DELIBERA
- di approvare
le modifiche statutarie agli artt.: 12, 19, 48, 49, 51 e 53, nel
tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:
Articolo 12
Il Senato accademico: composizione
1. Il Senato accademico è
costituito con decreto del Rettore ed è composto da:
a) il Rettore che lo presiede;
b) il Prorettore vicario, con voto consultivo;
c) i Presidi di Facoltà;
d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:
A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore
di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle
Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti,
con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione,
dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;
B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà
in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad
una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza
unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;
e) il Direttore amministrativo;
f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo
proporzionale;
g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza
unica ed in collegio unico.
2. Con riferimento ai settori
scientifico-disciplinari di cui al decreto 4.10.2000 del Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e all'art. 2 del D.M. 23.12.1999 (supplemento ordinario alla G.U.,
n. 249 del 24.10.2000)le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo
sono così costituite.
Area I. Tutti i settori che iniziano con MAT/ e INF/con la sola
esclusione del settore MAT/09.
Area II. Tutti i settori che iniziano con FIS/.
Area III. Tutti i settori che iniziano con CHIM/.
Area IV. Tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/ e AGR/.
Area V. Tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/.
Area VI. Tutti i settori che iniziano con ICAR/.
Area VII. Tutti i settori che iniziano con ING-IND/, ING-INF e
il settore MAT/09.
Area VIII. Tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET,
L-LIN/ e L-OR.
Area IX. Tutti i settori che iniziano con M-STO/, M-DEA/, M-GGR/,
M-FIL/, M-PED/, M-PSI/ e M-EDF.
Area X Tutti i settori che iniziano con IUS/.
Area XI Tutti i settori che iniziano con SECS-P/, SECS-S e SPS/.
3. Le deliberazioni, salvo
diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese
a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto
del Rettore
4. I membri di cui alle lettere
d) e g) durano in carica 3 anni accademici. I membri di cui alla
lettera f) durano in carica 2 anni accademici. L'elezione dei
membri di cui alle lettere d), f) e g) è disciplinata da
un Regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per
portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei
non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari,
gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che
permane.
5. Il Senato accademico è
convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente
sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno
un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine
del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre
quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
6. Le procedure per il funzionamento
del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di
Ateneo.
Articolo 19
I revisori dei conti
1. Il Rettore, su designazione
del Senato Accademico, nomina tre revisori dei conti ufficiali
e due supplenti, i quali durano in carica due anni.
2. I revisori dei conti esercitano
la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.
3. L'Università mette
a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale
necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
4. All'attuazione della disciplina
contenuta nel presente articolo, si provvede con Regolamento Generale
d'Ateneo".
Articolo 48
Dirigenti e Vicedirigenti
1. Ai Dirigenti spetta la
gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo.
1.bis L'ufficio di dirigente
o di titolare di funzioni equiparate può essere ricoperto,
limitatamente ai servizi o alle strutture centrali, mediante contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs
3 febbraio 1993, n. 29.
2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti
con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo
e udito il Consiglio di amministrazione.
3. L'assegnazione agli uffici
di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni
organiche, è disposta dal Direttore amministrativo.
4. I dirigenti operano, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti,
della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi
loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle
decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità
di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate
con regolamento di Ateneo.
5. La copertura dei posti
delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento
conformemente alla normativa nazionale.
Articolo 49
Centri di servizi interdipartimentali
1. I Centri di servizi interdipartimentali
sono le strutture ordinarie della Università per la gestione
e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici
e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo.
2. L'attivazione di un Centro
è deliberata dal Senato accademico, nell'ambito della verifica
annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa
con il Consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza
dei Direttori di Dipartimento e delle strutture scientifiche e/o
didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere
precisato l'elenco dei Dipartimenti interessati al Centro.
3. Le risorse di personale,
finanziarie e di spazi sono fornite dall'Università, in
accordo con i Dipartimenti interessati al Centro.
4. Un Centro ha la stessa
autonomia finanziaria e di bilancio di un Dipartimento, a meno
che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta
da uno dei Dipartimenti interessati o da altra struttura dotata
di tale autonomia.
5. Ciascun Centro è
retto di regola da un Comitato tecnico-scientifico composto da
rappresentanti dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono
nel proprio seno un Presidente. Diverse soluzioni organizzative
possono essere adottate dal Senato Accademico con delibera motivata.
Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è
altresì assegnato un Segretario amministrativo. Ai Centri,
ove necessario, può essere inoltre assegnato un Direttore
scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate
competenze relative al settore di attività del Centro.
6. Nell'atto istitutivo di
ogni Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli
organi.
7. Entro il 31 dicembre 2002,
tutte le strutture dell'Università che rientrino nella
tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del
presente statuto.
Articolo 51
Servizio di calcolo
3. Il servizio di calcolo
è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per il
calcolo didattico, b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro
di Calcolo d'Ateneo.
4. I laboratori per il calcolo
didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività
didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione).
La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi
bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche
interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università,
nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano
triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione.
La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti
nello stesso polo edilizio.
3. I centri per il calcolo
scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività
scientifica svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento
o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai
sensi del precedente articolo 49.
4. Il Centro di Calcolo di
Ateneo, ove costituito in centro interdipartimentale di servizi,
è disciplinato ai sensi del precedente art. 49. Esso, in
ogni caso:
- integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed
alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture,
- fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo,
- provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture
specifiche.
Articolo 53
Altre strutture dell'Università
1. L'Università può
dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni
di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale,
ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali,
ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università.
2. L'Università può
dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed
i servizi didattici integrativi, configurandole, ove occorra,
ai sensi del precedente articolo 49.
3. L'Università può
dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi
del precedente articolo 49, oppure come aziende dell'Università.
4. Il Policlinico dell'Università
è costituito in azienda dell'Università ai sensi
del successivo Titolo VI.