,
formazione continua, e-learning..
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.6) DECRETI RETTORALI N. 524 DEL 25.02.2004
E N. 565 DEL 26/02/2004 RELATIVI ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA "RICERCA E INNOVAZIONE IN SANITA' POLICLINICO TOR VERGATA
" IN FORMA ABBREVIATA "RIS-PTV S.C. a r. l. ".
Il Presidente ricorda che, il Senato, in data 7/5/2003, ha espresso parere
favorevole alla proposta di stipula di un protocollo d'intesa tra l'Università
e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in forma
di società consortile, denominato "Ricerca e Innovazione in
Sanità Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata "RIS-PTV
S.C. a r. l." e che in data 8/5/2003, il Consiglio di Amministrazione
ha a sua volta deliberato favorevolmente in merito.
Tale protocollo d'intesa è stato stipulato in data 24.12.2003,
con successive modifiche approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16/12/2003 e 18/12/2003.
Si sottopongono ora al Senato, l'atto costitutivo e lo Statuto sociale
che regolamentano la Società Consortile a responsabilità
limitata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor
Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c.a r.l., approvati con Decreto
Rettorale n° 565 del 26.02.2004, e la nomina del Prof. Pietro Masi
- Ordinario di Diritto Commerciale - afferente al Dipartimento di Diritto
e Procedura Civile, quale componente dell'Università in seno al
Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità
limitata denominata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico
Tor Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c. a r.l., disposta con
Decreto Rettorale n. 524 del 25.02.2004.
Si fa presente che i citati Decreti Rettorali sono stati approvati dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04.03.2004.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO ACCADEMICO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano
la Società Consortile a responsabilità limitata "Ricerca
e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma
abbreviata RIS-PTV s.c.a r.l., approvati con Decreto Rettorale n°
565 del 26.02.2004;
- presa visione della nomina del Prof. Pietro Masi - Ordinario di Diritto
Commerciale - afferente al Dipartimento di Diritto e Procedura Civile,
quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione
della Società Consortile a responsabilità limitata denominata
"Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata"
in forma abbreviata RIS-PTV s.c. a r.l., disposta con Decreto Rettorale
n. 524 del 25.02.2004;
- vista la delibera del C.d.A. in data 04.03.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
PRENDE ATTO
- dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale
che regolamentano la Società Consortile a responsabilità
limitata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor
Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c.a r.l., approvati con Decreto
Rettorale n° 565 del 26.02.2004;
- della nomina del Prof. Pietro Masi - Ordinario di Diritto Commerciale,
afferente al Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, quale componente
dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società
Consortile a responsabilità limitata denominata "Ricerca e
Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata
RIS-PTV s.c. a r.l., disposta con Decreto Rettorale n. 524 del 25.02.2004.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.7) DECRETI RETTORALI N. 523 DEL
25.02.2004 E N. 564 DEL 26/02/2004 RELATIVI ALLA SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA "PTV MEDITERRANEO".
Il Presidente ricorda che il Senato, in data 16/12/2003, ha espresso parere
favorevole alla proposta di stipula di un protocollo d'intesa tra l'Università,
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e la Hamilton
International S.r.l. al fine di partecipare ad una iniziativa mutualistica
da realizzarsi tramite la costituzione, ai sensi dell'art. 2615 ter del
Codice Civile, di un Consorzio con attività esterna, anche in forma
di società consortile, denominato "PTV Mediterraneo"
e che in data 18/12/2003, il Consiglio di Amministrazione ha a sua volta
deliberato favorevolmente in merito.
Tale protocollo d'intesa è stato stipulato in data 24.12.2003.
Si sottopongono ora al Senato l'atto costitutivo e dello Statuto sociale
che regolamentano la Società Consortile a responsabilità
limitata "PTV Mediterraneo", approvati con Decreto Rettorale
n° 564 del 26.02.2004 e la nomina del Prof. Enrico Bollero, Dirigente
Generale dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario Tor Vergata,
quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione
della Società Consortile a responsabilità limitata "PTV
Mediterraneo", disposta con Decreto Rettorale n. 523 del 25.02.2004.
Si fa presente che i citati Decreti Rettorali sono stati approvati dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04.03.2004.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO ACCADEMICO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano
la Società Consortile a responsabilità limitata "PTV
Mediterraneo", approvati con Decreto Rettorale n° 564 del 26.02.2004;
- presa visione della nomina del Prof. Enrico Bollero, Dirigente Generale
dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario Tor Vergata, quale
componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione
della Società Consortile a responsabilità limitata "PTV
Mediterraneo", disposta con Decreto Rettorale n. 523 del 25.02.2004;
- vista la Delibera del C.d.A. in data 4/3/2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
PRENDE ATTO
- dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale
che regolamentano la Società Consortile a responsabilità
limitata "PTV Mediterraneo", approvati con Decreto Rettorale
n° 564 del 26.02.2004;
- della nomina del Prof. Enrico Bollero, Dirigente Generale dell'Azienda
Ospedaliera Policlinico Universitario Tor Vergata, quale componente dell'Università
in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile
a responsabilità limitata "PTV Mediterraneo", disposta
con Decreto Rettorale n. 523 del 25.02.2004.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.8) ADESIONE AL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO DA STIPULARSI TRA
LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO SANITA' DIPARTIMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO
DI MEDICINA INTERNA -
Il Presidente fa presente al Senato che il Ministero
della Salute ha erogato in favore della Regione Sicialiana, in attuazione
di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 502/1992, così come
modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, dei fondi per lo svolgimento di una
ricerca finalizzata biennale dal titolo: "Markers ambientali e genetici
del danno vascolare in pazienti con sindrome metabolica".
La Regione Siciliana - Assessorato Sanità Dipartimento Osservatorio
Epidemiologico, ha manifestato l'intenzione di coinvolgere l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina
Interna, nello svolgimento dei lavori inerenti il programma di ricerca
sopramenzionato.
A fronte delle attività di ricerca che l'Università - Dipartimento
di Medicina Interna, andrà a svolgere, la Regione Siciliana corrisponderà,
a titolo di compenso, la somma complessiva di € 29.060,00, con le
seguenti modalità: 1) il 60% alla comunicazione dell'avvio dei
lavori; 2) il 30% alla scadenza del primo anno della convenzione con la
presentazione di una relazione delle attività svolte; 3) il 10%
a saldo al termine della sperimentazione, previa approvazione da parte
del Ministero della Salute della relazione conclusiva dei lavori.
I risultati scientifici delle attività connesse allo svolgimento
della presente ricerca saranno di proprietà del Ministero della
Salute e della Regione Siciliana.
I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni industriali
saranno regolamentate in ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 della
L. n. 382/2001.
Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle
attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato
svolto in collaborazione con la Regione Siciliana e con il Ministero della
Salute.
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna, nella seduta del 2.2.2004
ha approvato all'unanimità la partecipazione al progetto di ricerca
sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è il Prof. Massimo
Federici, afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- visto il testo della convenzione tra la Regione Siciliana e l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina
Interna;
- vista la delibera in data 2.2.2004 del Consiglio del Dipartimento di
Medicina Interna;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
parere favorevole alla stipula della convenzione
la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna per lo svolgimento della
ricerca dal titolo: "Markers ambientali e genetici del danno vascolare
in pazienti con sindrome metabolica".
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
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5.9) DECRETI RETTORALI N. 630 E N. 631 DEL 5/3/2004 RELATIVI ALLA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "PET-TOR VERGATA".
Il Presidente ricorda che, il Senato, in data 27/01/2003, ha espresso
parere favorevole alla proposta di stipula di un protocollo d'intesa tra
l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
Tor Vergata, al fine di partecipare ad una iniziativa mutualistica da
realizzarsi tramite la costituzione, ai sensi dell'art. 2062 del Codice
Civile, di un Consorzio, anche in forma di Società, con sede presso
l'Azienda Policlinico Tor Vergata, denominata "PET-Tor Vergata"
e che in data 30/01/2003, il Consiglio di Amministrazione ha a sua volta
deliberato favorevolmente in merito.
Tale protocollo d'intesa è stato stipulato in data 13/02/2003.
Si ricorda inoltre che, relativamente all'atto sopracitato, è stato
espresso parere favorevole all'attuazione di modifiche, con l'introduzione
della IBA RadioIsotopi Italia S.r.l. in data 24/07/2003, approvate dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/07/2003.
Il nuovo protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 01/08/2003.
In questa fase, si sottopongono all'attenzione del Senato, l'atto costitutivo
e lo Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a
responsabilità limitata "PET-Tor Vergata", approvati
con Decreto Rettorale n° 630 del 05.03.2004, e la designazione del
Prof. Roberto Petronzio - Ordinario di Fisica Teorica - afferente al Dipartimento
di Fisica dell'Università "Tor Vergata", quale componente
dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società
Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor Vergata",
disposta con -Decreto Rettorale n° 631 del 05.03.2004.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO ACCADEMICO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano
la Società Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor
Vergata", approvati con Decreto Rettorale n° 630 del 05.03.2004;
- presa visione della designazione del Prof. Roberto Petronzio - Ordinario
di Fisica Teorica - afferente al Dipartimento di Fisica dell'Università
"Tor Vergata", quale componente dell'Università in seno
al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità
limitata "PET-Tor Vergata", disposta con -Decreto Rettorale
n° 631 del 05.03.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
PRENDE ATTO
- dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale
che regolamentano la Società Consortile a responsabilità
limitata "PET-Tor Vergata", approvati con Decreto Rettorale
n° 630 del 05.03.2004 e alla designazione del Prof. Roberto Petronzio
- Ordinario di Fisica Teorica - afferente al Dipartimento di Fisica dell'Università
"Tor Vergata", quale componente dell'Università in seno
al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità
limitata "PET-Tor Vergata", disposta con -Decreto Rettorale
n° 631 del 05.03.2004;
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
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5.10) APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL "CONSORZIO
NUVAL UNIVERSITA' ROMA" - N.U.R.
Il Presidente ricorda che il Senato ed il Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente nelle sedute del 10 e 18 giugno 2003, hanno approvato
la costituzione del "Consorzio Nuval Università di Roma"
- N.U.R., fra l'Università, l'Università degli Studi di
Roma 'La Sapienza' e l'Università degli Studi 'Roma Tre'.
Tale Consorzio, della durata di tre anni, ha ad oggetto l'attivazione
del Master di II livello in "Politiche di sviluppo e coesione e valutazione
degli investimenti pubblici" collegato al progetto NUVAL promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione
Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per
le Politiche di sviluppo e Coesione, affidato per la realizzazione al
FORMEZ.
Per quanto sopra, si sottopone ora al Senato la Convenzione tra il Consorzio
N.U.R. (Nuval università di Roma), e l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata", approvata dal Consiglio Direttivo
del Consorzio stesso, nella seduta del 28/11/2003, sottoscritta in data
27/02/2004.
Tale convenzione stabilisce, conformemente all'art. 3 dell'atto costitutivo,
che la gestione del coordinamento del Master sarà affidata all'Ateneo,
che per la gestione amministrativa e contabile, si appoggerà ai
servizi dell'Università, con rotazione nel triennio, dei tre Atenei
consorziati.
Gli studenti ammessi potranno iscriversi al Master mediante il pagamento
della quota di iscrizione, pari ad Euro 5.000. Gli iscritti al Master
per l'anno accademico 2003/2004 assumono, ad ogni effetto amministrativo,
lo status di studenti iscritti all'Università degli Studi di Roma
Tor Vergata. Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà con
modalità stabilite dall'Università Tor Vergata e sull'importo
delle quote di iscrizione l'Università tratterrà una percentuale
pari al 20%. Le somme restanti verranno messe a disposizione del Consorzio
per la gestione delle attività del Master. Il Consorzio utilizzerà
le risorse disponibili per l'anno accademico 2003/2004 attraverso il centro
di spesa costituito dal Dipartimento SEFEMEQ.
I beni acquistati con fondi destinati al Master nell'esercizio finanziario
2004, collegato alla gestione dell'attività didattica dell'anno
accademico 2003/2004, saranno acquisiti all'inventario del centro di spesa
dell'Università degli Studi Tor Vergata.
Al termine dell'esercizio finanziario 2004, tutti i fondi non impegnati
saranno trasferiti all'Università che svolgerà la funzione
di sede operativa per l'anno accademico 2004/2005, per la continuità
del progetto didattico.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO ACCADEMICO
- udita la relazione del Presidente;
- visto il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio
stesso, in data 28/11/2003;
- presa visione della Convenzione tra il Consorzio N.U.R. (Nuval Università
di Roma) e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
parere favorevole alla Convenzione stipulata tra
il Consorzio N.U.R. (Nuval università di Roma), e l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" in relazione al Master di
II livello in "Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli
investimenti pubblici".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.11)APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL
"CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE
DELLE PIANTE".
Il Presidente ricorda al Senato che con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 22/09/1995, l'Università, con il Dipartimento di Biologia,
ha aderito al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare
delle Piante, istituito in data 15/04/1992 fra le Università di
Firenze, Milano Statale, Napoli, Padova, Pavia, Roma "La Sapienza"
e Viterbo, tramite versamento di una quota di adesione di 1.000.000 di
lire. Il Consorzio ha acquisito personalità giuridica con Decreto
del MIUR del 14/07/2000, pubblicato sulla G.U. del 4/7/2000. Esso si propone
di promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche
ed applicative nel campo della biologia molecolare delle piante, oltre
che favorire le collaborazioni fra le Università, gli enti di ricerca
e le imprese, promuovendo la costituzione di centri di ricerca specialistici.
Il Presidente sottopone all'esame del Senato le modifiche dello Statuto
consortile approvate dagli Organi del Consorzio in data 25/11/2003 e di
seguito indicate:
a) la sede del Consorzio è stata trasferita dall'Università
di Roma "La Sapienza" all'Università di Siena;
b) ferma restando la durata decennale con rinnovi successivi di quinquennio
in quinquennio, di cui all'art. 4, si stabilisce espressamente all'art.
5 che, non avendo di Consorzio alcun fine di lucro, eventuali sopravvenienze
attive o plusvalenze patrimoniali concorreranno a costituire risorse da
impiegare nella gestione, mentre gli avanzi di bilancio, verranno imputati
al fondo di riserva e obbligatoriamente reimpiegati nelle attività
consortili. Non possono verificarsi disavanzi di bilancio.
c) L'art. 7 statuisce le esatte modalità che altre università
italiane o straniere dovranno seguire per essere autorizzate ad aderire
al consorzio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e sentito il
parere vincolante del Consiglio Scientifico.
d) L'art. 8 fissa espressamente l'obbligatorietà da parte delle
Università consorziate, ad ottemperare alle norme statutarie, a
consentire al Consiglio Direttivo controlli ed ispezioni per l'accertamento
del rispetto di tali obblighi, a non divulgare atti e fatti del Consorzio
e a comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale possesso o acquisto
di quote o azioni di società operanti nel settore. Eventuali inadempienze
agli obblighi, sono previste nell'art. 10, che in tali casi stabilisce
l'esclusione dal Consorzio dell'Università inadempiente, senza
restituizione della quota consortile originariamente versata, prevedendo
l'indennizzo per eventuali spese o danni causati dall'Università
esclusa.
e) In caso di estinzione e scioglimento, all'art. 21, sono più
approfonditamente definite le modalità, prevedendo la nomina di
uno o più liquidatori da parte dei membri del Consiglio Direttivo
e in caso di impossibilità, dal Presidente del Tribunale territorialmente
competente. I liquidatori potranno anche disporre la vendita in blocco
dei beni che costituiscono il fondo consortile.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO ACCADEMICO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dello Statuto approvato con Delibera del 22/09/1995;
- presa visione del nuovo Statuto approvato dagli Organi del Consorzio
in data 25/11/2003;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
parere favorevole al nuovo Statuto del Consorzio
Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante,
istituito in data 15/04/1992 fra le Università di Firenze, Milano
Statale, Napoli, Padova, Pavia, Roma "La Sapienza" e Viterbo,
avente personalità giuridica approvata con Decreto del MIUR del
14/07/2000, pubblicato sulla G.U. del 4/7/2000.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.12) PROTOCOLLO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E L'ENTE REGIONALE "ROMA
NATURA" IN DATA 16.4.2003.
Si ricorda al Senato che in data 16.4.2003 l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ente regionale "RomaNatura"
hanno stipulato una convenzione allo scopo di collaborare nella ricerca
e nella divulgazione per lo sviluppo di studi, ricerche ecologiche e progetti
di formazione su tematiche riguardanti le Aree Protette del Comune di
Roma, con particolare attenzione all'Area Marina Protetta "Secche
di Tor Paterno".
La convenzione, all'art. 4 prevede che tutte le attività oggetto
dell'accordo vengano dettagliate, pianificate e regolate specificatamente
nell'ambito di appositi atti.
Si sottopone pertanto al Senato la proposta di protocollo attuativo della
suddetta convenzione, al fine di collaborare nello sviluppo del Progetto
di ricerca dal titolo "Gestione multifunzionale dell'area marina
protetta Secche del Paterno".
L'Università - Dipartimento di Biologia e RomaNatura mettono a
disposizione le proprie strutture, attrezzature, competenze e professionalità,
sia tecniche che scientifiche, adeguate allo sviluppo del Progetto.
Il Progetto di ricerca, concordato tra le parti contraenti, è dettagliato
nell'Allegato Tecnico unito al protocollo che, tra l'altro, descrive gli
obiettivi da conseguire e le attività da svolgere. Nel corso di
svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno
essere concordati fra le parti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata
dell'attività, sempre nei limiti del citato programma di ricerca.
Le attività connesse al Progetto di ricerca saranno svolte presso
il Dipartimento di Biologia - Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed
Acquacultura dell'Università e dovranno essere completate nell'arco
di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto.
RomaNatura sostiene l'impegno economico della ricerca con un contributo
di Euro 102.742,50 che sarà erogato al Dipartimento di Biologia
con le seguenti modalità: il 25% del contributo al momento della
stipula; il 25% del contributo al termine della I Fase del Programma di
ricerca (cfr. l'Allegato Tecnico); il rimanente 50% al termine della II
Fase del Programma di ricerca (cfr. l'Allegato Tecnico).
I responsabili del coordinamento delle attività che verranno svolte
sono per RomaNatura, il Dr. Luca Marini e per l'Università il Prof.
Stefano Cataudella.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito dell'accordo
avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati
dall'Università, in tutto o in parte, con precisa menzione della
collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso di RomaNatura,
in quanto i risultati potrebbero essere vincolati da clausole di riservatezza
contrattuale di RomaNatura nei confronti di terzi. Qualora l'Università
e RomaNatura intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali
i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione
di congressi, convegni seminari o simili, concorderanno i termini ed i
modi delle pubblicazioni e, comunque, sono tenute a citare l'accordo nell'ambito
del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Si fa presente al Senato che la proposta è stata approvata dal
Consiglio del Dipartimento di Biologia con propria delibera adottata nella
seduta del 16.12.2003.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione del testo del protocollo attuativo della convenzione stipulata
in data 16.4.2003 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" e l'Ente regionale "RomaNatura";
- preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia
adottata in data 16.12.2003;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
- parere favorevole alla stipula del protocollo
attuativo della convenzione stipulata in data 16.4.2003 tra l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ente regionale "Roma
Natura" al fine di collaborare nello sviluppo del Progetto di ricerca
dal titolo "Gestione multifunzionale dell'area marina protetta Secche
del Paterno".
Le attività connesse al Progetto di ricerca dovranno essere completate
nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.13) ACCORDO - QUADRO DI COLLABORAZIONE UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"/SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Si sottopone al Senato la proposta di Convenzione
quadro tra l'Ateneo e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze,
allo scopo di perseguire obiettivi di collaborazione scientifica, di ricerca,
di didattica e di formazione su specifiche tematiche di interesse comune
che di volta in volta saranno individuate.
La realizzazione delle iniziative, i relativi contenuti didattici, progettuali
ed economici attuativi dell'Accordo-Quadro sono oggetto di appositi accordi
esecutivi, nell'ambito dei quali sono fissati gli oneri finanziari eventualmente
gravanti sulle parti, soggetti all'approvazione delle parti medesime.
Le attività previste dall'Accordo-Quadro saranno svolte con il
coordinamento scientifico e didattico di un Comitato composto di due membri
designati uno da ciascuna parte.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente locali e
strutture logistiche per la realizzazione ottimale delle iniziative formative
e scientifiche comuni.
La durata dell'Accordo-Quadro è decennale dalla data di sottoscrizione.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di Convenzione quadro tra l'Ateneo e la Scuola
Superiore dell'Economia e delle Finanze;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
- parere favorevole alla stipula di una Convenzione
quadro tra l'Ateneo e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze,
allo scopo di perseguire obiettivi di collaborazione scientifica, di ricerca,
di didattica e di formazione su specifiche tematiche di interesse comune
che di volta in volta saranno individuate.
La durata dell'Accordo-Quadro è decennale dalla data di sottoscrizione.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.14) PROTOCOLLO D'INTESA UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
E BIOLOGIA CELLULARE/"MO.D.A.V.I. ONLUS" (MOVIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO ITALIANO ONLUS)
Si sottopone al Senato la proposta di convenzione
tra l'Ateneo - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare
ed il MO.D.A.V.I. Onlus per avviare in collaborazione una attività
di ricerca per l'attuazione di un'indagine campionaria nazionale sulle
cause dirette ed indirette di morte per droga, prevista dal Progetto "Spazi
Aperti" nel pieno rispetto dei protocolli di analisi, in conformità
agli standards, le finalità i tempi e gli obiettivi qualitativi
e quantitativi del Progetto stesso.
Per la realizzazione dell'attività di ricerca di cui sopra, l'Università
mette a disposizione i propri Laboratori di tossicologia forense, ivi
inclusi gli strumenti e le attrezzature, oltre ai locali ed i servizi
del Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare per l'espletamento
ed il supporto anche tecnico-logistico dell'attività di ricerca,
nonché le proprie professionalità per la consulenza ed assistenza
necessaria alle varie fasi di svolgimento della ricerca e per la prestazione
di un supporto didattico-scientifico circa l'indagine campionaria nazionale
sulle cause dirette ed indirette di morte per droga.
Il MO.D.A.V.I. Onlus mette a disposizione le proprie attrezzature e professionalità,
inoltre, nei limiti delle risorse economiche destinate al finanziamento
del Progetto di ricerca, su espressa richiesta scritta dell'Università
contenente le argomentazioni comprovanti le reali motivazioni e necessità,
acquisterà strumenti indispensabili all'esecuzione delle analisi
di laboratorio previste nel Progetto di ricerca; detti strumenti saranno
messi a disposizione dell'Università, previa stipula di apposito
contratto di comodato che ne regolamenti l'uso a titolo gratuito, specificando
modalità, tempi e rispettive responsabilità.
Responsabili Scientifici dell'iniziativa sono, per il Dipartimento di
Sanità Pubblica e Biologia Cellulare dell'Università di
Roma "Tor Vergata" il Prof. Gregorio Siracusa e per il MO.D.A.V.I.
Onlus il Dott. Massimo Canu.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del
presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati
ed utilizzati dall'Università, in tutto o in parte, con precisa
menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso
del MO.D.A.V.I. Onlus, in quanto i risultati potrebbero essere vincolati
da clausole di riservatezza contrattuale del MO.D.A.V.I. Onlus nei confronti
di terzi. Qualora l'Università o il MO.D.A.V.I. Onlus intendano
pubblicare su riviste nazionali o internazionali i risultati delle ricerche
in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni,
seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni
e, comunque, sono tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è
stato svolto il lavoro di ricerca.
I diritti sulle cognizioni ed i brevetti risultanti dal lavoro di ricerca
comune appartengono in ugual misura ad ambedue i contraenti. Per quanto
riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione
dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo
anche conto della disciplina prevista dall'art. 7 della L. 18 ottobre
2001 n. 383.
L'accordo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà
la durata di tre anni.
Si fa presente al Senato che la proposta è stata approvata dal
Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare nella seduta
del 26.1.2004.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di convenzione tra l'Ateneo ed il MO.D.A.V.I.
Onlus (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano Onlus);
- preso atto della delibera del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Biologia Cellulare nella seduta del 26.1.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
ESPRIME
- parere favorevole alla stipula di una convenzione
tra l'Ateneo - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare
ed il MO.D.A.V.I. Onlus per avviare in collaborazione una attività
di ricerca per l'attuazione di un'indagine campionaria nazionale sulle
cause dirette ed indirette di morte per droga, prevista dal Progetto "Spazi
Aperti" nel pieno rispetto dei protocolli di analisi, in conformità
agli standards, le finalità i tempi e gli obiettivi qualitativi
e quantitativi del Progetto stesso.
L'accordo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà
la durata di tre anni.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
5.15) CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA", L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO E LA SIOI (SOCIETÀ
ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE) PER IL FUNZIONAMENTO DEL
MASTER INTERUNIVERSITARIO DI II° LIVELLO IN "GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI
(UNIVERSALI E REGIONALI EUROPEE)".
Si ricorda al Senato che il D.M. del 3.11.1999 n°
509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei" ha previsto la possibilità per le università,
ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 341/90 in materia
di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, di attivare,
disciplinandoli nei propri regolamenti didattici, "
corsi di
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente,
successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e secondo livello".
Con Decreto Rettorale n° 913 del 17.3.2003 l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" ha emanato il proprio "Regolamento
d'Ateneo in materia dei Master Universitari istituiti ai sensi del D.M.
del 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e
L. 341/90".
Il Regolamento, agli artt. 12 e 17, prevede che i predetti corsi possano
essere istituiti congiuntamente con altri Atenei o Enti pubblici e privati,
sulla base di apposite convenzioni, proposte dalle Facoltà interessate
ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato
Accademico.
Il Presidente ricorda che con delibera in data 3 febbraio 2004 il Senato
aveva già espresso parere favorevole alla proposta di convenzione
tra la nostra Università, l'Università degli Studi di Camerino
e la SIOI (Società Italiana per l'organizzazione internazionale)
al fine di collaborare nella organizzazione e funzionamento del Master
interuniversitario di II° livello in "Giurisdizioni Internazionali
(Universali e regionali Europee)" mentre il Consiglio d'Amministrazione,
nella successiva seduta del 9 febbraio '04, aveva rinviato per maggiore
istruttoria.
Il Presidente sottopone ora il nuovo testo della convenzione così
come modificato negli articoli 5, 6 e 8.
Tale master, verrà attivato nell'anno accademico 2004/2005, ed
ha l'obiettivo di fare acquisire una preparazione giuridico-istituzionale
e una formazione pratico-professionale nel campo delle giurisdizioni internazionali
ed europee
Gli aspetti scientifici, didattici e organizzativi dell'iniziativa prevista
dalla Convenzione sono congiuntamente progettati e realizzati dall'Università
degli Studi di Camerino, dall'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" e dalla SIOI. Le Parti curano d'intesa il coordinamento
didattico, la progettazione, valutazione, realizzazione, gestione e controllo
della qualità del processo formativo.
La sede dell'attività didattica è presso la SIOI e presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": in particolare
la SIOI assicurerà la disponibilità di adeguate strutture
per lo svolgimento dell'attività didattica relativa alla prima
parte del corso presso le proprie strutture, e metterà a disposizione
la propria sede come centro organizzativo del corso; l'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" s'impegna a consentire lo
svolgimento dell'attività seminariale, relativa alla seconda parte
del corso, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nella sede distaccata
dell'Istituto di Diritto Internazionale in Roma, via Lucullo, 11.
Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Master sono costituite
dai proventi delle quote d'iscrizione, e dagli eventuali contributi, liberalità
e borse di studio derivanti da enti, persone fisiche o giuridiche, e dalle
Parti stesse nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
La gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie relative
al Master è affidata alla SIOI.
Dell'ammontare complessivo della quota di iscrizione l'85 % sarà
destinato alle spese di gestione del Master; il 5 % sarà destinato
al bilancio di Ateneo dell'Università degli Studi di Camerino,
il 5% sarà destinato al bilancio di Ateneo dell'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata", il 5 % sarà destinato
al bilancio sociale della SIOI.
Il Consiglio di Master è composto di sette componenti: due nominati
dall'Università di Camerino, due dall'Università di Tor
Vergata e due dalla SIOI; le Parti individuano concordemente il settimo
componente nella persona del Prof. Giovanni Conso, Presidente del Comitato
dei diritti umani della SIOI.
Il Consiglio, le cui competenze sono specificate nello Statuto del Master
assume concordemente le sue decisioni.
Sono organi del Master, nell'ambito delle rappresentanze delle rispettive
istituzioni e del Consiglio di Master, il Direttore del Master, il Direttore
della didattica e il Direttore organizzativo.
Il Direttore del Master è nominato a turno dal Consiglio di Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata"
e dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Camerino e dalla SIOI. Il Direttore della didattica è nominato
dal Consiglio di Master. Il Direttore organizzativo è nominato
dal Consiglio di Master su proposta della SIOI.
L'attività didattica viene svolta da docenti messi a disposizione
dalla SIOI, dall'Università degli Studi di Camerino e dall'Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata". Ad essi è possibile
affiancare docenti e ricercatori di altre Università, Enti e Istituzioni
private, nonché esperti assunti con rapporti di collaborazione
di diritto privato, per rendere più adeguata la programmazione
didattica. Le lezioni e i seminari sono comunque tenuti da esperti nei
singoli moduli tematici, in possesso di elevata qualificazione scientifica
e/o professionale.
Il compenso da corrispondere ai docenti ed ai collaboratori delle attività
didattiche, siano essi interni o esterni all'Università degli Studi
di Camerino e all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
è determinato dal Consiglio di Master e viene corrisposto nel rispetto
dei presupposti di cui al Regolamento (o Statuto) del Master.
Saranno ammessi alla frequenza del corso, senza l'onere della quota di
iscrizione, tre studenti per ciascuna Università partecipante selezionati
dalle Università stesse.
Ai frequentanti il corso di Master che abbiano superato la prova finale,
secondo i criteri e le modalità previste dallo Statuto, viene rilasciato
il titolo di Master interuniversitario di secondo livello in "Giurisdizioni
Internazionali (Universali e Regionali Europee)". Il titolo verrà
predisposto dall'Università di Tor Vergata alla quale compete il
rimborso dei costi sostenuti inclusi quelli delle pergamene, ove richieste.
La convenzione che verrà sottoscritta sarà condizionata
all'attivazione del Master, entra in vigore dalla data di sottoscrizione
e ha la medesima durata del Master al quale si riferisce; essa potrà
essere rinnovata per i successivi anni accademici con atto aggiuntivo.
Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza aveva già espresso
parere favorevole alla stipula della convenzione nella seduta del 17.12.2003.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.
DISCUSSIONE
In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni,
Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto
3) dell'o.d.g
IL SENATO
- Rinvia l'argomento per maggiore istruttoria.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
6.1) INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM DELLA FACOLTA'
DI LETTERE E FILOSOFIA AL MAESTRO ENNIO MORRICONE
Il Presidente richiama l'attenzione dei Senatori
sull'opportunità di individuare un'intitolazione che conferisca
valore e rappresentatività all'Auditorium della Facoltà
di Lettere e Filosofia.
A tal fine propone il nome di uno degli esponenti più illustri
della ricerca contemporanea nell'ambito della musica che ha ottenuto i
più prestigiosi riconoscimenti internazionali: il Maestro Ennio
Morricone.
Egli non è solo un grande autore di bellissime e suggestive colonne
sonore per films - alle quali ha sempre cercato di conferire una propria
dignità artistica sottraendosi all'unilateralità del genere
per non subirne le regole - ma anche un grande compositore saldamente
radicato nella musica "colta" contemporanea e nelle esperienze
dell'avanguardia musicale, non solo italiana.
L'opportunità di instaurare un rapporto con il Maestro E. Morricone
si è presentata per l'Ateneo di Roma Tor Vergata con l'attivazione
del corso di Laurea in "Discipline delle Arti e dello Spettacolo"
L'impegno e l'interesse che il Maestro E. Morricone ha sempre manifestato
nei confronti dell'Ateneo di Roma Tor Vergata sono i motivi per i quali
il Presidente propone di intitolare l'Auditorium: "Ennio Morricone";
luogo peraltro in cui il 19 febbraio del 2001, la Facoltà di Lettere
e Filosofia gli conferì la Laura Honoris Causa in "Discipline
delle Arti della Musica e dello Spettacolo".
Il Presidente, terminata la propria esposizione, apre la discussione.
Nulla avendo da osservare,
IL SENATO
- udita l'esposizione del Presidente;
- con il voto contrario del Prof. C. Shaerf ed il voto favorevole di tutti
gli altri presenti;
DELIBERA
- di intitolare l'Auditorium della Facoltà
di Lettere e Filosofia "Ennio Morricone".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
6.2) VOTAZIONE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO
DEL TITOLO DI MASTER
Il Presidente comunica al Senato che agli uffici
è pervenuta la lettera del Prof. Scandizzo, direttore del Master
in Economia e Istituzioni, con la quale lo stesso comunica che il Consiglio
del Master, "in considerazione del fatto che i centodecimi sono legati
al numero dei componenti della commissione d'esame e corrispondono anche
ad una valutazione della tesi", ha convenuto sulla necessità
di esprimere la votazione della prova finale per il conseguimento del
titolo di Master, in trentesimi anziché in centodecimi come stabilito
dall'art. 4 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei master
universitari e corsi di perfezionamento dell'Ateneo.
La Commissione consultiva permanente per la didattica e la ricerca, nella
seduta del 2.4.2004, ha ribadito quanto già deliberato in data
12.12.2003 e cioè . . ."che qualunque votazione espressa come
frazione di un massimo sia del tutto equivalente e, pertanto, in assenza
di una specifica proposta, ritiene che la votazione in centodecimi sia
da considerarsi ancora valida".
La Commissione propone che il Senato accademico deliberi in via definitiva
se mantenere la votazione della prova finale per il conseguimento del
titolo di Master in centodecimi come indicato dall'art. 4 del Regolamento
per l'attivazione e organizzazione dei Master e Corsi di perfezionamento,
o modificarla in una ritenuta più idonea, purché tale decisione
sia valida per tutti i corsi di Master dell'Ateneo.
Esaurita l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
Considerata l'ora tarda,
IL SENATO
- Rinvia l'argomento per maggiore istruttoria.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
|
6.3) CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' ISO
UNI EN 9001:2000 DELLE SEDI OPERTATIVE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA "TOR
VERGATA"
Il Presidente comunica che l'Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" ha provveduto ad espletare, con
esito positivo, la procedura di accreditamento per formazione superiore,
formazione continua ed orientamento, presso la Regione Lazio secondo quanto
previsto dal "Regolamento per l'istituzione dell'elenco delle sedi
operative accreditate alla gestione di interventi di formazione e di orientamento
finanziati con risorse pubbliche" (approvato con Determinazione della
Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003, emanata in attuazione del Decreto
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 2001).
Le sedi operative accreditate sono le Facoltà di: Economia - Lettere
e Filosofia - Giurisprudenza - Ingegneria - Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali - Medicina e Chirurgia e la Scuola IAD. L'accreditamento ottenuto
riguarda le sedi delle suddette facoltà con i relativi Dipartimenti
e Centri che ad esse afferiscono. Secondo quanto predisposto dall'art.
1 del suddetto Regolamento Regionale, l'accreditamento è un atto
con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo
la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento
finanziati con risorse pubbliche. Al fine di rendere definitivo l'accreditamento
delle sedi operative presso l'albo della Regione Lazio, l'Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, come disposto dall'art. 7 del Regolamento
citato, dovrà conseguire, entro il 31/12/2004, la certificazione
del sistema di gestione per la qualità secondo quanto previsto
dalle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore
37 della classificazione EA). Pertanto la suddetta certificazione rappresenta
un requisito indispensabile sia per l'erogazione dei finanziamenti già
assegnati sui progetti attualmente in corso di attuazione, sia per poter
accedere a nuovi futuri finanziamenti del Fondo sociale europeo e sulla
formazione per progetti in fase di valutazione da parte della Regione
Lazio. Si precisa che sono escluse dalla predetta certificazione la Facoltà
di Economia e la Scuola IaD in quanto già in possesso di tale requisito.
La tempistica per il conseguimento della certificazione ISO 9001:2000
è di 6 mesi per la predisposizione di procedure operative, istruzioni,
modulistica e manuale di qualità; di 2 mesi per il rilascio definitivo
della certificazione Qualità da parte dell'Organismo certificatore.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
Considerata l'ora tarda,
IL SENATO
- Rinvia l'argomento per maggiore istruttoria.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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6.4) MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI - RAFIFICA
DECRETO
La nota del Ministero dell'istruzione dell'università
e della ricerca scientifica del 19 dicembre 2003 n. 264 fissava come termine
ultimo per l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa dei corsi
che le Università intendevano attivare per l'a.a. 2004/2005 il
31 marzo 2004. Soltanto i corsi "in itinere", ossia quelli per
i quali le proposte di nuova istituzione o di modifica dell'ordinamento
didattico di corsi già istituiti, erano presenti nella sezione
RAD della Banca dati entro la data del 31 marzo 2004, potranno essere
inseriti nell'offerta formativa dell'a.a. 2004/2005 in un momento successivo.
Ciò premesso ai fini dell'invio al Ministero, entro tale data,
dei corsi per i quali le Facoltà avevano deliberato alcune modifiche
agli ordinamenti didattici si è proceduto ad emettere il decreto
rettorale di modifica da portare a ratifica del Senato Accademico.
Terminata la discussione il Presidente dichiara aperta la discussione.
Nulla avendo da osservare,
IL SENATO ACCADEMICO
- Udita la relazione del Presidente
- Visto il Decreto Rettorale n 900 del 31 marzo 2004;
- Visti gli ordinamenti didattici allegati;
- Con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di ratificare il Decreto Rettorale n. 900 del
31 marzo 2004.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL
RETTORE
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La seduta è tolta alle ore 18.45.
Il verbale si compone di n. 158 fogli, incluso il presente, e di n. fogli
che costituiscono la documentazione ivi allegata.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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