I DIVISIONE - III RIPARTIZIONE

3.7) NUOVO STATUTO DELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA E DELLE ARTI VISUTALI (MIFAV)

………OMISSIS………

ESPRIME

parere favorevole al nuovo statuto del MIFAV come di seguito riportato:

MIFAV
(MUSEO DELL'IMMAGINE FOTOGRAFICA E DELLE ARTIVISUALI)

Art. 1
1. Il MIFAV è costituito come Centro di ricerca interdipartimentale ai sensi dell'art. 45 dello Statuto e può altresì operare ai sensi dell'art. 53 dello Statuto medesimo.

2. I Dipartimenti di riferimento del MIFAV sono:

Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Ingegneria Civile
Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Dipartimento di Matematica
Dipartimento di Storia

3. Possono aderire al MIFAV a domanda i docenti afferenti ai Dipartimenti di riferimento. Sulle domande decide il Consiglio del Centro avverso le cui deliberazioni è ammesso il ricorso al Senato Accademico; sulle domande di adesione al MIFAV di altri soggetti decide in unico grado il Consiglio del Centro.

Art. 2
Nell'ambito dei propri fini, il MIFAV organizza, promuove e coordina attività scientifiche, didattiche e culturali, con preferenza per quelle ad alto contenuto interdisciplinare, che abbiano come base d'interesse l'Immagine Fotografica, le Arti Visuali e, più in generale, la Comunicazione mass-mediale facente uso di linguaggi della contemporaneità; promuove e coordina a tali fini accordi di collaborazione scientifica, e più in generale culturale, con Università e altri Enti specificamente qualificati, dispone di fondi provenienti da Istituzioni pubbliche e privati finalizzati a sostenere l'attività del Centro. Nell'ambito dei propri fini il MIFAV può svolgere attività in conto terzi.

Art. 3
Il MIFAV si costituisce quale polo di aggregazione culturale aperto a docenti e studiosi le cui attività di ricerca scientifica o promozione culturale, in tutto o in parte, abbiano anche temporaneamente per oggetto temi e problemi attinenti alle attività svolte dal Centro.
L'adesione al MIFAV è definita dal Consiglio del Centro, previa presentazione di domanda motivata al suo Direttore.

Art. 4
Sono organi del MIFAV: il Consiglio del Centro, d'ora in avanti denominato Consiglio, il Direttore e la Giunta. Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico composto da studiosi anche non appartenenti all'Università di Roma "Tor Vergata" determinandone composizione e poteri.

Art. 5
Il Consiglio è costituito ai sensi dell'art. 42 dello Statuto dell'Ateneo. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto, anche gli studiosi non appartenenti a questo Ateneo che hanno aderito al MIFAV.

Art. 6
Il Consiglio promuove e coordina le attività del MIFAV: approva annualmente il programma delle attività del Centro, discute ed approva la relazione consuntiva riguardante le attività svolte. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del MIFAV. Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva, nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, organizza e gestisce corsi di formazione, Masters e dottorati, conferisce borse di studio. Esercita ogni altra funzione prevista dall'art. 43 dello Statuto con riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, h, i, l, m, n del punto 2.


Art. 7
Il Consiglio elegge al proprio interno il Direttore del MIFAV che, nominato con Decreto del Rettore, resta in carica per un triennio.
L'elezione del Direttore avviene secondo le norme previste dallo Statuto e dal regolamento elettorale d'Ateneo per i Direttori di Dipartimento.
Il Direttore presiede i lavori del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, ha la rappresentanza del MIFAV. E' responsabile in solido con il Segretario Amministrativo della gestione amministrativo-contabile del Centro.
Il Direttore può nominare, qualora si renda necessario, dei responsabili per ogni specifica attività svolta dal Centro. Tali nomine non potranno avere una durata superiore a dodici mesi e potranno essere rinnovate.
Il Direttore, informandone il Rettore ed il Consiglio, può delegare a professori o a ricercatori del Centro il coordinamento e la gestione delle attività museali ed espositive e/o altre sue funzioni.

Art. 8
La Giunta, ove costituita, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. All'atto dell'elezione di un nuovo Direttore, il Consiglio può deliberare, con maggioranza assoluta dei suoi membri, di non costituire Giunta alcuna per il periodo del suo mandato.
La Giunta del Centro è composta dal Direttore, dal Vice-Direttore, dal Segretario Amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo, e da un rappresentate dei professori di prima fascia, un rappresentante dei professori di seconda fascia ed un rappresentante dei ricercatori.

Norme transitorie
In prima applicazione del presente Statuto, le mansioni di Segretario Amministrativo possono essere svolte da una unità di adeguata qualifica funzionale assegnata a tempo parziale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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