DELIBERA
- di adottare
il seguente Regolamento:
Regolamento per l'assegnazione
di compensi di incentivazione a
professori e ricercatori, ex Art. 4 Legge 19.10.1999 n.370
Art. 1. Sulla base dell'Art.
4 Legge 19.10.1999 n.370, vengono assegnati compensi di incentivazione
a professori e ricercatori che, nell'anno accademico 2000-2001,
abbiano soddisfatto i seguenti prerequisiti:
- abbiano optato per il tempo pieno;
- abbiano svolto eventuali attività professionali unicamente
intra moenia;
- non abbiano svolto attività didattica retribuita presso
altre università od istituzioni pubbliche o private.
Art. 2. I compensi saranno assegnati ai professori o ricercatori
di cui all'Art.1, sulla base di documentata domanda, a fronte
dello svolgimento delle seguenti attività:
a) aver dedicato, in ogni tipologia di corsi di studio universitario,
nonchè in attività didattiche nel campo della formazione
continua, permanente e ricorrente, in presenza e a distanza, non
meno di 120 ore (in aggiunta al numero minimo di ore previste
dalla legge) a lezioni, esercitazioni o seminari, nonché
ad ulteriori specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza
ed il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica,
e l'accertamento dell'apprendimento, svolgendo attività
didattica con continuità per tutto
l'anno accademico.
b) aver elaborato e realizzato:
i) progetti di miglioramento qualitativo della didattica dal punto
di vista dell'innovazione tecnologica o metodologica;
ii) progetti mirati ad attività formative propedeutiche,
integrative o di recupero.
Le domande possono essere presentate da singoli professori per
quanto riguarda i corsi da essi tenuti individualmente, o da gruppi
di professori per quanto riguarda progetti articolati in più
insegnamenti all'interno di un corso di studio. Sono ammessi a
concorrere progetti che riguardano insegnamenti impartiti in corsi
di Laurea, corsi di Diploma, scuole di Perfezionamento, scuole
di Specializzazione, corsi di Dottorato di Ricerca e corsi di
formazione permanente.
Art. 3. Il Senato Accademico suddivide i finanziamenti fra le
Facoltà, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) favorire la riduzione del rapporto studenti/docenti (inteso
come rapporto fra il numero di studenti e le ore di docenza, esercitazioni,
assistenza, tutorato, orientamento ed accertamento del profitto),
in relazione ai carichi didattici da parte del personale docente
e ricercatore afferente alle aree e Dipartimenti interessati;
b) migliorare l'efficacia degli studi, diminuendo il ritardo medio
con cui gli studenti portano a termine il proprio corso di studi;
c) realizzare progetti di miglioramento qualitativo della didattica
dal punto di vista dell'innovazione metodologica e tecnologica;
d) favorire attività formative propedeutiche, integrative
o di recupero.
I coefficienti di ripartizione sono calcolati come segue:
i) una quota pari a 1/3 dell'importo complessivo viene suddivisa
fra le Facoltà in parti proporzionali ai numeri di docenti
e ricercatori a tempo pieno ad esse afferenti;
ii) una quota pari al a 1/3 dell'importo complessivo viene suddivisa
proporzionalmente al rapporto globale studenti equivalenti/docenti
nei corsi di Laurea e di Diplomi attivati presso le Facoltà
(il numero di studenti equivalenti è inteso nel senso stabilito
e calcolato periodicamente dal Nucleo di Valutazione);
Le Facoltà ripartiscono i finanziamenti ricevuti, sentiti
i Corsi di Studio delle discipline di competenza, inclusi tutti
quelli di cui al precedente Art. 2. Le Facoltà sono autonome
nell'individuazione dei criteri di ripartizione al proprio interno.
I criteri seguiti saranno illustrati in una relazione che viene
acclusa alla documentazione da inviare alle Commissioni responsabili
della valutazione di cui al successivo Art. 4, voce (b).
Art. 4. Le attività didattiche descritte nei progetti incentivati
vengono sottoposte a duplice monitoraggio:
a) da parte degli studenti frequentanti, che inviano alle rispettive
Facoltà appositi moduli di valutazione per ciascuna attività
didattica, incluse le attività di orientamento, assistenza,
tutorato ed accertamento dell'apprendimento, con particolare riferimento
alla continuità e assiduità dell'attività
didattica; tali moduli saranno resi disponibili solo ad appropriate
commissioni di valutazione nominate dalle Facoltà, ed alla
commissione di cui al successivo punto (b);
b) da parte di una commissione nominata dal nucleo di valutazione
di Ateneo, che include anche un rappresentante degli studenti;
tale commissione, presa visione della documentazione di cui al
precedente punto a) esamina, mediante appropriati indicatori,
l'efficacia dei programmi didattici. Per tale valutazione la Commissione
acquisisce i pareri delle Facoltà e dei Corsi di Studio
interessati.
Le incentivazioni sono erogate solo in seguito a valutazioni positive
per i punti a) e b). Le valutazioni negative vengono comunicate
ai docenti e ricercatori interessati, i quali possono richiedere
di essere ascoltati e possono presentare ricorso al Rettore.
Art. 5. Il presente Regolamento e la lista dei professori o ricercatori
proposti per l'incentivazione vengono affissi all'albo e pubblicati
sul sito telematico dell'Ateneo. Per ciascun docente/ricercatore
o progetto incentivato, viene pubblicata sul sito telematico d'Ateneo,
con accesso riservato solo ai docenti e ricercatori dell'Ateneo,
una sintesi della relazione della commissione di valutazione di
cui al punto (b) del precedente Art.4.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.