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I DIVISIONE

4.3) Proposte di modifica al Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

………OMISSIS………

ESPRIME

- di approvare gli emendamenti in ordine agli artt. 10, comma 8, ed 11, del Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:

"Art. 10 - Borse di studio
I titolari di borse di studio, fermi restando i loro doveri, possono svolgere altre attività retribuite, giudicate compatibili dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo di € 13.000,00. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio (limitatamente ai ratei successivi al momento in cui il superamento stesso si sia determinato) e l'applicazione, agli interessati, della tassa prevista per i dottorandi senza borsa".

"Art. 11 - Attività di supporto alla didattica
L'attività di insegnamento costituisce parte integrante del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire dal secondo anno di corso, le Facoltà con apposita delibera, possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata attività di supporto alla didattica. Tale attività, autorizzata dal Coordinatore del corso, non dovrà in ogni caso, compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica deve intendersi come facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. Pur essendo, in linea di principio, gratuita essa può dar luogo all'esonero dal pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza".

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE

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