ESPRIME
1) che, sino al 31.10.2002, per i Corsi
di laurea e di laurea specialistica di nuova istituzione, le funzioni
di cui agli articoli 33 e seguenti dello Statuto vengano esercitate
dagli organi dei vecchi Corsi di laurea ad essi affini, da individuare
con delibera dei Consigli di Facoltà;
2) che, qualora i Consigli di Facoltà competenti non ravvisino
tale affinità, essi demandino le funzioni di cui sopra
ad un Comitato dai medesimi nominato, composto da un Presidente
ed almeno due componenti, da scegliere tra i docenti impegnati
nel Corso;
3) che, sino alla scadenza del termini di cui al punto 1), siano
fatte salve le diverse e motivate determinazioni che siano eventualmente
adottate dai Consigli di Facoltà.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.