ESPRIME
- di approvare
gli emendamenti in ordine agli artt. 10, comma 8, ed 11, del Regolamento
per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di
ricerca nel tenore risultante dal testo qui di seguito riportato:
"Art. 10 - Borse di studio
I titolari di borse di studio, fermi restando i loro doveri, possono
svolgere altre attività retribuite, giudicate compatibili
dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza di un reddito
complessivo personale lordo di € 13.000,00. Il superamento
di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa
di studio (limitatamente ai ratei successivi al momento in cui
il superamento stesso si sia determinato) e l'applicazione, agli
interessati, della tassa prevista per i dottorandi senza borsa".
"Art. 11 - Attività
di supporto alla didattica
L'attività di insegnamento costituisce parte integrante
del processo formativo dei dottorandi. Conseguentemente, a partire
dal secondo anno di corso, le Facoltà con apposita delibera,
possono affidare agli iscritti ai corsi di dottorato una limitata
attività di supporto alla didattica. Tale attività,
autorizzata dal Coordinatore del corso, non dovrà in ogni
caso, compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
La collaborazione didattica deve intendersi come facoltativa e
non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
Pur essendo, in linea di principio, gratuita essa può dar
luogo all'esonero dal pagamento del contributo per l'accesso e
la frequenza".
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.