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VERBALE
DEL SENATO ACCADEMICO
SEDUTA DEL 6 APRILE 2004

Il giorno 6 aprile 2004 alle ore 15.00 presso i locali dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si riunisce il Senato Accademico regolarmente convocato in data 29 marzo 2004, per discutere e deliberare su tutti i punti iscritti all'o.d.g.
E' presente il Rettore - Prof. Alessandro Finazzi Agrò.
E' presente il Prof. Gian Piero Giuseppe Milano - Pro-Rettore.
Sono presenti: il Prof. Filippo Chiomenti - Preside della Facoltà di Giurisprudenza, il Prof. Nicola Vittorio - Preside della Facoltà di Scienze MM.FF.NN, il Prof. Agostino La Bella - Preside della Facoltà di Ingegneria, il Prof. Renato Lauro - Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il Prof. Franco Salvatori - Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
E' presente la Prof.ssa Alessandra Celletti, rappresentante del personale docente dell'Area I.
E' presente il Prof. Carlo Schaerf, rappresentante del personale docente dell'Area II.
E' presente il Prof. Basilio Pispisa, rappresentante del personale docente dell'Area III.
Sono presenti: il Prof. Giuseppe Rotilio ed il Prof. Mario Antonio Russo, rappresentanti del personale docente dell'Area IV.
E' presente il Prof. Antonio Volpi, rappresentante del personali docente dell'Area V.
Sono presenti: il Prof. Salvatore Nicosia ed il Dott. Stefano Cordiner, rappresentanti del personale docente Area VII.
Sono presenti il Prof. Eugenio Lanzillotta ed il Prof. Lazzaro Caputo, rappresentanti del personale docente Area VIII.
Sono presenti: il Prof. Francesco Scorza Barcellona ed il Prof. Oronzo Aurelio Simone, rappresentanti del personale docente Area IX.
Sono presenti: il Prof. Giancarlo Perone e la Dott.ssa Rosa Rota, rappresentanti del personale docente Area X.
Sono presenti: il Prof. Fabrizio Cacciafesta ed il Prof. Francesco De Antoni, rappresentanti del personale docente Area XI.
E' presente il Prof. A. D'Atena, rappresentante della Facoltà di Giurisprudenza.
E' presente il Prof. Giuseppe Santoni, rappresentante della Facoltà di Economia.
E' presente il Prof. Umberto Tarantino, rappresentante della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
E'presente il Sig. Pietro Felice Cavallo, , rappresentante degli studenti.
Sono presenti: la Sig.ra Anna Maria Surdo ed il Dott. Marco Di Cicco, rappresentanti del personale non docente.
E' presente: il Dott. Ernesto Nicolai, che assume le funzioni di Segretario.
Sono assenti giustificati: il Prof. Luigi Paganetto - Preside della Facoltà di Economia, il Prof. A. Massimo Picardello, il Prof. Mauro Casalboni, il Dott. Riccardo Polini, il Prof. Franco Maceri, il Prof. Antonino Musso, il Prof. Francesco Castro, il Prof. Giuseppe Raimondo Pistolese, il Sig. Alessandro Papitto ed il Dott. G. Flora.
Sono assenti:, la Prof.ssa Annalisa Rosselli, il Dott. Carlo Monti, il Sig. Adolfo De Luna, il Sig. Marco Siclari, il Sig. Andrea Tornese, il Sig. Angelo Sena e la Dott.ssa Carla Lisi.
Presiede il consesso il Rettore Prof. Alessandro Finazzi Agrò, il quale fatto constatare che è presente la maggioranza collegiale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta alle ore 15.25.


ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del processo verbale della seduta del 2 marzo 2004.

2. Comunicazioni del Presidente.
2.1) Comunicazioni: intervento Prof. Giuseppe Italiano, Presidente del Nucleo di Valutazione.
2.2) Comunicazioni: errata corrige all'art. 2, comma 1 dello Statuto della Scuola IaD (Istruzione a Distanza).

3. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni

4.

GESTIONE STUDENTI, COORDINAMENTO DIPARTIMENTI, RELAZIONI INTERNAZIONALI E NORMAZIONE INTERNA.
4.1) Modifica di Statuto: emendamento al Titolo I "I principi fondamentali" proposto dalla Sig.ra A.M. Surdo.
4.2) Utilizzo della posta elettronica per trasmettere comunicazioni di ordinaria amministrazione all'interno dell'Ateneo.
4.3) Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilitą.
4.4) Manuale di Amministrazione.
4.5) Regolamento per la gestione patrimoniale.
4.6) Regolamento per l'attivitą negoziale.

5. CONVENZIONI E CONTRATTI - RAPPORTI PTV ED ALTRI ENTI (Acquisizione pareri su)

5.1)


Adesione al protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzata da stipularsi tra l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Fondazione "Santa Lucia" e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna.
5.2)

Stipula convenzione n. 3ab/2 tra l'Istituto Superiore di Sanitą e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna.
5.3)

Stipula accordo di collaborazione tra lo Scripps Research Institute e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Sanitą Pubblica e Biologia Cellulare.
5.4)

Stipula convenzioni per progetti di ricerca finalizzata tra l'Ispesl e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per immagini.
5.5)

Costituzione Centro Interuniversitario per la ricerca e l'alta formazione nel settore degli Studi Geografici.
5.6)


Decreti Rettorali n. 524, del 25.02.2004 e n. 565 del 26.02.2004 relativi alla Societą Consortile a responsabilitą limitata "Ricerca e innovazione in Sanitą Policlinico Tor Vergata " in forma abbreviata "RIS-PTV S.C. a.r.l."
5.7)

Decreti Rettorali n. 523 del 25.02.2004 e n. 564 del 26.02.2004 relativi alla Societą Consortile a Responsabilitą limitata "PTV Mediterraneo".
5.8)


Adesione al progetto di ricerca finalizzato da stipularsi tra la Regione Siciliana - Assessorato Sanitą Dipartimento Osservatorio Epidemiologico e l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna.
5.9)

Decreti Rettorali n. 630 e n. 631 del 5 marzo 2004 relativi alla Societą Consortile a responsabilitą limitata "Pet-Tor Vergata".
5.10) Approvazione Convenzione del "Consorzio NUVAL Universitą Roma - N.U.R.
5.11)

Approvazione modifiche del "Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle piante".
5.12)

Protocollo attuativo della convenzione stipulata tra l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ente Regionale "Roma Natura" in data 16 aprile 2003.
5.13)

Accordo - quadro di collaborazione Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata"/Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.
5.14)

Protocollo d'intesa Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Sanitą Pubblica e Biologia Cellulare / "MO.D.A.V.I. ONLUS" (Movimento delle associazioni di volontariato italiano Onlus).
5.15)


Convenzione tra l'Universitą degli Studi di Roma "Tor Vergata", l'Universitą degli Studi di Camerino e la SIOI - Societą Italiana per l'organizzazione internazionale per il funzionamento del Master Interuniversitario di II livello in "Giurisdizioni internazionali (Universali e Regionali Europee)".

6. VARIE EVENTUALI

6.1) Intitolazione dell'Auditorium della Facoltą di Lettere e Filosofia al Maestro Ennio Morricone.
6.2) Votazione della prova finale per il conseguimento del titolo di Master.
6.3) Certificazione del sistema qualitą ISO UNI EN 9001:2000 delle sedi operative dell'Universitą di Roma "Tor Vergata".
6.4) Modifica ordinamenti diattici - ratifica decreti.

 

IL RETTORE
Prof. Alessandro Finazzi Agrò
F.to A. Finazzi Agrò

 

1. APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 2004

Il Presidente pone in votazione il processo verbale della seduta del 2 marzo 2004 che viene approvato con le astensioni della Prof.ssa A. Celletti, del Dott. M. Di Cicco e della Sig.ra A.M. Surdo ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti.

2.) COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente informa il Senato che il 1° marzo 2004, il Ministro dell'Istruzione, L. Moratti, ha firmato il decreto attuativo del DM del 17 aprile 2003, relativo all'introduzione degli atenei telematici anche in Italia (Open University). Tale decreto autorizza l'istituzione della prima Università telematica non statale "Guglielmo Marconi", la cui sede centrale sarà a Roma. Essa nasce su iniziativa di un gruppo di istituzioni tra cui Wind Telecomunicazioni S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Roma, Cassa di Risparmio di Bologna (Gruppo S. Paolo IMI), ANFE (Associazione Nazionale Famiglie Emigrati). Il decreto in parola accredita, presso l'Università Telematica Guglielmo Marconi, i seguenti corsi: Scienze Giuridiche, Scienze Economiche, Scienze della Formazione e dell'Educazione, Scienze Geo-Topo Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie del Servizio Sociale, Lingua e Cultura Italiana. Tutti i corsi adotteranno la modalità e-learning, utilizzando tecnologie web, reti telematiche e satellitare.
Il Presidente esprime le proprie perplessità relative alle difficoltà di individuare idonei strumenti che consentano di garantire l'indispensabile e stretta compenetrazione tra produzione di cultura e trasmissione del sapere propria dell'istituzione universitaria. Per quanto riguarda la figura del tutor che assume un ruolo di grande rilievo -quale perno indispensabile della nuova tipologia di formazione a distanza - osserva che è necessario che venga evitata qualsiasi, anche indiretta, equiparazione tra il tutor e le componenti della docenza universitaria; infatti il tutor non necessariamente è tenuto a svolgere attività di ricerca e soprattutto il suo impiego non è condizionato dalla dimostrazione della attività di ricerca svolta e della bontà dei suoi risultati. Peraltro, anche a livello di regolamento didattico di ateneo, appare doveroso che vengano definite in via preliminare le competenze di questa figura, sia in termini formali (titolo di studio posseduto), sia in termini sostanziali (livello di competenza tecnica, metodologica e disciplinare).
Prende la parola il Prof. O. A. Simone sottolineando che l'Ateneo, istituendo nel 1999 una struttura didattica e scientifica multidisciplinare, per la ricerca e sperimentazione di modelli e strumenti per l'istruzione a distanza: la Scuola IaD di cui è Direttore, ha precorso quanto disposto dal recente decreto "Moratti-Stanca". La Scuola IaD offre attualmente 18 Master universitari e un corso di laurea - della Facoltà di Lettere e Filosofia - con un inedito sistema di riconoscimento crediti e due certificazioni informatiche.
Questa offerta si arricchirà presto di un corso di laurea in Educazione sanitaria e di corsi ECM della Facoltà di Medicina; sono inoltre già attivi due corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria. Il Prof. O. A. Simone termina il proprio intervento auspicando che in una prossima riunione venga aperto un dibattito sulla concorrenza telematica.
b) Il Presidente comunica che il Governo, nel Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2004, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, ha approvato il decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005" con il quale vengono rideterminate le graduatorie permanenti. Gli artt. 4 e 5 di tale decreto riguardano le Università: l'art. 4 è relativo all'indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo; l'art. 5 riguarda le spese di personale docente e non docente universitario. In particolare, tale articolo è finalizzato ad escludere per l'anno 2004 e fino al varo di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle Università, dal limite del 90% disposto dalla legge n.449/1997 i costi a carico degli Atenei per gli incrementi stipendiali del personale docente e non docente. Inoltre, sempre per l'anno 2004 - e sempre fino alla citata riforma organica - le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il SSN sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
c) Il Presidente, in ordine alle disposizioni in materia di assunzioni in deroga, contenute dalla nota del MIUR dell'11/2/2004, informa che l'elenco dei professori, ricercatori e tecnici-amministrativi, per i quali questa Amministrazione intende chiedere la deroga, è stato notificato al predetto Dicastero dal quale, pertanto, si è in attesa di notizie.
d) Il Presidente, relativamente alle elezioni studentesche del 24 ed del 25 marzo u.s., comunica che nella prossima riunione la componente studentesca sarà rappresentata dai neo eletti studenti. Allo studente P.F. Cavallo, tra l'altro unico studente presente alla riunione odierna, il Presidente gli porge le proprie congratulazioni per la sua elezione al CNSU.
e) Prima di passare all'esame dei punti iscritti all'o.d.g. fissa la data della prossima seduta del Senato Accademico che si terrà il giorno 12 maggio 2004, alle ore 15.00.


2.1) COMUNICAZIONI: INTERVENTO PROF. GIUSEPPE ITALIANO, PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Presidente comunica di aver invitato il Prof. G. Italiano, quale Presidente del Nucleo di Valutazione interno dell'Ateneo, per fornire al Senato una esaustiva informativa sulle disposizioni normative previste dal decreto del Ministro dell'Istruzione, L. Moratti, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 marzo 2004. Ringraziandolo anticipatamente per la Sua disponibilità gli dà la parola.
Il Prof. G. Italiano informa che il testo ministeriale conclude una fase di preparazione iniziata lo scorso maggio con la presentazione delle "Linee guida per la valutazione della ricerca" elaborate dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (Civr). Proprio al Civr spetterà il compito di giudicare il lavoro delle università, degli enti e di tutti quei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e che dovranno presentare, entro il prossimo 30 giugno, la documentazione sulle risorse umane complessive impegnate nelle attività, su eventuali brevetti e partnership e dati sulle risorse finanziarie e sulla loro gestione.
L'assegnazione delle risorse pubbliche privilegerà quelle strutture che si saranno sottoposte alla valutazione. Una volta a regime, il processo avrà cadenza triennale. Tutta l'operazione sarà gestita a livello informatico dal Consorzio interuniversitario Cineca. La valutazione delle strutture sarà organizzata per aree scientifico-disciplinari. Oltre alle quattordici aree di riferimento indicate dal CUN saranno presi in considerazione anche altri sei settori di ricerca, le cosiddette "aree speciali" scelte dal Civr in base "al proprio valore aggiunto per il Paese" - come si legge nel decreto - e dalla loro coerenza con gli obiettivi previsti dal Programma nazionale della ricerca e dai programmi di ricerca e sviluppo comunitari.
La documentazione consegnata al Civr sarà esaminata da comitati (panel) di esperti, suddivisi a seconda delle aree scientifico-disciplinari. I comitati saranno composti da un minimo di cinque a un massimo di nove esperti, nominati dal Ministro, su indicazione del Civr, ed il Ministro potrà nominare anche esperti provenienti da altri Paesi.
Entro il giugno del 2005 i panel dovranno consegnare al Civr le relazioni di valutazione: a quel punto il comitato di indirizzo potrà produrre i suoi giudizi finali su ogni struttura e su ogni progetto speciale. I risultati di questo processo costituiranno il modello di riferimento per l'assegnazione dei finanziamenti statali.
Esso stabilisce che i finanziamenti per Università, Enti e Strutture di Ricerca saranno condizionati da processi di valutazione dei prodotti e dei risultati conseguiti.
Il Presidente, terminata l'esposizione del Prof. G. Italiano, dichiara aperta la discussione affinché vengano individuate idonee procedure per dare esecuzione agli adempimenti previsti dal predetto decreto.

DISCUSSIONE

- al termine della discussione alla quale partecipano tutti i Senatori,

IL SENATO

- Udita l'esposizione del Presidente;
- udita l'esposizione del Prof. G. Italiano, Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo,
- visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2003 recante disposizioni in materia di valutazione della ricerca;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di affidare alla Commissione della Ricerca Scientifica di Ateneo il compito di reperire dai Dipartimenti dell'Ateneo i prodotti rispondenti ai requisiti di cui verrà data tempestiva indicazione;
- La predetta Commissione in seduta congiunta con i Rappresentanti di Area in Senato Accademico dovranno selezionare i prodotti migliori da inviare al Civr.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

2.2) COMUNICAZIONE
ERRATA CORRIGE. SCUOLA IAD (Istruzione a Distanza)

Il Presidente comunica che nella seduta del Senato Accademico del 3 febbraio 2004 iscritto all'O.d.G. come punto 4/2 - Scuola Iad (Istruzione a Distanza) - Valutazione - è stata soppressa erroneamente all'inizio del comma 1, art. 2, dello Statuto della scuola medesima, la seguente frase: "E' istituita la scuola per i corsi di studio a distanza".

Il Senato Accademico prende atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 


3) RELAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI

Il Presidente dà la parola al Prof. A. D'Atena, quale Coordinatore della Commissione Affari Statutari e Normativi.
Il Prof. A. D'Atena illustra al Senato il contenuto della relazione relativa alla seduta del 25 marzo 2004., che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Il Presidente dà la parola al Prof. S. Nicosia quale Coordinatore della Commissione Didattica e Ricerca.
Il Prof. S. Nicosia illustra al Senato il contenuto della relazione relativa alla seduta del 2 aprile 2004., che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Il Presidente dà la parola al Prof. G. Santoni quale Coordinatore della Commissione Convenzione e Contratti.
Il Prof. G. Santoni illustra al Senato il contenuto della relazione relativa alla seduta del 6 aprile 2004., che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Il Presidente, rilevando che le altre Commissioni Senatoriali non si sono riunite, passa all'esame del punto successivo.

4.1) MODIFICA DI STATUTO: EMENDAMENTO AL TITOLO I "I PRINCIPI FONDAMENTALI" PROPOSTO DALLA SIG.RA A.M. SURDO

Il Presidente ricorda ai Senatori che il Comitato Contro la Guerra, costituitosi nell'Ateneo, ravvisando la necessità che: ". .l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" espliciti nei suoi documenti fondativi e istituzionali i valori fondamentali a cui le attività di studio, insegnamento, ricerca si ispirano, nel rispetto della Costituzione Italiana", ha proposto una modifica di Statuto patrocinata dalla Sig.ra A.M. Surdo che l'ha sottoposta preliminarmente al Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi. Pertanto, nella riunione dell'11 dicembre u.s., la Commissione ha esaminato un testo che, avendo accolto alcuni dei suggerimenti del Prof. A. D'Atena, risultava così modificato:
"1. L'Università di Roma "Tor Vergata" e' un'istituzione culturale pubblica che, in conformità alla Costituzione della Repubblica Italiana, ha carattere laico e pluralistico.
2. L'Università riconosce come propri compiti primari la promozione, l'organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore. Favorisce il superamento di ogni tipo di discriminazione e l'interazione tra le culture quali fattori di progresso
e strumenti per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini, alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli e alla salvaguardia dell'ambiente.
3. L'Università (avversa) l'utilizzazione dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi contrari alla pace e alla dignità e libertà delle donne e degli uomini".
La Commissione, dopo un'approfondita discussione, raggiungeva una convergenza sui seguenti punti:
· eliminazione del 1° comma della proposta, in quanto fondamentalmente riproduttivo di previsioni contenute nello Statuto e nell'ordinamento generale;
· sostituzione del 2° comma, che andrebbe inserito come comma 1 bis, nell'art 1 dello Statuto, con la seguente formulazione: "L'Università favorisce l'integrazione tra le culture, anche in quanto fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità umana, alla pacifica convivenza tra i popoli e alla salvaguardia dell'ambiente.
Non riusciva, invece, a realizzare una convergenza sul 3° comma, rispetto al quale si registravano posizioni differenziate.
Il Senato Accademico, nella seduta del 16 dicembre 2003, considerata l'importanza della materia, rinviava l'argomento invitando i Senatori a far pervenire le eventuali proposte di emendamento alla Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi.
Nella seduta del 25 marzo 2004 della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi dopo un'ampia ed approfondita discussione sulla proposta di cui si è resa promotrice la Sig.ra A.M. Surdo si conferma l'unanime convergenza della Commissione sulla formulazione del comma 1bis, da aggiungere all'art 1 dello Statuto, nel testo licenziato dalla medesima Commissione nella seduta dell'11 dicembre 2003. Tale testo viene di seguito riportato: "L'Università favorisce l'integrazione tra le culture, anche in quanto fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità umana, alla pacifica convivenza tra i popoli e alla salvaguardia dell'ambiente".La discussione ha ad oggetto anche la seguente proposta di 1comma ter, elaborata dalla Prof.ssa A. Celletti che condivide le nobili intenzioni che hanno ispirato la formulazione del comma 3, ma ritiene opportuno che al comma venga conferita una connotazione positiva, pertanto ne propone la modifica che viene di seguito riportata: "L'Università promuove l'elaborazione dei risultati delle proprie attività per applicazioni che perseguano scopi favorevoli alla pace e ai principi della dignità e liberta".Su tale formulazione la Sig.ra A.M. Surdo propone un emendamento aggiuntivo, consistente nell'inserimento dell'avverbio "esclusivamente" dopo le parole: "proprie attività".Su entrambe le proposte non si raggiunge l'unanimità; la Commissione ravvisa quindi l'opportunità di sottoporre al Senato Accademico la proposta "Celletti" nella sua stesura originale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE


In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi, al punto 3) dell'o.d.g., si apre un'ampia discussione all'interno della quale i Senatori ribadiscono le proprie posizioni assunte nelle precedenti sedute in cui è stato affrontato tale dibattito. Pertanto,

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- visto il verbale della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi dell'11 dicembre 2003;
- considerato quanto emerso nella seduta del Senato Accademico del 16 dicembre 2003;
- visto il verbale della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi del 25 marzo 2004;
- dopo ampia ed approfondita discussione;
- a seguito dell'esito delle votazioni (Emendamento 1 bis: 17 favorevole, 1 contrario e le astensioni di tutti gli altri presenti - Emendamento 1 ter: 3 favorevoli - di cui la Sig.ra A.M. Surdo, la Prof.ssa A. Celletti ed il Dott. M. Di Cicco ed il voto contrario di tutti gli altri presenti;

Non approva.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

Esce dalla sala il Dott. S. Coordiner

4.2) UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER TRASMISSIONE COMUNICAZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ALL'INTERNO DELL'ATENEO.

Il Presidente sottopone all'attenzione dei Senatori la proposta di utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni interne all'Ateneo al posto del supporto cartaceo, considerati i consistenti risparmi di risorse economiche e umane che ne deriverebbero.
Il Presidente fa presente che l'utilizzo della posta elettronica è previsto dall'art. 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che consente di utilizzare la posta elettronica quale strumento sostitutivo o integrativo di quelli già ordinariamente utilizzati.
Il Presidente, per quanto detto ed in ordine a quanto disposto dalla direttiva sull'impiego della posta elettronica nella pubbliche amministrazioni, emanata dal Governo il 27 novembre 2003 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 8, del 12 gennaio 2004, propone che il Personale dell'Ateneo, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ferma restando l'osservanza delle norme in materia della riservatezza dei dati personali e delle norme tecniche di sicurezza informatica, utilizzi la posta elettronica per:
- richiedere o concedere ferie o permessi;
- richiedere o comunicare designazioni in comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altri organismi;
- convocare riunioni;
- inviare comunicazioni di servizio ovvero notizie dirette al singolo dipendente,
- diffondere circolari o ordini di servizio.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

Alla discussione partecipano: il Preside F. Salvatori, il Prof. C. Schaerf ed il Prof. S. Nicosia.

IL SENATO

- udita l'esposizione del Presidente;
- considerato l'art. 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- vista la direttiva sull'impiego della posta elettronica nella pubbliche amministrazioni, emanata dal Governo il 27 novembre 2003 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 8, del 12 gennaio 2004,
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- che il Personale dell'Ateneo, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ferma restando l'osservanza delle norme in materia della riservatezza dei dati personali e delle norme tecniche di sicurezza informatica, utilizzi la posta elettronica per le comunicazioni interne all'Ateneo al posto del supporto cartaceo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

4.3) REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'

Il Presidente informa il Senato che il Consiglio, nella seduta del 21 novembre 2002, aveva costituito una Commissione composta dal Prof. G. Federici, dal Prof. G. Schiavon e dalla Dott.ssa S. Pistoia, con l'ausilio del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. A. C. Pensa, per svolgere un lavoro istruttorio sulla bozza del regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
La Commissione ha concluso i propri lavori il 13 febbraio 2004 ed ha individuato delle modifiche che propone di introdurre alla bozza di regolamento di contabilità. A tal fine, nel testo sottoposto all'attenzione dei Consiglieri nella seduta odierna, sono riportate, tra parentesi ed in neretto, le parole che la Commissione ritiene opportuno eliminare o sostituire, mentre sono scritte in corsivo quelle che propone in aggiunta o in sostituzione.
IL Presidente informa inoltre il Senato che, nella seduta del 4 marzo 2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'argomento per ricongiungerlo ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo 2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale e sul Regolamento per la gestione del patrimonio che saranno oggetto di discussione in questa seduta.
Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità viene di seguito riportato:

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi, al punto 3) dell'o.d.g, prende la parola la Sig.ra A. M. Surdo ed il Direttore Amministrativo.

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

INDICE
TITOLO I
Finalità e principi generali

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Regolamenti d'attuazione e Manuale di Amministrazione


TITOLO II
Gestione finanziaria

Articolo 4 - Centri di spesa
Articolo 5 - Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 6 - Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 7 - Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 8 - Classificazione delle Entrate e delle Spese
Articolo 9 - Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 10 - Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 11 - Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei
bilanci dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 12 - Segretari amministrativi
Articolo 13 - Fabbisogno di cassa
Articolo 14 - Centri di spesa di tipo "B"
Articolo 15 - Fondo di riserva
Articolo 16 - Avanzo e disavanzo di amministrazione - Disponibilità e deficit di cassa
Articolo 17 - Assestamenti e variazioni al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 18 - Accertamento delle Entrate
Articolo 19 - Riscossione delle Entrate
Articolo 20 - Servizio di Cassa
Articolo 21 - Fondo economale per piccole spese
Articolo 22 - Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni
Articolo 23 - Assunzione delle obbligazioni
Articolo 24 - Conto consuntivo di Ateneo
Articolo 25 - Situazione amministrativa
Articolo 26 - Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 27 - Scritture contabili

TITOLO III
Attività negoziale

Articolo 28 - Autonomia negoziale
Articolo 29 - Programma annuale
Articolo 30 - Deliberazione a contrattare - competenze
Articolo 31 - Procedure contrattuali: norme generali
Articolo 32 - Rinvio al regolamento
Articolo 33 - Stipulazione dei contratti
Articolo 34 - Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
Articolo 35 - Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e durata - penali - cauzioni
Articolo 36 - Convenzioni e contratti per attività in conto terzi
Articolo 37 - Contratti di leasing, factoring e mutuo


TITOLO IV
Patrimonio

Articolo 38 - I beni
Articolo 39 - Beni immobili
Articolo 40 - Beni mobili
Articolo 41 - Gestione degli inventari
Articolo 42 - Materiali di consumo


TITOLO V
Responsabilità, controlli e valutazioni

Articolo 43 - Norme generali
Articolo 44 - Responsabilità ed obbligo di denuncia
Articolo 45 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 46 - Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati

TITOLO VI
Norme finali e transitorie

Articolo 47 - Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
Articolo 48 - Disposizione transitoria
Articolo 49 - Entrata in vigore

Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità

1. Il seguente regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità è adottato in base all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che riconosce all'Università autonomia finanziaria e contabile, nonché al vigente Statuto dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata.
2. Per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Università indicate nello Statuto il presente Regolamento detta i principi delle procedure amministrative, finanziarie e contabili, in particolare quelle relative ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, all'autonomia negoziale, alla gestione del patrimonio e al controllo.

Articolo 2
Principi generali

1. L'attività amministrativo - contabile si uniforma ai seguenti principi:
a) pubblicità degli atti;
b) individuazione delle competenze e dei livelli di responsabilità dell' amministrazione centrale e delle strutture decentrate;
c) autonomia finanziaria e di bilancio dei Centri di spesa di tipo "A";
d) annualità, unità, integralità, universalità, veridicità, equilibrio finanziario e consolidamento dei bilanci;
e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni
strategiche da parte degli organi di governo;
f) responsabilità personale nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo della regolarità degli atti e verifica della funzionalità della gestione;
h) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università;
i) compatibilità fra attività istituzionale e attività in conto terzi;
j) trasparenza nella scelta dei contraenti.

Articolo 3
Regolamenti d'attuazione e Manuale di amministrazione

1. Ai fini della attuazione del presente Regolamento l'Università adotta specifici Regolamenti, nonché il "Manuale di amministrazione" con il quale sono indicate analiticamente, anche attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le procedure e le modalità per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività.
2. I Regolamenti ed il Manuale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentiti il Senato Accademico e, per la parte di propria competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento.

Titolo II
GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 4
Centri di spesa

1. (Lo Statuto) Il Consiglio di amministrazione individua i Centri di gestione cui è attribuita autonomia finanziaria e di spesa - Centri di spesa di tipo "A".
2. Il Consiglio di amministrazione (può) individua altresì i Centri di spesa di tipo "B", per i quali la gestione contabile è accentrata (. Essa viene) ed è svolta dagli Uffici (di livello dirigenziale) dell'Amministrazione centrale (che hanno autonomia di spesa) nell'ambito del bilancio dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina uno o più Responsabili (cui) ai quali è affidata la gestione amministrativa dei Centri di spesa di cui al comma precedente.
4. Il Direttore di ciascun Centro di spesa può designare un (vicedirettore) sostituto, nominato con decreto del Rettore (rettorale), che svolga le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Articolo 5
Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo

1. L'attività finanziaria consolidata dell'Università e dei Centri di spesa di tipo "A" di cui al precedente articolo 4, si svolge sulla base del bilancio di previsione d'Ateneo e dei bilanci preventivi dei predetti Centri.
2. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori di detti bilanci e l'apertura di conti correnti per la gestione di fondi non iscritti in bilancio .
3. Il bilancio di previsione di Ateneo è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa e, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si conforma ai principi dell'annualità, integrità, universalità, veridicità ed equilibrio finanziario. Esso esprime valori consolidati (delle poste dei prospetti di bilancio dei Centri di tipo "B" e) delle poste dei bilanci di previsione dei Centri di tipo "A".
4. Il bilancio (di cui al comma precedente) di Ateneo si compone di uno stato di previsione dell'entrata e di uno stato di previsione della spesa. Lo stato di previsione dell'entrata indica le risorse che si prevede di accertare nell'ambito del principio della competenza finanziaria e di incassare nell'ambito del principio di cassa nel corso dell'esercizio. Lo stato di previsione della spesa indica i fabbisogni per realizzare programmi, progetti e servizi, che si prevede rispettivamente di impegnare e di pagare nel corso dell'esercizio.
5. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
6. L'Ateneo redige altresì, in conformità alle disposizioni statutarie, una proiezione di bilancio pluriennale secondo le specificazioni contenute nel Manuale di cui all'articolo 3.

Articolo 6
Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo

(1. Il bilancio di previsione, redatto dal competente Ufficio su indicazione del Direttore Amministrativo, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 20 dicembre dell'esercizio antecedente, in coerenza con il "Programma annuale di attività", redatto in relazione alle linee programmatiche definite da Senato Accademico.)
1. Il bilancio di previsione ed i documenti ad esso allegati sono redatti, entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente, dal Direttore Amministrativo coadiuvato dall' Ufficio di Ragioneria, in coerenza con il Programma annuale di attività, predisposto dal Rettore in relazione alle linee programmatiche definite dal Senato accademico.
2. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente nella loro previsione iniziale ed in quella (definitiva) definita al momento della redazione del documento. (Le quantificazioni degli accertamenti e degli impegni di spesa nell'esecuzione del bilancio preventivo sono effettuati mediante apposita contabilità definita nel Manuale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6.)
3. Il bilancio di previsione è formulato sulla base dei dati presunti relativi a trasferimenti da parte dello Stato ed agli introiti derivanti dall'iscrizione degli studenti e da altre eventuali entrate, nonché tenendo conto delle proposte dei Centri di spesa, dei risultati conseguiti a chiusura dell'esercizio precedente e dell'andamento della gestione dell'esercizio in corso.
4. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione alle spese obbligatorie da affrontare, ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative nel periodo di riferimento.
5. Il bilancio di previsione è presentato dal Rettore al Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente, accompagnato da apposita relazione illustrativa del Rettore che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso, nonché dalla nota esplicativa redatta dal Direttore amministrativo indicante, in particolare, la consistenza del personale in servizio al 1° novembre ed i relativi oneri diretti e riflessi.
6. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio con gli allegati entro il 20 dicembre dell' esercizio antecedente.
7. Copia del bilancio e dei relativi allegati è inviata, entro trenta giorni dall' approvazione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7
Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo

1. Il bilancio di previsione si fonda sul capitolo, contraddistinto da un numero, quale unità omogenea di bilancio definito come elemento di entrata e di spesa; ogni capitolo è correlato ad un centro di responsabilità.
2. Il capitolo legittima l'attività finanziaria dell'Ateneo per l'importo del relativo stanziamento. Le quantificazioni degli accertamenti e degli impegni di spesa nell' esecuzione del bilancio sono effettuate mediante apposita contabilità definita nel Manuale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6.
3. Ciascun capitolo del bilancio di previsione di Ateneo indica l'ammontare presunto delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione, in tal caso, tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
4. Nel bilancio di previsione di competenza è iscritto, come prima posta delle entrate e delle spese, rispettivamente l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; nel bilancio di previsione di cassa è iscritto, come prima posta delle entrate l'ammontare presunto del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.
(5. Il bilancio di previsione è accompagnato da apposita relazione del Direttore Amministrativo e dalle note esplicative redatte dall'Ufficio di cui all'articolo 7, comma 1.)

Articolo 8
Classificazione delle Entrate e delle Spese

1. La struttura del bilancio di Ateneo, in coerenza con il modello organizzativo, è fissata nel Manuale di cui all'articolo 3 del regolamento.

Articolo 9
Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo

1. Al bilancio di previsione sono allegati: il "programma annuale di attività", il "piano annuale delle attività dei Centri di spesa" e il "documento di riparto delle risorse".
2. Il "programma annuale di attività", predisposto dal Rettore e approvato dal Senato Accademico, indica le iniziative da realizzare, anche in una prospettiva pluriennale, e quantifica per ciascuna di esse le risorse disponibili nell'anno, nonché i criteri di ripartizione.
3. Il "piano annuale delle attività dei Centri di spesa", redatto dal (Direttore Amministrativo) Rettore sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dai Direttori dei Centri di tipo "A", evidenzia le risorse sottoposte a vincoli di destinazione e precisa i tipi di destinazione. Esso comprende le risorse dei fondi di ricerca, nonché quelle destinate alle spese fisse ed obbligatorie; individua i tipi di attività che è opportuno sviluppare.
4. Il "documento di riparto delle risorse", redatto dal (Direttore Amministrativo) Rettore, coadiuvato dal competente Ufficio, indica le risorse attribuite ai Centri di spesa dal bilancio.


Articolo 10
Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"

1. Il bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A" è formulato in termini finanziari di cassa ed è redatto in conformità al modello previsto dal Manuale di cui all'articolo 3; esso è corredato da una relazione tecnica e programmatica, che evidenzia le attività didattiche, di ricerca e di servizio che si intendono svolgere;
2. Il bilancio è predisposto dal Direttore del Centro di spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere approvato dal Consiglio del Centro nei termini di cui all'articolo 11 ed è trasmesso all'Amministrazione centrale entro 5 giorni successivi alla data di approvazione.
(3. Il bilancio è redatto in conformità al modello previsto dal Manuale di cui all'articolo 3 e viene trasmesso entro i 5 giorni successivi alla data di approvazione da parte dell'Organo collegiale.)
3. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa (del presunto avanzo di amministrazione) della situazione di cassa presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso.
4. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta delle entrate del bilancio di previsione.
5. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto del presunto saldo iniziale di cassa.

Articolo 11
Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei bilanci dei Centri di spesa

1. Entro il (30) 15 settembre di ciascun anno, i Centri di spesa di cui all'articolo precedente trasmettono all'Amministrazione Centrale le richieste di finanziamento deliberate dagli organi collegiali, su proposta dei responsabili dei Centri stessi. Tali richieste vanno formulate secondo uno schema tipo (fornito) predisposto dall' Amministrazione centrale.
2. Entro il (30) 15 ottobre, l'Amministrazione centrale comunica ai Centri di spesa le linee programmatiche e la conseguente ripartizione delle risorse previste nel progetto di bilancio.
3. Entro il (30 novembre) 31 ottobre i Centri di spesa approvano i rispettivi bilanci preventivi e ne trasmettono copia all'Amministrazione Centrale.

Articolo 12
Segretari amministrativi

(1. Ad ogni Centro autonomo di spesa di tipo "A" con almeno 25 unità di personale docente e non docente, è assegnato un Segretario amministrativo nominato dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore del Centro.
2. Nei Centri di spesa con meno di 25 unità di personale, docente e non docente, si provvederà, con la stessa procedura di cui al comma precedente, all'assegnazione di un Segretario amministrativo per la gestione coordinata ed unitaria dei servizi, a condizione che le unità di personale dei Centri interessati, assommate tra loro, raggiungano almeno 25 unità. )
1. Il Segretario amministrativo:
cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei documenti contabili ad essi allegati;
coordina le attività amministrativo - contabili e ne effettua i controlli;
provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo contabile;
collabora con il Direttore del Centro autonomo di spesa per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio del Centro autonomo di spesa con funzioni di segretario e cura la corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
esercita le attribuzioni ad esso devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario amministrativo può essere sostituito da dipendente dell'area amministrativo - contabile di categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore del Centro.

Articolo 13
Fabbisogno di cassa

1. Il sistema informatico e telematico d'Ateneo assicura l'accessibilità in linea delle situazioni di cassa e dei fabbisogni di tutti i Centri di spesa.
2. L'Ateneo trasferisce a ciascun Centro di spesa le risorse allo stesso assegnate e le accredita, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, nel conto corrente ad esso intestato presso l'Istituto cassiere. (I relativi provvedimenti sono firmati dal Direttore amministrativo)

Articolo 14
Centri di spesa di tipo "B"

1. I Direttori dei Centri di spesa di tipo "B" provvedono all'ordinazione delle spese di funzionamento delle Strutture e alle spese necessarie per realizzare il programma annuale di attività sulla base delle linee di indirizzo e nei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per le spese eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1 è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme non (impegnate) utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economie di gestione e possono essere riassegnate dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio successivo solo nel caso di un comprovato ed effettivo bisogno, ovvero in relazione alla loro specifica destinazione.
4. I Direttori dei Centri di spesa possono essere dotati di un fondo per le piccole spese di importo non superiore ad euro 1500 da gestirsi in analogia a quanto stabilito nel successivo articolo 21 e devono tenere le scritture contabili, previste dal Manuale di cui all'articolo 3.
5. I Direttori dei Centri di spesa redigono, entro il 15 (ottobre) novembre di ogni anno, un prospetto delle entrate e delle uscite afferenti ai Centri medesimi, denominato Prospetto di bilancio, ai fini della stesura del bilancio di previsione di Ateneo.

Articolo 15
Fondo di Riserva

1. Nel bilancio dell'Ateneo e in quelli dei Centri di spesa è iscritto, in apposito capitolo fra le spese correnti, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio.
2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 10% delle spese correnti complessivamente previste. ( ad esclusione di quelle relative alle retribuzioni del personale)
3. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente; su tale capitolo non possono essere assunti impegni né emessi mandati di pagamento.

Articolo 16
Avanzo e Disavanzo di Amministrazione - Disponibilità e deficit di cassa

1. Al bilancio dell'Ateneo è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso, redatta in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo 3, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo contabile.
2. L'Università non potrà disporre dell'avanzo di amministrazione se non quando si sia dimostrata l'effettiva consistenza dello stesso. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, aventi destinazione vincolata, possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta agli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio; delle somme così riportate dovrà essere compilato apposito elenco da allegare al consuntivo.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dalla tabella di cui al comma 1, deve essere obbligatoriamente riassorbito nella formulazione delle previsioni di esercizio; il Consiglio di Amministrazione nell'approvare detto riassorbimento deve illustrare i criteri adottati.
4. Nel caso di accertamento in sede consuntiva di un disavanzo di amministrazione, maggiore rispetto a quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
5. Al bilancio di previsione è altresì allegata una tabella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunti dell'esercizio in corso, redatta in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo 3.
6. Nel caso di deficit presunto il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare gli strumenti da adottare per il ripristino della necessaria liquidità, così come nel caso di accertamento di maggior deficit in sede consuntiva.

Articolo 17
Assestamenti e variazioni ai bilanci

1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria, gli stanziamenti di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti alle effettive esigenze, il Consiglio di Amministrazione e l'organo collegiale del Centro di spesa interessato adotterà le opportune variazioni al bilancio.
2. Le variazioni per le nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni possono essere disposte, anche con prelievo dal fondo di riserva con (decisioni) determinazioni del Rettore (o del Direttore amministrativo) o dei Direttori dei centri di tipo A, da (tali decisioni sono sottoposte) sottoporre a ratifica da parte (del Consiglio) dei rispettivi organi deliberanti nella prima adunanza successiva alla loro adozione. (del provvedimento).

Articolo 18
Accertamento delle entrate

1. La gestione delle entrate avviene attraverso le fasi dell'accertamento e della riscossione.
2. L'entrata è accertata quando, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, (è iscritta nel corrispondente capitolo di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno di pertinenza) il funzionario competente quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza, informandone la Ragioneria ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i crediti di bilancio e sono comprese tra le attività della situazione patrimoniale.

Articolo 19
Riscossione delle entrate

(1. Le entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 5 del presente articolo,) sono riscosse dall'istituto tesoriere dell'Ateneo, mediante reversali di incasso firmate dal servizio bilancio oppure dai responsabili dei Centri; le riversali non riscosse a chiusura dell'esercizio sono annullate e riemesse in conto residui.)
1. Tutte le entrate sono riscosse, di norma, dall'Istituto cassiere, di cui all'articolo successivo, mediante reversali d'incasso ed imputate, a seconda della competenza, al conto dell'Ateneo o a quello delle altre unità amministrative; le reversali non riscosse a chiusura dell'esercizio sono annullate e riemesse in conto residui.
2. Per l'espletamento di particolari servizi l'acquisizione delle entrate può avvenire mediante l'utilizzo di conti correnti postali dei quali l'unico traente è l'Istituto cassiere. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono essere trasferite periodicamente e nono oltre il bimestre, all'istituto (tesoriere) cassiere, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Ateneo o dei Centri di spesa di tipo "A".
(3. Le somme pervenute direttamente all'Ateneo sono annotate in apposito registro e versate tempestivamente all'istituto tesoriere su apposito conto gestito alle stesse condizioni e norme del conto di tesoreria.)
3. In caso di urgenza, l' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri autonomi di spesa possono riscuotere, da parte di terzi, somme da questi non potute versare direttamente all'Istituto cassiere. L'Economo è altresì autorizzato alla riscossione dei pagamenti riferiti al rimborso delle spese sostenute per la riproduzione degli atti dei quali se ne chiede l'accesso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di applicazione della legge 241/90, nonché di quelli concernenti il rilascio di documentazione relativa a gare di appalto. È vietato, in modo assoluto, utilizzare le somme introitate per far fronte a pagamenti e le stesse devono essere versate, nel più breve tempo possibile, sui rispettivi conti correnti aperti presso l'Istituto cassiere. Le operazioni di riscossione sono annotate progressivamente in appositi registri numerati e vidimati su ogni pagina dal Direttore amministrativo, con l'indicazione della data, dell'autore del versamento e della causale, di eventuali altri dati di riferimento, nonché dei dati identificativi delle reversali di incasso dell'Istituto cassiere.
4. I Centri di spesa di tipo "A" (incassano) riscuotono direttamente, tramite l'istituto cassiere, i fondi di propria spettanza, ivi compresi quelli derivanti da attività didattica e di ricerca per conto terzi, master, corsi di perfezionamento e simili, finanziamenti e contributi ricevuti da istituzioni pubbliche e private, interessi maturati e trasferimenti da altri Centri di spesa i e sono tenuti ad informare l'amministrazione centrale. (L'amministrazione centrale provvede al loro consolidamento nei propri bilanci).
(5. I Centri di spesa provvedono alla riscossione mediante reversali di incasso firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo.)
5. Le reversali d'incasso di competenza dell'Ateneo sono firmate dal Direttore amministrativo e dal Responsabile della Ragioneria, mentre quelle di competenza dei Centri di spesa di tipo A sono firmate dai rispettivi Direttore e Segretario amministrativo.

Articolo 20
Servizio di Cassa

(1. Il servizio di cassa è affidato con apposita convenzione ad unico istituto di credito, autorizzato ai sensi di legge. La convenzione disciplina, altresì, le modalità di espletamento del servizio di cassa dei Centri di spesa, ivi comprese le eventuali anticipazioni di cassa.)
(2. Per l'espletamento di particolari servizi, che richiedono una rete di sportelli per l'acquisizione delle entrate, può essere utilizzato lo strumento del conto corrente postale; in tal caso l'Università emette reversale, ordinariamente, con cadenza almeno trimestrale, con l'istituto cassiere come unico traente.)

1. Il servizio di cassa consiste nell'espletamento delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'Università, con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico istituto di credito autorizzato ai sensi di legge a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia. La convenzione disciplina, altresì, le modalità di espletamento del servizio di cassa dei Centri di spesa, ivi comprese le eventuali anticipazioni di cassa.

Articolo 21
Fondo economale per piccole spese

(1. Gli Uffici competenti possono essere dotati all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo per il pagamento di spese minute, determinato rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dagli Organi collegiali competenti.
2. Il Manuale di cui all'articolo 3 stabilisce (i criteri,) le spese ammesse e le modalità di gestione.)
1. L'Economo dell'Università ed i Segretari amministrativi dei Centri di spesa possono essere dotati, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo per il pagamento delle minute spese, individuate nel Manuale di cui all'art. 3, che ne fissa le modalità di gestione.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle spese necessarie per l'acquisizione di beni e servizi che, per la loro natura o per motivi d'urgenza o usi commerciali, non consentono l'emissione del mandato di pagamento a prestazione effettuata. Durante l'esercizio finanziario il fondo è reintegrabile, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, ed alla fine dell'esercizio il residuo del fondo ancora disponibile è restituito mediante versamento all'Istituto cassiere.
3. Spetta all'Economo ed ai Segretari amministrativi dei Centri di spesa provvedere all'ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese, preventivamente autorizzate, rispettivamente, dal Direttore amministrativo e dai Direttori dei Centri di spesa.
4. L' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri di spesa dispongono i pagamenti nei limiti dei fondi di dotazione loro assegnati e ne rispondono secondo i principi della responsabilità contabile per maneggio di denaro.
5. Alla scadenza di ogni mese, i predetti redigono il conto delle somme introitate e di quelle erogate, corredato dei documenti giustificativi delle spese effettuate. In caso di completo utilizzo del fondo di dotazione, ovvero alla chiusura dell'esercizio o quando cessino, per qualsiasi ragione, le funzioni economali, il rendiconto dovrà essere redatto ed approvato, secondo la rispettiva competenza, dal Direttore amministrativo e dai Direttori dei Centri di spesa. A seguito di detta approvazione può essere disposto il reintegro dell'anticipazione e la contabilizzazione di quanto rendicontato.
6. La vigilanza sulla gestione del fondo economale e sull'attività di riscossione e versamento di entrate, di cui al precedente articolo 19, spetta, secondo la rispettiva competenza, al Direttore amministrativo ed ai Direttori dei centri di spesa ed è esercitata mediante verifiche periodiche delle quali è redatto apposito verbale da inviarsi, in copia conforme all'originale, al Collegio dei revisori dei conti, cui è demandato il controllo.


Articolo 22
Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni

1. L'Università può porre a carico del proprio bilancio:
a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, seminari e altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai medesimi riferibili ai fini istituzionali dell'autorità.

Articolo 23
Assunzione delle obbligazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi collegiali dei Centri di spesa di tipo "A" assumono le deliberazioni relative alle attività loro riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento .
2. L'assunzione delle obbligazioni connesse all'utilizzo di fondi di ricerca avviene su indicazione dell'assegnatario del fondo.
3. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento, anche informatici, numerati in ordine progressivo tratti sugli appositi conti correnti bancari, con le modalità indicate nel Manuale di cui all'articolo 3. È vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sui conti correnti.
4. I Direttori dei Centri di spesa provvedono a tutte le spese necessarie all'attività dei Centri stessi.
5. Il pagamento delle spese può essere altresì effettuato utilizzando carte di credito e/o di pagamento, assegnate ai responsabili della spesa, previa deliberazione del competente organo collegiale.

Articolo 24
Conto consuntivo di Ateneo

1. Il conto consuntivo di Ateneo, predisposto dal competente Ufficio di Ragioneria entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dalla situazione di cassa, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico consolidati. Ad esso sono allegate: le Note descrittive delle variazioni apportate al preventivo e di quelle intervenute sulla consistenza delle poste attive e passive del conto patrimoniale, predisposte dal Direttore Amministrativo con il supporto dell'Ufficio di Ragioneria (cui all'articolo 7); la Relazione illustrativa del Rettore sui risultati generali della gestione; la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, la situazione di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo 3.
3. È possibile integrare il conto consuntivo di Ateneo, mediante la redazione, anche in via sperimentale, di un bilancio economico relativo esclusivamente all'attività di tipo commerciale svolta dai centri di tipo "A". Le caratteristiche di tale documento, valido soltanto ai fini fiscali, potranno essere definite nel Manuale di cui all'articolo 3.
4. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce salvo motivata deroga disposta dal Rettore. Il conto consuntivo viene trasmesso nei (seguenti) successivi trenta giorni alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero del Economia e delle Finanze.

Articolo 25
Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo dell'Ateneo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia:
a) la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere - residui attivi - e da pagare - residui passivi - alla fine dell'esercizio;
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Articolo 26
Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"

1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto finanziario e di una situazione patrimoniale.
2. Il conto consuntivo è corredato da una relazione del Direttore in cui sono evidenziati i risultati generali della gestione di bilancio, il conseguimento delle finalità preventivate e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio.
3. Il rendiconto comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa in conformità del modello previsto dal Manuale di cui all'articolo 3; in esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate.
4. La situazione patrimoniale, redatta in conformità allo schema previsto nel Manuale di cui all'articolo 3, indica la consistenza dei beni mobili in uso al Centro di spesa all'inizio ed al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute con l'incremento o la diminuzione del patrimonio iniziale per effetto della gestione di bilancio e per altre cause.
5. Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore del Centro di spesa coadiuvato dal Segretario amministrativo, è approvato dall'Organo collegiale entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio ed è trasmesso all'Amministrazione centrale entro il 10 dello stesso mese .

Articolo 27
Scritture contabili

1. Le scritture contabili sono tenute con programmi compatibili con il sistema informatico e telematico di Ateneo.
2. Il Manuale di cui all'articolo 3 ne individua le tipologie e i contenuti.


Titolo III
ATTIVITÀ NEGOZIALE

Articolo 28
Autonomia negoziale

1. L'Università ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. (Per l'effetto di quanto sopra) Nell'esercizio della propria autonomia negoziale, l'Università pone in essere tutti i negozi necessari e/o opportuni per il miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare atti unilaterali, contratti e convenzioni.

Articolo 29
Programma annuale

1. In relazione agli obiettivi definiti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del (Direttore Amministrativo) Rettore, approva annualmente, entro il mese di ottobre, l'elenco dei principali lavori, forniture e servizi per i quali si intende avviare nel corso dell'anno di riferimento le relative procedure di realizzazione e/o di spesa.

Articolo 30
Deliberazione a contrarre - competenze

1. La deliberazione di addivenire alla stipula delle convenzioni e dei contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione dei progetti (del contratto stesso) dei contratti , nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, in particolare, nei seguenti casi:
a) acquisizione, alienazione, permuta e locazione di beni immobili, nonché trasformazione e modifiche delle destinazioni d'uso degli stessi;
b) realizzazione di nuove opere edilizie, manutenzione straordinaria o comunque relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o artistica;
c) convenzioni per l'affidamento del servizio di cassa;
d) assicurazioni obbligatorie per legge, assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi, contro l'incendio e, in genere, tutte quelle non attinenti a specifiche esigenze dei singoli centri di spesa;
e) contratti di mutuo, leasing e factoring;
f) convenzioni quadro, con enti sia pubblici sia privati, e quelle riguardanti più Dipartimenti;
g) partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società consortili, GEIE o altri istituti analoghi per lo svolgimento di attività o per il miglior conseguimento di finalità istituzionali;
h) fornitura di beni e servizi;
i) contratti e convenzioni non rientranti nella competenza specifica dei Centri autonomi di spesa.
2. La deliberazione a contrattare ed a stipulare convenzioni che impegnano i Centri autonomi di spesa, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione dei progetti, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza dei Consigli di detti Centri, a condizione che riguardino materie di loro pertinenza, abbiano la necessaria copertura finanziaria nei rispettivi bilanci e non superino il limite di 75.000 euro, IVA esclusa. Per i contratti di importo superiore a detto limite è richiesta l'autorizzazione del Rettore se non superano euro 100.000, Iva esclusa, e del Consiglio di amministrazione se di importo superiore ad euro 100.000, IVA esclusa. Detti limiti possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio di amministrazione, la deliberazione a contrattare e la stipulazione sono di competenza del Rettore per i contratti di importo, esclusa IVA, non superiore ad euro 100.000, del Direttore amministrativo fino al limite di euro 70.000, dei dirigenti fino ad euro 50.000 e dei Direttori dei Centri autonomi di spesa fino ad euro 15.000; detti limiti possono essere modificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assoluta necessità ed urgenza, la deliberazione a contrattare è assunta dal Rettore o dai Direttori dei centri autonomi di spesa anche oltre i limiti di cui al precedente comma, salvo ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti in occasione della prima riunione successiva.
(3. Convenzioni e contratti indicati al punto 2, lettera g, possono essere stipulati dai Direttori dei Centri di tipo "A", previa approvazione (degli organi collegiali degli stessi) del Consiglio di Amministrazione, qualora riguardino attività di pertinenza di tali centri ed abbiano la necessaria copertura finanziaria. )
5. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad accettare (tutte le) donazioni, eredità o legati, di importo superiore ad (una soglia stabilita da apposito regolamento, che definisce altresì le modalità di accettazione.) euro 50.000, mentre le liberalità di importo fino ad euro 50.000 sono accettate dal Rettore o dal Direttore del Centro autonomo di spesa interessato, nel rispetto delle modalità di accettazione definite nel regolamento per l'attività negoziale.
(4. La deliberazione a contrattare, istruita dagli uffici competenti di Ateneo e, per i Centri di spesa di tipo "A", dai Segretari amministrativi, deve contenere:
a) l'oggetto del contratto;
b) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
c) l'eventuale progetto, il capitolato generale e speciale e quant'altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo, fatti salvi i casi riguardanti la manutenzione;
d) la procedura di scelta del contraente e le ragioni che la giustificano, nonché le eventuali forme di pubblicità;
e) la nomina della commissione per la individuazione delle ditte da invitare e di quella incaricata di procedere all'aggiudicazione, qualora trattasi di contratti di importo superiore a 50 mila euro, al nello dell'IVA;
f) i capitoli di bilancio cui imputare la relativa spesa. )
6. Compete al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa la nomina della commissione per la individuazione delle ditte da invitare alle gare e di quella incaricata di procedere all'aggiudicazione.

Articolo 31
Procedure contrattuali - norme generali

(1. Nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta dal presente Regolamento, l'organo collegiale competente all'adozione della delibera a contrarre, come individuato nel precedente articolo 31, deve specificamente indicare nella delibera stessa i motivi del contratto ed il metodo di scelta del privato contraente.)
1. La scelta del privato contraente è effettuata secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica, anche attraverso gli strumenti informatici previsti dall'articolo 24, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dai relativi regolamenti di attuazione.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contratti e le convenzioni di consulenza e di ricerca. (di cui al successivo articolo 36).
3. L'Università può provvedere all'acquisizione di beni e servizi anche aderendo a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Università può partecipare alle aggregazioni di cui all'articolo 59, comma 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e ai fini dell'eventuale stipula di convenzioni.

Articolo 32
Rinvio al regolamento

1. I criteri di aggiudicazione, lo svolgimento delle singole procedure, le modalità di partecipazione alle medesime, l'individuazione della tipologia e dei limiti delle spese di normale funzionamento per poter procedere secondo "sistema in economia" (da parte dei Centri di spesa,) sono disciplinati da apposito regolamento, unitamente alle spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni, nonché di ospitalità e di rappresentanza.
2. Nel regolamento sono definite altresì le procedure per l'utilizzo delle carte di credito per il pagamento delle spese inerenti il trattamento di missione del personale dipendente.
Articolo 33
Stipulazione dei contratti

(1. I contratti sono stipulati dai Dirigenti e dai Direttori dei Centri di spesa, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze loro riconosciute, previa delibera dell'organo collegiale competente, ove necessaria.
2. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, oppure, nei casi previsti dalla legge, in forma pubblica amministrativa.)
1. Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i contratti e le convenzioni sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e redatti in forma pubblica amministrativa. Negli altri casi i contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ove necessaria. Il Rettore può delegare ai Direttori dei Centri autonomi di spesa la stipulazione dei contratti e delle convenzioni di ricerca deliberati dal Consiglio di amministrazione e riguardanti detti Centri.
2. Il Direttore amministrativo, i Dirigenti ed i Direttori dei Centri autonomi di spesa, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze loro riconosciute, stipulano i contratti previa delibera dell'organo collegiale competente, ove necessaria.
3. Un funzionario dell'Ateneo è delegato, con decreto rettorale, a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti dell'Università per i quali sia richiesta la forma pubblica e ad assistere alle procedure aperte e ristrette, redigendone il relativo verbale. Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma ed in conformità alla legge notarile ed a quella del repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali, nonché alle leggi tributarie.

Articolo 34
Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale ed in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dai capitolati e/o dal contratto; il collaudo, ove non previsto dal contratto, deve comunque aver luogo entro mesi (quattro) sei dall'ultimazione dei lavori o dal ricevimento della fornitura.
2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità o lo richiedano norme specifiche, da soggetti esterni, qualificati per specifica competenza; la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso di contratti dei Centri di spesa di tipo "A", dal relativo organo collegiale.
3. Il collaudo, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, non può essere effettuato dalle persone che abbiano progettato, diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alla relativa trattativa; sono salve, in ogni caso, le norme sulle incompatibilità in materia di affidamento degli incarichi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, per lavori e forniture non eccedenti l'importo, fissato dal Consiglio di Amministrazione (e indicato nel Manuale di cui all'articolo 3) è sufficiente, di norma, l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero dal destinatario della fornitura; per le apparecchiature, strumenti e altro materiale scientifico, il collaudo può essere effettuato da chi ha richiesto la fornitura. (e, per l'Amministrazione centrale, da chi ha effettuato l'ordinazione.)
5. Il Consiglio di Amministrazione individua linee direttive per effettuare controlli di qualità (per contratti) per lavori, (per) forniture e servizi, (. Ai controlli di qualità provvedono i Centri di spesa che possono avvalersi), avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati, mediante appositi contratti di consulenza.
6. Per le prestazioni di servizi è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata, prima della liquidazione ed in relazione ad ogni singola fatturazione, dal soggetto incaricato della vigilanza sugli adempimenti contrattuali.
7. Il certificato di collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione sono soggetti ad approvazione formale da parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio del Centro autonomo di spesa, la quale, per i contratti fino ad euro 50.000, può essere delegata ad altri organi.

Articolo 35
Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e durata - penali - cauzioni

(1. I contratti hanno termini e durata certa e comunque non superiore a 9 anni, salvo che per eccezionali esigenze indicate nella deliberazione a contrarre di cui al precedente articolo 31.)
1. Tutti i contratti hanno termini e durata certa e, per le spese correnti, comunque non superiore a 9 anni, salvo che per i contratti per i quali è prevista per legge una durata diversa, nonché per quelli la cui durata è giustificata da particolari esigenze indicate nella deliberazione a contrarre.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti e per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza adeguatamente motivate nella deliberazione a contrattare.
3. I pagamenti, effettuati alle persone designate dai creditori a riscuotere e quietanzare per loro conto, si ritengono validamente eseguiti finché la revoca del mandato conferito non sia notificata all'Università nelle forme di legge.
4. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute
5. Nel contratto sono previste le penalità per l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione.
6. A garanzia dell'esecuzione dei contratti sono prestate idonee cauzioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, secondo quanto specificamente previsto nel regolamento di cui all'articolo 32.
7. È vietato suddividere in più contratti qualsiasi prestazione, al fine di eludere la disciplina del presente regolamento.
8. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Articolo 36
Convenzioni e contratti per attività in conto terzi

1. I Centri di spesa, purché non vi osti lo svolgimento delle loro funzioni scientifico-didattiche, possono eseguire attività di ricerca, consulenza, didattica stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai Centri di tipo "A".
2. Le convenzioni regolano rapporti diretti all'attuazione di un complesso coordinato di progetti di attività di ricerca e/o di formazione e/o di servizio; esse sono stipulate (dal Direttore del Centro di tipo "A", previa approvazione degli organi collegiali.) dal Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione".
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 92 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, le convenzioni relative ai corsi di laurea sono stipulate dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentiti il Senato accademico ed i Consigli di Facoltà di competenza. Le convenzioni didattiche di altro tipo sono stipulate dai Direttori dei Centri interessati, previa delibera dei relativi organi collegiali.
4. I contratti regolano i rapporti tra le parti relativamente ad un singolo progetto.
5. Nell'ipotesi di contratti con istituzioni od organismi per i quali valgono normative specifiche vincolanti, quali quelli con la Commissione europea, (queste) dette normative si applicano e prevalgono sulla normativa interna.
(6. Per i contratti che non rientrino nella fattispecie di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione definisce il contenuto minimo degli stessi ed i prospetti tipo di ripartizione dei proventi.
7. Il contenuto minimo dei contratti concerne, oltre) gli elementi essenziali (del contratto), le modalità dei pagamenti, le condizioni per la pubblicazione e utilizzazione dei risultati).
6. Per i contratti che non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione definisce gli elementi essenziali, le modalità ed i tempi dei pagamenti, le condizioni per la pubblicazione e l'utilizzazione dei risultati, nonché i prospetti tipo di ripartizione dei proventi.
7. I prospetti tipo di cui al comma 6 indicano i criteri di ripartizione dei proventi e prevedono, inoltre, i compensi spettanti al personale che collabora alla realizzazione delle prestazioni, le quote da accantonare per il fondo comune d'Ateneo e le quote eventualmente da destinare a borse di studio e/o assegni di ricerca.
8. La quota destinabile al personale ed i compensi individuali massimi vengono fissati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei dipartimenti, e sono modificabili dallo stesso Consiglio di amministrazione soltanto sulla base di motivata delibera degli organi di governo dei Centri di spesa..
(10. I contratti di attuazione delle convenzioni, quelli non collegati a convenzioni e quelli relativi a contributi di ricerca, ove conformi alle caratteristiche previste, sono stipulati dal Direttore del Centro di spesa interessato, previa delibera dell'organo collegiale dello stesso.)
9. I contratti di attuazione delle convenzioni stipulate dall'Università, quelli non collegati a convenzioni e quelli relativi a contributi di ricerca, ove conformi alle caratteristiche stabilite dal Consiglio di amministrazione sono stipulati dal Direttore del Centro di spesa interessato, previa delibera dell'organo collegiale dello stesso.
10. (Un) I contratti dalle caratteristiche difformi (da quelle previste,) da quelle stabilite dal Consiglio di amministrazione (potrà) potranno essere stipulati solo previa autorizzazione del Consiglio (di amministrazione) stesso.
11. Copia delle convenzioni e dei contratti stipulati e dei prospetti di riparto devono essere trasmessi al competente ufficio dell'amministrazione centrale al fine di consentire di verificare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 37
Contratti di leasing, factoring e mutuo

1. E' consentita la stipulazione di contratti di leasing quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria rispetto alle tradizionali tipologie di contratti e di essa deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare, anche con riferimento alla disponibilità di risorse nell'arco temporale di validità del contratto.
2. I canoni di leasing e l'importo del riscatto del bene oggetto del contratto sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Può farsi ricorso al contratto di factoring qualora si tratti di crediti di dubbia, difficile od onerosa esazione, tale da rendere non conveniente la loro riscossione diretta.
4. La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factoring comporta l'eliminazione dei residui attivi corrispondenti ai crediti ceduti.
5. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per spese di investimento, ivi comprese le spese per manutenzioni straordinarie, a condizione che il relativo onere complessivo di ammortamento annuo a carico del bilancio universitario non superi il 15% dei finanziamenti ordinari dello Stato, ivi comprese le spese per investimenti e per l'edilizia universitaria ed escluse le spese per il personale. Per la determinazione di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi posti a carico degli studenti.
6. Le condizioni che giustificano la stipulazione dei contratti di cui al presente articolo devono risultare da relazione scritta del Direttore amministrativo ed il Consiglio di Amministrazione autorizza il Rettore a contrarre i mutui da iscrivere in bilancio, compresi quelli necessari all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, precisando le caratteristiche dell'operazione e la tipologia di spese per cui l'indebitamento viene consentito.
7. La deliberazione a stipulare contratti di factoring e di mutuo può essere assunta dal Consiglio di amministrazione anche su proposta dei Centri di spesa.

Titolo IV
Patrimonio

Articolo 38
I beni

1. I beni immobili e mobili di cui l'Università ha proprietà sono descritti in separati inventari. L'inventario dei beni immobili dell'Università è unico.
2. I Centri di spesa di tipo "A" tengono gli inventari dei beni mobili e provvedono al loro aggiornamento. Per i beni immobili e per i beni mobili in uso all'Amministrazione centrale il predetto obbligo spetta all'Ufficio competente.
3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per la loro natura, sono consumabili ovvero si deteriorano facilmente con l'uso, nonché quelli di modico valore.
4. La gestione patrimoniale dei beni è attuata (dai vari Centri di spesa) con le modalità stabilite da apposito regolamento.

Articolo 39
Beni immobili

1. Il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, assegna in uso gli immobili, o parte di essi, ai Centri di spesa, precisando le condizioni di utilizzazione e di gestione. L'Ufficio competente annota i provvedimenti di assegnazione e le successive variazioni.
2. I Direttori dei Centri di spesa (di tipo "A") sono consegnatari dei beni immobili dati in uso ai Centri stessi. (L'Economo è consegnatario dei beni immobili dati in uso ai Centri di spesa di tipo "B").
3. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
4. I beni immobili concessi all'Università in uso gratuito e perpetuo sono descritti nell'inventario secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo precedente.

Articolo 40
Beni mobili

1. I Direttori dei Centri di spesa (di tipo "A") sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi. (L'Economo è consegnatario dei beni mobili dati in uso ai Centri di spesa di tipo "B".)
2. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.

Articolo 41
Gestione degli inventari

1. Il (Manuale) Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce criteri e modalità per la tenuta degli inventari e per la registrazione dei relativi dati negli archivi informatici dell'Università, nonché per la consegna dei beni.
2. I beni mobili possono essere dichiarati fuori uso per inidoneità, perdita, cessione o altri motivi con provvedimento motivato (rispettivamente del Direttore Amministrativo o del Direttore del Centro di spesa di tipo "A") del Consiglio di Amministrazione.
3. Il (Manuale) Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce criteri e modalità per la cancellazione dei beni dagli inventari.
4. All'atto dell'iscrizione negli inventari, si attribuisce ai beni il valore di acquisto ovvero il valore di mercato.
5. Il valore dei beni viene aggiornato sulla base di regole e parametri definiti nel regolamento di cui all'articolo 38.
6. (Il Rettore, avvalendosi del competente Ufficio o di qualificati soggetti esterni,) Il Direttore amministrativo procede periodicamente alla verifica dei modi d'uso e di gestione dei beni e ne accerta lo stato di conservazione.

Articolo 42
Materiali di consumo

1. L'Ufficio competente e i Segretari Amministrativi dei Centri di spesa di tipo "A" tengono apposita contabilità per quantità e specie dei materiali di consumo per i quali, in conformità alle vigenti disposizioni, sia istituita una gestione di magazzino.

Titolo V
RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E VALUTAZIONI
Articolo 43
Norme generali

1. L'azione amministrativo-contabile si conforma ai seguenti principi: valutazioni preventive di merito e di legittimità, controlli sulla gestione finanziaria dei Centri di spesa e verifiche di funzionalità da parte di Organismi di Ateneo deputati. Ogni deliberazione comporta quindi una valutazione di merito, operata dai rispettivi Organi competenti, in relazione ad opportunità, efficacia e convenienza della decisione assunta.
2. Ferma restando la responsabilità di chi ha accertato un'entrata o impegnato (un'entrata o) un'uscita e di chi ha provveduto alla relativa quantificazione o liquidazione, coloro che provvedono all'emissione delle reversali d' incasso o dei mandati di pagamento garantiscono:
a) la corretta imputazione ai capitoli di bilancio;
b) la legittimità della spesa facendone rimostranza scritta, nel caso ritenuto utile, al Direttore amministrativo o Direttore del Centro, secondo la rispettiva competenza, che in tal caso assume la responsabilità esclusiva dell'incasso o del pagamento.
3. (La Direzione Amministrativa) Il Direttore amministrativo può effettuare controlli di legittimità e ispezioni amministrativo - contabili presso tutte le strutture dell'Ateneo.

Articolo 44
Responsabilità ed obbligo di denuncia

1. Al personale ed agli amministratori si applicano le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
2. Qualora il Direttore amministrativo venga a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità patrimoniale, deve farne immediata denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni, dandone comunicazione al Rettore ed al Collegio dei revisori dei conti.
3. Se il fatto è imputabile al Rettore, la denuncia è fatta dal Consiglio di amministrazione e se è imputabile al Direttore amministrativo l'onere incombe al Rettore.
4. Se il danno è accertato dal Collegio dei revisori dei conti questo ne informa l'organo competente secondo quanto previsto nei commi precedenti, invitandolo a provvedere alla relativa denuncia, e vi provvede direttamente nel caso di responsabilità imputabili al Consiglio di amministrazione o di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.

(Art. 44
Norme per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti
e del Nucleo di Ateneo per la Valutazione dell'Efficienza e dell'Efficacia

1. Le operazioni di controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e le operazioni di valutazione del Nucleo di Ateneo per la Valutazione dell'Efficienza e dell'Efficacia, possono svolgersi presso i Centri di spesa, presso i quali è garantito l'accesso a tutti gli atti prodotti.
2. I Centri di spesa sono tenuti a cooperare con il Collegio dei Revisori e col Nucleo al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi determinati.
3. Il Collegio dei Revisori ed il Nucleo precitato coordinare le attività di rispettiva competenza in programmi settoriali o globali di intervento, previa definizione degli obiettivi da raggiungere.
4. Ai membri del Collegio dei Revisori e del Nucleo compete un'indennità di funzione ed un gettone di presenza le cui misure sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.)

Articolo 45
Collegio dei revisori dei conti

1. Ai fini del controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Università, il Rettore, su designazione del Senato accademico e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il compenso, nomina i revisori dei conti, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente.
3. Con la stessa procedura, possono essere nominati due membri supplenti.
4. I revisori sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari statali e professionisti esterni, dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di controllo di gestioni universitarie.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua, periodicamente, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e di titoli in proprietà.
6. Il presidente del Collegio dei revisori, o altro membro da lui delegato, convoca e presiede il Collegio.
7. Delle sedute del Collegio è redatto verbale a cura di uno dei membri, sottoscritto da tutti i revisori presenti ed inserito nell' apposito libro dei verbali.
8. I revisori hanno diritto di accesso, anche singolarmente, agli atti e documenti dell'Università e delle unità amministrative dotate di autonomia di spesa.
9. Il presidente, o altro membro da lui delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 46
Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati

1. L'organizzazione della funzione di controllo interno, con i relativi supporti tecnici ed informatici, è disciplinata dal Senato Accademico con apposito regolamento che tenga conto delle esigenze di gestione e delle norme vigenti in materia.
2. Le operazioni del Nucleo di Ateneo per la valutazione dell' efficienza e dell' efficacia dell' attività prodotta possono svolgersi anche presso i Centri di spesa, i quali assicurano l'accesso alla documentazione ivi esistente e sono tenuti a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Il Nucleo di valutazione può coordinare la propria attività in programmi settoriali o globali di intervento, previa definizione degli obiettivi da raggiungere.
4. Ai membri del Nucleo compete un'indennità di funzione ed un gettone di presenza, le cui misure sono determinate dal Consiglio di amministrazione.


Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 48
Disposizione transitoria

1. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti, le funzioni loro attribuite dal presente regolamento sono esercitate dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
2. Il Consiglio di amministrazione assume le deliberazioni di propria competenza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dei regolamenti di attuazione e del manuale di amministrazione, nonché per l'adeguamento dei limiti di spesa in essi previsti. Nel primo biennio di applicazione può apportare, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica, modifiche ed integrazioni necessarie per sopperire ad eventuali esigenze di adeguamento tecnico.

Articolo 49
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà applicato dal primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione, contestualmente ai regolamenti di attuazione ed al Manuale di amministrazione.
2. Con l'entrata in vigore, cessano di avere efficacia, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, tutte le disposizioni legislative e regolamentari con esso incompatibili.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi, al punto 3) dell'o.d.g.

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Senato Accademico del 5 marzo 2002;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2002;
- visto il verbale della Commissione consigliare riunitasi il 13 febbraio 2004;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del 25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole sul regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che segue e che costituisce parte integrante della presente delibera

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

INDICE

TITOLO I
Finalità e principi generali

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Principi generali
Articolo 3 - Regolamenti d'attuazione e Manuale di Amministrazione


TITOLO II
Gestione finanziaria

Articolo 4 - Centri di spesa
Articolo 5 - Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 6 - Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 7 - Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 8 - Classificazione delle Entrate e delle Spese
Articolo 9 - Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 10 - Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 11 - Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei
bilanci dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 12 - Segretari amministrativi
Articolo 13 - Fabbisogno di cassa
Articolo 14 - Centri di spesa di tipo "B"
Articolo 15 - Fondo di riserva
Articolo 16 - Avanzo e disavanzo di amministrazione - Disponibilità e deficit di cassa
Articolo 17 - Assestamenti e variazioni al Bilancio di previsione di Ateneo
Articolo 18 - Accertamento delle Entrate
Articolo 19 - Riscossione delle Entrate
Articolo 20 - Servizio di Cassa
Articolo 21 - Fondo economale per piccole spese
Articolo 22 - Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni
Articolo 23 - Assunzione delle obbligazioni
Articolo 24 - Conto consuntivo di Ateneo
Articolo 25 - Situazione amministrativa
Articolo 26 - Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"
Articolo 27 - Scritture contabili

TITOLO III
Attività negoziale

Articolo 28 - Autonomia negoziale
Articolo 29 - Programma annuale
Articolo 30 - Deliberazione a contrattare - competenze
Articolo 31 - Procedure contrattuali: norme generali
Articolo 32 - Rinvio al regolamento
Articolo 33 - Stipulazione dei contratti
Articolo 34 - Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità
Articolo 35 - Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e durata - penali - cauzioni
Articolo 36 - Convenzioni e contratti per attività in conto terzi
Articolo 37 - Contratti di leasing, factoring e mutuo


TITOLO IV
Patrimonio

Articolo 38 - I beni
Articolo 39 - Beni immobili
Articolo 40 - Beni mobili
Articolo 41 - Gestione degli inventari
Articolo 42 - Materiali di consumo


TITOLO V
Responsabilità, controlli e valutazioni

Articolo 43 - Norme generali
Articolo 44 - Responsabilità ed obbligo di denuncia
Articolo 45 - Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 46 - Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati

TITOLO VI
Norme finali e transitorie

Articolo 47 - Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
Articolo 48 - Disposizione transitoria
Articolo 49 - Entrata in vigore

Titolo I
FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità

1. Il seguente regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità è adottato in base all'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che riconosce all'Università autonomia finanziaria e contabile, nonché al vigente Statuto dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata.
2. Per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Università indicate nello Statuto il presente Regolamento detta i principi delle procedure amministrative, finanziarie e contabili, in particolare quelle relative ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi, all'autonomia negoziale, alla gestione del patrimonio e al controllo.

Articolo 2
Principi generali

1. L'attività amministrativo - contabile si uniforma ai seguenti principi:
a) pubblicità degli atti;
b) individuazione delle competenze e dei livelli di responsabilità dell'amministrazione centrale e delle strutture decentrate;
c) autonomia finanziaria e di bilancio dei Centri di spesa di tipo "A";
d) annualità, unità, integralità, universalità, veridicità, equilibrio finanziario e consolidamento dei bilanci;
e) scelta del metodo della programmazione per l'adozione delle decisioni
strategiche da parte degli organi di governo;
f) responsabilità personale nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo della regolarità degli atti e verifica della funzionalità della gestione;
h) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università;
i) compatibilità fra attività istituzionale e attività in conto terzi;
j) trasparenza nella scelta dei contraenti.

Articolo 3
Regolamenti d'attuazione e Manuale di amministrazione

1. Ai fini della attuazione del presente Regolamento l'Università adotta specifici Regolamenti, nonché il "Manuale di amministrazione" con il quale sono indicate analiticamente, anche attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le procedure e le modalità per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attività.
2. I Regolamenti ed il Manuale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentiti il Senato Accademico e, per la parte di propria competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento.

Titolo II
GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 4
Centri di spesa

1. Il Consiglio di amministrazione individua i Centri di gestione cui è attribuita autonomia finanziaria e di spesa - Centri di spesa di tipo "A".
2. Il Consiglio di amministrazione individua altresì i Centri di spesa di tipo "B", per i quali la gestione contabile è accentrata ed è svolta dagli Uffici dell'Amministrazione centrale nell'ambito del bilancio dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione nomina uno o più Responsabili ai quali è affidata la gestione amministrativa dei Centri di spesa di cui al comma precedente.
4. Il Direttore di ciascun Centro di spesa può designare un sostituto, nominato con decreto del Rettore, che svolga le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

Articolo 5
Criteri e finalità del Bilancio di previsione di Ateneo

1. L'attività finanziaria consolidata dell'Università e dei Centri di spesa di tipo "A" di cui al precedente articolo 4, si svolge sulla base del bilancio di previsione d'Ateneo e dei bilanci preventivi dei predetti Centri.
2. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori di detti bilanci e l'apertura di conti correnti per la gestione di fondi non iscritti in bilancio.
3. Il bilancio di previsione di Ateneo è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa e, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si conforma ai principi dell'annualità, integrità, universalità, veridicità ed equilibrio finanziario. Esso esprime valori consolidati delle poste dei bilanci di previsione dei Centri di tipo "A".
4. Il bilancio di Ateneo si compone di uno stato di previsione dell'entrata e di uno stato di previsione della spesa. Lo stato di previsione dell'entrata indica le risorse che si prevede di accertare nell'ambito del principio della competenza finanziaria e di incassare nell'ambito del principio di cassa nel corso dell'esercizio. Lo stato di previsione della spesa indica i fabbisogni per realizzare programmi, progetti e servizi, che si prevede rispettivamente di impegnare e di pagare nel corso dell'esercizio.
5. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
6. L'Ateneo redige altresì, in conformità alle disposizioni statutarie, una proiezione di bilancio pluriennale secondo le specificazioni contenute nel Manuale di cui all'articolo 3.

Articolo 6
Redazione e approvazione del Bilancio di previsione di Ateneo

1. Il bilancio di previsione ed i documenti ad esso allegati sono redatti, entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente, dal Direttore Amministrativo coadiuvato dall' Ufficio di Ragioneria, in coerenza con il Programma annuale di attività, predisposto dal Rettore in relazione alle linee programmatiche definite dal Senato accademico.
2. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente nella loro previsione iniziale ed in quella definita al momento della redazione del documento.
3. Il bilancio di previsione è formulato sulla base dei dati presunti relativi a trasferimenti da parte dello Stato ed agli introiti derivanti dall'iscrizione degli studenti e da altre eventuali entrate, nonché tenendo conto delle proposte dei Centri di spesa, dei risultati conseguiti a chiusura dell'esercizio precedente e dell'andamento della gestione dell'esercizio in corso.
4. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione alle spese obbligatorie da affrontare, ai programmi definiti ed alle concrete capacità operative nel periodo di riferimento.
5. Il bilancio di previsione è presentato dal Rettore al Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre dell'esercizio precedente, accompagnato da apposita relazione illustrativa del Rettore che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso, nonché dalla nota esplicativa redatta dal Direttore amministrativo indicante, in particolare, la consistenza del personale in servizio al 1° novembre ed i relativi oneri diretti e riflessi.
6. Il Consiglio di amministrazione approva il bilancio con gli allegati entro il 20 dicembre dell' esercizio antecedente.
7. Copia del bilancio e dei relativi allegati è inviata, entro trenta giorni dall' approvazione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 7
Struttura del Bilancio di previsione di Ateneo

1. Il bilancio di previsione si fonda sul capitolo, contraddistinto da un numero, quale unità omogenea di bilancio definito come elemento di entrata e di spesa; ogni capitolo è correlato ad un centro di responsabilità.
2. Il capitolo legittima l'attività finanziaria dell'Ateneo per l'importo del relativo stanziamento. Le quantificazioni degli accertamenti e degli impegni di spesa nell' esecuzione del bilancio sono effettuate mediante apposita contabilità definita nel Manuale di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6.
3. Ciascun capitolo del bilancio di previsione di Ateneo indica l'ammontare presunto delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione, in tal caso, tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
4. Nel bilancio di previsione di competenza è iscritto, come prima posta delle entrate e delle spese, rispettivamente l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; nel bilancio di previsione di cassa è iscritto, come prima posta delle entrate l'ammontare presunto del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Articolo 8
Classificazione delle Entrate e delle Spese

1. La struttura del bilancio di Ateneo, in coerenza con il modello organizzativo, è fissata nel Manuale di cui all'articolo 3 del regolamento.

Articolo 9
Documenti allegati al Bilancio di previsione di Ateneo

1. Al bilancio di previsione sono allegati: il "programma annuale di attività", il "piano annuale delle attività dei Centri di spesa" e il "documento di riparto delle risorse".
2. Il "programma annuale di attività", predisposto dal Rettore e approvato dal Senato Accademico, indica le iniziative da realizzare, anche in una prospettiva pluriennale, e quantifica per ciascuna di esse le risorse disponibili nell'anno, nonché i criteri di ripartizione.
3. Il "piano annuale delle attività dei Centri di spesa", redatto dal Rettore sulla base dei dati e delle indicazioni fornite dai Direttori dei Centri di tipo "A", evidenzia le risorse sottoposte a vincoli di destinazione e precisa i tipi di destinazione. Esso comprende le risorse dei fondi di ricerca, nonché quelle destinate alle spese fisse ed obbligatorie; individua i tipi di attività che è opportuno sviluppare.
4. Il "documento di riparto delle risorse", redatto dal Rettore, coadiuvato dal competente Ufficio, indica le risorse attribuite ai Centri di spesa dal bilancio.

Articolo 10
Bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A"

1. Il bilancio di previsione dei Centri di spesa di tipo "A" è formulato in termini finanziari di cassa ed è redatto in conformità al modello previsto dal Manuale di cui all'articolo 3; esso è corredato da una relazione tecnica e programmatica, che evidenzia le attività didattiche, di ricerca e di servizio che si intendono svolgere;
2. Il bilancio è predisposto dal Direttore del Centro di spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere approvato dal Consiglio del Centro nei termini di cui all'articolo 11 ed è trasmesso all'Amministrazione centrale entro 5 giorni successivi alla data di approvazione.
3. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa della situazione di cassa presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso.
4. Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta delle entrate del bilancio di previsione.
5. Il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto del presunto saldo iniziale di cassa.

Articolo 11
Procedura e scadenze per la predisposizione e l'approvazione dei bilanci dei Centri di spesa

1. Entro il 15 settembre di ciascun anno, i Centri di spesa di cui all'articolo precedente trasmettono all'Amministrazione Centrale le richieste di finanziamento deliberate dagli organi collegiali, su proposta dei responsabili dei Centri stessi. Tali richieste vanno formulate secondo uno schema tipo predisposto dall' Amministrazione centrale.
2. Entro il 15 ottobre, l'Amministrazione centrale comunica ai Centri di spesa le linee programmatiche e la conseguente ripartizione delle risorse previste nel progetto di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre i Centri di spesa approvano i rispettivi bilanci preventivi e ne trasmettono copia all'Amministrazione Centrale.

Articolo 12
Segretari amministrativi

1. Il Segretario amministrativo:
cura la predisposizione tecnica del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché dei documenti contabili ad essi allegati;
coordina le attività amministrativo - contabili e ne effettua i controlli;
provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione della documentazione amministrativo contabile;
collabora con il Direttore del Centro autonomo di spesa per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio del Centro autonomo di spesa con funzioni di segretario e cura la corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
esercita le attribuzioni ad esso devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario amministrativo può essere sostituito da dipendente dell'area amministrativo - contabile di categoria non inferiore alla C, nominato dal Direttore amministrativo, sentito il Direttore del Centro.

Articolo 13
Fabbisogno di cassa

1. Il sistema informatico e telematico d'Ateneo assicura l'accessibilità in linea delle situazioni di cassa e dei fabbisogni di tutti i Centri di spesa.
2. L'Ateneo trasferisce a ciascun Centro di spesa le risorse allo stesso assegnate e le accredita, compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti, nel conto corrente ad esso intestato presso l'Istituto cassiere.

Articolo 14
Centri di spesa di tipo "B"

1. I Direttori dei Centri di spesa di tipo "B" provvedono all'ordinazione delle spese di funzionamento delle Strutture e alle spese necessarie per realizzare il programma annuale di attività sulla base delle linee di indirizzo e nei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Per le spese eccedenti i limiti di cui al precedente comma 1 è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Le somme non utilizzate al termine dell'esercizio costituiscono economie di gestione e possono essere riassegnate dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio successivo solo nel caso di un comprovato ed effettivo bisogno, ovvero in relazione alla loro specifica destinazione.
4. I Direttori dei Centri di spesa possono essere dotati di un fondo per le piccole spese di importo non superiore ad euro 1500 da gestirsi in analogia a quanto stabilito nel successivo articolo 21 e devono tenere le scritture contabili, previste dal Manuale di cui all'articolo 3.
5. I Direttori dei Centri di spesa redigono, entro il 15 novembre di ogni anno, un prospetto delle entrate e delle uscite afferenti ai Centri medesimi, denominato Prospetto di bilancio, ai fini della stesura del bilancio di previsione di Ateneo.

Articolo 15
Fondo di Riserva

1. Nel bilancio dell'Ateneo e in quelli dei Centri di spesa è iscritto, in apposito capitolo fra le spese correnti, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno rendersi necessarie nel corso dell'esercizio.
2. L'ammontare di tale fondo non può superare il 10% delle spese correnti complessivamente previste.
3. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare l'importo degli stanziamenti la cui entità si sia dimostrata insufficiente; su tale capitolo non possono essere assunti impegni, né emessi mandati di pagamento.

Articolo 16
Avanzo e Disavanzo di Amministrazione - Disponibilità e deficit di cassa

1. Al bilancio dell'Ateneo è allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio in corso, redatta in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo 3, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo contabile.
2. L'Università non potrà disporre dell'avanzo di amministrazione se non quando si sia dimostrata l'effettiva consistenza dello stesso. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, aventi destinazione vincolata, possono essere riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta agli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio; delle somme così riportate dovrà essere compilato apposito elenco da allegare al consuntivo.
3. L'eventuale disavanzo di amministrazione, risultante dalla tabella di cui al comma 1, deve essere obbligatoriamente riassorbito nella formulazione delle previsioni di esercizio; il Consiglio di Amministrazione nell'approvare detto riassorbimento deve illustrare i criteri adottati.
4. Nel caso di accertamento in sede consuntiva di un disavanzo di amministrazione, maggiore rispetto a quello presunto, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
5. Al bilancio di previsione è altresì allegata una tabella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunti dell'esercizio in corso, redatta in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo 3.
6. Nel caso di deficit presunto il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare gli strumenti da adottare per il ripristino della necessaria liquidità, così come nel caso di accertamento di maggior deficit in sede consuntiva.

Articolo 17
Assestamenti e variazioni ai bilanci

1. Nel caso in cui, nel corso della gestione finanziaria, gli stanziamenti di previsione non risultassero sufficienti o rispondenti alle effettive esigenze, il Consiglio di Amministrazione e l'organo collegiale del Centro di spesa interessato adotterà le opportune variazioni al bilancio.
2. Le variazioni per le nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
3. In caso di necessità ed urgenza le variazioni possono essere disposte, anche con prelievo dal fondo di riserva con determinazioni del Rettore o dei Direttori dei centri di tipo A, da sottoporre a ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Articolo 18
Accertamento delle entrate

1. La gestione delle entrate avviene attraverso le fasi dell'accertamento e della riscossione.
2. L'entrata è accertata quando, appurata la ragione del credito e la persona debitrice, il funzionario competente quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza, informandone la Ragioneria ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili.
3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i crediti di bilancio e sono comprese tra le attività della situazione patrimoniale.

Articolo 19
Riscossione delle entrate

1. Tutte le entrate sono riscosse, di norma, dall'Istituto cassiere, di cui all'articolo successivo, mediante reversali d'incasso ed imputate, a seconda della competenza, al conto dell'Ateneo o a quello delle altre unità amministrative; le reversali non riscosse a chiusura dell'esercizio sono annullate e riemesse in conto residui.
2. Per l'espletamento di particolari servizi l'acquisizione delle entrate può avvenire mediante l'utilizzo di conti correnti postali dei quali l'unico traente è l'Istituto cassiere. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono essere trasferite periodicamente e non oltre il bimestre, all'istituto cassiere, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Ateneo o dei Centri di spesa di tipo "A".
3. In caso di urgenza, l' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri autonomi di spesa possono riscuotere, da parte di terzi, somme da questi non potute versare direttamente all'Istituto cassiere. L'Economo è altresì autorizzato alla riscossione dei pagamenti riferiti al rimborso delle spese sostenute per la riproduzione degli atti dei quali se ne chiede l'accesso, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di applicazione della legge 241/90, nonché di quelli concernenti il rilascio di documentazione relativa a gare di appalto. È vietato, in modo assoluto, utilizzare le somme introitate per far fronte a pagamenti e le stesse devono essere versate, nel più breve tempo possibile, sui rispettivi conti correnti aperti presso l'Istituto cassiere. Le operazioni di riscossione sono annotate progressivamente in appositi registri numerati e vidimati su ogni pagina dal Direttore amministrativo, con l'indicazione della data, dell'autore del versamento e della causale, di eventuali altri dati di riferimento, nonché dei dati identificativi delle reversali di incasso dell'Istituto cassiere.
4. I Centri di spesa di tipo "A" riscuotono direttamente, tramite l'istituto cassiere, i fondi di propria spettanza, ivi compresi quelli derivanti da attività didattica e di ricerca per conto terzi, master, corsi di perfezionamento e simili, finanziamenti e contributi ricevuti da istituzioni pubbliche e private, interessi maturati e trasferimenti da altri Centri di spesa e sono tenuti ad informare l'amministrazione centrale.
5. Le reversali d'incasso di competenza dell'Ateneo sono firmate dal Direttore amministrativo e dal Responsabile della Ragioneria, mentre quelle di competenza dei Centri di spesa di tipo A sono firmate dai rispettivi Direttore e Segretario amministrativo.

Articolo 20
Servizio di Cassa

1. Il servizio di cassa consiste nell'espletamento delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'Università, con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
2. Il servizio di cassa è affidato, con apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico istituto di credito autorizzato ai sensi di legge a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia. La convenzione disciplina, altresì, le modalità di espletamento del servizio di cassa dei Centri di spesa, ivi comprese le eventuali anticipazioni di cassa.

Articolo 21
Fondo economale per piccole spese

1. L'Economo dell'Università ed i Segretari amministrativi dei Centri di spesa possono essere dotati, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo per il pagamento delle minute spese, individuate nel Manuale di cui all'art. 3, che ne fissa le modalità di gestione.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle spese necessarie per l'acquisizione di beni e servizi che, per la loro natura o per motivi d'urgenza o usi commerciali, non consentono l'emissione del mandato di pagamento a prestazione effettuata. Durante l'esercizio finanziario il fondo è reintegrabile, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, ed alla fine dell'esercizio il residuo del fondo ancora disponibile è restituito mediante versamento all'Istituto cassiere.
3. Spetta all'Economo ed ai Segretari amministrativi dei Centri di spesa provvedere all'ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese, preventivamente autorizzate, rispettivamente, dal Direttore amministrativo e dai Direttori dei Centri di spesa.
4. L' Economo ed i Segretari amministrativi dei Centri di spesa dispongono i pagamenti nei limiti dei fondi di dotazione loro assegnati e ne rispondono secondo i principi della responsabilità contabile per maneggio di denaro.
5. Alla scadenza di ogni mese, i predetti redigono il conto delle somme introitate e di quelle erogate, corredato dei documenti giustificativi delle spese effettuate. In caso di completo utilizzo del fondo di dotazione, ovvero alla chiusura dell'esercizio o quando cessino, per qualsiasi ragione, le funzioni economali, il rendiconto dovrà essere redatto ed approvato, secondo la rispettiva competenza, dal Direttore amministrativo e dai Direttori dei Centri di spesa. A seguito di detta approvazione può essere disposto il reintegro dell'anticipazione e la contabilizzazione di quanto rendicontato.
6. La vigilanza sulla gestione del fondo economale e sull'attività di riscossione e versamento di entrate, di cui al precedente articolo 19, spetta, secondo la rispettiva competenza, al Direttore amministrativo ed ai Direttori dei centri di spesa ed è esercitata mediante verifiche periodiche delle quali è redatto apposito verbale da inviarsi, in copia conforme all'originale, al Collegio dei revisori dei conti, cui è demandato il controllo.

Articolo 22
Spese di rappresentanza e per l'organizzazione di convegni

1. L'Università può porre a carico del proprio bilancio:
a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, seminari e altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai medesimi riferibili ai fini istituzionali dell'autorità.

Articolo 23
Assunzione delle obbligazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi collegiali dei Centri di spesa di tipo "A" assumono le deliberazioni relative alle attività loro riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. L'assunzione delle obbligazioni connesse all'utilizzo di fondi di ricerca avviene su indicazione dell'assegnatario del fondo.
3. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento, anche informatici, numerati in ordine progressivo tratti sugli appositi conti correnti bancari, con le modalità indicate nel Manuale di cui all'articolo 3. È vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sui conti correnti.
4. I Direttori dei Centri di spesa provvedono a tutte le spese necessarie all'attività dei Centri stessi.
5. Il pagamento delle spese può essere altresì effettuato utilizzando carte di credito e/o di pagamento, assegnate ai responsabili della spesa, previa deliberazione del competente organo collegiale.

Articolo 24
Conto consuntivo di Ateneo

1. Il conto consuntivo di Ateneo, predisposto dal competente Ufficio di Ragioneria entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa, dalla situazione di cassa, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico consolidati. Ad esso sono allegate: le Note descrittive delle variazioni apportate al preventivo e di quelle intervenute sulla consistenza delle poste attive e passive del conto patrimoniale, predisposte dal Direttore Amministrativo con il supporto dell'Ufficio di Ragioneria; la Relazione illustrativa del Rettore sui risultati generali della gestione; la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, la situazione di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti in conformità a quanto previsto dal Manuale di cui all'articolo 3.
3. È possibile integrare il conto consuntivo di Ateneo, mediante la redazione, anche in via sperimentale, di un bilancio economico relativo esclusivamente all'attività di tipo commerciale svolta dai centri di tipo "A". Le caratteristiche di tale documento, valido soltanto ai fini fiscali, potranno essere definite nel Manuale di cui all'articolo 3.
4. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce salvo motivata deroga disposta dal Rettore. Il conto consuntivo viene trasmesso nei successivi trenta giorni alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 25
Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo dell'Ateneo è annessa la situazione amministrativa la quale evidenzia:
la consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere - residui attivi - e da pagare - residui passivi - alla fine dell'esercizio;
l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

Articolo 26
Conto consuntivo dei Centri di spesa di tipo "A"

1. Il conto consuntivo si compone di un rendiconto finanziario e di una situazione patrimoniale.
2. Il conto consuntivo è corredato da una relazione del Direttore in cui sono evidenziati i risultati generali della gestione di bilancio, il conseguimento delle finalità preventivate e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio.
3. Il rendiconto comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa in conformità del modello previsto dal Manuale di cui all'articolo 3; in esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate.
4. La situazione patrimoniale, redatta in conformità allo schema previsto nel Manuale di cui all'articolo 3, indica la consistenza dei beni mobili in uso al Centro di spesa all'inizio ed al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute con l'incremento o la diminuzione del patrimonio iniziale per effetto della gestione di bilancio e per altre cause.
5. Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore del Centro di spesa coadiuvato dal Segretario amministrativo, è approvato dall'Organo collegiale entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio ed è trasmesso all'Amministrazione centrale entro il 10 dello stesso mese.

Articolo 27
Scritture contabili

1. Le scritture contabili sono tenute con programmi compatibili con il sistema informatico e telematico di Ateneo.
2. Il Manuale di cui all'articolo 3 ne individua le tipologie e i contenuti.

Titolo III
ATTIVITÀ NEGOZIALE

Articolo 28
Autonomia negoziale

1. L'Università ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali e dei principi previsti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Nell'esercizio della propria autonomia negoziale, l'Università pone in essere tutti i negozi necessari e/o opportuni per il miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare atti unilaterali, contratti e convenzioni.

Articolo 29
Programma annuale

1. In relazione agli obiettivi definiti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, approva annualmente, entro il mese di ottobre, l'elenco dei principali lavori, forniture e servizi per i quali si intende avviare nel corso dell'anno di riferimento le relative procedure di realizzazione e/o di spesa.

Articolo 30
Deliberazione a contrarre - competenze

1. La deliberazione di addivenire alla stipula delle convenzioni e dei contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione dei progetti dei contratti , nonché la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, in particolare, nei seguenti casi:
a) acquisizione, alienazione, permuta e locazione di beni immobili, nonché trasformazione e modifiche delle destinazioni d'uso degli stessi;
b) realizzazione di nuove opere edilizie, manutenzione straordinaria o comunque relativa a lavori di particolare rilevanza tecnica o artistica;
c) convenzioni per l'affidamento del servizio di cassa;
d) assicurazioni obbligatorie per legge, assicurazione contro la responsabilità civile verso i terzi, contro l'incendio e, in genere, tutte quelle non attinenti a specifiche esigenze dei singoli centri di spesa;
e) contratti di mutuo, leasing e factoring;
f) convenzioni quadro, con enti sia pubblici sia privati, e quelle riguardanti più Dipartimenti;
g) partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società consortili, GEIE o altri istituti analoghi per lo svolgimento di attività o per il miglior conseguimento di finalità istituzionali;
h) fornitura di beni e servizi;
i) contratti e convenzioni non rientranti nella competenza specifica dei Centri autonomi di spesa.
2. La deliberazione a contrattare ed a stipulare convenzioni che impegnano i Centri autonomi di spesa, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione dei progetti, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza dei Consigli di detti Centri, a condizione che riguardino materie di loro pertinenza, abbiano la necessaria copertura finanziaria nei rispettivi bilanci e non superino il limite di 75.000 euro, IVA esclusa. Per i contratti di importo superiore a detto limite è richiesta l'autorizzazione del Rettore se non superano euro 100.000, Iva esclusa, e del Consiglio di amministrazione se di importo superiore ad euro 100.000, IVA esclusa. Detti limiti possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio di amministrazione, la deliberazione a contrattare e la stipulazione sono di competenza del Rettore per i contratti di importo, esclusa IVA, non superiore ad euro 100.000, del Direttore amministrativo fino al limite di euro 70.000, dei dirigenti fino ad euro 50.000 e dei Direttori dei Centri autonomi di spesa fino ad euro 15.000; detti limiti possono essere modificati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
4. In caso di assoluta necessità ed urgenza, la deliberazione a contrattare è assunta dal Rettore o dai Direttori dei centri autonomi di spesa anche oltre i limiti di cui al precedente comma, salvo ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti in occasione della prima riunione successiva.
5. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione ad accettare donazioni, eredità o legati, di importo superiore ad euro 50.000, mentre le liberalità di importo fino ad euro 50.000 sono accettate dal Rettore o dal Direttore del Centro autonomo di spesa interessato, nel rispetto delle modalità di accettazione definite nel regolamento per l'attività negoziale.
6. Compete al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa la nomina della commissione per la individuazione delle ditte da invitare alle gare e di quella incaricata di procedere all'aggiudicazione.

Articolo 31
Procedure contrattuali - norme generali

1. La scelta del privato contraente è effettuata secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di procedure di gara ad evidenza pubblica, anche attraverso gli strumenti informatici previsti dall'articolo 24, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dai relativi regolamenti di attuazione.
2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente i contratti e le convenzioni di consulenza e di ricerca.
3. L'Università può provvedere all'acquisizione di beni e servizi anche aderendo a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
4. L'Università può partecipare alle aggregazioni di cui all'articolo 59, comma 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e ai fini dell'eventuale stipula di convenzioni.

Articolo 32
Rinvio al regolamento

1. I criteri di aggiudicazione, lo svolgimento delle singole procedure, le modalità di partecipazione alle medesime, l'individuazione della tipologia e dei limiti delle spese di normale funzionamento per poter procedere secondo "sistema in economia" sono disciplinati da apposito regolamento, unitamente alle spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni, nonché di ospitalità e di rappresentanza.
2. Nel regolamento sono definite altresì le procedure per l'utilizzo delle carte di credito per il pagamento delle spese inerenti il trattamento di missione del personale dipendente.

Articolo 33
Stipulazione dei contratti

1. Nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, i contratti e le convenzioni sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato, previa delibera del Consiglio di amministrazione, e redatti in forma pubblica amministrativa. Negli altri casi i contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ove necessaria. Il Rettore può delegare ai Direttori dei Centri autonomi di spesa la stipulazione dei contratti e delle convenzioni di ricerca deliberati dal Consiglio di amministrazione e riguardanti detti Centri.
2. Il Direttore amministrativo, i Dirigenti ed i Direttori dei Centri autonomi di spesa, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze loro riconosciute, stipulano i contratti previa delibera dell'organo collegiale competente, ove necessaria.
3. Un funzionario dell'Ateneo è delegato, con decreto rettorale, a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti dell'Università per i quali sia richiesta la forma pubblica e ad assistere alle procedure aperte e ristrette, redigendone il relativo verbale. Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma ed in conformità alla legge notarile ed a quella del repertorio degli atti firmati da pubblici ufficiali, nonché alle leggi tributarie.

Articolo 34
Collaudo di lavori e forniture - controlli di qualità

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale ed in corso d'opera, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dai capitolati e/o dal contratto; il collaudo, ove non previsto dal contratto, deve comunque aver luogo entro mesi sei dall'ultimazione dei lavori o dal ricevimento della fornitura.
2. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità o lo richiedano norme specifiche, da soggetti esterni, qualificati per specifica competenza; la nomina del collaudatore o della commissione di collaudo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso di contratti dei Centri di spesa di tipo "A", dal relativo organo collegiale.
3. Il collaudo, salvo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, non può essere effettuato dalle persone che abbiano progettato, diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alla relativa trattativa; sono salve, in ogni caso, le norme sulle incompatibilità in materia di affidamento degli incarichi.
4. Salvo diversa disposizione di legge, per lavori e forniture non eccedenti l'importo, fissato dal Consiglio di Amministrazione è sufficiente, di norma, l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori ovvero dal destinatario della fornitura; per le apparecchiature, strumenti e altro materiale scientifico, il collaudo può essere effettuato da chi ha richiesto la fornitura.
5. Il Consiglio di Amministrazione individua linee direttive per effettuare controlli di qualità per lavori, forniture e servizi, avvalendosi anche di soggetti esterni specializzati, mediante appositi contratti di consulenza.
6. Per le prestazioni di servizi è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata, prima della liquidazione ed in relazione ad ogni singola fatturazione, dal soggetto incaricato della vigilanza sugli adempimenti contrattuali.
7. Il certificato di collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione sono soggetti ad approvazione formale da parte del Consiglio di amministrazione o del Consiglio del Centro autonomo di spesa, la quale, per i contratti fino ad euro 50.000, può essere delegata ad altri organi.

Articolo 35
Condizioni e clausole contrattuali: oggetto - termini e durata - penali - cauzioni

1. Tutti i contratti hanno termini e durata certa e, per le spese correnti, comunque non superiore a 9 anni, salvo che per i contratti per i quali è prevista per legge una durata diversa, nonché per quelli la cui durata è giustificata da particolari esigenze indicate nella deliberazione a contrarre.
2. È vietato il rinnovo tacito dei contratti e per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti, se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza adeguatamente motivate nella deliberazione a contrattare.
3. I pagamenti, effettuati alle persone designate dai creditori a riscuotere e quietanzare per loro conto, si ritengono validamente eseguiti finché la revoca del mandato conferito non sia notificata all'Università nelle forme di legge.
4. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state riconosciute
5. Nel contratto sono previste le penalità per l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione.
6. A garanzia dell'esecuzione dei contratti sono prestate idonee cauzioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, secondo quanto specificamente previsto nel regolamento di cui all'articolo 32.
7. È vietato suddividere in più contratti qualsiasi prestazione, al fine di eludere la disciplina del presente regolamento.
8. Per i contratti da stipularsi all'estero si applicano le leggi e gli usi locali.

Articolo 36
Convenzioni e contratti per attività in conto terzi

1. I Centri di spesa, purché non vi osti lo svolgimento delle loro funzioni scientifico-didattiche, possono eseguire attività di ricerca, consulenza, didattica stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai Centri di tipo "A".
2. Le convenzioni regolano rapporti diretti all'attuazione di un complesso coordinato di progetti di attività di ricerca e/o di formazione e/o di servizio; esse sono stipulate dal Rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione".
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 92 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, le convenzioni relative ai corsi di laurea sono stipulate dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentiti il Senato accademico ed i Consigli di Facoltà di competenza. Le convenzioni didattiche di altro tipo sono stipulate dai Direttori dei Centri interessati, previa delibera dei relativi organi collegiali.
4. I contratti regolano i rapporti tra le parti relativamente ad un singolo progetto.
5. Nell'ipotesi di contratti con istituzioni od organismi per i quali valgono normative specifiche vincolanti, quali quelli con la Commissione europea, dette normative si applicano e prevalgono sulla normativa interna.
6. Per i contratti che non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione definisce gli elementi essenziali, le modalità ed i tempi dei pagamenti, le condizioni per la pubblicazione e l'utilizzazione dei risultati, nonché i prospetti tipo di ripartizione dei proventi.
7. I prospetti tipo di cui al comma 6 indicano i criteri di ripartizione dei proventi e prevedono, inoltre, i compensi spettanti al personale che collabora alla realizzazione delle prestazioni, le quote da accantonare per il fondo comune d'Ateneo e le quote eventualmente da destinare a borse di studio e/o assegni di ricerca.
8. La quota destinabile al personale ed i compensi individuali massimi vengono fissati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei dipartimenti, e sono modificabili dallo stesso Consiglio di amministrazione soltanto sulla base di motivata delibera degli organi di governo dei Centri di spesa.
9. I contratti di attuazione delle convenzioni stipulate dall'Università, quelli non collegati a convenzioni e quelli relativi a contributi di ricerca, ove conformi alle caratteristiche stabilite dal Consiglio di amministrazione sono stipulati dal Direttore del Centro di spesa interessato, previa delibera dell'organo collegiale dello stesso.
10. I contratti dalle caratteristiche difformi da quelle stabilite dal Consiglio di amministrazione potranno essere stipulati solo previa autorizzazione del Consiglio stesso.
11. Copia delle convenzioni e dei contratti stipulati e dei prospetti di riparto devono essere trasmessi al competente ufficio dell'amministrazione centrale al fine di consentire di verificare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 37
Contratti di leasing, factoring e mutuo

1. E' consentita la stipulazione di contratti di leasing quando ne sia dimostrata la convenienza economica e finanziaria rispetto alle tradizionali tipologie di contratti. Di essa deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare assunta dal Consiglio di amministrazione, anche con riferimento alla disponibilità di risorse nell'arco temporale di validità del bilancio pluriennale.
2. I canoni di leasing sono imputati ai pertinenti capitoli di parte corrente del bilancio finanziario, mentre l'importo del riscatto del bene oggetto del contratto è a carico delle spese di investimento.
3. Può farsi ricorso al contratto di factoring qualora si tratti di crediti di dubbia, difficile od onerosa esazione, tale da rendere non conveniente la loro riscossione diretta.
4. La rilevazione contabile degli effetti del contratto di factoring comporta l'eliminazione dei residui attivi corrispondenti ai crediti ceduti.
5. Possono essere stipulati contratti di mutuo esclusivamente per spese di investimento, ivi comprese le spese per manutenzioni straordinarie, a condizione che il relativo onere complessivo di ammortamento annuo a carico del bilancio universitario non superi il 15% dei finanziamenti ordinari dello Stato, ivi comprese le spese per investimenti e per l'edilizia universitaria ed escluse le spese per il personale. Per la determinazione di tale limite si tiene conto, oltre che dei finanziamenti trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, anche delle entrate derivanti da tasse, soprattasse e contributi posti a carico degli studenti.
6. Le condizioni che giustificano la stipulazione dei contratti di cui al presente articolo devono risultare da relazione scritta del Direttore amministrativo ed il Consiglio di Amministrazione autorizza il Rettore a contrarre i mutui da iscrivere in bilancio, compresi quelli necessari all'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 6 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, precisando le caratteristiche dell'operazione e la tipologia di spese per cui l'indebitamento viene consentito.
7. I predetti contratti possono essere stipulati anche su proposta dei Centri di spesa di tipo "A".

Titolo IV
Patrimonio

Articolo 38
I beni

1. I beni immobili e mobili di cui l'Università ha proprietà sono descritti in separati inventari. L'inventario dei beni immobili dell'Università è unico.
2. I Centri di spesa di tipo "A" tengono gli inventari dei beni mobili e provvedono al loro aggiornamento. Per i beni immobili e per i beni mobili in uso all'Amministrazione centrale il predetto obbligo spetta all'Ufficio competente.
3. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti che, per la loro natura, sono consumabili ovvero si deteriorano facilmente con l'uso, nonché quelli di modico valore.
4. La gestione patrimoniale dei beni è attuata con le modalità stabilite da apposito regolamento.

Articolo 39
Beni immobili

1. Il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, assegna in uso gli immobili, o parte di essi, ai Centri di spesa, precisando le condizioni di utilizzazione e di gestione. L'Ufficio competente annota i provvedimenti di assegnazione e le successive variazioni.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni immobili dati in uso ai Centri stessi.
3. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.
4. I beni immobili concessi all'Università in uso gratuito e perpetuo sono descritti nell'inventario secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo precedente.

Articolo 40
Beni mobili

1. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.
2. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.

Articolo 41
Gestione degli inventari

1. Il Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce criteri e modalità per la tenuta degli inventari e per la registrazione dei relativi dati negli archivi informatici dell'Università, nonché per la consegna dei beni.
2. I beni mobili possono essere dichiarati fuori uso per inidoneità, perdita, cessione o altri motivi con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Regolamento di cui all'articolo 38 stabilisce criteri e modalità per la cancellazione dei beni dagli inventari.
4. All'atto dell'iscrizione negli inventari, si attribuisce ai beni il valore di acquisto ovvero il valore di mercato.
5. Il valore dei beni viene aggiornato sulla base di regole e parametri definiti nel regolamento di cui all'articolo 38.
6. Il Direttore amministrativo procede periodicamente alla verifica dei modi d'uso e di gestione dei beni e ne accerta lo stato di conservazione.

Articolo 42
Materiali di consumo

1. L'Ufficio competente e i Segretari Amministrativi dei Centri di spesa di tipo "A" tengono apposita contabilità per quantità e specie dei materiali di consumo per i quali, in conformità alle vigenti disposizioni, sia istituita una gestione di magazzino.


Titolo V
RESPONSABILITÀ, CONTROLLI E VALUTAZIONI
Articolo 43
Norme generali

1. L'azione amministrativo-contabile si conforma ai seguenti principi: valutazioni preventive di merito e di legittimità, controlli sulla gestione finanziaria dei Centri di spesa e verifiche di funzionalità da parte di Organismi di Ateneo deputati. Ogni deliberazione comporta quindi una valutazione di merito, operata dai rispettivi Organi competenti, in relazione ad opportunità, efficacia e convenienza della decisione assunta.
2. Ferma restando la responsabilità di chi ha accertato un'entrata o impegnato (un'entrata o) un'uscita e di chi ha provveduto alla relativa quantificazione o liquidazione, coloro che provvedono all'emissione delle reversali d' incasso o dei mandati di pagamento garantiscono:
a) la corretta imputazione ai capitoli di bilancio;
b) la legittimità della spesa facendone rimostranza scritta, nel caso ritenuto utile, al Direttore amministrativo o al Direttore del Centro, secondo la rispettiva competenza, che in tal caso assume la responsabilità esclusiva dell'incasso o del pagamento.
3. Il Direttore amministrativo può effettuare controlli di legittimità e ispezioni amministrativo - contabili presso tutte le strutture dell'Ateneo.


Articolo 44
Responsabilità ed obbligo di denuncia

1. Al personale ed agli amministratori si applicano le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
2. Qualora il Direttore amministrativo venga a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità patrimoniale, deve farne immediata denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni, dandone comunicazione al Rettore ed al Collegio dei revisori dei conti.
3. Se il fatto è imputabile al Rettore, la denuncia è fatta dal Consiglio di amministrazione e se è imputabile al Direttore amministrativo l'onere incombe al Rettore.
4. Se il danno è accertato dal Collegio dei revisori dei conti questo ne informa l'organo competente secondo quanto previsto nei commi precedenti, invitandolo a provvedere alla relativa denuncia, e vi provvede direttamente nel caso di responsabilità imputabili al Consiglio di amministrazione o di inerzia o inottemperanza degli organi che vi siano tenuti.

Articolo 45
Collegio dei revisori dei conti

1. Ai fini del controllo amministrativo e contabile della gestione dell'Università, il Rettore, su designazione del Senato accademico e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne fissa il compenso, nomina i revisori dei conti, i quali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente.
3. Con la stessa procedura, possono essere nominati due membri supplenti.
4. I revisori sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, funzionari statali e professionisti esterni, dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di controllo di gestioni universitarie.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;
c) compie le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua, periodicamente, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e di titoli in proprietà.
6. Il presidente del Collegio dei revisori, o altro membro da lui delegato, convoca e presiede il Collegio.
7. Delle sedute del Collegio è redatto verbale a cura di uno dei membri, sottoscritto da tutti i revisori presenti ed inserito nell' apposito libro dei verbali.
8. I revisori hanno diritto di accesso, anche singolarmente, agli atti e documenti dell'Università e delle unità amministrative dotate di autonomia di spesa.
9. Il presidente, o altro membro da lui delegato, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 46
Controllo interno di gestione e valutazione dei risultati

1. L'organizzazione della funzione di controllo interno, con i relativi supporti tecnici ed informatici, è disciplinata dal Senato Accademico con apposito regolamento che tenga conto delle esigenze di gestione e delle norme vigenti in materia.
2. Le operazioni del Nucleo di Ateneo per la valutazione dell' efficienza e dell' efficacia dell' attività prodotta possono svolgersi anche presso i Centri di spesa, i quali assicurano l'accesso alla documentazione ivi esistente e sono tenuti a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Il Nucleo di valutazione può coordinare la propria attività in programmi settoriali o globali di intervento, previa definizione degli obiettivi da raggiungere.
4. Ai membri del Nucleo compete un'indennità di funzione ed un gettone di presenza, le cui misure sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 47
Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Articolo 48
Disposizione transitoria

1. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti, le funzioni loro attribuite dal presente regolamento sono esercitate dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
2. Il Consiglio di amministrazione assume le deliberazioni di propria competenza necessarie per l'applicazione del presente regolamento, dei regolamenti di attuazione e del manuale di amministrazione, nonché per l'adeguamento dei limiti di spesa in essi previsti. Nel primo biennio di applicazione può apportare, nel rispetto dei principi di contabilità pubblica, modifiche ed integrazioni necessarie per sopperire ad eventuali esigenze di adeguamento tecnico.

Articolo 49
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà applicato dal primo esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione, contestualmente ai regolamenti di attuazione ed al Manuale di amministrazione.
2. Con l'entrata in vigore, cessano di avere efficacia, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, tutte le disposizioni legislative e regolamentari con esso incompatibili.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 


4.4) MANUALE DI AMMINISTRAZIONE

IL Presidente informa il Senato che, nella seduta del 4 marzo 2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per ricongiungerlo ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo 2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale e sul Regolamento per la gestione del patrimonio.
Il Manuale di Amministrazione viene di seguito riportato:

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Manuale di amministrazione

INDICE

Tiolo I - Il bilancio di previsione

Articolo 1 - Struttura del bilancio di Ateneo e tabelle allegate (allegati A, C, D, E)
Articolo 2 -Bilancio pluriennale di Ateneo (allegato B)
Articolo 3 - Bilancio dei Centri di spesa di tipo A (allegati A-bis, E-bis)
Articolo 4 - Istituzione nuovi capitoli

Titolo II - Le entrate

Articolo 5 - Reversali di incasso
Articolo 6 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate

Titolo III - Le spese

Articolo 7 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
Articolo 8 - Registrazione degli impegni di spesa
Articolo 9 - Liquidazione della spesa
Articolo 10 - Ordinazione della spesa
Articolo 11 - Documentazione dei mandati di pagamento
Articolo 12 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 13 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Articolo 14 - Fondo economale per piccole spese

Titolo IV - Scritture contabili

Articolo 15 - Sistema di scritture
Articolo 16 - Scritture contabili
Titolo V - Conto consuntivo

Articolo 17 - Conto consuntivo (allegati F, G, H, I, J)
Articolo 18 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Articolo 19 - Riaccertamento dei residui
Articolo 20 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo A (allegato K)
Articolo 21 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Articolo 22 - Conto economico di Ateneo (allegato J)

Titolo I
Il bilancio di previsione

Articolo 1
Struttura del bilancio di Ateneo e tabelle allegate

1. L'Ateneo adotta lo schema di bilancio di previsione annuale di cui all'allegato A, ponendo a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento.
2. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformità all'allegato C, nel quale sono indicate le entrate e le spese per titoli e categorie.
3. La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto, nonché quella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunto, (relative al Bilancio preventivo di Ateneo,) sono redatte rispettivamente in conformità agli allegati D ed E.

Articolo 2
Bilancio pluriennale di Ateneo

1. Il bilancio pluriennale si riferisce ad un arco di tempo non inferiore al triennio ed è elaborato in conformità degli indirizzi programmatici fissati dal Senato accademico.
2. È compilato in termini di competenza ed in conformità dell'allegato B.
3 Le previsioni in esso esposte sono classificate in titoli e categorie e non comportano autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire spese.
4. Gli stanziamenti del primo anno debbono coincidere con quelli del bilancio annuale corrispondente.
5. Il progetto, redatto dall'Ufficio competente su indicazione del Rettore, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, contestualmente al bilancio annuale.

Articolo 3
Bilancio dei Centri di spesa di tipo A

1. I Centri di spesa di tipo A formulano il proprio bilancio finanziario in termini di cassa e l'unità elementare è rappresentata dal capitolo.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. La gestione finanziaria è unica e non sono ammesse gestioni fuori bilancio. 4. Il bilancio è predisposto dal Direttore del Centro di spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere approvato dal Consiglio del Centro ed è trasmesso all'Amministrazione centrale per essere allegato al bilancio di Ateneo.
5. Esso è compilato in conformità dell'allegato A-bis ed è corredato di una tabella dimostrativa della situazione di cassa presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso, redatta in conformità dell'allegato E - bis.

Articolo 4
Istituzione di nuovi capitoli

1. Nel corso dell'esercizio, qualora non sia possibile provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente e unicamente nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi, l'istituzione di nuovi capitoli.
2. Per l'Amministrazione centrale l'istituzione di nuovi capitoli è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.
3.Per i Centri di spesa di tipo "A" l'istituzione di nuovi capitoli è approvata dal Consiglio del Centro interessato su proposta del Direttore del Centro.


Titolo II
Le entrate

Articolo 5
Reversali d'incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore amministrativo e dal responsabile della Ragioneria per l'Amministrazione centrale e dal Direttore del Centro e dal Segretario amministrativo per i Centri di spesa di tipo "A", secondo le rispettive competenze o dalle persone dagli stessi delegate, o che legittimamente li sostituiscano.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
2.1. struttura emittente;
2.2. esercizio finanziario;
2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
2.5. causale della riscossione;
2.6. importo in cifre e in lettere;
2.7. data di emissione;
2.8. numero del conto bancario della struttura.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate del Bilancio di Ateneo dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere alla struttura emittente per l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione devono essere conservate per non meno di dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.
7. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di reversali con firma elettronica.

Articolo 6
Vigilanza sulla riscossione delle entrate

1. I responsabili preposti ai vari servizi, cui compete l'accertamento di un'entrata, sono tenuti a curare che l'accertamento e la riscossione trovino puntuale ed integrale riscontro nella gestione.
2. Il Direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua personale responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.
3. Per i Centri di spesa di tipo "A" dette funzioni sono svolte dai rispettivi Direttori

Titolo III
Le spese

Articolo 7
Fasi della spesa ed assunzione di impegni

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento.
2. Gli impegni sul bilancio di Ateneo sono assunti dai Dirigenti per le spese di loro competenza, dal Direttore amministrativo negli altri casi, compresi gli impegni per le spese attinenti ai Centri di tipo "B", o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
3. Per i centri di spesa di tipo "A", il Direttore del Centro, o la persona da esso delegata o che legittimamente lo sostituisce, provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro stesso e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità dei bilanci di sola cassa.
4. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute ai creditori, in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido.
5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso; fanno eccezione quelli relativi:
6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti debbono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità dei servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ne venga riconosciuta la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.
7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa o la somma impegnata, costituisce economia di spesa.
9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.


Articolo 8
Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio di Ateneo devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.
2. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti a quello di provenienza con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria.


Articolo 9
Liquidazione della spesa

l. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo per l'Amministrazione centrale e dai rispettivi Segretari amministrativi per Centri di spesa, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.


Articolo 10
Ordinazione della spesa

1 .Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze meccanografiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati:
- per l'Amministrazione centrale, dai Dirigenti per le spese di loro competenza, dal Direttore amministrativo negli altri casi, nonché dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "A", dal Direttore del Centro e dal Segretario Amministrativo o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "B" dal Direttore amministrativo e dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono.
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
3.1. struttura emittente;
3.2. numero progressivo per esercizio finanziario;
3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
3.5. causale dei pagamento;
3.6. importo in cifre e in lettere;
3.7. modalità di pagamento dei titolo;
3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
3.9. data di emissione;
3.10. numero dei conto bancario della struttura.
4. Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori e mandati cumulativi per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.
5. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo, che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui"
6. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di mandati con firma elettronica.
7. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, i pagamenti possono essere effettuati mediante trasferimenti di fondi (giro-fondi) dalle proprie contabilità speciali o conti correnti agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti.


Articolo 11
Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità dell' esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai verbali di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari, dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero da documento di trasporto per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa e, se questa non è pagata in un'unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato, cui si fa riferimento nei successivi.
3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo debbono essere conservati per dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.


Articolo 12
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. Su richiesta scritta del creditore valida fino a revoca, o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione sui titoli, i mandati di pagamento sono estinti, di norma, con spese a carico del creditore, mediante:
1.1. accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all' ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo dei medesimo;
1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza dei creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell' istituto cassiere.
3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al pagamento dei mandato secondo le modalità di cui al precedente comma, il pagamento potrà avvenire allo sportello dell' Istituto cassiere.
4. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito ed altri strumenti di natura informatica, quali la viacard o similari, secondo le modalità definite in apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione .
5. L'Università può concordare con l'istituto cassiere modalità di pagamento delle spettanze retributive del personale idonee ad estinguere in tempi definiti i relativi mandati.


Articolo 13
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio

1. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere, entro il mese successivo, all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.
2. I mandati di pagamento emessi dai Centri di spesa di tipo "A" non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto cassiere, entro il 31 gennaio, all'ente emittente per il loro annullamento e riemissione nell'esercizio successivo.
3. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre devono essere ridotti dell'importo pagato e riemessi per le quote non pagate.
4. In alternativa a quanto stabilito nei precedenti commi, i mandati di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data dei 31 dicembre possono essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite in accordo con l'istituto cassiere, in assegni circolari non trasferibili all'ordine dei creditori da spedire a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo dei creditori, con spese a carico di questi ultimi.


Articolo 14
Fondo economale per piccole spese

1. All'inizio di ciascun anno finanziario, l'Economo dell'Università può essere dotato di un fondo, d'importo non superiore a 15.000 euro, per provvedere, previa autorizzazione del Direttore amministrativo, all'effettuazione di piccole spese. Per lo stesso fine i Segretari amministrativi dei Centri di spesa di tipo "A" possono essere dotati, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo di importo non superiore a 5.000 euro da utilizzare, previa autorizzazione del Direttore del Centro.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle minute spese ciascuna delle quali di importo non superiore, IVA esclusa, a 2000 euro per l'Amministrazione centrale ed a 250 euro per i Centri di spesa. Possono essere considerate minute spese di economato pagabili pronta cassa senza i limiti di spesa sopraindicati, con imputazione ai pertinenti capitolo di bilancio, quelle di seguito indicate:
a) canoni per acqua, energia elettrica e gas-metano, comprese le spese di allacciamento;
b) canoni telefonici, radiofonici e televisivi, comprese le spese di allacciamento;
c) spese postali e telegrafiche, comprese le spese per trasmissioni via telex, telefax, nonché per accessi a reti telematiche;
d) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali;
e) spese di locomozione, noleggio automezzi, trasporto merci e corrispondenza tramite corrieri;
f) spese per abbonamenti ed acquisti di quotidiani, pubblicazioni periodiche e simili, nonché quelle per la pubblicazione dei bandi di gara e dei necrologi;
g) spese per l'acquisizione di generi di monopolio di Stato, carte e valori bollati o comunque di generi soggetti a prezzi imposti o amministrati;
h)spese per imballaggi, facchinaggi e magazzinaggi;
i) tasse, imposte, spese contrattuali e diritti erariali, regionali e comunali, comprese le operazioni di sdoganamento di beni importati;
j) tasse automobilistiche, pedaggi autostradali, premi di assicurazione per R.C. auto, acquisto di carburanti e lubrificanti;
l) acquisti in danno delle ditte fornitrici inadempienti;
m) anticipazioni di spese di missione del personale;
n) spese di rappresentanza;
o) spese effettuate tramite carta di credito o strumenti di pagamento similari;
p) pagamenti previsti in tale forma da atti amministrativi esecutivi.
3. L'Economo è autorizzato a prelevare e detenere in custodia massimo 3.000 euro, mentre per i Segretari amministrativi dei Centri di spesa l'autorizzazione è limitata a 1000 euro.
4. L'ordinazione delle spese è disposta con buoni redatti in conformità ai modelli in uso presso l'Amministrazione centrale e devono essere regolarmente quietanzati dal creditore ricevente.Per le spese derivanti da contratti di adesione, nonché per le spese effettuate a mezzo posta, la ricevuta di pagamento costituisce buono di ordinazione e quietanza.
5. Ogni operazione di pagamento effettuata con i fondi della cassa economale deve essere registrata progressivamente in apposito registro - giornale, numerato e vidimato su ogni pagina dal Direttore amministrativo, con l'indicazione della data, della causale della spesa, del percettore della somma e di eventuali altri dati di riferimento. Il registro - giornale può essere tenuto anche su supporto informatizzato, ma dovrà essere stampato e conservato in occasione dei reintegri di cassa e, comunque, in occasione delle verifiche.
6. Per piccole spese che singolarmente non eccedono euro 100, l'Economo ed i Segretari dei Centri di spesa sono esentati dall' obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione della persona che ha effettuato materialmente la spesa, controfirmata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa. Dette spese non possono eccedere euro 300 al mese.
7. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente euro 100.
8. Gli importi ed i limiti di spesa sopra indicati nel presente articolo possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.


Titolo IV
Scritture contabili

Articolo 15
Sistema di scritture

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio di Ateneo devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali debbono consentire la dimostrazione a valore dei patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione dei bilancio o per altre cause, nonché la consistenza dei patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 16
Scritture contabili

l. I Centri di spesa di tipo "A" tengono le seguenti scritture:
1.1. un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere.
1.2. un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo, in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché le somme pagate e quelle rimaste da pagare.
1.3. un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi.
1.4. i registri degli inventari.
2. I Centri di spesa di tipo B tengono un prospetto dimostrativo dell'andamento della gestione dei fondi assegnati, con indicazione per singoli capitoli, in termini di competenza o residui, della consistenza iniziale delle assegnazioni e delle variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché, distintamente per esercizio di provenienza, delle somme utilizzate.
3. I mandati e le reversali sono cronologicamente registrati nei relativi partitari delle entrate e delle spese prima dell'invio all'istituto cassiere.
4. I fogli delle scritture indicate ai punti 3 e 4 del precedente comma 1 debbono essere numerati e vidimati per registro dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
6. Le predette scritture debbono essere conservate per dieci anni.
Titolo V
Conto consuntivo

Articolo 17
Conto consuntivo

1. Il rendiconto finanziario di Ateneo, la situazione amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti rispettivamente in conformità agli allegati F, G, H, I, J.
2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto finanziario che in quello patrimoniale, è il documento che riconduce ad unità la gestione universitaria nel suo complesso.
3. I Centri di spesa di tipo A redigono i documenti di cui al comma 1 in conformità ai suddetti allegati.
4. Per i Centri di spesa di tipo B l'Ufficio di bilancio redige un documento riepilogativo in termini finanziari, amministrativi, di cassa, patrimoniali ed economici, in conformità agli allegati di cui al comma l. Tale documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste per il Conto consuntivo di Ateneo.

Articolo 18
Rendiconto finanziario di Ateneo

1. Il Rendiconto finanziario di Ateneo e il documento riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui all'Allegato F, comprendono i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, separatamente per competenza e per residui, nonché congiuntamente per cassa.
2. In particolare per la competenza debbono risultare:
2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
2.2. le somme accertate o impegnate;
2.3. le somme riscosse o pagate;
2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
3.2. le variazioni in più o in meno per effetto di riaccertamento;
3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
4. Per la cassa sono indicati:
4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza e residui.

Articolo 19
Riaccertamento dei residui
1. Annualmente l'Ateneo, sulla base di appositi elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, le somme riscosse o pagate nell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori.
5. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Articolo 20
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A" (Allegato H)
1. Il rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A", di cui all'allegato H, comprende i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa in termini di cassa distintamente per titoli, categorie e capitoli.
2. In particolare debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario, le previsioni definitive, le somme riscosse e il totale delle somme pagate.
Articolo 21
Situazione patrimoniale (Allegato I)
1. La situazione patrimoniale, di cui all'allegato I, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione dei patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e dei passivo.

Articolo 22
Conto economico di Ateneo (Allegato J)
1. Il conto economico, di cui all'allegato J, rispettivamente per l'Ateneo e per i Centri di spesa di tipo B espone, fino a che non venga introdotta la contabilità economico-patrimoniale, le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive dei conto economico.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi, al punto 3) dell'o.d.g.

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del 25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA


Di approvare il Manuale di Amministrazione nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente delibera

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
MANUALE DI AMMINISTRAZIONE

INDICE

Tiolo I - Il bilancio di previsione

Articolo 1 - Struttura del bilancio di Ateneo e tabelle allegate (allegati A, C, D, E)
Articolo 2 -Bilancio pluriennale di Ateneo (allegato B)
Articolo 3 - Bilancio dei Centri di spesa di tipo A (allegati A-bis, E-bis)
Articolo 4 - Istituzione nuovi capitoli

Titolo II - Le entrate

Articolo 5 - Reversali di incasso
Articolo 6 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate


Titolo III - Le spese

Articolo 7 - Fasi della spesa ed assunzione di impegni
Articolo 8 - Registrazione degli impegni di spesa
Articolo 9 - Liquidazione della spesa
Articolo 10 - Ordinazione della spesa
Articolo 11 - Documentazione dei mandati di pagamento
Articolo 12 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 13 - Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio
Articolo 14 - Fondo economale per piccole spese

Titolo IV - Scritture contabili

Articolo 15 - Sistema di scritture
Articolo 16 - Scritture contabili

Titolo V - Conto consuntivo

Articolo 17 - Conto consuntivo (allegati F, G, H, I, J)
Articolo 18 - Rendiconto finanziario di Ateneo
Articolo 19 - Riaccertamento dei residui
Articolo 20 - Rendiconto finanziario dei Centri di Spesa di tipo A (allegato K)
Articolo 21 - Situazione patrimoniale (allegato I)
Articolo 22 - Conto economico di Ateneo (allegato J)

Titolo I
Il bilancio di previsione

Articolo 1
Struttura del bilancio di Ateneo e tabelle allegate

1. L'Ateneo adotta lo schema di bilancio di previsione annuale di cui all'allegato A, ponendo a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente definiti al momento della redazione del documento.
2. Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformità all'allegato C, nel quale sono indicate le entrate e le spese per titoli e categorie.
3. La tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto, nonché quella dimostrativa della disponibilità o deficit di cassa presunto, (relative al Bilancio preventivo di Ateneo,) sono redatte rispettivamente in conformità agli allegati D ed E.

Articolo 2
Bilancio pluriennale di Ateneo

1. Il bilancio pluriennale si riferisce ad un arco di tempo non inferiore al triennio ed è elaborato in conformità degli indirizzi programmatici fissati dal Senato accademico.
2. È compilato in termini di competenza ed in conformità dell'allegato B.
3 Le previsioni in esso esposte sono classificate in titoli e categorie e non comportano autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire spese.
4. Gli stanziamenti del primo anno debbono coincidere con quelli del bilancio annuale corrispondente.
5. Il progetto, redatto dall'Ufficio competente su indicazione del Rettore, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, contestualmente al bilancio annuale.

Articolo 3
Bilancio dei Centri di spesa di tipo A

1. I Centri di spesa di tipo A formulano il proprio bilancio finanziario in termini di cassa e l'unità elementare è rappresentata dal capitolo.
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. La gestione finanziaria è unica e non sono ammesse gestioni fuori bilancio. 4. Il bilancio è predisposto dal Direttore del Centro di spesa, coadiuvato dal Segretario amministrativo, deve essere approvato dal Consiglio del Centro ed è trasmesso all'Amministrazione centrale per essere allegato al bilancio di Ateneo.
5. Esso è compilato in conformità dell'allegato A-bis ed è corredato di una tabella dimostrativa della situazione di cassa presunta al 31 dicembre dell'esercizio in corso, redatta in conformità dell'allegato E - bis.

Articolo 4
Istituzione di nuovi capitoli

1. Nel corso dell'esercizio, qualora non sia possibile provvedere diversamente, è consentita, eccezionalmente e unicamente nel rispetto delle procedure di cui ai commi successivi, l'istituzione di nuovi capitoli.
2. Per l'Amministrazione centrale l'istituzione di nuovi capitoli è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo.
3.Per i Centri di spesa di tipo "A" l'istituzione di nuovi capitoli è approvata dal Consiglio del Centro interessato su proposta del Direttore del Centro.


Titolo II
Le entrate

Articolo 5
Reversali d'incasso

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore amministrativo e dal responsabile della Ragioneria per l'Amministrazione centrale e dal Direttore del Centro e dal Segretario amministrativo per i Centri di spesa di tipo "A", secondo le rispettive competenze o dalle persone dagli stessi delegate, o che legittimamente li sostituiscano.
2. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
2.1. struttura emittente;
2.2. esercizio finanziario;
2.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
2.4. nome e cognome o denominazione dei debitore o erogatore;
2.5. causale della riscossione;
2.6. importo in cifre e in lettere;
2.7. data di emissione;
2.8. numero del conto bancario della struttura.
3. Le reversali che si riferiscono ad entrate del Bilancio di Ateneo dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
4. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
5. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere alla struttura emittente per l'annullamento e la riemissione nell'esercizio successivo.
6. Le reversali d'incasso e la relativa documentazione devono essere conservate per non meno di dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.
7. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di reversali con firma elettronica.

Articolo 6
Vigilanza sulla riscossione delle entrate

1. I responsabili preposti ai vari servizi, cui compete l'accertamento di un'entrata, sono tenuti a curare che l'accertamento e la riscossione trovino puntuale ed integrale riscontro nella gestione.
2. Il Direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua personale responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.
3. Per i Centri di spesa di tipo "A" dette funzioni sono svolte dai rispettivi Direttori

Titolo III
Le spese

Articolo 7
Fasi della spesa ed assunzione di impegni

1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione dell'ordinazione e del pagamento.
2. Gli impegni sul bilancio di Ateneo sono assunti dai Dirigenti per le spese di loro competenza, dal Direttore amministrativo negli altri casi, compresi gli impegni per le spese attinenti ai Centri di tipo "B", o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
3. Per i centri di spesa di tipo "A", il Direttore del Centro, o la persona da esso delegata o che legittimamente lo sostituisce, provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro stesso e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità dei bilanci di sola cassa.
4. Formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le somme dovute ai creditori, in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo giuridicamente valido.
5. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
6. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso; fanno eccezione quelli relativi:
6.1. a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni; i pagamenti debbono comunque essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
6.2. a spese per l'estinzione di mutui;
6.3. a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità dei servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
6.4. a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi, quando ne venga riconosciuta la necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore a nove anni.
7. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
8. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa o la somma impegnata, costituisce economia di spesa.
9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.


Articolo 8
Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio di Ateneo devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione e dell'esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.
2. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti a quello di provenienza con le osservazioni dell'ufficio di ragioneria.


Articolo 9
Liquidazione della spesa

l. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal competente ufficio amministrativo per l'Amministrazione centrale e dai rispettivi Segretari amministrativi per Centri di spesa, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica della regolarità della fornitura dei beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.


Articolo 10
Ordinazione della spesa

1 .Il pagamento delle spese è ordinato, entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze meccanografiche del capitolo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
2. I mandati di pagamento sono firmati:
- per l'Amministrazione centrale, dai Dirigenti per le spese di loro competenza, dal Direttore amministrativo negli altri casi, nonché dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "A", dal Direttore del Centro e dal Segretario Amministrativo o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono;
- per i centri di spesa di tipo "B" dal Direttore amministrativo e dal responsabile della Ragioneria, o dalle persone da essi delegate o che legittimamente li sostituiscono.
3. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
3.1. struttura emittente;
3.2. numero progressivo per esercizio finanziario;
3.3. titolo, categoria e capitolo di bilancio movimentati;
3.4. nome e cognome o denominazione dei creditore;
3.5. causale dei pagamento;
3.6. importo in cifre e in lettere;
3.7. modalità di pagamento dei titolo;
3.8. codifica relativa al bene o servizio acquistato;
3.9. data di emissione;
3.10. numero dei conto bancario della struttura.
4. Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori e mandati cumulativi per i pagamenti da farsi a diverso titolo allo stesso creditore.
5. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo, che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui"
6. Nel rispetto della normativa vigente potrà adottarsi, in sostituzione all'attuale sistema, l'emissione di mandati con firma elettronica.
7. Nei casi previsti dalle disposizioni di legge, i pagamenti possono essere effettuati mediante trasferimenti di fondi (giro-fondi) dalle proprie contabilità speciali o conti correnti agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti.


Articolo 11
Documentazione dei mandati di pagamento

1. Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolarità dell' esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, dai verbali di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ove necessari, dai buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili, ovvero da documento di trasporto per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa
2. Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa e, se questa non è pagata in un'unica soluzione, la documentazione è allegata al primo mandato, cui si fa riferimento nei successivi.
3. I documenti di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo debbono essere conservati per dieci anni. Annualmente una commissione, nominata con provvedimento del Direttore Amministrativo, procede allo scarto degli atti di archivio.


Articolo 12
Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. Su richiesta scritta del creditore valida fino a revoca, o comunque con il suo assenso e con espressa annotazione sui titoli, i mandati di pagamento sono estinti, di norma, con spese a carico del creditore, mediante:
1.1. accreditamento in conto corrente postale a favore dei creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
1.2. emissione di assegno circolare non trasferibile all' ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo dei medesimo;
1.3. accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore
2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza dei creditore, debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell' istituto cassiere.
3. Nel caso in cui non sia possibile provvedere al pagamento dei mandato secondo le modalità di cui al precedente comma, il pagamento potrà avvenire allo sportello dell' Istituto cassiere.
4. I pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito ed altri strumenti di natura informatica, quali la viacard o similari, secondo le modalità definite in apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione .
5. L'Università può concordare con l'istituto cassiere modalità di pagamento delle spettanze retributive del personale idonee ad estinguere in tempi definiti i relativi mandati.


Articolo 13
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio

1. I mandati di pagamento emessi sul bilancio di Ateneo non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere, entro il mese successivo, all'Università per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui.
2. I mandati di pagamento emessi dai Centri di spesa di tipo "A" non pagati alla chiusura dell'esercizio saranno restituiti dall'Istituto cassiere, entro il 31 gennaio, all'ente emittente per il loro annullamento e riemissione nell'esercizio successivo.
3. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre devono essere ridotti dell'importo pagato e riemessi per le quote non pagate.
4. In alternativa a quanto stabilito nei precedenti commi, i mandati di pagamento individuali e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data dei 31 dicembre possono essere commutati d'ufficio, secondo modalità stabilite in accordo con l'istituto cassiere, in assegni circolari non trasferibili all'ordine dei creditori da spedire a cura dell'istituto cassiere stesso all'indirizzo dei creditori, con spese a carico di questi ultimi.


Articolo 14
Fondo economale per piccole spese

1. All'inizio di ciascun anno finanziario, l'Economo dell'Università può essere dotato di un fondo, d'importo non superiore a 15.000 euro, per provvedere, previa autorizzazione del Direttore amministrativo, all'effettuazione di piccole spese. Per lo stesso fine i Segretari amministrativi dei Centri di spesa di tipo "A" possono essere dotati, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo di importo non superiore a 5.000 euro da utilizzare, previa autorizzazione del Direttore del Centro.
2. Con il fondo economale si può provvedere al pagamento delle minute spese ciascuna delle quali di importo non superiore, IVA esclusa, a 2000 euro per l'Amministrazione centrale ed a 250 euro per i Centri di spesa. Possono essere considerate minute spese di economato pagabili pronta cassa senza i limiti di spesa sopraindicati, con imputazione ai pertinenti capitolo di bilancio, quelle di seguito indicate:
a) canoni per acqua, energia elettrica e gas-metano, comprese le spese di allacciamento;
b) canoni telefonici, radiofonici e televisivi, comprese le spese di allacciamento;
c) spese postali e telegrafiche, comprese le spese per trasmissioni via telex, telefax, nonché per accessi a reti telematiche;
d) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali;
e) spese di locomozione, noleggio automezzi, trasporto merci e corrispondenza tramite corrieri;
f) spese per abbonamenti ed acquisti di quotidiani, pubblicazioni periodiche e simili, nonché quelle per la pubblicazione dei bandi di gara e dei necrologi;
g) spese per l'acquisizione di generi di monopolio di Stato, carte e valori bollati o comunque di generi soggetti a prezzi imposti o amministrati;
h)spese per imballaggi, facchinaggi e magazzinaggi;
i) tasse, imposte, spese contrattuali e diritti erariali, regionali e comunali, comprese le operazioni di sdoganamento di beni importati;
j) tasse automobilistiche, pedaggi autostradali, premi di assicurazione per R.C. auto, acquisto di carburanti e lubrificanti;
l) acquisti in danno delle ditte fornitrici inadempienti;
m) anticipazioni di spese di missione del personale;
n) spese di rappresentanza;
o) spese effettuate tramite carta di credito o strumenti di pagamento similari;
p) pagamenti previsti in tale forma da atti amministrativi esecutivi.
3. L'Economo è autorizzato a prelevare e detenere in custodia massimo 3.000 euro, mentre per i Segretari amministrativi dei Centri di spesa l'autorizzazione è limitata a 1000 euro.
4. L'ordinazione delle spese è disposta con buoni redatti in conformità ai modelli in uso presso l'Amministrazione centrale e devono essere regolarmente quietanzati dal creditore ricevente.Per le spese derivanti da contratti di adesione, nonché per le spese effettuate a mezzo posta, la ricevuta di pagamento costituisce buono di ordinazione e quietanza.
5. Ogni operazione di pagamento effettuata con i fondi della cassa economale deve essere registrata progressivamente in apposito registro - giornale, numerato e vidimato su ogni pagina dal Direttore amministrativo, con l'indicazione della data, della causale della spesa, del percettore della somma e di eventuali altri dati di riferimento. Il registro - giornale può essere tenuto anche su supporto informatizzato, ma dovrà essere stampato e conservato in occasione dei reintegri di cassa e, comunque, in occasione delle verifiche.
6. Per piccole spese che singolarmente non eccedono euro 100, l'Economo ed i Segretari dei Centri di spesa sono esentati dall' obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione della persona che ha effettuato materialmente la spesa, controfirmata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa. Dette spese non possono eccedere euro 300 al mese.
7. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente euro 100.
8. Gli importi ed i limiti di spesa sopra indicati nel presente articolo possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.


Titolo IV
Scritture contabili

Articolo 15
Sistema di scritture

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio di Ateneo devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali debbono consentire la dimostrazione a valore dei patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione dei bilancio o per altre cause, nonché la consistenza dei patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 16
Scritture contabili

l. I Centri di spesa di tipo "A" tengono le seguenti scritture:
1.1. un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere.
1.2. un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo, in termini di cassa, lo stanziamento o la consistenza iniziali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché le somme pagate e quelle rimaste da pagare.
1.3. un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi.
1.4. i registri degli inventari.
2. I Centri di spesa di tipo B tengono un prospetto dimostrativo dell'andamento della gestione dei fondi assegnati, con indicazione per singoli capitoli, in termini di competenza o residui, della consistenza iniziale delle assegnazioni e delle variazioni intervenute nel corso dell' esercizio, nonché, distintamente per esercizio di provenienza, delle somme utilizzate.
3. I mandati e le reversali sono cronologicamente registrati nei relativi partitari delle entrate e delle spese prima dell'invio all'istituto cassiere.
4. I fogli delle scritture indicate ai punti 3 e 4 del precedente comma 1 debbono essere numerati e vidimati per registro dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
6. Le predette scritture debbono essere conservate per dieci anni.
Titolo V
Conto consuntivo

Articolo 17
Conto consuntivo

1. Il rendiconto finanziario di Ateneo, la situazione amministrativa, quella di cassa, la situazione patrimoniale ed il conto economico sono redatti rispettivamente in conformità agli allegati F, G, H, I, J.
2. Il conto consuntivo consolidato, sia nell'aspetto finanziario che in quello patrimoniale, è il documento che riconduce ad unità la gestione universitaria nel suo complesso.
3. I Centri di spesa di tipo A redigono i documenti di cui al comma 1 in conformità ai suddetti allegati.
4. Per i Centri di spesa di tipo B l'Ufficio di bilancio redige un documento riepilogativo in termini finanziari, amministrativi, di cassa, patrimoniali ed economici, in conformità agli allegati di cui al comma l. Tale documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste per il Conto consuntivo di Ateneo.

Articolo 18
Rendiconto finanziario di Ateneo

1. Il Rendiconto finanziario di Ateneo e il documento riepilogativo dei Centri di spesa di tipo B, di cui all'Allegato F, comprendono i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, separatamente per competenza e per residui, nonché congiuntamente per cassa.
2. In particolare per la competenza debbono risultare:
2.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
2.2. le somme accertate o impegnate;
2.3. le somme riscosse o pagate;
2.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
3. Per i residui sono indicati:
3. l. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
3.2. le variazioni in più o in meno per effetto di riaccertamento;
3.3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
3.4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
4. Per la cassa sono indicati:
4.1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
4.2. il totale delle somme riscosse o pagate in conto competenza e residui.

Articolo 19
Riaccertamento dei residui
1. Annualmente l'Ateneo, sulla base di appositi elenchi nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.
2. Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento, le somme riscosse o pagate nell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori.
5. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Articolo 20
Rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A" (Allegato H)
1. Il rendiconto finanziario dei Centri di spesa di tipo "A", di cui all'allegato H, comprende i risultati della gestione dei bilancio per l'entrata e per la spesa in termini di cassa distintamente per titoli, categorie e capitoli.
2. In particolare debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario, le previsioni definitive, le somme riscosse e il totale delle somme pagate.
Articolo 21
Situazione patrimoniale (Allegato I)
1. La situazione patrimoniale, di cui all'allegato I, rispettivamente per l'Ateneo, per i Centri di spesa di tipo A e per i Centri di spesa di tipo B, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
2. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione dei patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
3. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e dei passivo.

Articolo 22
Conto economico di Ateneo (Allegato J)
1. Il conto economico, di cui all'allegato J, rispettivamente per l'Ateneo e per i Centri di spesa di tipo B espone, fino a che non venga introdotta la contabilità economico-patrimoniale, le rendite e le spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza degli altri elementi patrimoniali.
2. Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive dei conto economico.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 


4.5) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

IL Presidente informa il Senato che, nella seduta del 4 marzo 2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per ricongiungerlo ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo 2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale e sul Regolamento per la gestione del patrimonio.
Il Regolamento per la gestione del Patrimonio viene di seguito riportato:

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Regolamento per il patrimonio

INDICE

Articolo 1 - I beni
Articolo 2 - Scritture patrimoniali
Articolo 3 - Inventario dei beni immobili
Articolo 4 - Consegnatari dei beni immobili
Articolo 5 - Classificazione dei beni mobili
Articolo 6 - Inventari dei beni mobili
Articolo 7 - Inventario dei beni immateriali
Articolo 8 - Beni non soggetti ad inventariazione
Articolo 9 - Attribuzione del valore inventariale
Articolo 10 - Aggiornamento del valore inventariale
Articolo 11 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 12 - La consegna
Articolo 13 - Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili
Articolo 14 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Articolo 15 - Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità
Articolo 16 - Scarico per cessione a titolo oneroso
Articolo 17 - Scarico per cessione a titolo gratuito
Articolo 18 - Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
Articolo 19 - Scarico per furto
Articolo 20 - Scarico per errore di inventariazione
Articolo 21 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca
Articolo 22 - Magazzini di scorta
Articolo 23 - Materiali di consumo
Articolo 24 - Automezzi
Articolo 25 - Obbligo di denuncia


Articolo 1
I beni

I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile ed in beni materiali ed immateriali.

Articolo 2
Scritture patrimoniali

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 3
Inventario dei beni immobili

L'inventano dei beni immobili deve evidenziare:
la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e
gli uffici cui sono affidati;
il titolo di provenienza, le risultanze dei registri
immobiliari, i dati catastali, la destinazione urbanistica e la rendita imponibile;
3) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
4) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
5) gli eventuali redditi.

Articolo 4
Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad uno o più agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna ha luogo, con l'assistenza del Direttore amministrativo o di un funzionario da lui delegato, in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve.

Articolo 5
Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili e arredi;
2)materiale bibliografico;
3.)collezioni scientifiche;
4) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere, apparecchiature informatiche;
5) automezzi e altri mezzi di trasporto;
fondi pubblici e privati;
altri beni mobili.
2. Per mobili si intendono quei beni la cui presenza è indispensabile perché in un ambiente sia possibile soggiornare e compiere le attività previste, quali sedie, tavoli, armadi; per arredi si intendono invece i beni che, pur non essendo indispensabili, servono a migliorare l'estetica o la funzionalità degli ambienti, quali quadri, tappeti e simili.

Articolo 6
Inventari dei beni mobili

1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata devono essere registrati su appositi registri inventario sulla base di buoni di carico di cui al comma 3, emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile, seguendo le procedure previste dal programma informatico predisposto dall'Ateneo. I dati così memorizzati assumono a tutti gli effetti il valore di documento amministrativo. Per i centri di spesa A i segretari di dipartimento provvedono alla tenuta dei suddetti registri inventariali e sono responsabili della corretta tenuta degli stessi.
2. I beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca possono essere iscritti in separati registri per la cui tenuta si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.
3. I beni mobili debbono essere iscritti negli inventari, con conseguente redazione dei relativi buoni di carico da staccarsi da registri o bollettari, prima dell'emissione dei relativi mandati di pagamento a saldo.
4. Ciascuna registrazione di carico deve contenere:
a) l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
b) il numero del buono di carico del Centro di spesa;
c) la data della registrazione di carico;
d) il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
e) la categoria;
f) la quantità;
g) la descrizione;
h) il valore inventariale;
i) i dati relativi alla fattura;
j) la firma di presa in carico del consegnatario.
5. I beni devono essere numerati progressivamente e la loro descrizione deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza l'oggetto inventariato e anche la sua localizzazione, nel caso in cui il Centro di spesa abbia più sedi o sia comunque ritenuto opportuno dal consegnatario; per i beni che ne siano muniti, quali computer e fotocopiatrici, è necessario, altresì, indicare il numero di matricola.
6. Su tutti i beni deve essere applicata idonea targhetta identificativa che permetta di individuarne la corrispondente posizione sul registro inventario.
7. Nel caso in cui vengano acquistate parti accessorie di beni inventariabili, prive di propria autonoma individualità rispetto al bene principale, le stesse debbono essere comprese nello stesso buono e sono inventariate con lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie; se l'acquisto è fatto successivamente, dovrà essere emesso un nuovo buono di carico, ma dovrà essere utilizzato lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie, con una opportuna breve annotazione di richiamo sul buono stesso e sul registro relativo.
8. Qualora la parte accessoria possa essere utilizzata e quindi spostata su più apparecchiature, il consegnatario, se lo ritiene opportuno in considerazione della destinazione d'uso del bene, può attribuirle un numero d'inventario proprio.
9. I beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) devono essere iscritti nei registri inventario al momento dell'esercizio del diritto di riscatto.
10. Al buono di carico dei beni ricevuti in dono deve essere allegata copia del provvedimento di accettazione della donazione emanato dall'Organo competente.
11. Il materiale bibliografico è iscritto in appositi registri inventari con autonoma numerazione secondo le seguenti regole:
11.1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in più volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
11.2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
11.3. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy disk e compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
11.4. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico, devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della rivista o del libro al quale fanno da supporto.
11.5. Quando la registrazione non è associata ad un libro o ad una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario proprio.
11.6. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del Centro di spesa, qualora destinati allo scambio o alla distribuzione gratuita in ambito scientifico o istituzionale, è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari; in ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario del Centro di spesa.
11.7. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono essere inventariati più di cinque esemplari, a meno che non si tratti di edizioni diverse e salvo il caso di manuali e testi di largo uso.
12. Per quanto riguarda l'inventariazione delle collezioni scientifiche si seguono le seguenti regole:
12.1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo di individualità o non ha un valore apprezzabile, quali una collezione di minerali comuni di modesto valore, è possibile attribuire un unico numero d'inventario; altrimenti è necessario inventariare ciascun oggetto.
12.2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.
13. Per quanto riguarda automezzi e altri mezzi di trasporto la descrizione deve indicare la marca, il modello, la potenza del motore, il numero di telaio, di motore e di targa.
14.I fondi pubblici e privati sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
15. Alla categoria degli altri beni mobili, che ha funzione residuale, devono essere ascritti tutti quei beni che non possono rientrare nelle precedenti.
16.I beni singoli e le collezioni d'interesse storico, archeologico ed artistico devono essere registrati anche in un ulteriore separato registro inventario con le indicazioni atte ad identificarli secondo quanto previsto dalla Legge 1/6/1929,n.1089. In altro registro dovranno essere inventariati i beni di proprietà dello Stato o di altri Enti che siano stati dati all'Università degli Studi di in concessione o comodato gratuiti.
17. Possono essere disposti dal Direttore Amministrativo interventi di vigilanza e controllo sugli atti gestionali concernenti i beni del patrimonio mobiliare in occasione di cambiamento di Consegnatari, periodicamente per accertare a campione l'andamento di tale gestione, alla fine di ciascun esercizio finanziario per accertare sulla scorta delle scritture, le risultanze della gestione.

Articolo 8
Beni non soggetti ad inventariazione

Non sono iscritti nei registri inventario:
a) i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo comporta necessariamente la loro distruzione, quali combustibile, carta e simili;
b) i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
c) i beni, le registrazioni su nastro, su disco e su pellicole, ad eccezione del materiale bibliografico, che siano di modico valore ossia di valore non superiore a cinquanta euro;
d) il materiale librario acquistato non per costituire raccolta del Centro di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di lavoro, di formazione o aggiornamento professionale.

Articolo 9
Attribuzione del valore inventariale

1. Il valore da iscrivere sul registro inventario viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto tramite acquisto o donazione.
2. Il valore di inventario di un bene è soggetto a diminuzioni o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni parziali, quali una parte accessoria, oppure di aggiornamento in via ordinaria o straordinaria.
3. L'aggiornamento del valore di iscrizione deve essere compiuto periodicamente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento .
4. Per quanto riguarda l'attribuzione del valore inventariale ai beni acquistati si seguono le seguenti regole:
4.1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
4.2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente pagato e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo di eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali, I.V.A. ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, la detrazione dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei predetti oneri deve essere fatta in modo proporzionale al costo dei singoli beni.
4.3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei canoni pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate in conto "interessi".
4.4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che risultino dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con valore pari alla somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
4.5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo o se il valore di copertina è inferiore al prezzo di mercato.
4.6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello di inventariazione.
5. I beni ricevuti in dono sono inventariati al valore di stima o di mercato, se non sono corredati dai relativi documenti fiscali, fatta eccezione per i libri che devono essere comunque inventariati con lo stesso criterio di quelli acquistati.
6. Al buono di carico deve essere allegata la documentazione relativa all'avvenuta accettazione della donazione da parte dell'Organo competente.

Articolo 10
Aggiornamento del valore inventariale

1. In via ordinaria, ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili, il loro valore è svalutato o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna categoria, sulla base degli indici predisposti dal Nucleo di valutazione.
2. Il valore dei beni e delle collezioni di interesse storico, archeologico e artistico può essere aggiornato in base alle valutazioni di mercato.
3. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione dei predetti coefficienti non costituisce necessario motivo di scarico inventariale se il bene è ancora di qualche utilità.

Articolo 11
Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.
3. Il consegnatario può delegare i suoi compiti ad un sostituto di propria fiducia unicamente per i casi di assenza o impedimento temporaneo, rimanendo tuttavia solidalmente responsabile per gli atti da questo compiuti.

Articolo 12
La consegna

1. La consegna dei beni inventariati deve avvenire al momento dell'insediamento del consegnatario subentrante e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dal consegnatario cedente e dal consegnatario subentrante, secondo lo schema-tipo, da sottoporsi al visto successivo del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
2. Il verbale di consegna, che deve contenere l'indicazione della consistenza patrimoniale del Centro di spesa sia complessiva che relativa a ciascuna categoria di beni, è redatto in tre originali: uno per il consegnatario cedente, uno per il consegnatario subentrante e uno per il Direttore Amministrativo.
3. In casi eccezionali il consegnatario subentrante, qualora lo ritenga opportuno, può accettare la consegna con la clausola della "riserva", da sciogliersi solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi, che deve essere compiuta a sua cura e che deve comunque concludersi entro tre mesi dal giorno dell'insediamento del consegnatario stesso. Per comprovati motivi, il predetto termine può essere prorogato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su istanza del consegnatario subentrante.
4. Delle operazioni di ricognizione inventariale, alle quali ha diritto di assistere il consegnatario cedente, viene redatto apposito verbale.
5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza o l'ingiustificato deterioramento di beni inventariati, il consegnatario subentrante provvederà a darne comunicazione al Magnifico Rettore affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che il consegnatario subentrante abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure nel caso in cui la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento senza che sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il necessario visto l'apposito verbale, il consegnatario subentrante diventa responsabile di diritto dei beni iscritti nell'inventario a partire dal giorno in cui ne è diventato responsabile di fatto con l'insediamento.
7.In caso di decesso o di permanente impedimento del consegnatario cedente, la consegna avviene con la partecipazione del consegnatario subentrante e del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
8. L'accettazione della consegna con la clausola della "riserva" da parte del consegnatario subentrante deve essere comunicata agli eredi o al consegnatario cedente permanentemente impedito affinché possano presenziare, personalmente o tramite rappresentante, alle operazioni di ricognizione inventariale.
9. La consegna dei beni acquistati dal Centro di spesa con fondi erogati da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente alla consegna dei beni di proprietà dell'Università, con le medesime modalità e mediante apposito e distinto verbale, redatto secondo lo schema-tipo.

Articolo 13
Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili

1. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione e la manutenzione nonché vigilare affinché non vengano sottratti o utilizzati per fini non istituzionali.
2. Il consegnatario deve altresì consegnare al consegnatario subentrante i registri inventario e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del Centro di spesa, firmare il verbale di passaggio di consegna e collaborare per l'esecuzione dell'eventuale ricognizione dei beni in caso di accettazione con riserva da parte del consegnatario subentrante.
3. Il consegnatario deve inoltre curare che vengano correttamente svolte le seguenti funzioni amministrative:
a) tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia della relativa documentazione contabile;
b) emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni dall'inventario;
c) apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione se deteriorate;
d) stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, della situazione patrimoniale del Centro di spesa, la quale deve porre in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati risultante all'inizio e alla fine dell'esercizio;
e) ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli inventari, quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
4. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di autoveicoli e ne deve inoltre controllare l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
b) lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;
c) venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.
5. Il Rettore può, per un periodo di tempo determinato, concedere in uso, in casi eccezionali adeguatamente motivati, direttamente a soggetti dell'Università o estranei ad essa, singoli beni inventariati, previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del ricevente con la quale questi si impegna alla buona conservazione e alla restituzione dei beni.
6. La disposizione del comma precedente non si applica al prestito di libri e materiale didattico agli studenti, che rimane disciplinato dalle norme interne stabilite da ciascun Centro di spesa.
7. Il consegnatario deve inoltre provvedere alla ricognizione inventariale, al rinnovo degli inventari e al recupero degli inventari manuali.
8. La ricognizione inventariale dei beni consiste nella verifica materiale della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventario ed i beni mobili effettivamente esistenti nel Centro di spesa e viene compiuta ogniqualvolta il consegnatario lo reputi necessario o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni e la situazione reale, si deve procedere alle necessarie rettifiche:
a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione, quali l'errata errata descrizione di un bene o la sua registrazione in categoria impropria, il consegnatario provvede direttamente alla correzione della registrazione, redigendo contestualmente un apposito verbale, nel quale sono riportati gli estremi delle rettifiche compiute;
b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico inventariale (p. es.: bene inventariato con due numeri diversi) occorre seguire la normale procedura di scarico inventariale.
10. Qualora si riscontri la mancanza di un bene che si ritenga essere dovuta a furto, il consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, consiste nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero di inventario e viene compiuto quando il consegnatario ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Consegnatari provvedono al recupero degli inventari manuali ed all'inserimento del loro contenuto nei registri informatici.
13. Il consegnatario chiude l'inventario al termine di ogni esercizio finanziario e procede alla stampa di una copia dei registri inventario e del relativo prospetto riassuntivo che deve essere conservata agli atti del Centro di spesa a cura del consegnatario.

Articolo 14
Cancellazione dei beni dagli inventari

1. Lo scarico è l'operazione con la quale un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente di far parte del patrimonio dell'Università.
2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti cause:
a) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità del bene;
b) cessione a titolo oneroso (alienazione);
c) cessione a titolo gratuito (donazione);
d) distruzione per causa di forza maggiore;
e) furto;
errore di inventariazione.
3. Qualora i beni siano suscettibili di utilizzazione, il consegnatario deve comunicare agli altri Centri di spesa, tramite modalità adeguate, l'elenco dei beni da scaricare, affinché, se interessati, possano richiedere la cessione a titolo gratuito, in modo che il loro utilizzo consenta economie di spesa su nuovi acquisti.
4. Lo scarico dei beni viene disposto con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, il quale deve contenere per ciascun bene:
a) la descrizione contenuta nel registro inventario,
b) il numero e la data di inventario, con l'indicazione delle eventuali precedenti inventariazioni del bene;
c) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la richiesta riguarda più beni;
d) la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
e)in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza maggiore o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto non è stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque negligente del medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso contrario, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del danno;
f) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico (parere della Commissione tecnica per scarichi superiori a Euro 50.000, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i furti, ecc.).
5. Quando i beni hanno, singolarmente valore uguale o superiore a Euro 50.000,00, deve essere preventivamente costituita un'apposita Commissione nominata con provvedimento del Rettore, la quale deve esprimere il proprio motivato parere tecnico in merito alla richiesta di scarico e alla possibilità di alienazione dei beni.
6. I beni e le apparecchiature di natura informatica, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, devono essere alienati mediante pubblico avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano di grande tiratura e sul sito dell'Università. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature sono ceduti in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, senza oneri per l'Università, ovvero sono distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Articolo 15
Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica,sopravvenuta inutilità

1. Lo scarico inventariale può essere disposto per:
a) logoramento del bene dovuto all'uso;
b) guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non è economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche del bene;
c) obsolescenza tecnica, quando il bene non è più adeguato alle esigenze d'impiego, perché superato dal progresso tecnologico;
d) sopravvenuta inutilità, quando a seguito di eventi particolari, quali un trasloco o la fine di un programma di ricerca, determinati beni debbano essere eliminati perché divenuti inutilizzabili.
2. Il consegnatario, nel provvedimento di scarico, oltre a indicarne con precisione la causa, deve dichiarare se il bene sia o meno privo di valore residuo.
3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore residuo, il consegnatario deve allegare agli atti apposita dichiarazione con la quale attesta che il bene è stato avviato alla pubblica discarica.
4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo, il consegnatario deve seguire la procedura per l'alienazione mediante cessione a titolo oneroso oppure provvedere alla cessione a titolo gratuito ad altri Centri di spesa o ad enti e associazioni od altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 16
Scarico per cessione a titolo oneroso

1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia valore residuo, il consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi per la sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
2. Ciò deve avvenire in particolare quando il bene viene sostituito con altro analogo ed è consolidata prassi commerciale l'acquisto dell'usato da parte del fornitore della nuova apparecchiatura.
3. La cessione a titolo oneroso può avvenire anche nei confronti di altro Centro di spesa dell'Università.

Articolo 17
Scarico per cessione a titolo gratuito

1. La cessione a titolo gratuito può avvenire a favore:
a) di altri Centri di spesa dell'Università;
b) della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati, associazioni od altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 18
Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore

1. In caso di distruzione di beni mobili anche per cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il consegnatario deve immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia del fatto, indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco - anche presuntivo - dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti, affinché si possa procedere agli adempimenti del caso, quali richieste di risarcimento danni, denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazioni e quant'altro.
2. Per lo scarico dei beni distrutti per causa di forza maggiore, il consegnatario, nel redigerne l'elenco, può presumere che siano andati perduti tutti quelli che risultino mancanti o dei quali non sia stata trovata traccia sufficiente per l'identificazione inventariale.

Articolo 19
Scarico per furto

1. Nel caso di furto, il consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
2. Il consegnatario deve inoltre fornire gli elementi necessari per la determinazione dell'ammontare effettivo del danno e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
3. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data del furto, in considerazione della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 20
Scarico per errore di inventariazione

Lo scarico per errore di inventariazione viene richiesto quando sia stata compiuta un'inventariazione non dovuta, quali l' inventariazione di bene già inventariato o che non doveva esserlo in quanto consumabile, facilmente deteriorabile o di modico valore.

Articolo 21
Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca

Per lo scarico dei beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.

Articolo 22
Magazzini di scorta

L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

Articolo 23
Automezzi

1. Il consegnatario degli automezzi ne controlla l'uso, accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano registrati in appositi moduli.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.
3. Ferma restando la responsabilità amministrativa degli addetti alla conduzione degli automezzi, l'Università può stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti, ai propri automezzi, dalla circolazione.

Articolo 24
Materiali di consumo

1. L'economo ed i segretari amministrativi provvedono alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

Articolo 25
Obbligo di denuncia

Qualora lo scarico dei beni inventariati abbia determinato un danno per l'Università imputabile ai propri dipendenti, il Direttore Amministrativo è tenuto a denunciare il fatto al Procuratore regionale della Corte dei conti.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi, al punto 3) dell'o.d.g.

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del 25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare il il Regolamento per la Gestione del Patrimonio nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente delibera


Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Regolamento per il patrimonio


INDICE


Articolo 1 - I beni
Articolo 2 - Scritture patrimoniali
Articolo 3 - Inventario dei beni immobili
Articolo 4 - Consegnatari dei beni immobili
Articolo 5 - Classificazione dei beni mobili
Articolo 6 - Inventari dei beni mobili
Articolo 7 - Inventario dei beni immateriali
Articolo 8 - Beni non soggetti ad inventariazione
Articolo 9 - Attribuzione del valore inventariale
Articolo 10 - Aggiornamento del valore inventariale
Articolo 11 - Consegnatari dei beni mobili
Articolo 12 - La consegna
Articolo 13 - Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili
Articolo 14 - Cancellazione dei beni dagli inventari
Articolo 15 - Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità
Articolo 16 - Scarico per cessione a titolo oneroso
Articolo 17 - Scarico per cessione a titolo gratuito
Articolo 18 - Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore
Articolo 19 - Scarico per furto
Articolo 20 - Scarico per errore di inventariazione
Articolo 21 - Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca
Articolo 22 - Magazzini di scorta
Articolo 23 - Materiali di consumo
Articolo 24 - Automezzi
Articolo 25 - Obbligo di denuncia

Articolo 1
I beni

I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile ed in beni materiali ed immateriali.

Articolo 2
Scritture patrimoniali

Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Articolo 3
Inventario dei beni immobili

L'inventano dei beni immobili deve evidenziare:
1) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;
2) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali, la destinazione urbanistica e la rendita imponibile;
3) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
4) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
5) gli eventuali redditi.

Articolo 4
Consegnatari dei beni immobili

1. I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad uno o più agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna ha luogo, con l'assistenza del Direttore amministrativo o di un funzionario da lui delegato, in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve.


Articolo 5
Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili e arredi;
2)materiale bibliografico;
3.)collezioni scientifiche;
4) strumenti tecnici, macchine d'ufficio, attrezzature in genere, apparecchiature informatiche;
5) automezzi e altri mezzi di trasporto;
fondi pubblici e privati;
altri beni mobili.
2. Per mobili si intendono quei beni la cui presenza è indispensabile perché in un ambiente sia possibile soggiornare e compiere le attività previste, quali sedie, tavoli, armadi; per arredi si intendono invece i beni che, pur non essendo indispensabili, servono a migliorare l'estetica o la funzionalità degli ambienti, quali quadri, tappeti e simili.

Articolo 6
Inventari dei beni mobili

1. Tutti i beni mobili che entrano nel patrimonio dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata devono essere registrati su appositi registri inventario sulla base di buoni di carico di cui al comma 3, emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile, seguendo le procedure previste dal programma informatico predisposto dall'Ateneo. I dati così memorizzati assumono a tutti gli effetti il valore di documento amministrativo. Per i centri di spesa A i segretari di dipartimento provvedono alla tenuta dei suddetti registri inventariali e sono responsabili della corretta tenuta degli stessi.
2. I beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca possono essere iscritti in separati registri per la cui tenuta si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.
3. I beni mobili debbono essere iscritti negli inventari, con conseguente redazione dei relativi buoni di carico da staccarsi da registri o bollettari, prima dell'emissione dei relativi mandati di pagamento a saldo.
4. Ciascuna registrazione di carico deve contenere:
a) l'indicazione del Centro di spesa che prende in carico il bene;
b) il numero del buono di carico del Centro di spesa;
c) la data della registrazione di carico;
d) il numero progressivo di inventario del Centro di spesa;
e) la categoria;
f) la quantità;
g) la descrizione;
h) il valore inventariale;
i) i dati relativi alla fattura;
j) la firma di presa in carico del consegnatario.
5. I beni devono essere numerati progressivamente e la loro descrizione deve essere sintetica ma atta a determinare senza alcuna incertezza l'oggetto inventariato e anche la sua localizzazione, nel caso in cui il Centro di spesa abbia più sedi o sia comunque ritenuto opportuno dal consegnatario; per i beni che ne siano muniti, quali computer e fotocopiatrici, è necessario, altresì, indicare il numero di matricola.
6. Su tutti i beni deve essere applicata idonea targhetta identificativa che permetta di individuarne la corrispondente posizione sul registro inventario.
7. Nel caso in cui vengano acquistate parti accessorie di beni inventariabili, prive di propria autonoma individualità rispetto al bene principale, le stesse debbono essere comprese nello stesso buono e sono inventariate con lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie; se l'acquisto è fatto successivamente, dovrà essere emesso un nuovo buono di carico, ma dovrà essere utilizzato lo stesso numero d'inventario del bene di cui sono accessorie, con una opportuna breve annotazione di richiamo sul buono stesso e sul registro relativo.
8. Qualora la parte accessoria possa essere utilizzata e quindi spostata su più apparecchiature, il consegnatario, se lo ritiene opportuno in considerazione della destinazione d'uso del bene, può attribuirle un numero d'inventario proprio.
9. I beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) devono essere iscritti nei registri inventario al momento dell'esercizio del diritto di riscatto.
10. Al buono di carico dei beni ricevuti in dono deve essere allegata copia del provvedimento di accettazione della donazione emanato dall'Organo competente.
11. Il materiale bibliografico è iscritto in appositi registri inventari con autonoma numerazione secondo le seguenti regole:
11.1. Ad ogni singolo volume, anche se facente parte di opere in più volumi, deve essere assegnato un distinto numero d'inventario.
11.2. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero d'inventario all'inizio di ogni annata.
11.3. Per materiale bibliografico si devono intendere anche le registrazioni su nastro (quali audio e videocassette), su disco (quali floppy disk e compact disc) e su pellicola (quali microfilm e microfiche).
11.4. Dette registrazioni, quando sono allegate a materiale bibliografico, devono essere inventariate con lo stesso numero di inventario della rivista o del libro al quale fanno da supporto.
11.5. Quando la registrazione non è associata ad un libro o ad una rivista, deve essere inventariata con un numero di inventario proprio.
11.6. Per i libri, i periodici e le altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini del Centro di spesa, qualora destinati allo scambio o alla distribuzione gratuita in ambito scientifico o istituzionale, è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari; in ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario del Centro di spesa.
11.7. Di ciascun titolo del materiale bibliografico non possono essere inventariati più di cinque esemplari, a meno che non si tratti di edizioni diverse e salvo il caso di manuali e testi di largo uso.
12. Per quanto riguarda l'inventariazione delle collezioni scientifiche si seguono le seguenti regole:
12.1. Se ciascuno degli oggetti che le compongono è privo di individualità o non ha un valore apprezzabile, quali una collezione di minerali comuni di modesto valore, è possibile attribuire un unico numero d'inventario; altrimenti è necessario inventariare ciascun oggetto.
12.2. Per le collezioni di materiale librario è sempre necessario che ogni volume sia contraddistinto da un proprio numero di inventario.
13. Per quanto riguarda automezzi e altri mezzi di trasporto la descrizione deve indicare la marca, il modello, la potenza del motore, il numero di telaio, di motore e di targa.
14.I fondi pubblici e privati sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
15. Alla categoria degli altri beni mobili, che ha funzione residuale, devono essere ascritti tutti quei beni che non possono rientrare nelle precedenti.
16.I beni singoli e le collezioni d'interesse storico, archeologico ed artistico devono essere registrati anche in un ulteriore separato registro inventario con le indicazioni atte ad identificarli secondo quanto previsto dalla Legge 1/6/1929,n.1089. In altro registro dovranno essere inventariati i beni di proprietà dello Stato o di altri Enti che siano stati dati all'Università degli Studi di in concessione o comodato gratuiti.
17. Possono essere disposti dal Direttore Amministrativo interventi di vigilanza e controllo sugli atti gestionali concernenti i beni del patrimonio mobiliare in occasione di cambiamento di Consegnatari, periodicamente per accertare a campione l'andamento di tale gestione, alla fine di ciascun esercizio finanziario per accertare sulla scorta delle scritture, le risultanze della gestione.

Articolo 8
Beni non soggetti ad inventariazione

Non sono iscritti nei registri inventario:
a) i beni che per loro natura sono consumabili ossia che non sono suscettibili di uso continuativo o ripetuto in quanto il loro utilizzo comporta necessariamente la loro distruzione, quali combustibile, carta e simili;
b) i beni che si deteriorano facilmente con l'uso;
c) i beni, le registrazioni su nastro, su disco e su pellicole, ad eccezione del materiale bibliografico, che siano di modico valore ossia di valore non superiore a cinquanta euro;
d) il materiale librario acquistato non per costituire raccolta del Centro di spesa, ma per essere distribuito quale strumento di lavoro, di formazione o aggiornamento professionale.

Articolo 9
Attribuzione del valore inventariale

1. Il valore da iscrivere sul registro inventario viene stabilito in modo diverso a seconda che il bene sia pervenuto tramite acquisto o donazione.
2. Il valore di inventario di un bene è soggetto a diminuzioni o aumenti in conseguenza di scarichi o addizioni parziali, quali una parte accessoria, oppure di aggiornamento in via ordinaria o straordinaria.
3. L'aggiornamento del valore di iscrizione deve essere compiuto periodicamente secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente Regolamento .
4. Per quanto riguarda l'attribuzione del valore inventariale ai beni acquistati si seguono le seguenti regole:
4.1. I beni acquistati devono essere inventariati al prezzo di acquisto.
4.2. Per prezzo di acquisto, si intende l'importo effettivamente pagato e cioè quello al netto degli eventuali sconti e comprensivo di eventuali oneri connessi (trasporto, imballaggio, dazi doganali, I.V.A. ecc.); nel caso di contemporaneo acquisto di più oggetti, la detrazione dello sconto globale ottenuto e il caricamento dei predetti oneri deve essere fatta in modo proporzionale al costo dei singoli beni.
4.3. Il valore di iscrizione dei beni mobili ottenuti mediante contratti di locazione finanziaria (leasing) è dato dalla somma dei canoni pagati e del prezzo di riscatto depurata delle quote versate in conto "interessi".
4.4. I beni costruiti nei laboratori dell'Università o che risultino dall'assemblaggio di componenti sono inventariati con valore pari alla somma dei prezzi di acquisto delle singole parti.
4.5. I libri sono inventariati al prezzo di copertina o al valore di stima se non è segnato alcun prezzo o se il valore di copertina è inferiore al prezzo di mercato.
4.6. I titoli e i fondi pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello di inventariazione.
5. I beni ricevuti in dono sono inventariati al valore di stima o di mercato, se non sono corredati dai relativi documenti fiscali, fatta eccezione per i libri che devono essere comunque inventariati con lo stesso criterio di quelli acquistati.
6. Al buono di carico deve essere allegata la documentazione relativa all'avvenuta accettazione della donazione da parte dell'Organo competente.

Articolo 10
Aggiornamento del valore inventariale

1. In via ordinaria, ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili, il loro valore è svalutato o rivalutato, rispetto al valore iniziale di inventario, per ciascuna categoria, sulla base degli indici predisposti dal Nucleo di valutazione.
2. Il valore dei beni e delle collezioni di interesse storico, archeologico e artistico può essere aggiornato in base alle valutazioni di mercato.
3. L'azzeramento del valore di inventario conseguente all'applicazione dei predetti coefficienti non costituisce necessario motivo di scarico inventariale se il bene è ancora di qualche utilità.

Articolo 11
Consegnatari dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.
2. I Direttori dei Centri di spesa sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai Centri stessi.
3. Il consegnatario può delegare i suoi compiti ad un sostituto di propria fiducia unicamente per i casi di assenza o impedimento temporaneo, rimanendo tuttavia solidalmente responsabile per gli atti da questo compiuti.

Articolo 12
La consegna

1. La consegna dei beni inventariati deve avvenire al momento dell'insediamento del consegnatario subentrante e deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dal consegnatario cedente e dal consegnatario subentrante, secondo lo schema-tipo, da sottoporsi al visto successivo del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
2. Il verbale di consegna, che deve contenere l'indicazione della consistenza patrimoniale del Centro di spesa sia complessiva che relativa a ciascuna categoria di beni, è redatto in tre originali: uno per il consegnatario cedente, uno per il consegnatario subentrante e uno per il Direttore Amministrativo.
3. In casi eccezionali il consegnatario subentrante, qualora lo ritenga opportuno, può accettare la consegna con la clausola della "riserva", da sciogliersi solo a seguito della materiale ricognizione dei beni stessi, che deve essere compiuta a sua cura e che deve comunque concludersi entro tre mesi dal giorno dell'insediamento del consegnatario stesso. Per comprovati motivi, il predetto termine può essere prorogato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su istanza del consegnatario subentrante.
4. Delle operazioni di ricognizione inventariale, alle quali ha diritto di assistere il consegnatario cedente, viene redatto apposito verbale.
5. Qualora a seguito della ricognizione dovesse accertarsi la mancanza o l'ingiustificato deterioramento di beni inventariati, il consegnatario subentrante provvederà a darne comunicazione al Magnifico Rettore affinché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che il consegnatario subentrante abbia comunicato l'esito della ricognizione, come pure nel caso in cui la consegna sia avvenuta in via di fatto con l'insediamento senza che sia stato trasmesso all'Amministrazione Centrale per il necessario visto l'apposito verbale, il consegnatario subentrante diventa responsabile di diritto dei beni iscritti nell'inventario a partire dal giorno in cui ne è diventato responsabile di fatto con l'insediamento.
7.In caso di decesso o di permanente impedimento del consegnatario cedente, la consegna avviene con la partecipazione del consegnatario subentrante e del Direttore Amministrativo o di un suo delegato.
8. L'accettazione della consegna con la clausola della "riserva" da parte del consegnatario subentrante deve essere comunicata agli eredi o al consegnatario cedente permanentemente impedito affinché possano presenziare, personalmente o tramite rappresentante, alle operazioni di ricognizione inventariale.
9. La consegna dei beni acquistati dal Centro di spesa con fondi erogati da Enti di ricerca deve avvenire contestualmente alla consegna dei beni di proprietà dell'Università, con le medesime modalità e mediante apposito e distinto verbale, redatto secondo lo schema-tipo.

Articolo 13
Funzioni e responsabilità del consegnatario dei beni mobili

1. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ricevuti in consegna e deve curarne la conservazione e la manutenzione nonché vigilare affinché non vengano sottratti o utilizzati per fini non istituzionali.
2. Il consegnatario deve altresì consegnare al consegnatario subentrante i registri inventario e tutta la documentazione contabile relativa alla gestione del Centro di spesa, firmare il verbale di passaggio di consegna e collaborare per l'esecuzione dell'eventuale ricognizione dei beni in caso di accettazione con riserva da parte del consegnatario subentrante.
3. Il consegnatario deve inoltre curare che vengano correttamente svolte le seguenti funzioni amministrative:
a) tenuta e aggiornamento dei registri di inventario e custodia della relativa documentazione contabile;
b) emissione dei buoni di carico per la registrazione dei beni inventariabili ed emissione dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni dall'inventario;
c) apposizione delle targhette inventario sui beni e loro sostituzione se deteriorate;
d) stampa e conservazione, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, della situazione patrimoniale del Centro di spesa, la quale deve porre in evidenza, per categoria, il valore dei beni inventariati risultante all'inizio e alla fine dell'esercizio;
e) ricognizione inventariale dei beni ed eventuale rinnovo degli inventari, quando ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
4. Il consegnatario di autoveicoli provvede a tutti gli adempimenti tecnici e fiscali imposti dalla normativa vigente a carico dei proprietari di autoveicoli e ne deve inoltre controllare l'uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia riservata ai servizi istituzionali;
b) lo stato di manutenzione sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente;
c) venga compilato mensilmente un prospetto riepilogativo delle spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.
5. Il Rettore può, per un periodo di tempo determinato, concedere in uso, in casi eccezionali adeguatamente motivati, direttamente a soggetti dell'Università o estranei ad essa, singoli beni inventariati, previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del ricevente con la quale questi si impegna alla buona conservazione e alla restituzione dei beni.
6. La disposizione del comma precedente non si applica al prestito di libri e materiale didattico agli studenti, che rimane disciplinato dalle norme interne stabilite da ciascun Centro di spesa.
7. Il consegnatario deve inoltre provvedere alla ricognizione inventariale, al rinnovo degli inventari e al recupero degli inventari manuali.
8. La ricognizione inventariale dei beni consiste nella verifica materiale della corrispondenza tra quanto contenuto nei registri inventario ed i beni mobili effettivamente esistenti nel Centro di spesa e viene compiuta ogniqualvolta il consegnatario lo reputi necessario o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
9. Quando risultano discordanze tra le registrazioni e la situazione reale, si deve procedere alle necessarie rettifiche:
a) qualora si tratti di semplici errori di scritturazione, quali l'errata errata descrizione di un bene o la sua registrazione in categoria impropria, il consegnatario provvede direttamente alla correzione della registrazione, redigendo contestualmente un apposito verbale, nel quale sono riportati gli estremi delle rettifiche compiute;
b) qualora la rettifica comporti la necessità di uno scarico inventariale (p. es.: bene inventariato con due numeri diversi) occorre seguire la normale procedura di scarico inventariale.
10. Qualora si riscontri la mancanza di un bene che si ritenga essere dovuta a furto, il consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
11. Il rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, consiste nell'attribuzione agli stessi di un nuovo numero di inventario e viene compiuto quando il consegnatario ne ravvisi la necessità o quando il Consiglio di Amministrazione lo disponga in via generale.
12. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i Consegnatari provvedono al recupero degli inventari manuali ed all'inserimento del loro contenuto nei registri informatici.
13. Il consegnatario chiude l'inventario al termine di ogni esercizio finanziario e procede alla stampa di una copia dei registri inventario e del relativo prospetto riassuntivo che deve essere conservata agli atti del Centro di spesa a cura del consegnatario.

Articolo 14
Cancellazione dei beni dagli inventari

1. Lo scarico è l'operazione con la quale un bene viene cancellato dall'inventario e cessa contestualmente di far parte del patrimonio dell'Università.
2. Lo scarico è consentito solo con riferimento ad una delle seguenti cause:
a) logoramento, guasto la cui riparazione non sia tecnicamente possibile oppure non economicamente conveniente, obsolescenza tecnica, sopravvenuta inutilità del bene;
b) cessione a titolo oneroso (alienazione);
c) cessione a titolo gratuito (donazione);
d) distruzione per causa di forza maggiore;
e) furto;
f) errore di inventariazione.
3. Qualora i beni siano suscettibili di utilizzazione, il consegnatario deve comunicare agli altri Centri di spesa, tramite modalità adeguate, l'elenco dei beni da scaricare, affinché, se interessati, possano richiedere la cessione a titolo gratuito, in modo che il loro utilizzo consenta economie di spesa su nuovi acquisti.
4. Lo scarico dei beni viene disposto con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, il quale deve contenere per ciascun bene:
a) la descrizione contenuta nel registro inventario,
b) il numero e la data di inventario, con l'indicazione delle eventuali precedenti inventariazioni del bene;
c) il valore del bene e il valore complessivo dello scarico se la richiesta riguarda più beni;
d) la causa dello scarico adeguatamente ed esaustivamente motivata;
e) in caso di scarico per guasto, distruzione per causa di forza maggiore o furto: la dichiarazione del consegnatario che il fatto non è stato dovuto a comportamento doloso, colposo o comunque negligente del medesimo o di altro dipendente dell'Ateneo; in caso contrario, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del danno;
f) i documenti richiesti in relazione alle singole cause di scarico (parere della Commissione tecnica per scarichi superiori a Euro 50.000, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza per i furti, ecc.).
5. Quando i beni hanno, singolarmente valore uguale o superiore a Euro 50.000,00, deve essere preventivamente costituita un'apposita Commissione nominata con provvedimento del Rettore, la quale deve esprimere il proprio motivato parere tecnico in merito alla richiesta di scarico e alla possibilità di alienazione dei beni.
6. I beni e le apparecchiature di natura informatica, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, devono essere alienati mediante pubblico avviso da pubblicarsi su almeno un quotidiano di grande tiratura e sul sito dell'Università. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature sono ceduti in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, senza oneri per l'Università, ovvero sono distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

Articolo 15
Scarico inventariale per logoramento, guasto non riparabile, obsolescenza tecnica,sopravvenuta inutilità

1. Lo scarico inventariale può essere disposto per:
a) logoramento del bene dovuto all'uso;
b) guasto non riparabile oppure riparabile ad un prezzo che non è economicamente conveniente in considerazione delle caratteristiche del bene;
c) obsolescenza tecnica, quando il bene non è più adeguato alle esigenze d'impiego, perché superato dal progresso tecnologico;
d) sopravvenuta inutilità, quando a seguito di eventi particolari, quali un trasloco o la fine di un programma di ricerca, determinati beni debbano essere eliminati perché divenuti inutilizzabili.
2. Il consegnatario, nel provvedimento di scarico, oltre a indicarne con precisione la causa, deve dichiarare se il bene sia o meno privo di valore residuo.
3. Nel caso in cui il bene sia privo di valore residuo, il consegnatario deve allegare agli atti apposita dichiarazione con la quale attesta che il bene è stato avviato alla pubblica discarica.
4. Nel caso in cui il bene abbia valore residuo, il consegnatario deve seguire la procedura per l'alienazione mediante cessione a titolo oneroso oppure provvedere alla cessione a titolo gratuito ad altri Centri di spesa o ad enti e associazioni od altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 16
Scarico per cessione a titolo oneroso

1. Nel caso in cui il bene da scaricare abbia valore residuo, il consegnatario deve richiedere almeno tre preventivi per la sua alienazione mediante cessione a titolo oneroso a terzi.
2. Ciò deve avvenire in particolare quando il bene viene sostituito con altro analogo ed è consolidata prassi commerciale l'acquisto dell'usato da parte del fornitore della nuova apparecchiatura.
3. La cessione a titolo oneroso può avvenire anche nei confronti di altro Centro di spesa dell'Università.

Articolo 17
Scarico per cessione a titolo gratuito

1. La cessione a titolo gratuito può avvenire a favore:
a) di altri Centri di spesa dell'Università;
b) della Croce Rossa Italiana o di altri enti, pubblici o privati, associazioni od altri soggetti non aventi fine di lucro che ne abbiano fatto richiesta.

Articolo 18
Scarico per distruzione e per causa di forza maggiore

1. In caso di distruzione di beni mobili anche per cause di forza maggiore (incendi, alluvioni, ecc.) il consegnatario deve immediatamente fornire all'Amministrazione Centrale notizia del fatto, indicando gli eventuali responsabili del sinistro e l'elenco - anche presuntivo - dei beni irreperibili, inutilizzabili o distrutti, affinché si possa procedere agli adempimenti del caso, quali richieste di risarcimento danni, denuncia del sinistro alla Compagnia di assicurazioni e quant'altro.
2. Per lo scarico dei beni distrutti per causa di forza maggiore, il consegnatario, nel redigerne l'elenco, può presumere che siano andati perduti tutti quelli che risultino mancanti o dei quali non sia stata trovata traccia sufficiente per l'identificazione inventariale.

Articolo 19
Scarico per furto

1. Nel caso di furto, il consegnatario deve presentare immediata denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza, avendo cura di farsene rilasciare copia autentica e di darne immediata notizia all'Amministrazione Centrale.
2. Il consegnatario deve inoltre fornire gli elementi necessari per la determinazione dell'ammontare effettivo del danno e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
3. La procedura per lo scarico inventariale potrà essere avviata solo dopo che siano decorsi almeno sei mesi dalla data del furto, in considerazione della possibilità che il bene rubato venga ritrovato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 20
Scarico per errore di inventariazione

Lo scarico per errore di inventariazione viene richiesto quando sia stata compiuta un'inventariazione non dovuta, quali l' inventariazione di bene già inventariato o che non doveva esserlo in quanto consumabile, facilmente deteriorabile o di modico valore.

Articolo 21
Scarico di beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca

Per lo scarico dei beni acquistati con fondi erogati da Enti di ricerca si applicano le norme stabilite dall'Ente che ne è proprietario.

Articolo 22
Magazzini di scorta

L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

Articolo 23
Automezzi

1. Il consegnatario degli automezzi ne controlla l'uso, accertando che:
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano registrati in appositi moduli.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.
3. Ferma restando la responsabilità amministrativa degli addetti alla conduzione degli automezzi, l'Università può stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti, ai propri automezzi, dalla circolazione.

Articolo 24
Materiali di consumo

1. L'economo ed i segretari amministrativi provvedono alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

Articolo 25
Obbligo di denuncia

Qualora lo scarico dei beni inventariati abbia determinato un danno per l'Università imputabile ai propri dipendenti, il Direttore Amministrativo è tenuto a denunciare il fatto al Procuratore regionale della Corte dei conti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

4.6) REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

Il Presidente informa il Senato che, nella seduta del 4 marzo 2004 il Consiglio ha deciso di rinviare l'approvazione del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per ricongiungerlo ai manuali applicativi.
La Commissione Affari Statutari e Normativi nella seduta del 25 marzo 2004 ha espresso parere, all'unanimità, favorevole sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sul Manuale di Amministrazione, sul Regolamento per l'attività negoziale e sul Regolamento per la gestione del patrimonio.
E' peraltro da segnalare che da parte di alcuni membri della Commissione si evidenzia l'opportunità che le voci di cui alle lett. b, g e h, dell'art. 23 del Regolamento attività negoziale vengano comprese in un'unica voce intitolata: "Spese sostenute per la ricerca". Si sottolinea che in tal modo si semplificherebbe l'impiego dei fondi, con vantaggi in termini di speditezza dell'azione amministrativa.
Il Regolamento per l'attività negoziale viene di seguito riportato:

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Regolamento per l'attività negoziale

INDICE

Appalti e forniture

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Procedure e modalità di scelta del contraente
Articolo 3 - Deliberazione a contrattare
Articolo 4 - Responsabile del procedimento contrattuale
Articolo 5 - Pubblico incanto
Articolo 6 - Licitazione privata
Articolo 7 - Svolgimento delle gare
Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata
Articolo 9 - Appalto concorso
Articolo 10 - Trattativa privata
Articolo 11 - Cauzioni
Articolo 12 - Esercizio del diritto di autotutela
Articolo 13 - Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni provvisorie
Articolo 14 - Fornitura di beni informatici
Articolo 15 - Spese contrattuali
Articolo 16 - Spese in economia
Articolo 17 - Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
Articolo 18 - Spese di ospitalità e di rappresentanza
Articolo 19 - Carte di credito
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati

Articolo 20 - Accettazione
Articolo 21 - Valutazione dei costi di gestione
Articolo 22 - Deroga all'ambito di applicazione

Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto terzi

Articolo 23 - Determinazione del corrispettivo
Articolo 24 - Rendiconti
Articolo 25- Contratti con Consorzi o Enti di ricerca
Articolo 26 - Creazioni intellettuali
Articolo 27 - Disposizioni finali


Titolo I
Appalti e Forniture

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l'esecuzione di lavori, le forniture di beni e servizi, le spese da effettuarsi in economia, le spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni, le spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché l'utilizzo delle carte di credito per il pagamento delle spese di missione.

Articolo 2
Procedure e modalità di scelta del contraente

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle forniture, alle locazioni, alle permute, ai servizi ed a quant'altro necessario per i fini istituzionali dell'Università, si provvede con contratti preceduti da valutazioni comparative aperte, ristrette o negoziate.
2. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto; per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.
3. È ammesso il ricorso alla trattativa privata ed al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.
4. Per l'alienazione, la cessione in locazione e la permuta di beni immobili, nonché per la dismissione di beni mobili, è tuttavia consentito il ricorso a procedure ristrette o negoziate in ipotesi eccezionali di particolare convenienza da motivare nella deliberazione a contrattare.

Articolo 3
Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione a contrattare, previamente istruita dagli Uffici competenti e, nel caso dei Centri autonomi di spesa, dai Segretari amministrativi, deve indicare:
a) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
b) l'oggetto, le clausole ritenute essenziali, l'eventuale progetto, il capitolato generale e speciale e quant'altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo, fatti salvi i casi riguardanti la manutenzione;
c) la procedura di scelta del contraente, le ragioni che giustificano tale scelta, nonché le forme da osservare per la pubblicità e per la stipulazione;
d) il criterio di aggiudicazione ed i coefficienti da attribuire ad ogni elemento di valutazione, nell'ordine decrescente d'importanza loro assegnata;
e) le risorse di bilancio destinate a fronteggiare la spesa, la cui disponibilità deve essere preventivamente attestata dall'ufficio di ragioneria, o dal Segretario amministrativo, i quali provvedono, altresì, a prenderne nota;
f) il responsabile del procedimento;
g) gli eventuali compensi o rimborsi che saranno concessi, in caso di appalto concorso, a coloro i cui progetti, anche se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla commissione incaricata della valutazione delle offerte.

Articolo 4
Responsabile del procedimento contrattuale

1. Nella delibera a contrattare può essere nominato, tra il personale docente o non docente dell'Università avente specifica competenza, un responsabile della procedura contrattuale avente l'incarico di presiedere alla formazione ed esecuzione del contratto. La nomina del responsabile del procedimento è obbligatoria per i contratti ad evidenza pubblica.
2. Il responsabile del procedimento utilizza le risorse della struttura organizzativa dell' Università, secondo le specifiche competenze, al fine di compiere gli adempimenti istruttori, cura i rapporti con i soggetti interessati al procedimento, agevolandone la partecipazione, vigila sulla correttezza e regolarità di tutte le fasi del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato le eventuali difficoltà o irregolarità della procedura.
4. Concluso il contratto, il responsabile del procedimento vigila nell'interesse dell'amministrazione su:
a) l'esecuzione delle prestazioni;
b) l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
c) le variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto;
d) lo svolgimento delle verifiche e dei collaudi;
e) la gestione dell'eventuale contenzioso stragiudiziale e giudiziale.
5. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato le eventuali difformità rilevate tra la fase progettuale e quella esecutiva del contratto, ed ogni altro fatto o circostanza lesivi dei diritti e delle aspettative dell'Amministrazione committente.

Articolo 5
Pubblico incanto

1. Il pubblico incanto è preceduto da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo posto a base d'asta o quello presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime che deve possedere per partecipare alla gara;
e) il termine entro cui dovranno pervenire le offerte;
f) il criterio di aggiudicazione;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Apposita commissione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo, procede all'aggiudicazione.
3. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione, valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
4. Il pubblico incanto è obbligatorio, di norma, per l'individuazione del contraente nei contratti attivi.

Articolo 6
Licitazione privata

1. La licitazione privata è preceduta da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime che deve possedere per partecipare alla gara:
e) il criterio di aggiudicazione:
f) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire e quello entro cui gli inviti saranno diramati;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo, o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta del Segretario amministrativo, procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara, verificando la corrispondenza delle singole domande e dei documenti richiesti a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni di verifica si concluderanno con la stesura di apposito verbale dal quale dovranno risultare sia i concorrenti da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché i motivi delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni che hanno determinato l'esclusione.
3. È in facoltà dell'Università invitare ditte o persone ritenute idonee, ancorché non abbiano fatto richiesta di invito.
4. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte o persone ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno e nell'ora stabiliti, firmato e completato in ogni dettaglio, corredato della documentazione richiesta e dell'offerta economica.
5. All'esame comparativo delle offerte ed all'aggiudicazione provvede una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta del Segretario amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone comunicazione al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa.
6. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione o il Consiglio del centro autonomo di spesa interessato, valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.

Articolo 7
Svolgimento delle gare

1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera d'invito; le sedute della commissione sono pubbliche per la sola fase relativa alle operazioni d'apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche.
2. La commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, alla loro valutazione ed all'aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide, salva diversa statuizione assunta nella deliberazione a contrattare ed indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.
4. Delle operazioni della commissione è redatto apposito verbale a cura dell'Ufficiale rogante o di altro funzionario di carriera amministrativa a ciò incaricato con decreto del Rettore.
5. Alle sedute della commissione può assistere un membro del Collegio dei revisori dei conti

Articolo 8
Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata

1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
A) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Università, unicamente in base al prezzo più alto, che deve essere superiore a quello eventualmente indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito;
B) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa per l'Università:
b 1) unicamente in base al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b 2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il valore tecnico ed estetico, il tempo di esecuzione dei lavori o di consegna dei beni, il costo di utilizzazione e di manutenzione, la durata e le modalità della garanzia prestata, l'assistenza tecnica successiva alla vendita ed il mantenimento del valore dell'investimento. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione ed i coefficienti attribuiti ad ogni elemento devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.
2. Qualora talune offerte, secondo le norme vigenti, presentino un prezzo manifestamente basso rispetto alla prestazione, la commissione, prima di procedere all'aggiudicazione, richiede all'offerente le necessarie giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione e, qualora non siano ritenute valide, esclude l'offerta dalla gara con provvedimento motivato.
3. In caso di offerte uguali, si procede al sorteggio tra le stesse.

Articolo 9
Appalto concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica ed esperienza specifica dell'offerente, per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori delle forniture e dei servizi.
2. L'appalto concorso è preceduto da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime che deve possedere per partecipare alla gara;
d) il criterio di aggiudicazione;
e) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire e quelli entro cui gli inviti saranno diramati:
f) il limite massimo di spesa che si intende sostenere;
g) se, tenuto conto dell'interesse dell'Università e degli oneri sostenuti dai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati, saranno concessi indennizzi o rimborsi a coloro i cui progetti, anche se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla commissione incaricata della valutazione delle offerte.
h) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
3. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo, procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara, verificando la corrispondenza delle singole domande e dei documenti richiesti a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni di verifica si concluderanno con la stesura di apposito verbale dal quale dovranno risultare sia i concorrenti da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché i motivi delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni che hanno determinato l'esclusione.
4. È in facoltà dell'Università invitare imprese o persone ritenute idonee ancorché non abbiano fatto richiesta di invito.
5. Le imprese o persone prescelte sono invitate a presentare, nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture o dei servizi, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi, nonché a restituire lo schema di atto ad esse inviato, contenente le condizioni generali e particolari del contratto, firmato e completato in ogni dettaglio, corredato della documentazione richiesta.
6. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi da indicarsi nel bando di gara, che tenga comunque conto dei seguenti parametri:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) il tempo di esecuzione;
d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.
7. All'esame comparativo delle offerte ed alla loro valutazione provvede una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione, cui è riservata l'aggiudicazione.
9. L'Università si riserva il diritto di apportare al progetto prescelto integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico
10. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione, valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.


Articolo 10
Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto abbia ad oggetto beni garantiti da privativa industriale o commerciale ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni pubbliche;
d) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti, pubblici e privati, con alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e resisi necessari per circostanze inizialmente non prevedibili, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, siano strettamente indispensabili per il completamento dell'opera, non possano essere tecnicamente od economicamente scorporati dalla prestazione principale, e purché il loro ammontare non superi il 20% dell'importo del contratto originario;
f) quando l'eccezionale urgenza, risultante da avvenimenti imprevedibili e/o dalla necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, non sia compatibile con i tempi occorrenti all'espletamento di gare pubbliche;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Università ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
h) per l'affidamento al medesimo contraente dell'espletamento di servizi tecnologici non scorporabili da quelli già affidati ed in corso di esecuzione;
i) per sopperire alla necessità di far eseguire prestazioni a spese ed a rischio di imprenditori inadempienti;
l) quando l'importo del contratto non supera 50.000 euro; IVA esclusa; tale importo è rideterminato periodicamente dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del tasso di inflazione;
m) per i contratti di assicurazione.
2. Il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivato nella deliberazione a contrattare.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), f), i), l) ed m) debbono essere interpellate più imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore a tre.
4. I contratti, esclusi quelli di cui ai punti b) e d), devono essere preceduti da parere di congruità formulato da apposita commissione nominata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa.

Articolo 11
Cauzioni

1. I partecipanti alle gare, salvo il caso in cui le norme nazionali o le direttive comunitarie non dispongano diversamente, debbono prestare, nelle forme di legge, idonea cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, la quale dovrà intendersi valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, oppure automaticamente svincolata, in caso di non aggiudicazione della gara.
2. A garanzia dell'esecuzione, i contraenti privati devono prestare idonea cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di legge.
3. Le cauzioni, prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Università e la durata fino all'approvazione del collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
4. Per i contratti di forniture si può prescindere dalla cauzione definitiva, qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo in misura non inferiore al 2% dell'importo contrattuale.


Articolo 12
Esercizio del diritto di autotutela

Gli atti del procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del contraente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione prima della stipulazione definitiva del contratto, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di autotutela.
Nei casi in cui la deliberazione a contrattare e la definizione integrale del contratto sono di competenza, rispettivamente, del Rettore, del Direttore amministrativo, dei Direttori dei Centri autonomi di spesa e dei Dirigenti, sotto la loro esclusiva responsabilità, all'approvazione del contratto provvedono essi stessi.

Articolo 13
Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni provvisorie

1. L'esito della gara o della trattativa privata è comunicato, entro dieci giorni dalla data di approvazione o di conclusione del procedimento, a quanti hanno partecipato alla procedura per la scelta del contraente, indicando all'aggiudicatario il giorno in cui si dovrà procedere alla stipulazione del contratto.
2. Qualora l'aggiudicatario non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione e l'Università dispone l'incameramento della cauzione provvisoria, senza pregiudizio per eventuali ulteriori azioni di risarcimento; in tal caso, il contratto potrà essere stipulato con il secondo classificato nella procedura di aggiudicazione, fissando, a tal fine, un nuovo termine.
3. I contratti sono stipulati secondo quanto stabilito dall'articolo 33 del Regolamento di contabilità.
4. I contratti delle articolazioni interne all'Università, dotate di autonomia amministrativa, sono stipulati dal Direttore del Centro autonomo di spesa o da un suo delegato.
5. Copia dei contratti dell'Università è inviata all'ufficio di ragioneria per la registrazione dell'impegno di spesa.
6. Le cauzioni provvisorie, prestate dai concorrenti non aggiudicatari mediante deposito di numerario o titoli di Stato, sono tempestivamente restituite agli interessati.

Articolo 14
Fornitura di beni informatici

Per la locazione e l'acquisto di apparecchiature informatiche e licenze d'uso dei programmi, si seguono le procedure previste dalla vigente normativa specifica.

Articolo 15
Spese contrattuali

1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge o da convenzione tra le parti.
2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico, la ripartizione è disciplinata d'accordo tra le parti.

Articolo 16
Spese in economia

1. Le spese che possono farsi in economia sono quelle di importo non eccedente euro 15.000, al nello dell'I.V.A., per le quali, in ragione della loro particolare natura, si prescinde dallo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.
2. Esse sono:
provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati, modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;
abbonamenti a riviste, periodici e simili; acquisti di libri e pubblicazioni periodiche, nonché relative spese di rilegatura; spese per pubblicazioni didattiche e scientifiche;
organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, compresi il fitto locali occorrenti, la stampa degli inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
spese di rappresentanza;
acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisti di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, nonché macchine d'ufficio;
locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili, noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali attrezzature;
piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, di fax e telefax;
manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali;
acquisto di corredo al personale ausiliario;
altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente utilizzati con le procedure contrattuali previste nei precedenti articoli;
spese per necrologi;
provviste per pronto soccorso e sanitari;
trasporti, spedizioni e facchinaggi.
3. Le spese in economia possono essere effettuate:
in amministrazione diretta: ossia con personale dell'Università e materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati;
a cottimo fiduciario, ossia mediante affidamento a ditte o persone di nota capacità idoneità, previa acquisizione di almeno complessivamente tre preventivi, da conservare agli atti, da valutarsi comparativamente; in casi di particolare urgenza ovvero di specialità della prestazione ovvero quando l'importo della medesima non ecceda Euro 10.000,00 è consentito il ricorso ad una sola ditta o persona di nota capacità o idoneità;
con sistema misto: ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
4. In ogni caso, le provviste di beni o servizi in economia sono eseguite a cottimo fiduciario.
5. È espressamente vietata ogni artificiosa suddivisione di forniture, lavori o servizi, che possano considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi, salvo che ? per ragioni da indicarsi specificamente ? non si ritenga opportuno procedere all'affidamento a favore di più soggetti diversi.
6. L'ordinazione delle spese in economia avviene mediante comunicazione al soggetto prescelto dell'impegno, che potrà eventualmente essere integrato o sostituito da ogni altro atto negoziale necessario o opportuno; tutte le ordinazioni debbono essere accettate dal soggetto prescelto.
7. Tutte le fatture, note e simili debbono essere munite del visto dell'ordinatore della spesa al fine di attestarne la regolarità e corrispondenza con l'ordinazione.
8. La gestione delle spese in economia resta in ogni caso soggetta alle norme in tema di impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e collaudo.

Articolo 17
Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni

1. In occasione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell'Ateneo, l'unità amministrativa centrale e le unità amministrative dotate di autonomia di spesa possono assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative e di gestione, le spese relative all'ospitalità dei partecipanti e ad eventuali compensi agli ospiti invitati.
2. Nell'ambito di accordi culturali con Università ed altre Istituzioni di ricerca straniere, che prevedano anche lo scambio di personale e di studenti, possono essere assunte a carico le spese di viaggio e di soggiorno connesse con programmi di mobilità.
3. I principi, i criteri, i limiti e le modalità di erogazione delle spese sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 18
Spese di ospitalità e di rappresentanza

1. Sono spese di ospitalità quelle sostenute nei confronti di ospiti dell'Università da essa non dipendenti, nonché quelle minute spese di ristoro, sostenute in occasione di riunioni di organi collegiali.
2. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza che l'Università abbia, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere con soggetti ad essa estranei pubbliche relazioni finalizzate all'intento di suscitare l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati nazionali, comunitari ed internazionali sulla sua attività e sui suoi scopi. A tal fine, sono da considerare spese di rappresentanza, in particolare, gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Rettore con personalità o autorità estranee all'ente o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti in occasione di visite, presso le unità funzionali dell'Università di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee all'ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti dell'Università stessa;
d) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione di immobili strumentali, quali stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici ed eventuale rinfresco, alle quali partecipano autorità rappresentative estranee all'Università;
e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Università, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Università;
f) oggetti simbolici, quali targhe, medaglie, libri, al personale che, raggiunta l'età della pensione, sia stato posto in quiescenza.
3. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuati:
a) i limiti di spesa;
b) i principi, i criteri e le modalità di erogazione delle spese;
c) i soggetti titolari di budget.

Articolo 19
Carte di credito
1. L'uso delle carte di credito è consentito nei casi in cui non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, per:
acquisto di beni e servizi;
spese di rappresentanza;
organizzazione di convegni e seminari;
spese relative ad incarichi di missione.
2. Titolari di carte di credito possono essere il Rettore, il Direttore Amministrativo, i Direttori di Centri di spesa, i quali sono inoltre autorizzati all'uso dei sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. Spetta al Rettore stipulare con l'Istituto cassiere apposita convenzione concernente le carte di credito/viacard nella quale dovranno essere indicate:
la durata della convenzione;
l'eventuale costo per il rilascio, l'utilizzo ed il rinnovo;
la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione
delle situazioni debitorie;
le modalità per la sostituzione in caso di furto o smarrimento;
la determinazione delle soglie massime di spesa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la emissione di carte di credito aggiuntive da assegnarsi ad altri soggetti, specificando i motivi che giustificano l'assegnazione.
5. I titolari delle carte di credito devono far pervenire ai rispettivi uffici competenti, entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese, apposito riepilogo corredato della documentazione giustificativa delle spese per la liquidazione dell'estratto conto all'Istituto cassiere.
6. Nel caso di spese non autorizzate o comunque non comprese tra quelle indicate nel comma 1 del presente articolo, gli importi relativi dovranno essere riversati a cura del titolare della carta o comunque detratti da eventuali somme da erogare allo stesso a fronte liquidazione di indennità di missione.

Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati

Articolo 20
Accettazione

1. Le donazioni, le eredità ed i legati di importo non superiore ad Euro 50.000 sono accettati, con proprio provvedimento motivato, dal Rettore o dal Direttore del Centro di spesa interessato, a seconda del destinatario dell'atto di liberalità.
2. L'autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati di importo superiore a quello di cui al comma precedente è concessa dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21
Valutazione dei costi di gestione

Il Rettore o il Direttore del Centro di spesa, prima di accettare la liberalità, o di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all' accettazione, deve accertare:
se l'installazione e l'utilizzazione dei bene donato o ereditato, o da acquistarsi con la somma donata o ereditata, comportano interventi edilizi o sugli impianti, nonché spese di rilievo per manutenzione, assicurazioni e quant'altro, provvedendo in tal caso a calcolarne l'onere e a reperire le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte;
b) se dall'accettazione della liberalità sorgono vincoli, impegni di diritto o di fatto, provvedendo in tal caso a valutarne le conseguenze giuridiche ed economiche.

Articolo 22
Deroga all'ambito di applicazione della disciplina

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai beni di modesto valore che per consuetudine pervengono in omaggio e per i quali non è necessario alcun atto formale di accettazione.

Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto terzi

Articolo 23
Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dei contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto di terzi deve essere determinato in misura tale da coprire almeno i seguenti elementi:
costo per l'acquisto di beni e servizi;
costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e/o didattiche impiegate nella prestazione;
costi generali sostenuti dal Centro di spesa interessato nella misura del 3% del contratto;
spese generali dell'Università pari al 10% dell'importo del contratto;
finanziamento del fondo dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali di Ateneo ex art. 91 dello Statuto pari al 2% dell'importo del contratto;
costo dei compensi spettanti al personale docente e tecnico-amministrativo che partecipa a tali attività, determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base del rispettivo impegno temporale e delle qualifiche di appartenenza;
costo dell'eventuale personale assunto a tempo determinato e delle collaborazioni e consulenze esterne di qualunque genere necessarie per le attività previste dalla prestazione;
costi derivanti da spese di viaggio e di missione, ivi compresi eventuali oneri assicurativi, ove la natura della prestazione lo richieda;
costi per oneri contributivi o assicurativi;
costi complessivi per eventuali borse di studio finalizzate all'attività commissionata.
2. Nel caso di iniziative condivise dall'Università tramite la partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società consortili, GEIE o altri istituti analoghi le quote di cui alle precedenti lettere d) ed e), relative a contratti e convenzioni dell'Università con tali enti, sono ridotte del 50 per cento
3. Per le prestazioni per le quali occorre fissare una tariffa, questa è stabilita dal Consiglio di amministrazione, anche con riferimento alle tariffe di mercato, o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali, o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza, sulla base degli elementi di cui al comma 1 e del tipo e della complessità della prestazione. Sono ammesse deroghe giustificate dal particolare rilievo istituzionale del committente nazionale o internazionale, approvate dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 24
Rendiconti

1. Il Direttore del Centro di spesa approva il consuntivo e la proposta avanzata dal responsabile della prestazione in ordine alle quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori vincoli o limiti di destinazione, al personale docente (professori e ricercatori) e al personale tecnico amministrativo che ha effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione, in corrispondenza dell'entità della collaborazione fornita.
2. Parte del 10% che costituisce le spese generali di Ateneo deve in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione confluire in un fondo di bilancio di ateneo destinato ai compensi al personale tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità della prestazione individuale.
3. Qualora il contratto o la convenzione preveda che la prestazione sia svolta in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere ritenuta di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti all'oggetto della prestazione stessa, sia con riguardo ai profili amministrativi e contabili, l'approvazione del responsabile e la conseguente proposta di riparto possono essere adottate al termine di ciascuna fase, purché siano successive al pagamento da parte dell'ente committente del corrispettivo relativo all'attività svolta nella singola fase
4. Prima dell'approvazione dei rendiconti di cui al presente articolo e compatibilmente con la gestione complessiva della prestazione, il responsabile del centro di spesa, su proposta del responsabile della prestazione stessa corredata da specifica approvazione dei risultati dell'attività svolta, può provvedere alla liquidazione dei compensi per le collaborazioni, purché siano disponibili i fondi del committente.
5. Non possono essere concesse anticipazioni di cassa per sostenere spese inerenti le prestazioni di cui al presente titolo.

Articolo 25
Contratti con Consorzi od Enti a partecipazione dell'Università

I contratti stipulati con enti di ricerca a partecipazione dell' Università, che a qualsiasi titolo, coinvolgano membri di un Dipartimento nell' attività di ricerca, devono essere analiticamente comunicati al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 26
Creazioni intellettuali

1. L'azione di tutela dei risultati, suscettibili anche di valutazione economica, conseguiti a seguito di attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari dell'Ateneo, avviene secondo le modalità previste dalle norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti.
2. Per le creazioni che siano il risultato di azioni condivise, ed in particolare per quelle svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti terzi pubblici o privati, la distribuzione dei risultati avverrà sulla base di regole contrattuali che dovranno assicurare il rispetto degli interessi dell'Ateneo ai risultati economici diretti ed alla promozione dell'immagine quale partecipante alla ricerca.
3. Le modalità di sviluppo delle attività di ricerca e di destinazione dei risultati saranno oggetto di apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 86 dello Statuto dell'Università.
Articolo 27
Disposizioni finali

1. Nel caso in cui l'effettuazione delle prestazioni sia affidata congiuntamente a più centri di spesa, ovvero che uno o più professori e ricercatori partecipino, in rappresentanza del centro al quale afferiscono, all'effettuazione di prestazioni affidate ad altro centro, i rapporti tra le strutture interessate sono regolati da apposite intese stipulate dai responsabili dei centri medesimi.
2. Il presente regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, purché in corso di svolgimento e senza effetti retroattivi rispetto agli impegni già assunti.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. A. D'Atena, Presidente della Commissione Senatoriale Affari Statutari e Normativi, al punto 3) dell'o.d.g


IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2004;
- visto il verbale della Commissione Affari Statutari e Normativi del 25 marzo 2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per l'attività negoziale nel testo che segue e che costituisce parte integrante della presente delibera
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Regolamento per l'attività negoziale

INDICE

Appalti e forniture

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Procedure e modalità di scelta del contraente
Articolo 3 - Deliberazione a contrattare
Articolo 4 - Responsabile del procedimento contrattuale
Articolo 5 - Pubblico incanto
Articolo 6 - Licitazione privata
Articolo 7 - Svolgimento delle gare
Articolo 8 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata
Articolo 9 - Appalto concorso
Articolo 10 - Trattativa privata
Articolo 11 - Cauzioni
Articolo 12 - Esercizio del diritto di autotutela
Articolo 13 - Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni provvisorie
Articolo 14 - Fornitura di beni informatici
Articolo 15 - Spese contrattuali
Articolo 16 - Spese in economia
Articolo 17 - Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
Articolo 18 - Spese di ospitalità e di rappresentanza
Articolo 19 - Carte di credito
Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati

Articolo 20 - Accettazione
Articolo 21 - Valutazione dei costi di gestione
Articolo 22 - Deroga all'ambito di applicazione

Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto terzi

Articolo 23 - Determinazione del corrispettivo
Articolo 24 - Rendiconti
Articolo 25- Contratti con Consorzi o Enti di ricerca
Articolo 26 - Creazioni intellettuali
Articolo 27 - Disposizioni finali


Titolo I
Appalti e Forniture

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, l'esecuzione di lavori, le forniture di beni e servizi, le spese da effettuarsi in economia, le spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni, le spese di ospitalità e di rappresentanza, nonché l'utilizzo delle carte di credito per il pagamento delle spese di missione.

Articolo 2
Procedure e modalità di scelta del contraente

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle forniture, alle locazioni, alle permute, ai servizi ed a quant'altro necessario per i fini istituzionali dell'Università, si provvede con contratti preceduti da valutazioni comparative aperte, ristrette o negoziate.
2. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto; per procedura ristretta, le forme della licitazione privata e dell'appalto concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.
3. È ammesso il ricorso alla trattativa privata ed al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.
4. Per l'alienazione, la cessione in locazione e la permuta di beni immobili, nonché per la dismissione di beni mobili, è tuttavia consentito il ricorso a procedure ristrette o negoziate in ipotesi eccezionali di particolare convenienza da motivare nella deliberazione a contrattare.

Articolo 3
Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione a contrattare, previamente istruita dagli Uffici competenti e, nel caso dei Centri autonomi di spesa, dai Segretari amministrativi, deve indicare:
a) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
b) l'oggetto, le clausole ritenute essenziali, l'eventuale progetto, il capitolato generale e speciale e quant'altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo, fatti salvi i casi riguardanti la manutenzione;
c) la procedura di scelta del contraente, le ragioni che giustificano tale scelta, nonché le forme da osservare per la pubblicità e per la stipulazione;
d) il criterio di aggiudicazione ed i coefficienti da attribuire ad ogni elemento di valutazione, nell'ordine decrescente d'importanza loro assegnata;
e) le risorse di bilancio destinate a fronteggiare la spesa, la cui disponibilità deve essere preventivamente attestata dall'ufficio di ragioneria, o dal Segretario amministrativo, i quali provvedono, altresì, a prenderne nota;
f) il responsabile del procedimento;
g) gli eventuali compensi o rimborsi che saranno concessi, in caso di appalto concorso, a coloro i cui progetti, anche se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla commissione incaricata della valutazione delle offerte.

Articolo 4
Responsabile del procedimento contrattuale

1. Nella delibera a contrattare può essere nominato, tra il personale docente o non docente dell'Università avente specifica competenza, un responsabile della procedura contrattuale avente l'incarico di presiedere alla formazione ed esecuzione del contratto. La nomina del responsabile del procedimento è obbligatoria per i contratti ad evidenza pubblica.
2. Il responsabile del procedimento utilizza le risorse della struttura organizzativa dell'Università, secondo le specifiche competenze, al fine di compiere gli adempimenti istruttori, cura i rapporti con i soggetti interessati al procedimento, agevolandone la partecipazione, vigila sulla correttezza e regolarità di tutte le fasi del procedimento.
3. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato le eventuali difficoltà o irregolarità della procedura.
4. Concluso il contratto, il responsabile del procedimento vigila nell'interesse dell'amministrazione su:
a) l'esecuzione delle prestazioni;
b) l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie;
c) le variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto;
d) lo svolgimento delle verifiche e dei collaudi;
e) la gestione dell'eventuale contenzioso stragiudiziale e giudiziale.
5. Il responsabile del procedimento riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato le eventuali difformità rilevate tra la fase progettuale e quella esecutiva del contratto, ed ogni altro fatto o circostanza lesivi dei diritti e delle aspettative dell'Amministrazione committente.

Articolo 5
Pubblico incanto

1. Il pubblico incanto è preceduto da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo posto a base d'asta o quello presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime che deve possedere per partecipare alla gara;
e) il termine entro cui dovranno pervenire le offerte;
f) il criterio di aggiudicazione;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Apposita commissione, nominata dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo, procede all'aggiudicazione.
3. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione, valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.
4. Il pubblico incanto è obbligatorio, di norma, per l'individuazione del contraente nei contratti attivi.

Articolo 6
Licitazione privata

1. La licitazione privata è preceduta da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) l'importo presunto della prestazione richiesta;
d) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime che deve possedere per partecipare alla gara:
e) il criterio di aggiudicazione:
f) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire e quello entro cui gli inviti saranno diramati;
g) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
2. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo, o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta del Segretario amministrativo, procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara, verificando la corrispondenza delle singole domande e dei documenti richiesti a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni di verifica si concluderanno con la stesura di apposito verbale dal quale dovranno risultare sia i concorrenti da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché i motivi delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni che hanno determinato l'esclusione.
3. È in facoltà dell'Università invitare ditte o persone ritenute idonee, ancorché non abbiano fatto richiesta di invito.
4. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio, alle ditte o persone ritenute idonee, di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno e nell'ora stabiliti, firmato e completato in ogni dettaglio, corredato della documentazione richiesta e dell'offerta economica.
5. All'esame comparativo delle offerte ed all'aggiudicazione provvede una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa su proposta del Segretario amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone comunicazione al Rettore o al Direttore del Centro autonomo di spesa.
6. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione o il Consiglio del centro autonomo di spesa interessato, valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.

Articolo 7
Svolgimento delle gare

1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal bando o dalla lettera d'invito; le sedute della commissione sono pubbliche per la sola fase relativa alle operazioni d'apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche.
2. La commissione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte, alla loro valutazione ed all'aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte valide, salva diversa statuizione assunta nella deliberazione a contrattare ed indicata nel bando di gara o nella lettera d'invito.
4. Delle operazioni della commissione è redatto apposito verbale a cura dell'Ufficiale rogante o di altro funzionario di carriera amministrativa a ciò incaricato con decreto del Rettore.
5. Alle sedute della commissione può assistere un membro del Collegio dei revisori dei conti

Articolo 8
Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata

1. Le gare per pubblico incanto e per licitazione privata sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:
A) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Università, unicamente in base al prezzo più alto, che deve essere superiore a quello eventualmente indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito;
B) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa per l'Università:
b 1) unicamente in base al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b 2) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il valore tecnico ed estetico, il tempo di esecuzione dei lavori o di consegna dei beni, il costo di utilizzazione e di manutenzione, la durata e le modalità della garanzia prestata, l'assistenza tecnica successiva alla vendita ed il mantenimento del valore dell'investimento. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione ed i coefficienti attribuiti ad ogni elemento devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito.
2. Qualora talune offerte, secondo le norme vigenti, presentino un prezzo manifestamente basso rispetto alla prestazione, la commissione, prima di procedere all'aggiudicazione, richiede all'offerente le necessarie giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione e, qualora non siano ritenute valide, esclude l'offerta dalla gara con provvedimento motivato.
3. In caso di offerte uguali, si procede al sorteggio tra le stesse.

Articolo 9
Appalto concorso

1. È ammessa la forma dell'appalto concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori, forniture e servizi, quando sia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica ed esperienza specifica dell'offerente, per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori delle forniture e dei servizi.
2. L'appalto concorso è preceduto da apposito bando, da pubblicarsi in conformità alla normativa vigente, il quale deve indicare:
a) l'ente che indice la gara;
b) l'oggetto del contratto;
c) i documenti che il concorrente deve produrre e le condizioni minime che deve possedere per partecipare alla gara;
d) il criterio di aggiudicazione;
e) il termine entro cui le domande di partecipazione dovranno pervenire e quelli entro cui gli inviti saranno diramati:
f) il limite massimo di spesa che si intende sostenere;
g) se, tenuto conto dell'interesse dell'Università e degli oneri sostenuti dai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati, saranno concessi indennizzi o rimborsi a coloro i cui progetti, anche se non prescelti, siano tuttavia riconosciuti di particolare rilievo dalla commissione incaricata della valutazione delle offerte.
h) ogni ulteriore elemento ritenuto utile per il buon esito della procedura.
3. Scaduto il temine fissato per la ricezione delle domande di partecipazione, una commissione nominata dal Rettore, su proposta del Direttore amministrativo, procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara, verificando la corrispondenza delle singole domande e dei documenti richiesti a corredo, alle prescrizioni del bando. Le operazioni di verifica si concluderanno con la stesura di apposito verbale dal quale dovranno risultare sia i concorrenti da invitare alla gara che quelli esclusi, nonché i motivi delle scelte effettuate ed, in particolare, le ragioni che hanno determinato l'esclusione.
4. È in facoltà dell'Università invitare imprese o persone ritenute idonee ancorché non abbiano fatto richiesta di invito.
5. Le imprese o persone prescelte sono invitate a presentare, nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture o dei servizi, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi, nonché a restituire lo schema di atto ad esse inviato, contenente le condizioni generali e particolari del contratto, firmato e completato in ogni dettaglio, corredato della documentazione richiesta.
6. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi da indicarsi nel bando di gara, che tenga comunque conto dei seguenti parametri:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) il tempo di esecuzione;
d) i costi di utilizzazione e di manutenzione.
7. All'esame comparativo delle offerte ed alla loro valutazione provvede una commissione, diversa da quella che ha proceduto all'individuazione dei concorrenti invitati, nominata dal Rettore su proposta del Direttore amministrativo, la quale redige apposito verbale, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione, cui è riservata l'aggiudicazione.
8. L'Università si riserva il diritto di apportare al progetto prescelto integrazioni, perfezionamenti e miglioramenti al fine del miglior perseguimento dell'interesse pubblico
9. Qualora la gara non sia aggiudicata, il Consiglio di amministrazione, valutati i motivi che ne hanno impedito l'esito positivo, delibera la ripetizione della procedura o l'indizione di una trattativa privata.

Articolo 10
Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto abbia ad oggetto beni garantiti da privativa industriale o commerciale ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili ad amministrazioni pubbliche;
d) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti, pubblici e privati, con alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e resisi necessari per circostanze inizialmente non prevedibili, a condizione che siano affidati allo stesso contraente, siano strettamente indispensabili per il completamento dell'opera, non possano essere tecnicamente od economicamente scorporati dalla prestazione principale, e purché il loro ammontare non superi il 20% dell'importo del contratto originario;
f) quando l'eccezionale urgenza, risultante da avvenimenti imprevedibili e/o dalla necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, non sia compatibile con i tempi occorrenti all'espletamento di gare pubbliche;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Università ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;
h) per l'affidamento al medesimo contraente dell'espletamento di servizi tecnologici non scorporabili da quelli già affidati ed in corso di esecuzione;
i) per sopperire alla necessità di far eseguire prestazioni a spese ed a rischio di imprenditori inadempienti;
l) quando l'importo del contratto non supera 50.000 euro; IVA esclusa; tale importo è rideterminato periodicamente dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto del tasso di inflazione;
m) per i contratti di assicurazione.
2. Il ricorso alla trattativa privata deve essere adeguatamente motivato nella deliberazione a contrattare.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), f), i), l) ed m) debbono essere interpellate più imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore a tre.
4. I contratti, esclusi quelli di cui ai punti b) e d), devono essere preceduti da parere di congruità formulato da apposita commissione nominata dal Direttore amministrativo o dal Direttore del Centro autonomo di spesa.

Articolo 11
Cauzioni

1. I partecipanti alle gare, salvo il caso in cui le norme nazionali o le direttive comunitarie non dispongano diversamente, debbono prestare, nelle forme di legge, idonea cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, la quale dovrà intendersi valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, oppure automaticamente svincolata, in caso di non aggiudicazione della gara.
2. A garanzia dell'esecuzione, i contraenti privati devono prestare idonea cauzione definitiva, nelle forme e nella misura di legge.
3. Le cauzioni, prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Università e la durata fino all'approvazione del collaudo o al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
4. Per i contratti di forniture si può prescindere dalla cauzione definitiva, qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo in misura non inferiore al 2% dell'importo contrattuale.

Articolo 12
Esercizio del diritto di autotutela

Gli atti del procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del contraente sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione prima della stipulazione definitiva del contratto, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di autotutela.
Nei casi in cui la deliberazione a contrattare e la definizione integrale del contratto sono di competenza, rispettivamente, del Rettore, del Direttore amministrativo, dei Direttori dei Centri autonomi di spesa e dei Dirigenti, sotto la loro esclusiva responsabilità, all'approvazione del contratto provvedono essi stessi.

Articolo 13
Stipulazione dei contratti e restituzione delle cauzioni provvisorie

1. L'esito della gara o della trattativa privata è comunicato, entro dieci giorni dalla data di approvazione o di conclusione del procedimento, a quanti hanno partecipato alla procedura per la scelta del contraente, indicando all'aggiudicatario il giorno in cui si dovrà procedere alla stipulazione del contratto.
2. Qualora l'aggiudicatario non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione e l'Università dispone l'incameramento della cauzione provvisoria, senza pregiudizio per eventuali ulteriori azioni di risarcimento; in tal caso, il contratto potrà essere stipulato con il secondo classificato nella procedura di aggiudicazione, fissando, a tal fine, un nuovo termine.
3. I contratti sono stipulati secondo quanto stabilito dall'articolo 33 del Regolamento di contabilità.
4. I contratti delle articolazioni interne all'Università, dotate di autonomia amministrativa, sono stipulati dal Direttore del Centro autonomo di spesa o da un suo delegato.
5. Copia dei contratti dell'Università è inviata all'ufficio di ragioneria per la registrazione dell'impegno di spesa.
6. Le cauzioni provvisorie, prestate dai concorrenti non aggiudicatari mediante deposito di numerario o titoli di Stato, sono tempestivamente restituite agli interessati.

Articolo 14
Fornitura di beni informatici

Per la locazione e l'acquisto di apparecchiature informatiche e licenze d'uso dei programmi, si seguono le procedure previste dalla vigente normativa specifica.

Articolo 15
Spese contrattuali

1. Salvo quanto previsto dalle leggi tributarie, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ove non diversamente disposto da specifica disposizione di legge o da convenzione tra le parti.
2. Qualora il contratto sia stipulato con altro ente pubblico, la ripartizione è disciplinata d'accordo tra le parti.

Articolo 16
Spese in economia

1. Le spese che possono farsi in economia sono quelle di importo non eccedente euro 15.000, al nello dell'I.V.A., per le quali, in ragione della loro particolare natura, si prescinde dallo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica.
2. Esse sono:
provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati, modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampe di tabulati, circolari e simili;
abbonamenti a riviste, periodici e simili; acquisti di libri e pubblicazioni periodiche, nonché relative spese di rilegatura; spese per pubblicazioni didattiche e scientifiche;
organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, compresi il fitto locali occorrenti, la stampa degli inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
spese di rappresentanza;
acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonché acquisti di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, nonché macchine d'ufficio;
locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili, noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali attrezzature;
piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, di fax e telefax;
manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti;
spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali;
acquisto di corredo al personale ausiliario;
altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente utilizzati con le procedure contrattuali previste nei precedenti articoli;
spese per necrologi;
provviste per pronto soccorso e sanitari;
trasporti, spedizioni e facchinaggi.
3. Le spese in economia possono essere effettuate:
in amministrazione diretta: ossia con personale dell'Università e materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati;
a cottimo fiduciario, ossia mediante affidamento a ditte o persone di nota capacità idoneità, previa acquisizione di almeno complessivamente tre preventivi, da conservare agli atti, da valutarsi comparativamente; in casi di particolare urgenza ovvero di specialità della prestazione ovvero quando l'importo della medesima non ecceda Euro 10.000,00 è consentito il ricorso ad una sola ditta o persona di nota capacità o idoneità;
con sistema misto: ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
4. In ogni caso, le provviste di beni o servizi in economia sono eseguite a cottimo fiduciario.
5. È espressamente vietata ogni artificiosa suddivisione di forniture, lavori o servizi, che possano considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi, salvo che ? per ragioni da indicarsi specificamente ? non si ritenga opportuno procedere all'affidamento a favore di più soggetti diversi.
6. L'ordinazione delle spese in economia avviene mediante comunicazione al soggetto prescelto dell'impegno, che potrà eventualmente essere integrato o sostituito da ogni altro atto negoziale necessario o opportuno; tutte le ordinazioni debbono essere accettate dal soggetto prescelto.
7. Tutte le fatture, note e simili debbono essere munite del visto dell'ordinatore della spesa al fine di attestarne la regolarità e corrispondenza con l'ordinazione.
8. La gestione delle spese in economia resta in ogni caso soggetta alle norme in tema di impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e collaudo.

Articolo 17
Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni

1. In occasione di scambi culturali, congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni riferibili ai fini istituzionali dell'Ateneo, l'unità amministrativa centrale e le unità amministrative dotate di autonomia di spesa possono assumere a carico del proprio bilancio, oltre alle spese organizzative e di gestione, le spese relative all'ospitalità dei partecipanti e ad eventuali compensi agli ospiti invitati.
2. Nell'ambito di accordi culturali con Università ed altre Istituzioni di ricerca straniere, che prevedano anche lo scambio di personale e di studenti, possono essere assunte a carico le spese di viaggio e di soggiorno connesse con programmi di mobilità.
3. I principi, i criteri, i limiti e le modalità di erogazione delle spese sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 18
Spese di ospitalità e di rappresentanza

1. Sono spese di ospitalità quelle sostenute nei confronti di ospiti dell'Università da essa non dipendenti, nonché quelle minute spese di ristoro, sostenute in occasione di riunioni di organi collegiali.
2. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza che l'Università abbia, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere con soggetti ad essa estranei pubbliche relazioni finalizzate all'intento di suscitare l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati nazionali, comunitari ed internazionali sulla sua attività e sui suoi scopi. A tal fine, sono da considerare spese di rappresentanza, in particolare, gli oneri connessi a:
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Rettore con personalità o autorità estranee all'ente o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
b) consumazioni o eventuali colazioni di lavoro, servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti in occasione di visite, presso le unità funzionali dell'Università di autorità, di membri di missioni di studio nazionali, comunitarie o internazionali;
c) omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità estranee all'ente, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti dell'Università stessa;
d) cerimonie di apertura di unità funzionali o di inaugurazione di immobili strumentali, quali stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici ed eventuale rinfresco, alle quali partecipano autorità rappresentative estranee all'Università;
e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali, comunitarie o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Università, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Università;
f) oggetti simbolici, quali targhe, medaglie, libri, al personale che, raggiunta l'età della pensione, sia stato posto in quiescenza.
3. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuati:
a) i limiti di spesa;
b) i principi, i criteri e le modalità di erogazione delle spese;
c) i soggetti titolari di budget.


Articolo 19
Carte di credito
1. L'uso delle carte di credito è consentito nei casi in cui non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, per:
a) acquisto di beni e servizi;
b) spese di rappresentanza;
c) organizzazione di convegni e seminari;
d) spese relative ad incarichi di missione.
2. Titolari di carte di credito possono essere il Rettore, il Direttore Amministrativo, i Direttori di Centri di spesa, i quali sono inoltre autorizzati all'uso dei sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. Spetta al Rettore stipulare con l'Istituto cassiere apposita convenzione concernente le carte di credito/viacard nella quale dovranno essere indicate:
a) la durata della convenzione;
b) l'eventuale costo per il rilascio, l'utilizzo ed il rinnovo;
c) la periodicità dell'invio dell'estratto conto ed il termine di regolazione
d) delle situazioni debitorie;
e) le modalità per la sostituzione in caso di furto o smarrimento;
f) la determinazione delle soglie massime di spesa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la emissione di carte di credito aggiuntive da assegnarsi ad altri soggetti, specificando i motivi che giustificano l'assegnazione.
5. I titolari delle carte di credito devono far pervenire ai rispettivi uffici competenti, entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese, apposito riepilogo corredato della documentazione giustificativa delle spese per la liquidazione dell'estratto conto all'Istituto cassiere.
6. Nel caso di spese non autorizzate o comunque non comprese tra quelle indicate nel comma 1 del presente articolo, gli importi relativi dovranno essere riversati a cura del titolare della carta o comunque detratti da eventuali somme da erogare allo stesso a fronte liquidazione di indennità di missione.

Titolo II
Donazioni, Eredità, Legati

Articolo 20
Accettazione

1. Le donazioni, le eredità ed i legati di importo non superiore ad Euro 50.000 sono accettati, con proprio provvedimento motivato, dal Rettore o dal Direttore del Centro di spesa interessato, a seconda del destinatario dell'atto di liberalità.
2. L'autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati di importo superiore a quello di cui al comma precedente è concessa dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21
Valutazione dei costi di gestione

Il Rettore o il Direttore del Centro di spesa, prima di accettare la liberalità, o di richiedere al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all' accettazione, deve accertare:
a) se l'installazione e l'utilizzazione dei bene donato o ereditato, o da acquistarsi con la somma donata o ereditata, comportano interventi edilizi o sugli impianti, nonché spese di rilievo per manutenzione, assicurazioni e quant'altro, provvedendo in tal caso a calcolarne l'onere e a reperire le risorse finanziarie necessarie per farvi fronte;
b) se dall'accettazione della liberalità sorgono vincoli, impegni di diritto o di fatto, provvedendo in tal caso a valutarne le conseguenze giuridiche ed economiche.

Articolo 22
Deroga all'ambito di applicazione della disciplina

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano ai beni di modesto valore che per consuetudine pervengono in omaggio e per i quali non è necessario alcun atto formale di accettazione.

Titolo III
Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto terzi

Articolo 23
Determinazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dei contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto di terzi deve essere determinato in misura tale da coprire almeno i seguenti elementi:
a) costo per l'acquisto di beni e servizi;
b) costo di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e/o didattiche impiegate nella prestazione;
c) costi generali sostenuti dal Centro di spesa interessato nella misura del 3% del contratto;
d) spese generali dell'Università pari al 10% dell'importo del contratto;
e) finanziamento del fondo dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali di Ateneo ex art. 91 dello Statuto pari al 2% dell'importo del contratto;
f) costo dei compensi spettanti al personale docente e tecnico-amministrativo che partecipa a tali attività, determinati dal Consiglio di amministrazione sulla base del rispettivo impegno temporale e delle qualifiche di appartenenza;
g) costo dell'eventuale personale assunto a tempo determinato e delle collaborazioni e consulenze esterne di qualunque genere necessarie per le attività previste dalla prestazione;
h) costi derivanti da spese di viaggio e di missione, ivi compresi eventuali oneri assicurativi, ove la natura della prestazione lo richieda;
i) costi per oneri contributivi o assicurativi;
l) costi complessivi per eventuali borse di studio finalizzate all'attività commissionata.
2. Nel caso di iniziative condivise dall'Università tramite la partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società consortili, GEIE o altri istituti analoghi le quote di cui alle precedenti lettere d) ed e), relative a contratti e convenzioni dell'Università con tali enti, sono ridotte del 50 per cento
3. Per le prestazioni per le quali occorre fissare una tariffa, questa è stabilita dal Consiglio di amministrazione, anche con riferimento alle tariffe di mercato, o ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali, o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza, sulla base degli elementi di cui al comma 1 e del tipo e della complessità della prestazione. Sono ammesse deroghe giustificate dal particolare rilievo istituzionale del committente nazionale o internazionale, approvate dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 24
Rendiconti

1. Il Direttore del Centro di spesa approva il consuntivo e la proposta avanzata dal responsabile della prestazione in ordine alle quote di corrispettivo da attribuire, senza ulteriori vincoli o limiti di destinazione, al personale docente (professori e ricercatori) e al personale tecnico amministrativo che ha effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione, in corrispondenza dell'entità della collaborazione fornita.
2. Parte del 10% che costituisce le spese generali di Ateneo deve in misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione confluire in un fondo di bilancio di ateneo destinato ai compensi al personale tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità della prestazione individuale.
3. Qualora il contratto o la convenzione preveda che la prestazione sia svolta in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere ritenuta di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti all'oggetto della prestazione stessa, sia con riguardo ai profili amministrativi e contabili, l'approvazione del responsabile e la conseguente proposta di riparto possono essere adottate al termine di ciascuna fase, purché siano successive al pagamento da parte dell'ente committente del corrispettivo relativo all'attività svolta nella singola fase
4. Prima dell'approvazione dei rendiconti di cui al presente articolo e compatibilmente con la gestione complessiva della prestazione, il responsabile del centro di spesa, su proposta del responsabile della prestazione stessa corredata da specifica approvazione dei risultati dell'attività svolta, può provvedere alla liquidazione dei compensi per le collaborazioni, purché siano disponibili i fondi del committente.
5. Non possono essere concesse anticipazioni di cassa per sostenere spese inerenti le prestazioni di cui al presente titolo.

Articolo 25
Contratti con Consorzi od Enti a partecipazione dell'Università

I contratti stipulati con enti di ricerca a partecipazione dell' Università, che a qualsiasi titolo, coinvolgano membri di un Dipartimento nell' attività di ricerca, devono essere analiticamente comunicati al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 26
Creazioni intellettuali

1. L'azione di tutela dei risultati, suscettibili anche di valutazione economica, conseguiti a seguito di attività di ricerca scientifica e tecnologica svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari dell'Ateneo, avviene secondo le modalità previste dalle norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti.
2. Per le creazioni che siano il risultato di azioni condivise, ed in particolare per quelle svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con soggetti terzi pubblici o privati, la distribuzione dei risultati avverrà sulla base di regole contrattuali che dovranno assicurare il rispetto degli interessi dell'Ateneo ai risultati economici diretti ed alla promozione dell'immagine quale partecipante alla ricerca.
3. Le modalità di sviluppo delle attività di ricerca e di destinazione dei risultati saranno oggetto di apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 86 dello Statuto dell'Università.


Articolo 27
Disposizioni finali

1. Nel caso in cui l'effettuazione delle prestazioni sia affidata congiuntamente a più centri di spesa, ovvero che uno o più professori e ricercatori partecipino, in rappresentanza del centro al quale afferiscono, all'effettuazione di prestazioni affidate ad altro centro, i rapporti tra le strutture interessate sono regolati da apposite intese stipulate dai responsabili dei centri medesimi.
2. Il presente regolamento si applica ai contratti e alle convenzioni stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, purché in corso di svolgimento e senza effetti retroattivi rispetto agli impegni già assunti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.1) ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA DA STIPULARSI TRA L'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO FONDAZIONE "SANTA LUCIA" E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA -

Il Presidente fa presente al Senato che il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 517/1993, assegna annualmente fondi per l'esecuzione di progetti di ricerca finalizzata.
A tal fine il medesimo Dicastero ha approvato, per l'anno finanziario 2003, l'esecuzione del progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione di nuovi markers biochimici e molecolari nelle varie fasi della malattia di Alzheimer" ed ha stipulato con l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Fondazione Santa Lucia" in qualità di Capofila, la relativa Convenzione n. 186.
L'Istituto ha proposto al Dipartimento di Medicina Interna dell'Università la partecipazione al progetto di ricerca finalizzato di cui sopra.
A fronte delle attività di ricerca che l'Università - Dipartimento di Medicina Interna andrà a svolgere, l'I.R.C.S.S. corrisponderà, a titolo di compenso, la somma complessiva di € 34.000,00, con le seguenti modalità: 1) anticipazione nella misura del 60% a seguito della comunicazione di inizio dei lavori; 2) il 10% al termine dei lavori a seguito del parere favorevole del Ministero sulla relazione finale; 3) il restante 30% sarà erogato alla fine del primo anno, a seguito del parere favorevole del Ministero sulle relazioni relative al periodico stato di avanzamento dei lavori.
I risultati scientifici delle attività connesse allo svolgimento della presente ricerca dovranno riportare i nominativi delle parti sottoscrittrici della convenzione, previo accordo in seno al Comitato Tecnico Scientifico.
I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni industriali saranno regolamentate in ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 della L. n. 382/2001.
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna, nella seduta del 2.2.2004, ha approvato all'unanimità la partecipazione al progetto di ricerca sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è il Prof. Giorgio Federici, afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
visto il testo della convenzione tra l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Fondazione Santa Lucia" e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna per lo svolgimento del progetto di ricerca finalizzata dal titolo "Identificazione di nuovi markers biochimici e molecolari nelle varie fasi della malattia di Alzheimer";
vista la delibera in data 2.2.2004 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna;
con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole alla stipula della convenzione tra l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Fondazione Santa Lucia" e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna per lo svolgimento della ricerca dal titolo: "Identificazione di nuovi markers biochimici e molecolari nelle varie fasi della malattia di Alzheimer".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

5.2) STIPULA CONVENZIONE N. 3AB/2 TRA L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA -

Il Presidente fa presente al Senato che l'Istituto Superiore di Sanità con nota del 24.1.2004 ha proposto al Dipartimento di Medicina Interna dell'Università la partecipazione al progetto di ricerca finalizzato dal titolo "Prevenzione della patologia aterosclerotica nella sindrome metabolica: studio dei meccanismi cellulari e molecolari".
A fronte delle attività di ricerca che l'Università - Dipartimento di Medicina Interna andrà a svolgere, l'I.S.S. corrisponderà, a titolo di compenso, la somma complessiva di € 14.000,00, con le seguenti modalità: 1) anticipazione nella misura del 80% alla stipula; 2) il saldo pari al 20% al termine della convenzione dopo l'approvazione da parte del responsabile scientifico dell'I.S.S. della relazione finale e del rendiconto.
La convenzione scadrà il 31.12.2004.
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna, nella seduta del 2.2.2004, ha approvato all'unanimità la partecipazione al progetto di ricerca sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è il Prof. Massimo Federici afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- visto il testo della convenzione tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna n. 3AB/2 dal titolo "Prevenzione della patologia aterosclerotica nella sindrome metabolica: studio dei meccanismi cellulari e molecolari";
- vista la delibera in data 2.2.2004 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole alla stipula della convenzione n. 3AB/2 tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna per lo svolgimento della ricerca dal titolo: "Prevenzione della patologia aterosclerotica nella sindrome metabolica: studio dei meccanismi cellulari e molecolari".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.3) STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LO SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E BIOLOGIA CELLULARE -

Il Presidente fa presente al Senato che il National Institutes of Health ed il Dipartimento dei Servizi Sociali degli Stati Uniti hanno approvato un programma di ricerca dal titolo: "Marcatura di linee cellulari progenitrici del sistema vascolare".
In questo ambito è stato individuato lo Scripps Research Institute come il destinatario dei fondi necessari per lo svolgimento della ricerca di cui sopra, il quale con nota dell'11.2.2004 ha manifestato la volontà di affidare alcuni aspetti della ricerca in questione all'Università - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, proponendo la stipula di una accordo di collaborazione scientifica.
A fronte delle attività di ricerca svolte dall'Università - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, l'Istituto corrisponderà l'importo di $15.000,00, mediante rimborso delle spese del materiale di laboratorio acquistato dal Dipartimento per l'esecuzione dei lavori affidati, che saranno provate tramite l'invio all'Istituto, entro 60 giorni dalla spesa, delle fatture relative agli acquisti ed alle spese effettuate.
Il Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, nella seduta del 26.1.2004 ha approvato all'unanimità la stipula dell'accordo di ricerca sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è la Dott.ssa Luisa Campagnolo, afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- visto l'accordo tra lo Scripps Research Institute e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare;
- vista la delibera in data 26.1.2004 del Consiglio del Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;


DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

ESPRIME

parere favorevole alla stipula dell'accordo di collaborazione scientifica tra lo Scripps Research Institute e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, per lo svolgimento della seguente ricerca: "Marcatura di linee cellulari progenitrici del sistema vascolare".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.4) STIPULA CONVENZIONI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA TRA L'ISPESL E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI -

Il Presidente fa presente al Senato che l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 619/80 ha il compito di ricerca e di studio dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, avvalendosi anche della collaborazione degli organismi pubblici e privati.
A tal riguardo l'Istituto con delibera 1/2003 ha varato il Piano di Attività 2003 con il quale sono stati previsti i settori di ricerca da affidare ad Istituti di riconosciuto valore scientifico.
In relazione alle offerte pervenute l'ISPESL ha affidato all'Università - Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini le seguenti ricerche biennali: "Individuazione del livello di rischio ambientale attraverso il monitoraggio dei livelli di accumulo tissutale di silice ed absesto nei soggetti in ambiente lavorativo a rischio. Correlazione tra livelli di accumulo e possibili markers biologici di rischio" e "Correlazione tra livelli tissutali di nichel e zinco e quadriclinico-morfologici di patologia sinoviale".
A fronte delle attività di ricerca svolte dall'Università - Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini, l'Istituto corrisponderà complessivamente per entrambe le ricerche, la somma complessiva di € 120.000,00, con le seguenti modalità: 1) il 50% corrispondente all'importo per il primo anno della ricerca, non appena il Ministero della Salute avrà versato allo stesso Istituto il finanziamento progettato; 2) il 50% a saldo non appena il Dipartimento avrà presentato le relazioni scientifiche relative al primo anno di attività e le stesse abbiano ricevuto giudizio favorevole in ordine alla rispondenza dei risultati della ricerca.
I risultati scientifici delle attività connesse allo svolgimento della presente ricerca saranno di proprietà dell'ISPESL.
I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni industriali saranno regolamentate dall'art. 24 bis del R.D. n. 1127/1939 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che la ricerca è stata promossa e finanziata dall'ISPESL.
Il Consiglio del Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini, nella seduta dell'1.3.2004 ha approvato all'unanimità la stipula dei progetti di ricerca sopra menzionati.
Responsabile dei progetti per l'Università sono la Dott.ssa Elena Bonanno ed il Prof. Augusto Orlandi, afferenti al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- visti i testi delle convenzioni tra l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini;
- vista la delibera in data 1.3.2004 del Consiglio del Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole alla stipula delle convenzioni tra l'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini, per lo svolgimento delle seguenti ricerche: "Individuazione del livello di rischio ambientale attraverso il monitoraggio dei livelli di accumulo tissutale di silice ed absesto nei soggetti in ambiente lavorativo a rischio. Correlazione tra livelli di accumulo e possibili markers biologici di rischio" e "Correlazione tra livelli tissutali di nichel e zinco e quadriclinico-morfologici di patologia sinoviale".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 


5.5) COSTITUZIONE CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA E L'ALTA FORMAZIONE NEL SETTORE DEGLI STUDI GEOGRAFICI.

Si sottopone al Senato la proposta di stipulare un protocollo d'intesa tra l'Università e le Università di "Roma TRE", "La Sapienza" e la Società Geografica Italiana, avente ad oggetto l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca e l'Alta Formazione nel settore degli Studi Geografici con sede presso la Società Geografica Italiana, che si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture di ricerca (biblioteca, cartoteca, archivi, ecc.).
Il Centro avrà come scopo la ricerca, sia di base che applicata e l'alta formazione, anche a livello di dottorato, formazione post-curriculare, formazione continua, e-learning.
Lo Statuto del Centro determinerà gli organi di funzionamento del Centro stesso, tra i quali saranno comunque compresi il Consiglio Scientifico, il Comitato di Direzione e il Direttore.
Per l'esecuzione dell'intesa, le parti si impegnano a costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, una Commissione paritetica composta da otto membri, sulla base delle indicazioni formulate dai proponenti.
Si fa presente che il Consiglio del Dipartimento di Storia, nella seduta del 20/01/2004, ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro in parola.
Inoltre, con nota del 23.02.2004, il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia ha precisato che il coinvolgimento dell'Università esclude impegni di carattere economico e comporta la sola messa a disposizione di strutture dell'Ateneo.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione del protocollo d'intesa del "Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione nel settore degli Studi Geografici";
- preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Storia nella seduta del 20.01.04;
- vista la nota del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, in data 23.02.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole alla stipula del protocollo d'intesa tra l'Università e le Università di "Roma TRE", "La Sapienza" e la Società Geografica Italiana, avente ad oggetto l'istituzione del Centro Interuniversitario per la Ricerca e l'Alta Formazione nel settore degli Studi Geografici con sede presso la Società Geografica Italiana, che si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture di ricerca (biblioteca, cartoteca, archivi, ecc.).
Il Centro avrà come scopo la ricerca, sia di base che applicata e l'alta formazione, anche a livello di dottorato, formazione post-curriculare, formazione continua, e-learning..

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.6) DECRETI RETTORALI N. 524 DEL 25.02.2004 E N. 565 DEL 26/02/2004 RELATIVI ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "RICERCA E INNOVAZIONE IN SANITA' POLICLINICO TOR VERGATA " IN FORMA ABBREVIATA "RIS-PTV S.C. a r. l. ".

Il Presidente ricorda che, il Senato, in data 7/5/2003, ha espresso parere favorevole alla proposta di stipula di un protocollo d'intesa tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in forma di società consortile, denominato "Ricerca e Innovazione in Sanità Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata "RIS-PTV S.C. a r. l." e che in data 8/5/2003, il Consiglio di Amministrazione ha a sua volta deliberato favorevolmente in merito.
Tale protocollo d'intesa è stato stipulato in data 24.12.2003, con successive modifiche approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16/12/2003 e 18/12/2003.
Si sottopongono ora al Senato, l'atto costitutivo e lo Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c.a r.l., approvati con Decreto Rettorale n° 565 del 26.02.2004, e la nomina del Prof. Pietro Masi - Ordinario di Diritto Commerciale - afferente al Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c. a r.l., disposta con Decreto Rettorale n. 524 del 25.02.2004.
Si fa presente che i citati Decreti Rettorali sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04.03.2004.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c.a r.l., approvati con Decreto Rettorale n° 565 del 26.02.2004;
- presa visione della nomina del Prof. Pietro Masi - Ordinario di Diritto Commerciale - afferente al Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c. a r.l., disposta con Decreto Rettorale n. 524 del 25.02.2004;
- vista la delibera del C.d.A. in data 04.03.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

PRENDE ATTO

- dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c.a r.l., approvati con Decreto Rettorale n° 565 del 26.02.2004;
- della nomina del Prof. Pietro Masi - Ordinario di Diritto Commerciale, afferente al Dipartimento di Diritto e Procedura Civile, quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata denominata "Ricerca e Innovazione in Sanità-Policlinico Tor Vergata" in forma abbreviata RIS-PTV s.c. a r.l., disposta con Decreto Rettorale n. 524 del 25.02.2004.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.7) DECRETI RETTORALI N. 523 DEL 25.02.2004 E N. 564 DEL 26/02/2004 RELATIVI ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "PTV MEDITERRANEO".

Il Presidente ricorda che il Senato, in data 16/12/2003, ha espresso parere favorevole alla proposta di stipula di un protocollo d'intesa tra l'Università, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e la Hamilton International S.r.l. al fine di partecipare ad una iniziativa mutualistica da realizzarsi tramite la costituzione, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, di un Consorzio con attività esterna, anche in forma di società consortile, denominato "PTV Mediterraneo" e che in data 18/12/2003, il Consiglio di Amministrazione ha a sua volta deliberato favorevolmente in merito.
Tale protocollo d'intesa è stato stipulato in data 24.12.2003.
Si sottopongono ora al Senato l'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "PTV Mediterraneo", approvati con Decreto Rettorale n° 564 del 26.02.2004 e la nomina del Prof. Enrico Bollero, Dirigente Generale dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario Tor Vergata, quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata "PTV Mediterraneo", disposta con Decreto Rettorale n. 523 del 25.02.2004.
Si fa presente che i citati Decreti Rettorali sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04.03.2004.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "PTV Mediterraneo", approvati con Decreto Rettorale n° 564 del 26.02.2004;
- presa visione della nomina del Prof. Enrico Bollero, Dirigente Generale dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario Tor Vergata, quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata "PTV Mediterraneo", disposta con Decreto Rettorale n. 523 del 25.02.2004;
- vista la Delibera del C.d.A. in data 4/3/2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

PRENDE ATTO

- dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "PTV Mediterraneo", approvati con Decreto Rettorale n° 564 del 26.02.2004;
- della nomina del Prof. Enrico Bollero, Dirigente Generale dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario Tor Vergata, quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata "PTV Mediterraneo", disposta con Decreto Rettorale n. 523 del 25.02.2004.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE


5.8) ADESIONE AL PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATO DA STIPULARSI TRA LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO SANITA' DIPARTIMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA -

Il Presidente fa presente al Senato che il Ministero della Salute ha erogato in favore della Regione Sicialiana, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, dei fondi per lo svolgimento di una ricerca finalizzata biennale dal titolo: "Markers ambientali e genetici del danno vascolare in pazienti con sindrome metabolica".
La Regione Siciliana - Assessorato Sanità Dipartimento Osservatorio Epidemiologico, ha manifestato l'intenzione di coinvolgere l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna, nello svolgimento dei lavori inerenti il programma di ricerca sopramenzionato.
A fronte delle attività di ricerca che l'Università - Dipartimento di Medicina Interna, andrà a svolgere, la Regione Siciliana corrisponderà, a titolo di compenso, la somma complessiva di € 29.060,00, con le seguenti modalità: 1) il 60% alla comunicazione dell'avvio dei lavori; 2) il 30% alla scadenza del primo anno della convenzione con la presentazione di una relazione delle attività svolte; 3) il 10% a saldo al termine della sperimentazione, previa approvazione da parte del Ministero della Salute della relazione conclusiva dei lavori.
I risultati scientifici delle attività connesse allo svolgimento della presente ricerca saranno di proprietà del Ministero della Salute e della Regione Siciliana.
I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni industriali saranno regolamentate in ottemperanza a quanto previsto all'art. 7 della L. n. 382/2001.
Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione con la Regione Siciliana e con il Ministero della Salute.
Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna, nella seduta del 2.2.2004 ha approvato all'unanimità la partecipazione al progetto di ricerca sopra menzionato.
Responsabile del progetto per l'Università è il Prof. Massimo Federici, afferente al medesimo Dipartimento.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- visto il testo della convenzione tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna;
- vista la delibera in data 2.2.2004 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Interna;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole alla stipula della convenzione la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Medicina Interna per lo svolgimento della ricerca dal titolo: "Markers ambientali e genetici del danno vascolare in pazienti con sindrome metabolica".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE


5.9) DECRETI RETTORALI N. 630 E N. 631 DEL 5/3/2004 RELATIVI ALLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "PET-TOR VERGATA".

Il Presidente ricorda che, il Senato, in data 27/01/2003, ha espresso parere favorevole alla proposta di stipula di un protocollo d'intesa tra l'Università e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, al fine di partecipare ad una iniziativa mutualistica da realizzarsi tramite la costituzione, ai sensi dell'art. 2062 del Codice Civile, di un Consorzio, anche in forma di Società, con sede presso l'Azienda Policlinico Tor Vergata, denominata "PET-Tor Vergata" e che in data 30/01/2003, il Consiglio di Amministrazione ha a sua volta deliberato favorevolmente in merito.
Tale protocollo d'intesa è stato stipulato in data 13/02/2003.
Si ricorda inoltre che, relativamente all'atto sopracitato, è stato espresso parere favorevole all'attuazione di modifiche, con l'introduzione della IBA RadioIsotopi Italia S.r.l. in data 24/07/2003, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/07/2003.
Il nuovo protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 01/08/2003.
In questa fase, si sottopongono all'attenzione del Senato, l'atto costitutivo e lo Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor Vergata", approvati con Decreto Rettorale n° 630 del 05.03.2004, e la designazione del Prof. Roberto Petronzio - Ordinario di Fisica Teorica - afferente al Dipartimento di Fisica dell'Università "Tor Vergata", quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor Vergata", disposta con -Decreto Rettorale n° 631 del 05.03.2004.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor Vergata", approvati con Decreto Rettorale n° 630 del 05.03.2004;
- presa visione della designazione del Prof. Roberto Petronzio - Ordinario di Fisica Teorica - afferente al Dipartimento di Fisica dell'Università "Tor Vergata", quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor Vergata", disposta con -Decreto Rettorale n° 631 del 05.03.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

PRENDE ATTO

- dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale che regolamentano la Società Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor Vergata", approvati con Decreto Rettorale n° 630 del 05.03.2004 e alla designazione del Prof. Roberto Petronzio - Ordinario di Fisica Teorica - afferente al Dipartimento di Fisica dell'Università "Tor Vergata", quale componente dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Consortile a responsabilità limitata "PET-Tor Vergata", disposta con -Decreto Rettorale n° 631 del 05.03.2004;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.10) APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL "CONSORZIO NUVAL UNIVERSITA' ROMA" - N.U.R.

Il Presidente ricorda che il Senato ed il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 10 e 18 giugno 2003, hanno approvato la costituzione del "Consorzio Nuval Università di Roma" - N.U.R., fra l'Università, l'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' e l'Università degli Studi 'Roma Tre'.
Tale Consorzio, della durata di tre anni, ha ad oggetto l'attivazione del Master di II livello in "Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli investimenti pubblici" collegato al progetto NUVAL promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per le Politiche di sviluppo e Coesione, affidato per la realizzazione al FORMEZ.
Per quanto sopra, si sottopone ora al Senato la Convenzione tra il Consorzio N.U.R. (Nuval università di Roma), e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", approvata dal Consiglio Direttivo del Consorzio stesso, nella seduta del 28/11/2003, sottoscritta in data 27/02/2004.
Tale convenzione stabilisce, conformemente all'art. 3 dell'atto costitutivo, che la gestione del coordinamento del Master sarà affidata all'Ateneo, che per la gestione amministrativa e contabile, si appoggerà ai servizi dell'Università, con rotazione nel triennio, dei tre Atenei consorziati.
Gli studenti ammessi potranno iscriversi al Master mediante il pagamento della quota di iscrizione, pari ad Euro 5.000. Gli iscritti al Master per l'anno accademico 2003/2004 assumono, ad ogni effetto amministrativo, lo status di studenti iscritti all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà con modalità stabilite dall'Università Tor Vergata e sull'importo delle quote di iscrizione l'Università tratterrà una percentuale pari al 20%. Le somme restanti verranno messe a disposizione del Consorzio per la gestione delle attività del Master. Il Consorzio utilizzerà le risorse disponibili per l'anno accademico 2003/2004 attraverso il centro di spesa costituito dal Dipartimento SEFEMEQ.
I beni acquistati con fondi destinati al Master nell'esercizio finanziario 2004, collegato alla gestione dell'attività didattica dell'anno accademico 2003/2004, saranno acquisiti all'inventario del centro di spesa dell'Università degli Studi Tor Vergata.
Al termine dell'esercizio finanziario 2004, tutti i fondi non impegnati saranno trasferiti all'Università che svolgerà la funzione di sede operativa per l'anno accademico 2004/2005, per la continuità del progetto didattico.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- visto il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio stesso, in data 28/11/2003;
- presa visione della Convenzione tra il Consorzio N.U.R. (Nuval Università di Roma) e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole alla Convenzione stipulata tra il Consorzio N.U.R. (Nuval università di Roma), e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in relazione al Master di II livello in "Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli investimenti pubblici".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

5.11)APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL "CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE".

Il Presidente ricorda al Senato che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/09/1995, l'Università, con il Dipartimento di Biologia, ha aderito al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante, istituito in data 15/04/1992 fra le Università di Firenze, Milano Statale, Napoli, Padova, Pavia, Roma "La Sapienza" e Viterbo, tramite versamento di una quota di adesione di 1.000.000 di lire. Il Consorzio ha acquisito personalità giuridica con Decreto del MIUR del 14/07/2000, pubblicato sulla G.U. del 4/7/2000. Esso si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche ed applicative nel campo della biologia molecolare delle piante, oltre che favorire le collaborazioni fra le Università, gli enti di ricerca e le imprese, promuovendo la costituzione di centri di ricerca specialistici.
Il Presidente sottopone all'esame del Senato le modifiche dello Statuto consortile approvate dagli Organi del Consorzio in data 25/11/2003 e di seguito indicate:
a) la sede del Consorzio è stata trasferita dall'Università di Roma "La Sapienza" all'Università di Siena;
b) ferma restando la durata decennale con rinnovi successivi di quinquennio in quinquennio, di cui all'art. 4, si stabilisce espressamente all'art. 5 che, non avendo di Consorzio alcun fine di lucro, eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali concorreranno a costituire risorse da impiegare nella gestione, mentre gli avanzi di bilancio, verranno imputati al fondo di riserva e obbligatoriamente reimpiegati nelle attività consortili. Non possono verificarsi disavanzi di bilancio.
c) L'art. 7 statuisce le esatte modalità che altre università italiane o straniere dovranno seguire per essere autorizzate ad aderire al consorzio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e sentito il parere vincolante del Consiglio Scientifico.
d) L'art. 8 fissa espressamente l'obbligatorietà da parte delle Università consorziate, ad ottemperare alle norme statutarie, a consentire al Consiglio Direttivo controlli ed ispezioni per l'accertamento del rispetto di tali obblighi, a non divulgare atti e fatti del Consorzio e a comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale possesso o acquisto di quote o azioni di società operanti nel settore. Eventuali inadempienze agli obblighi, sono previste nell'art. 10, che in tali casi stabilisce l'esclusione dal Consorzio dell'Università inadempiente, senza restituizione della quota consortile originariamente versata, prevedendo l'indennizzo per eventuali spese o danni causati dall'Università esclusa.
e) In caso di estinzione e scioglimento, all'art. 21, sono più approfonditamente definite le modalità, prevedendo la nomina di uno o più liquidatori da parte dei membri del Consiglio Direttivo e in caso di impossibilità, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. I liquidatori potranno anche disporre la vendita in blocco dei beni che costituiscono il fondo consortile.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO ACCADEMICO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione dello Statuto approvato con Delibera del 22/09/1995;
- presa visione del nuovo Statuto approvato dagli Organi del Consorzio in data 25/11/2003;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

parere favorevole al nuovo Statuto del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Biologia Molecolare delle Piante, istituito in data 15/04/1992 fra le Università di Firenze, Milano Statale, Napoli, Padova, Pavia, Roma "La Sapienza" e Viterbo, avente personalità giuridica approvata con Decreto del MIUR del 14/07/2000, pubblicato sulla G.U. del 4/7/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 


5.12) PROTOCOLLO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" E L'ENTE REGIONALE "ROMA NATURA" IN DATA 16.4.2003.

Si ricorda al Senato che in data 16.4.2003 l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ente regionale "RomaNatura" hanno stipulato una convenzione allo scopo di collaborare nella ricerca e nella divulgazione per lo sviluppo di studi, ricerche ecologiche e progetti di formazione su tematiche riguardanti le Aree Protette del Comune di Roma, con particolare attenzione all'Area Marina Protetta "Secche di Tor Paterno".
La convenzione, all'art. 4 prevede che tutte le attività oggetto dell'accordo vengano dettagliate, pianificate e regolate specificatamente nell'ambito di appositi atti.
Si sottopone pertanto al Senato la proposta di protocollo attuativo della suddetta convenzione, al fine di collaborare nello sviluppo del Progetto di ricerca dal titolo "Gestione multifunzionale dell'area marina protetta Secche del Paterno".
L'Università - Dipartimento di Biologia e RomaNatura mettono a disposizione le proprie strutture, attrezzature, competenze e professionalità, sia tecniche che scientifiche, adeguate allo sviluppo del Progetto.
Il Progetto di ricerca, concordato tra le parti contraenti, è dettagliato nell'Allegato Tecnico unito al protocollo che, tra l'altro, descrive gli obiettivi da conseguire e le attività da svolgere. Nel corso di svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati fra le parti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata dell'attività, sempre nei limiti del citato programma di ricerca.
Le attività connesse al Progetto di ricerca saranno svolte presso il Dipartimento di Biologia - Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacultura dell'Università e dovranno essere completate nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto.
RomaNatura sostiene l'impegno economico della ricerca con un contributo di Euro 102.742,50 che sarà erogato al Dipartimento di Biologia con le seguenti modalità: il 25% del contributo al momento della stipula; il 25% del contributo al termine della I Fase del Programma di ricerca (cfr. l'Allegato Tecnico); il rimanente 50% al termine della II Fase del Programma di ricerca (cfr. l'Allegato Tecnico).
I responsabili del coordinamento delle attività che verranno svolte sono per RomaNatura, il Dr. Luca Marini e per l'Università il Prof. Stefano Cataudella.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito dell'accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati dall'Università, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso di RomaNatura, in quanto i risultati potrebbero essere vincolati da clausole di riservatezza contrattuale di RomaNatura nei confronti di terzi. Qualora l'Università e RomaNatura intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, sono tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Si fa presente al Senato che la proposta è stata approvata dal Consiglio del Dipartimento di Biologia con propria delibera adottata nella seduta del 16.12.2003.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione del testo del protocollo attuativo della convenzione stipulata in data 16.4.2003 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ente regionale "RomaNatura";
- preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia adottata in data 16.12.2003;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

- parere favorevole alla stipula del protocollo attuativo della convenzione stipulata in data 16.4.2003 tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e l'Ente regionale "Roma Natura" al fine di collaborare nello sviluppo del Progetto di ricerca dal titolo "Gestione multifunzionale dell'area marina protetta Secche del Paterno".
Le attività connesse al Progetto di ricerca dovranno essere completate nell'arco di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.13) ACCORDO - QUADRO DI COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"/SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Si sottopone al Senato la proposta di Convenzione quadro tra l'Ateneo e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, allo scopo di perseguire obiettivi di collaborazione scientifica, di ricerca, di didattica e di formazione su specifiche tematiche di interesse comune che di volta in volta saranno individuate.
La realizzazione delle iniziative, i relativi contenuti didattici, progettuali ed economici attuativi dell'Accordo-Quadro sono oggetto di appositi accordi esecutivi, nell'ambito dei quali sono fissati gli oneri finanziari eventualmente gravanti sulle parti, soggetti all'approvazione delle parti medesime.
Le attività previste dall'Accordo-Quadro saranno svolte con il coordinamento scientifico e didattico di un Comitato composto di due membri designati uno da ciascuna parte.
Le parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente locali e strutture logistiche per la realizzazione ottimale delle iniziative formative e scientifiche comuni.
La durata dell'Accordo-Quadro è decennale dalla data di sottoscrizione.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di Convenzione quadro tra l'Ateneo e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

- parere favorevole alla stipula di una Convenzione quadro tra l'Ateneo e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, allo scopo di perseguire obiettivi di collaborazione scientifica, di ricerca, di didattica e di formazione su specifiche tematiche di interesse comune che di volta in volta saranno individuate.
La durata dell'Accordo-Quadro è decennale dalla data di sottoscrizione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

5.14) PROTOCOLLO D'INTESA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA E BIOLOGIA CELLULARE/"MO.D.A.V.I. ONLUS" (MOVIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ITALIANO ONLUS)

Si sottopone al Senato la proposta di convenzione tra l'Ateneo - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare ed il MO.D.A.V.I. Onlus per avviare in collaborazione una attività di ricerca per l'attuazione di un'indagine campionaria nazionale sulle cause dirette ed indirette di morte per droga, prevista dal Progetto "Spazi Aperti" nel pieno rispetto dei protocolli di analisi, in conformità agli standards, le finalità i tempi e gli obiettivi qualitativi e quantitativi del Progetto stesso.
Per la realizzazione dell'attività di ricerca di cui sopra, l'Università mette a disposizione i propri Laboratori di tossicologia forense, ivi inclusi gli strumenti e le attrezzature, oltre ai locali ed i servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare per l'espletamento ed il supporto anche tecnico-logistico dell'attività di ricerca, nonché le proprie professionalità per la consulenza ed assistenza necessaria alle varie fasi di svolgimento della ricerca e per la prestazione di un supporto didattico-scientifico circa l'indagine campionaria nazionale sulle cause dirette ed indirette di morte per droga.
Il MO.D.A.V.I. Onlus mette a disposizione le proprie attrezzature e professionalità, inoltre, nei limiti delle risorse economiche destinate al finanziamento del Progetto di ricerca, su espressa richiesta scritta dell'Università contenente le argomentazioni comprovanti le reali motivazioni e necessità, acquisterà strumenti indispensabili all'esecuzione delle analisi di laboratorio previste nel Progetto di ricerca; detti strumenti saranno messi a disposizione dell'Università, previa stipula di apposito contratto di comodato che ne regolamenti l'uso a titolo gratuito, specificando modalità, tempi e rispettive responsabilità.
Responsabili Scientifici dell'iniziativa sono, per il Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare dell'Università di Roma "Tor Vergata" il Prof. Gregorio Siracusa e per il MO.D.A.V.I. Onlus il Dott. Massimo Canu.
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati dall'Università, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso del MO.D.A.V.I. Onlus, in quanto i risultati potrebbero essere vincolati da clausole di riservatezza contrattuale del MO.D.A.V.I. Onlus nei confronti di terzi. Qualora l'Università o il MO.D.A.V.I. Onlus intendano pubblicare su riviste nazionali o internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, sono tenute a citare l'accordo nell'ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
I diritti sulle cognizioni ed i brevetti risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono in ugual misura ad ambedue i contraenti. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dall'art. 7 della L. 18 ottobre 2001 n. 383.
L'accordo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà la durata di tre anni.
Si fa presente al Senato che la proposta è stata approvata dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare nella seduta del 26.1.2004.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di convenzione tra l'Ateneo ed il MO.D.A.V.I. Onlus (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano Onlus);
- preso atto della delibera del Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare nella seduta del 26.1.2004;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

ESPRIME

- parere favorevole alla stipula di una convenzione tra l'Ateneo - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare ed il MO.D.A.V.I. Onlus per avviare in collaborazione una attività di ricerca per l'attuazione di un'indagine campionaria nazionale sulle cause dirette ed indirette di morte per droga, prevista dal Progetto "Spazi Aperti" nel pieno rispetto dei protocolli di analisi, in conformità agli standards, le finalità i tempi e gli obiettivi qualitativi e quantitativi del Progetto stesso.
L'accordo entrerà in vigore alla data della stipula ed avrà la durata di tre anni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 


5.15) CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO E LA SIOI (SOCIETÀ ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE) PER IL FUNZIONAMENTO DEL MASTER INTERUNIVERSITARIO DI II° LIVELLO IN "GIURISDIZIONI INTERNAZIONALI (UNIVERSALI E REGIONALI EUROPEE)".

Si ricorda al Senato che il D.M. del 3.11.1999 n° 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" ha previsto la possibilità per le università, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 341/90 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, di attivare, disciplinandoli nei propri regolamenti didattici, "…corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello".
Con Decreto Rettorale n° 913 del 17.3.2003 l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha emanato il proprio "Regolamento d'Ateneo in materia dei Master Universitari istituiti ai sensi del D.M. del 3.11.1999 n. 509 e dei Corsi di Perfezionamento ex D.P.R. 162/82 e L. 341/90".
Il Regolamento, agli artt. 12 e 17, prevede che i predetti corsi possano essere istituiti congiuntamente con altri Atenei o Enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni, proposte dalle Facoltà interessate ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
Il Presidente ricorda che con delibera in data 3 febbraio 2004 il Senato aveva già espresso parere favorevole alla proposta di convenzione tra la nostra Università, l'Università degli Studi di Camerino e la SIOI (Società Italiana per l'organizzazione internazionale) al fine di collaborare nella organizzazione e funzionamento del Master interuniversitario di II° livello in "Giurisdizioni Internazionali (Universali e regionali Europee)" mentre il Consiglio d'Amministrazione, nella successiva seduta del 9 febbraio '04, aveva rinviato per maggiore istruttoria.
Il Presidente sottopone ora il nuovo testo della convenzione così come modificato negli articoli 5, 6 e 8.
Tale master, verrà attivato nell'anno accademico 2004/2005, ed ha l'obiettivo di fare acquisire una preparazione giuridico-istituzionale e una formazione pratico-professionale nel campo delle giurisdizioni internazionali ed europee
Gli aspetti scientifici, didattici e organizzativi dell'iniziativa prevista dalla Convenzione sono congiuntamente progettati e realizzati dall'Università degli Studi di Camerino, dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dalla SIOI. Le Parti curano d'intesa il coordinamento didattico, la progettazione, valutazione, realizzazione, gestione e controllo della qualità del processo formativo.
La sede dell'attività didattica è presso la SIOI e presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata": in particolare la SIOI assicurerà la disponibilità di adeguate strutture per lo svolgimento dell'attività didattica relativa alla prima parte del corso presso le proprie strutture, e metterà a disposizione la propria sede come centro organizzativo del corso; l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" s'impegna a consentire lo svolgimento dell'attività seminariale, relativa alla seconda parte del corso, presso la Facoltà di Giurisprudenza, nella sede distaccata dell'Istituto di Diritto Internazionale in Roma, via Lucullo, 11.
Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Master sono costituite dai proventi delle quote d'iscrizione, e dagli eventuali contributi, liberalità e borse di studio derivanti da enti, persone fisiche o giuridiche, e dalle Parti stesse nei limiti dei rispettivi ordinamenti.
La gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie relative al Master è affidata alla SIOI.
Dell'ammontare complessivo della quota di iscrizione l'85 % sarà destinato alle spese di gestione del Master; il 5 % sarà destinato al bilancio di Ateneo dell'Università degli Studi di Camerino, il 5% sarà destinato al bilancio di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il 5 % sarà destinato al bilancio sociale della SIOI.
Il Consiglio di Master è composto di sette componenti: due nominati dall'Università di Camerino, due dall'Università di Tor Vergata e due dalla SIOI; le Parti individuano concordemente il settimo componente nella persona del Prof. Giovanni Conso, Presidente del Comitato dei diritti umani della SIOI.
Il Consiglio, le cui competenze sono specificate nello Statuto del Master assume concordemente le sue decisioni.
Sono organi del Master, nell'ambito delle rappresentanze delle rispettive istituzioni e del Consiglio di Master, il Direttore del Master, il Direttore della didattica e il Direttore organizzativo.
Il Direttore del Master è nominato a turno dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" e dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e dalla SIOI. Il Direttore della didattica è nominato dal Consiglio di Master. Il Direttore organizzativo è nominato dal Consiglio di Master su proposta della SIOI.
L'attività didattica viene svolta da docenti messi a disposizione dalla SIOI, dall'Università degli Studi di Camerino e dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Ad essi è possibile affiancare docenti e ricercatori di altre Università, Enti e Istituzioni private, nonché esperti assunti con rapporti di collaborazione di diritto privato, per rendere più adeguata la programmazione didattica. Le lezioni e i seminari sono comunque tenuti da esperti nei singoli moduli tematici, in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale.
Il compenso da corrispondere ai docenti ed ai collaboratori delle attività didattiche, siano essi interni o esterni all'Università degli Studi di Camerino e all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", è determinato dal Consiglio di Master e viene corrisposto nel rispetto dei presupposti di cui al Regolamento (o Statuto) del Master.
Saranno ammessi alla frequenza del corso, senza l'onere della quota di iscrizione, tre studenti per ciascuna Università partecipante selezionati dalle Università stesse.
Ai frequentanti il corso di Master che abbiano superato la prova finale, secondo i criteri e le modalità previste dallo Statuto, viene rilasciato il titolo di Master interuniversitario di secondo livello in "Giurisdizioni Internazionali (Universali e Regionali Europee)". Il titolo verrà predisposto dall'Università di Tor Vergata alla quale compete il rimborso dei costi sostenuti inclusi quelli delle pergamene, ove richieste.
La convenzione che verrà sottoscritta sarà condizionata all'attivazione del Master, entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la medesima durata del Master al quale si riferisce; essa potrà essere rinnovata per i successivi anni accademici con atto aggiuntivo.
Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza aveva già espresso parere favorevole alla stipula della convenzione nella seduta del 17.12.2003.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

DISCUSSIONE

In ordine a quanto illustrato dal Prof. G. Santoni, Presidente della Commissione Senatoriale Convenzione e Contratti, al punto 3) dell'o.d.g

IL SENATO

- Rinvia l'argomento per maggiore istruttoria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

6.1) INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA AL MAESTRO ENNIO MORRICONE

Il Presidente richiama l'attenzione dei Senatori sull'opportunità di individuare un'intitolazione che conferisca valore e rappresentatività all'Auditorium della Facoltà di Lettere e Filosofia.
A tal fine propone il nome di uno degli esponenti più illustri della ricerca contemporanea nell'ambito della musica che ha ottenuto i più prestigiosi riconoscimenti internazionali: il Maestro Ennio Morricone.
Egli non è solo un grande autore di bellissime e suggestive colonne sonore per films - alle quali ha sempre cercato di conferire una propria dignità artistica sottraendosi all'unilateralità del genere per non subirne le regole - ma anche un grande compositore saldamente radicato nella musica "colta" contemporanea e nelle esperienze dell'avanguardia musicale, non solo italiana.
L'opportunità di instaurare un rapporto con il Maestro E. Morricone si è presentata per l'Ateneo di Roma Tor Vergata con l'attivazione del corso di Laurea in "Discipline delle Arti e dello Spettacolo"
L'impegno e l'interesse che il Maestro E. Morricone ha sempre manifestato nei confronti dell'Ateneo di Roma Tor Vergata sono i motivi per i quali il Presidente propone di intitolare l'Auditorium: "Ennio Morricone"; luogo peraltro in cui il 19 febbraio del 2001, la Facoltà di Lettere e Filosofia gli conferì la Laura Honoris Causa in "Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo".
Il Presidente, terminata la propria esposizione, apre la discussione.

Nulla avendo da osservare,

IL SENATO

- udita l'esposizione del Presidente;
- con il voto contrario del Prof. C. Shaerf ed il voto favorevole di tutti gli altri presenti;

DELIBERA

- di intitolare l'Auditorium della Facoltà di Lettere e Filosofia "Ennio Morricone".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

6.2) VOTAZIONE DELLA PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI MASTER

Il Presidente comunica al Senato che agli uffici è pervenuta la lettera del Prof. Scandizzo, direttore del Master in Economia e Istituzioni, con la quale lo stesso comunica che il Consiglio del Master, "in considerazione del fatto che i centodecimi sono legati al numero dei componenti della commissione d'esame e corrispondono anche ad una valutazione della tesi", ha convenuto sulla necessità di esprimere la votazione della prova finale per il conseguimento del titolo di Master, in trentesimi anziché in centodecimi come stabilito dall'art. 4 del Regolamento per l'attivazione e l'organizzazione dei master universitari e corsi di perfezionamento dell'Ateneo.
La Commissione consultiva permanente per la didattica e la ricerca, nella seduta del 2.4.2004, ha ribadito quanto già deliberato in data 12.12.2003 e cioè . . ."che qualunque votazione espressa come frazione di un massimo sia del tutto equivalente e, pertanto, in assenza di una specifica proposta, ritiene che la votazione in centodecimi sia da considerarsi ancora valida".
La Commissione propone che il Senato accademico deliberi in via definitiva se mantenere la votazione della prova finale per il conseguimento del titolo di Master in centodecimi come indicato dall'art. 4 del Regolamento per l'attivazione e organizzazione dei Master e Corsi di perfezionamento, o modificarla in una ritenuta più idonea, purché tale decisione sia valida per tutti i corsi di Master dell'Ateneo.
Esaurita l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Considerata l'ora tarda,

IL SENATO

- Rinvia l'argomento per maggiore istruttoria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

6.3) CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA' ISO UNI EN 9001:2000 DELLE SEDI OPERTATIVE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Il Presidente comunica che l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha provveduto ad espletare, con esito positivo, la procedura di accreditamento per formazione superiore, formazione continua ed orientamento, presso la Regione Lazio secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'istituzione dell'elenco delle sedi operative accreditate alla gestione di interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche" (approvato con Determinazione della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003, emanata in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 2001). Le sedi operative accreditate sono le Facoltà di: Economia - Lettere e Filosofia - Giurisprudenza - Ingegneria - Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Medicina e Chirurgia e la Scuola IAD. L'accreditamento ottenuto riguarda le sedi delle suddette facoltà con i relativi Dipartimenti e Centri che ad esse afferiscono. Secondo quanto predisposto dall'art. 1 del suddetto Regolamento Regionale, l'accreditamento è un atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione-orientamento finanziati con risorse pubbliche. Al fine di rendere definitivo l'accreditamento delle sedi operative presso l'albo della Regione Lazio, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, come disposto dall'art. 7 del Regolamento citato, dovrà conseguire, entro il 31/12/2004, la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo quanto previsto dalle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA). Pertanto la suddetta certificazione rappresenta un requisito indispensabile sia per l'erogazione dei finanziamenti già assegnati sui progetti attualmente in corso di attuazione, sia per poter accedere a nuovi futuri finanziamenti del Fondo sociale europeo e sulla formazione per progetti in fase di valutazione da parte della Regione Lazio. Si precisa che sono escluse dalla predetta certificazione la Facoltà di Economia e la Scuola IaD in quanto già in possesso di tale requisito. La tempistica per il conseguimento della certificazione ISO 9001:2000 è di 6 mesi per la predisposizione di procedure operative, istruzioni, modulistica e manuale di qualità; di 2 mesi per il rilascio definitivo della certificazione Qualità da parte dell'Organismo certificatore.
Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Considerata l'ora tarda,

IL SENATO

- Rinvia l'argomento per maggiore istruttoria.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

6.4) MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI - RAFIFICA DECRETO

La nota del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica del 19 dicembre 2003 n. 264 fissava come termine ultimo per l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa dei corsi che le Università intendevano attivare per l'a.a. 2004/2005 il 31 marzo 2004. Soltanto i corsi "in itinere", ossia quelli per i quali le proposte di nuova istituzione o di modifica dell'ordinamento didattico di corsi già istituiti, erano presenti nella sezione RAD della Banca dati entro la data del 31 marzo 2004, potranno essere inseriti nell'offerta formativa dell'a.a. 2004/2005 in un momento successivo. Ciò premesso ai fini dell'invio al Ministero, entro tale data, dei corsi per i quali le Facoltà avevano deliberato alcune modifiche agli ordinamenti didattici si è proceduto ad emettere il decreto rettorale di modifica da portare a ratifica del Senato Accademico.
Terminata la discussione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nulla avendo da osservare,


IL SENATO ACCADEMICO


- Udita la relazione del Presidente
- Visto il Decreto Rettorale n 900 del 31 marzo 2004;
- Visti gli ordinamenti didattici allegati;
- Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di ratificare il Decreto Rettorale n. 900 del 31 marzo 2004.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

La seduta è tolta alle ore 18.45.


Il verbale si compone di n. 158 fogli, incluso il presente, e di n. fogli che costituiscono la documentazione ivi allegata.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

 

 

 

 

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